Liquidazione Clausole campione

Liquidazione. Pagamento ai Beneficiari della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento relativo alla prestazione stessa.
Liquidazione. Determinazione e pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi del sinistro indennizzabile.
Liquidazione. A meno che sia già stato liquidato o annullato, ciascun Titolo sarà liquidato come indicato nell'Elemento C.18. I Certificates possono essere liquidati anticipatamente al verificarsi di un Evento di Turbativa Aggiuntivo, un Evento di Turbativa Aggiuntivo Opzionale, un Evento Straordinario, un Evento di Rettifica Potenziale o se l'adempimento delle obbligazioni dell'Emittente ai sensi dei Titoli diventa contraria alla legge o impossibile per motivi di forza maggiore o per legge. L'importo pagabile ai sensi dei Titoli in caso di liquidazione anticipata sarà pari al valore di mercato di ciascun Titolo.
Liquidazione. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l’Impresa liquida le Indennità che risultino dovute, ne dà comunicazio- ne agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede entro i 30 (trenta) giorni successivi al pagamento, al netto degli eventuali anticipi di cui all’Art. 24.
Liquidazione. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennità e/o risarcimento dovuto, comprensivo dell’eventuale franchigia contrattualmente prevista, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore del proprietario del mezzo e/o dell'intestatario del libretto di circolazione, con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso. L’indennità viene corrisposta in Italia in valuta corrente. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati. Trascorso il termine di cui sopra senza che la Società provveda alla liquidazione del danno, sulle somme da liquidare saranno dovuti interessi moratori nella misura del 10%. Al termine dell’annualità assicurativa o minor periodo, qualora previsto, la Società si impegna a trasmettere al Contraente una copia di tutti gli atti di liquidazione relativi ai sinistri liquidati, eccezion fatta per la fattispecie prevista all’ultimo comma dell’art. 2.3 “Limite di risarcimento”, al fine di ottenere dal Contraente stesso le somme anticipate a titolo di franchigia. Il Contraente si impegna a corrispondere dette somme unitamente al conguaglio del premio eventualmente dovuto, secondo quanto disposto dall’art. 1.19 - “Regolazione e conguaglio del premio”. La Società Il Contraente ………………………. ………………………
Liquidazione. Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato. Controversie tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro. Periodo di tempo pari a 30 o 31 o 28 o 29 giorni a seconda del mese di calendario a cui si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.
Liquidazione. Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurativo.
Liquidazione. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennità e/o risarcimento dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L’indennità viene corrisposta in Italia in valuta corrente. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati.