DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. L'assicurazione è monoannuale e si rinnova per ciascuna Posizione alle ore zero del 1° gennaio di ogni anno . La decorrenza della copertura per ciascuna Posizione, anche in relazione ad eventuali aumenti di capitale, avviene alle ore zero del giorno indicato dal Contraente. Qualora la data di decorrenza della copertura non coincida con la data di rinnovo annuale dell'assicurazione, la durata della copertura è pari ai giorni intercorrenti tra la data di decorrenza comunicata e la successiva data di rinnovo.
DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. 12.1 Le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione decorrono dalle ore 24 del giorno (la “Data di Decorrenza”) in cui si verifica l’ultimo dei seguenti eventi:
1. l’adesione alla Polizza Convenzione si è perfezionata secondo quanto indicato al precedente art. 2 e l’Assicurato sia in possesso dei requisiti ivi previsti;
2. l’importo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento è stato erogato;
3. è stato corrisposto il Premio. Le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione hanno una durata pari al periodo che intercorre tra la Data di Decorrenza e la data di scadenza del Contratto di Finanziamento, per una durata massima di 480 mesi. Eventuali modifiche successive della durata o dell’importo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento non modificheranno la durata e gli importi assicurati dalle coperture assicurative Per i mutui a durata variabile le coperture assicurative trovano applicazione per la durata del Contratto di Finanziamento come previsto nel Piano di Ammortamento Originario; inoltre eventuali modifiche successive della durata o dell’importo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento non modificheranno la durata e gli importi assicurati dalle coperture assicurative. Nel caso in cui, alla data di scadenza delle coperture assicurative, vi sia ancora un Debito Residuo, l’Assicurato avrà la facoltà di sottoscrivere una nuova polizza alle condizioni che saranno eventualmente in vigore in quel momento, presentando una richiesta scritta alla Società.
DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. Per ciascun Assicurato, le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di stipula del finanziamento a condizione che sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto e sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione al Prodotto Creditor Protection, unitamente al Questionario Medico e/o al Rapporto di Visita Medica. La decorrenza delle Coperture Assicurative e la durata del Contratto di Finanziamento sono comunicate all’Impresa di Assicurazione dalla Contraente. La Contraente provvede ad inviare all’Assicurato, entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza delle Coperture Assicurative, una Lettera di Xxxxxxxxx nella quale vengono riportati: la data di decorrenza; il riepilogo delle Coperture Assicurative sottoscritte; i termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso con l’indicazione di come si ridurrebbe l’importo del finanziamento e la corrispondente rata; l’importo del premio versato. La durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi e coincide sempre con la durata originaria del Contratto di Finanziamento (anche in caso di successiva modifica della stessa), nel limite massimo di 480 mesi (40 anni) comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento (che non potrà essere superiore a 24 mesi). In caso di modifica della durata o di rinegoziazione del finanziamento, le Coperture Assicurative resteranno comunque commisurate, sia per le prestazioni che per la durata, all'originario piano di ammortamento del finanziamento al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi: Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato; Decesso dell’Assicurato; alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento; esercizio del diritto di recesso; anticipata estinzione totale del finanziamento da parte dell’Assicurato; surrogazione del finanziamento ai sensi della normativa vigente; Fascicolo Informativo CPI Mutui Privati PU – Dip. Privati – Condizioni di Assicurazione - Ed. 10/2018 - Mod. BU2968/03 Pag. 3 di 16 accollo, ai sensi dell’art.1273 C.C annullamento o recesso dalle Coperture Assicurative da parte dell’Impresa di Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile; variazione stato lavorativo, secondo quanto previsto dall’Art. 11 - limitatamente ai primi 120 mesi di durata massima, ovvero perdita del requisito di assicurabilità di “Lavorato...
DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. Le coperture assicurative hanno validità dalle ore 24 del giorno di decorrenza evidenziato sulla Lettera di Conferma (attivazione delle coperture assicurative) inviata all’Aderente, restando inteso che le stesse saranno inefficaci, e pertanto non attivabili, qualora non venisse pagato il premio contrattualmente previsto. La durata di tutte le coperture assicurative è sempre pari alla durata del Contratto di Assicurazione.
DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. Le coperture assicurative hanno validità dalle ore 24 del giorno di decorrenza evidenziato sulla Lettera di Conferma (attivazione delle coperture assicurative) inviata all’Aderente, restando inteso che le stesse saranno inefficaci, e pertanto non attivabili, qualora non venisse pagato il premio contrattualmente previsto. La durata di tutte le coperture assicurative è sempre pari alla durata del Contratto di Assicurazione, ai sensi dell’art. 1899 del c.c. (vedi Allegato “Riferimenti Normativi”).
DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. Data adesione Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24.00 della data di rilascio del consenso assicurativo e, in ogni caso, dalla data in cui sorge una posizione debitoria dell’assicurato nei confronti della Contraente, per una durata totale di rate mensili di copertura, in mancanza di recesso manifestato secondo quanto espresso all’art. 6 - Recesso delle Condizioni di Assicurazione. Il pagamento del premio è a carico della Contraente la quale non percepisce alcun compenso provvigionale. Il premio sarà regolato a mezzo bonifico bancario. L'assicurazione è prestata entro i limiti previsti dal presente Modulo di consenso assicurativo ed in base alle Condizioni di Assicurazione (Mod. AMAV0330/03 Ed.01/2019) . Copia per il cliente Luogo e data Firma
DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. Le coperture assicurative hanno validità dalle ore 24 del giorno di decorrenza evidenziato sulla Lettera di Conferma (attivazione delle coperture assicurative) inviata all’Aderente, restando inteso che le stesse saranno inefficaci, e pertanto non attivabili, qualora non venisse pagato il premio contrattualmente previsto, ai sensi dell’art. 1899 del c.c. (vedi Allegato “Riferimenti Normativi”). La durata delle coperture assicurative Decesso e Invalidità Totale Permanente è sempre pari alla durata del Contratto di Assicurazione. La copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea ha sempre una durata iniziale pari a 120 mesi e si rinnova tacitamente al termine di tale periodo, annualmente o per un periodo inferiore in caso di durata residua del Finanziamento minore di 12 mesi, fino alla scadenza del contratto di assicurazione, salvo disdetta esercitata dalla Compagnia e/o dall’Aderente.
DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. ART. 11 TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. La copertura assicurativa relativa ai singoli Veicoli assicurati avrà decorrenza e durata pari a quella del Programma di Garanzia. Alla scadenza essa non si rinnoverà tacitamente. Resta sin d’ora inteso tra le Parti che, qualora l’attivazione della copertura assicurativa relativa ad un Veicolo non sia comunicata a MAPFRE ASISTENCIA e non sia stato versato il relativo premio alla Compagnia, tale Veicolo sarà sprovvisto della copertura di Assistenza di cui all’Assicurazione. La copertura assicurativa per i singoli Veicoli, oltre che alla scadenza naturale sopra indicata, cessa anticipatamente in caso di:
a) furto totale, Incendio o distruzione per danno totale del Veicolo assicurato;
b) vendita del Veicolo;
c) confisca del Veicolo da parte di Autorità o Pubblica Amministrazione. …
DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. 12.1 Le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione decorrono dalle ore 24 del giorno (la “Data di Decorrenza”) in cui si verifica l’ultimo dei seguenti eventi: • l’adesione alla Polizza Convenzione si è perfezionata secondo quanto indicato al precedente art. 2 e l’Assicurato sia in possesso dei requisiti ivi previsti; • è stato corrisposto il Premio. Le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione hanno una durata a tempo indeterminato indeterminato e verranno tacitamente prorogate su base mensile a decorrere dalla data di adesione alla Polizza Convenzione, salvo disdetta da comunicare secondo le modalità previste all’art.17. In tal caso, le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione cessano di avere efficacia alle ore 24.00 del giorno di scadenza successivo a quello in cui la Società ha ricevuto la comunicazione di disdetta.
12.2 Le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione cessano comunque di avere efficacia al verificarsi del primo dei seguenti eventi: (i) al raggiungimento da parte dell’Assicurato del 75esimo anno di età; (ii) al venir meno del rapporto lavorativo con il Cliente; (iii) assenza della Linea di Credito per un periodo consecutivo di almeno 6 mesi; (iv) al pagamento dell’Indennizzo per Morte o Invalidità Totale Permanente. Per quanto riguarda i punti (i) e (ii), la Polizza Convenzione resterà in vigore fino alla scadenza del mese relativo all’ultimo Premio pagato.