FORNITURA PNEUMATICI NUOVI PER AUTOCARRI TRASPORTO PESANTE E MACCHINE OPERATRICI
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO | PROCEDURA APERTA n. 07/15 CIG 6318342CC0 |
FORNITURA PNEUMATICI NUOVI
PER AUTOCARRI TRASPORTO PESANTE E MACCHINE OPERATRICI
- CAPO I - PRESCRIZIONI GENERALI
Il presente appalto, indetto da G.A.I.A.S.p.A., ha per oggetto la fornitura di pneumatici nuovi, per autocarri destinati al trasporto pesante e per macchine operatrici.
Nel presente documento, con il termine “fabbricante” si intende il costruttore degli pneumatici, ovvero il soggetto che fabbrica il prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.
Tutti i beni oggetto della fornitura dovranno appartenere, per ogni categoria (una per il trasporto pesante e una per le macchine operatrici) ad un’unica marca ed essere presenti in un listino ufficiale del fabbricante. Nel caso in cui il fabbricante commercializzi più linee di prodotti contraddistinte da denominazioni proprie, l’offerente dovrà partecipare con la linea (marca) primaria del fabbricante.
I prezzi di tutti i beni forniti saranno determinati secondo i criteri riportati negli articoli successivi e secondo le modalità previste nel disciplinare di gara.
Per tutto il periodo di validità dell'appalto e per ogni misura di pneumatico, fatta eccezione per quanto previsto al successivo punto 1.1 dovranno essere garantiti i seguenti requisiti di fornitura:
- pneumatici della stessa marca (fabbricante);
- pneumatici dello stesso modello;
- pneumatici dotati di medesimo disegno del battistrada; per “disegno del battistrada” si intende la conformazione visiva e strutturale del battistrada (composizione dei tasselli, degli intagli e delle scanalature presenti sul battistrada del pneumatico in ordine a quantità, conformazione, posizionamento e profondità) che contraddistingue il modello.
Tutti i termini prescritti nel presente capitolato speciale d’appalto sono espressi in giorni naturali e consecutivi.
1.1 MODIFICA DEL MODELLO DI PNEUMATICO
Solo ed esclusivamente nel caso in cui il fabbricante dovesse cessare la produzione di un modello di pneumatico tra quelli oggetto della fornitura, l’impresa potrà fornire uno pneumatico della stessa marca e della stessa tipologia ma di modello differente, previa presentazione della dichiarazione scritta del fabbricante che attesti la cessata produzione del prodotto sostituito.
Il prodotto sostituente costituirà il nuovo modello di pneumatico per gli ordini successivi.
ART. 2 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - IMPORTO A BASE DI GARA – IMPORTO CONTRATTUALE
La gara verrà esperita con la forma della procedura aperta ex artt. 124, c.1, X.Xxx. 163/06 da aggiudicare secondo quanto stabilito dall'art. 82 del decreto citato, mediante offerta a prezzi unitari; il contratto sarà stipulato a misura.
L’importo contrattuale presunto per l’esecuzione della fornitura è pari a € 130.000,00 oltre IVA di legge: è da
considerarsi di massima in quanto determinato sulla base dell’attuale fabbisogno della stazione appaltante, che potrebbe subire variazioni nel corso di validità del contratto di appalto, nonché sul prezzo attuale del bene fornito. Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, GAIA SpA, per la gara d’appalto in oggetto, è stato redatto uno specifico DUVRI (Documento di valutazione dei rischi da interferenza) in quanto, pur essendo una fornitura, possono a venirsi a creare interfenze durante la fase di scarico degli pneumatici.
Tale documento potrà essere modificato, anche su richiesta dell’appaltatore, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative.
La durata della fornitura oggetto di gara è fissata in trentasei mesi a decorrere dalla data di inizio della fornitura, formalizzata con la sottoscrizione di apposita scrittura privata da registrare in caso d’uso.
In conformità a quanto previsto dall’art. 11, comma 12 del richiamato D.Lgs 163/06, la stazione appaltante si riserva la facoltà, per comprovati motivi di estrema urgenza, di anticipare l’esecuzione del contratto prima della sua formale sottoscrizione.
È vietato ed escluso il rinnovo tacito del contratto: i contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
ART. 4 - RAPPRESENTANZA DELLE PARTI – D.E.C.
I rapporti tra l’Appaltatore e G.A.I.A. S.p.A. saranno tenuti, per quanto riguarda quest’ultima, dal responsabile del Settore Gestione Operativa Impianti ovvero da suo incaricato, attraverso i quali G.A.I.A. S.p.A. effettuerà e riceverà tutte le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente capitolato, salvo diversa disposizione dello stesso.
L’Appaltatore indicherà a G.A.I.A. S.p.A. il proprio ufficio, ed il nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente capitolato.
In ogni caso, l’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale G.A.I.A. S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale e dovrà fornire un numero di fax e un indirizzo mail a cui inviare tutte le comunicazioni.
È stato nominato direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 300 del DPR 207/2010 e smi il responsabile del Settore Gestione Operativa Impianti.
Il corrispettivo della fornitura oggetto del presente capitolato, è quello risultante dagli atti di gara; con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati da G.A.I.A. S.p.A. tutti i servizi e le spese necessari per la perfetta esecuzione della fornitura, nonché qualsiasi onere – espresso e non dal presente capitolato - inerente e/o conseguente la fornitura di che trattasi.
Tale corrispettivo non potrà essere soggetto a variazione alcuna, fatto salvo quanto stabilito al riguardo dal successivo articolo 6 “ Listino Ufficiale e Revisione Prezzi”.
Oltre a quanto previsto nel comma precedente, l’Appaltatore non potrà richiedere alcun pagamento alla società
G.A.I.A. S.p.A.
ART. 6 – LISTINO UFFICIALE E REVISIONE PREZZI
Il corrispettivo risultante dagli esiti di gara si intende immodificabile nel primo anno di validità del contratto.
Non è ammessa la revisione dei prezzi, a qualsiasi causa dovuta, fatto salvo quanto previsto, ai sensi dell’art. 115 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163.
A seguito dell’aggiudicazione della gara e comunque entro il ricevimento del primo ordinativo di pneumatici, l’impresa dovrà fornire i listini ufficiali del fabbricante (listino unico o suddiviso per la taballe “A” e “B” di cui al successivo art. 20.1) in corso di validità sia su supporto cartaceo che su supporto informatico.
6.2 VARIAZIONE LISTINO PREZZI UFFICIALE
Qualora dopo il primo anno di validità del contratto sia emesso dal costruttore un nuovo listino prezzi ufficiale, l’impresa dovrà:
- consegnare la circolare rilasciata dalla stessa casa costruttrice ai distributori/concessionari di zona riportante la data ufficiale di applicazione del nuovo listino, o documentazione equivalente;
- fornire gratuitamente l’eventuale nuovo listino sia su supporto cartaceo e sia su supporto informatico. L’aggiornamento dei prezzi sarà applicato:
- non prima della data ufficiale di inizio validità, e comunque non prima di quindici giorni dalla presentazione della circolare e del listino informatico in formato leggibile ed utilizzabile con i software aziendali, in pratica dal momento in cui GAIA possa tecnicamente emettere i subordini con i prezzi del nuovo listino.
In ogni caso i prezzi risultanti sui subordini già emessi e trasmessi all’impresa devono essere considerati bloccati fino alla consegna.
A garanzia degli impegni assunti, l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.
L’appaltatore, impresa singola o associata, è tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni che sono comprese nel contratto di appalto, tuttavia nel rispetto della normativa vigente, l’appaltatore potrà concedere in subappalto una quota non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto, fatta salva la consegna degli pneumatici. A tal fine, ai sensi dell’art. 118, c.2 del D.Lgs. 163/06, i concorrenti sono tenuti ad indicare nell'offerta le parti di servizio che intendano eventualmente subappaltare a terzi, fermo restando che la relativa autorizzazione sarà concessa da G.A.I.A. S.p.A. ove sussistano tutti i presupposti tassativamente indicati dall’art. 118 X.Xxx. citato.
L'indicazione di cui sopra lascia impregiudicata la responsabilità del prestatore principale.
Ove i concorrenti non indichino, in sede di offerta, la quota di servizio che intendono eventualmente subappaltare la mancanza della prescritta dichiarazione comporta l’impossibilità, per l’appaltatore, di ricorrere al subappalto e conseguentemente l’obbligo di portare a termine in proprio tutte le prestazioni appaltate, nonché, per G.A.I.A.
S.p.A. l’inibizione assoluta a concedere successivamente l’autorizzazione a subappaltare.
I pagamenti a favore dei subappaltatori resteranno a carico dell’appaltatore; è fatto obbligo agli appaltatori di trasmettere a G.A.I.A. S.p.A. entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza della trasmissione di tali documenti G.A.I.A. S.p.A. potrà sospendere il pagamento dei corrispettivi fino a quando l’appaltatore non dia prova di aver ottemperato agli obblighi di cui al comma 3 dell’art. 118 citato.
L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
ART. 9 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’emissione della fattura da parte dell’appaltatore non potrà avvenire prima che lo stesso abbia consegnato i prodotti relativi a ciascun ordine e dovrà essere accompagnata dall’elencazione dei materiali nella progressione dei Documenti di Trasporto con il relativo numero e dalla menzione al listino di riferimento.
