REGOLAMENTO
C.I.S.A.P.
Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona Comuni di Collegno e Grugliasco
REGOLAMENTO
DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI
Approvato dall’Assemblea Consortile con deliberazione n. 16 del 20.12.2013; modificato con deliberazione n. 5 del 28.4.2015 e n. 3 del 24.2.2016
e con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 30 del 30.12.2015
TITOLO I ASSISTENZA ECONOMICA
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le erogazioni economiche – utilizzate come strumenti di contrasto della povertà - a favore di singoli e di nuclei familiari che dispongono di redditi insufficienti. A tal fine definisce le misure e le tipologie dei contributi, gli importi erogabili, stabilisce i requisiti di accesso ed i motivi di esclusione, tenendo conto della composizione e delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare.
2. Per il sostegno del reddito dei cittadini, il CISAP utilizza i seguenti strumenti di intervento:
a) il Reddito di mantenimento per persone non abili al lavoro;
b) i Contributi temporanei per i minori per nuclei familiari con figli in età di obbligo scolastico/formativo;
c) i Contributi temporanei personalizzati in presenza di progetto e contratto concordato;
d) i Contributi per il mantenimento dell’abitazione;
e) i Contributi per temporanee sistemazioni abitative;
f) i Contributi una tantum per specifiche esigenze;
g) l’Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Art. 2 - Beneficiari
1. Possono beneficiare dell’assistenza economica i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nei Comuni di Collegno e di Grugliasco. I cittadini appartenenti alla Comunità Europea (di seguito dell’Unione), devono essere in regola secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 30/07 entrato in vigore l’11 aprile 2007 e s.m.i. In particolare, oltre a possedere i requisiti individuali previsti nel presente Regolamento per l’accesso all’assistenza economica, devono possedere uno dei seguenti documenti in corso di validità:
• essere in possesso dell’attestazione di iscrizione anagrafica rilasciata ai sensi dell’art. 9 del Dlgs. n. 30/2007 dall’ufficio anagrafe del Comune di residenza ovvero rilasciare autocertificazione attestante l’iscrizione anagrafica ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 la cui veridicità sarà compito degli uffici consortili verificare prima di accogliere la domanda;
• essere in possesso della carta di soggiorno ed essere residenti nel Comune di Collegno o di Grugliasco;
• essere in possesso dell’attestato che certifichi la titolarità del diritto di soggiorno permanente.
2. I cittadini extracomunitari residenti nei Comuni di Collegno e di Grugliasco devono essere in
regola con la vigente normativa nazionale sull’immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998 e smi) ed in particolare, essere in possesso di uno dei seguenti documenti in corso di validità:
• di regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di competenza con validità in corso;
• in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno, previa esibizione della prescritta ricevuta di inoltro della domanda e dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che la procedura di rinnovo é ancora in corso;
• di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (come previsto dal dlgs. n.3/2007).
Per i cittadini dell’Unione ed i loro familiari le esclusioni dal godimento del diritto a prestazioni d’assistenza sociale sono quelle previste nell’art.19 comma 3 del D. Lgs 30/07: non godono del diritto a prestazioni sociali durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall’art.13 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 30/2007 (cittadini dell’Unione entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro).
Per i cittadini extracomunitari l’esclusione dal godimento del diritto a prestazioni sociali è prevista nei casi in cui il loro permesso di soggiorno sia stato rilasciato in subordine al possesso di mezzi di sussistenza propria, come nel caso di permessi di soggiorno rilasciati per:
affari, cure mediche, gara sportiva, studio, turismo, residenza elettiva, motivi religiosi
3. Possono beneficiare degli interventi i seguenti cittadini stranieri non comunitari, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, non residenti a Collegno o Grugliasco, ma che dimostrino di esservi domiciliati in modo continuativo, e/o in condizioni di non poter raggiungere nell’immediato il proprio comune di residenza, che non possono essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi delle norme vigenti:
a) minori non accompagnati, nelle more del procedimento giudiziario e fatto salvo l’affidamento temporaneo contestualmente disposto dal Servizio Sociale ai sensi della L. 149/2001 e smi;
b) donne in stato di gravidanza dal settimo mese o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui devono provvedere;
c) inseriti in programmi di protezione sociale con provvedimenti emanati dall’Autorità Giudiziaria (con esclusione di provvedimenti in ambito penale);
d) conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, i quali siano di nazionalità italiana e residenti a Collegno o Grugliasco;
e) accolti in Italia per motivi umanitari;
f) richiedenti asilo.
4. Possono inoltre beneficiare degli interventi i seguenti cittadini stranieri non comunitari, anche se privi del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, non residenti a Collegno o Grugliasco, ma che dimostrino di esservi domiciliati, e che non possono essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi delle norme vigenti:
a) minori non accompagnati, nelle more del procedimento giudiziario e fatto salvo l’affidamento temporaneo contestualmente disposto dal Servizio Sociale ai sensi della L. 149/2001;
b) persone alle quali, per le gravi condizioni materiali in cui versano, sia necessario garantire d’urgenza ed UNA TANTUM beni primari quali la somministrazione di
vestiario, pasti caldi, ricovero notturno in centri di temporanea accoglienza nel periodo di freddo ovvero consentire la possibilità di richiedere assistenza consolare per il rilascio di documenti validi per il rimpatrio.
Tutti i soggetti sopracitati ai punti 3 e 4 sono tenuti a rilasciare preventivamente una dichiarazione di non usufruire già di assistenza economica erogata da altri Enti pubblici del territorio nazionale.
5. I cittadini rientranti nelle condizioni di cui al punto 3, lettere a) e b) possono beneficiare di tutti gli interventi previsti nel presente atto, qualora possiedano i requisiti specifici; i cittadini rientranti nelle condizioni descritte al punto 3 lettere c), d), e), f), e rientranti nelle condizioni di cui al punto 4, lettera a) possono beneficiare esclusivamente dei Contributi una tantum per specifiche esigenze e pagamento di temporanee sistemazioni abitative, qualora possiedano i requisiti specifici (fatti salvi per i minori gli altri eventuali interventi di tutela non rientranti nel presente atto). I cittadini rientranti nelle condizioni descritte al punto 4 lettera b), possono beneficiare esclusivamente di interventi di mero soccorso temporaneo attraverso l’erogazione di beni o servizi primari in natura.
6. Sono fatti salvi i doveri di assistenza previsti dalla legge a favore dei cittadini non residenti, e dei cittadini di origine piemontese che rientrano definitivamente in Piemonte, secondo il disposto dell'art. 10 della L.R. n. 1/87, del 9 gennaio 1987, “Interventi regionali in materia di movimenti migratori”, nonché secondo i programmi attuativi annuali di tale legge.
7. I contributi economici sono erogati al nucleo familiare. Per l’erogazione dei contributi si considerano di norma le condizioni socioeconomiche dichiarate e verificate - al momento di presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell’intervento - del nucleo familiare composto da:
a) il richiedente la prestazione ed i componenti la sua famiglia anagrafica;
b) il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, sino a quando tale componente non abbia intrapreso azioni idonee ad accertare, in via giurisdizionale o amministrativa, la posizione soggettiva del coniuge non divorziato o non legalmente separato. Il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica; non si considera componente del nucleo del richiedente qualora l'Autorità Giudiziaria abbia emesso provvedimenti che motivino la diversa residenza dei coniugi;
c) altri conviventi con il richiedente la prestazione anche se non inclusi nella scheda anagrafica;
d) persone non conviventi con il richiedente, non tenute all’obbligo di assistenza, ai sensi dell’art. 433 del C.C., che costituiscano di fatto fonte continuativa di sostegno economico a copertura delle spese relative al soddisfacimento delle esigenze quotidiane del richiedente;
Possono essere beneficiari dei contributi economici descritti nel presente atto solo gli iscritti sulla medesima scheda anagrafica, purché conviventi con il richiedente.
8. I contributi economici descritti nel presente atto non possono essere erogati a persone ospiti di strutture residenziali socio assistenziali o sanitarie, con l’eccezione dei casi in cui sia necessario mantenere l’abitazione presso la quale la persona viveva sola, per un
massimo di mesi tre, eventualmente rinnovabili una sola volta per lo stesso periodo. Non sono considerate tra tali strutture(qualora il progetto di inserimento sia promosso dal CISAP) le convivenze guidate, i gruppi appartamento, i centri di temporanea accoglienza o strutture alberghiere o similari, che consentono un percorso di autonomia richiedendo alla persona di far fronte direttamente alle spese di mantenimento. In questi casi, se ne ricorrono i requisiti, il contributo di Reddito di mantenimento e/o Temporaneo personalizzato dovrà essere ridotto del 60% in considerazione dell’assenza di spese relative al mantenimento dell’abitazione.
9. Sono fatte salve le competenze che la normativa affida ad altri Enti. A tale fine, si attiveranno le procedure per attribuire a tali soggetti gli oneri delle prestazioni erogate dal Consorzio.
Art. 3 - Criteri generali per la determinazione del reddito
1. Il «Reddito del nucleo familiare» è costituito dal complesso delle entrate percepite dal nucleo familiare – cosi’ come definito al comma 7, lettere a), b) e c), del precedente articolo 2 - al momento della richiesta e per il periodo di erogazione del contributo, ed al netto delle imposizioni fiscali e contributive. Esso si calcola prendendo il REDDITO COMPLESSIVO dichiarato al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni previsti dal TUIR1; i redditi cui l’IRPEF si applica separatamente2; i redditi esenti dal pagamento dell’IRPEF3; quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sostitutiva4 , nonché gli altri redditi5. e sottraendo dal totale così risultante l’IRPEF e le addizionali regionali e comunali pagate e i contributi obbligatori. Alla formazione del Reddito del nucleo familiare concorrono, inoltre, le seguenti entrate:
a) gli importi effettivamente corrisposti al nucleo da persone tenute all’obbligo di assistenza, ai sensi dell’articolo 433 del Codice Civile. I Servizi consortili sono tenuti ad informare il richiedente la prestazione circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei parenti tenuti all’obbligo alimentare ai sensi del Codice Civile;
b) il valore di donazioni, lasciti (purché non rientranti nelle spontanee contribuzioni erogate da organismi del privato sociale a fini di solidarietà), cessioni a titolo oneroso o di altri redditi percepiti proventi derivanti da vendite di beni immobili o mobili nei cinque anni precedenti la domanda di contributi. Per il calcolo si procede nel seguente modo: si considera il valore delle donazioni/lasciti/proventi delle vendite come componente del reddito, si divide tale valore per la quota di Reddito di mantenimento - che viene considerato come parametro di riferimento della soglia di “minimo vitale” mensile del nucleo – e si considerano come già coperti con reddito adeguato i mesi che decorrono dal momento nel quale sono state percepite le donazioni/lasciti sino ad esaurimento del valore delle stesse. Tale condizione non opera, sino alla concorrenza delle spese sotto specificate, qualora il nucleo richiedente si trovi nelle condizioni di accesso alle
1 Cfr. in Appendice la Nota 1. 2 Cfr. in Appendice la Nota 2. 3 Cfr. in Appendice la Nota 3. 4 Cfr. in Appendice la Nota 4. 5 Cfr. in Appendice la Nota 5.
prestazioni descritte nel presente atto, ma dimostri che quanto percepito sia stato utilizzato per il pagamento di:
• cure sanitarie;
• massa passiva per effetto di procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare;
• debiti sopraggiunti a seguito di episodi di usura subiti in relazione ad attività lavorative autonome o d’impresa, e non abbia potuto accedere ai contributi previsti per tali eventi nell’apposito Fondo nazionale;
• spese sostenute per l’affitto, per sanare eventuali morosità relative all’affitto ed utenze;
• tasse di successione;
• spese funerarie;
• ripristino dell’agibilità dell’abitazione principale a seguito della dichiarazione di inagibilità;
• eliminazione delle barriere architettoniche in conformità con le norme che regolano la materia, al netto delle agevolazioni vigenti.
