Rischio liquidità Clausole campione

Rischio liquidità. Tale rischio si definisce come l’impossibilità o la difficoltà di poter liquidare il proprio investimento prima della sua scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato che potrebbe essere anche inferiore al prezzo di emissione del titolo. Quindi qualora l’investitore desiderasse procedere alla vendita del titolo prima della scadenza, potrebbe incontrare difficoltà a trovare una controparte disposta a comprare e, conseguentemente, potrebbe ottenere un prezzo inferiore al valore reale del titolo e a quello originariamente investito. L’Emittente si impegna a sostenere la liquidità delle Obbligazioni. A tal fine l’Emittente potrebbe anche stipulare con soggetti terzi – come di volta in volta individuati nelle Condizioni Definitive - accordi per il sostegno della liquidita delle Obbligazioni (es. liquidity provider, market maker) per il soddisfacimento, nel miglior modo possibile, degli interessi dei sottoscrittori. L’Emittente si impegna nei confronti della propria clientela a riacquistare le Obbligazioni non negoziate in alcuna sede di negoziazione secondo meccanismi e criteri prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario e, quindi, tenuto conto della curva dei tassi swap più prossimi alla vita residua delle Obbligazioni, del merito di credito, dei modelli e dei parametri finanziari utilizzati per la determinazione della componente derivativa, ove presente. Fanno eccezione le Obbligazioni destinate ad esempio ai dipendenti BNL per le quali sono previste proposte di negoziazione predeterminate formalizzate nella normativa interna della Banca e di volta in volta specificate nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito. Infine, si evidenzia come nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni l’Emittente abbia la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell’offerta, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione (dandone comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nella presente Nota Informativa). Una riduzione dell’ammontare nominale complessivo del Prestito può avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni. Infine, si rappresenta che nelle ipotesi in cui l’offerta delle Obbligazioni fosse rivolta contestualmente a specifiche categorie di investitori individuati nelle Condizioni Definitive, l’investitore potrebbe incontrare maggiore difficoltà nel liquidare il proprio investimento prima della relativa Data d...
Rischio liquidità. Non è attualmente prevista la quotazione delle obbligazioni su un mercato regolamentato, né su altri mercati equivalenti. Pertanto qualora l’investitore desiderasse procedere alla vendita del titolo prima della scadenza, potrebbe incontrare difficoltà a trovare una controparte disposta a comprare e, conseguentemente, potrebbe ottenere un prezzo inferiore al valore reale del titolo e al prezzo di sottoscrizione. La Banca Nazionale del Lavoro SpA, anche in qualità di internalizzatore sistematico, si impegna ad assicurare la liquidità di un mercato secondario delle obbligazioni emesse a valere sul presente Prospetto qualora l’investitore intendesse alienarle in fase di negoziazione successiva all’emissione, a condizioni determinate sulla base di criteri di mercato. Per la determinazione dei prezzi di negoziazione sul mercato secondario si considerano di norma gli spread sui parametri di riferimento (ad es. Euribor, curva asset swap) calcolati sulla base dei prezzi prevalenti di mercato dei titoli benchmark di BNL e di BNP Paribas collocati sull’Euromercato.
Rischio liquidità. I COVERED WARRANTS POSSONO PRESENTARE PROBLEMI DI LIQUIDITÀ TALI DA RENDERE DIFFICOLTOSO O NON CONVENIENTE PER L'INVESTITORE RIVENDERLI PRIMA DELLA SCADENZA SUL MERCATO OVVERO DETERMINARNE CORRETTAMENTE IL VALORE.
Rischio liquidità. Il Gruppo, visto complessivamente, da anni è in grado di autofinanziare i propri investimenti e dispone di una Posizione Finanziaria Netta di assoluto rilievo. La liquidità del Gruppo è gestita attraverso la procedura di cash-pooling con gli istituti di credito in carico alla Capogruppo. Di seguito vengono indicati diversi indicatori che permettono di evidenziare lo stato di salute del Gruppo. Si è deciso di individuare pochi indicatori chiave mirati alla massima semplicità, che vengono aggiunti agli indica- tori che normalmente sono parte integrante della relazione degli amministratori al bilancio. Nell’ultimo anno è proseguito il miglioramento della posizione patrimoniale e finanziaria del Gruppo; gli indici economici risultano in leggera diminuzione rispetto all’anno precedente, non avendo registrato nel 2017 ricavi non ricorrenti, pur rimanendo comunque ampiamente positivi. Gli indici sotto riportati evidenziano: • una struttura finanziaria equilibrata, con l’evidenziazione della possibilità di far fronte alle passività correnti con le attività correnti, con un margine superiore al 94% (82% nel 2016); • un attivo non corrente ampiamente finanziato da un passivo non corrente, proprio e di terzi, con una eccedenza di quest’ultimo di 51,4 milioni di Euro (44,6 milioni di Euro nel 2016); • un basso livello di indebitamento: le fonti interne rappresentano il 95% delle fonti complessive di finanziamento (92% nel 2016), e il rapporto debito finanziario/equity in ulteriore miglioramento (da 0,16 del 2016 a 0,14 del 2017); Bilancio Consolidato 2017 51 G R U P P O • indici economici in leggero decremento: ROE netto al 5,2% (dato 2016: 6,0%), ROI operativo al 6,9% (8,3% nel 2016), ROS operativo al 7,7% (dato 2016: 9,1%); Risultato lordo Utile prima delle imposte 16.238 19.602 19.108 Risultato netto Utile dedotte le imposte 11.887 13.429 12.132 • valore aggiunto generato dal singolo dipendente pari a 116,0 migliaia di Euro (dato 2016: 116,9 migliaia di Euro). Indici operativi 2017 2016 2015 EBITDA (Euro ‘000) Risultato prima degli ammortamenti, accantonamenti, finanza e fiscalità 37.242 37.131 36.846 ROE netto Rapporto fra Risultato netto e Mezzi propri 5,2% 6,0% 5,9% ROI operativo (RCI x ROS) Rapporto fra Ebit e Capitale investito netto operativo 6,9% 8,3% 8,3% ROS operativo Rapporto fra Ebit e Ricavi 7,7% 9,1% 8,0% Giorni medi di incasso 360 / (Rapporto fra fatturato e crediti) 120 113 109 Giorni medi di pagamento 360 / (Rapporto fra acquisti e debiti) 80 78 73 ...