Le fatture dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A., xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx, o all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.
Il pagamento, effettuato ai sensi di legge tramite bonifico bancario, è subordinato alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione d’ufficio del DURC.
In caso di ritardo nei pagamenti l’appaltatore avrà diritto esclusivamente agli interessi di mora misurati al tasso legale ex art. 1284 c.c.
Si fa presente, che ai sensi della recente normativa (D.L. 66/1 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014), vi è l’obbligo di riportare in fattura il numero di CIG, pena l’impossibilità di procedere al pagamento della fattura stessa.
Tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i., il pagamento sarà eseguito previo esito positivo dei controlli effettuati.
9.1 RITENUTA EX ART. 4 DPR 207/10
Ai sensi dell’articolo 4, c.3, del DPR 207/2010, in occasione di ciascun pagamento in acconto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione, confermata dal responsabile del procedimento.
9.2 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente a mezzo di bonifico sui conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati dall’aggiudicatario alle commesse pubbliche. G.A.I.A. S.p.A. effettuerà pertanto le disposizioni di pagamento sul conto bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall’aggiudicatario nei termini di cui all’art. 3 comma 7 della legge 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste. L’aggiudicatario nei contratti con i subappaltatori e/o i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. Nel caso in cui le transazioni disposte in dipendenza dell’contratto siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la violazione costituirà motivo di risoluzione del contratto.
ART. 10 - VARIAZIONI NELLA QUANTITÀ
G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche quantitative all’oggetto del contratto in quanto la quantità indicata è presunta e variabile in funzione delle reali necessità della stazione appaltante.
Fatto salvo quanto sopra le varianti sono disciplinate dall’articolo 311 del DPR 207/2010.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno segnalati dal Direttore dell’esecuzione del contratto e contestati all’appaltatore per iscritto dal Responsabile del procedimento.
L’appaltatore dovrà comunicare a G.A.I.A. S.p.A. nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla stessa contestazione le proprie giustificazioni.
Qualora dette deduzioni, a giudizio di G.A.I.A. S.p.A., non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sotto indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, G.A.I.A. S.p.A. emetterà nota di xxxxxx e che compenserà sul primo pagamento in scadenza o, in mancanza, dalla cauzione.
L’applicazione delle penali previste dal presente capitolato non esclude il diritto della stazione appaltante di pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito.
Qualora si verifichino inadempienze, violazioni alle norme contrattuali o l’appaltatore non ottemperasse agli obblighi assunti – sia per quanto riguarda la puntualità e la qualità, sia per quanto riguarda la perfetta esecuzione della fornitura –saranno applicate le penalità di seguito specificate fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.
In particolare è stabilita l’applicazione delle penali sotto specificate a mente di quanto previsto dall’art. 145, c.3 del DPR 207/10 e smi:
Inadempienze
1
2
3
4
5
Ritardata Consegna del quantitativo indicato nell’ordine entro i termini prescritti dall’art. 23.1, per ogni
giorno di ritardo
Difformità del prodotto in seguito a verifica dei campioni o comunque di quanto indicato nel presente capitolato
Non ricostruibilità di uno pneumatico
Ritardo nella sostituzione della fornitura difettosa ed irregolare superiore ai 3 gg consentiti di cui all’art. 25.2.2
Xxxxxxx nel ritiro della fornitura non conforme superiore ai 10 gg. consentiti art. 25.2.1
1‰
1‰
0,5‰
0,5‰
0,5‰
Per ogni irregolarità riscontrata è stabilita una penale in percentuale dell’ammontare netto contrattuale, salve comprovate cause di forza maggiore.
Qualora l’inadempienza determini un importo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento potrà proporre al CdA di GAIA la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Dopo tre inadempienze gravi anche non consecutive degli obblighi contrattuali da parte dell’affidatario, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione a titolo di risarcimento danni e a titolo di penale, senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice o qualsiasi altra formalità, all’infuori della semplice notifica del provvedimento amministrativo a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
E’ considerate inadempienza grave il ritardo di oltre dieci giorni rispetto al termine di consegna di una fornitura ordinata.
Il contratto si intenderà inoltre risolto:
- in caso di reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti con GAIA SPA S.p.A., accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell’aggiudicatario o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell’interdizione dall’esercizio dell’attività. In ogni caso, al momento dell’apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata a GAIA SPA S.p.A. che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c..
