Assemblea degli Obbligazionisti Clausole campione

Assemblea degli Obbligazionisti. Gli Obbligazionisti acconsentono sin d'ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni volta ad eliminare errori manifesti e ogni altra ambiguità formale o di natura tecnica, a consentire un'ulteriore emissione di Obbligazioni e a ogni altra modifica ritenuta necessaria od opportuna dall'Emittente, purché non peggiorativa degli interessi degli Obbligazionisti. L'assemblea degli Obbligazionisti è competente a deliberare sulle modifiche del Regolamento dei Titoli, dell'accordo di agenzia concluso tra l'Emittente e l'Agente per il Pagamento (l'Accordo di Agenzia) e dei diritti degli Obbligazionisti. Tali modifiche possono essere effettuate secondo le modalità di cui all'Accordo di Agenzia, ovvero secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive o in diverso accordo ivi richiamato. L'assemblea degli Obbligazionisti è regolata nell'Accordo di Agenzia, ovvero secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive o in diverso accordo ivi richiamato. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno e luogo di convocazione e dell'ordine del giorno, dovrà essere comunicato agli Obbligazionisti con un preavviso di almeno 21 giorni nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo di Agenzia ovvero secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive o in diverso accordo ivi richiamato. Qualsiasi modifica del Regolamento dei Titoli o dell'Accordo di Agenzia, o comunque attinente alle Obbligazioni, sarà definitiva e vincolante per tutti gli Obbligazionisti, anche successivi detentori.
Assemblea degli Obbligazionisti. Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la “Assemblea degli Obbligazionisti”). I costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente soltanto nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in materia di assemblea degli obbligazionisti. L'Assemblea degli Obbligazionisti delibera: a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il “Rappresentante Comune”); b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito; c) sulla proposta di concordato; d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e) sulla Richiesta di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx; e f) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti. In relazione alla lettera (b) di cui sopra, per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. In relazione alla lettera (e) di cui sopra, per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3 (tre) Obbligazionisti che rappresentino almeno il 35% delle Obbligazioni emesse e non estinte. Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.
Assemblea degli Obbligazionisti. Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un’assemblea (l’“Assemblea degli Obbligazionisti”). Tutti i costi relativi alle riunioni dell’Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell’Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall’Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito. In conformità con l’articolo 2415 del Codice Civile, l’Assemblea degli Obbligazionisti delibera (con le maggioranze previste dall’articolo 2415 del Codice Civile): (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il “Rappresentante Comune”); (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito; (c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; (d) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.
Assemblea degli Obbligazionisti. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5 riguardo ai legittimi detentori delle Obbligazioni, le assemblee degli Obbligazionisti dovranno essere tenute in conformità con le applicabili disposizioni della legge italiana, incluso, senza alcuna limitazione, l’articolo 2415 del Codice Civile, in Italia presso la sede legale dell’Emittente, ovvero in qualsiasi altro luogo in Italia o Paese all’interno dell’Unione Europea o negli Stati Uniti d’America, anche per mezzo di teleconferenza. Tali assemblee devono essere convocate, ai sensi del sopra citato articolo, con una comunicazione scritta da inviare almeno otto giorni prima dell’adunanza. Qualsiasi delibera validamente approvata durante un’assemblea dovrà essere vincolante per tutti gli Obbligazionisti, ancorché non intervenuti.
Assemblea degli Obbligazionisti. L'assemblea degli obbligazionisti (att. 210) delibera: 1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; 2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito; 3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato; 4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; 5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti. L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci (2365 e seguenti, 2375). Per la validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel n. 2 di questo articolo è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte. La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni. All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci (att. 210).
Assemblea degli Obbligazionisti. Per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile. Ai sensi dell’articolo 2415 del Codice Civile, l’assemblea degli obbligazionisti delibera: (1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; (2) sulle modifiche delle condizioni del prestito; (3) sulla proposta di concordato; (4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; (5) sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti. Con riferimento alle convocazioni dell’assemblea degli obbligazionisti successive alla prima si applica quanto previsto dall’articolo 2369 del Codice Civile. Alla data del presente regolamento, gli amministratori dell’Emittente non hanno ancora provveduto a convocare l’assemblea degli obbligazionisti.
