CAMBIO EUR/USD, EUR/JPY, EUR/CHF”
Strumenti finanziari: “COVERED WARRANTS CALL - PUT SUL TASSO DI
CAMBIO EUR/USD, EUR/JPY, EUR/CHF”
Emittente: Deutsche Bank A.G.
Rating Emittente: Società Long Data di Rating Term Report
Moody’s Aa3 Agosto 2006
Standard & Poor’s AA- 07/06/2007
Fitch AA- 07/08/2006
Oggetto: INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data di inizio negoziazioni: 11 ottobre 2007
Mercato di quotazione: Borsa - Comparto SEDEX
“segmento covered warrant plain vanilla”
Orari e modalità di negoziazione: Negoziazione continua e l’orario stabilito dall’art. IA.5.1.6
delle Istruzioni
Operatore incaricato ad
assolvere l’impegno di quotazione: Deutsche Bank A.G.
Codice specialist: 2690
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“COVERED WARRANTS CALL - PUT SUL TASSO DI CAMBIO EUR/USD, EUR/JPY, EUR/CHF”
Quantitativo minimo di
negoziazione di ciascuna serie: vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei covered
warrant (colonna “Lotto Neg.”) Controvalore minimo dei blocchi: 150.000 Euro
Impegno giornaliero ad esporre prezzi denaro e lettera
per ciascuna serie: vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei covered
warrant (colonna “X.Xxxxx M.M.”)
Tipo di liquidazione: monetaria
Modalità di esercizio: americano
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 11 ottobre 2007, i “COVERED WARRANTS CALL - PUT SUL TASSO DI CAMBIO
EUR/USD, EUR/JPY, EUR/CHF” verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.
Allegati:
- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei Covered Warrants;
- Fattori di rischio e tabella delle Condizioni Definitive dei Covered Warrants;
- Regolamento dei Covered Warrants.
Serie Isin Sigla SIA Descrizione Sottostante Facoltà Strike Scad. Multiplo Ammontare Lotto Neg. X.Xxxxx MM
1 | DE000DB1F0Y0 | DB1F0Y | 448242 | DB EURUSD C1,35 MZ08 | EURUSD | Call | 1,35 | 19/03/2008 | 10 | 5000000 | 100 | 100 |
2 | DE000DB1F1Y8 | DB1F1Y | 448243 | DB EURUSD C1,4 MZ08 | EURUSD | Call | 1,4 | 19/03/2008 | 10 | 5000000 | 100 | 150 |
3 | DE000DB1F2Y6 | DB1F2Y | 448244 | DB EURUSD C1,45 MZ08 | EURUSD | Call | 1,45 | 19/03/2008 | 10 | 5000000 | 100 | 500 |
4 | DE000DB1F3Y4 | DB1F3Y | 448245 | DB EURUSD C1,5 MZ08 | EURUSD | Call | 1,5 | 19/03/2008 | 10 | 5000000 | 100 | 900 |
5 | DE000DB1F4Y2 | DB1F4Y | 448246 | DB EURUSD P1,35 MZ08 | EURUSD | Put | 1,35 | 19/03/2008 | 10 | 5000000 | 100 | 600 |
6 | DE000DB1F5Y9 | DB1F5Y | 448247 | DB EURUSD P1,4 MZ08 | EURUSD | Put | 1,4 | 19/03/2008 | 10 | 5000000 | 100 | 200 |
7 | DE000DB1F6Y7 | DB1F6Y | 448248 | DB EURUSD P1,45 MZ08 | EURUSD | Put | 1,45 | 19/03/2008 | 10 | 5000000 | 100 | 100 |
8 | DE000DB1F7Y5 | DB1F7Y | 448249 | DB EURUSD P1,5 MZ08 | EURUSD | Put | 1,5 | 19/03/2008 | 10 | 5000000 | 100 | 50 |
9 | DE000DB1F8Y3 | DB1F8Y | 448250 | DB EURJPY C155 MZ08 | EURJPY | Call | 155 | 19/03/2008 | 10 | 5000000 | 100 | 50 |
10 | DE000DB1G0Y9 | DB1G0Y | 448251 | DB EURJPY C160 MZ08 | EURJPY | Call | 160 | 19/03/2008 | 10 | 5000000 | 100 | 100 |
11 | DE000DB1G1Y7 | DB1G1Y | 448252 | DB EURJPY C165 MZ08 | EURJPY | Call | 165 | 19/03/2008 | 10 | 5000000 | 100 | 200 |
12 | DE000DB1G2Y5 | DB1G2Y | 19355 | DB EURJPY C170 MZ08 | EURJPY | Call | 170 | 19/03/2008 | 10 | 5000000 | 100 | 500 |
Serie Isin Sigla SIA Descrizione Sottostante Facoltà Strike Scad. Multiplo Ammontare Lotto Neg. X.Xxxxx MM
13 | DE000DB1G3Y3 | DB1G3Y | 19328 | DB EURJPY P155 MZ08 | EURJPY | Put | 155 | 19/03/2008 | 10 | 5000000 | 100 | 250 |
14 | DE000DB1G4Y1 | DB1G4Y | 19174 | DB EURJPY P160 MZ08 | EURJPY | Put | 160 | 19/03/2008 | 10 | 5000000 | 100 | 150 |
15 | DE000DB1G5Y8 | DB1G5Y | 19189 | DB EURJPY P165 MZ08 | EURJPY | Put | 165 | 19/03/2008 | 10 | 5000000 | 100 | 100 |
16 | DE000DB1G6Y6 | DB1G6Y | 19193 | DB EURJPY P170 MZ08 | EURJPY | Put | 170 | 19/03/2008 | 10 | 5000000 | 100 | 50 |
17 | DE000DB1G7Y4 | DB1G7Y | 19207 | DB EURCHF C1,55 MZ08 | EURCHF | Call | 1,55 | 19/03/2008 | 10 | 5000000 | 100 | 50 |
18 | DE000DB1G8Y2 | DB1G8Y | 19248 | DB EURCHF C1,6 MZ08 | EURCHF | Call | 1,6 | 19/03/2008 | 10 | 5000000 | 100 | 100 |
19 | DE000DB1G9Y0 | DB1G9Y | 19252 | DB EURCHF C1,65 MZ08 | EURCHF | Call | 1,65 | 19/03/2008 | 10 | 5000000 | 100 | 250 |
20 | DE000DB1H0Y8 | DB1H0Y | 19365 | DB EURCHF C1,7 MZ08 | EURCHF | Call | 1,7 | 19/03/2008 | 10 | 5000000 | 100 | 2500 |
21 | DE000DB1H1Y6 | DB1H1Y | 19390 | DB EURCHF P1,55 MZ08 | EURCHF | Put | 1,55 | 19/03/2008 | 10 | 5000000 | 100 | 10000 |
22 | XX000XX0X0X0 | XX0X0X | 00000 | DB EURCHF P1,6 MZ08 | EURCHF | Put | 1,6 | 19/03/2008 | 10 | 5000000 | 100 | 1500 |
23 | DE000DB1H3Y2 | DB1H3Y | 19872 | DB EURCHF P1,65 MZ08 | EURCHF | Put | 1,65 | 19/03/2008 | 10 | 5000000 | 100 | 300 |
24 | DE000DB1H4Y0 | DB1H4Y | 19887 | DB EURCHF P1,7 MZ08 | EURCHF | Put | 1,7 | 19/03/2008 | 10 | 5000000 | 100 | 100 |
2. FATTORI DI RISCHIO
Si invitano gli investitori a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di
COMPRENDERE I FATTORI DI RISCHIO GENERALI E SPECIFICI COLLEGATI ALL'ACQUISTO/VENDITA DEI COVERED WARRANTS OGGETTO DEL PRESENTE PROSPETTO ED ALL'ESERCIZIO DEI RISPETTIVI DIRITTI.
Si invitano altresì gli investitori a leggere attentamente il presente Prospetto, unitamente alle ulteriori informazioni contenute nel Documento di Registrazione relativo all'Emittente ed incluso mediante riferimento nel presente Prospetto ed, in particolare, le avvertenze per l'investitore ivi contenute.
2.1 Fattori di rischio generali connessi all’investimento in Covered Warrants
I COVERED WARRANTS, IN QUANTO STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, SONO CARATTERIZZATI DA UNA RISCHIOSITÀ ELEVATA, IL CUI APPREZZAMENTO DA PARTE DELL'INVESTITORE È OSTACOLATO DALLA LORO COMPLESSITÀ. TALE RISCHIOSITÀ SI RIFLETTE NELLA POSSIBILITÀ CHE L'INVESTITORE NON OTTENGA IL RECUPERO DEL CAPITALE INVESTITO IN COVERED WARRANTS QUALORA LE FLUTTUAZIONI DEL
SOTTOSTANTE E DEGLI ALTRI FATTORI CHE DETERMINANO IL PREZZO DEI COVERED WARRANTS NON DIANO LUOGO AD UN DIFFERENZIALE POSITIVO ALLA SCADENZA.
L'INVESTIMENTO NEI COVERED WARRANTS PUÒ RISULTARE IN UNA PERDITA TOTALE DEL CAPITALE INVESTITO
E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.
SI CONSIDERI CHE, IN GENERALE, LA NEGOZIAZIONE DI COVERED WARRANTS NON È ADATTA PER MOLTI INVESTITORI.
UNA VOLTA VALUTATO IL RISCHIO DELL'OPERAZIONE, L'INVESTITORE E L'INTERMEDIARIO DEVONO VERIFICARE SE L'INVESTIMENTO È ADEGUATO PER L'INVESTITORE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SITUAZIONI PATRIMONIALI, AGLI OBBIETTIVI DI INVESTIMENTO ED ALL'ESPERIENZA NEL CAMPO DEGLI INVESTIMENTI IN COVERED WARRANTS DI QUEST'ULTIMO.
L'analisi che segue ha valenza generale ed è volta a fornire una descrizione dei diversi fattori di rischio connessi ad un investimento negli strumenti finanziari emessi sulla base del presente documento. I fattori
CHE ASSUMONO RILEVANZA IN RELAZIONE AD UN INVESTIMENTO IN Covered
WARRANTS SONO DETERMINATI DA DIVERSI ELEMENTI, TUTTI CORRELATI, TRA I QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, MA NON ESAUSTIVO, LA NATURA DEI COVERED
WARRANTS E L'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE. PRIMA DI ASSUMERE ALCUNA DECISIONE DI INVESTIMENTO NEI COVERED WARRANTS È BENE CHE L'INVESTITORE VALUTI ATTENTAMENTE L'ANALISI SUI RISCHI CHE SEGUE, NONCHÉ OGNI ALTRO FATTORE DI RISCHIO SPECIFICO DELLO STRUMENTO FINANZIARIO. L'INVESTIMENTO NEI COVERED WARRANTS È CONSIGLIATO A CHI HA ESPERIENZA IN OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI DI TAL GENERE E SUL RELATIVO SOTTOSTANTE.
GLI INVESTITORI DOVREBBERO BEN COMPRENDERE I RISCHI ASSOCIATI AD UN INVESTIMENTO IN COVERED WARRANTS, PRIMA DI EFFETTUARE INVESTIMENTI DI TAL GENERE - RISCHI QUALI, TRA GLI ALTRI, RISCHI PROPRI DEL MERCATO AZIONARIO E OBBLIGAZIONARIO, RISCHI CONNESSI ALLA VOLATILITÀ DEL MERCATO E/O AL TASSO DI CAMBIO (OVE APPLICABILE), RISCHI CONNESSI AI TASSI DI INTERESSE, RISCHI POLITICI, ECONOMICI E REGOLAMENTARI, NONCHÉ UNA COMBINAZIONE DEGLI STESSI - ED ASSUMERE LE RELATIVE DECISIONI SOLO DOPO AVER VALUTATO, INSIEME AI PROPRI CONSULENTI, ANCHE LEGALI E FISCALI, (I) L'OPPORTUNITÀ DI UN INVESTIMENTO NEI COVERED WARRANTS, ANCHE ALLA LUCE DELLA PROPRIA SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE; (II) LE INFORMAZIONI FORNITE NEL PRESENTE DOCUMENTO, NONCHÉ (III) LA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SOTTOSTANTE.
Opzioni
I COVERED WARRANTS SONO STRUMENTI FINANZIARI CHE INCORPORANO UN DIRITTO DI OPZIONE E HANNO, PERTANTO, MOLTE CARATTERISTICHE IN COMUNE CON LE OPZIONI.
LE OPERAZIONI IN OPZIONI COMPORTANO UN ELEVATO LIVELLO DI RISCHIO. L'INVESTITORE CHE INTENDA NEGOZIARE IN COVERED WARRANTS DEVE, PERTANTO, PRELIMINARMENTE COMPRENDERE IL FUNZIONAMENTO DELLE TIPOLOGIE DI
CONTRATTI CHE INTENDE NEGOZIARE (PUT E CALL).
Acquisto di opzioni
L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio, oltre alle commissioni pagate.
A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, nel caso di opzioni di tipo "americano", può esercitarle prima della scadenza.
L'esercizio dell'opzione può comportare il regolamento in denaro del differenziale tra il prezzo dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio (STRIKE) oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante.
Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione call relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto inferiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (DEEP OUT OF THE MONEY), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi
profittevole è remota. Parimenti, la stessa eventualità deve essere tenuta in considerazione dall'investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione put relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto superiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitarla.
Vendita di opzioni
La vendita di un'opzione comporta, generalmente, rischi più elevati rispetto all'acquisto di un'opzione: i premi che i venditori ricevono sono fissi ma le perdite in cui possono incorrere sono potenzialmente infinite.
Se si tratta di un'opzione di stile c.d. Americano, il venditore può essere chiamato in qualsiasi momento a regolare l'operazione in contanti ovvero ad acquistare o consegnare i beni sottostanti.
Chi ha venduto un'opzione può ridurre la propria esposizione ai rischi mantenendo una posizione nei beni sottostanti (strumenti finanziari, indici o altro) corrispondente alla posizione associata all'opzione che ha venduto.
Altri fattori di rischio comuni ad operazioni in futures e opzioni
Gli investitori dovrebbero considerare anche i seguenti elementi.
I COVERED WARRANTS POSSONO ESSERE CONSIDERATI COME OPZIONI CARTOLARIZZATE, LIBERAMENTE TRASFERIBILI. I COVERED WARRANTS PRESENTANO DIVERSE ANALOGIE CON LE OPZIONI, COME EVIDENZIATO NEL PRESENTE DOCUMENTO, SEBBENE SE NE DIFFERENZINO PER LA DURATA (I COVERED WARRANTS HANNO SOLITAMENTE DURATA SUPERIORE A QUELLA TIPICA DELLE OPZIONI) E PER L'IMPORTO MINIMO RICHIESTO PER L'INVESTIMENTO, SOLITAMENTE INFERIORE A QUELLO RICHIESTO PER UN INVESTIMENTO IN OPZIONI.
IL REGOLAMENTO DEI COVERED WARRANTS IN CASO DI ESERCIZIO È, IN GENERE, IN CONTANTI. IL PORTATORE HA, QUINDI, DIRITTO, A SEGUITO DELL'ESERCIZIO, A RICEVERE DALL'EMITTENTE UNA SOMMA PARI ALLA DIFFERENZA TRA IL VALORE DEL SOTTOSTANTE E IL PREZZO DI ESERCIZIO, COME DETERMINATO AL MOMENTO
dell'emissione, se si tratta di opzioni call ovvero una somma pari alla differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di riferimento del Sottostante, se si tratta di opzioni put. Tale somma dovrà quindi essere moltiplicata per il Multiplo e, se necessario, applicando il Tasso di
Cambio.
UNA DELLE CARATTERISTICHE DEI COVERED WARRANTS È IL C.D. "EFFETTO LEVA": VARIAZIONI RELATIVAMENTE PICCOLE NEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE POSSONO AVERE UN IMPATTO PROPORZIONALMENTE PIÙ ELEVATO SUL VALORE DEL
COVERED WARRANT, DETERMINANDO, DI CONSEGUENZA, VARIAZIONI SIGNIFICATIVE NEL VALORE DELLO STESSO. IN QUESTO MODO, I COVERED WARRANTS OFFRONO POSSIBILITÀ DI PROFITTO MAGGIORI RISPETTO AD ALTRI STRUMENTI FINANZIARI: TUTTAVIA, DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE CONSIDERATO CHE ESISTE, DI CONTRO, IL RISCHIO DI PERDITE ELEVATE O, ADDIRITTURA, DELLA PERDITA INTEGRALE DELL'INVESTIMENTO EFFETTUATO.
Rischio Sottostante
Il rendimento è basato sul valore dell’attività sottostante.
QUALSIASI INVESTIMENTO IN COVERED WARRANTS COMPORTA RISCHI CONNESSI AL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE DAL MOMENTO CHE I COVERED WARRANTS REPLICANO L'ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ PRESA COME SOTTOSTANTE. PERTANTO, IL
rendimento dei Covered Warrants non può essere predeterminato con certezza in quanto lo stesso varia in funzione delle variazioni del valore del sottostante.
Si tratta, pertanto, di un investimento opportuno per investitori che abbiano esperienza in operazioni su strumenti finanziari il cui valore è legato a quello dell'attività sottostante.
Il valore dell'attività sottostante può variare, in aumento o in diminuzione, in relazione ad una varietà di fattori tra i quali: domanda e offerta, fattori macro economici, speculazioni, tassi di interesse, nonché operazioni societarie. Qualora l'attività sottostante sia un paniere composto da diversi beni, fluttuazioni nel valore di uno dei beni possono essere compensate o amplificate a seguito di fluttuazioni nel valore degli altri beni che compongono l'attività sottostante.
La performance dell’attività sottostante non è indicativa della performance futura.
I DATI STORICI RELATIVI ALL'ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE NON SONO INDICATIVI DELLE SUE PERFORMANCE FUTURE. CAMBIAMENTI NEL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE AVRANNO EFFETTO SUL PREZZO DI NEGOZIAZIONE DEI COVERED WARRANTS, MA NON È POSSIBILE PREVEDERE SE IL VALORE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE SUBIRÀ DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE.
Rischio Liquidità
I COVERED WARRANTS POSSONO PRESENTARE PROBLEMI DI LIQUIDITÀ TALI DA RENDERE DIFFICOLTOSO O NON CONVENIENTE PER L'INVESTITORE RIVENDERLI PRIMA DELLA SCADENZA SUL MERCATO OVVERO DETERMINARNE CORRETTAMENTE IL VALORE.
PERALTRO, L'EMITTENTE, CON RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI DI MARKET MAKER DEI COVERED WARRANTS, SI È IMPEGNATO NEI CONFRONTI DI BORSA ITALIANA S.P.A. ALL'OSSERVANZA DELL'ARTICOLO 2.2.22 DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A., CHE PREVEDE L'IMPEGNO AD
esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate proposte in acquisto e proposte in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni al
Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.
(obblighi di SPREAD), per un quantitativo almeno pari al lotto minimo di negoziazione determinato da Borsa Italiana S.p.A. e secondo la tempistica specificata nelle Istruzioni medesime.
Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla stessa Borsa Italiana S.p.A. i casi in cui gli obblighi di SPREAD non si applicano, anche con riferimento a specifici
comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in questione e delle modalità di negoziazione dell'attività sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.
Commissioni, Interessi, Dividendi
I potenziali investitori devono, inoltre, tenere presente che l'intermediario scelto per la negoziazione può applicare commissioni di esercizio e/o di negoziazione. In tal senso è opportuno precisare che in tutti i casi in cui la differenza teorica tra prezzo di riferimento e prezzo di
ESERCIZIO È INFERIORE RISPETTO AD EVENTUALI COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE E/O DI ESERCIZIO APPLICATE DALL'INTERMEDIARIO, L'ESERCIZIO DEI COVERED WARRANTS RISULTERÀ ANTIECONOMICO PER L'INVESTITORE. I COVERED WARRANTS
SONO STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI CHE NON DANNO DIRITTO A PERCEPIRE INTERESSI O DIVIDENDI. EVENTUALI PERDITE DI VALORE DEI COVERED WARRANTS NON POSSONO, PERTANTO, ESSERE COMPENSATE CON ALTRI PROFITTI DERIVANTI DA TALI STRUMENTI FINANZIARI.
2.2 Fattori di rischio specifici connessi ad un investimento nei
Deutsche Bank Covered Warrants su tassi di cambio
I COVERED WARRANTS SONO PRODOTTI DERIVATI RAPPRESENTATI DA OPZIONI DI TIPO CALL O PUT, COME SPECIFICATO PER CIASCUNA SERIE NELLE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE, PER I QUALI BORSA ITALIANA S.P.A. HA ESPRESSO GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ A QUOTAZIONE SUL COMPARTO SEDEX®, GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. STESSA IN DATA 29 GENNAIO 2007 CON PROVVEDIMENTO N. 5082.
L' ATTIVITÀ SOTTOSTANTE I COVERED WARRANTS È RAPPRESENTATA DAI SEGUENTI TASSI DI CAMBIO:
Tasso di cambio | Pubblicazione Reuters | Ora di rilevazione |
EUR/USD (Euro/Dollaro statunitense) | Pagina Reuters ECB37 | 14:15 CET circa |
USD/JPY (Dollaro statunitense/Yen giapponese) | Pagina Reuters ECB37* | 14:15 CET circa |
EUR/JPY (Euro/ Yen giapponese) | Pagina Reuters ECB37 | 14:15 CET circa |
EURO/GBP (Euro/Sterlina inglese) | Pagina Reuters ECB37 | 14:15 CET circa |
EURO/CHF (Euro/ Franco svizzero) | Pagina Reuters ECB37 | 14:15 CET circa |
USD/CHF (Dollaro statunitense/Franco svizzero) | Pagina Reuters ECB37* | 14:15 CET circa |
GBP/USD (Sterlina inglese /Dollaro statunitense) | Pagina Reuters ECB37* | 14:15 CET circa |
USD/CAD (Dollaro statunitense/Dollaro canadese) | Pagina Reuters ECB37* | 14:15 CET circa |
* Pagina in cui vengono pubblicati i tassi di cambio tra Euro e ciascuna delle due valute, tra cui viene calcolato il cross rate ai fini della determinazione del Tasso di Cambio Sottostante, così come indicato nella definizione di Livello di Riferimento.
I COVERED WARRANTS POSSONO ESSERE SIA DI STILE C.D. AMERICANO CHE EUROPEO, VALE A DIRE CHE L'OPZIONE CHE RAPPRESENTANO PUÒ ESSERE ESERCITATA, RISPETTIVAMENTE, IN QUALSIASI MOMENTO DELLA LORO DURATA O SOLO ALLA SCADENZA.
Ogni Serie dà al Portatore, a seguito di esercizio, il diritto di ricevere dall'Emittente un Importo di Liquidazione pari:
(a) IN CASO DI Covered Warrant CALL,
AL VALORE PIÙ ALTO TRA ZERO E
(Livello Riferimento Finale - Strike) × Multiplo × Lotto Minimo di Esercizio Tasso di Cambio (ove applicabile)
(B) IN CASO DI COVERED WARRANT PUT
AL VALORE PIÙ ALTO TRA ZERO E
(Strike - Livello di Riferimento Finale) Tasso di Cambio (ovwe applicabile)
× Multiplo × Lotto Minimo di Esercizio
NEL CASO IN CUI L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE SIA POSITIVO, I COVERED WARRANTS
sia di stile c.d. Europeo che Americano - questi ultimi solo ove non già esercitati durante il Periodo di Esercizio - saranno esercitati automaticamente alla Data di Scadenza.
ESEMPIO: COVERED WARRANT di tipo CALL su tasso Euro Dollaro
Strike: 1.20 Dollari per Euro
LIVELLO DI RIFERIMENTO FINALE: 1.30 Dollari per Euro
MULTIPLO: 100
(1.30 - 1.20)
1.30
× 100 × 1 = 7.69 Euro
ESEMPIO: COVERED WARRANT di tipo PUT su tasso Euro Dollaro
Strike: 1.30 Dollari per Euro
LIVELLO DI RIFERIMENTO FINALE: 1.10 Dollari per Euro
MULTIPLO: 100
(1.30 - 1.10)
1.10
× 100 × 1 = 18.18 Euro
2.2.2 Possibili variazioni dei termini e delle condizioni contrattuali - misure che l'Emittente può adottare
Il Regolamento indica le misure che l'Emittente può adottare al verificarsi di Eventi di Turbativa del Mercato ovvero di Eventi Rilevanti riguardanti il Sottostante. Tali disposizioni si riferiscono in particolare a:
2.2.3 Eventi di Turbativa del Mercato
2.2.4 Eventi di Turbativa del Mercato verificatisi alla Data di Valutazione
Qualora in una Data di Valutazione l'Agente di Xxxxxxx constati il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato, come definito all'articolo 4.1.2 delle Condizioni di Prodotto di cui al Regolamento, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato. Se
tale primo Giorno di Negoziazione non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data che originariamente sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi quale Data di Valutazione si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale del Sottostante come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti nonché l'ultimo prezzo di contrattazione ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante e ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine (si veda, per maggiori dettagli, l'art.4.1.2 delle
Condizioni di Prodotto di cui al Regolamento).