Rischio liquidità. L’obiettivo del Gruppo è di assicurare la capacità di far fronte in ogni momento alle proprie obbligazioni finanziarie, mantenendo un adeguato livello di liquidità disponibile e diversificando gli strumenti di reperimento delle risorse finanziarie ottenendo linee di credito adeguate. La Società mantiene un surplus di linee di credito disponibili, tale da
Rischio liquidità. Il rischio liquidità è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di smobilizzare prontamente i propri prodotti finanziari ad un prezzo in linea con il valore di mercato e senza sopportare perdite significative. La Banca valuta, per ciascun prodotto finanziario, il relativo grado di liquidità. Sulla base delle condizioni rilevate, è assegnata al prodotto finanziario una delle seguenti classi di liquidità:
Rischio liquidità. Tale rischio attiene esclusivamente i prodotti “parzialmente liquidi” e “illiquidi”. Pertanto, la valutazione di adeguatezza dell’orizzonte temporale del cliente (holding period) è effettuata attraverso una valutazione autonoma della risposta alla domanda D.2 “Qual è il periodo di tempo per il quale desidera conservare l’investimento?”. Infatti, l’orizzonte temporale del cliente non può essere inferiore alla durata anagrafica del prodotto. Il motore di adeguatezza verifica la coerenza tra gli obiettivi temporali di investimento del cliente e la durata residua dello strumento, in particolare:  se la classe di rischio è considerata illiquida, si necessita di una corrispondenza perfetta tra l’holding period e la durata residua dello strumento finanziario (cfr. tabella 18);  se la classe di rischio è considerata parzialmente liquida, viene tollerata una differenza di una classe tra l’holding period e la durata residua dello strumento finanziario. Pertanto, dovranno ritenersi di norma inadeguate, e come tali non oggetto di raccomandazione, le operazioni in prodotti finanziari illiquidi per quella clientela che avesse dichiarato un orizzonte temporale dell’investimento inferiore alla durata residua del prodotto. Orizzonte temporale Durata residua Meno di 18 mesi Fino a 18 mesi Fino a tre anni Fino a tre anni Fino a cinque anni Fino a cinque anni Fino a dieci anni Fino a dieci anni Più di dieci anni Qualsiasi Con riguardo agli OICR/ETF/Unit linked con sottostante OICR, non esistendo una scadenza anagrafica, la valutazione è effettuata sulla base di un confronto tra l’holding period del cliente e il primo intervallo temporale a cui i prodotti in argomento possono essere disinvestiti. L’holding period del cliente pertanto deve essere pari almeno al citato intervallo temporale. Per calcolare la percentuale di concentrazione generata dalla singola raccomandazione, si prevede che: ‒ il numeratore sia la somma:  dei controvalori degli strumenti già detenuti dal cliente e appartenenti alla medesima categoria dello strumento oggetto di raccomandazione;  del controvalore dello strumento oggetto di raccomandazione; ‒ il denominatore sia la “ricchezza”17 detenuta dal cliente rappresentata dalla somma:  dei controvalori di tutti i prodotti finanziari sottoposti alla disciplina MiFID (compresi quelli oggetto del servizio di gestione di portafoglio e di consulenza avanzata);  del controvalore dello strumento raccomandato;  della liquidità (es. c/c, conto deposito, CD TU...
Rischio liquidità. Il rischio di liquidità cui è soggetta la Società può sorgere dalle difficoltà ad ottenere finanziamenti a supporto delle attività operative nella giusta tempistica. I flussi di cassa, le necessità di finanziamento e la liquidità sono monitorati dalla Società con il supporto della Direzione Generale Amministrazione, Finanza e Sviluppo della capogruppo KOS S.p.A., con l’obiettivo di garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie, per tale motivo Ospedale di Suzzara S.p.A., ha attivato un rapporto di Cash Pooling. I tre principali fattori che determinano la situazione di liquidità della società sono: - le risorse generate o assorbite dalle attività operative e di investimento delle stesse; - le caratteristiche di scadenza e di rinnovo del debito o di liquidità degli impieghi finanziari, nonché le condizioni di mercato; - l’attività di investimento e sviluppo. La società adotta una serie di politiche e di processi volti a ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie, riducendo il rischio di liquidità: - controllo periodico e centralizzato dei flussi di incasso e pagamento; - mantenimento di un adeguato livello di liquidità disponibile; - diversificazione degli strumenti e delle fonti di reperimento delle risorse finanziarie; - ottenimento di linee di credito adeguate; - monitoraggio periodico delle condizioni prospettiche di liquidità, in relazione al processo di pianificazione aziendale.