- qualora vengano accertate infrazioni in materia di lavoro subordinato e/o in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi delle vigenti normative;
- qualora l’affidatario non si conformi - entro i termini indicati - all’ingiunzione della stazione appaltante di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto;
- qualora si verifichi la cessione, anche parziale, dell’appalto, nonché qualsiasi forma di subappalto non autorizzata;
- qualora l’affidatario non ricostituisca la garanzia o l’assicurazione richiesta, oppure una nuova garanzia o assicurazione;
- per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore;
- per cessazione dell’azienda o di un ramo dell’azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico del fornitore;
- in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto.
Si applica l’art. 136, c.6 del D.Lgs. 163/06 e smi “ Codice dei contratti”. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione contrattuale, il fornitore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alle maggiori spese a carico di GAIA SpA per il rimanente periodo contrattuale.
GAIA si riserva di applicare l’art. 140 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Tale facoltà sarà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire alla ditta almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione del contratto.
E’ facoltà di GAIA SpA di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.
ART. 14 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’Appaltatore, l’affidamento s’intenderà senz’altro revocato e la società GAIA SPA S.p.A. provvederà a termini di legge.
ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI
Fatto salvo quanto previsto nell’art. 116 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all’Appaltatore debitore, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia.
Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 117.
ART. 16 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE E DOCUMENTI CONTRATTUALI
Con l’Appaltatore si farà luogo a stipulazione di contratto mediante scrittura privata secondo quanto previsto dall’art. 11, c. 13 del Codice dei contratti pubblici.
Tutte le eventuali spese contrattuali accessorie e conseguenti, nessuna esclusa, saranno a carico dell’Appaltatore.
In pendenza della stipulazione del contratto, GAIA SPA S.p.A., ricorrendo le ipotesi previste dal sopracitato art. 11, potrà ordinare l’inizio del servizio, in tutto o in parte, all’Appaltatore, che dovrà dare immediato corso allo stesso, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione.
In caso di mancata stipulazione del contratto:
- da parte di GAIA SPA S.p.A.: l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi riportati nell’offerta ed al rimborso delle spese contrattuali documentate.
- da parte dell’Appaltatore entro il termine fissato: GAIA SPA S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ad una nuova gara a spese dell' Appaltatore stesso il quale perderà la somma depositata a titolo di deposito cauzionale.
Costituisce parte integrante del contratto e pertanto è espressamente richiamato e materialmente allegato in copia il presente capitolato speciale d’appalto.
ART. 17 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO
L'appaltatore si intende vincolato con la sottoscrizione dell'offerta; GAIA SPA S.p.A. sarà invece impegnata soltanto dalla data di stipula del Contratto di Appalto ai sensi della vigente legislazione.
ART. 18 – CLAUSOLE DELL’IMPRESA
Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell’impresa appaltatrice; inoltre, qualunque clausola apposte dall’impresa stessa sulle sue fatture, note, corrispondenza o aggiunta da questa sull’ordine, dovrà ritenersi come non scritta.
Qualsiasi questione interpretativa o vertenza dovesse insorgere tra G.A.I.A S.p.A. ed Appaltatore in ordine alle norme del presente capitolato, sarà deferita al giudice civile o amministrativo nella cui competenza territoriale è ricompresa G.A.I.A S.p.A.
- CAPO II - PRESCRIZIONI TECNICHE
ART. 20 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA
Si riportano di seguito la tipologia e la quantità dei beni stimati delle forniture in oggetto (TABELLE INDICATIVE E NON ESAUSTIVE).
In particolare sono indicati:
- Tabella “A” - le principali e significative tipologie di pneumatici relative ai mezzi di trasporto pesante circolanti su strada, il numero di pnemutatici attualmente installati sui mezzi della stazione appaltante ed il consumo triennale stimato;
- Tabella “B” - le principali e significative tipologie di pneumatici relative a macchine operatrici, il numero di pnemutatici attualmente installati ed il consumo triennale stimato.
Il fabbisogno dei pneumatici è desunto dallo storico aziendale ed ha esclusivamente validità per individuare l’impresa aggiudicataria.
I consumi reali saranno strettamente correlati all’andamento effettivo delle necessità aziendali che si presenteranno nel periodo di validità dell'appalto.
Il concorrente si impegna pertanto, con la sua partecipazione alla gara, a soddisfare poi le effettive e reali necessità che scaturiranno dalle esigenze aziendali.
La tipologia dei beni viene identificata dalle seguenti caratteristiche:
- misura del pneumatico;
- indice di carico e codice di velocità;
- applicazione (direzionale, trattivo o macchina operatrice);
I prodotti offerti dovranno essere identificabili tramite il codice di listino, la denominazione commerciale e le caratteristiche costituenti la tipologia stessa.