2.2.5 Eventi Rilevanti
Ove si verifichi un Evento Rilevante relativo al Sottostante vale a dire (i)
la sospensione della rilevazione dei FIXING del relativo tasso di cambio da parte della Banca Centrale Europea ovvero (ii) la mancata rilevazione del relativo tasso di cambio da parte della Banca Centrale Europea (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 4.1.3 delle Condizioni di Prodotto di cui all'allegato Regolamento), l'Agente di Calcolo:
(1) apporterà le rettifiche che riterrà opportune allo Strike, al Multiplo
e/o al Sottostante al fine di tener conto di tale effetto diluitivo o concentrativo; e
(2) stabilirà la data da cui tale rettifica avrà efficacia, data che dovrà coincidere con la data di efficacia dell'Evento Rilevante. L'Agente di Calcolo può, ove applicabile, apportare le opportune rettifiche anche facendo riferimento alle rettifiche relative a tale Evento Rilevante apportate dal Mercato Correlato ai contratti di opzione o FUTURES aventi
AD OGGETTO IL SOTTOSTANTE NEGOZIATO SU TALE MERCATO CORRELATO. LE RETTIFICHE SARANNO VOLTE A NEUTRALIZZARE IL PIÙ POSSIBILE GLI EFFETTI DI TALI EVENTI, IN MODO CHE IL VALORE DEI COVERED WARRANTS SUCCESSIVAMENTE
ALL'EVENTO RILEVANTE SIA EQUIVALENTE AL VALORE DEI COVERED WARRANTS
medesimi prima del verificarsi di tali eventi. Una volta effettuata tale rettifica, l'Agente di Xxxxxxx dovrà darne comunicazione, non appena possibile ai Portatori e a Borsa Italiana S.p.A., in conformità all'art. 4 delle Condizioni Generali di cui all'allegato Regolamento, specificando la rettifica apportata e fornendo brevi cenni anche sull'Evento
RILEVANTE. QUALORA IN RELAZIONE ALLE AZIONI SI VERIFICHI UN EVENTO RILEVANTE CHE (1) NON POSSA ESSERE COMPENSATO MEDIANTE UN ADEGUAMENTO DELLO STRIKE, DEL MULTIPLO E/O DEL SOTTOSTANTE, O (2) A SEGUITO DEL QUALE IL SOTTOSTANTE NON ABBIA PIÙ I REQUISITI DI LIQUIDITÀ RICHIESTI DALLA BORSA DI RIFERIMENTO, GLI OBBLIGHI DELL'EMITTENTE DERIVANTI DAI COVERED WARRANTS SI INTENDERANNO VENUTI MENO E L'EMITTENTE SARÀ TENUTO A CORRISPONDERE AI PORTATORI UN IMPORTO IN DENARO CORRISPONDENTE AL VALORE DI MERCATO DEGLI STESSI (SI VEDA, PER MAGGIORI DETTAGLI, L'ART. 4.1.3 DELLE CONDIZIONI DI
Prodotto di cui al Regolamento). Oppure
POTRÀ ANNULLARE I COVERED WARRANTS, CORRISPONDENDO A CIASCUN PORTATORE, PER OGNI COVERED WARRANT DETENUTO, UN IMPORTO CORRISPONDENTE AL VALORE DI MERCATO DEL COVERED WARRANT MEDESIMO, COME DETERMINATO DALL'AGENTE DI CALCOLO AI SENSI DELL'ART. 4.1.3.2 DELLE CONDIZIONI DI PRODOTTO DI CUI AL REGOLAMENTO. L'AGENTE DI XXXXXXX DOVRÀ DARNE COMUNICAZIONE NON APPENA POSSIBILE E, COMUNQUE, IN CONFORMITÀ ALL'ART. 4 DELLE CONDIZIONI GENERALI (SI VEDA, PER MAGGIORI DETTAGLI, L'ART.
4.1.3 delle Condizioni di Prodotto di cui al Regolamento).
2.2.6 Estinzione anticipata e rimborso
NEL CASO IN CUI L'EMITTENTE RILEVI CHE, (I) L'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE AI COVERED WARRANTS SIA DIVENUTO CONTRARIO ALLA LEGGE OVVERO, PER INTERVENUTE MODIFICHE LEGISLATIVE O DELLA DISCIPLINA FISCALE, IMPOSSIBILE O ECCESSIVAMENTE ONEROSO, OVVERO (II) ABBIA ACCERTATO CHE SIA DIVENUTO CONTRARIO ALLA LEGGE OVVERO, PER INTERVENUTE MODIFICHE LEGISLATIVE O DELLA DISCIPLINA FISCALE, IMPOSSIBILE O ECCESSIVAMENTE ONEROSO MANTENERE I PROPRI CONTRATTI DI COPERTURA SUI COVERED WARRANTS, L'EMITTENTE STESSO POTRÀ, A SUA DISCREZIONE, ESTINGUERE ANTICIPATAMENTE I COVERED WARRANTS, INVIANDO UNA COMUNICAZIONE AI PORTATORI SECONDO QUANTO PREVISTO ALL'ART.
4 delle Condizioni Generali.
NEL CASO IN CUI L'EMITTENTE ESTINGUA ANTICIPATAMENTE I COVERED WARRANTS
SECONDO QUANTO SOPRA PREVISTO, CIASCUN PORTATORE AVRÀ DIRITTO A RICEVERE, NEI LIMITI DELLE LEGGI APPLICABILI AI SENSI DEL REGOLAMENTO, PER OGNI COVERED WARRANT DETENUTO UN IMPORTO CORRISPONDENTE AL VALORE DI MERCATO DELLO STESSO, IL TUTTO COME DETERMINATO DALL'AGENTE DI CALCOLO CHE AGIRÀ IN BUONA FEDE SECONDO LA RAGIONEVOLE PRASSI COMMERCIALE. IL PAGAMENTO VERRÀ EFFETTUATO SECONDO LE MODALITÀ COMUNICATE AI PORTATORI ED IN CONFORMITÀ ALLE PREVISIONI CONTENUTE ALL'ART. 4 DELLE CONDIZIONI
Generali (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 2 delle Condizioni Generali di cui al Regolamento).
2.2.7 Esercizio dei Covered Warrants
Esercizio Volontario dei Covered Warrants di stile c.d Americano durante il Periodo di Esercizio
I COVERED WARRANTS DI STILE C.D. AMERICANO POSSONO ESSERE ESERCITATI IN UN QUALSIASI GIORNO LAVORATIVO DURANTE IL PERIODO DI ESERCIZIO, INVIANDO ALL'AGENTE DI LIQUIDAZIONE UNA DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO CHE DEVE DA QUESTI ESSERE RICEVUTA ENTRO LE ORE 10:00 DELLA RELATIVA DATA DI ESERCIZIO. I COVERED WARRANTS CHE NON SIANO ESERCITATI IN UN GIORNO LAVORATIVO
OVVERO PER I QUALI LA DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO SIA RICEVUTA DOPO LE ORE 10:00 DELLA RELATIVA DATA DI ESERCIZIO, SI CONSIDERANO ESERCITATI NELLA SUCCESSIVA DATA DI ESERCIZIO. IN TALE IPOTESI, È POSSIBILE CHE L'IMPORTO DI LIQUIDAZIONE SPETTANTE AL PORTATORE DIFFERISCA, ANCHE IN MODO SIGNIFICATIVO, DALL'IMPORTO CHE POTREBBE ESSERE DETERMINATO AL MOMENTO IN CUI IL PORTATORE DECIDA DI ESERCITARE I COVERED WARRANTS (SI VEDA, PER MAGGIORI DETTAGLI, L'ART. 3.1.2 DELLE CONDIZIONI DI PRODOTTO DI CUI AL
Regolamento).
Esercizio automatico dei Covered Warrants alla Data di Scadenza
I COVERED WARRANTS DI STILE C.D. EUROPEO O AMERICANO, IN TALE ULTIMO CASO SOLO OVE NON ESERCITATI PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA, SARANNO ESERCITATI AUTOMATICAMENTE ALLA DATA DI SCADENZA, ANCHE SENZA L'INVIO DI UNA
Dichiarazione di Esercizio, qualora l'Importo di Liquidazione sia positivo. Il Portatore ha, comunque, la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinuncia, conforme al modello indicato al Capitolo VI (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 3.1.2 delle
Condizioni di Prodotto di cui al Regolamento).
2.2.8 Modifiche al Regolamento
L'Emittente potrà apportare, in conformità alla normativa anche regolamentare applicabile, modifiche al Regolamento senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori, purché tali modifiche non peggiorino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 5.4 delle Condizioni Generali di cui al Regolamento).
2.2.9 Rischio di cambio
L'INVESTIMENTO NEI COVERED WARRANTS PUÒ COMPORTARE RISCHI RIGUARDANTI IL TASSO DI CAMBIO. IN PARTICOLARE, IN RELAZIONE A COVERED WARRANTS, LA VALUTA DI RIFERIMENTO DEL SOTTOSTANTE PUÒ ESSERE INFATTI DIVERSA DALLA VALUTA DI LIQUIDAZIONE DEI COVERED WARRANTS. QUALORA LA VALUTA DI LIQUIDAZIONE NON CORRISPONDA ALLA VALUTA DI RIFERIMENTO DEL SOTTOSTANTE,
l'Importo di Liquidazione verrà convertito nella Valuta di Liquidazione al
Tasso di Cambio.
I tassi di cambio tra valute sono determinati dai fattori della domanda e dell'offerta nei mercati internazionali che sono influenzati da fattori macroeconomici, speculazioni, interventi governativi o delle banche centrali (compresa l'imposizione di controlli e restrizioni valutari).
FLUTTUAZIONI NEI TASSI DI CAMBIO POSSONO INFLUENZARE IL VALORE DEI COVERED WARRANTS.
2.2.10 Rischio emittente ed assenza di garanzie specifiche di pagamento
L'INVESTIMENTO NEI COVERED WARRANTS È SOGGETTO AL RISCHIO EMITTENTE, VALE A DIRE ALL'EVENTUALITÀ CHE L'EMITTENTE, PER EFFETTO DI UN DETERIORAMENTO DELLA SUA SOLIDITÀ PATRIMONIALE, NON SIA IN GRADO DI CORRISPONDERE IL RENDIMENTO DEI COVERED WARRANTS, NONCHÉ AL RISCHIO DI UN SUO EVENTUALE INADEMPIMENTO. LA SOLIDITÀ FINANZIARIA DELL'EMITTENTE GARANTISCE L'INVESTITORE IN MERITO ALLA RESTITUZIONE DELL'AMMONTARE DOVUTO IN RELAZIONE AI COVERED WARRANTS SENZA PRIORITÀ RISPETTO AGLI ALTRI CREDITORI NON PRIVILEGIATI DELL'EMITTENTE STESSO. IN CASO DI
insolvenza dell'Emittente, pertanto, l'investitore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.
2.2.11 Rischio di liquidità
I COVERED WARRANTS POSSONO PRESENTARE PROBLEMI DI LIQUIDITÀ, TALI DA RENDERE DIFFICOLTOSO O NON CONVENIENTE PER L'INVESTITORE RIVENDERLI SUL MERCATO OVVERO DETERMINARNE CORRETTAMENTE IL VALORE.
PERALTRO, L'EMITTENTE, IN CONNESSIONE CON LA QUOTAZIONE DEI COVERED WARRANTS, IN QUALITÀ DI MARKET MAKER, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2.2.22 DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A.,
assume l'impegno ad esporre e ripristinare entro 5 minuti le posizioni di prezzo acquisto/vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni al
Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (obblighi di SPREAD), per un quantitativo almeno pari al lotto minimo di negoziazione determinato da Borsa Italiana S.p.A.
2.2.12 Restrizioni alla libera negoziabilità
I COVERED WARRANTS NON SONO E NON SARANNO REGISTRATI AI SENSI DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO ("SECURITIES ACT"), NÉ LA NEGOZIAZIONE DEI COVERED WARRANTS È STATA APPROVATA DALLA UNITED STATES COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION ("CFTC") AI SENSI DELLO UNITED STATES COMMODITY EXCHANGE ACT ("COMMODITY EXCHANGE ACT"). NESSUN COVERED WARRANT, O INTERESSE AD ESSO CORRELATO, PUÒ ESSERE OFFERTO, VENDUTO, RIVENDUTO O CONSEGNATO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI A CITTADINI AMERICANI (OVVERO PER CONTO O A FAVORE DI QUESTI) OVVERO AD ALTRI SOGGETTI CHE LI OFFRANO, VENDANO,
RIVENDANO, CONSEGNINO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI A CITTADINI AMERICANI (OVVERO PER CONTO O A FAVORE DI QUESTI). NESSUN COVERED WARRANT PUÒ ESSERE ESERCITATO O RISCATTATO DA (O PER CONTO DI) UN CITTADINO AMERICANO O DI UN SOGGETTO CHE SI TROVI NEGLI STATI UNITI. I SOGGETTI CHE VERRANNO IN POSSESSO DEL PRESENTE PROSPETTO, DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE OVVERO DEI COVERED WARRANT SONO PERSONALMENTE
OBBLIGATI AD INFORMARSI SULLE RESTRIZIONI ALLA LIBERA NEGOZIABILITÀ E A CONFORMARSI AD ESSE.
2.2.13 Conflitti d'interesse
L'EMITTENTE SVOLGE LA FUNZIONE DI AGENTE DI CALCOLO E DI MARKET MAKER. INOLTRE L'EMITTENTE E LE SOCIETÀ ALLO STESSO COLLEGATE POSSONO ESSERE CONTROPARTI IN OPERAZIONI RIGUARDANTI IL SOTTOSTANTE PER CONTO PROPRIO O PER CONTO TERZI; ESSI POSSONO ANCHE CONCLUDERE OPERAZIONI DI COPERTURA AVENTI AD OGGETTO IL SOTTOSTANTE. IN TUTTI I CASI SOPRADESCRITTI È QUINDI IPOTIZZABILE IL VERIFICARSI DI UN CONFLITTO DI INTERESSI.
2.2.14 Sostituzioni
L'EMITTENTE SI RISERVA IL DIRITTO (A SUA DISCREZIONE E SENZA IL PREVENTIVO ASSENSO DEI PORTATORI) DI SOSTITUIRE (1) A SE STESSO, QUALE OBBLIGATO PRINCIPALE IN RELAZIONE AI COVERED WARRANTS, UNA SOCIETÀ ALLO STESSO COLLEGATA O DA QUESTO CONTROLLATA A CONDIZIONE CHE, TRA L'ALTRO, LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAL SOSTITUTO, IN RELAZIONE AI COVERED WARRANTS SIANO GARANTITE IN MODO IRREVOCABILE E INCONDIZIONATO DA DEUTSCHE BANK AG, E CHE L'EMITTENTE ABBIA COMUNICATO DETTA SOSTITUZIONE A BORSA ITALIANA
S.p.A. ed ai Portatori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 8 delle Condizioni Generali di cui al Regolamento); e (2) l'Agente, l'Agente di Calcolo, e l'Agente di Liquidazione, purché, la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente, Agente di Calcolo e Agente di Liquidazione (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 5 delle Condizioni Generali di cui al Regolamento).
2.3 Legge applicabile e foro competente
I COVERED WARRANTS SONO REGOLATI DALLA LEGGE TEDESCA E PER OGNI CONTROVERSIA RELATIVA AI COVERED WARRANTS IL FORO COMPETENTE È QUELLO DI FRANCOFORTE SUL MENO (GERMANIA) OVVERO, OVE IL PORTATORE SIA UN CONSUMATORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, D.LGS. N. 206/2005 (C.D. "CODICE DEL CONSUMO"), IL FORO NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE QUESTI HA LA RESIDENZA O IL DOMICILIO ELETTIVO.
Tabella Covered Warrants
Riepilogativa delle caratteristiche dei Covered Warrants ammessi a quotazione "Covered Warrants su Tasso di Cambio EUR/USD, EUR/JPY, EUR/CHF
7
III. REGOLAMENTO DEI DEUTSCHE BANK COVERED WARRANTS SU TASSI DI CAMBIO
II presente regoIamento (iI "Regolamento") discipIina i Covered Warrants plain vanilla di tipo c.d. "Europeo" o "Americano" - come specificato neIIe Condizioni Definitive pubbIicate per ciascuna emissione - (di seguito i "Covered Warrants" e ciascuno un "Covered Warrant") aventi come Sottostante i seguenti tassi di cambio:
Tasso di cambio | Pubblicazione Reuters | Ora di rilevazione |
EUR/USD (Euro/DoIIaro statunitense) | Pagina Reuters ECB37 | 14:15 CET circa |
USD/JPY (DoIIaro statunitense/Yen giapponese) | Pagina Reuters ECB37* | 14:15 CET circa |
EUR/JPY (Euro/ Yen giapponese) | Pagina Reuters ECB37 | 14:15 CET circa |
EURO/GBP (Euro/SterIina ingIese) | Pagina Reuters ECB37 | 14:15 CET circa |
EURO/CHF (Euro/ Franco svizzero) | Pagina Reuters ECB37 | 14:15 CET circa |
USD/CHF (DoIIaro statunitense/Franco svizzero) | Pagina Reuters ECB37* | 14:15 CET circa |
GBP/USD (SterIina ingIese /DoIIaro statunitense) | Pagina Reuters ECB37* | 14:15 CET circa |
USD/CAD (DoIIaro statunitense/DoIIaro canadese) | Pagina Reuters ECB37* | 14:15 CET circa |
* Pagina in cui vengono pubblicati i tassi di cambio tra Euro e ciascuna delle due valute, tra cui viene calcolato il cross rate ai fini della determinazione del Tasso di Cambio Sottostante, così come indicato nella definizione di Livello di Riferimento.
I Covered Warrants vengono emessi da Deutsche Bank AG ("Deutsche Bank" o I'"Emittente"), neII'ambito deI programma di emissione di Covered Warrants redatto in conformità aIIe previsioni deI RegoIamento n.809/2004/CE (iI "Programma").
L'esercizio dei Covered Warrants, secondo i termini e Ie condizioni previsti neI presente RegoIamento obbIiga I'Emittente a trasferire aI Portatore, in reIazione a ciascun Lotto Minimo di Esercizio, una somma pari aII'Importo di Liquidazione (come qui di seguito definito).
II RegoIamento trova appIicazione per ciascuna Serie ed iI riferimento ai "Covered Warrants" ed espressioni coIIegate presenti neI RegoIamento dovranno intendersi riferiti a detta specifica Serie.
II RegoIamento si compone di due sezioni: Sezione I: Condizioni di Prodotto; e Sezione II: Condizioni GeneraIi.
(I) CONDIZIONI DI PRODOTTO
1. Definizioni
Ai fini deI presente RegoIamento i termini sotto eIencati avranno iI significato di seguito indicato:
"Agente" indica, fatte saIve Ie previsioni di cui aII'articoIo 5 deIIe Condizioni GeneraIi, Deutsche Bank AG, che agisce attraverso Ia propria sede principaIe di Francoforte suI Meno (I'"Agente Principale") e tramite Ia propria sede secondaria di Londra (Deutsche Bank AG London) (di seguito gIi "Agenti" e ciascuno un "Agente"). GIi Agenti effettuano iI pagamento deII'Importo di Liquidazione per conto deII'Emittente, secondo quanto previsto aI successivo articoIo 3.2 deIIe Condizioni di Prodotto;
"Agente di Calcolo" indica I'Emittente, fatte saIve Ie previsioni contenute aII'articoIo 5 deIIe Condizioni GeneraIi;
"Agente di Liquidazione" indica Deutsche Bank S.p.A. con sede IegaIe in Xxxxxx xxX XxXxxxxxxx x. 0, 00000 XxXxxx, fatte saIve Ie previsioni contenute aII'articoIo 5 deIIe Condizioni GeneraIi;
"Agente per la Compensazione" indica Monte TitoIi S.p.A., nonché ogni sistema di Iiquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare e che verrà di voIta in voIta comunicato aI Portatore, secondo Xx disposizioni previste aII'articoIo 4 deIIe Condizioni GeneraIi;
"Condizioni Definitive" indica I'avviso che integra iI Prospetto di Base redatto secondo iI modeIIo di cui aI CapitoIo VIII ai sensi deII'articoIo 5.4 deIIa Direttiva 2003/71/EC. Le Condizioni Definitive predisposte per ciascuna Serie emessa saranno rese pubbIiche mediante pubbIicazione suI sito internet deII'Emittente (xxx.x-xxxxxxx.xx.xxx) e, verranno depositate presso Ia Borsa ItaIiana S.p.A.. Le Condizioni Definitive comprenderanno Ia TabeIIa Covered Warrants;
"Data di Emissione" indica Ia data indicata neIIa TabeIIa Covered Warrants
in riferimento aIIa reIativa Serie;
"Data di Esercizio" indica, per ciascuna Serie (i) di stiIe c.d. Europeo, Ia reIativa Data di Scadenza così come riportata neIIa TabeIIa Covered Warrants; (ii) di stiIe c.d. Americano iI Giorno di Negoziazione, che sia anche Xxxxxx Xxxxxxxxxx, durante iI Periodo di Esercizio in cui iI Portatore esercita vaIidamente i Covered Warrants ai sensi deII'articoIo 3 deIIe Condizioni di Prodotto. In caso di esercizio automatico a scadenza, Ia Data di Esercizio coincide con Ia Data di Scadenza;
"Data di Liquidazione" indica, con riferimento a ciascuna Serie ed aIIa reIativa Data di Esercizio, iI terzo Giorno Lavorativo successivo aIIa reIativa Data di VaIutazione;
"Data di Scadenza" indica, per ciascuna Serie, iI Giorno di Negoziazione indicato neIIa TabeIIa Covered Warrants che sia anche Giorno Lavorativo in cui scadono i Covered Warrants, ovvero, se taIe data non cade in un Giorno Lavorativo, iI primo Giorno di Negoziazione che sia anche Giorno Lavorativo immediatamente successivo;
"Data di Valutazione" indica
(i) iI primo Giorno di Negoziazione successivo aIIa Data di Esercizio, in caso di esercizio anticipato dei Covered Warrants di tipo “americano”, ovvero
(ii) iI primo Giorno di Negoziazione successivo aIIa Data di Scadenza, in caso di esercizio automatico a scadenza dei Covered Warrants di tipo “europeo” o “americano”, in taIe uItimo caso soIo ove non esercitati prima deIIa scadenza,
sempre che non si sia verificato, a giudizio deII'Agente di CaIcoIo, un Evento di Turbativa deI Mercato in una deIIe date indicate sub (i) e (ii). In taIe circostanza, Ia Data di VaIutazione si intenderà posticipata aI primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa deI Mercato; se taIe primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa deI Mercato non si verifica entro I'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo aIIa data originaria che (se non fosse stato per iI verificarsi di un Evento di Turbativa deI Mercato) sarebbe stata Ia Data di VaIutazione, aIIora in taIe ipotesi (A) quaIe Data di VaIutazione si intenderà queII'ottavo Giorno di Negoziazione e (B) I'Agente di CaIcoIo provvederà a determinare iI LiveIIo di Riferimento FinaIe aIIa Data di VaIutazione, come se in queII'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa deI Mercato. NeII'effettuare taIe determinazione dovranno essere vaIutate in buona fede anche Ie condizioni di mercato in queI momento prevaIenti nonché I'uItimo prezzo di contrattazione ufficiaImente comunicato in reIazione aIIo specifico Sottostante e ogni aItro eIemento che I'Agente di CaIcoIo consideri riIevante a taI fine;
"Dichiarazione di Esercizio" indica Ia comunicazione di cui aII'articoIo 3 deIIe Condizioni di Prodotto e redatta secondo iI modeIIo qui di seguito indicato aI CapitoIo VI;
"Dichiarazione di Rinuncia" indica Ia comunicazione di cui aII'articoIo 3 deIIe Condizioni di Prodotto e redatta secondo iI modeIIo qui di seguito indicato aI CapitoIo V;
