Rischi relativi alla vendita prima della scadenza Clausole campione

Rischi relativi alla vendita prima della scadenza. Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni. Qualora gli investitori decidano di vendere le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbero ricavare un importo inferiore al prezzo di sottoscrizione o al valore nominale delle Obbligazioni. Il valore di realizzo delle Obbligazioni subisce infatti l’influenza di diversi fattori, la maggior parte dei quali non sono sotto il controllo dell’Emittente, tra cui: • variazioni dei tassi di interesse di mercato (“rischio di tasso”); • difficoltà o impossibilità di vendere le Obbligazioni (“rischio di liquidità”); • variazioni del merito di credito dell’Emittente (“rischio di deterioramento del merito creditizio dell’Emittente”). I rischi relativi ai suddetti fattori sono di seguito descritti in maggior dettaglio. Tali fattori potranno determinare una riduzione del valore di realizzo delle Obbligazioni anche al di sotto del prezzo di sottoscrizione e del valore nominale delle stesse. Questo significa che, nel caso in cui l’investitore procedesse alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. In tali circostanze, il rendimento effettivo dell’investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso ovvero inferiore a quello corrente al momento della sottoscrizione ipotizzando di mantenere l’investimento fino alla scadenza. Per contro, tali elementi non influenzano il prezzo di rimborso a scadenza che non potrà essere inferiore al 100% del valore nominale.
Rischi relativi alla vendita prima della scadenza nel caso in cui l’investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo sarà influenzato dai seguenti fattori:(i) caratteristiche del mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate; (ii) variazione dei tassi di interesse di mercato; (iii) variazione del merito di credito dell’Emittente. Rischio di liquidità: è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l’investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione del titolo. La possibilità per gli investitori di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza, dipenderà dall’esistenza di una controparte disposta ad acquistare le Obbligazioni e, quindi, anche dall’assunzione dell’onere di controparte da parte dell’Emittente. L’Emittente non ha presentato richiesta di giudizio di ammissibilità alla quotazione del Programma. L’Emittente si riserva il diritto di presentare richiesta di ammissione alle negoziazioni dei Titoli emessi ai sensi del Programma in mercati regolamentati, italiani o esteri, fermi gli obblighi regolamentari che si rendano in tal caso necessari ai sensi degli articoli 94 e 113 del TUF, inerenti alla predisposizione di un prospetto di quotazione. L’Emittente, tuttavia, potrebbe non richiedere l’ammissione a negoziazione delle Obbligazioni, né vi è alcuna garanzia che, ove richiesta, le Obbligazioni siano effettivamente ammesse a quotazione successivamente alla loro Data di Emissione, ovvero che le Obbligazioni siano negoziate su un mercato secondario o sistema multilaterale di negoziazione e che tale mercato secondario o sistema di scambi sia liquido. L’Emittente non si impegna al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni, e pertanto non assume il c.d. onere di controparte, ma si riserva la mera facoltà di riacquistare le stesse nell’ambito del servizio di negoziazione in conto proprio, su richiesta dell’investitore. Pertanto sussiste il rischio che l’investitore possa trovarsi nell’impossibilità di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza naturale. I Titoli riacquistati potranno essere, a scelta dell’Emittente, conservati, rivenduti o annullati. In tale ultimo caso, l’ammontare nominale complessivo della singola serie sarà corrispondentemente ridotto con impatto negativo sulla liquidità dei Titoli. In relazione a quanto precede, le Obbligazioni possono presentare problemi di liquidità tali da rendere impos...
Rischi relativi alla vendita prima della scadenza. Nel caso in cui l’investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo sarà influenzato da diversi elementi tra cui: - caratteristiche del mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate (“Rischio di liquidità”); - variazione dei tassi di interesse di mercato (“Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx”); - variazione del merito di credito dell’Emittente (“Rischio di deterioramento del merito creditizio dell’Emittente”); - deprezzamento delle Obbligazioni in presenza di costi e/o commissioni (“Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni inclusi nel Prezzo di Emissione” e “Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione”). Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo delle Obbligazioni anche al di sotto del Valore Nominale delle stesse. Questo significa che nel caso in cui l’investitore vendesse le obbligazioni prima della scadenza potrebbe subire una perdita del Capitale.

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  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste nel presente disciplinare. a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.