TABELLA “A”
misura del pneumatico | Indice di carico e codice velocità (VALORI MINIMI) | Applicazione | Pneumatici installati a parco macchine | Consumo Stimato nei 3 anni |
315/80 R22,5 | 156/150L | Trattivo | 12 | 24 |
315/80 R22,5 | 156/150L | Direzionale | 8 | 12 |
13 R22,5 | 154/150K | Trattivo | 4 | 8 |
13 R22,5 | 154/150K | Direzionale | 4 | 8 |
385/65 R22,5 | 160K | Direzionale | 18 | 36 |
315/70 R22,5 | 154/150 | Trattivo | 4 | 12 |
315/70 R22,5 | 154/150 | Direzionale | 4 | 6 |
265/70 R19,5 | 143/141 | Direzionale | 8 | 8 |
295/60 | 150/147 | Direzionale | 4 | 4 |
TABELLA “B”
misura del pneumatico | Indice di carico e codice velocità (VALORI MINIMI) | Applicazione | Pneumatici installati a parco macchine | Consumo stimato nei 3 anni |
17,5X25 | Macchina Operatrice - Industriale | 4 | 8 | |
20,5 R25 | 193 A2 | Macchina Operatrice - Roccia L5 | 16 | 32 |
400/70 R24 | 151D | Macchina Operatrice - Industriale PR 14 | 8 | 24 |
20.2 caratteristiche tecniche e merceologiche
Gli pneumatici dovranno rispondere a tutte le norme di legge vigenti in materia all’atto della consegna, e in particolare:
- ai disposti contenuti nel D.P.R. 24/05/1988 n. 224, in materia di responsabilità da beni difettosi, ai fini della tutela del committente;
- alle norme di unificazione UNI, CUNA, EN, ISO ed altri Enti riconosciuti;
- alle norme contenute nel DPR 27/4/55 n. 547, ai disposti contenuti nel "Testo Unico" D.Lgs 81/08, nel DPR 19/3/56 n. 303, nella legge 1/3/68 n. 186, nelle Direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE nelle successive integrazioni e modificazioni e a tutte le altre norme antinfortunistiche;
- a quanto previsto dal Regolamento ECE ONU n. 54 in ordine ai requisiti essenziali per la produzione di pneumatici.
20.2.1. caratteristiche generali
Gli pneumatici dovranno essere nuovi di fabbrica, essere prodotti di primarie marche e presentare i requisiti essenziali e le caratteristiche convenzionali tipiche della “prima scelta”.
Gli indici di carico (LI – Load Index) ed i codici di velocità (GSY – Speed Symbol) riportati nelle Tabelle “A” e “B” dell’articolo 20.1 sono i valori minimi richiesti per ogni tipologia di pneumatico; l’impresa potrà fornire pneumatici aventi indice di carico e/o codice di velocità di categoria superiore.
Gli pneumatici dovranno presentare una data di fabbricazione, espressa in settimana/anno ed impressa sul fianco, che si discosti dalla data di effettiva consegna del bene per un periodo inferiore ai dodici mesi.
Tutti gli pneumatici, ad eccezione di quelli previsti dalla tabella B, dovranno essere di tipo “Stradale” destinati ad un impiego su percorsi misti, aventi ottime doti di trattività e di tenuta sul bagnato, abbinate ad una elevata resa chilometrica.
20.3 - caratteristiche tecniche della fornitura
20.3.1 – requisiti pneumatici tabella “a”
Tutti gli pneumatici della tabella “A” dovranno rispettare i seguenti requisiti:
- essere destinati ad un impiego senza camera d’aria (“Tubeless”);
- presentare una struttura di tipo “radiale”;
- essere dotati di “indicatori di usura”;
- essere riscolpibili (Regroovable);
- essere ricostruibili una volta; lo pneumatico ricostruito non dovrà subire alcun declassamento sia dell’indice di carico e sia del codice di velocità;
20.3.2 – requisiti pneumatici tabella “b”
Tutti gli pneumatici della tabella “B” dovranno rispettare i seguenti requisiti:
- essere destinati ad un impiego senza camera d’aria (“Tubeless”);
- presentare una struttura di tipo “radiale”;
20.4 – ricostruibilita’ dello pneumatico
Qualora uno pneumatico usurato, di cui alla Tabella “A”, non risulti idoneo ad essere ricostruito, XXXX provvederà ad emettere una lettera di contestazione ufficiale che sarà inoltrata a mezzo fax all’impresa aggiudicataria.
Non saranno oggetto di contestazione gli pneumatici non ricostruibili a causa di uno o più dei seguenti casi:
- un evento accidentale non riparabile a carico della carcassa;
- un danneggiamento della carcassa dovuto ad un’inadeguata pressione di gonfiaggio dello pneumatico;
- un danneggiamento della carcassa causato dall’operatore gommista in fase di montaggio dello pneumatico sul cerchio;
- un’ossidazione delle cinture dovuta ad una lacerazione profonda del battistrada;
- una riparazione mal eseguita;
- un’usura completa del battistrada (utilizzo oltre il valore di spessore minimo previsto per legge).