Assemblea degli Obbligazionisti. Xxxx–/ ’ • –+Z–]X– ’ àà+Z]- ZX+Z+ ]–Z é +[’ ’ €=’ k]–’ ]– H+é–è–à’ é- kk- Mòòk–/ ’ • –+Z– K+kX’ ’ é - k–H–Z’ [- - [[+[– H’ Z–è- ]X– - +/ Z– ’ kX[’ ’ Hò–/ =–Xà è+[H’ k- + é– Z’ X=[’ X- àZ–à’ o’ à+Z]- ZX–[- =Z=kX- [–+[- - H–]]–+Z- é– Xxxx–/ ’ • –+Z– - ’ +/ Z– ’ kX[’ H+é–è–à’ [–X- Z=X’ Z- à-]]’[–’ +é +xx+[X=Z’ é’ kk5 H–XX- ZX- o x=[àì é Z+Z x-// –+[’ X–K’ é-/ k– –ZX- [-]]– é-/ k– Mòòk–/ ’ • –+Z–]X–u 1 ’]]- Hòk-’ é-/ k– Xxxx–/ ’ • –+Z–]X– è à+Hx- X- ZX- ’ é- k–ò- [’ [- ]=kk- H+é–è–àì - é- k x[- ]- ZX- h - / +k’ H- ZX+ é- k L[-]X–X+ Mòòk–/ ’ • –+Z’ [–+oé- kk’ àà+[é+ é–’/ - Z• –’ à+Zàk=]+ X[’ k5 H–XX- ZX- - kR/ - ZX- x-[ –k L’/ ’ H- ZX+ skAccordo di Agenzian - é-– é–[–XX– é-/ k– Mòòk–/ ’ • –+Z–]X–u A’ k– H+é–è–àì - x+]]+Z+ -]]-[- - èè- XX=’ X- ’ Zàì - H- é–’ ZX- à+Z]- Z]+ ]à[–XX+ é-/ k– Mòòk–/ ’ • –+Z–]X– [’ xx[- ]- ZX’ ZX– ’ kH- Z+ k’ H- Xà é- k K’ k+[- Z+H–Z’ k- é- kk- Mòòk–/ ’ • –+Z––Z à–[à+k’ • –+Z- u 1 ’]]- Hòk-’ é-/ k– Xxxx–/ ’ • –+Z–]X– è [- / +k’ X’ Z- kkRàà+[é+ é– R/ - Z• –’ sH-]]+ ’ é–]x+]–• –+Z- o Z+Z ’ xx- Z’ à+Zàk=]+o ]=k ]–X+ é- kk5 H–XX- ZX- {{{ u-€=–X_x[+é=àX]uHkuà+Hnu 1 ’]]- Hòk-’ è à+ZK+à’ X’ –Z €=’ k]–’ ]– H+H- ZX+ ]= –Z–• –’ X–K’ é- kkR/ - ZX- x-[ –k L’/ ’ H- ZX+o +KK- [+ ]= [–àì –- ]X’ é- kk5 H–XX- ZX- + é– X’ ZX– Mòòk–/ ’ • –+Z–]X– [’ xx[- ]- ZX’ ZX– ’ kH- Z+ –k Ci p é- k K’ k+[- Z+H–Z’ k- é- kk- Mòòk–/ ’ • –+Z––Z à–[à+k’ • –+Z- u 1 ’ KK–]+ é– à+ZK+à’ • –+Z- o à+ZX- Z- ZX- k–Zé–à’ • –+Z- é- k/ –+[Z+ - k=+/ + é– à+ZK+à’ • –+Z- sà+H=Z€=- Z- kk’ à–XXà é– " -{ V+[Y + é– 1 +Zé[’ n - é- kk+[é–Z- é- k / –+[Z+oé+K[à -]]-[- à+H=Z–à’ X+ ’ / k–Mòòk–/ ’ • –+Z–]X– Z- k [–]x- XX+ é- kkR[X–à+k+ zi é- k x[- ]- ZX-
Assemblea degli Obbligazionisti. Gli Obbligazionisti acconsentono sin d’ora a qualsiasi modifi- ca delle Obbligazioni volta ad eliminare errori manifesti e ogni altra ambiguità formale o di natura tecnica e a ogni altra modi- fica ritenuta necessaria od opportuna dall’Emittente, purché non peggiorativa degli interessi degli Obbligazionisti. L’assemblea degli Obbligazionisti è competente a deliberare sulle modifiche del Regolamento del Prestito Obbligazionario, dell’accordo di agenzia concluso tra l’Emittente e l’Agente per il Pagamento (l’Accordo di Agenzia) e dei diritti degli Obbli- gazionisti. Tali modifiche possono essere effettuate secondo le modalità di cui all’Accordo di Agenzia. L’assemblea degli Obbligazionisti è regolata nell’Accordo di Agenzia. e luogo di convocazione e dell’ordine del giorno, dovrà essere comunicato agli Obbligazionisti con un preavviso di almeno 21 giorni nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo di Agenzia. Qualsiasi modifica del Regolamento del Prestito Obbligazio- nario o dell’Accordo di Agenzia, o comunque attinente alle Ob- bligazioni, sarà definitiva e vincolante per tutti gli Obbligazioni- sti, anche successivi detentori. L’Accordo di Agenzia è disponibile sul sito internet dell’Emit- tente xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx.
Assemblea degli Obbligazionisti. Si applicano le previsioni sull'Assemblea Obbligazionisti di cui all'Accordo di Agenzia