Situazioni particolari Clausole campione

Situazioni particolari. Per la somministrazione delle terapie emodialitiche verranno concessi permessi retribuiti esclusi comunque dal computo dei periodi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Situazioni particolari. Attività di somministrazione in esercizi diversi da quelli definiti dal Regolamento Regionale 2R/2008, approvato con D.G.R. n° 2-8302 del 3 marzo 2008: è definita dall’art. 2, comma 1 della Legge regionale n. 38/2006 che recita: “Al fine della presente legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati”. Per “apposito servizio assistito” e per “a tal fine attrezzati” si intende che il servizio assistito è connotazione caratteristica dell’attività di somministrazione. Anche la preparazione per la somministrazione di una tazzina di caffè in un esercizio artigiano è configurabile come forma di servizio assistito con utilizzo di apposite attrezzature e, in quanto tale, assoggettabile alla disciplina di cui alla Legge regionale 38/2006 ed al conseguente rispetto dei requisiti del Regolamento 2R/2008. In base a questa interpretazione, pur considerando la scarsa rilevanza sanitaria che alcune forme di servizio assistito con utilizzo di attrezzature possono avere (servizio al tavolo/banco, utilizzo di stoviglie e posate, ecc.), si ritiene necessario considerare questa attività, qualora introdotta in un esercizio diverso da quelli previsti dal Regolamento 2R/2008, come una modifica significativa e quindi soggetta a notifica sanitaria per l’attribuzione della tipologia 1 o superiori.
Situazioni particolari. Xxxxxxxx e parafarmacie: essendo già in possesso, dal momento dell’inizio della loro attività, di specifica autorizzazione, sono esentate da ulteriore notifica ai fini della registrazione. Al fine di completare l’iter della registrazione previsto dai Regolamenti comunitari, si ritiene sufficiente la trasmissione, interna all’ASL, dei dati relativi alle singole farmacie, dal Servizio Farmaceutico al Servizio di Igiene degli Alimenti (SIAN).
Situazioni particolari. 1. Nel processo di assunzione è prevista la possibilità di valutare i candidati su dossier in assenza dei requisiti minimi, ma in presenza di comprovate esperienze e capacità. I requisiti minimi sono valutati nel complesso. Candidati potenzialmente idonei ma che non sono in possesso di tutti i requisiti definiti, possono essere confermati, subordinatamente a un piano di accompagnamento che permetta loro di raggiungerli in un arco di tempo minimo concordato. In questi casi, la corresponsione di un salario inferiore al minimo della fascia è consentita per una durata massima di tre anni. 2. In casi eccezionali è possibile l’inserimento di un collaboratore in una fascia anche con un’età inferiore all’età minima prevista. I parametri di riferimento in questi casi sono quelli dell’età minima della fascia. 3. In casi eccezionali, il Direttore generale ha la facoltà di attribuire dei salari fuori fascia per delle posizioni speciali non presenti nell’organizzazione, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio. 4. A titolo eccezionale, Il Direttore generale ha la facoltà di autorizzare l’assunzione di personale ausiliario retribuito al di sotto del minimo retributivo.
Situazioni particolari. 1. Le norme seguenti si applicano alle situazioni elencate di seguito, qualora si riferiscano a persone che non rientrano o non rientrano più nel disposto dell’articolo 25: (a) ai fini del riconoscimento e della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza, compresi i diritti e gli obblighi derivanti da tali periodi a norma del regolamento (CE) n. 883/2004, rientrano nell’ambito di applicazione della presente parte: 7 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1. (i) i cittadini della Svizzera nonché gli apolidi e i rifugiati residenti in Svizzera e soggetti alla legislazione del Regno Unito prima della data stabilita nonché i loro familiari e superstiti; (ii) i cittadini del Regno Unito nonché gli apolidi e i rifugiati residenti nel Regno Unito e soggetti alla legislazione della Svizzera prima della data stabilita nonché i loro familiari e superstiti; ai fini della totalizzazione dei periodi, sono presi in considerazione i periodi maturati sia prima che dopo la data stabilita, in conformità con il regolamento (CE) n. 883/2004; (b) le norme di cui agli articoli 20 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi alle persone che, prima della data stabilita, avevano richiesto un’autorizzazione a sottoporsi a cure programmate conformemente al regolamento (CE) n. 883/2004, fino al termine delle cure. Le procedure di rimborso corrispondenti si applicano anche dopo il termine delle cure. Tali persone e quelle che le accompagnano godono del diritto di lasciare lo Stato in cui sono somministrate le cure e di entrarvi, ai sensi dell’articolo 13, mutatis mutandis; (c) le norme di cui agli articoli 19 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi alle persone che rientrano nell’ambito di applicazione di detto regolamento e che, immediatamente prima della data stabilita, soggiornavano in Svizzera o nel Regno Unito, fino al termine del loro soggiorno. Le procedure di rimborso corrispondenti si applicano anche dopo il termine del soggiorno o delle cure; (d) le norme di cui agli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi, fintantoché le condizioni sono soddisfatte, alle prestazioni familiari cui avevano diritto, immediatamente prim...
Situazioni particolari. 1. I contributi possono essere erogati ai componenti del nucleo o ad altri soggetti (volontari, operatori dei Servizi che hanno in carico la situazione), che offrono le maggiori garanzie di utilizzo effettivo a vantaggio del/i beneficiario/i. Inoltre i Servizi consortili potranno: a) provvedere direttamente o tramite terzi (volontari, operatori dei servizi, parenti non conviventi, ecc.) che assumano formale impegno in tal senso al pagamento di fatture, conti od obbligazioni a carico del beneficiario, se il contributo è erogato per l'acquisto di beni o servizi; b) erogare buoni, utilizzabili presso fornitori autorizzati, invece di denaro per l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità finalizzati al mantenimento della persona o del nucleo. 2. Alle persone la cui tutela/curatela/amministrazione di sostegno è stata deferita al Consorzio, potranno essere anticipati contributi per garantire il Reddito di mantenimento ovvero l’acquisto di beni o servizi, per il periodo necessario ad espletare l’acquisizione del valore dei loro redditi e patrimoni. In seguito a tale acquisizione, si procederà al rimborso all’apposito capitolo finanziario delle somme erogate, se il reddito o il patrimonio di tali persone sono superiori agli importi previsti per la concessione del Reddito di mantenimento. 3. Poiché i processi di emarginazione e povertà sono complessi ed articolati, possono presentarsi situazioni gravi e particolarmente problematiche, per le quali non è possibile attivare interventi esclusivamente osservando i criteri definiti nel presente regolamento. In tali casi, che devono rivestire carattere di assoluta eccezionalità, previo accordo con il Direttore di Area ed apposito provvedimento motivato può essere erogato un contributo economico in denaro o in altre forme, senza riferimento ai criteri del presente atto, a condizione che tale contributo abbia contestualmente le seguenti caratteristiche: a) sia diretto ad evitare gravissime compromissioni della situazione sociale del nucleo o ad evitare ricoveri in strutture residenziali; b) ne siano beneficiarie persone o componenti del nucleo con gravi patologie in fase acuta necessitanti di assistenza continuativa da parte di un componente stabilmente occupato del nucleo, disabilità, non autosufficienza, ridotta autonomia personale.
Situazioni particolari. (ad esempio lavori di manutenzione straordinari) saranno regolamentate dal Dirigente scolastico in base alle esigenze specifiche.
Situazioni particolari. (presenza nel CED di gas estinguente rilasciato da impianto automatico) ✓ Il rischio residuo, sulla base di quanto sopra, è sotto controllo. Appare fondamentale per mantenere il rischio nell’attuale condizione il mantenimento in perfetta efficienza degli impianti elettrici attraverso la gestione e manutenzione degli stessi tramite un’impresa esterna qualificata. Il rischio residuo, sulla base di quanto sopra, è sotto controllo. Appare fondamentale per mantenere il rischio residuo nell’attuale condizione il mantenimento in perfetta efficienza degli impianti antincendio e segnalazione allarmi attraverso la gestione e manutenzione degli stessi tramite un’impresa esterna specializzata. Presenza di gas estinguente rilasciato da impianto automatico, in caso di incendio. A seguito di rivelazione, l’allarme prevede l’attivazione sia di avvisi acustici che segnali luminosi. Il rischio residuo, sulla base di quanto sopra, è sotto controllo.
Situazioni particolari. XXXX SICEV riconosce le grandi professionalità nel settore della prevenzione e contrasto del bullismo, semplificando il processo di certificazione delle competenze, che tuttavia non può prescindere da una valutazione oggettiva Per un periodo di di tempo transitorio sarà possibile ammettere agli esami valutatori che potranno usufruire, data la loro «grande competenza», di compensazioni ed equivalenze per quanto riguarda le esperienze professionali e specifiche Prova scritta (30 domande a risposta chiusa o aperta) Prova orale (colloquio di circa 45-60 minuti)
Situazioni particolari. Nel caso in cui le ispezioni, il risultato delle analisi o comunque le segnalazioni del appaltante evidenzino situazioni di emergenza, l’Appaltatore è tenuto a garantire l’intervento dei propri tecnici entro 2 ore dalla chiamata.