Per la determinazione della non ricostruibilità dello pneumatico, farà fede la dichiarazione scritta del “ricostruttore” a cui lo pneumatico a cui XXXX avrà inviato lo pneumetico.
Ogni pneumatico non ricostruibile sarà reso disponibile per le verifiche del caso all’impresa aggiudicataria, in contraddittorio con quanto dichiarato dal “ricostruttore”, per 15 giorni a partire dalla data di inoltro via fax della lettera di contestazione. Decorso tale termine, GAIA provvederà allo smaltimento dello pneumatico e procederà all’applicazione delle penalità previste all’articolo 11.
Gli pneumatici dovranno presentare impresse a caldo sul fianco tutte le “marcature” previste dai regolamenti ECE ONU n.54 ed in particolare:
- denominazione del fabbricante e del modello specifico;
- marchio di omologazione secondo il Regolamento ECE ONU e relativa numerazione;
- data di fabbricazione (mese/anno);
- stato (Nazione) di fabbricazione;
- numero di matricola identificativo dello pneumatico;
- misura dello pneumatico (larghezza ed altezza della sezione dello pneumatico, oltre al diametro del cerchione);
- tipologia della struttura della carcassa, ovvero “R” per struttura radiale;
- valori dell’indice di carico e del codice di velocità;
- tipo di pneumatico, ovvero “Tubeless” per l’impiego senza camera d’aria.
- Marchio “ Regroovable” per la riscolpibilità dello pneumatico (solo per la Tabella “A”).
- Riferimento per pneumatico invernale o per tutte le stagioni (solo per la Tabella “A”).
ART 21. GARANZIE DELLA FORNITURA
21.1 termini di garanzia della fornitura
L’appaltatore garantisce i prodotti forniti da vizi e da difetti dei materiali impiegati, apparenti o occulti, per un periodo minimo di 24 mesi dalla data di effettiva consegna, a tal fine vale la data di emissione del documento di trasporto.
Nel caso in cui si sia riscontrato un vizio o un difetto di cui al comma precedente, il periodo di garanzia ivi previsto sarà sospeso per tutto il tempo in cui XXXX non abbia potuto disporre della fornitura in oggetto in dipendenza del difetto o vizio stesso.
21.2 difetti accertati nel periodo di garanzia della fornitura
L’appaltatore è tenuto, a proprie spese, a ritirare i beni e a sostituirli con altri nuovi entro tre giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata di XXXX con cui si notificano i difetti che si sono manifestati entro il periodo di garanzia. Nel caso in cui si sia riscontrato nel periodo di garanzia un vizio di costruzione o un difetto dei materiali impiegati, se l’impresa non provvede nel tempo prescritto a ritirare i beni e a sostituirli con altri nuovi, XXXX potrà provvedere direttamente detraendo il costo sostenuto per questa operazione.
L’esecuzione della fornitura si intende frazionata e regolata da lettera/mail d’ordine.
In seguito alla sottoscrizione del contratto saranno emesse per le singole forniture apposite “richieste di fornitura”, indirizzate alla mail di riferimento comunicata dall’appaltatore, facenti riferimento al contratto iniziale.
Quantità di merce e frequenza degli ordini saranno determinati dalle effettive necessità di aprovvigionamento di GAIA; le quantità in ordine pertanto potranno anche essere inferiori ai quantitativi minimi “lotti economici” individuati dall’impresa per il trasporto.
ART 23 - CONSEGNA DELLA FORNITURA
L’aggiudicatario dovrà provvedere a sua cura e spese, di preferenza con propri mezzi e personale, alla consegna dei beni e dei documenti di trasporto previsti per legge compilati correttamente ed in ogni loro parte, presso una delle sedi operative di GAIA SpA indicato in ogni singolo ordine di fornitura nonché allo scarico fino al bordo del mezzo di trasporto.
XXXX effettuerà lo scarico, dal bordo del mezzo a terra, con carrelli elevatori. Si precisa che le sedi di GAIA sono ubicate in:
Asti – Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 000/X
Xxx Xxxxxxx x’Xxxx – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 000 (xxxx per i pneumetici della Tabella “B”)
La consegna si intende formalmente perfezionata quando la relativa documentazione di trasporto (DDT) sia stata firmata dal personale ricevente di GAIA.
Le quantità della fornitura consegnata dovranno essere quelle indicate sull’ordine. XXXX si riserva di respingere, a carico dell’impresa, le eccedenze consegnate. XXXX non assume impegni e responsabilità di sorta per la merce fornita in eccedenza rispetto ai quantitativi ordinati, anche quando la merce stessa fosse stata introdotta nei suoi magazzini.
23.1 TERMINI DI CONSEGNA
L’impresa dovrà effettuare la consegna dei beni entro 15 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data dell’ordine.
La data di effettiva consegna dovrà essere concordata con Il Responsabile della Manutenzione Tel. 0141/476703.
ART. 24 – ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura consegnata dovrà rispondere sotto tutti i punti di vista ai requisiti prescritti.
La semplice consegna al personale ricevente di XXXX non significa accettazione della merce, essendo quest’ultima subordinata all’emissione del certificato di accettazione della fornitura da parte del competente personale GAIA, per l’accertamento della corrispondenze della singola fornitura alle condizioni, quantità e qualità richieste.
Il giudizio del personale XXXX competente all’emissione del certificato di accettazione della fornitura sarà vincolante per l’accettazione stessa.
A nessun titolo, né la semplice consegna formale della fornitura a GAIA né il tempo necessario per l’esecuzione dei suddetti accertamenti saranno considerati tacita accettazione del medesimo.
Per la denuncia all’impresa dei vizi e dei difetti della fornitura consegnata XXXX non sarà tenuta all’osservanza dei termini di cui all’art. 1495 e all’art. 1667 cod. civ..
La denuncia per detti vizi e difetti - anche se fossero apparenti, dovendo la fornitura intendersi fatta da parte dell’impresa con dichiarazione che la stessa è esente da vizi di qualsiasi genere - sarà sempre fatta entro centoventi giorni dal loro accertamento, anche se la fornitura sia già stata ricevuta, la merce impiegata o le fatture relative già pagate.
ART. 25 –CERTIFICATO DI ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA, CAMPIONATURE E ANALISI
25.1 CERTIFICATO DI ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA
Il processo verbale di accettazione della fornitura verrà eseguito entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna formale di tutto il materiale richiesto dal singolo ordine.
L’emissione del verbale di accettazione della fornitura non esonera comunque l’impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica ma vengano in seguito accertate.
25.2 MANCANZA DI CONFORMITÀ
Nel caso in cui sia emesso certificato negativo sulla fornitura XXXX chiederà all’impresa, con tutte le spese relative a carico dell’impresa stessa:
1) entro dieci giorni naturali e consecutivi il ritiro della fornitura non conforme, dietro semplice avviso;
2) entro tre giorni naturali e consecuutivi la sostituzione della fornitura difettosa o irregolare;
in caso di estrema urgenza GAIA si riserva il diritto di approvvigionare altrove la fornitura per sostituire quella difettosa, a spese dell’impresa appaltatrice, richiedendo a quest’ultima il rimborso dell’importo pagato per essa oltre a qualsiasi spesa sopportata per l’imballaggio e il trasporto. Inoltre, XXXX non si assume nè l’onere di custodia nè alcuna responsabilità per la fornitura scartata, in attesa di restituzione all’impresa.
ART. 26 –ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
Entro quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione del contratto emetterà l’attestazione di regolare esecuzione che contiene almeno i seguenti elementi:
- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'esecutore,
- il nominativo del direttore dell'esecuzione,
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- la certificazione di regolare esecuzione.
Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
ART. 27 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
27.1 responsabilità civile per danni imputabili alla fornitura
Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute per gli operatori sul lavoro e per gli utenti in generale, richieste nel presente capitolato e ancorché incomplete in qualche dettaglio, non esimono per qualsivoglia motivo il fornitore a perseguire comunque tutti gli ulteriori dettagli necessari per rendere la fornitura, nel suo complesso ed in ogni particolare, sicura in tutti gli aspetti, al di là della semplice conformità alle norme vigenti in materia antinfortunistica .
Indipendentemente dalle altre condizioni, l’impresa è responsabile dei danni direttamente provocati a cose o persone, e direttamente imputabili ad una parte o parti difettose della sua fornitura; nel caso che GAIA SpA venga convenuta in giudizio per responsabilità civile o contrattuale, e le sia contestata la violazione di prescrizione legali (sicurezza, inquinamento, ecc.) in conseguenza della difettosità, non conformità, non affidabilità, o non rispondenza alle norme giuridiche della fornitura, l’impresa è obbligata a tenere GAIA SpA indenne da ogni richiesta di risarcimento, di spese, danni, spese legali, risarcendola dei danni sofferti. GAIA SpA è tenuta ad
informare l’impresa non appena appreso che la violazione delle norme o la chiamata in causa della sua responsabilità sia basata sulla difettosità, non conformità, non affidabilità o irregolarità della fornitura.