• Spese straordinarie per l’adeguamento dell’immobile, se rese necessarie da deliberazione dell’assemblea condominiale
Le spese elencate vengono considerate solo se si dimostra, esibendo fattura o altra documentazione utile, di averle sostenute dopo il percepimento dei suddetti lasciti o donazioni.
Qualora componenti del nucleo abbiano intestato x xxxxxx beni mobili o immobili a terzi, senza ricavarne proventi, nei tre anni precedenti la richiesta di contributo, il relativo valore all’atto dell’intestazione concorre alla formazione del reddito del nucleo secondo le modalità descritte nel presente comma .
c) i redditi provenienti da lavori svolti saltuariamente, anche se non documentabili ai fini fiscali;
d) In materia di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge separato o divorziato, a seguito di sentenza dell’Autorità giudiziaria, ovvero del mancato contributo del genitore che ha riconosciuto il figlio è possibile erogare i contributi soltanto dopo che il beneficiario abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell’obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti;
e) i sussidi erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici diretti al sostegno del reddito, ad eccezione di quelli espressamente dedicati, da apposite norme, all’acquisto di beni o di servizi primari.
2. Fatti salvi eventuali obblighi di legge, il cittadino richiedente - per accedere agli interventi previsti dal presente regolamento - dovrà aver espletato, in via prioritaria, le procedure per usufruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici (sostegno al canone, assegno di maternità, assegno al nucleo famigliare, indennità di disoccupazione, social card…). Inoltre dovrà aver espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali, per l’acquisto di servizi od il pagamento di beni, che siano previste dalla normativa vigente. A tal fine sarà cura dei servizi consortili fornire adeguata informazione ai possibili beneficiari affinché possano accedere a dette misure di sostegno. In ogni caso i contributi economici consortili potranno esclusivamente essere integrativi di quanto già percepito, per le medesime finalità.
• Il contributo di sostegno al canone viene sommato al reddito nei contributi per il mantenimento dell’abitazione, per temporanee sistemazioni abitative e per contributi una tantum per specifiche esigenze escluse le spese di cui alla lettera a).
• Il contributo per il nucleo familiare e quello per maternità di cui alla legge 23/12/1998 n. 448 e s.m.i., vengono sommati al reddito in tutti i contributi.
• I contributi consortili non finalizzati all’acquisto di beni o servizi vengono a loro volta sommati agli altri redditi al fine della valutazione della titolarità ad ottenere ulteriori contributi nello stesso periodo.
3. Non concorrono alla formazione del reddito del nucleo familiare le seguenti entrate:
a) l’indennità di accompagnamento erogata dall’I.N.P.S., l’indennità di comunicazione e le indennità per cecità parziale e assoluta;
b) le rendite per inabilità permanente, per silicosi e asbestosi, anche per i superstiti, nonché gli assegni personali per assistenza erogati dall’I.N.A.I.L.;
c) gli assegni terapeutici erogati dai servizi psichiatrici delle A.S.L. qualora finalizzati al pagamento di prestazioni e servizi specifici (sistemazioni alloggiative, attività risocializzanti e riabilitative), gli assegni di cura variamente denominati e i contributi per la vita indipendente, finalizzati all’assistenza di persone non autosufficienti.
4. Nel caso in cui un componente il nucleo familiare sia ospite di strutture residenziali in regime di convenzione/accreditamento con gli Enti pubblici del territorio, il conteggio relativo alla contribuzione alla retta deve garantire alla persona convivente che rimane presso il domicilio una disponibilità economica pari almeno alla quota del Reddito di Mantenimento, sommata all’affitto reale e alle spese relative all’abitazione.
5. Nel caso in cui il richiedente - o un componente il nucleo famigliare dello stesso - sia creditore di pensioni, assegni, indennità, redditi da lavoro, ecc. non ancora percepiti ma già maturati, si deve verificare in via prioritaria se l’interessato - anziché beneficiare di assistenza economica - può avere titolo al “prestito d’onore” ad altre misure erogate dal Consorzio/altri enti, ovvero all’intervento economico del Servizio prioritariamente competente, che potrà successivamente introiettare le somme arretrate percepite. Solo qualora il richiedente non possegga i requisiti di accesso a tali misure e la situazione socio economica anche in presenza degli emolumenti maturati sia tale da costituire titolo all'erogazione economica di contributi, non si terrà conto delle entrate non ancora percepite, ma tale contributo verrà erogato per un periodo massimo di 3 mesi, con monitoraggio molto attento da parte del servizio sociale. Non appena le quote di credito verranno percepite dal beneficiario, il contributo, qualora fosse continuativo, sarà sospeso per un periodo da determinare con le seguenti modalità: gli emolumenti ricevuti a titolo di arretrati - sommati agli altri eventuali redditi presenti - saranno suddivisi per la quota mensile del Reddito di mantenimento del nucleo, implementata della spesa realmente sostenuta per l’affitto fino ad un massimale di € 250,00. Il risultato di tale divisione consentirà di quantificare il periodo di sospensione dal contributo. Gli operatori sono tenuti ad informare il cittadino richiedente sulla procedura descritta nel presente comma, sin dal momento della ricezione della domanda.
6. Si definisce «patrimonio mobiliare» il valore dei beni mobili registrati e le seguenti componenti del patrimonio: disponibilità liquide, depositi e conti correnti bancari e postali, depositi amministrati bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni o quote di organismi collettivi di risparmio,
partecipazioni in società, masse patrimoniali costituite da somme in danaro affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D. Lgs. n. 415/96, altri strumenti e rapporti finanziari, contratti di assicurazione sulla vita misti ed a capitalizzazione. I patrimoni possono anche trovare sede all’estero e far capo a società estere.
7. Si definisce «patrimonio immobiliare» il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli, siti in Italia od all’estero.
8. Nelle situazioni di grave disagio dimostrabile, causato da un evento traumatico o fatto destabilizzante avvenuto negli ultimi dodici mesi, possono essere detratte nella determinazione del reddito la cessione del quinto dello stipendio, e/o rate di restituzione di prestiti avuti da finanziarie, utilizzate per le spese citate al punto B del presente articolo. In tutte le suddette situazioni è indispensabile produrre la documentazione comprovante la necessità della spesa sostenuta e l’effettivo utilizzo delle somme percepite.
TITOLO II
REDDITO DI MANTENIMENTO
Art. 4 – Beneficiari
1. Possono fruire del Reddito di mantenimento le persone non abili allo svolgimento di attività lavorativa per età avanzata e/o invalidità, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo:
a) età superiore ai 65 anni; se sono presenti figli o altre persone che possono sostenere il nucleo, tanto più se tenute agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile, si considera comunque un mantenimento in natura, che comporterà un erogazione del 70% del contributo. Qualora i tenuti agli alimenti non vi provvedano in alcun modo, il contributo può essere erogato per intero solo se il beneficiario ha esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dall’obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti, oppure se ha presentato al servizio sociale prova dell’avvenuta esecuzione infruttuosa dell’azione;
b) età compresa tra i 60 ed i 64 anni, di tutti i componenti del nucleo, per i quali sia verificata l’impossibilità di altri aiuti, - disoccupati e non ricollocabili al lavoro per età e storie personali. Ai cittadini rientranti in tale fattispecie il Reddito di mantenimento, viene erogato fino all’avvenuta liquidazione della pensione/assegno sociale da parte dell’INPS. Se sono presenti figli o altre persone che possono sostenere il nucleo, tanto più se tenute agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile, si considera comunque un mantenimento in natura, che comporterà un erogazione del 50% del contributo. Qualora i tenuti agli alimenti non vi provvedano in alcun modo, il contributo può essere erogato per intero solo se il beneficiario ha esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per
fruire di quanto dovuto dall’obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti, oppure se ha presentato al servizio sociale prova dell’avvenuta esecuzione infruttuosa dell’azione;
c) ciechi; sordi; persone con invalidità od inabilità riconosciute da normative nazionali specifiche (per cause di lavoro, guerra o servizio); invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% (riconosciuta dalla competente Commissione medico legale con decorrenza 12 marzo 1992) ovvero con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% (se riconosciuta prima del 12 marzo 1992). Se sono presenti genitori o figli o altre persone che possono sostenere il nucleo, tanto più se tenute agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile, si considera comunque un mantenimento in natura, che comporterà un erogazione del 70% del contributo. Qualora i tenuti agli alimenti non vi provvedano in alcun modo, il contributo può essere erogato per intero solo se il beneficiario ha esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dall’obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti, oppure se ha presentato al servizio sociale prova dell’avvenuta esecuzione infruttuosa dell’azione;
d) persone in tutela all’Amministrazione consortile con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, se rientranti nelle condizioni dei beneficiari individuati, su richiesta del tutore;
e) minori riconosciuti dalle competenti Commissioni medico legali con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, o con invalidità pari al 100%, facenti parte di nucleo familiare con un solo genitore e per i quali sia indispensabile la presenza continua di un adulto convivente ai fini di garantirne l’assistenza personale in alternativa ad altri interventi finalizzati allo stesso scopo.
Art. 5 – Modalità di calcolo
1. Il Reddito di mantenimento è costituito da una quota di base riportata nelle tabelle A e A bis.
2. La quota di base per la determinazione del Reddito di mantenimento può essere successivamente modificata con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione.
3. Possono beneficiare del contributo i nuclei il cui reddito, considerato come da art. 3 , non sia superiore alla somma della quota base del Reddito di mantenimento più le quote dei conviventi, nella misura della differenza tra tale somma e il reddito percepito dal nucleo.
4. Per la determinazione del contributo ai nuclei con più componenti si applica la seguente scala di equivalenza:
N. componenti | Reddito di mantenimento del nucleo = quota base moltiplicata per : |
1 | 1 |
2 | 1,50 |
Oltre 2 | Si aggiunge al moltiplicatore 0,30 per ogni ulteriore componente |
5. L’entità delle erogazioni per l’anno in corso sono descritte nella tabella A e A bis allegate in appendice al presente regolamento del quale fanno parte integrante e sostanziale.
Art.6 – Durata
1. Il Reddito di mantenimento è erogabile fino a quando persistono le condizioni di insufficienza del reddito, qualora i nuclei dei beneficiari non incorrano in uno dei motivi di esclusione descritti ai seguenti artt. 7 e 32.
2. L’erogazione del contributo conteggiando all’interno dello stesso anche i componenti abili al lavoro potrà, di norma, avvenire in modo continuativo per un massimo di mesi 6. Trascorso tale periodo - se non sussistono concrete azioni volte all’autonomizzazione economica quali: adesione a programmi delle agenzie preposte all’inserimento lavorativo, corsi professionali con buone prospettive di assunzione da parte dei componenti abili al lavoro per i mesi necessari - il contributo verrà decurtato delle quote relative a tali componenti.
Art.7– Motivi di esclusione
Nello specifico, ad integrazione dell’articolo. 32 del presente regolamento, non possono beneficiare del Reddito di Mantenimento i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, percepiscano, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, un reddito pari o superiore al valore dell’importo complessivo del Reddito di mantenimento (cfr. in appendice Tabella A e A bis);
TITOLO III
CONTRIBUTI TEMPORANEI PER I MINORI
Art. 8 – Beneficiari
1. Il Contributo temporaneo per i minori mira a sostenere i nuclei familiari composti da almeno un adulto esercente la potestà genitoriale e convivente con figli di età rientrante nell’obbligo scolastico/formativo - e che effettivamente vi ottemperino - che, a causa di una temporanea situazione di inoccupazione, disoccupazione, sottoccupazione, abbiano redditi inferiori ai parametri stabiliti nella Tabella B illustrata in appendice al presente regolamento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. Il contributo non potrà essere erogato nel caso non sussistano concrete azioni volte all’autonomizzazione economica quali: ricerca attiva di un lavoro, adesione a programmi delle agenzie preposte all’inserimento lavorativo, corsi professionali con buone prospettive di assunzione, ecc. da parte dei componenti abili al lavoro.
2. Il Contributo temporaneo per i minori può essere erogato solo se nel nucleo non vi sono persone che percepiscano contributi di Reddito di mantenimento/ Contributo Temporaneo Personalizzato.
Art. 9 – Modalità di calcolo
1. Il Contributo temporaneo per i minori è pari alla somma delle seguenti quote relative al numero di figli di età rientrante nell’obbligo scolastico/formativo secondo la seguente progressione:
N. figli in età obbligo scolastico | Quota base erogabile al nucleo |
1 | € 105,00 |
2 | € 90,00 |
3 o più | Zero in quanto è possibile usufruire dell’assegno in favore dei nuclei familiari composti da tre o più figli di età inferiore ai 18 anni (L. 23.12.98, n°. 448) |
2. Possono beneficiare del contributo i nuclei il cui reddito, determinato ai sensi dell'art. 3 non sia superiore agli importi determinati nella tabella B.
Art.10 - Durata
1. Il Contributo temporaneo per i minori è erogabile fino a quando persistono le condizioni di insufficienza del reddito, ovvero fino a quando i nuclei dei beneficiari non incorrano nei motivi di esclusione elencati ai successivi artt. 11 e 32. Tuttavia, trattandosi di beneficiari abili al lavoro, è compito dell’assistente sociale proponente il contributo verificare l’attivazione nella ricerca del lavoro dei beneficiari, nonché le altre condizioni di cui agli art. 11 e 32.
2. In caso di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge legalmente separato o divorziato, a seguito di sentenza dell’Autorità Giudiziaria, ovvero del mancato contributo del genitore che ha riconosciuto il figlio è possibile erogare esclusivamente i contributi descritti al Titolo III del presente atto in deroga a quanto previsto all’art. 3, comma 1, lettera d), soltanto dopo che il beneficiario abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell’obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti, ed inoltre presenti successivamente al servizio sociale prova dell’avvenuta esecuzione infruttuosa dell’azione esecutiva od altro fatto equivalente (ad esempio accertata irreperibilità dell’obbligato).
3. in situazioni di separazione e in presenza di un concreto progetto di autonomizzazione, qualora il beneficiario a seguito dell’allontanamento dalla casa coniugale, sia temporaneamente ospitato presso parenti o terzi, verrà tenuto conto solo del reddito del beneficiario e della sua prole, per un massimo di mesi 6 non rinnovabili. Fermo restando quanto previsto dal punto 1 e 2.
Art.11 – Motivi di esclusione
1. Nello specifico, ad integrazione del c. 1 dell’articolo 32 del presente regolamento , costituiscono motivi di esclusione dal Contributo temporaneo per i minori, la verifica di una o più delle seguenti condizioni:
a) il nucleo percepisca, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, un reddito superiore agli importi definiti nella Tabella B.
TITOLO IV
CONTRIBUTI TEMPORANEI PERSONALIZZATI.
Art. 12 –Beneficiari
1. I Contributi temporanei personalizzati, in presenza di progetto e contratto concordato, sono finalizzati a sostenere persone e nuclei familiari in particolari situazioni di disagio e per i quali il sostegno economico sia uno strumento all’interno di un più complessivo progetto di aiuto concordato con i richiedenti, e teso al raggiungimento dell’autonomia.
In particolare sono individuate le seguenti situazioni sociali:
a) famiglie monoparentali con figli minori a carico, a causa di separazione legale e/o di fatto se non coniugati, divorzio, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi, quali ad es. la carcerazione di un genitore dei minori. Xxxxx e/o padri con figli minori riconosciuti dal solo genitore richiedente, in carenza/assenza di sostegno parentale;
b) donne sole in stato di gravidanza ed in situazioni difficili per i due mesi precedenti ed i 10 successivi al parto, prive di sostegno parentale; nel caso in cui la gravidanza sia certificata come rischiosa per la salute della donna o del nascituro, il contributo economico potrà decorrere dall’accertamento di detto stato;
c) giovani tra i 18 ed i 21 anni di età, già in carico come minorenni al servizio sociale consortile, con inserimento in struttura/affidamento familiare, in presenza di un progetto di autonomizzazione;
d) persone con modalità di vita marginali, quali l’assenza di una dimora stabile, prive di sostegno parentale, in presenza di un progetto di reinserimento sociale, strutturato e concordato con il Servizio, le cui tappe siano realmente attuabili e concretamente verificabili;
e) nuclei familiari in cui l’unico componente stabilmente occupato perda il lavoro per cause indipendenti dalla volontà e dal comportamento (ad es. fallimento dell’azienda, messa in mobilità, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento, con esclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato);
f) persone in carico al Servizio Sociale Consortile, con programma terapeutico certificato dal Dipartimento di Salute Mentale e/o dal Dipartimento Patologia delle Dipendenze e concordato con gli uffici di Servizio Sociale Consortile, incompatibile con qualsiasi
attività; persone inserite in programmi di riabilitazione e reinserimento sociale concordati con i servizi competenti di cui sopra, nello stretto periodo necessario ad attivare le procedure per ottenere la certificazione di invalidità;
g) persone sole o in coppia, entrambi di età compresa tra i 55 e i 59 anni,- per i quali sia verificata l’impossibilità di altri aiuti - disoccupate e non ricollocabili al lavoro per motivi di salute, età e storie personali e/o perdenti lavoro, a seguito della difficile situazione determinata dalla crisi economica in corso, non ricollocabili al lavoro. Se sono presenti figli o altre persone che possono sostenere il nucleo, tanto più se tenute agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile, si considera comunque un mantenimento in natura, che comporterà un erogazione del 50% del contributo. Qualora i tenuti agli alimenti non vi provvedano in alcun modo, il contributo può essere erogato per intero solo se il beneficiario ha esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dall’obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti, oppure se ha presentato al servizio sociale prova dell’avvenuta esecuzione infruttuosa dell’azione;
h) persone sole, vittime di maltrattamenti da parte di componenti il nucleo familiare (a fronte di denuncia alle competenti autorità), nel primo periodo dal verificarsi dell’evento, fatta salva la competenza di altri soggetti.
Art. 13 – Modalità di calcolo
1. Il Contributo temporaneo personalizzato è composto da una quota base, secondo la Tabella C allegata in appendice. Alla quota totale così calcolata devono essere sottratti tutti i redditi del nucleo familiare, compresi gli assegni familiari, emolumenti, contributi di familiari6. L’importo complessivo del contributo così ricavato è da considerarsi il massimale erogabile. Con esclusione delle tipologie di cui al punto g, il contributo potrà essere modulato (con abbattimenti percentuali) a seconda delle tappe fissate nel progetto-contratto concordato con il richiedente, e puntualmente verificate dal servizio sociale.
2. Nelle situazioni previste all’art.12 comma 1, lettera a) e c), in presenza di un concreto progetto di autonomizzazione, qualora il beneficiario dopo aver costituito nucleo a sé, sia temporaneamente ospitato presso parenti o terzi, verrà tenuto conto solo del reddito del beneficiario e della sua prole, per un massimo di mesi 6, fermo restando l'abbattimento del 50%.
Art.14 – Durata
1. La durata del contributo, la modalità di erogazione, ecc. sono dipendenti dai tempi definiti nel progetto-contratto, e non potranno di norma superare i 12 mesi.
6 6Cfr. art. 3, comma 1.
Art.15 – Motivi di esclusione
1. Nello specifico, ad integrazione del c. 1 dell’articolo 32 del presente regolamento non possono beneficiare del Contributo temporaneo personalizzato i nuclei familiari che, al momento della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
a) percepiscano, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, un reddito pari o superiore al valore dell’importo complessivo del Contributo temporaneo personalizzato (cfr. in appendice Tabella C), in riferimento all’art. 32 c. 1, lettera a) b) e) h) del presente regolamento, ed esclusivamente per le situazioni sociali descritte all’art. 12, c.1, lettere a) ed e), la condizione è che, stando all’attuale valutazione di Riviste specializzate, non superi il valore di 6000,00 €. Nel caso in cui il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità non occasionale di più di un mezzo mobile registrato, è condizione necessaria per la titolarità al suddetto contributo che vi sia una valutazione di indispensabilità dei mezzi posseduti e che comunque il valore complessivo di questi ultimi non superi 6000,00 €.
TITOLO V
CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE
Art. 16 – Beneficiari
1. Le condizioni di povertà economica determinano anche difficoltà nel reperire e mantenere idonee sistemazioni abitative da parte dei cittadini assistiti. In relazione a tali difficoltà, possono essere erogate specifiche misure per fronteggiare i problemi connessi alla casa con modalità raccordate con gli altri strumenti attivati per il sostegno alla locazione.
All’atto della presentazione della domanda i cittadini dovranno autocertificare la loro situazione debitoria su apposito modulo dichiarando se corrispondono regolarmente gli affitti, l’entità di eventuali debiti, piani di rientro già attivi, contributi percepiti da altri Enti pubblici/del privato sociale, fondazioni in relazione alle spese abitative.
L’erogazione del contributo è di norma subordinata alla sottoscrizione di un accordo con il servizio, rispetto ai pagamenti prioritari da effettuare, per evitare irreparabili situazioni debitorie.
Art. 17 – Modalità di calcolo
1. Ai beneficiari del Reddito di mantenimento e del contributo temporaneo personalizzato ad esclusione dei punti f e g può, su richiesta e valutazione professionale dell’assistente sociale, viste le condizioni complessive sociali e familiari del nucleo, essere erogato - anche continuativamente (nel caso di contributo temporaneo personalizzato solo per la durata del
progetto) - un contributo per le spese di abitazione, integrativo del contributo di sostegno al canone di locazione da calcolarsi come segue:
a) fino ad un importo massimo di 100,00 € mensili, per il pagamento del canone di affitto il cui contratto sia intestato ad uno dei componenti la famiglia anagrafica. Hanno titolo ad ottenere il Contributo per il mantenimento dell’abitazione i nuclei familiari in possesso dei requisiti per accedere al Fondo nazionale per il sostegno dell'affitto, istituito dalla Legge n. 431/98, e che abbiano provveduto a presentare regolare domanda all’Ente erogatore. Gli uffici consortili sono tenuti ad informare ed orientare gli utenti circa la possibilità di accesso a tale Fondo nazionale. Il contributo consortile potrà essere integrativo della quota erogata l’anno precedente dal Fondo nazionale secondo le modalità di calcolo previste alla lettera b) del presente articolo.
Qualora il richiedente non abbia maturato i requisiti per presentare domanda di accesso al Fondo nazionale presso i competenti uffici, gli operatori - verificata la validità delle motivazioni fornite dal richiedente - possono proporre l’erogazione del Contributo per il mantenimento dell’abitazione per il periodo di tempo strettamente necessario all’acquisizione dei titoli utili alla presentazione della domanda di accesso al Fondo (registrazione del contratto, ecc.). In questo caso il contributo consortile potrà essere erogato per un massimo di mesi 12;
b) Il conteggio potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
(A) - (B)
(reddito + contributo di sostegno al canone + Reddito di mantenimento) – (Affitto reale +Parametro Reddito TAB A) Qualora la differenza tra A e B sia maggiore di ZERO, non ci sarà alcuna integrazione.
Qualora la differenza tra A e B sia minore di ZERO, ci sarà un’integrazione dell’affitto, pari alla cifra risultante, fino a un importo massimo di 250,00 € mensili.
c) Nel caso l’abitazione sia in locazione dall’ATC, dal CIT o dal Comune, il contributo può essere proposto esclusivamente nel caso di nuclei beneficiari già titolari di Reddito di mantenimento formati da persone sole, in considerazione dei maggiori costi relativi da sopportare rispetto a nuclei più numerosi e quindi con contributi più elevati;
d) SOPPRESSO;
e) La suddetta quota relativa alle spese condominiali ed utenze, può essere erogata - in aggiunta a quella per l’affitto - ai beneficiari del Reddito di mantenimento che vivano in abitazioni in locazione e siano soli e privi di ascendenti e/o discendenti.
2. Ai beneficiari dei Contributi temporanei per i minori e ai cittadini che non percepiscono altri tipi di contributi e che si trovino in temporanea grave difficoltà nel pagamento del canone di affitto/spese condominiali a carico dell'inquilino, autogestione e delle utenze essenziali possono essere erogati contributi finalizzati ad evitare l’avvio di pratiche di sfratto e l’interruzione nella fornitura di servizi essenziali quali l’acqua, il metano, l’energia elettrica, il riscaldamento. Le spese telefoniche (telefonia fissa) saranno prese in considerazione esclusivamente per persone anziane, sole e prive di ascendenti/discendenti.
Possono beneficiare dei suddetti contributi le famiglie il cui reddito, parametrato alla composizione del nucleo, non sia superiore all’entità delle somme di cui alla Tabella B del
presente regolamento. Tali contributi non potranno essere rinnovati se i beneficiari non dimostreranno di averli destinati al pagamento spese per le quali sono stati erogati.
Per i cittadini residenti in alloggi di ERP/Comunali, in considerazione dei contenuti costi per l’affitto e della possibilità di accedere al “Fondo sociale regionale per morosità”, qualora il richiedente abbia già percepito e/o percepisca un sostegno economico di qualunque tipologia (escluso il contributo per specifiche esigenze articolo 23 punto b) il contributo per il mantenimento dell’abitazione potrà, di norma, essere concesso esclusivamente per evitare lo sfratto o la decadenza dall’assegnazione qualora la morosità, dipendente da una condizione di disagio dimostrabile, sia precedente alla presa in carico e/o l’interessato dimostri di aver usato le somme percepite dal CISAP al fine del pagamento delle rateizzazioni del debito.
Hanno titolo ad ottenere il contributo, i nuclei familiari in possesso dei requisiti per accedere al Fondo nazionale per il sostegno dell'affitto, istituito dalla Legge n. 431/98, e che abbiano provveduto a presentare regolare domanda all’Ente erogatore. Qualora i nuclei richiedenti non abbiano maturato i requisiti per presentare domanda di accesso al Fondo nazionale presso i competenti uffici comunali, gli operatori – verificata la validità delle motivazioni fornite - possono in ogni caso proporre l’erogazione del contributo nel periodo di tempo necessario all’acquisizione dei titoli utili alla presentazione della domanda di accesso al Fondo (registrazione del contratto, ecc.).
Nel caso in cui il richiedente sia assegnatario di alloggio ATC, il contributo per le utenze/autogestione è subordinato alla corretta risposta al Censimento ATC (per un corretto calcolo del canone) ed alla presentazione della domanda e, di norma, al possesso dei requisiti e degli adempimenti necessari per l’accesso al Fondo regionale, secondo la normativa vigente. Gli Uffici consortili sono tenuti ad informare ed orientare gli utenti in merito.
Per i richiedenti assegnatari di alloggi ATC sarà facoltà del Consorzio, in accordo con i competenti uffici comunali, vincolare il contributo a ridurre/sanare la situazione di morosità, al fine di evitare l’avvio di procedimenti di sfratto.
Nelle situazioni in cui l’erogazione dell’intero massimale non sia risolutivo della situazione debitoria si potrà intervenire esclusivamente per evitare il distacco delle utenze essenziali (luce, gas, acqua).
Il contributo verrà determinato con le seguenti modalità: l’entità del contributo è strettamente correlata alla spesa da coprire e non potrà, in ogni caso, superare la quota di 500 euro annui. I contributi possono essere erogati in una o più soluzioni.
3. I nuclei composti da cittadini anziani ultra 64enni privi di aiuti familiari, non beneficiari del Reddito di Mantenimento, ma con redditi rientranti nella tabella B e con canoni di affitto elevati, su valutazione professionale dell’Assistente Sociale, possono ottenere il Contributo per il mantenimento dell’abitazione se in possesso dei requisiti per accedere al Fondo nazionale per il sostegno dell'affitto, istituito dalla Legge n. 431/98, e che abbiano provveduto a presentare regolare domanda all’Ente erogatore. Gli uffici consortili sono tenuti ad informare ed orientare gli utenti circa la possibilità di accesso a tale Fondo nazionale. Qualora il richiedente non abbia maturato i requisiti per presentare domanda di accesso al Fondo nazionale presso i competenti uffici, gli operatori – verificata la validità delle motivazioni fornite dal richiedente - possono proporre l’erogazione del Contributo per il mantenimento dell’abitazione per il periodo di tempo strettamente necessario all’acquisizione dei titoli utili alla presentazione della domanda di accesso al Fondo
(registrazione del contratto, ecc.). In questo caso il contributo consortile potrà essere erogato per un massimo di mesi 12.
Il contributo per il mantenimento dell’abitazione potrà essere integrativo della quota erogata dal Fondo nazionale di sostegno al canone, secondo le seguenti modalità di calcolo e fino ad un importo massimo di 775 euro annuali distribuito nei 12 mesi (comprensivi di spese di locazione e utenze):
(A) - (B)
reddito + contributo di sostegno al canone) –
(Affitto + Parametro Reddito TAB B)
Qualora la differenza tra A e B sia maggiore di ZERO, non ci sarà alcuna integrazione.
Qualora la differenza tra A e B sia minore di ZERO, ci sarà un’integrazione della quota mensile di affitto, pari alla cifra risultante, fino a un importo massimo di 42 euro mensili
4. I suddetti contributi non possono essere erogati per sanare il mancato pagamento di debiti insoluti, contravvenzioni, interessi di mora, ecc.
Art. 18 – Motivi di esclusione
SOPPRESSO
TITOLO VI
PAGAMENTO DI TEMPORANEE SISTEMAZIONI ABITATIVE
Art. 19 –Beneficiari
Sono previsti interventi per sopperire a temporanee necessità abitative, esclusivamente a favore di persone in condizioni di particolare debolezza sociale e per periodi limitati.
Condizione essenziale per l’erogazione di questo tipo di intervento è la concreta elaborazione di un progetto concordato con il richiedente, finalizzato all’autonomizzazione.
Fanno eccezione gli anziani ultra 65enni, autosufficienti, che vivono soli e conducono vita marginale (per perdita dell’abitazione e/o perché per età avanzata e solitudine non riescono più a vivere autonomamente in assenza di familiari di riferimento) per i quali non sono previsti limiti temporali né futura autonomizzazione, di cui al successivo punto e).
Sono di norma escluse le situazioni determinate da sfratti, calamità, sgombero per motivi di inagibilità dell’abitazione, ecc.. Possono essere beneficiari di tali interventi - finalizzati al pagamento di strutture alberghiere, centri di temporanea accoglienza, appartamenti supportati o similari e per lo stretto tempo necessario a reperire una collocazione alternativa – persone/nuclei temporaneamente prive di un’abitazione e della possibilità di trovare ospitalità presso la rete parentale o amicale o presso altre strutture (dormitori, ecc.), che rientrino nelle seguenti condizioni:
a) minori ultra 16enni conosciuti e seguiti dal servizio sociale, allontanati dal proprio nucleo parentale per gravi problemi, previo consenso degli esercenti la potestà parentale o provvedimento dell’Autorità Giudiziaria; l’inserimento di minorenni in strutture alberghiere/centri di temporanea accoglienza rivestono carattere di eccezionalità, in quanto di norma si deve fare riferimento alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CISAP n. 21 del 20/05/2004;
b) famiglie monoparentali con figli minori a carico, nei primi sei mesi successivi all’evento di separazione legale, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi, in assenza di sostegno parentale, in presenza di un progetto strutturato e concordato con il servizio;
c) donne sole in stato di gravidanza ed in situazioni difficili per i due mesi precedenti ed i 10 successivi al parto, prive di sostegno parentale; nel caso in cui la gravidanza sia certificata come rischiosa per la salute della donna o del nascituro, l’intervento potrà decorrere dall’accertamento di detto stato;
d) giovani tra i 18 ed i 21 anni di età, già in carico come minorenni al servizio sociale consortile, in presenza di un progetto di autonomizzazione, privi di sostegno parentale o per i quali tale sostegno sia insufficiente alla realizzazione del progetto;
e) persone con modalità di vita marginali, quali l’assenza di una dimora stabile – esclusi gli sfrattati o i perdenti abitazione a seguito di calamità, inagibilità, ecc.- prive di sostegno parentale, in presenza di un progetto di reinserimento sociale, strutturato e concordato con il Servizio, le cui tappe sia realmente attuabili e concretamene verificabili. Se queste persone sono anziani ultra 65enni, soli, autosufficienti, che conducono vita marginale non è necessaria la previsione di limiti temporali né la futura autonomizzazione. I soggetti interessati dovranno esperire le procedure presso l’Unità Valutativa Geriatrica competente
per la valutazione delle condizioni di autosufficienza. L’ospitalità potrà avvenire in strutture, anche comunitarie, atte ad accogliere in modo continuativo persone anziane autosufficienti, munite delle autorizzazioni a norma di legge. Il contributo sarà finalizzato a sostenere l’anziano interessato nel pagamento dell’ospitalità, presso la struttura da esso individuata;
f) persone in carico al Servizio Sociale Consortile che hanno terminato, con buone probabilità di tenuta, programmi di recupero terapeutico in presenza di un progetto di reinserimento sociale concordati con i servizi competenti, in assenza di sostegno parentale;
g) persone la cui tutela/curatela/amministrazione di sostegno sia stata deferita al Consorzio da parte dell'Autorità Giudiziaria, con redditi insufficienti, fatta salva la competenza di altri Servizi;
h) persone sole e/o con figli a carico di età inferiore ad anni ventuno, vittima di maltrattamenti da parte di componenti il nucleo familiare (a fronte di denuncia alle competenti autorità), la cui permanenza nella stessa unità abitativa metta a rischio la loro incolumità, fatta salva la competenza di altri soggetti ed in assenza di altre soluzioni, per lo stretto periodo di tempo necessario a ricercare altre sistemazioni.
Art. 20 – Modalità di calcolo
1. Per la copertura del costo alberghiero mensile si effettua il seguente calcolo: REDDITO DEL NUCLEO – COSTO DEL SERVIZIO
+ 40% DELLA QUOTA DELLA TABELLA C
a) qualora la differenza sia maggiore o uguale a ZERO. Il Cisap non interverrà ad integrare il costo del servizio e non inserirà il cittadino in struttura a proprio carico.
b) qualora la differenza sia minore di ZERO, il CISAP integrerà la quota pari alla differenza tra il costo del servizio ed il reddito della persona/nucleo; il contributo del servizio di norma non può superare € 650,00 mensili per una persona. Per gli anziani ultra 65 enni autosufficienti soli che conducono vita marginale di cui all’art. 19 punto e) tale massimale è elevato a € 1.500,00 mensili. Se nel nucleo vi è un secondo beneficiario, il costo del servizio considerato per il primo beneficiario è di norma aumentabile fino ad un massimo del 70%; per ogni ulteriore beneficiario, tale importo è aumentabile ulteriormente del 30%. Qualora il cittadino debba contribuire al pagamento delle spese e la struttura non accetti pagamenti diretti da parte del cittadino, quest'ultimo è tenuto ad impegnarsi al versare al CISAP la propria contribuzione.
2. Ai cittadini anziani/disabili ospiti dei minialloggi comunali e agli anziani ultra 65enni soli, autosufficienti che conducono vita marginale, laddove inseriti in contesti comunitari che non assicurino i bisogni essenziali, su valutazione professionale dell’Assistente sociale, potrà essere erogato un contributo integrativo del reddito,finalizzando l’intervento al pagamento della permanenza, secondo le modalità di calcolo riportate al c.1 del presente articolo. Tuttavia la percentuale relativa al Reddito di Mantenimento della persona/nucleo che si utilizzerà per il calcolo non sarà del 40% ma del 70%.
Art. 21 – Durata
1. La durata temporale dei contributi descritti al Titolo VI non può essere superiore a 6 mesi, eccezionalmente prorogabili una sola volta per il medesimo periodo, su valutazione professionale dell’assistente sociale. Nessun limite di durata opera per i minori soli, per le persone la cui tutela è deferita al Consorzio e per le persone di cui al c. 2 dell’art. 20.
Art. 22 – Motivi di esclusione
1. Nello specifico, ad integrazione del c. 1 dell’articolo 32 del presente regolamento, si faccia altresì riferimento all’art. 20, c.1, lettere a), b).
TITOLO VII
CONTRIBUTI UNA TANTUM PER SPECIFICHE ESIGENZE
Art. 23 – Beneficiari
1. I contributi una tantum per esigenze specifiche mirano a fronteggiare eventi eccezionali e necessità particolari, non riconducibili al soddisfacimento dei bisogni della generalità degli assistiti, che il beneficiario non può affrontare senza un adeguato sostegno. I Contributi per le esigenze specifiche possono essere previsti ad integrazione o in sostituzione degli interventi illustrati ai Titoli II, IV e si possono erogare per:
a) spese per esigenze debitamente certificate di acquisto e riparazione di apparecchi ortodontici, ortottici ed ortopedici, cure ortodontiche, che il Servizio Sanitario Nazionale non è tenuto ad erogare, esclusivamente per i minori in carico al servizio con collocazione eterofamiliare residenziale o diurna e provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ed il cui nucleo familiare abbia di norma redditi pari o inferiori a quelli previsti per beneficiare del Reddito di mantenimento, secondo quanto previsto all’art. 3 del presente atto. Questo contributo non può essere erogato per l’acquisto di prodotti farmaceutici e per il pagamento di altre prestazioni sanitarie. Tali contributi vengono erogati a rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate;
b) spese per l’acquisto di vestiario, per i trasporti essenziali, per l’igiene personale, per diete particolari prescritte dal medico. Tali contributi possono essere erogati in alternativa parziale o totale al Reddito di mantenimento o al Contributo temporaneo personalizzato per i cittadini aventi titolo ai suddetti contributi ed inoltre in casi di conclamata marginalità già in carico al servizio e previa stesura di un contratto concordato con il richiedente ove siano specificate e successivamente giustificate le spese da sostenere. Essi possono essere erogati anche a minori o adulti collocati in strutture residenziali soltanto se i regolamenti e gli accordi contrattuali che le strutture hanno stipulato con il Consorzio o con la Regione non prevedano tali acquisti. Possono inoltre essere erogati a persone non rientranti tra i beneficiari di altri contributi, in caso di
situazioni di adulti completamente privi di reddito e di aiuti famigliari, al fine di contrastare le forme più conclamate di emarginazione e povertà, finalizzati all’aggancio ed alla elaborazione di un progetto d’aiuto più complessivo i cui obiettivi, di norma scritti in un accordo, dovranno essere verificati e rispettati. Il contributo non verrà rinnovato, se i beneficiari non dimostreranno di averlo destinato alle spese per il quale è stato erogato.;
c) spese per l’acquisto di apparecchi domestici o mobili di primaria necessità; spese per l’attivazione del contratto di locazione (ad esclusione del deposito cauzionale) a favore di nuclei, di norma, titolari di Reddito di Mantenimento o Contributi temporanei personalizzati privi di sistemazione abitativa adeguata e spese per la stipula dei contratti per la fornitura delle utenze domestiche indispensabili;
d) spese per l’adeguamento delle condizioni abitative di soggetti deboli (Vedi tipologia dei beneficiari, di norma, di Reddito di mantenimento e/o di Contributo temporaneo personalizzato attraverso la fornitura di apparecchi ed interventi di manutenzione, fatte salve le competenze del S.S.N. e dei Comuni e la possibilità di effettuazione di tali interventi da parte di volontari;
e) erogazione di buoni pasto, nella misura di un buono al giorno, di norma per persone sole, prive di sostegno famigliare e amicale, prive di sistemazione abitativa e privi di reddito, che siano in carico al servizio sociale con un percorso teso all’autonomizzazione i cui obiettivi, di norma scritti in un accordo, dovranno essere verificati e rispettati. Non possono di norma beneficiare dell’intervento consortile le persone con problematiche di prevalente competenza A.S.L.
Art. 24 – Modalità di calcolo
1. Gli importi complessivi massimi erogabili sono:
♦per i contributi descritti all’art. 23, lettera a), 1.500 euro annui per ogni minore
♦per i contributi descritti all’art. 23, lettere b), c) e d), 1.500 euro annui per ogni persona/nucleo, come somma di tutte queste tipologie di contributo.
♦il contributo riferito alle lettere c) e d) di norma non è ripetibile prima che siano trascorsi 5 anni dalla prima erogazione;
♦ per i contributi descritti all’art. 23, lettera e) il numero massimo erogabile è di 215 tickets all’anno, anche non consecutivi.
2. Qualora debba effettuare spese per beni o servizi acquistabili da più fornitori, il beneficiario dovrà presentare più preventivi di spesa ai Servizi consortili. I beneficiari devono tempestivamente documentare i pagamenti effettuati.
3. I suddetti contributi non possono essere erogati per sanare il mancato pagamento di debiti insoluti, quali contravvenzioni, e similari, né possono in alcun modo essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi.
4. Gli importi dei contributi possono consistere in un’unica erogazione, in erogazioni periodiche, oppure in una combinazione delle due modalità.
5. Nel caso di scomposizione del nucleo familiare il beneficio è riconosciuto in quota proporzionata al periodo ed ai componenti il nucleo.
Art. 25 – Motivi di esclusione
1. non possono beneficiare dei contributi per esigenze specifiche i nuclei familiari che, al momento della richiesta e durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in una o più delle condizioni previste all’art. 32, a seconda che si tratti di persone abili o non abili al lavoro.
TITOLO VIII
ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA
Art. 26 – Beneficiari
1. Per esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria s’intende l’intervento del consorzio a copertura delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (tickets per visite specialistiche ed esami diagnostici) richiesta dal Servizio Sanitario ai beneficiari di assistenza economica non già direttamente esentati dall’ASL di residenza, per le fattispecie previste dalle normative sanitarie vigenti.
2. Non possono beneficiare dell’intervento consortile le persone che rientrino nelle condizioni per le quali il Ministero della Salute già prevede esenzioni, di seguito si elencano quelle per reddito:
a) minori nella fascia 0 – 5 anni e anziani ultra 65enni appartenenti a nuclei con reddito familiare lordo non superiore a € 36.151,98;
b) titolari di pensioni al minimo di età compresa tra 60 e 65 anni e loro familiari a carico, con reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili e al netto dei contributi assistenziali e previdenziali obbligatori, relativo all’anno precedente non superiore a € 8.263,31 per una persona, incrementato fino a € 11.262,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico;
c) pensionati titolari di pensione o assegno sociale e loro familiari a carico;
d) disoccupati (non in attesa di prima occupazione), appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo lordo, relativo all’anno precedente, non superiore a 8.263,31 €, incrementato fino a 11.262,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46
€ per ogni figlio a carico; hanno diritto all’esenzione anche i familiari a carico. Lo stato di disoccupazione deve risultare da idonea e recente certificazione rilasciata dal Centro per l’Impiego.
3. I beneficiari dell’intervento di sostegno consortile, qualora non già ricompresi tra i beneficiari dell’esenzione di cui al c. 2 del presente articolo, vengono individuati nei cittadini residenti nei Comuni di Xxxxxxxx e Grugliasco che rientrano nelle condizioni di indigenza che consentono di accedere agli interventi di assistenza economica ed in particolare:
a) minori di età compresa tra 6 e 17 anni appartenenti a nuclei familiari beneficiari di interventi di assistenza economica, qualora non aventi i requisiti di cui al c. 2, lettera d) del presente articolo;
b) adulti di età compresa tra i 54 e i 64 anni inoccupati, privi di pensione, beneficiari degli interventi di assistenza economica, qualora non aventi i requisiti di cui al c. 2, lettere b) e
d) del presente articolo;
4. Possono beneficiare dell’intervento anche le persone che rientrando nelle condizioni di cui al
c. 3, siano contemporaneamente già esentate dall’ASL di residenza, per le fattispecie previste dalle normative sanitarie vigenti.
Per tali fattispecie l’intervento consortile viene erogato limitatamente alle spese non ricomprese nell’esenzione già assicurata dal Servizio Sanitario.
5. Possono inoltre beneficiare dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria - su proposta dell’assistente sociale - i minori in tutela e/o allontanati dal nucleo familiare con provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, e gli ultra 18enni - già in tutela e/o allontanati- per il periodo necessario al completamento del corso di studi superiore di secondo grado, qualora non già ricompresi tra i beneficiari dell’esenzione ASL di cui al c. 2 del presente articolo.
Art. 27 – Modalità di esenzione
1. Le richieste di esenzione dal pagamento della spesa sanitaria possono essere presentate presso gli uffici territoriali consortili anche contestualmente alla presentazione della domanda di assistenza economica. A corredo della domanda deve essere fornita la stessa documentazione richiesta per accedere ai contributi di sostegno economico.
2. Al termine dell’istruttoria - che viene svolta con lo stesso iter e nei tempi fissati dal presente regolamento per l’erogazione dei contributi di assistenza economica – al cittadino beneficiario viene rilasciato un tesserino di esenzione valido per un periodo massimo di 12 mesi dalla data del rilascio, fatto salvo il permanere delle condizioni previste dall’art. 26.
3. In caso di non concessione viene comunicato al richiedente, in forma scritta, il diniego motivato contro il quale è possibile ricorrere con le modalità di cui al successivo art. 34.
Art. 28 – Obblighi dei beneficiari
1. Per i beneficiari dell’esenzione valgono in toto gli obblighi fissati dal presente regolamento per le persone indigenti assistite economicamente dal consorzio. I cittadini ammessi all’esenzione hanno pertanto il dovere di comunicare tempestivamente ai servizi consortili ogni variazione - derivante dalla modificata composizione familiare, dal mutamento delle condizioni di reddito e di patrimonio, dall’insorgere di condizioni che consentono ai beneficiari di rientrare, in tutto o in parte, nelle esenzioni già previste dal Ministero della Salute – della situazione dichiarata all’atto della presentazione della domanda.
2. Con la dichiarazione di cui al comma precedente il richiedente prende atto che, nel caso di ammissione all’esenzione, saranno eseguiti controlli volti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite con le stesse modalità previste dal presente regolamento per i beneficiari di assistenza economica.
3. I cittadini le cui dichiarazioni risultino mendaci, decadono dal beneficio acquisito e sono tenuti al rimborso delle spese sostenute dal consorzio in loro favore. Il consorzio provvederà inoltre a presentare regolare denuncia all’Autorità Giudiziaria.
4. Il consorzio ha facoltà di richiedere la restituzione del tesserino prima della scadenza qualora si modifichino i presupposti regolamentari e/o normativi che hanno dato luogo al rilascio.
Art. 29 – Procedure di rimborso delle spese al Ministero della Salute
1. Il consorzio provvede direttamente al rimborso delle spese sostenute dalle Aziende Sanitarie Locali e dalle Aziende Ospedaliere, per le prestazioni effettuate a beneficio dei cittadini esentati ai sensi del presente regolamento, limitatamente alle spese non ricomprese nell’esenzione già assicurata dal Ministero della Salute.
2. Alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliere creditrici è richiesta la presentazione di regolari fatture.
TITOLO IX
PROCEDURE PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI
Art. 30 - Procedure di erogazione, verifiche e controlli
1. Gli uffici di servizio sociale informano i cittadini sulla possibilità e sui requisiti necessari per accedere ai contributi economici erogati dal consorzio o da altri enti a sostegno del reddito. Tali uffici inoltre indirizzano i cittadini affinché la domanda di assistenza economica venga presentata dagli aventi titolo (es. intestatario contratto di locazione/utenze per il contributo per il mantenimento dell’abitazione, Invalido/anziano per il contributo reddito di mantenimento, ecc.).
✓ La domanda di aiuto economico/assistenziale è presentata dal cittadino al Servizio consortile competente per territorio, in base al luogo di residenza anagrafica del nucleo beneficiario, o in base al domicilio nel caso di necessità improrogabili ed urgenti. Non devono, di norma, trascorrere più di 20 giorni lavorativi dal “primo ascolto” al momento del colloquio con il Servizio Sociale.
✓ Il cittadino presentante domanda di contributi economici/assistenziali è tenuto a compilare in tutte le parti (sbarrando quelle che non gli competono) la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, completa degli allegati relativi agli altri componenti adulti e da questi sottoscritta. La domanda deve essere supportata da documentazione comprovante la richiesta non autocertificabile (documentazione sanitaria, bollette relative ad utenze/affitto, documenti che attestino l’avvio di procedimenti di sfratto o di interruzione di servizi essenziali, ecc).
✓ Nelle situazioni suscettibili di cambiamento, la compilazione dell'autocertificazione potrà essere richiesta anche mensilmente.
✓ I Servizi consortili territoriali sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti anche tramite contatti diretti con altri uffici, con consultazione di banche dati e con l’effettuazione di visita domiciliare. Gli uffici territoriali predispongono la proposta di contributo che deve contenere tutti gli elementi utili alla definizione della pratica compreso l’articolo/comma/lettera del regolamento a cui si fa riferimento; a seconda della tipologia in taluni casi dovrà necessariamente essere supportata dal progetto-contratto concordato con il beneficiario/volontario.
✓ La denominazione del contributo non è indicativa del suo utilizzo, fatto salvo i contributi una tantum per specifiche esigenze, escluso il punto B. A prescindere dalla tipologia del contributo erogato si potrà, di norma, chiedere al cittadino l’impegno a coprire spese, quali ad esempio l’affitto, per evitare di incorrere in provvedimenti di sfratto
o decadenza dall’assegnazione dell’alloggio. I cittadini richiedenti il contributo sono pertanto tenuti a dimostrare l’avvenuto pagamento.
✓ E’ cura degli uffici territoriali predisporre il conteggio che deve contenere tutti gli elementi utili alla definizione dell’entità del contributo (quota affitto, contributo di sostegno al canone e relativa quota parte mensile, redditi medi mensili del nucleo, totale annuo già erogato in presenza di massimale, numero mesi già erogati in presenza di massimale, ecc), l’eventuale percentuale di abbattimento, il totale da erogare. Tale totale sarà arrotondato ai 5 centesimi (da 1 a 4 si arrotonda in difetto a 0; il 5 rimane tale; da 6 a 9 si arrotonda in eccesso a 10).
✓ Gli uffici trasmettono mensilmente – entro il quindici del mese - all’ufficio centrale la domanda in originale completa di dichiarazione sostitutiva se la situazione è nuova, se è variata ovvero se è in scadenza ed eventuale documentazione specifica e la proposta di nuovo contributo o di rinnovo, ovvero di diniego dello stesso. Nella proposta andrà anche indicato l’eventuale quietanzante del contributo (individuato in accordo con il richiedente), fatto salvo quanto previsto dall'art. 33 p. 1 del presente regolamento.
✓ La domanda non potrà essere accolta, se non corredata di tutta la documentazione
necessaria alla definizione della pratica e, di norma, alla effettuazione della visita domiciliare.
✓ Il richiedente sarà tenuto a presentare la propria domanda, corredata dalla documentazione necessaria, entro il dodici del mese. Il non rispetto di tale termine, di norma, farà rinviare al mese successivo la valutazione della domanda.
✓ Le proposte di contributi economici ovvero di xxxxxxx, complete delle domande e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, dei relativi conteggi, della decorrenza e della durata, nonché delle modalità di pagamento (chi è il quietanzante e dove si liquida il contributo), sono esaminate mensilmente dall’Ufficio centrale che ne verifica la congruenza e la correttezza rispetto alle norme fissate dal presente regolamento e se del caso ne richiede la modifica ai sensi dello stesso. Le proposte vengono validate ovvero diniegate e vengono predisposti gli elenchi degli aventi/non aventi diritto e le comunicazioni ai cittadini richiedenti. Tali procedure necessitano, di norma, di quindici giorni lavorativi.
✓ Successivamente, previa verifica della copertura finanziaria, l’ufficio contabilità emette mensilmente i mandati di pagamento.
✓ L’istruttoria ha di norma la durata massima di 40 giorni lavorativi dalla data di consegna della domanda, completa di tutta l’eventuale documentazione richiesta, fatto salvo ovviamente il rispetto della normativa vigente in tema di autocertificazione e di semplificazione amministrativa. Entro tale periodo al cittadino sarà inviata comunicazione per il ritiro del contributo, ovvero delle motivazioni del diniego, ovvero di sospensione della procedura e delle relative motivazioni.
2. Il richiedente deve comunicare al servizio sociale - entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza - ogni variazione relativa alla composizione del proprio nucleo, alle condizioni reddituali e patrimoniali dichiarate all’atto della domanda di contributo, nonché ogni altro evento suscettibile di modificare la propria condizione di beneficiario.
3. La concessione dei benefici è subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente di una manifestazione di consenso all’accesso da parte dei servizi consortili alle informazioni relative alle condizioni patrimoniali e reddituali per le quali è necessario uno specifico assenso dell’interessato secondo la normativa vigente.
4. Il richiedente deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione può attivare gli opportuni controlli per l'accertamento della congruità e della veridicità delle dichiarazioni rese, nonché dell'appropriato impiego dei contributi, con riferimento sia alle condizioni economiche, sia alla reale consistenza ed alle caratteristiche del nucleo. A tale fine, l’Amministrazione si avvale degli strumenti informativi in possesso di altri Enti, nonché dell’intervento della Guardia di Finanza, anche mediante la stipula delle convenzioni descritte all’art. 4 del D.Lgs. N. 109/98 e s.m.i.
5. I contributi decorrono dal mese in cui ha termine l’istruttoria, nella quale è inclusa l’approvazione della richiesta; in casi eccezionali debitamente documentati si possono considerare decorrenze antecedenti. La durata massima delle singole erogazioni, che deve essere comunicata per iscritto ai beneficiari, è di:
a) 12 mesi per i contributi erogati secondo i criteri del Reddito di mantenimento; 6 mesi nel caso di presenza nel nucleo di componenti abili al lavoro;
b) 6 mesi per i contributi erogati secondo i criteri del Contributo temporaneo per i minori e 3 mesi per i Contributi temporanei personalizzati;
c) contributi per l’abitazione (per i beneficiari di cui al comma 2) ed i Contributi per specifiche esigenze seguono cadenze vincolate al pagamento del bene/servizio per cui sono erogati.
6. Prima della concessione di un eventuale rinnovo, i servizi consortili territoriali devono verificare la permanenza dei requisiti di accesso alle prestazioni. In ogni momento, essi possono disporre ulteriori verifiche circa la permanenza delle condizioni socioeconomiche in base alle quali i contributi sono stati erogati e chiederne la sospensione.
7. Se i beneficiari cambiano l'indirizzo della propria residenza all’interno del territorio consortile, gli uffici devono curare il trasferimento della relativa pratica, senza che ciò comporti interruzione della prestazione in corso di erogazione se non mutano altri requisiti della famiglia, al fine di evitare periodi privi di copertura assistenziale.
Art. 31 – Erogazione d’urgenza ed anticipazione di contributi
1. Al cittadino richiedente assistenza economica può essere erogata una somma massima di 200,00 € - a titolo di anticipazione ed in attesa di completamento dell’istruttoria - dopo aver verificato che sussistano gravi e comprovate ragioni che giustificano l’urgenza e previa autorizzazione del Direttore di Area. Il Direttore potrà inoltre disporre l’erogazione di anticipazioni di entità superiore in situazioni straordinarie di particolare gravità. L’anticipazione verrà detratta in occasione dell’erogazione dei contributi di cui ai Xxxxxx XX, III, IV, V, VI e VII del presente regolamento.
Tali anticipazioni rivestono carattere di assoluta eccezionalità; il numero massimo è subordinato alle decisioni della tesoreria .
Art. 32 – Motivi di esclusione generali
1. In linea generale non possono beneficiare del Reddito di mantenimento, del Contributo temporaneo per i minori, del Contributo temporaneo personalizzato, del Contributo per il mantenimento dell’abitazione, del Contributo per temporanee sistemazioni abitative, dei Contributi una tantum per specifiche esigenze e dell'Esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 p. 5, i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
a) almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località.
L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è motivo di esclusione per i contributi di reddito di mantenimento.
Per tutti gli altri non è motivo di esclusione purchè la rendita catastale complessiva (100%) sia pari o inferiore a 663,65 Euro e la sua classificazione catastale rientri nelle categorie A/2, X/0, X/0, X/0, X/0 (xxx xxxerva di successivo adeguamento agli eventuali riordini catastali).
Se tale abitazione è classificata nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 c'è l'esclusione dall'assistenza economica a prescindere dal valore della rendita catastale attribuitale.
Se il nucleo è composto esclusivamente da persone non abili al 100%, l'immobile di loro proprietà non è soggetto a tali limiti catastali, purché costituisca l'abitazione in cui esse risiedono.
La titolarità del diritto di proprietà sull'abitazione, rientrante nei requisiti previsti, non costituisce esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente, ovvero se il bene è posseduto a titolo di eredità condivisa con altri e pertanto non è possibile disporne immediatamente la vendita/alienazione. In tal caso, il richiedente deve impegnarsi all’atto della domanda di assistenza ad alienare la propria quota del diritto di proprietà, e dimostrare di attivarsi in tal senso prima di presentare una nuova domanda.
b) i componenti abbiano proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità non occasionale di un mezzo mobile registrato che, stando all’attuale valutazione di Riviste specializzate, non superi il valore di € 3000,00.
Nel caso in cui il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità non occasionale di più di un mezzo mobile registrato, è condizione necessaria per la titolarità ai suddetti contributi che vi sia una valutazione di indispensabilità dei mezzi posseduti e che comunque il valore complessivo di questi ultimi non superi € 6000,00. I limiti di immatricolazione e valore del mezzo non si applicano se il mezzo mobile è utilizzato per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie adeguatamente certificate, che non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi pubblici o di altre forme d’intervento.
c) un componente possieda disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri fondi, considerando il credito già maturato dal richiedente; sono ammesse disponibilità liquide che non superino il parametro per l’accesso al contributo di cui il richiedente potrebbero essere beneficiario. In caso di conti cointestati, si considererà la cifra derivante dalla divisione del saldo totale per il numero dei contestatari del conto.
d) vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d’impresa, come definite dal T.U.I.R., che abbiano intrapreso tali attività da più di sei mesi dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dai contributi consortili qualora i titolari di attività autonome e d’impresa:
• siano sottoposti a procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare, e limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano;
• comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi, e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi.
L’eventuale accesso ai contributi sarà possibile a seguito di cessazione di attività come sopra descritte e chiusura di Partita Iva o verifica in concreto delle circostanze che le impediscono, sulla base di evidenze prodotte dal richiedente.
e) inadempienza nei confronti dell’obbligo scolastico/formativo dei figli minori.
f) rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato di qualsiasi durata temporale, da parte di un componente del nucleo; tale motivazione, di norma, sarà causa di esclusione per 6 mesi.
g) cessazione volontaria da un’attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato; tale motivazione, di norma, sarà causa di esclusione permanente, a meno che il richiedente abbia iniziato una nuova attività lavorativa, documentabile ai fini fiscali, anche a tempo determinato (se l’avesse successivamente interrotta, deve averlo fatto per cause non dipendenti dalla propria volontà).
h) rifiuto, abbandono o frequenza discontinua, da parte di un componente del nucleo, di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, Lavori Socialmente Utili, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, per facilitare l’inserimento lavorativo; tale motivazione, di norma, sarà causa di esclusione per 6 mesi.
i) mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l’iscrizione a Centri e servizi per l’impiego, ad agenzie di lavoro temporaneo, o di collocamento ecc., sulla base dell’evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro;
j) in qualità di assistente familiare essere residente presso il proprio datore di lavoro e pertanto non dover far fronte a spese di mantenimento dell’abitazione;
k) sia verificato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata;
l) non aver espletato le procedure per usufruire di tutte le misure di sostegno del reddito, delle agevolazioni fiscali, per l’acquisto di servizi od il pagamento di beni previste dalle norme vigenti (es. maggiorazioni sociali alla pensione o assegno, indennità di disoccupazione, assegno al nucleo, assegno di maternità, sostegno al canone di locazione, fondo sociale regionale morosità ATC, corretta risposta al censimento ATC, ecc.);
m) in caso di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge legalmente separato o divorziato, a seguito di sentenza dell’Autorità Giudiziaria, ovvero del mancato contributo del genitore che ha riconosciuto il figlio è possibile erogare i contributi necessari affinché il beneficiario abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell’obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti, ed inoltre presenti successivamente al servizio sociale prova dell’avvenuta esecuzione infruttuosa dell’azione esecutiva od altro fatto equivalente (ad esempio accertata irreperibilità dell’obbligato);
n) comportamenti che denotano la mancata collaborazione da parte del cittadino.
Art 32 bis – Segnalazione cittadini per attività di promozione dell’inserimento lavorativo, gestite dai Comuni consorziati
Qualora un cittadino già beneficiario o avente diritto ad uno dei contributi sin qui descritti fosse inserito in attività di promozione dell’inserimento lavorativo gestite dai Comuni di Xxxxxxxx e Grugliasco (lavoro accessorio, borse-lavoro, cantieri di lavoro e similari) il reddito derivante da tali attività viene sommato al complesso delle entrate percepite dal nucleo familiare ai fini di determinare l’accesso ai contributi consortili che pertanto saranno eventualmente integrativi di quanto già percepito.
Il CISAP infatti, unitamente ai due Comuni consorziati, intende promuovere un utilizzo dell'assistenza economica più "educativo" e responsabilizzante, richiedendo una maggiore attiva partecipazione delle persone coinvolte, per evitare una cronicizzazione dell’assistenza.
Il reddito percepito attraverso tali iniziative dovrà essere almeno in parte utilizzato per far fronte alle finalità del “Contributo per il mantenimento dell’abitazione” (evitare l’avvio di pratiche di sfatto e l’interruzione nella fornitura di servizi essenziali quali l’acqua, il metano, l’energia elettrica, il riscaldamento…), attraverso un progetto – contratto concordato con il beneficiario e gli altri soggetti/Enti coinvolti.
L’erogazione di successivi contributi sarà vincolata al rispetto del progetto – contratto concordato, se questo non è stato rispettato vi sarà una sospensione di qualunque contributo per i 6 mesi seguenti.
I nuclei in oggetto fanno comunque parte di quelli inseribili tra coloro che possono beneficiare dell’esenzione o riduzione della tassa rifiuti comunale.
In caso di rifiuto delle opportunità lavorative offerte o di abbandono o frequenza discontinua delle stesse, si fa riferimento all’art.32, comma f) e comma h) del presente regolamento e si esclude la persona dal beneficio dell’assistenza economica per 6 mesi.
Fanno eccezione le situazioni in cui il rifiuto o l’abbandono del progetto sono dovuti a cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà della persona, adeguatamente dimostrate.
Art. 33 – Situazioni particolari
1. I contributi possono essere erogati ai componenti del nucleo o ad altri soggetti (volontari, operatori dei Servizi che hanno in carico la situazione), che offrono le maggiori garanzie di utilizzo effettivo a vantaggio del/i beneficiario/i. Inoltre i Servizi consortili potranno:
a) provvedere direttamente o tramite terzi (volontari, operatori dei servizi, parenti non conviventi, ecc.) che assumano formale impegno in tal senso al pagamento di fatture, conti od obbligazioni a carico del beneficiario, se il contributo è erogato per l'acquisto di beni o servizi;
b) erogare buoni, utilizzabili presso fornitori autorizzati, invece di denaro per l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità finalizzati al mantenimento della persona o del nucleo.
2. Alle persone la cui tutela/curatela/amministrazione di sostegno è stata deferita al Consorzio, potranno essere anticipati contributi per garantire il Reddito di mantenimento ovvero l’acquisto di beni o servizi, per il periodo necessario ad espletare l’acquisizione del valore dei loro redditi e patrimoni. In seguito a tale acquisizione, si procederà al rimborso all’apposito capitolo finanziario delle somme erogate, se il reddito o il patrimonio di tali persone sono superiori agli importi previsti per la concessione del Reddito di mantenimento.
3. Poiché i processi di emarginazione e povertà sono complessi ed articolati, possono presentarsi situazioni gravi e particolarmente problematiche, per le quali non è possibile attivare interventi esclusivamente osservando i criteri definiti nel presente regolamento. In tali casi, che devono rivestire carattere di assoluta eccezionalità, previo accordo con il Direttore di Area ed apposito provvedimento motivato può essere erogato un contributo economico in denaro o in altre forme, senza riferimento ai criteri del presente atto, a condizione che tale contributo abbia contestualmente le seguenti caratteristiche:
a) sia diretto ad evitare gravissime compromissioni della situazione sociale del nucleo o ad evitare ricoveri in strutture residenziali;
b) ne siano beneficiarie persone o componenti del nucleo con gravi patologie in fase acuta necessitanti di assistenza continuativa da parte di un componente stabilmente occupato del nucleo, disabilità, non autosufficienza, ridotta autonomia personale.
Art. 34 – Osservazioni ai motivi ostativi all’accoglimento della domanda e ricorsi
1. E’ previsto l’invio agli istanti, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, di una comunicazione contenente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda presentata. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
La comunicazione dei motivi ostativi interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in
mancanza, dalla scadenza del termine dei dieci giorni di cui sopra. Del mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
2. I richiedenti entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego definitivo o dalla comunicazione con cui si informa che il contributo, inizialmente concesso è stato ridotto o sospeso, possono presentare ricorso al Presidente del consorzio.
Il Presidente, esaminata la documentazione e, se del caso, sentiti gli interessati, decide entro trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento.
3. Il Servizio Sociale è tenuto ad informare il cittadino richiedente sulle modalità per presentare le osservazioni di cui al primo periodo e/o il ricorso.
Art. 35 - Aggiornamenti dei valori contenuti nel regolamento
1. Le percentuali di invalidità ed inabilità citate nel presente atto si intendono automaticamente modificate al variare delle corrispondenti percentuali, secondo le norme di legge, per l’ottenimento delle relative prestazioni. Tale automatismo è esteso a tutti i casi in cui tali soglie costituiscono un parametro per la definizione delle modalità e delle caratteristiche dell’accesso ai benefici.
2. I valori in cifre riportati nel presente regolamento possono essere variati con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle disponibilità finanziarie del consorzio.
3. L’Amministrazione Consortile può adottare provvedimenti che armonizzino il presente atto con disposizioni ad esso correlate e derivanti dalle modifiche di norme nazionali relative all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, al Reddito Minimo di Inserimento o ad altre misure nazionali e regionali a sostegno del reddito.
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TITOLO X
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 36 – Norme transitorie di attuazione
1. Ai contributi economici in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le seguenti norme transitorie:
a) tutti i contributi di assistenza economica in corso di erogazione alla data di entrata in vigore della presente deliberazione proseguono fino alla data di scadenza secondo i criteri che li hanno generati. Se rinnovati, essi saranno considerati nuovi interventi dal momento del rinnovo. Ai contributi erogati per la prima volta dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano tutti i criteri del presente atto;
b) le proposte per i Contributi temporanei personalizzati, per i Contributi per l’abitazione e per i Contributi per specifiche esigenze tengono conto, per quanto riguarda durata ed importo, dei contributi già precedentemente erogati per le stesse finalità.
Art. 37 – Rispetto delle norme vigenti ed abrogazioni
1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti normative, allo Statuto e ad altri regolamenti del consorzio.
2. E’ abrogato, in quanto sostituito dal presente regolamento: il “Regolamento delle misure di contrasto alla povertà e dei contributi economici assistenziali" approvato dall’Assemblea Consortile con deliberazione n. 4 del 30/06/05 e s.m.i..
Art. 38 – Pubblicità del regolamento
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7.08.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni che fanno riferimento alla legge 15/05 sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la segreteria della direzione e presso le sedi del consorzio perché se ne possa prendere visione in ogni momento.
Art. 39 – Entrata in vigore
Il presente regolamento – emanato ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n. 267/2000 – entra in vigore dall’esecutività della deliberazione di approvazione. Si provvederà quindi alla successiva ripubblicazione, ai sensi dell’art. 51, c. 3 dello Statuto del consorzio.
APPENDICE:
Nota1 - Redditi soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche
Art. 6 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 – Classificazione dei redditi. (G.U. 31.12.1986, n.302, S.O.
• I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a)redditi fondiari; b)redditi di capitale; c)redditi di lavoro dipendente; d)redditi di lavoro autonomo; e)redditi di impresa; f)redditi diversi (2/c).
• I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati (2/d).
• I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia Soggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.
I redditi soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche comprendono:
• Pensioni erogate dal Ministero del Tesoro
• Pensioni ed assegni erogati dall’INPS
• Altre pensioni ed integrazioni
• Pensioni erogate da Stati esteri
• Redditi da lavoro dipendente
• Redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente
• Compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, ecc.
• Somme percepite a titolo di borsa di studio e di assegno di studio
• Premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale
• Somme percepite dall’INPS a titolo di integrazione salariale, di indennità di disoccupazione, di indennità di malattia o maternità, di indennità post sanatoriale
• Assegni periodici percepiti dal coniuge in conseguenza di separazione legale, di divorzio o di annullamento del matrimonio
• Redditi da lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, ossia di qualsiasi attività lavorativa non commerciale né agricola, svolta senza vincoli di subordinazione
• Altri redditi da lavoro autonomo senza vincoli di subordinazione, quali le collaborazioni coordinate e continuative od occasionali
• Redditi da partecipazione a società di persone e assimilate, in associazione fra artisti e professionisti, in imprese familiari e in aziende gestite in comunione da coniuge
• Redditi da capitale (dividendi e utili di azioni, altri redditi da capitale)
• Redditi dei terreni. Si ricorda che la titolarità dei diritti sui terreni è di per sé motivo di esclusione dai contributi
• Redditi dei fabbricati, con esclusione di quello derivante dalla proprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto dell’abitazione principale, con le specificazioni di cui all’art.7 lettera b e all’art. 11 lettera d. La titolarità di diritti relativa ad immobili diversi costituisce motivo di esclusione dai contributi.
Nota 2 - Redditi cui l’Irpef si applica separatamente
I redditi cui l’Irpef si applica separatamente sono:
• Trattamento di fine rapporto ed indennità equivalenti
• Altre indennità percepite “una tantum” in occasione della cessazione di rapporti di lavoro
• Somme percepite a titolo risarcitorio in occasione di vertenze di lavoro
• Emolumenti arretrati per prestazioni da lavoro dipendente e assimilati
• Indennità a titolo di risarcimento danni
Nota 3 - Redditi esenti dal pagamento dell’Irpef
I redditi esenti dal pagamento dell’irpef esempi più comuni sono:
• Proventi derivanti da pensioni di guerra e relative indennità accessorie, pensioni e assegni erogati dal Ministero dell’Interno
• Altri redditi esenti Irpef (interessi da obbligazioni pubbliche e private non assoggettabili a ritenuta alla fonte)
• Altri redditi esenti indicati nell’appendice delle istruzione del modello UNICO per la dichiarazione dei redditi
Nota 4 - Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva
I redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sostitutiva esempi più comuni sono:
• Interessi derivanti da Buoni ordinari del Tesoro, dei Certificati di Credito del Tesoro e da altri titoli del debito pubblico
• Interessi da altri titoli equipollenti emessi dallo Stato (titoli del debito pubblico, quali i buoni poliennali del Tesoro e i prestiti)
• Interessi corrisposti su depositi di C/C libretti bancari e/o postali
Nota 5 – Altri redditi
Rientrano tra gli “altri redditi”:
• La maggiorazione sociale delle pensioni
• Gli assegni periodici per il mantenimento dei figli e del coniuge in conseguenza di separazione legale o divorzio
• Le vincite finanziarie in occasione di concorsi
• Redditi d’impresa
• Le borse di formazione e lavoro erogate da Enti pubblici o privati
• Le somme arretrate per prestazioni da lavoro dipendente diverse dal trattamento di fine rapporto, pensioni, indennità, risarcimenti assicurativi, somme arretrate in esecuzione di sentenze dall’autorità giudiziaria (cfr. le somme arretrate sulle pensioni ai superstiti ricalcolate in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale
n. 495 del 29.12.1993 e la circolare applicativa prot. n. 14888 del 2.12.1997), qualsiasi altra somma retroattiva
• Redditi da attività lavorativa che i cittadini detenuti iscritti nella medesima scheda anagrafica del nucleo richiedente svolgono in carcere, ad eccezione delle somme per il mantenimento personale
• Contributi di prima assistenza che la Prefettura eroga ai rifugiati politici
• Importi derivanti da trasferimenti di beni a titolo oneroso, quali i proventi della vendita di autoveicoli o altri beni mobili o immobili
• Le tredicesime mensilità o altre mensilità superiori a quella della tredicesima, premi di produttività, incentivi a qualsiasi titolo percepiti
• Redditi derivanti da gettoni di presenza (partecipazione a Commissioni, Consigli di Amministrazione, Collegi, ecc.)
• Redditi derivanti da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società
• Redditi da collaborazioni anche sporadiche a riviste, giornali, enciclopedie, ecc.
• Redditi provenienti dal mestiere di “raccoglitore”, ai sensi dell’art. 121-124 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
TABELLA A
PARAMETRI UTILIZZATI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI REDDITO DI MANTENIMENTO PER ULTRASESSANTACINQUENNI: QUOTE PER PERSONA IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
IMPORTI PER N. COMPONENTI NUCLEO | |||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1°COMPON. | 529,19 | 460,97 | 460,97 | 460,97 | |||||
2°COMPON. | 230,49 | 230,49 | 230,49 | ||||||
3°COMPON. | 138,29 | 138,29 | |||||||
4°COMPON. | 138,29 | ||||||||
5°COMPON. | |||||||||
6°COMPON. | |||||||||
7°COMPON. | |||||||||
8°COMPON. | |||||||||
9°COMPON. | |||||||||
TOTALI ARR. | 530,00 | 692,00 | 830,00 | 969,00 |
40% | 212,00 | 276,80 | 332,00 | 387,60 |
La quota del primo componente solo è stata implementata sommando alla quota del trattamento minimo € 460,97 una percentuale pari al 50% della differenza
- arrotondata per eccesso- tra l’importo della maggiorazione sociale (fissato per il 2010 in € 597,41) e l’importo del trattamento minimo stesso. La somma delle quote dei singoli componenti viene arrotondata per eccesso.
Nel caso di componenti il nucleo beneficiario adulti abili al lavoro, di norma la quota relativa verrà sottratta dal conteggio complessivo.
PUO’ INOLTRE ESSERE EROGATO, SU RICHIESTA E SE NE RICORRANO LE CONDIZIONI, UN CONTRIBUTO PER LE SPESE DI ABITAZIONE, SINO AD UN MASSIMO DI € 250,00 MENSILI.
CONTRIBUTO PER SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE PER CHI HA L’ABITAZIONE IN PROPRIETA’ FINO AD UN MASSIMO DI € 70,00 MENSILI.
CONTRIBUTO PER SPESE CONDOMINIALI E/O UTENZE DOMESTICHE AGGIUNTIVO AL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI ABITAZIONE, SOLO PER BENEFICIARI PRIVI DI ASCENDENTI E/O DISCENDENTI FINO AD UN MASSIMO DI € 70,00 MENSILI.
TABELLA A bis
PARAMETRI UTILIZZATI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI REDDITO DI MANTENIMENTO: QUOTE PER PERSONA IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE DI ETA’ COMPRESA TRA I 60 ED I 64 ANNI.
1 | 2 | 3 | ||
1°COMPON. | 411,53 | 411,53 | 411,53 | 411,53 |
2°COMPON. | 205,77 | 205,77 | 205,77 | |
3°COMPON. | 123,46 | 123,46 | ||
4°COMPON. | 123,46 | |||
TOTALI ARR | 412,00 | 618,00 | 741,00 | 865,00 |
La quota del primo componente corrisponde alla quota mensile dell’assegno sociale pari a € 411.53 mensili
La somma delle quote dei singoli componenti viene arrotondata per eccesso.
TABELLA B
PARAMETRI DI REDDITO DA NON SUPERARE PER AVERE TITOLO AI CONTRIBUTI TEMPORANEI PER I MINORI ED AI CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE (ART. 17,COMMA 2 e 3)
IMPORTI PER N. COMPONENTI NUCLEO | ||||||||
1 | 2 persone (con almeno 1 minore in età scolare) | 3 persone (con almeno 1 minore in età scolare) | 4 persone (con almeno 1 minore in età scolare) | |||||
692,00 | 692,00 | 830,00 | 969,00 |
Il reddito massimo che si può prendere in considerazione come parametro è € 969,00 oltre il quale non si ha titolo, qualunque sia la composizione del nucleo.
TABELLA C
PARAMETRI UTILIZZATI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI TEMPORANEI PERSONALIZZATI (ART.12) E PER PAGAMENTO DI TEMPORANEE SISTEMAZIONI ABITATIVE (ART.19): QUOTE PER PERSONA IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
IMPORTI PER N. COMPONENTI NUCLEO | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1°COMPON. | 529,19 | 460,97 | 460,97 | 460,97 | |||||
2°COMPON. | 230,49 | 230,49 | 230,49 | ||||||
3°COMPON. | 138,29 | 138,29 | |||||||
4°COMPON. | 138,29 | ||||||||
5°COMPON. | |||||||||
6°COMPON. | |||||||||
7°COMPON. | |||||||||
8°COMPON. | |||||||||
9°COMPON. | |||||||||
TOTALI ARR | 530,00 | 692,00 | 830,00 | 969,00 |
Tali quote sono da CONSIDERARSI DEI MASSIMALI DA GRADUARE A SECONDA DEL PROGETTO.
Si fissa come massimale erogabile la somma di € 969.00 qualunque sia la composizione del nucleo.
Può inoltre essere erogato, se ne ricorrano le condizioni, un contributo per le spese relative all’affitto registrato e documentabile fino ad un massimo di € 250 mensili, con i vincoli e le modalità di cui all’art. 17, punto1, lettere a), b), c), d),
e) Sono esclusi i beneficiari di cui al punto F e G
I N D I C E
TITOLO I 2
ASSISTENZA ECONOMICA 2
Art. 1 - Oggetto 2
Art. 2 - Beneficiari 2
Art. 3 - Criteri generali per la determinazione del reddito 5
TITOLO II 8
REDDITO DI MANTENIMENTO 8
Art. 4 – Beneficiari 8
Art. 5 – Modalità di calcolo 9
Art.6 – Durata 10
Art.7– Motivi di esclusione 10
TITOLO III 10
CONTRIBUTI TEMPORANEI PER I MINORI 10
Art. 8 – Beneficiari 10
Art. 9 – Modalità di calcolo 11
Art.10 - Durata 11
Art.11 – Motivi di esclusione 12
TITOLO IV 12
CONTRIBUTI TEMPORANEI PERSONALIZZATI. 12
Art. 12 –Beneficiari 12
Art. 13 – Modalità di calcolo 13
Art.14 – Durata 13
Art.15 – Motivi di esclusione 14
TITOLO V 14
CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE 14
Art. 16 – Beneficiari 14
Art. 17 – Modalità di calcolo 14
Art. 18 – Motivi di esclusione 17
TITOLO VI 18
PAGAMENTO DI TEMPORANEE SISTEMAZIONI ABITATIVE 18
Art. 19 –Beneficiari 18
Art. 20 – Modalità di calcolo 19
Art. 21 – Durata 20
Art. 22 – Motivi di esclusione 20
TITOLO VII 20
CONTRIBUTI UNA TANTUM PER SPECIFICHE ESIGENZE 20
Art. 23 – Beneficiari 20
Art. 24 – Modalità di calcolo 21
Art. 25 – Motivi di esclusione 22
TITOLO VIII 22
ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA 22
Art. 26 – Beneficiari 22
Art. 27 – Modalità di esenzione 23
Art. 28 – Obblighi dei beneficiari 23
Art. 29 – Procedure di rimborso delle spese al Ministero della Salute 24
TITOLO IX 24
PROCEDURE PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI 24
Art. 30 - Procedure di erogazione, verifiche e controlli 24
Art. 31 – Erogazione d’urgenza ed anticipazione di contributi 27
Tali anticipazioni rivestono carattere di assoluta eccezionalità; il numero massimo è subordinato alle decisioni della tesoreria . 27
Art. 32 – Motivi di esclusione generali 27
Art 32 bis – Segnalazione cittadini per attività di promozione dell’inserimento lavorativo, gestite dai Comuni consorziati 29
Art. 33 – Situazioni particolari 30
Art. 34 – Osservazioni ai motivi ostativi all’accoglimento della domanda e ricorsi 30
Art. 35 - Aggiornamenti dei valori contenuti nel regolamento 31
TITOLO X 31
NORME TRANSITORIE E FINALI 31
Art. 36 – Norme transitorie di attuazione 31
Art. 37 – Rispetto delle norme vigenti ed abrogazioni 32
Art. 38 – Pubblicità del regolamento 32
Art. 39 – Entrata in vigore 32
APPENDICE: 33
Nota1 - Redditi soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche 33
Nota 2 - Redditi cui l’Irpef si applica separatamente 33
Nota 3 - Redditi esenti dal pagamento dell’Irpef 34
Nota 4 - Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva 34
Nota 5 – Altri redditi 34
TABELLA A 35
PARAMETRI UTILIZZATI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI REDDITO DI MANTENIMENTO PER ULTRASESSANTACINQUENNI: QUOTE PER PERSONA IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 35 TABELLA A bis 36
PARAMETRI UTILIZZATI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI REDDITO DI MANTENIMENTO: QUOTE PER PERSONA IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE DI ETA’ COMPRESA TRA I 60 ED I 64 ANNI. 36
TABELLA B 37
PARAMETRI DI REDDITO DA NON SUPERARE PER AVERE TITOLO AI CONTRIBUTI TEMPORANEI PER I MINORI ED AI CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE (ART. 17,COMMA 2 e 3) 37
TABELLA C 38
PARAMETRI UTILIZZATI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI TEMPORANEI PERSONALIZZATI (ART.12) E PER PAGAMENTO DI TEMPORANEE SISTEMAZIONI ABITATIVE (ART.19): QUOTE PER PERSONA IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 38