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  • GESTIONE Le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto, dovranno essere realizzate dal soggetto aggiudicatario con il proprio personale, che, fermo restando l'obbligo di collaborazione con l'Amministrazione comunale, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa e risponderà del proprio operato al/alla responsabile del soggetto aggiudicatario. Le strutture educative sono dotate, a cura dell’Amministrazione comunale, di arredi, attrezzature e materiale ludico didattico. L’aggiudicatario potrà integrare a proprio carico gli arredi interni ed esterni ritenuti necessari per la realizzazione del Progetto educativo, in accordo con i/le referenti dell’Amministrazione comunale. I locali, gli arredi e le attrezzature concessi in uso all’aggiudicatario verranno utilizzati da questo esclusivamente per l’espletamento delle attività previste nella gestione dei servizi. All’inizio della gestione verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali, attrezzature, impianti e spazi esterni e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti. Il Comune verificherà a fine servizio la consistenza del patrimonio concesso in uso all’aggiudicatario. L’aggiudicatario sarà ritenuto responsabile della custodia dei xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx. Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza dell'appaltatore o del personale da lui dipendente o da altri con lui aventi causa, saranno addebitati all'appaltatore, previa constatazione e valutazione fra le parti. I locali, gli impianti, le attrezzature e gli spazi esterni dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti della Direzione Istruzione – Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico - per l’opportuna sorveglianza ed i controlli del caso, nonché al personale dipendente del Comune o ad impresa di sua fiducia per l’esecuzione di interventi di qualsiasi natura richiesti dal Comune. In tal caso il soggetto affidatario dovrà collaborare alla redazione del DUVRI. È a carico dell’Amministrazione comunale la manutenzione straordinaria dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni. È a carico dell’Aggiudicatario la manutenzione ordinaria edile ed impiantistica e degli spazi esterni (verde, attrezzature ludiche e arredi, pavimentazioni e manufatti, impianti).

  • Conciliazione 2. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c., di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate.

  • Revisione del prezzo Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.

  • Secondo livello di contrattazione Dall'entrata in vigore del presente contratto, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto; La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem; La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro. Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi di produttività), questi dovranno avere come obiettivo incrementi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività e della produttività, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non concorrono alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla CIFA. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito della verifica di conformità effettuata da apposite commissioni in seno all'Ente Bilaterale EPAR, ad oggetto la conformità dei contenuti dell'accordo alle disposizioni del presente CCNL.

  • Modifica del contratto In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell’offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le parti si riservano di ricon- trattare la tipologia e il volume delle prestazioni assegnate.

  • Risarcimento danni I danni che, per la normativa in vigore, danno origine alle trattenute per il risarcimento debbono essere contestati formalmente al dipendente non appena il datore di lavoro ne sia a conoscenza. L'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% (dieci percento) della paga di fatto per ogni periodo di retribuzione. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti al dipendente a qualsiasi titolo.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: