Assicurazione Infortuni e Spese Veicolo
Assicurazione Infortuni e Spese Veicolo
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: CACI Non-Life dac (Irlanda) operante in Italia in libera prestazione di servizi (N. reg. Ivass II.00419)
Prodotto: “Auto Protetta Recall” (Cod. 2021/01)
La presente informativa fornisce un riepilogo delle principali garanzie ed esclusioni del contratto e non tiene conto di esigenze e richieste specifiche. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Ci sono limiti di copertura?
Dalla copertura Morte da Infortunio sono esclusi:
!partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, sommosse e tumulti popolari (esclusione non operante per
forze dell’ordine e vigili del fuoco nell’esercizio delle proprie funzioni);
!Incidenti di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di
deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo ed in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
Dalle coperture Invalidità Totale Permanente da Infortunio e Inabilità Temporanea Totale da Infortunio sono esclusi:
! Le conseguenze di Infortuni avvenuti antecedentemente
alla Data di Decorrenza della copertura;
!Infortuni derivanti da atti di autolesionismo;
!Infortuni causati da sommosse, tumulti a cui l’Assicurato
abbia preso parte attiva (esclusione non operante per forze dell’ordine e vigili del fuoco nell’esercizio delle proprie funzioni).
🗶Per la copertura Morte da Infortunio: non è assicurato il decesso per cause diverse dall’Infortunio e dall’Infortunio conseguente ad Incidente Stradale;
🗶Per la copertura Invalidità Totale Permanente da
Infortunio: non è assicurata l’Invalidità Totale Permanente di grado inferiore al 60% e, in ogni caso, l’Invalidità per cause diverse dall’Infortunio o dall’Infortunio conseguente ad Incidente Stradale;
🗶Inabilità Temporanea Totale da Infortunio: non è
assicurata l’Inabilità non derivante da Infortunio. Non sono assicurate Spese Legate all’Uso del Veicolo diverse da quelle di seguito elencate: Polizza Auto; Bollo Auto; Tagliando di Manutenzione Ordinaria; Pedaggio Autostradale, pagato attraverso sistemi elettronici quali carta di credito o carta di debito (Bancomat) o tramite addebito in conto corrente; Carburante, pagato attraverso sistemi elettronici quali carta di credito o carta di debito (Bancomat) o fattura.
✓Morte da Infortunio: in caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad Infortunio, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario un capitale pari a € 30.000,00. In caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad Infortunio conseguente ad Incidente Stradale, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario un capitale pari a € 60.000,00.
✓Invalidità Totale Permanente da Infortunio non
inferiore al 60%, calcolata secondo le Tabelle INAIL: la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario un capitale pari a € 30.000,00. In caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio derivante da Incidente Stradale, la Società si impegna a corrispondere al beneficiario un capitale pari a € 60.000,00.
✓ Inabilità Temporanea Totale da Infortunio (Spese
Veicolo): nel caso in cui dovesse verificarsi un
Infortunio tale per
un’Inabilità Totale accertata a svolgere
cui derivi per l’Assicurato
Temporanea,
medicalmente
la propria Normale Attività
Lavorativa o le normali mansioni attinenti alla vita
quotidiana per l’Assicurato che sia non lavoratore, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario, per ogni mese di durata del Sinistro e fino ad un importo massimo di € 600,00/mese, un indennizzo che reintegri quanto dallo stesso già pagato prima che si sia verificato il Sinistro per le Spese Legate all’Uso del Veicolo.
Per ciascuna copertura, la Società indennizza i danni fino all’importo massimo stabilito dalla Polizza collettiva (c.d. limiti di Indennizzo).
Auto Protetta Recall è una polizza collettiva facoltativa a copertura degli Infortuni e delle Spese Legate all’Uso del Veicolo. La polizza è stipulata in forma collettiva e prevede l’adesione dell’Assicurato mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (telefonia vocale) ed è a garanzia del Cliente che ha sottoscritto un prestito per finanziare l’Autoveicolo. Indennizza un capitale in caso di Morte da Infortunio e Invalidità Totale Permanente da Infortunio e le Spese Legate all’Uso del Veicolo in caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio.
✓La copertura assicurativa per il caso di Morte derivante da Infortunio dell’Assicurato è valida in tutti i paesi del mondo. Le coperture assicurative per il caso Invalidità Totale Permanente da Infortunio e Inabilità Temporanea Totale da Infortunio dell’Assicurato valgono per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo, purchè la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico italiano.
− Pagare il Premio convenuto con la Società;
− denunciare tempestivamente il Sinistro;
− trasmettere la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro da parte della Società;
− fornire risposte precise e veritiere alle domande relative alla valutazione del rischio che la Società intende assumere.
Il mancato rispetto di tali obblighi potrebbe compremettere il diritto alla prestazione assicurativa.
Il Premio è unico e anticipato e viene corrisposto alla Società per il tramite di FCA Bank S.p.A.
L'importo del Premio viene rateizzato ed addebitato al Cliente mediante incremento delle rate di rimborso del Contratto di Finanziamento.
Il Premio viene addebitato al Cliente a partire dalla scadenza della terza rata di rimborso del Contratto di Finanziamento o, nel caso in cui il Contratto di Finanziamento preveda un differimento inziale del pagamento delle rate di finanziamento pari a 60 giorni, verrà addebitato alla scadenza della prima rata di rimborso del finanziamento.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Le coperture decorrono dalle ore 24.00 del giorno in cui l’Assicurato ha prestato telefonicamente il proprio consenso all’adesione.
Le coperture assicurative hanno una durata pari a quella del Contratto di Finanziamento.
Come posso disdire la polizza?
L’Assicurato ha diritto di recedere dal contratto entro il termine di 120 giorni a partire dalle ore 24.00 del giorno in cui ha prestato telefonicamente il proprio consenso all’adesione. L’Assicurato non può recedere se in tale periodo (120 giorni) ha denunciato un Sinistro e il Sinistro è in corso di valutazione.
Il recesso è effettuato mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax all'indirizzo di IdeaCall S.r.l., intermediario di cui si avvale FCA Bank S.p.A. per il collocamento dei prodotti tramite tecniche di comunicazione a distanza.
In caso di durata poliennale del contratto, a condizione siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dal primo addebito del Premio, l’Assicurato può recedere annualmente dalla polizza mediante comunicazione da inviare alla Società con preavviso di 60 (sessanta) giorni e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso.
Per contratti poliennali di durata inferiore a 5 (cinque) anni, il recesso annuale non è consentito.
Assicurazione Infortuni e Spese Veicolo
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: CACI Non-Life dac (Irlanda) operante in Italia in libera prestazione di servizi ( N. reg. IVASS II.00419) Prodotto: “Auto Protetta Recall” (Cod. 2021/01)
Data di realizzazione: 2 Gennaio 2021 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
CACI Non-Life dac, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx, sito internet xxx.xx-xxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxx.xx
CACI Non-Life dac è una compagnia assicuratrice irlandese appartenente al Gruppo francese Crédit Agricole S.A.. Indirizzo della sede legale: Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx. Sito Internet: xxx.xx-xxxx.xx Telefono: x00 00 00000000 Fax: x0000 00 000 00 00 E-mail: Xxxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxx.xx .
CACI Non-Life dac è autorizzata ad operare nei rami danni (1,2,8,9 e 16), Codice IVASS Impresa n° 10685, iscrizione all’Elenco annesso all’Albo Imprese per le imprese operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi. La Compagnia è soggetta alla vigilanza di Central Bank of Ireland, Xx Xxx 000, Xxxxxx 0, Xxxxxxx.
Al 31 Dicembre 2019 il patrimonio netto di CACI Non–Life dac è pari a € 186.267.108 (di cui € 73.191.040 costituiscono il capitale sociale ed € 113.076. 068 rappresentano il totale delle riserve patrimoniali).
L’indice di solvibilità necessario a soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) ammontava al 135,4%.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet: xxxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxx.xxx/xx/Xxxxxxxxx/Xxxxxxx/Xxxxxxxx-0-Xxxxxxxxx-Xxxxxxx.
Al contratto si applica la legge italiana.
L’ampiezza dell’Impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali, in particolare:
Morte da Infortunio: l’Indennizzo non potrà eccedere il massimale di Euro 30.000,00. In caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad Infortunio conseguente ad Incidente Stradale l’indennizzo non potrà eccedere il massimale di Euro 60.000,00.
Invalidità Totale Permanente da Infortunio: l’Indennizzo non potrà eccedere il massimale di Euro 30.000,00. In caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad Infortunio conseguente ad Incidente Stradale l’indennizzo non potrà eccedere il massimale di Euro 60.000,00.
Inabilità Temporanea Totale da Infortunio: l’Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro, il massimale di Euro 600,00. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare è di n. 12 Indennizzi mensili per lo stesso Sinistro e di n. 36 Indennizzi mensili per l’intera durata della copertura.
La polizza collettiva non prevede la possibilità dell’aderente di modificare i termini del contratto mediante l’esercizio di predefinite opzioni contrattuali.
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Esclusioni generiche valide per tutte le coperture assicurative:
• Infortuni causati all’Assicurato da alcoolismo, stato di ebrezza alcolica a termine di legge, uso di allucinogeni, stupefacenti, sostanze psicotrope e/o di psicofarmaci a dosaggio non terapeutico;
• trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici). Tale esclusione non si applica nei casi in cui l’Assicurato sia esposto per ragioni mediche e terapeutiche a tali eventi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
• Infortuni causati da:
• Pratica dei seguenti sport in generale: paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio; partecipazione a gare o relative prove, con qualunque mezzo a motore; guida di natanti a motore per uso non privato; guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro; pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, xxx, rugby, football americano, immersione con autorespiratore.
• Pratica dei seguenti sport in competizione: partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali; uso anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove.
• Pratica di sport a livello professionistico: tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali.
Ramo Vita: ad integrazione delle esclusioni presenti nel DIP Vita, sono esclusi dalla Copertura caso Morte da Infortunio:
• dolo dell’Assicurato o del Beneficiario.
Nessun Indennizzo per Morte da Infortunio sarà corrisposto al Beneficiario qualora la Società abbia già corrisposto importi a titolo di Indennizzo per Invalidità Totale Permanente da Infortunio.
Xxxx Xxxxx: ad integrazione delle esclusioni presenti nel DIP Danni, sono esclusi dalla copertura caso Invalidità Totale Permanente da Infortunio e dalla copertura caso Inabilità Temporanea Totale da Infortunio:
• Eventi determinati o correlati ad infermità mentale;
• Trattamenti di carattere estetico richiesti dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa;
• mal di schiena e dolori osteoarticolari (salvo che siano correlati a patologie diagnosticate successivamente alla stipula della polizza e tramite indagini strumentali e accertamenti specialistici).
Franchigia per la copertura Inabilità Temporanea Totale da Infortunio: 60 giorni (franchigia assoluta).
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di Sinistro: In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso scritto al Contraente. La denuncia di Xxxxxxxx, unitamente alla documentazione necessaria alla istruzione del Sinistro, dovrà essere inviata al Contraente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante trasmissione a FCA Bank Spa Customer Care Insurance Xxxxx Xxxxxxxxx, 000 Xxxxx 00 00000 Xxxxxx Tel: 000 0000 000. Documentazione da presentare in caso di Sinistro: Morte da Infortunio: -copia di un documento di identità dell’Assicurato; -copia di un documento di identità dell’avente causa; -certificato di morte; -relazione medica sulle cause del decesso (redatta su apposito modulo) e copia delle cartelle cliniche relative ad eventuali degenze dell’Assicurato presso ospedali o case di cura; -dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio e/o eventuale copia autentica del testamento (solo nel caso in cui siano Beneficiari gli eredi); -copia dei documenti di identità degli eredi (solo nel caso in cui siano Beneficiari gli eredi); -eventuale documentazione del 118 e/o verbale del Pronto Soccorso; -scheda di morte oltre il 1° anno di vita (Modulo ISTAT D4). Nel caso in cui il Sinistro sia imputabile a Morte violenta: - copia del verbale dell’Arma dei Carabinieri o certificato della Procura o altro documento rilasciato dall’Autorità Giudiziaria competente; - copia di eventuale referto autoptico. Invalidità Totale e Permanente da Infortunio: -copia di un documento di identità dell’Assicurato; -copia di un documento di identità dell’avente causa; -relazione medica (redatta su apposito modulo); -verbale rilasciato dalla commissione di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile o, in difetto la relazione del medico legale che attesti l’invalidità totale permanente, il suo grado e la causa. Nel caso in cui l’invalidità totale permanente sia dovuta ad un evento violento: - verbale dei Carabinieri; - verbale di Pronto Soccorso. -Inabilità Temporanea Totale da Infortunio: -copia di un documento di identità dell’Assicurato; -copia di un documento di identità dell’avente causa; -certificato medico attestante l’Inabilità Temporanea Totale a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa o le normali mansioni attinenti alla vita quotidiana, eventuale certificato di ricovero in ospedale, eventuale verbale del pronto Soccorso e copia della cartella clinica (anche per la continuazione del sinistro); -copia del certificato INPS di inabilità temporanea; -copia del pagamento dell’ultima annualità relativa al Bollo Auto; -copia della fattura o ricevuta fiscale che certifica il pagamento dell’ultimo Tagliando di Manutenzione Ordinaria con chiara identificazione dell’officina dove è stato effettuato il tagliando; -copia del libretto di circolazione; -copia dell’ultima quietanza di pagamento relativa alla Polizza Auto; -copia dell’ultimo estratto del conto corrente o della carta di credito che attesti il pagamento del Pedaggio Autostradale; -copia dell’ultimo estratto del conto corrente o della carta di credito che attesti il pagamento del Carburante o fattura |
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal sinistro ( art. 2952, secondo comma, c.c.). | |
Dichiarazi oni inesatte o reticenti | La comunicazione alla Società da parte dell’Assicurato di informazioni false, inesatte e reticenti sul rischio da assicurare può compromettere il diritto alla prestazione assicurativa. Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate con dolo o colpa grave, il contratto di assicurazione è annullabile e la Società può impugnare il contratto, comunicando all’Assicurato la propria volontà di procedere con l’impugnazione del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza (artt. 1892 e 1894 c.c.). Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate senza dolo o colpa grave, la Società può recedere dalle coperture assicurative mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze (artt. 1893 e 1894 c.c.). In tal caso la Società restituirà all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta calcolata alla data della dichiarazione di recesso fatta all’Assicurato. |
Liquidazione della prestazione: La Società provvederà ad effettuare il pagamento della Prestazione Assicurativa, se dovuta, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. |
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Quando e come devo pagare? | |
Premio | In relazione alle modalità di pagamento del Premio non ci sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP Danni. Il Premio è comprensivo di imposta. |
In caso di estinzione anticipata totale del finanziamento la Compagnia restituisce al debitore/assicurato la parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto. La Compagnia trattiene la somma di Euro 25,00 a titolo di spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso. |
Le copertura assicurative hanno una durata pari a quella del contratto di finanziamento. Le coperture cessano comunque di avere efficacia al verificarsi del primo dei seguenti eventi: (i) alla data di cessazione del Contratto di Finanziamento come ivi prevista; (ii) in caso di estinzione anticipata integrale del Contratto di Finanziamento; (iii) in caso di recesso; (iv) al raggiungimento del 80esimo anno di età (v) al pagamento del capitale assicurato a seguito di Indennizzo per Morte da Infortunio o Invalidità Totale Permanente da Infortunio. | |
Non è prevista la facoltà di risolvere la Polizza sospendendo il pagamento dei premi. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto entro il termine di 120 giorni a partire dalle ore 24.00 del giorno in cui ha prestato telefonicamente il proprio consenso all’adesione. Il recesso è effettuato mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax all'indirizzo di IdeaCall S.r.l. - casella postale 14230 20152 Milano Fax 0000000000 - intermediario di cui si avvale FCA Bank S.p.A. per il collocamento dei prodotti tramite tecniche di comunicazione a distanza. Il Cliente non può recedere se in tale periodo (120 giorni) ha denunciato un Sinistro e il Sinistro è in corso di valutazione. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative ed ha effetto a decorrere dal ricevimento della comunicazione da parte della Società. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Cliente, per il tramite del Contraente, il Premio pagato, al netto delle imposte di legge. In caso di durata poliennale del contratto, a condizione siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dal primo addebito del Premio, il Cliente può recedere annualmente dalla polizza mediante comunicazione da inviare alla Società con preavviso di 60 (sessanta) giorni e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a 5 (cinque) anni, il recesso annuale non è consentito. |
Risoluzione | La polizza collettiva non prevede la possibilità di revocare la proposta, nè di risolvere il contratto. |
Il prodotto è rivolto al Cliente di età compresa tra i 18 e i 75 anni al momento dell'adesione alla polizza e non superiore ai 80 anni alla scadenza o alla persona giuridica, che abbia sottoscritto un contratto di finanziamento o un contratto di locazione finanziaria (Leasing) con FCA Bank S.p.A.