"Emittente" indica Deutsche Bank AG, con sede XxxxXx x Xxxxxxxxxxx xxX Xxxx, X-00000, XxxxxxxxXxxx 00, Xxxxxxxx;
“Ente di Rilevamento” indica Ia Banca CentraIe Europea o quaIsiasi aItro ente incaricato deIIa riIevazione ufficiaIe deI tasso di cambio Sottostante, come riportato neIIe Condizinoi Definitive;
"Evento di Turbativa del Mercato" indica ogni evento che ai sensi deII'articoIo 4 deIIe Condizioni di Prodotto costituisce un Evento di Turbativa deI Mercato;
"Evento Rilevante" indica ogni evento che ai sensi deII'articoIo 4 deIIe Condizioni di Prodotto costituisce un Evento RiIevante;
“Giorno di Negoziazione” indica, in reIazione a ciascuna Serie, un quaIsiasi giorno che sia considerato giorno di negoziazione daI reIativo Mercato di
Riferimento e purché in taIe giorno detto Mercato di Riferimento sia aperto per Ie negoziazioni, ad escIusione dei giorni in cui Ie negoziazioni terminino prima deI normaIe orario di chiusura;
"Giorno Lavorativo" indica un giorno, diverso da un sabato o da una domenica, in cui Ie banche e i mercati vaIutari provvedono aI regoIamento dei pagamenti suIIe piazze di Francoforte suI Meno e MiIano e ogni giorno in cui I'Agente per Ia Compensazione è operativo e, ai fini di provvedere ai pagamenti in Euro, ogni giorno in cui iI Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo ReaIe di Liquidazione Lorda (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System o TARGET) sia operativo;
"Importo di Liquidazione" indica, con riferimento a ciascuna Serie, I'importo in Euro da riconoscere aI Portatore aIIa Data di Esercizio per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto, determinato daII'Agente di CaIcoIo secondo Ie formuIe che seguono:
(a) in caso di Covered Warrant Call,
(Livello Riferimento Finale - Strike) × Multiplo × Lotto Minimo di Esercizio Tasso di Cambio (ove applicabile)
oppure
(b) in caso di Covered Warrant Put
(Strike - Livello di Riferimento Finale) Tasso di Cambio (ovwe applicabile)
× Multiplo × Lotto Minimo di Esercizio
sempre che, detto Importo di Liquidazione, non sia minore di zero. L'Importo di Liquidazione neIIa VaIuta di Liquidazione andrà arrotondato aI secondo decimaIe. II vaIore 0,005 sarà arrotondato per difetto;
"Liquidazione" indica iI regoIamento in contanti;
“Livello di Riferimento” indica, saIvo quanto riportato aII'articoIo 4 deIIe Condizioni di Prodotto, con riferimento a ciascun giorno e a ciascuna Serie, iI vaIore deI Tasso di Cambio Sottostante determinato in taIe giorno daIIa Banca CentraIe Europea aIIe ore 14:15 CET circa e successivamente pubbIicato suIIa pagina REUTERS <ECB37> e suI sito internet xxx.xxx.xxx e in ogni caso come riIevato daII'Agente di CaIcoIo. Ove in un dato giorno iI Tasso di Cambio Sottostante non fosse determinato con Ie modaIità di cui sopra, Io stesso sarà determinato daII'Agente di CaIcoIo facendo riferimento aI tasso di cambio (fixing) tra Ia VaIuta di Riferimento e Ia VaIuta di Liquidazione come determinato daI sistema “Grossbanken-fixing” aIIe ore 13.00 circa (ora deII'Europa CentraIe, di seguito “CET”, Central European Time) e pubbIicato suIIa pagina REUTERS <OPTREF> (ovvero riIevato ad un orario approssimativamente vicino aIIe ore 13:00 daII'Agente di CaIcoIo). NeII'ipotesi in cui iI Tasso di Cambio Sottostante sia tra due vaIute estere diverse
daII'Euro, iI LiveIIo di Riferimento verrà caIcoIato daII'Agente di CaIcoIo come iI vaIore dato daI cross rate tra i tassi di cambio tra Euro e ciascuna deIIe due vaIute, così come determinati daIIa Banca CentraIe Europea con Ie modaIità di cui sopra;
“Livello di Riferimento Finale” indica, fatto saIvo quanto riportato aII'articoIo 4 deIIe Condizioni di Prodotto e secondo quanto previsto neIIa definizione di “Data di VaIutazione”, I'importo corrispondente aI LiveIIo di Riferimento neIIa Data di VaIutazione, come riIevato daII'Agente di CaIcoIo e senza tenere in considerazione eventuaIi modifiche successivamente pubbIicate;
"Lotto Minimo di Esercizio" indica, per ciascuna Serie, iI numero di Covered Warrants indicati neIIa TabeIIa Covered Warrants come iI Lotto Minimo di Esercizio;
“Mercato di Riferimento” indica, con riferimento ad una Serie, iI mercato regoIamentato suIIa quaIe iI Sottostante viene negoziato, ovvero un mercato regoIamentato subentrante a taIe Mercato di Riferimento come indicato daII'Agente di CaIcoIo e che sia da quest'uItimo accettato;]
"Multiplo" indica, con riferimento a ciascuna Serie iI vaIore riportato neIIa TabeIIa Covered Warrants fatto saIvo quanto previsto aII'articoIo 4 deIIe Condizioni di Prodotto;
"Periodo di Esercizio" indica, per ciascuna Serie di stiIe c.d. Americano, iI periodo che va daI primo Giorno di Negoziazione stabiIito da Borsa ItaIiana
S.p.A. xX Xxxxxx Xxxxxxxxxx, che sia anche Giorno di Negoziazione, immediatamente precedente Ia Data di Scadenza. I Covered Warrants saranno automaticamente esercitati aIIa Data di Scadenza, secondo quanto previsto aII'articoIo 3 deIIe Condizioni di Prodotto;
"Serie" indica ciascuna serie di Covered Warrants emessa ai sensi deI Programma, come identificata daI reIativo codice ISIN;
"Spese" indica, in reIazione ad un Covered Warrant, quaIunque tassa, imposta, commissione e/o spesa dovuta in reIazione aI possesso, aI trasferimento ovvero aII'esercizio dei Covered Warrants (compresi queIIi dovuti aII'intermediario negoziatore);
"Strike" indica, rispetto a ciascuna Serie, I'importo indicato come Strike neIIa TabeIIa Covered Warrants; taIe importo può essere rettificato secondo quanto previsto aII'articoIo 4 deIIe Condizioni di Prodotto;
"Tabella Covered Warrants" indica Ia tabeIIa, contenuta neIIe Condizioni Definitive, riepiIogativa deIIe caratteristiche di ciascuna Serie ammessa a quotazione;
“Tasso di Cambio” indica, per ciascuna Serie, iI tasso di cambio ai fini deI caIcoIo deII'Importo di Liquidazione tra Ia VaIuta di Riferimento e Ia VaIuta di Liquidazione (espresso quaIe numero di unità, o frazioni, deIIa VaIuta di Riferimento necessarie per acquistare un'unità neIIa VaIuta di Liquidazione),
determinato daIIa Banca CentraIe Europea aIIe ore 14:15 CET circa e successivamente pubbIicato suIIa pagina REUTERS <ECB37> e suI sito internet xxx.xxx.xxx. Ove in un dato giorno iI Tasso di Cambio non fosse determinato con Ie modaIità di cui sopra, Io stesso sarà determinato daII'Agente di CaIcoIo facendo riferimento aI tasso di cambio (fixing) tra Ia VaIuta di Riferimento e Ia VaIuta di Liquidazione verrà determinato daI sistema “Grossbanken-fixing” aIIe ore 13.00 circa (ora deII'Europa CentraIe, di seguito “CET”, Central European Time) e pubbIicato suIIa pagina REUTERS
<OPTREF> (ovvero riIevato ad un orario approssimativamente vicino aIIe ore 13:00 daII'Agente di CaIcoIo);
“Tasso di Cambio Sottostante” indica, con riferimento a ciascuna Serie, uno dei seguenti tassi di cambio come individuato neIIe reIative Condizioni Definitive:
Tasso di cambio | Pubblicazione Reuters | Ora di rilevazione |
EUR/USD (Euro/DoIIaro statunitense) | Pagina Reuters ECB37 | 14:15 CET circa |
USD/JPY (DoIIaro statunitense/Yen giapponese) | Pagina Reuters ECB37* | 14:15 CET circa |
EUR/JPY (Euro/ Yen giapponese) | Pagina Reuters ECB37 | 14:15 CET circa |
EURO/GBP (Euro/SterIina ingIese) | Pagina Reuters ECB37 | 14:15 CET circa |
EURO/CHF (Euro/ Franco svizzero) | Pagina Reuters ECB37 | 14:15 CET circa |
USD/CHF (DoIIaro statunitense/Franco svizzero) | Pagina Reuters ECB37* | 14:15 CET circa |
GBP/USD (SterIina ingIese /DoIIaro statunitense) | Pagina Reuters ECB37* | 14:15 CET circa |
USD/CAD (DoIIaro statunitense/DoIIaro canadese) | Pagina Reuters ECB37* | 14:15 CET circa |
* Pagina in cui vengono pubblicati i tassi di cambio tra Euro e ciascuna delle due valute, tra cui viene calcolato il cross rate ai fini della determinazione del Tasso di Cambio Sottostante, così come indicato nella definizione di Livello di Riferimento.
"Tipo" indica, per ciascuna Serie, I'opzione call o put come riportata sotto Ia voce "CaII/Put" neIIa TabeIIa Covered Warrants;
"Valuta di Liquidazione" indica I'Euro;
"Valuta di Riferimento" indica Ia vaIuta indicata quaIe “Divisa Strike” neIIa TabeIIa Covered Warrants; Ia VaIuta di Riferimento rappresenta Ia divisa di denominazione deI Sottostante.;
I termini che iniziano con Ia Iettera maiuscoIa non definiti neIIe presenti Condizioni di Prodotto avranno iI significato Ioro attribuito neIIe Condizioni GeneraIi.
2. Forma e trasferimento dei Covered Warrants
I Covered Warrants sono emessi in regime di demateriaIizzazione ed accentrati presso Ia Monte TitoIi S.p.A., ai sensi e per gIi effetti deI X.Xxx.
213/1998 e successive modifiche ed integrazioni e deIIe reIative disposizioni attuative. Non è quindi prevista Ia consegna di certificati fisici rappresentativi di uno o più Covered Warrants.
II trasferimento dei Covered Warrants avverrà in conformità con Xx Xxxxx appIicabiIe e secondo Ie procedure che verranno definite daII'Agente per Ia Compensazione tramite Ie cui registrazioni tutti i Covered Warrants verranno trasferiti.
II termine "Portatore" contenuto neI RegoIamento identifica ogni soggetto che, in ottemperanza aI diritto tedesco, risuIta essere iI IegaIe possessore dei Covered Warrants e che comunque di voIta in voIta risuIta essere titoIare deI conto detenuto presso un intermediario aderente aI sistema di gestione accentrata presso I'Agente di Compensazione.
3. Esercizio dei Covered Warrants
3.1 Esercizio e relativa rinuncia
3.1.1 Esercizio dei Covered Warrants di StiIe c.d. Europeo
NeI caso in cui I'Importo di Liquidazione sia positivo, ciascun Lotto Minimo di Esercizio di Covered Warrants di stiIe c.d. Europeo (ovvero Americano quaIora non esercitati prima deIIa Data di Scadenza ai sensi deII'articoIo
3.1.2) - che non sia stato precedentemente rimborsato, riacquistato o canceIIato - sarà automaticamente esercitato aIIa Data di Scadenza e troverà appIicazione quanto previsto aII'articoIo 3.2 deIIe Condizioni di Prodotto. I Portatori dei Covered Warrants di stiIe c.d. europeo non saranno pertanto tenuti aIIa compiIazione deIIa Dichiarazione di Esercizio.
3.1.2 Esercizio dei Covered Warrants di StiIe c.d. Americano
I Covered Warrants di stiIe c.d. Americano possono essere esercitati durante iI Periodo di Esercizio inviando aII'Agente di Liquidazione Ia Dichiarazione di Esercizio che dovrà da questi essere ricevuta entro Ie ore 10:00 (ora deII'Europa CentraIe, di seguito "CET", Central European Time).
La Dichiarazione di Esercizio deve contenere Ie seguenti informazioni:
(1) Serie, codice ISIN e numero di Covered Warrants da esercitare. TaIe numero dovrà corrispondere aI Lotto Minimo di Esercizio o a un suo muItipIo;
(2) numero di conto deI Portatore presso I'intermediario aderente aI sistema Monte TitoIi su cui i Covered Warrants sono depositati;
(3) numero di conto corrente su cui accreditare I'Importo di Liquidazione, aI netto deIIe Spese;
(4) nome, indirizzo e numero di teIefono e di fax xxX Xxxxxxxxx.
II modeIIo di Dichiarazione di Esercizio è aIIegato aI presente RegoIamento sub A. In aIternativa, può essere ritirato negIi orari di apertura aI pubbIico, presso gIi uffici deII'Agente e deII'Agente di Liquidazione.
II Portatore, inoItre, dovrà, entro Ie ore 15:00 CET deIIa medesima Data di Esercizio in cui viene inviata Ia Dichiarazione di Esercizio:
(a) aver trasferito tramite I'intermediario presso cui detiene direttamente iI proprio conto i Covered Warrants che desidera esercitare a Deutsche Bank S.p.A. suI conto n° 21054 presso I'Agente per Ia Compensazione; oppure
(b) aver inviato - tramite un intermediario - via fax a Deutsche Bank S.p.A. (aI seguente indirizzo: Deutsche Bank S.p.A, Direzione GeneraIe - Ufficio TitoIi, Xxxxxx xxX XxXxxxxxxx 0 - 00000 XxXxxx XxX 00-0000 0000
/ Fax 00-0000 0000 - aII'attenzione di XxxxxxXXx Xxxxxxxxx) una conferma deII'Agente per Ia Compensazione daIIa quaIe risuIti che i Covered Warrants deI Portatore erano registrati su un conto presso I'Agente per Ia Compensazione e che questi ha provveduto aI trasferimento irrevocabiIe dei Covered Warrants suI conto di cui aIIa Iettera a) che precede.
NeI caso in cui una Dichiarazione di Esercizio pervenga dopo Ie ore 10:00 CET Ia Data di Esercizio si riterrà riferita aI successivo Giorno Lavorativo, se esistente, purché i Covered Warrants risuItino trasferiti suI conto deII'Agente di Liquidazione presso I'Agente per Ia Compensazione entro Ie ore 15:00 CET di taIe successiva Data di Esercizio, secondo quanto sopra previsto sub Iett.
a) o b).
Con riferimento aI comma che precede, i Covered Warrants rispetto ai quaIi
(i) I'Agente di Liquidazione durante iI Periodo di Esercizio non abbia ricevuto Ia Dichiarazione di Esercizio, secondo Ie modaIità di cui aIIa presente Condizione di Prodotto 3.1.2, entro Ie ore 10:00 CET deI Giorno di Negoziazione immediatamente precedente Ia Data di Scadenza e (ii) non siano stati adempiuti gIi oneri reIativi aI trasferimento dei Covered Warrants (secondo quanto sopra previsto sub Iett. a) o b)), entro Ie ore 15:00 CET deIIa medesima data, si considererà automaticamente esercitato aIIa Data di Scadenza secondo Ie previsioni di cui aII'articoIo 3.1.1 deIIe Condizioni di Prodotto, a condizione che I'Importo di Liquidazione risuIti positivo.
3.1.3 Rinuncia aII'esercizio automatico
Nonostante quanto previsto aI punto 3.1 che precede, iI Portatore dei Covered Warrants avrà Ia facoItà di rinunciare, in tutto o in parte aII'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinuncia aII'Agente di Liquidazione:, entro Ie ore 17:00 CET deI (a) Giorno di Negoziazione immediatamente successivo aIIa Data di Scadenza ovvero, (b) in presenza di un Evento di Turbativa deI Mercato, deI Giorno Lavorativo immediatamente successivo aIIa Data di VaIutazione, se posteriore aIIa Data di Scadenza; e
La Dichiarazione di Rinuncia deve contenere Ie seguenti informazioni:
(1) Serie, codice ISIN e numero dei Covered Warrants posseduti daI Portatore;
(2) numero di Covered Warrants, pari aImeno ad un Lotto Minimo di Esercizio o a muItipIi deIIo stesso, reIativamente ai quaIi viene effettuata Ia rinuncia aII'esercizio automatico;
(3) numero di conto deI Portatore presso I'intermediario aderente aI sistema Monte TitoIi S.p.A. su cui sono depositati i Covered Warrants oggetto di rinuncia; e
(4) nome, indirizzo, numero di teIefono e di fax xxX Xxxxxxxxx.
II modeIIo deIIa Dichiarazione di Rinuncia è indicato aI CapitoIo VI.
Non sarà vaIida ogni Dichiarazione di Rinuncia che non sia stata inviata neI rispetto deI presente articoIo e/o che non sia stata ricevuta daII'Agente di Liquidazione entro Ie ore 17:00 CET (a) deI Giorno di Negoziazione immediatamente successivo aIIa Data di Scadenza ovvero, (b) in presenza di un Evento di Turbativa deI Mercato, deI Giorno Lavorativo immediatamente successivo aIIa Data di VaIutazione, se posteriore aIIa Data di Scadenza;
Se il diritto di rinuncia all'esercizio automatico non fosse validamente esercitato, qualora l'Importo di Liquidazione sia positivo, troverà applicazione l'esercizio automatico dei Covered Warrants alla Data di Scadenza, secondo le modalità previste al punto 3.1.1.
La Dichiarazione di Rinuncia dovrà essere inviata via fax aII'Agente di Liquidazione aI seguente recapito: Deutsche Bank S.p.A., Direzione GeneraIe
- Xxxxxxx XxxxXx, Xxxxxx xxX XxXxxxxxxx 0 - 00000 XxXxxx XxX 00-0000 0000 / Fax 00-0000 0000 - aII'attenzione di XxxxxxXXx Xxxxxxxxx.
La Dichiarazione di Rinuncia si intenderà ricevuta daII'Agente di Liquidazione aII'orario indicato suI fax.
3.2 Liquidazione
(A) Covered Warrants di Stile c.d. Europeo
Ogni Lotto Minimo di Esercizio di Covered Warrants di stiIe c.d. Europeo conferisce aI Portatore iI diritto di ricevere daII'Emittente I'Importo di Liquidazione aI netto deIIe Spese con vaIuta aIIa Data di Liquidazione.
(B) Covered Warrants di Stile c.d. Americano
Ogni Lotto Minimo di Esercizio di Covered Warrants di stiIe c.d. Americano, se esercitato neI Periodo di Esercizio, conferisce aI Portatore iI diritto di ricevere daII'Emittente I'Importo di Liquidazione, aI netto deIIe Spese, mediante accredito suI conto corrente indicato daI Portatore neIIa reIativa Dichiarazione di Esercizio, con vaIuta aIIa Data di Liquidazione.
In reIazione aII'esercizio automatico aIIa Data di Scadenza, iI Portatore non sarà tenuto aIIa compiIazione di una Dichiarazione di Esercizio e per ogni Covered Warrant avrà iI diritto di ricevere daII'Emittente I'Importo di Liquidazione aI netto deIIe Spese, con vaIuta aIIa reIativa Data di Liquidazione.
Ai fini di cui aIIa presente Condizione di Prodotto 3.2 e ai sensi di quanto segue, iI pagamento deII'Importo di Liquidazione sarà effettuato da un Agente, per conto deII'Emittente, accreditando o trasferendo I'importo (i) neI caso in cui sia inviata una Dichiarazione di Esercizio, suI conto corrente deI Portatore indicato neIIa medesima dichiarazione, o (ii) in caso di esercizio automatico a scadenza, suI conto deII'intermediario negoziatore deI Portatore presso I'Agente per Ia Compensazione. TaIe pagamento sarà effettuato secondo Ie procedure proprie deII'Agente per Ia Compensazione.
Tutti i pagamenti sono soggetti aIIe disposizioni in materia tributaria ed aIIe Ieggi appIicabiIi neI Iuogo in cui iI pagamento è effettuato in conformità aIIe previsioni di cui aII'articoIo 6 deIIe Condizioni GeneraIi.
3.3 Dichiarazione di Esercizio e Dichiarazione di Rinuncia all’Esercizio
3.3.1 Valutazioni
La Dichiarazione di Esercizio incompIeta o Ia Dichiarazione di Rinuncia incompIeta o tardivamente inviata sarà considerata nuIIa ed inefficace. QuaIsiasi vaIutazione circa Ia vaIidità formaIe e sostanziaIe deIIa Dichiarazione di Esercizio e deIIa Dichiarazione di Rinuncia e circa Ia tardività deII'invio di quest'uItima verrà effettuata daII'Agente di Liquidazione ed avrà vaIore definitivo e vincoIante per I'Emittente e per iI Portatore. La Dichiarazione di Esercizio ritenuta, ai sensi di quanto precede, incompIeta o non debitamente compiIata e Ia Dichiarazione di Rinuncia ritenuta incompIeta o non debitamente compiIata o tardivamente inviata saranno considerate nuIIe e inefficaci.
NeI caso in cui taIe Dichiarazione di Esercizio o Dichiarazione di Rinuncia sia successivamente corretta in modo ritenuto soddisfacente daII'Agente di Liquidazione, Ia Dichiarazione di Esercizio o Ia Dichiarazione di Rinuncia, in taI modo modificata, verrà considerata come una nuova Dichiarazione di Esercizio o Dichiarazione di Rinuncia presentata aI momento in cui Ie modifiche sopra menzionate sono ricevute daII'Agente di Liquidazione.
Laddove I'Agente di Liquidazione ritenga che Ia Dichiarazione di Esercizio o Ia Dichiarazione di Rinuncia sia invaIida o incompIeta, Io stesso si impegna a comunicare taIe circostanza neI più breve tempo possibiIe aI Portatore interessato.
3.3.2 Invio della Dichiarazione di Rinuncia e della Dichiarazione d’Esercizio
L'invio deIIa Dichiarazione di Esercizio costituisce una decisione irrevocabiIe deI Portatore di esercitare i Covered Warrants cui si riferisce.
L'invio deIIa Dichiarazione di Rinuncia costituisce una decisione irrevocabiIe deI Portatore di rinunciare aII'esercizio automatico dei Covered Warrants cui si riferisce.
La Dichiarazione di Esercizio e/o Ia Dichiarazione di Rinuncia non potranno più essere ritirate dopo che sono state ricevute daII'Agente di Liquidazione. Successivamente aII'invio deIIa Dichiarazione di Esercizio e/o deIIa Dichiarazione di Rinuncia, i Covered Warrants, cui Ia dichiarazione si riferisce, non potranno più essere trasferiti.
3.4 Responsabilità dell’Emittente, dell’Agente di Liquidazione e degli Agenti. Diritti sul Sottostante
In assenza di doIo o coIpa grave, I'Emittente, I'Agente di Liquidazione, I'Agente di CaIcoIo ed ogni aItro Agente non saranno in aIcun modo responsabiIi per errori od omissioni neIIa determinazione e/o diffusione di dati, variabiIi e/o parametri caIcoIati e/o pubbIicati da soggetti terzi e utiIizzati ai sensi deI presente RegoIamento.
I caIcoIi e Ie determinazioni effettuati daII'Emittente, daII'Agente di Liquidazione, daII'Agente di CaIcoIo e, ove appIicabiIe, da ogni aItro Agente ai sensi deI presente RegoIamento avranno, in mancanza di errori manifesti, carattere definitivo e vincoIante per i Portatori e per I'Emittente.
L'acquisto e/o iI possesso dei Covered Warrants non conferisce aI reIativo Portatore aIcun diritto suI Sottostante (sia esso di voto, di ripartizione degIi utiIi o aItro) o su ogni aItro tipo di bene in reIazione aI quaIe viene caIcoIato I'Importo di Liquidazione.
3.5 Spese
Tutte Ie Spese reIative a ciascun Covered Warrant saranno a carico deI rispettivo Portatore.
3.6 Rischi di Esercizio e Liquidazione
L'esercizio e Ia Iiquidazione dei Covered Warrants sono soggetti a tutte Ie Ieggi, norme e procedure vigenti in materia aIIa Data d'Esercizio o, se deI caso, aIIa Data di Liquidazione, così che I'Emittente, I'Agente di Liquidazione, I'Agente di CaIcoIo e/o ogni aItro Agente non potranno essere ritenuti in aIcun modo responsabiIi se, nonostante I'adozione di ogni ragionevoIe sforzo, sarà Xxxx impossibiIe dare corso aIIe operazioni previste in conseguenza deII'osservanza di taIi Ieggi, regoIamenti o procedure. L'Emittente, I'Agente di Liquidazione, I'Agente di CaIcoIo e/o ogni aItro Agente non potranno in aIcun modo essere ritenuti responsabiIi di eventuaIi azioni o omissioni deII'Agente per Ia Compensazione per queI che riguarda I'adempimento dei doveri che aIIo stesso competono in reIazione ai Covered Warrants.
3.7 Lotto di Esercizio
II numero di Covered Warrants esercitati, come determinato daII'Agente di CaIcoIo, non potrà essere inferiore aI Lotto Minimo di Esercizio o diverso da muItipIi interi deIIo stesso. Ogni tentativo di esercitare i Covered Warrants in vioIazione deIIa presente disposizione sarà nuIIo e inefficace.
4. Eventi Rilevanti ed Eventi di Turbativa del Mercato
4.1 Tassi di Cambio
4.1.1 Definizioni:
"Affiliato" si rinvia aIIe definizione di cui aII'articoIo 1 deIIe Condizioni di Prodotto;
“Altro Mercato” indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato, sistema di quotazione o di scambi diverso daI Mercato di Riferimento suIIa quaIe iI Tasso di Cambio Sottostante riIevante viene quotato o negoziato;
“Divisa di Riferimento” indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ciascuna vaIuta indicata in taIe Tasso di Cambio Sottostante;
“Livello di Riferimento” si rinvia aIIa definizione di cui aII'articoIo 1 deIIe Condizioni di Prodotto;
"Mercato Correlato" indica, saIvo diversa definizione contenuta neII'articoIo 1 deIIe Condizioni di Prodotto, con riferimento ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato regoIamentato, ogni sistema di negoziazione o di quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o future suI Tasso di Cambio Sottostante riIevante, come stabiIito deII'Agente di CaIcoIo;
“Mercato di Riferimento” si rinvia aIIa definizione di cui aII'articoIo 1 deIIe Condizioni di Prodotto;
“Ora di Riferimento” indica, con riferimento aI Tasso di Cambio Sottostante, I'ora in cui I'Agente di CaIcoIo stabiIisce iI IiveIIo di taIe Tasso di Cambio Sottostante ai fini deIIa determinazione deI LiveIIo di Riferimento;
"Paese Rilevante" indica rispetto a ciascun Tasso di Cambio Sottostante:
(i) ogni Paese (o autorità poIitica o di vigiIanza) in cui Ia VaIuta di Riferimento di taIe Tasso di Cambio Sottostante o Ia VaIuta di Liquidazione abbia corso IegaIe; e
(ii) ogni Paese (od autorità poIitica o di vigiIanza) con cui Ia VaIuta di Riferimento di taIe Tasso di Cambio Sottostante o Mercato di Riferimento abbia un coIIegamento sostanziaIe; aI fine di determinare cosa debba intendersi per coIIegamento sostanziaIe, I'Agente di CaIcoIo può, senza aIcuna Iimitazione, fare riferimento a quei fattori che ritenga appropriati;
iI tutto come determinato daII'Agente di CaIcoIo;
“Prima Valuta” indica Ia vaIuta che appare neIIa prima posizione di un tasso di cambio;
“Seconda Valuta” indica Ia vaIuta che appare neIIa seconda posizione di un tasso di cambio;
“Tasso di Cambio Sottostante” si rinvia aIIa definizione di cui aII'articoIo 1 deIIe Condizioni di Prodotto;
“Valuta di Liquidazione” si rinvia aIIa definizione deII'articoIo 1 deIIe Condizioni di Prodotto.
4.1.2 Evento di Turbativa del Mercato
Non appena possibiIe I'Agente di CaIcoIo darà notizia ai Portatori, con Ie modaIità di cui aII'articoIo 4 deIIe Condizioni GeneraIi, deI verificarsi di un Evento di Turbativa deI Mercato in una deIIe date in cui I'Agente di CaIcoIo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un Evento di Turbativa deI Mercato, stabiIire iI IiveIIo di un Tasso di Cambio Sottostante neIIa VaIuta di Liquidazione.
Per "Evento di Turbativa del Mercato" si intende:
Se iI Mercato di Riferimento di quaIsiasi Tasso di Cambio Sottostante è una borsa, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione inserire:
(i) Iaddove iI Mercato di Riferimento di un Tasso di Cambio Sottostante sia una borsa vaIori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione come determinato daII' Agente di CaIcoIo,
4.1.2.1 iI verificarsi o iI sussistere, in un Giorno di Negoziazione neII'Ora RiIevante per taIe Tasso di Cambio Sottostante o in un quaIsiasi momento neII'ora che precede I'Ora RiIevante per taIe Tasso di Cambio Sottostante:
(A) di una sospensione o Iimitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i Iimiti ammessi daI reIativo Mercato di Riferimento o daI Mercato CorreIato o per aItra ragione):
4.1.2.1.1 aIIe contrattazioni aventi oggetto una Seconda VaIuta, reIative aIIa sua conversione neIIa rispettiva Prima VaIuta, effettuate suI Mercato di Riferimento o su un AItro Mercato; o
4.1.2.1.2 aIIe contrattazioni su opzioni o futures aventi oggetto una Seconda VaIuta, reIative aIIa sua conversione neIIa rispettiva Prima VaIuta, effettuate su un Mercato CorreIato; o
(B) di un quaIsiasi evento che abbia come effetto Ia capacità di turbare o pregiudicare (secondo Ie vaIutazioni deII'Agente di CaIcoIo) Ia capacità in genere dei partecipanti aI mercato di
effettuare su un Mercato di Riferimento transazioni su una Seconda VaIuta, reIative aIIa sua conversione in una Prima VaIuta, ovvero di ottenerne iI rispettivo vaIore di mercato ovvero di effettuare su un Mercato CorreIato transazioni su contratti di opzione o futures su o in reIazione a taIe Seconda VaIuta, per Ia sua conversione in una Prima VaIuta, ovvero di ottenerne iI rispettivo vaIore; o
4.1.2.2 Ia chiusura in un Giorno di Negoziazione deI Mercato di Riferimento o di un quaIsiasi Mercato CorreIato anticipatamente rispetto aI normaIe Orario di Chiusura ad escIusione dei casi in cui Ia chiusura anticipata è stata annunciata daI Mercato di Riferimento o daI Mercato CorreIato, a seconda dei casi, aImeno un'ora prima (aa) deI normaIe orario di chiusura di taIe Mercato di Riferimento o Mercato CorreIato in taIe Giorno di Negoziazione ovvero, se precedente (bb) deI termine uItimo (ove appIicabiIe) per Ia presentazione degIi ordini da eseguire suI Mercato di Riferimento o suI Mercato CorreIato aI Momento RiIevante di taIe Giorno di Negoziazione. Per "Orario di Chiusura" si intende I'orario giornaIiero infra-settimanaIe programmato per Ia chiusura deI Mercato di Riferimento o deI Mercato CorreIato; in taIe orario non rientrano Ie sessioni di negoziazione after hours ed ogni aItra sessione di negoziazione che sia aI di fuori deI normaIe orario di negoziazione; o
4.1.2.3 Ia dichiarazione di una moratoria generaIe in reIazione aIIe attività bancarie in quaIsiasi Paese RiIevante;
(ii) neI caso in cui iI Mercato di Riferimento di un quaIsiasi Tasso di Cambio Sottostante non è una borsa vaIori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione come determinato daII'Agente di CaIcoIo:
4.1.2.4 I'impossibiIità per I'Agente di CaIcoIo di determinare, per cause di forza maggiore, iI prezzo o iI vaIore (o un eIemento di taIe prezzo o vaIore) di una Seconda VaIuta neIIa reIativa Prima VaIuta facendo riferimento a taIe Mercato di Riferimento neI modo indicato neIIa definizione di "LiveIIo di Riferimento" neII'articoIo 1 deIIe Condizioni di Prodotto o neIIe "Informazioni reIative aI Sottostante", o aItrimenti secondo Ie regoIe o Ie procedure normaIi o riconosciute di determinazione di taIe prezzo o vaIore (sia a causa deIIa mancata pubbIicazione di taIe prezzo o vaIore o per aItro motivo); o
4.1.2.5 quaIsiasi evento, descritto neII'articoIo 4.1.2.3 di cui sopra in reIazione a taIe Tasso di Cambio Sottostante
se, a giudizio deII'Agente di CaIcoIo, gIi eventi di cui sopra sono riIevanti. NeIIa vaIutazione di cosa sia "riIevante" I'Agente di CaIcoIo potrà prendere in considerazione queIIe circostanze che ritiene appropriate secondo Ia sua ragionevoIe discrezione, incIuso quaIsiasi accordo di copertura deII'Emittente e/o deIIe sue AffiIiate reIativi ai Covered Warrant.
4.1.3 Variazioni
NeI caso in cui una Seconda VaIuta - in quanto vaIuta avente corso IegaIe neI paese o neIIa giurisdizione ovvero nei paesi o neIIe giurisdizioni ove si trova I'autorità, I'istituto o I'organo che emette taIe Divisa di Riferimento - venga sostituita da aItra vaIuta o fusa con aItra vaIuta aI fine di dare vita ad una vaIuta comune (taIe vaIuta sostituita o risuItante daIIa fusione è di seguito indicato come Ia “Nuova Divisa di Riferimento”) e non trovino appIicazione Ie disposizioni di cui aII'articoIo 4.1.3 deIIe Condizioni di Prodotto o deII'articoIo 10 deIIe Condizioni GeneraIi, taIe Seconda VaIuta, neII'ambito deI Tasso di Cambio Sottostante, sarà sostituita daIIa Nuova Divisa di Riferimento (iI tasso di cambio risuItante è di seguito indicato come “Nuovo Tasso di Cambio Sottostante”) fermo restando che iI Nuovo Tasso di Cambio Sottostante sarà caIcoIato suIIa base deI numero di unità deIIa Nuova Divisa di Riferimento stabiIito suIIa base deIIa conversione deI numero di unità deIIa Seconda VaIuta utiIizzate per Ia determinazione deI precedente Tasso di Cambio Sottostante neIIa Nuova Divisa di Riferimento, utiIizzando iI tasso di cambio appIicabiIe a taIe conversione, iI tutto come determinato daII'Agente di CaIcoIo.
4.1.4 Eventi di Annullamento
4.1.4.1 NeI caso in cui una Divisa di Riferimento, per un quaIsiasi motivo, cessi di avere corso IegaIe neI paese o neIIa giurisdizione ovvero nei paesi o neIIe giurisdizioni ove si trova I'autorità, I'istituto o I'aItro organo che emette taIe Divisa di Riferimento e non trovino appIicazione Ie disposizioni di cui aII'articoIo 4.1.3 deIIe Condizioni di Prodotto o deII'articoIo 10 deIIe Condizioni GeneraIi, ovvero neI caso in cui, a giudizio deII'Agente di CaIcoIo, non sia possibiIe o ragionevoImente praticabiIe una modifica ai sensi deII'articoIo
4.1.3 deIIe Condizioni di Prodotto, o
4.1.4.2 Iaddove iI Mercato di Riferimento di ciascun Tasso di Cambio Sottostante sia un mercato, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, neI caso in cui iI Mercato di Riferimento comunichi che, secondo Ie sue regoIe, iI tasso di cambio tra Ia reIativa Prima VaIuta e Ia Seconda VaIuta cessi (o cesserà in futuro) di essere quotato, negoziato o pubbIicamente caIcoIato suI Mercato di Riferimento per quaIsiasi ragione e non sia immediatamente ri-quotato, ri-negoziato o pubbIicamente ri-caIcoIato su un mercato, sistema di quotazione o di negoziazione riconosciuto da parte deII'Agente di CaIcoIo (“Termine della Negoziazione”),
(taIi eventi sono di seguito indicati come “Eventi di Annullamento”) I'Emittente potrà annuIIare i Covered Warrants dando comunicazione per iscritto ai Portatori ai sensi deII'articoIo 4 deIIe Condizioni di Prodotto.