27.2 diritti di proprietà di terzi
L’impresa assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle forniture.
L’impresa, infine, assume l'obbligo di garantire all’Azienda il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
27.3 brevetti e licenze di privativa
L’impresa aggiudicataria assume nei confronti di XXXX SpA la piena responsabilità di garantire che la sua fornitura non è e non sarà prodotta in contravvenzione a brevetti o licenze di privativa e garantisce a GAIA SpA la libertà e liceità dell’uso di detta fornitura.
Per conseguenza, l’impresa risponderà nei confronti di XXXX SpA di tutti i danni che quest’ultima dovesse sopportare per contestazioni avanzate da terzi circa l’eventuale violazione di brevetto o licenze di privativa o diritti di protezione industriale sulla fornitura, e sarà tenuta a fornire assistenza legale nel caso che questa si renda necessaria.
27.4 Assicurazioni a carico dell'impresa
L’impresa dovrà produrre polizze di coperture assicurative come riportato negli articoli seguenti.
Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 92 del regolamento e dall’art. 37 del D.Lgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
L’appaltatore dovrà esibire ad ogni scadenza ricorrente copia della quietanza di pagamento della singola rata e, per i contratti soggetti a regolazione del premio con cadenza annuale, copia dell’appendice di conguaglio quietanzata.
Lo scoperto di polizza resta a carico dell’impresa aggiudicataria.
27.4.1 Polizze di copertura dei rischi di Responsabilità Civile
E’ richiesta una polizza di copertura dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.v.T) /Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) per un massimale non inferiore a € 2.500.000,00, operante per danni che avvengano nei paesi europei.
La polizza redatta secondo standard ANIA dovrà prevedere espressamente le seguenti coperture/garanzie: 1 RC personale dei prestatori di lavoro
2 Lesioni personali subite dai lavoratori subordinati dipendenti dell'appaltatore non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL.
3 Assicurazione delle malattie professionali
4 RC per danni da partecipazione occasionale o per fatto dei prestatori di lavoro 5 Cessione di lavori in appalto/subappalto
6 Danni a mezzi sotto carico e scarico
7 Danni da interruzione o sospensione d'attività 8 Inquinamento accidentale
27.4.2 Polizza di Responsabilità Civile Prodotti
L’impresa dovrà produrre copia della polizza di copertura dei rischi di “Responsabilità civile Prodotti” a garanzia di eventuali danni causati a cose e persone per un massimale non inferiore a € 2.500.000,00, operante per danni che avvengano nei paesi europei.
L’aggiudicatario dovrà produrre tutti i dati relativi ai dipendenti impegnati nell’esecuzione della fornitura, con l’esibizione del libro unico. Nell’esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente capitolato, l’aggiudicatario è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del proprio personale.
L’aggiudicatario è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche ai soci, una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria, nella località in cui si svolge la fornitura, nonché dalle condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località in cui si svolge la fornitura.
L’aggiudicatario è altresì obbligato ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell’impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.
L’aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15,17,18 e 19 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. nonché tutto quanto previsto dall’articolo 26 del citato Decreto.
L’aggiudicatario si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro, così come previsto dal D.U.V.R.I. preliminare.
G.A.I.A. S.P.A. S.p.A. si riserva la facoltà di predisporre controlli ai fini del rispetto di quanto previsto nel comma precedente, avvalendosi a tal fine anche del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione, designato dall’aggiudicatario per le attività oggetto dell’contratto ai sensi dell’art.31 D.Lgs. n. 81/2008.
L’aggiudicatario è responsabile verso la stazione appaltante dell’osservanza delle suddette norme da osservare anche da parte degli eventuali subappaltatori, verso i rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini le clausole del subcontratto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull’osservanza delle suddette prescrizioni da parte dell’aggiudicatario riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere all’immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti dall’inadempienza. L’aggiudicatario è esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all’espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato; si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.
La ditta appaltatrice dovrà restituire il modulo MD_GA034 (presa visione di tutti i rischi presenti in impianto), firmato, oltre che dal legale rappresentante, da tutto il personale che potrà entrare in impianto, associato ai documenti richiesti dallo stesso modulo.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dai soggetti competenti, la stazione appaltante medesima comunicherà alla ditta aggiudicataria l’inadempienza e procederà ad una detrazione fino all’80% dell’importo contrattuale, se la fornitura è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se la fornitura è stata ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il rimborso alla ditta aggiudicataria delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti a mezzo di certificazione dei soggetti competenti o di altra documentazione presentata dalla ditta e ritenuta probante a giudizio insindacabile della stazione appaltante.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta aggiudicataria non può opporre eccezioni di sorta, né ha titolo a risarcimento danni.
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