A chi è rivolto questo prodotto ?
Costi di emissione del contratto: non previsti.
Costi di intermediazione: sono pari al 57,00% calcolati sul Premio (al netto delle imposte) di cui 47.50% rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente (intermediario).
Il Contraente percepisce inoltre ogni anno una partecipazione agli utili della Società pari al 90%.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxx i reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri rivolgersi: CACI Non- Life dac Casella postale chiusa 90 Ufficio postale di Mortara 27036 Mortara (PV) e-mail: xxxxxxxxxx@xx-xxxx.xx. La compagnia risponderà nel termine massimo di 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx L’aderente può rivolgersi inoltre a Central Bank of Ireland, Autorità di vigilanza dello stato di origine delle Compagnie, XX Xxx 000, Xxxxxx 0, Xxxxxxx. |
Mediazione | La procedura di mediazione, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l’avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall’assistenza di un soggetto terzo ed imparziale (“mediatore”). La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia (e consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) e avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza. La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi ed è condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio: prima di esercitare un'azione giudiziale relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è pertanto necessario esperire in via preliminare la procedura di mediazione obbligatoria. |
L’Aderente può ricorrere alla procedura di negoziazione assistita, ai sensi della Legge n. 162/2014, volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia tramite richiesta dal proprio avvocato nei confronti della Società. La Società dovrà rispondere all’Assicurato tramite il proprio avvocato. | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o direttamente al sistema estero competente (Financial Services Ombudsman’s Bureau) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Per i contratti stipulati online, il reclamo può essere presentato per mezzo della piattaforma della risoluzione delle controversie online (ODR) accessibile tramite l'indirizzo: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Gruppo Crédit Agricole S.A.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza Collettiva n.“N-2082-10-21-271-3” (CACI Non-Life dac) denominata “AUTOPROTETTA RECALL” stipulata tra FCA Bank S.p.A. e CACI Non-Life dac
La presente polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa
(aggiornamento al 02/01/2021) Condizioni di assicurazione redatte secondo le Linee guida del Tavolo di lavoro “Contratti Semplici e Xxxxxx”
(Cod. 2021/01)
COME LEGGERE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le presenti condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le linee guida del Tavolo di lavoro ANIA “Contratti Semplici e chiari”.
Per garantire massima trasparenza e facilità di lettura, la Società ti spiega in questa pagina quali forme di comunicazione vengono utilizzate per aiutarti nella lettura e comprensione del contratto.
In particolare, nelle condizioni di assicurazione potrai trovare:
✓ Box esplicativi di colore VERDE, contenenti esempi utili per comprendere il funzionamento del contratto e delle coperture offerte.
✓ Box esplicativi di colore BLU, che contengono l’approfondimento o la spiegazione di clausole contrattuali o norme di legge, al fine di consentire una maggiore comprensione del contratto.
✓ L’indicazione Attenzione per le clausole contrattuali che dovrai leggere con particolare attenzione,
poiché contengono riferimenti a limitazioni, esclusioni, costi oppure oneri a carico dell’Assicurato.
✓ Il simbolo che mette in evidenza le clausole che descrivono il comportamento che il
COME …
Cliente, l’Assicurato o il Beneficiario devono tenere per poter, tra le altre cose:
- recedere dal contratto di assicurazione;
- richiedere informazioni alla Società;
- denunciare un Sinistro.
✓ Termini contrattuali indicati con Lettera iniziale maiuscola
il cui significato può essere rinvenuto nel Glossario.
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INDICE
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: COPERTURE ASSICURATIVE E INDENNIZZI pag. 3 di 18
ART. 2 – MODALITÀ E CONDIZIONI DI ADESIONE............................................................................................ pag. 5 di 18 ART. 3 – ESCLUSIONI .......................................................................................................................................... pag. 6 di 18
ART. 4 – LIMITI TERRITORIALI ............................................................................................................................. pag.7 di 18 ART. 5 – OBBLIGHI DEL CLIENTE E DELL’ASSICURATO .................................................................................. pag.7 di 18
ART. 6 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO ....................................................................... pag.7 di 18 ART. 7 – PRESCRIZIONE ...................................................................................................................................... pag.9 di 18 ART. 8 – PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE ......................................................................... pag.9 di 18
ART. 12 – DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE................................................. pag.11 di 18 ART. 13 – ONERI FISCALI ................................................................................................................................... pag.11 di 18
GLOSSARIO ......................................................................................................................................................... pag.15 di 18 “ TUTELA PRIVACY ” INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ....................................... pag.17 di 18
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: COPERTURE ASSICURATIVE E INDENNIZZI
AutoProtetta Recall (di seguito anche “Polizza Convenzione”) è una POLIZZA COLLETTIVA, FACOLTATIVA, ACCESSORIA AL FINANZIAMENTO, che prevede le seguenti coperture:
• caso Morte da infortunio;
• Invalidità Totale Permanente da infortunio di grado pari o superiore al 60%;
• Inabilità Temporanea Totale da infortunio.
ATTENZIONE: le coperture assicurative di cui alla presente Polizza Convenzione sono offerte congiuntamente dalla Società e i Clienti del Contraente potranno aderirvi mediante un’unica adesione, tramite Tecniche di Comunicazione a Distanza (contatto telefonico). Non è pertanto possibile aderire ad una singola copertura.
Di seguito sono descritte nello specifico le coperture prestate dalla Società e le relative prestazioni assicurative.
Art. 1.1. COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO MORTE DA INFORTUNIO
Nel caso di Morte da Infortunio dell’Assicurato, la Società corrisponderà al Beneficiario l’Indennizzo di cui all’ art. 1.1.1, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1. il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la copertura assicurativa è efficace, ai sensi dell’art. 12;
2. il Sinistro non rientri nei casi di esclusione di cui all’ art. 3;
3. l’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli obblighi di cui agli art. 5 e 6.
Art. 1.1.1. INDENNIZZO PER IL CASO MORTE DA INFORTUNIO
In caso di Morte dell’Assicurato a seguito di Infortunio intervenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario un capitale pari a €30.000. Tale capitale verrà raddoppiato in caso di Morte dell’Assicurato causata da Infortunio conseguente ad Incidente Stradale.
ATTENZIONE: l’indennizzo non può eccedere il massimale di Euro 30.000,00. In caso di Morte da Infortunio dell’Assicurato causata da Infortunio conseguente ad Incidente Stradale l’indennizzo non può eccedere il massimale di Euro 60.000,00.
Art. 1.2. COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO
Nel caso in cui si verifichi un Infortunio dal quale derivi per l’Assicurato una Invalidità Totale e Permanente di grado pari o superiore al 60%, la Società corrisponderà al Beneficiario l’Indennizzo di cui all’art. 1.2.1, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1. il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la copertura assicurativa è efficace, ai sensi dell’ art. 12;
2. il Sinistro non rientri nei casi di esclusione di cui all’ art. 3;
3. l’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli obblighi di cui agli art. 5 e 6.
Art. 1.2.1. INDENNIZZO PER IL CASO INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO
La copertura assicurativa per il caso di Invalidità Totale Permanente dovuta ad Infortunio viene prestata nel caso in cui l’Assicurato, a causa di Infortunio avvenuto durante il periodo di efficacia della copertura, perda in modo totale, definitivo ed irrimediabile la capacità di attendere alle proprie attività lavorative o di vita quotidiana.
Tale perdita viene stabilita esclusivamente nel grado pari o superiore al 60% secondo le disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. n. 1124 del 30/06/65, così come modificato dal DM 12.07.2000, e successive modifiche ed integrazioni (Tabelle INAIL).
ATTENZIONE: nello stabilire il grado di invalidità totale permanente viene tassativamente ESCLUSA qualsiasi rilevanza alle disposizioni di cui DM – Ministero della Sanità 05/02/1992 (Tabelle INPS).
In caso di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario un capitale pari a €30.000. Tale capitale verrà raddoppiato in caso di Morte dell’Assicurato causata da Infortunio conseguente ad Incidente Stradale.
ATTENZIONE: l’indennizzo non può eccedere il massimale di Euro 30.000,00. In caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio da dell’Assicurato causata da Infortunio conseguente ad Incidente Stradale l’indennizzo non può eccedere il massimale di Euro 60.000,00.
Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato per cause diverse da quella che ha generato l’Invalidità, prima che la Società abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti, il Beneficiario dell’Assicurato potrà dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a provare lo stato di
Invalidità Totale Permanente da Infortunio. In questo caso la Società provvederà al pagamento dell’Indennizzo per il caso Invalidità Totale Permanente da Infortunio e non per il Caso Morte da Infortunio.
Art. 1.3. COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO
Nel caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio, la Società corrisponderà al Beneficiario l’Indennizzo di cui all’art. 1.3.1, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1. il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la copertura assicurativa è efficace, ai sensi dell’art. 12;
2. il Sinistro non rientri nei casi di esclusione di cui all’ art. 3;
3. l’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli obblighi di cui agli art. 5 e 6.
1.3.1. INDENNIZZO PER IL CASO INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO
Nel caso in cui, durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, si verifichi un Infortunio dal quale derivi per l’Assicurato un’Inabilità Temporanea Totale medicalmente accertata a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa o le normali mansioni attinenti alla vita quotidiana per l’Assicurato che sia non lavoratore la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario, trascorso Periodo di Franchigia Assoluta di 60 (sessanta) giorni, per ogni mese di durata del Sinistro e nei termini previsti dalla Polizza Convenzione un Indennizzo che può raggiungere un massimale pari a €600,00 che reintegri quanto dallo stesso già pagato prima che si sia verificato il Sinistro per le Spese Legate all’Uso del Veicolo frazionate su base mensile.
Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato solo se siano trascorsi 60 (sessanta) giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati al termine di ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio.
Resta inteso che ai fini del calcolo dell’Indennizzo mensile verranno prese in considerazione le sole Spese Legate all’Uso del Veicolo sostenute dall’Assicurato prima che si sia verificato il Sinistro.
La copertura Inabilità Temporanea Totale da Infortunio prevede i seguenti massimali:
- Indennizzo mensile: per ogni mese di durata del Sinistro, l’Indennizzo non può eccedere il massimale di Euro 600,00;
- massimale per Sinistro: il numero massimo di pagamenti mensili che la Società effettua a titolo di Indennizzo per il caso Inabilità Temporanea Totale da Infortunio per lo stesso Sinistro è di n.12 Indennizzi mensili;
- massimale globale: il numero massimo di pagamenti mensili che la Società effettua a titolo di Indennizzo per il caso Inabilità Temporanea Totale da Infortunio è di n. 36 Indennizzi mensili per l’intera durata della copertura assicurativa.
ATTENZIONE: dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio se non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni consecutivi, oppure a 180 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio del Sinistro precedente.
Resta inteso che gli obblighi assunti dalla Società in relazione alla copertura assicurativa per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio cessano qualora la pratica precedente si sia chiusa per esaurimento del massimale globale di n. 36 Indennizzi mensili.
Esempio:
L’Assicurato subisce un Infortunio che non gli permette di svolgere la sua normale attività lavorativa per 6 mesi, denuncia il Sinistro alla Società, trasmettendo la documentazione completa.
Valutato il Sinistro e trascorsi 60 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio (Periodo di Franchigia Assoluta), la Società eroga mensilmente l’Indennizzo che non può superare Euro 600,00.
Per poter erogare gli indennizzi successivi al quarto è necessario che l’Assicurato dimostri alla Società il perdurare dello stato di Inabilità fornendo la relativa documentazione medica. La Società, per lo stesso evento erogherà fino ad un massimo di 12 indennizzi.
Trascorsi alcuni mesi, l’Assicurato sta bene e torna a svolgere la sua normale attività lavorativa, il Sinistro quindi è chiuso e la Società non eroga più l’Indennizzo mensile ma, dopo 20 giorni subisce un nuovo infortunio che non gli permette di svolgere la sua attività lavorativa per 2 mesi.
Cosa si intende per Periodo di Riqualificazione? | Il Periodo di Riqualificazione è il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio indennizzato nei termini della Polizza Convenzione, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa o, per l’Assicurato che sia non lavoratore, le normali mansioni attinenti alla vita quotidiana prima che possa presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro rispettivamente per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio. |
Il Periodo di Franchigia Assoluta è il periodo di tempo immediatamente | |
Cosa si intende per Periodo di | successivo al verificarsi di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale da |
Franchigia Assoluta? | Infortunio, durante il quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile ai |
termini della Polizza Convenzione, non viene riconosciuto alcun Indennizzo. |
La successiva prestazione assicurativa per Inabilità Temporanea Totale risulta dovuta?
NO, in quanto l’Assicurato non è tornato a svolgere la sua normale attività lavorativa per 30 giorni consecutivi prima di denunciare un nuovo sinistro per Inabilità Temporanea Totale. (Periodo di Riqualificazione).
Attenzione: l’esempio ha mere finalità esplicative.
ART. 2 – MODALITÀ E CONDIZIONI DI ADESIONE
2.1. Per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione è necessario che il Cliente:
1. abbia stipulato il Contratto di Finanziamento;
2. al momento in cui ha prestato il consenso telefonico ad aderire alla Polizza Convenzione, abbia un’età compresa tra i 18 e i 75 anni non compiuti.
Per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione non è prevista un’apposita visita medica.
2.2. Si specifica che, qualora il Cliente non presenti tutti i requisiti richiesti dalla Polizza Convenzione di cui al presente articolo 2, non potrà assumere la qualifica di Assicurato, con la conseguenza che le coperture assicurative non verranno in essere e non troveranno applicazione.
Nel caso in cui il Contratto di Finanziamento sia sottoscritto congiuntamente da due o più soggetti diversi, si considera Assicurato esclusivamente la persona che ha aderito, mediante consenso reso telefonicamente alla Polizza Convenzione, a condizione che ricorrano per tale persona le condizioni di assicurabilità di cui al presente Articolo 2.
ATTENZIONE: Nessun Indennizzo risulterà dovuto se l’Assicurato, al momento dell’adesione, avvenuta mediante Tecniche di Comunicazione a distanza (Contatto Telefonico), non presentava i requisiti di assicurabilità previsti nel presente articolo.
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS n.40/2018 al Cliente viene fornita, durante il contatto telefonico, l’informazione relativa:
a. al diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale ai sensi dell’articolo 73, comma 1, del Regolamento IVASS n.40/2018, su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
b. al diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione della documentazione precontrattuale e contrattuale di cui all’articolo 73, comma 1, del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo e di modificare la Tecnica di Comunicazione a distanza;
c. alla circostanza per la quale è richiesta al Cliente la sottoscrizione e la ritrasmissione ad IdeaCall del Certificato Personale di Assicurazione, e che il Cliente, per la sottoscrizione e la restituzione potrà utilizzare, a sua scelta, il supporto cartaceo o altro supporto durevole, fermo restando che la mancata restituzione della stessa non comporta l’invalidità dell’adesione alla Polizza Convenzione che si intende comunque perfezionata.
ATTENZIONE: L’adesione alla Polizza Convenzione da parte del Cliente avviene mediante consenso espresso e registrato telefonicamente. Il Cliente riconosce che l’adesione telefonica, in quanto registrata dietro suo consenso raccolto nel corso della telefonata, ha lo stesso valore legale dell’adesione per iscritto.
La verifica dell’avvenuto consenso ad aderire alla Polizza Convenzione potrà essere effettuata, in qualsiasi momento, dal Cliente tramite richiesta alla Società della relativa registrazione telefonica.
Prima che il Cliente sia vincolato dall’adesione alla Polizza Convenzione, al Cliente sarà trasmesso il Set Informativo (in forma cartacea o su altro supporto durevole da lui prescelto), unitamente a tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente.
ART. 3 – ESCLUSIONI
ATTENZIONE: il presente articolo regola le esclusioni, cioè i limiti di ciascuna copertura. Nel caso in cui l’evento assicurato dovesse accadere secondo le circostanze di seguito indicate e descritte, il Sinistro risulterebbe escluso e la Società non corrisponderà alcun Indennizzo.
ESCLUSIONI GENERICHE VALIDE PER TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE
1. Infortuni causati all’Assicurato da alcoolismo, stato di ebrezza alcolica a termine di legge, uso di allucinogeni, stupefacenti, sostanze psicotrope e/o di psicofarmaci a dosaggio non terapeutico;
2. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici). Tale esclusione non si applica nei casi in cui l’Assicurato sia esposto per ragioni mediche e terapeutiche a tali eventi;
3. partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
4. Infortuni causati da:
✓ Pratica dei seguenti sport in generale:
• paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
• partecipazione a gare o relative prove, con qualunque mezzo a motore;
• guida di natanti a motore per uso non privato;
• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
• pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, xxx, rugby, football americano, immersione con autorespiratore.
✓ Pratica dei seguenti sport in competizione:
• partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
• uso anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove.
✓ Pratica di sport a livello professionistico:
• tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali.
ESCLUSIONI SPECIFICHE CASO MORTE DA INFORTUNIO
1. dolo dell’Assicurato o del Beneficiario;
2. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, sommosse e tumulti popolari (esclusione non operante per forze dell’ordine e vigili del fuoco nell’esercizio delle proprie funzioni);
3. incidenti di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo ed in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
esclusioni specifiche Invalidità Totale Permanente da Infortunio e Inabilità Temporanea Totale da infortunio
1. Infortuni causati da atti volontari di autolesionismo o tentato suicidio dell’Assicurato avvenuti quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
2. Infortuni causati da sommosse, tumulti a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva (esclusione non operante per forze dell’ordine e vigili del fuoco nell’esercizio delle proprie funzioni);
3. eventi determinati o correlati ad infermità mentale;
4. trattamenti di carattere estetico richiesti dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa;
5. conseguenze di Infortuni verificatisi e già diagnosticati all’Assicurato prima della Data di Decorrenza e/o già noti e/o diagnosticati in tale data all’Assicurato;
6. mal di schiena e dolori osteoarticolari (salvo che siano correlati a patologie diagnosticate successivamente alla stipula della polizza e tramite indagini strumentali e accertamenti specialistici).
ATTENZIONE: nessun indennizzo per il caso Morte da Infortunio risulterà dovuto al Beneficiario qualora la Società abbia corrisposto all’Assicurato importi a titolo di indennizzo per Invalidità Totale Permanente da Infortunio.
Colpa grave, tumulti, atti terroristici e terremoto
Ferme restando le esclusioni disciplinate nei paragrafi precedenti le coperture caso Morte da Infortunio, Invalidità Totale Permanente da Infortunio e Inabilità Temporanea Totale da Infortunio della presente Polizza Convenzione devono intendersi operanti in relazione:
- ai Sinistri cagionati da colpa grave dell’Assicurato;
- ai Sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- ai Sinistri occorsi come conseguenza di movimenti tellurici.
Le coperture assicurative caso Morte da Infortunio, Invalidità Totale Permanente da Infortunio e Inabilità Temporanea Totale da Infortunio operano inoltre in caso di Sinistro determinato da stato di guerra, conflitti armati o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato, quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici o insurrezionali mentre si trova all’estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in paesi sino ad allora in pace, a condizione che l’Assicurato non prenda parte attiva alle ostilità, al conflitto o all’insurrezione.
ART. 4 – LIMITI TERRITORIALI
La copertura assicurativa per il caso Morte da Infortunio è valida in tutti i paesi del mondo. Le coperture assicurative Invalidità Totale Permanente da Infortunio e Inabilità Temporanea Totale da Infortunio valgono per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purchè la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico italiano.
ART. 5 – OBBLIGHI DEL CLIENTE E DELL’ASSICURATO
Il Cliente ha l’obbligo di:
- pagare il premio convenuto con la Società, nelle modalità e nella misura prevista dall’art. 10 delle condizioni di assicurazioni e indicato nel Certificato Personale di Assicurazione;
- collaborare con la Società in caso di Sinistro, denunciando l’evento assicurato e trasmettendo alla Società la documentazione prevista dalle presenti condizioni di assicurazione;
- rilasciare dichiarazioni complete e veritiere per consentire alla Società di valutare il rischio dalla stessa assunto, come precisato dall’art. 9 delle presenti condizioni di assicurazione.
ART. 6 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
6.1 In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto al Contraente compilando preferibilmente l’apposito modulo di denuncia Sinistro che potrà essere richiesto a FCA Bank S.p.A. all’indirizzo sotto riportato.
6.2 La denuncia Xxxxxxxx, unitamente alla documentazione richiesta al successivo paragrafo 6.5 dovrà essere trasmessa al Contraente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno mediante trasmissione a:
FCA Bank S.p.A.
Customer Care Insurance Xxxxx Xxxxxxxxx, 000 Xxxxx 00
00000 Xxxxxx
Come denunciare un sinistro
ovvero telefonicamente al numero 011 4488 203
L’invio all’Assicurato del modulo di denuncia del Sinistro da parte del Contraente viene effettuato con la sola finalità di consentire una più rapida gestione del Sinistro stesso.
6.3 A seguito del pagamento di un indennizzo Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e qualora il Sinistro si
protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi causa saranno tenuti, oltre che ad inviare al Contraente la denuncia di Sinistro con le modalità di cui ai precedenti paragrafi 6.1. e 6.2., ad inviare alla Società, entro 60 giorni dalla fine di ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro, la documentazione relativa alla continuazione del Sinistro con le stesse modalità di cui al precedente punto 6.2.
6.4 La Società potrà, in ogni momento, richiedere all’Assicurato o ai suoi aventi causa di fornire le prove documentali relative al diritto alle prestazioni assicurative di cui alla Polizza Convenzione.
6.5 In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato o i suoi aventi causa dovranno trasmettere al Contraente la seguente documentazione:
6.5.1. caso Morte da infortunio
- copia di un documento di identità valido attestante la data di nascita dell’Assicurato;
- copia di un documento di identità valido dell’avente causa;
- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo e copia delle cartelle cliniche relative ad eventuali degenze dell’Assicurato presso ospedali o case di cura;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio e/o eventuale copia autentica del testamento (solo nel caso in cui siano beneficiari gli eredi);
- copia dei documenti di identità degli eredi (solo nel caso in cui siano beneficiari gli eredi);
- scheda di morte oltre il 1° anno di vita (modulo ISTAT D4).
In caso di morte violenta, copia del verbale dell’Arma dei Carabinieri o certificato della Procura o altro documento rilasciato dall’Autorità Giudiziaria competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso e copia di eventuale referto autoptico.
6.5.2. Invalidità Totale Permanente da infortunio
- copia di un documento di identità dell’Assicurato;
- copia di un documento di identità dell’avente causa;
- relazione medica sulle cause del Sinistro redatta su apposito modulo;
- verbale rilasciato dalla commissione di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile o, in difetto la relazione del medico legale che attesti l’invalidità totale permanente, il suo grado e la causa;
- verbale di Pronto Soccorso e/o copia delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell’Assicurato presso ospedali o case di cura.
Nel caso in cui l’invalidità totale permanente sia dovuta ad un evento violento, eventuale copia del verbale rilasciato dall’autorità competente intervenuta al momento del Sinistro e l’eventuale il verbale di Pronto Soccorso.
6.5.3. Inabilità Temporanea Totale da infortunio
- copia di un documento di identità dell’Assicurato;
- copia di un documento di identità dell’avente causa;
- relazione medica sulle cause del Sinistro redatta su apposito modulo;
- certificato medico attestante l’Inabilità Temporanea Totale a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa o le normali mansioni attinenti alla vita quotidiana, eventuale certificato di ricovero in ospedale eventuale verbale di Pronto Soccorso e copia delle cartelle cliniche (anche per la continuazione del Sinistro);
- copia del certificato INPS/INAIL di Inabilità Temporanea Totale;
- copia del pagamento dell’ultima annualità relativa al Bollo Auto;
- copia della fattura o ricevuta fiscale che certifica il pagamento dell’ultimo Tagliando di Manutenzione Ordinaria con chiara identificazione dell’officina dove è stato effettuato il tagliando;
- copia del libretto di circolazione;
- copia dell’ultima quietanza di pagamento relativa alla Polizza Auto;
- copia dell’ultimo estratto del conto corrente o della carta di credito che attesti il pagamento del Pedaggio Autostradale;
- copia dell’ultimo estratto del conto corrente o della carta di credito che attesti il pagamento del Carburante o fattura.
ATTENZIONE: Se necessario la Società potrà richiedere documenti aggiuntivi ai fini dell’espletamento delle pratiche di Sinistro. L’assicurato o i suoi aventi causa devono collaborare con la Società per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il datore di lavoro o i medici curanti dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni assicurative previste dalla Polizza Convenzione. Gli aventi causa dell’Assicurato devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Società stessa.
ART. 7 – PRESCRIZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952, comma 2, cod. civ. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
In applicazione della suddetta norma di legge, i Sinistri relativi alle coperture danni che non siano denunciati entro due anni dall’accadimento non potranno essere reclamati dall’Assicurato o dai suoi Beneficiari.
ART. 8 – PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
La Società effettua il pagamento della prestazione assicurativa entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa prevista nelle presenti condizioni di assicurazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pro tempore vigenti.
ART. 9 – DICHIARAZIONI FALSE, INESATTE O RETICENTI
La comunicazione alla Società da parte dell’Assicurato di informazioni false, inesatte e reticenti sul rischio da assicurare può compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.
Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate con dolo o colpa grave, il contratto di assicurazione è annullabile e la Società può impugnare il contratto, comunicando all’Assicurato la propria volontà di procedere con l’impugnazione del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza (artt. 1892 e 1894 c.c.).
Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate senza dolo o colpa grave, la Società può recedere dalla copertura assicurativa mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze (artt. 1893 e 1894 c.c.). In tal caso la Società restituirà all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta calcolata alla data della dichiarazione di recesso fatta all’Assicurato.
ATTENZIONE: le informazioni false, inesatte e reticenti, anche se comunicate dall’Assicurato senza intenzione di far cadere in errore la Società circa la valutazione del rischio (dolo) o grave negligenza (colpa grave), possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.
Xxxx si intende per informazioni false, inesatte e reticenti?
Sono informazioni false, inesatte e reticenti le informazioni non veritiere, non corrette, non complete o taciute relative ad aspetti che la Società deve necessariamente conoscere al fine di decidere se assumere o meno il rischio da assicurare o se assumerlo a determinate condizioni.
Sono informazioni false, inesatte o reticenti rilevanti per la assunzione del rischio, ad esempio, le informazioni non complete sul proprio stato di salute o sul proprio stato lavorativo o la mancata comunicazione dell’esistenza di malattie pregresse rispetto alla data di adesione alla Polizza Convenzione.
ART. 10 – PAGAMENTO DEL PREMIO
Per ogni Assicurato che ha aderito alla Polizza Convenzione, il Premio (comprensivo delle imposte dovute ai sensi di legge) in favore della Società è corrisposto dal Contraente in forma unica ed anticipata.
Il Premio è a carico del Cliente il quale ha l’obbligo di rimborsarlo al Contraente.
L’importo del Premio unico anticipato viene rateizzato al Cliente ed è addebitato dal Contraente al Cliente mediante incremento delle rate di rimborso del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento (e quindi viene pagato ratealmente dal Cliente unitamente alle rate di rimborso del finanziamento stesso).
Il primo addebito del Premio al Cliente avverrà alla scadenza della terza rata di rimborso del Contratto di Finanziamento o alla scadenza della prima rata di rimborso del Contratto di Finanziamento, in caso di differimento del pagamento della prima rata di rimborso del finanziamento superiore a 60 (sessanta) giorni.
Se le coperture assicurative sono stipulate per una durata poliennale al Premio si applica una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale nella misura del 12,02% applicata sulla sola parte di Premio relativa alle garanzie danni. Il Premio sotto riportato è già comprensivo della suddetta riduzione.
Il Premio unico, comprensivo delle imposte dovute ai sensi di legge, si calcola moltiplicando il Premio mensile, pari a € 15,00 per il numero di mesi di durata del Contratto di Finanziamento.
I costi a carico del Cliente relativi alla gestione della Polizza Convenzione, calcolati sul Premio (al netto delle imposte) e già inclusi nel tasso di Premio sopra indicato sono pari al 57,00% di cui 47,50%, rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente.
Il Contraente percepisce inoltre ogni anno una partecipazione agli utili della Società pari al 90 %.
ART. 11 – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO OGGETTO DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO E RECESSO DOPO 5 ANNI
In caso di estinzione integrale anticipata del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento o in caso di recesso dalla Polizza Convenzione esercitato dopo 5 anni dalla Data di Decorrenza, le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione cessano di avere efficacia.
La Società restituirà al Cliente la parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto. Tale restituzione avverrà tramite detrazione della parte di Premio non goduto da quanto dovuto dal Cliente al Contraente al momento della richiesta di estinzione integrale anticipata.
La parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto è calcolata secondo la seguente formula:
(N − K)
𝑅 = P ×
𝑁
dove:
P = Premio Imponibile (al netto imposte)
N = Durata copertura inizialmente comunicata (espressa in mesi interi)
K = numero di mesi trascorsi dalla sottoscrizione (N - K) = durata residua
ATTENZIONE: La Società, in caso di estinzione anticipata, sia totale che parziale tratterrà € 25,00 dall’importo dovuto (P + C) a titolo di spese amministrative sostenute per il rimborso del Premio. Qualora l’importo dovuto (P
+ C) risultasse inferiore a € 25,00 nulla sarà dovuto dalla Società all’Assicurato.
Esempio:
Di seguito si riporta di estinzione integrale anticipata un esempio calcolato tenendo conto dei seguenti parametri:
- durata pari a 48 mesi
- estinzione integrale anticipata avvenuta dopo 24 mesi dall’adesione
𝑅 = (702,44) ×
(48 − 24)
48
= 351,22
Importo dovuto pari a:
P + C - spese amministrative = € 351,22- € 25 = € 326,22
ART. 12 – DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
Per ciascun Assicurato le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione decorrono dalle ore 24.00 del giorno in cui il Cliente ha prestato telefonicamente il proprio consenso alla Polizza Convenzione.
Le coperture assicurative hanno una durata pari a quella del Contratto di Finanziamento e cessano di avere efficacia al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
(i) alla data di cessazione del Contratto di Finanziamento come ivi prevista;
(ii) in caso di estinzione integrale anticipata del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento;
(iii) in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle condizioni di assicurazione;
(iv) al raggiungimento da parte dell’Assicurato dell’80esimo anno di età;
(v) al pagamento del capitale assicurato a seguito di indennizzo per Decesso o Invalidità Totale Permanente da Infortunio.
Resta inteso che in caso di estinzione integrale anticipata del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, la Società restituirà al Cliente, per il tramite del Contraente, la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
Tale restituzione avverrà tramite detrazione della parte di Premio non goduto da quanto dovuto dal Cliente al Contraente al momento della richiesta di estinzione integrale anticipata.
In alternativa, su richiesta del Cliente di mantenere le coperture assicurative espressa per iscritto, da formularsi al momento della richiesta di estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento la Società fornirà le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione fino alla scadenza contrattuale in favore del Cliente quale Beneficiario.
ART. 13 – ONERI FISCALI
Le imposte e le tasse relative o derivanti dall’adesione alla Polizza Convenzione sono a carico dell’Assicurato, restando inteso che il loro versamento verrà effettuato ad onere, cura e responsabilità della Società.
ART. 14 – MODIFICHE DELLA POLIZZA
La Società comunicherà prontamente per iscritto al Contraente nel corso della durata contrattuale qualunque modifica alle condizioni di assicurazione intervenuta a seguito della introduzione di clausole aggiuntive ovvero conseguenti a modifiche alla legislazione applicabile.
ART. 15 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato dalla Polizza Convenzione è applicabile la legge italiana.
ART. 16 – ALTRE ASSICURAZIONI
Si conviene che le coperture assicurative previste dalla Polizza Convenzione possono cumularsi con altre coperture assicurative, senza che l’Assicurato sia tenuto a dare avviso alla Società dell’esistenza di queste ultime.
ART. 17 – RECESSO
Il Cliente potrà recedere dall’adesione alla presente Polizza Convenzione entro il termine di 120 (centoventi) giorni a partire dalla Data di Decorrenza.
La comunicazione di recesso si intende fatta alla Società e al Contraente ove comunicata a IdeaCall s.r.l., mediante invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax (indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa) al seguente indirizzo:
Come recedere dal contratto
IdeaCall s.r.l.
Casella Postale 14230
20152 Milano
Fax: 0000000000
Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative ed ha effetto a decorrere dal ricevimento della comunicazione da parte della Società.
Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, il Premio, se pagato, dedotto l’ammontare delle imposte applicabili per legge.
Il Premio rimborsato potrà essere utilizzato per ridurre, di pari importo, il debito residuo dell’Assicurato ovvero potrà essere restituito all’Assicurato sotto forma di maggiore erogato.
Resta inteso che l’Assicurato non può esercitare il diritto di recesso se ha denunciato un Sinistro durante i 120 (centoventi) giorni successivi alla Data di Decorrenza delle coperture assicurative e il Sinistro è in corso di valutazione.
In caso di durata poliennale, a fronte della riduzione di Premio che la Società ha concesso nella misura indicata nel Set Informativo, l’Assicurato può recedere annualmente dalla polizza a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza delle coperture assicurative, mediante comunicazione da inviare alla Società e al Contraente con preavviso di 60 (sessanta) giorni e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito.
ART. 18 – DIRITTO DI SURROGA
La Società rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti dell’aderente.
ART. 19 – RISCATTO E RIDUZIONE
La Polizza Convezione non prevede valori di riduzione e di riscatto.
ART. 20 – COMUNICAZIONI, RECLAMI E MEDIAZIONE
Tutte le comunicazioni da parte del Cliente nei confronti della Società, con riferimento alla Polizza Convenzione e alle coperture assicurative, dovranno essere fatte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Eventuali comunicazioni da parte della Società al Cliente saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto del Cliente stesso.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati per iscritto, direttamente a:
CACI Non-Life dac
Casella postale chiusa 90 presso Ufficio postale di Mortara 27036 Mortara (PV)
Eventuali reclami riguardanti il Contraente, dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente a:
FCA Bank S.p.A.
Ufficio Reclami
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 000 00000 Xxxxxx
Fax: 011/0000000
E-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx Pec: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx
Se l’esponente, nel termine massimo di quarantacinque giorni, non ha ricevuto riscontro alla sua richiesta da parte della Società o del Contraente o non è completamente soddisfatto della risposta ricevuta, potrà inviare reclamo scritto all’IVASS – Servizio tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX, o tramite fax al seguente numero 06.42133206 o tramite PEC all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’IVASS xxx.xxxxx.xx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa.
I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito da quest’ultima;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
I reclami relativi all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra indicate.
Per qualsiasi controversia inerente alla quantificazione delle prestazioni assicurative è fatta salva in ogni caso la competenza dell'Autorità Giudiziaria.
L’Assicurato può rivolgersi inoltre a Central Bank of Ireland, Autorità di vigilanza dello stato di origine delle Compagnie, XX Xxx 000, Xxxxxx 0, Xxxxxxx.
Prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il soggetto reclamante potrà utilizzare i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla legge, vale a dire:
• la NEGOZIAZIONE ASSISTITA, ai sensi della Legge n. 162/2014, volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia avvalendosi dell’assistenza prestata da avvocati a tal fine appositamente incaricati dalle parti;
• la PROCEDURA DI MEDIAZIONE, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l’avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall’assistenza di un soggetto terzo ed imparziale (“mediatore”). La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia (e consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) e avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza.
La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi ed è condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio: prima di esercitare un'azione giudiziaria relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è pertanto necessario esperire in via preliminare la procedura di mediazione obbligatoria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o direttamente al sistema estero competente (Financial Services Ombudsman ’s Bureau) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
ART. 21 – CESSIONE DEI DIRITTI
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalle coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione.
ART. 22 – CONTROVERSIE DI NATURA MEDICA
Qualora tra l’Assicurato o i suoi aventi causa e la Società insorgano eventuali controversie di natura medica sull’indennizzabilità dell’Infortunio o della Malattia e sulla misura dell’Indennizzo, la decisione della controversia può essere demandata, su richiesta dell’Assicurato o dei suoi aventi causa, ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi.
I medici del collegio sono nominati uno per parte ed il terzo medico deve essere scelto tra i consulenti medici legali di comune accordo tra esse o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
ART. 23 – SANZIONI INTERNAZIONALI
Caci Non Life dac, Società appartenente al Gruppo Crédit Agricole, si conforma alle Sanzioni Internazionali definite dal diritto internazionale e alle misure restrittive di tipo economico, finanziario o commerciale (compresi, a titolo esemplificativo, embargo, congelamento di beni e di risorse economiche, restrizioni alle transazioni con entità o individui, o restrizioni relative a specifici beni o territori) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, dall’Unione europea, dalla Repubblica Italiana, dalla Repubblica Francese e dagli Stati Uniti d’America, con particolare riferimento alle misure emesse dall’ Office of Foreign Assets Control collegato al Dipartimento del Tesoro (OFAC) e al Dipartimento di Stato, o da qualsiasi altra autorità che abbia il potere di irrogare tali Sanzioni, tramite atti aventi natura vincolante.
Valutazione della coerenza del contratto
Nel rispetto della vigente normativa in materia di distribuzione assicurativa, il Contraente ha adempiuto l’obbligo di raccogliere informazioni per valutare la coerenza del prodotto proposto con i bisogni e le esigenze del Cliente tramite registrazione telefonica autorizzata dal Cliente.
• Assicurato: indica il Cliente persona fisica ovvero il firmatario del Contratto di Finanziamento in caso di Cliente persona giuridica che ha validamente aderito alla Polizza Convenzione mediante espresso consenso reso telefonicamente.
• Beneficiario: indica l’Assicurato per Invalidità Totale Permanente da Infortunio e Inabilità Temporanea Totale da Infortunio. Limitatamente alla copertura assicurativa per il caso Morte da Infortunio indica i soggetti designati dall’Assicurato cui spetta la prestazione assicurativa.
• Bollo Auto: indica la tassa di possesso che deve essere pagata da tutti i proprietari di veicoli a motore indipendentemente dall’utilizzo del mezzo.
• Carburante: indica i prodotti energetici (benzina, gasolio, Gpl, metano o energia elettrica) destinati ad alimentare il motore del Veicolo.
• Certificato Personale di Assicurazione: indica il modulo inviato al Cliente insieme al DIP Danni, al DIP aggiuntivo Xxxxx e alle condizioni di assicurazione comprensive di Glossario, da sottoscrivere e ritrasmettere alla Società da parte del Cliente.
• Cliente (o Aderente): indica qualunque persona fisica o giuridica che abbia sottoscritto il Contratto di Finanziamento.
• Contraente: indica FCA Bank S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 000 – Torino, che stipula la Polizza Convenzione per conto degli Assicurati.
• Contratto di Finanziamento: indica il contratto di finanziamento con il quale il Contraente concede in prestito al Cliente una somma di denaro, che dovrà essere restituita secondo un piano di ammortamento predeterminato eventualmente comprensivo di Maxi Rata Finale (M.R.F.) e/o di Valore Garantito Futuro (V.G.F.).
• Data di Decorrenza: indica le ore 24 del giorno in cui il Cliente, contattato telefonicamente, ha manifestato il proprio consenso ad aderire alla Polizza Convenzione.
• DIP Danni: indica l’IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell’11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo.
• DIP aggiuntivo Danni: indica il documento integrativo del DIP Danni che fornisce le informazioni integrative e complementari rispetto alle informazioni contenute nel DIP Danni come disciplinato dall’art. 29 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.
• IdeaCall s.r.l: indica la società di cui si avvale il Contraente per la promozione e il collocamento delle coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione mediante Tecniche di Comunicazione a distanza.
• Inabilità Temporanea Totale da Infortunio: indica la perdita temporanea, a seguito di Infortunio, in misura totale, della capacità dell’Assicurato ad attendere alla propria Normale Attività Lavorativa o, per l’Assicurato che sia non lavoratore, alle normali mansioni attinenti alla vita quotidiana.
• Incidente Stradale: indica l’incidente causato da veicoli e/o mezzi meccanici in circolazione che avvenga su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, dove l’Assicurato si trovi nella condizione di conducente, passeggero o pedone.
• Indennizzo: indica la somma dovuta dalla Società al Beneficiario a seguito del verificarsi di un Sinistro.
• Infortunio: indica l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Sono inoltre parificati agli Infortuni:
1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3. l'assideramento o il congelamento;
4. i colpi di sole o di calore;
5. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
6. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
7. l’infezione e l’avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali;
8. l’annegamento.
• Invalidità Totale Permanente da Infortunio: indica la perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell’Assicurato dovuta ad infortunio, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60%. La garanzia è concessa all’Assicurato che sia lavoratore o non lavoratore, compreso il personale in quiescenza.
• Maxi Rata Finale (M.R.F.): indica la Rata Finale che il Cliente dovrà versare ad FCA Bank a conclusione del Contratto di Finanziamento per la quale potrà scegliere se rimborsare in un’unica soluzione o attraverso una dilazione della stessa.
• Morte da Infortunio: indica il decesso dell’Assicurato dovuto ad Infortunio.
• Normale Attività Lavorativa: indica l'attività retribuita o comunque redditizia svolta dall'Assicurato immediatamente prima dello stato di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio, ovvero una consimile attività retribuita o comunque redditizia tale da non modificare la capacità di reddito dell’Assicurato.
• Parti: indica congiuntamente il Contraente e la Società.
• Pedaggio Autostradale: indica la tassa che si paga al gestore (privato o pubblico) per l’uso di un’infrastruttura quale l’autostrada, un tunnel autostradale, un ponte, un tunnel urbano, un’area urbana a traffico limitato in Europa.
• Periodo di Franchigia Assoluta: indica il periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio, durante il quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile ai termini di polizza, non viene riconosciuto alcun Indennizzo.
• Polizza Auto: indica il contratto di assicurazione obbligatoria R.C auto e/o il contratto di assicurazione Auto Rischi Diversi, se presente relativi al Veicolo.
• Polizza Convenzione: indica ciascuna delle polizze collettive sottoscritte tra la Società e il Contraente.
• Premio: indica la somma di denaro, comprensiva di eventuali imposte, comunicata telefonicamente al Cliente, riportata nel Certificato Personale di Assicurazione e dovuta alla Società a fronte delle coperture assicurative previste dalla Polizza Convenzione.
• Set Informativo: indica l’insieme di documenti che sono predisposti e consegnati unitariamente all’aderente prima della sottoscrizione del contratto. Il Set informativo è costituito da: DIP Danni, DIP aggiuntivo Danni, condizioni di assicurazione comprensive del glossario e del Certiificato Personale di Assicurazione.
• Sinistro: indica il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è concessa la copertura assicurativa.
• Società: indica CACI Non-Life dac.
• Spese Legate all’Uso del Veicolo: indica i costi sostenuti dall’Assicurato in relazione a quanto segue:
- Polizza Auto;
- Bollo Auto;
- Tagliando di Manutenzione Ordinaria;
- Pedaggio Autostradale, pagato attraverso sistemi elettronici quali carta di credito, carta di debito (bancomat), o tramite addebito in conto corrente;
- Carburante, pagato attraverso sistemi elettronici quali carta di credito o carta di debito (bancomat) o fattura
• Tagliando di Manutenzione Ordinaria: indica controllo periodico che deve essere effettuato sul Veicolo, come previsto dal libretto di uso e manutenzione.
• Tecniche di Comunicazione a Distanza: indica qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società, del Contraente e del Cliente, possa impiegarsi per il perfezionamento dell’adesione alla Polizza Convenzione da parte del Cliente.
• Valore Garantito Futuro (V.G.F.): indica il prezzo minimo di Riacquisto del Veicolo che l’ente di vendita (o dealer) aderente si impegna a riconoscere al Cliente in caso di riconsegna del veicolo con acquisto di un nuovo veicolo o in caso di riconsegna del veicolo senza riacquisto.
• Veicolo: indica il veicolo a motore di proprietà del Cliente acquistato tramite il Contratto di Finanziamento.
“TUTELA PRIVACY” INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Compagnia CACI Non-Life dac è titolare del trattamento dei Suoi dati personali, raccolti dall’intermediario assicurativo, in sede di adesione al contratto di assicurazione.
Il conferimento e il trattamento dei Suoi dati, compresi i dati particolari sono necessari per fornirLe i prodotti e servizi assicurativi e, in particolare, per la conclusione, gestione e l’esecuzione del contratto di assicurazione.
Il mancato conferimento dei dati o la revoca del consenso al trattamento degli stessi hanno l’effetto di impedire alle Società la fornitura dei servizi/prodotti assicurativi e, in generale, la conclusione, gestione ed esecuzione del contratto, compresa l’eventuale corresponsione della prestazione assicurativa.
I Suoi dati personali verranno pertanto trattati, nei limiti imposti dalla normativa primaria e regolamentare vigente, per la conclusione e l’esecuzione del contratto e, in particolare, per:
• l’istruzione del Certificato Personale di Assicurazione, la conclusione, esecuzione e la gestione del contratto di assicurazione, compresa la gestione dei sinistri, dei reclami e delle liti nonché la lotta alle frodi. Il conferimento e il trattamento dei dati dell’interessato è necessario per il completamento delle finalità sopra esposte;
• lo sviluppo degli studi statistici e attuariali.
In conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali La informiamo che i suoi dati personali saranno conservati in relazione alle finalità descritte e per i seguenti periodi:
i dati raccolti nel Certificato Personale di Assicurazione per la conclusione, esecuzione e gestione del contratto saranno trattati per le finalità descritte e conservati per un periodo corrispondente ai termini prescrizionali indicati nell’art. 7 delle condizioni di assicurazione e, in generale, nel rispetto dei termini di prescrizione e conservazione previsti dal Codice civile e dal Codice delle Assicurazioni nonché da disposizioni normative, regolamentari e amministrative (anche contabili e fiscali), e nello specifico:
• con riferimento alla sottoscrizione, conclusione, esecuzione e gestione del contratto (salvo i dati contenuti nel Certificato Personale di Assicurazione): due anni dalla scadenza o termine del contratto;
• con riferimento al Certificato Personale di Assicurazione: dieci anni dalla scadenza o termine del contratto;
• con riferimento ai dati inerenti ai sinistri/reclami (salvo i documenti contabili): due anni dalla chiusura del sinistro/reclamo;
• con riferimento ai documenti contabili o fiscali relativi ai pagamenti connessi ai reclami: dieci anni dalla scadenza o termine del contratto.
Nel caso in cui il contratto non sia concluso, i dati possono essere conservati per un periodo di tre anni dalla data di conferimento dei dati.
I dati relativi al Suo stato di salute sono trattati per tutta la durata del contratto e conservati per lo stesso periodo richiesto per la conclusione del contratto nonché in conformità con le norme di riservatezza specificamente previste per tali dati.
• In ambito di lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo: dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall’esecuzione dell’operazione occasionale;
• con riferimento agli obblighi di conoscenza del cliente in relazione alla disciplina delle sanzioni internazionali: sei anni dalla scadenza o termine del contratto;
• in ambito di lotta alle frodi: sei mesi dalle segnalazioni per quelle irrilevanti; per le segnalazioni rilevanti, invece, il periodo di conservazione dei dati è di cinque anni dalla chiusura del fascicolo sulla frode o dal termine prescrizionale in caso di reato;
• in ambito di elaborazione commerciale e in assenza di un contratto: i dati elaborati possono essere conservati per un periodo di tre anni dall’ultimo contatto infruttuoso.
I destinatari dei dati sono: il Contraente, gli intermediari assicurativi con i quali il Certificato Personale di Assicurazione è stato sottoscritto e, ove previsto, le compagnie di co-assicurazione, di riassicurazione, nonché le amministrazioni e le autorità giudiziarie preposte alla vigilanza delle prescrizioni normative e regolamentari rilevanti in materia (a titolo esemplificativo IVASS, COVIP, CONSAP e le motorizzazioni). Possono essere destinatari dei Suoi dati medici, consulenti tecnici di parte e legali. Sono inoltre destinatarie dei dati le Compagnie e le società del Gruppo Crédit Agricole, che siano responsabili della gestione e la prevenzione dei rischi connessi alle operazioni (antiriciclaggio, valutazione del rischio) a beneficio di tutte le entità del gruppo nonché i subfornitori, i cui nominativi potranno essere conosciuti dall’interessato tramite specifica richiesta, da effettuarsi con le modalità di seguito indicate.
I dati saranno trattati nel territorio dell’Unione europea.
Il trattamento può avvenire in forma manuale o automatizzata.
In applicazione della normativa in vigore, Lei ha diritto all’ accesso e alla rettifica dei dati, alla cancellazione dei medesimi nella misura in cui questi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti o qualora il consenso venga revocato, alla portabilità, alla limitazione e opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano, salvo che il trattamento medesimo non sia essenziale per l’esecuzione del contratto. L’interessato ha diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali (compresi i dati particolari) in qualunque momento con effetto dalla data della revoca. Tuttavia, se il consenso è richiesto per la valutazione del sinistro, la sua eventuale revoca impedisce alla Società la valutazione del sinistro medesimo e la corresponsione della eventuale prestazione assicurativa.
Lei ha inoltre diritto a presentare reclamo all’autorità di controllo preposta se ritiene che il trattamento dei dati sia effettuato in violazione della normativa vigente.
Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati possono essere richieste alle Società all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato o presso la sede delle stesse in Dublin 0, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Lower.