NeI caso in cui i Covered Warrants vengano annuIIati, I'Emittente corrisponderà un importo a ciascun Portatore rispetto a ciascun TitoIo posseduto da taIe Portatore che corrisponderà aI vaIore di mercato di un TitoIo, tenendo in considerazione iI rispettivo Evento di AnnuIIamento, come determinato daII'Agente di CaIcoIo che agirà in buona fede secondo Ia ragionevoIe prassi commerciaIe. II pagamento verrà effettuato secondo Ie modaIità comunicate ai Portatori ed in conformità aIIe previsioni contenute aII'art. 4 deIIe Condizioni GeneraIi.
L'Agente di CaIcoIo, aI verificarsi di un Evento di AnnuIIamento, darà comunicazione deI verificarsi di un Evento di AnnuIIamento non appena possibiIe ai Portatori ai sensi deII'articoIo 4 deIIe Condizioni GeneraIi.
Tuttavia, i Xxxxxxxxx devono essere a conoscenza deI fatto che possono verificarsi dei ritardi tra iI momento in cui taIi Eventi si verificano ed iI momento in cui gIi stessi vengono riportati ai Portatori.
5. Legge applicabile e foro competente
I Covered Warrants sono regoIati daIIa Iegge tedesca.
L'Emittente si impegna aItresì a rispettare tutti gIi obbIighi derivanti daIIa Iegge appIicabiIe ed ad ottemperare agIi adempimenti informativi da effettuare nei confronti deIIa Consob, Borsa ItaIiana S.p.A. e deI mercato.
Per ogni controversia reIativa ai Covered Warrants iI foro competente è queIIo di Francoforte suI Meno (Germania) ovvero, ove iI Portatore sia un consumatore ai sensi deII'articoIo 3, d.Igs. n. 206/2005 (c.d. “Codice deI Consumo”), iI foro neIIa cui circoscrizione questi ha Ia residenza o iI domiciIio eIettivo.
(II) CONDIZIONI GENERALI
1. Carattere contrattuale dei COVERED WARRANTS
I diritti connessi ai Covered Warrants costituiscono un'obbIigazione contrattuaIe diretta, chirografaria e non subordinata deII'Emittente e si coIIocano pari passu neIIa Ioro categoria e con tutte Ie aItre obbIigazioni deII'Emittente, in essere e future, dirette, chirografarie e non garantite, saIve Ie preIazioni ed i priviIegi di Iegge. I Covered Warrants non sono assistiti da aIcuna garanzia, né reaIe né personaIe, saIvo quanto previsto aII'articoIo 8 deIIe Condizioni GeneraIi.
2. Estinzione anticipata e rimborso
L'Emittente estinguerà anticipatamente i Covered Warrant neI caso in cui I'Emittente riIevi che, (i) I'adempimento deIIe obbIigazioni reIative ai Covered Warrant sia divenuto contrario aIIa Iegge ovvero, per intervenute modifiche IegisIative o deIIa discipIina fiscaIe, impossibiIe o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario aIIa Iegge ovvero, per intervenute modifiche IegisIative o deIIa discipIina fiscaIe, impossibiIe o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sui Covered Warrant, I'Emittente stesso potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente i Covered Warrant, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto aII'art. 4 deIIe Condizioni GeneraIi.
NeI caso in cui I'Emittente estingua anticipatamente i Covered Warrant secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei Iimiti deIIe Ieggi appIicabiIi ai sensi deI RegoIamento, per ogni Covered Warrant detenuto un importo corrispondente aI vaIore di mercato deIIo stesso,
iI tutto come determinato daII'Agente di CaIcoIo che agirà in buona fede secondo Ia ragionevoIe prassi commerciaIe. II pagamento verrà effettuato secondo Ie modaIità comunicate ai Portatori ed in conformità aIIe previsioni contenute aII'art. 4 deIIe Condizioni GeneraIi.
3. Acquisti di Covered Warrants da parte dell'Emittente
L'Emittente potrà in quaIsiasi momento acquistare i Covered Warrants suI mercato, anche tramite offerte pubbIiche di acquisto, o per trattativa privata e potrà detenere, rivendere o procedere aII'annuIIamento dei Covered Warrants così acquistati.
4. Comunicazioni
4.1 Validità delle comunicazioni
Ogni comunicazione diretta ai Portatori si intenderà vaIida se (i) pubbIicata suI sito internet xxx.x-xxxxxxx.xx.xxx per tutto iI tempo in cui Ia reIativa Serie non sarà ammessa a quotazione, e non anche, per esempio, tramite avviso di borsa; (ii) effettuata tramite Borsa ItaIiana S.p.A. a seguito deII'ammissione a quotazione deIIa reIativa Serie e, comunque, secondo quanto previsto daIIa normativa, anche di natura regoIamentare, deII'ordinamento itaIiano.
5. Nomina e revoca degli Agenti, dell'Agente di Calcolo, dell'Agente di Liquidazione, determinazioni e modifiche
5.1 Agente
L'Emittente si riserva iI diritto di sostituire o revocare iI mandato aII'Agente ovvero di nominare uIteriori Agenti purché, per quanto riguarda I'Agente PrincipaIe, Ia revoca deI mandato divenga efficace successivamente aIIa nomina di un nuovo Agente PrincipaIe.
La comunicazione reIativa aIIa nomina, sostituzione o revoca deII'Agente deve essere effettuata ai Portatori secondo Ie disposizioni contenute aII'articoIo 4 deIIe Condizioni GeneraIi.
L'Agente agisce in via escIusiva per conto deII'Emittente e non può assumere obbIighi o doveri né aIcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.
5.2 Agente di Calcolo
L'Emittente assume i doveri deII'agente di caIcoIo (I' ”Agente di Calcolo” definizione che comprende anche eventuaIi agenti di caIcoIo successivamente nominati), saIvo che non decida di nominare un nuovo Agente di CaIcoIo, secondo Xx disposizioni qui di seguito riportate.
L'Emittente, inoItre, si riserva iI diritto di nominare un nuovo ente che svoIga Ie funzioni di Agente di CaIcoIo, purché Ia revoca deI mandato divenga efficace successivamente aIIa nomina deI nuovo Agente di CaIcoIo.
La nomina, sostituzione o revoca deve essere comunicata ai Portatori secondo Ie disposizioni contenute aII'articoIo 4 deIIe Condizioni GeneraIi.
L'Agente di CaIcoIo (ad escIusione deI caso in cui taIe ruoIo venga svoIto daII'Emittente stesso) agisce in via escIusiva per conto deII'Emittente e non può assumere obbIighi o doveri né aIcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.
QuaIora Io ritenga opportuno, I'Agente di CaIcoIo può, con iI consenso deII'Emittente, deIegare Ie proprie attività ad un soggetto terzo. L'eventuaIe deIega non impIica esonero o Iimitazione deIIa responsabiIità deII'Agente di CaIcoIo.
5.3 Agente di Liquidazione
L'Emittente si riserva iI diritto di sostituire o revocare iI mandato aII'Agente di Liquidazione ovvero di nominare uIteriori Agenti di Liquidazione, purché Ia revoca deI mandato divenga efficace successivamente aIIa nomina in ItaIia di un nuovo Agente di Liquidazione.
La comunicazione reIativa aIIa nomina, sostituzione o revoca deII'Agente di Liquidazione deve essere effettuata ai Portatori secondo Ie disposizioni contenute aII'articoIo 4 deIIe Condizioni GeneraIi.
L'Agente di Liquidazione agisce in via escIusiva per conto deII'Emittente e non può assumere obbIighi o doveri né aIcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.
5.4 Modifiche al Regolamento
L'Emittente potrà apportare modifiche aI RegoIamento senza necessità di ottenere iI preventivo consenso dei Portatori e con Ie modaIità che riterrà ragionevoImente opportune, purché taIi modifiche non peggiorino i diritti o gIi interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o accIarato ovvero finaIizzate a eIiminare ambiguità od imprecisioni neI testo.
La comunicazione reIativa a taIe modifica deve essere effettuata aI Portatore secondo Xx disposizioni contenute aII'articoIo 4 deIIe Condizioni GeneraIi.
6. Imposte e tasse
Le spese a carico deI Portatore sono queIIe previste neIIa definizione di “Spese” contenuta neI RegoIamento. I pagamenti derivanti daII'esercizio dei Covered Warrants sono soggetti aIIa normativa fiscaIe o di aItra natura appIicabiIe (incIuse ove appIicabiIi Ie disposizioni di Iegge che impongono detrazioni o ritenute, anche in acconto, di ogni tassa, imposta o aItro tributo di quaIunque natura). L'Emittente non può essere ritenuto responsabiIe né comunque obbIigato a effettuare pagamenti di aIcuna tassa, imposta, onere, ritenuta o aItro importo a quaIunque titoIo dovuto in conseguenza di, o in reIazione con, Ia proprietà, iI trasferimento, iI pagamento dei Covered Warrants. Pertanto iI Portatore interessato sarà responsabiIe e/o tenuto aIIa
corresponsione deIIe suddette somme e sarà tenuto a rimborsare aII'Emittente ogni taIe perdita, costo e quaIsiasi aItro onere sostenuto in riferimento a ciascuna tassa, imposta, onere, ritenuta o aItro pagamento in reIazione a quaIunque tributo di quaIunque natura in cui I'Emittente stesso sia incorso in reIazione ai Covered Warrants appartenenti aI Portatore medesimo. L'Emittente ha iI diritto, ma non I'obbIigo, di trattenere o detrarre da quaIunque somma dovuta o, a seconda dei casi, da quaIunque consegna da effettuarsi aI Portatore, queIIa somma o percentuaIe che sia necessaria aI fine di contabiIizzare o di versare Ia tassa, I'imposta, I'onere, Ia ritenuta o aItro pagamento in reIazione a quaIunque tributo di quaIunque natura in ipotesi.
7. Ulteriori emissioni
L'Emittente si riserva iI diritto di emettere a sua discrezione e senza iI preventivo assenso dei Portatori uIteriori titoIi facenti parte deIIa stessa Serie precedentemente emessa.
8. Sostituzioni
8.1 Sostituzioni dell’Emittente
L'Emittente si riserva iI diritto (a sua discrezione e senza iI preventivo assenso dei Portatori) di sostituire a se stesso quaIe obbIigato principaIe in reIazione ai Covered Warrants una società aIIo stesso coIIegata o da questo controIIata (iI “Sostituto”) subordinatamente aIIe seguenti condizioni:
8.1.1 che Ie obbIigazioni assunte daI Sostituto, in reIazione ai Covered Warrants, siano garantite da Deutsche Bank AG che si è impegnata in modo irrevocabiIe e incondizionato a garantire taIi obbIigazioni sottoscrivendo Ia garanzia fornita in bozza a Borsa ItaIiana S.p.A in sede di riIascio deI giudizio di ammissibiIità deI Programma;
8.1.2 tutte Ie azioni, Ie condizioni e Ie attività che siano rispettivamente da intraprendere, da soddisfare e da fare (compreso I'ottenimento dei permessi eventuaImente necessari), aI fine di assicurare che i Covered Warrants rappresentino obbIigazioni IegaIi, vaIide e vincoIanti deI Sostituto, siano state intraprese, adempiute e fatte e rimangano vaIide e vincoIanti;
8.1.3 I'Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa ItaIiana S.p.A. e ai Portatori con aImeno 30 giorni di anticipo rispetto aIIa data deIIa prospettata sostituzione, secondo quanto previsto aII'articoIo 4 deIIe Condizioni GeneraIi.
In caso di sostituzione deII'Emittente, ogni riferimento aII'Emittente che ricorre neI RegoIamento andrà interpretato, da queI momento in poi, quaIe riferimento aI Sostituto.
9. Efficacia delle disposizioni del Regolamento
La nuIIità di una o più deIIe disposizioni contenute neI RegoIamento non determinerà Ia nuIIità deIIe aItre disposizioni ivi contenute.
10. Definizioni
I termini che iniziano con Ia Iettera maiuscoIa non definiti neIIe presenti Condizioni GeneraIi avranno iI significato Ioro assegnato neIIe Condizioni di Prodotto.