REPUBBLICA ITALIANA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Città metropolitana Allegato n.1 al Prot. n.38537 del 24/06/2021 Classificazione: 1.6.1.0.0.0/7/2021
REPERTORIO N. 64 fasc. 1.6.1/7/2021
REPUBBLICA ITALIANA
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
DUE CONVENZIONI CONTESTUALI, EX ART. 26 L. N. 488/1999 E ART. 1, COMMA 499, L. N. 208/2015, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI: MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI SITUATE PRESSO GLI IMMOBILI O NELLE AREE DI PROPRIETÀ O IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI, RISPETTIVAMENTE CORRISPONDENTI AI SEGUENTI DUE LOTTI FUNZIONALI (E TERRITORIALI):
LOTTO 1 – CIG 850325974E – cui inerisce la convenzione n. 1
LOTTO 2 – CIG 8503285CC1 – cui inerisce la convenzione n. 2
fermo restando che, come detto sopra, la Convenzione n. 1 e n. 2 (tutte e due insieme infra “Convenzioni”) sono incorporate in un unico atto-documento, che è il presente.
Oggi, 24 giugno nell’anno 2021 (24/06/2021) alle ore 14:30, nella sede della Città metropolitana di Bologna – Via Zamboni n. 13, dotata degli strumenti necessari per il collegamento telematico, avanti a me Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, Segretario Generale e in tale qualità Ufficiale Rogante dell’Amministrazione Città metropolitana di Bologna, e in assenza di testimoni per avervi le parti contraenti, me consenziente e, avendone i requisiti di legge, espressamente
rinunziato, intervengono anche da remoto connessi in via telematica, nel presente atto, che in sé racchiude-rappresenta-incorpora/è-composto-da due contratti bilaterali, ciascuno dei quali ha, quali contraenti, da un lato la Città metropolitana di Bologna, e dall’altro “XXXXXX XXXXXXX VERDE E SOSTENIBILE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA",
in breve "ERVES S.C.R.L”, di cui infra:
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Grottaglie (TA) il 02/09/1960, domiciliato per la carica presso la sede della Città metropolitana di Bologna (infra anche “Ente”) – Via Zamboni n. 13 – Bologna, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale (C.F./P. IVA 03428581205), in nome, per conto e nell’interesse esclusivo della quale agisce, in conformità agli artt. 107 del D. Lgs. 267/2000, 39 dello Statuto, nonché 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale P.G. n. 30111/2021 del 19.05.2021;
E
Xxxx. Xxxx Xxxxx, nato a Bologna (BO) il 17 febbraio 1988 nella sua qualità di presidente e legale rappresentante, nonché, per i presenti contratti, di procuratore ad negotium di ERVES S.C.R.L con sede legale in Castel Maggiore (BO), Via Galliera n. 14/a, - C.F. e P.I. 03942271200, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della società medesima, costituita da:
- Avola Società Cooperativa, con sede legale in Castel Maggiore (BO), Via Galliera n. 14/a, - 40013 Castel Maggiore - C.F. e P.I. 01227390372,
- L’Operosa S.p.A. con unico socio e con sede legale in Cadriano di Granarolo dell’Xxxxxx (BO) – Via Don Minzoni n. 2 – C.F. e P.I.
04269490266;
- Consorzio CFA Soc. Coop. Sociale, con sede in Cesena (FC) – Xxx Xxxxxxxx x. 0000 - 00000 Xxxxxx - C.F. e P.I 02252620402;
- Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx s.r.l., con sede in Modena, Loc. San Donnino - (MO) - Strada Vignolese n. 1629 – 00000 Xxxxxx – C.F. e P.I. 02180170363;
- Consorzio di Cooperative L’Arcolaio – Coop. Soc., con sede in Bologna (BO) – Via Xxxxxxxx da Xxxxxxx n. 5 – 00000 Xxxxxxx – PI 03003321209, subentrato a seguito di fusione per incorporazione a SIC Consorzio di Iniziative Sociali;
- Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena Soc. Coop. Sociale, con sede in Modena (MO) – Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxxx – C.F. e P.I. 02312660364;
- Cooperativa Agricola Braccianti Xxxxxx Xxxxxxx Soc. Coop. a r.l. in sigla “Albaverde”, con sede in Filo, Comune di Argenta (FE) – Xxx Xxxxxxxx x. 0 – 44011 Argenta - C.F. e P.I. 00041670381
(l’atto costitutivo di società consortile a responsabilità limitata e relativo statuto Rep. n. 36894 - raccolta n. 9.559 – a ministero xxxx. Xxxxx Xxxxxx, Notaio in Castel Maggiore (BO) e registrato al n. 441 del 29/4/2021, è stato acquisito in atti al PG 31503/2021).
L’Ente e il Fornitore sono infra denominati insieme “Parti”.
Io, Segretario Generale rogante, dichiaro di aver accertato l’identità personale e la qualifica di detti comparenti, mediante constatazione in collegamento telematico della corrispondenza con i documenti personali esibitimi e acquisiti via mail.
PREMESSO CHE
1. la Città metropolitana di Bologna, iscritta nell’elenco dei Soggetti Aggregatori ex delibera X.x.xx. n. 781/2019, come previsto dall' art. 9, comma 2, D.L. n. 66/2014, conv. in L. n. 89/2014, ai sensi dell'art. 1, comma 499, L.
n. 208/2015 può “stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il d.p.c.m. di cui al comma 3”;
2. l’Ente ha espletato una procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, suddivisa in 3 (tre) Lotti Funzionali aventi ad oggetto l’appalto del servizio di “Manutenzione e pulizia aree verdi” (ricompreso nella categoria del “Facility Management Immobili”, di cui al
d.p.c.m. 11 luglio 2018). A ciascuna delle Convenzioni possono aderire tutte le pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale individuato da ciascun lotto, nonché loro consorzi o associazioni, oltre ad enti pubblici di carattere non economico ad essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture, fatta eccezione per quelli sanitari;
3. la suddetta procedura si è conclusa il 17 maggio 2021, con la proposta di aggiudicazione dei Lotti n. 1 e n. 2 (infra tutti insieme “i Lotti”) all’allora costituendo Consorzio Ordinario, costituitosi in “XXXXXX XXXXXXX VERDE E SOSTENIBILE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", in breve "ERVES S.C.R.L” (verbale seduta PG n. 29440/2021);
4. con determinazione dirigenziale PG n. 30111/2021 del 19.05.2021 sono
stati approvati gli esiti di gara e sono stati aggiudicati i servizi: la
comunicazione ex art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, è stata inviata agli offerenti in data 19.05.2021, con nota PG n. 30149/2021; pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del citato decreto, il termine dilatorio è decorso;
5. in data 26 maggio 2021 con nota P.G. 31503/2021 la mandataria Avola Società Cooperativa ha comunicato l’avvenuta fusione per incorporazione della mandante SIC Consorzio di Iniziative Sociali Coop. Soc. nel Consorzio di Cooperative L’Arcolaio Coop. Soc. a far data dall’1.05.2021, il quale ultimo, pertanto, è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi di cui risultava titolare il Consorzio SIC, incorporato; della predetta fusione l’Ente ha preso atto con determinazione dirigenziale PG 38183/2021;
6. nelle more della stipulazione del contratto, il RUP con provvedimento P.G.
n. 32420 del 28.05.2021 ha autorizzato per i Lotti n. 1 e n. 2 l’avvio d’urgenza dell’esecuzione, di cui è stata data comunicazione ai concorrenti tramite la piattaforma Sater;
7. l’aggiudicazione è divenuta efficace in ragione dell’esito positivo delle verifiche sui requisiti, come da riferimento istruttorio PG 38120/2021. Tuttavia, in applicazione del disposto dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 76/2020, essendo stata rilasciata l'informativa liberatoria provvisoria relativamente al Consorzio di Cooperative L’Arcolaio – Coop. Soc, il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva;
8. le seguenti società componenti della costituita società consortile a r.l., in relazione alla percentuale di prestazioni dichiarata per ogni lotto, hanno individuato quali consorziate esecutrici:
I. Consorzio CFA Soc. Coop. Sociale:
o Formula Ambiente S.p.A., con sede legale in Cesena (FC) – Xxx Xxx Xxxxxxxx X. 00 – P.I. 04476870409;
o For.B Soc. Coop. Sociale, con sede legale in Forlì (FC) – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00 – X.X. 00000000000;
o San Vitale Soc. Coop. Sociale, con sede legale in Ravenna (RA) – Xxx Xxxxxxxx x. 000 – P.I. 01345860397;
II. Consorzio Cooperative L’Arcolaio – Coop. Sociale:
o Copaps Coop. Sociale, con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx (XX) – Xxx Xxxxxxxx x. 00 – P.I. 00547851204;
o La Fraternità Soc. Coop. Soc. a r.l., con sede legale in Xxxxxx (XX) - Xxx Xxxxxxxx x. 00/X – C.F. e P.I. 02202680407;
III. Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena Soc. Coop. Sociale:
o Onyvà Coop. Sociale, con sede legale in Modena (MO) – Xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxx x. 000/X – P.I. IT01029190368:
x Xxxxxxxx Work Soc. Coop. Sociale, con sede legale in Carpi (MO) – Via Bollitora Interna n. 130, CF E P.I. 02172980365;
9. il Fornitore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare i servizi, oggetto delle presenti Convenzioni, eseguendo gli Ordinativi di Fornitura (d'ora innanzi anche “OF”), emessi dalle Amministrazioni Contraenti, alle condizioni e con le modalità e nei termini definiti nelle stesse e nei documenti ivi richiamati;
10. le Convenzioni costituiscono, a tutti gli effetti, due contratti normativi, che regolano preventivamente i rapporti futuri tra il Fornitore e gli enti che ad essi aderiranno se e in quanto, tramite l'emissione di OF, verranno a perfezionarsi i singoli contratti, nei quali saranno specificati i servizi e il
relativo ammontare, secondo le modalità e i termini descritti nelle Convenzioni stesse e nei documenti in esse richiamati, i quali ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
11.le presenti Convenzioni costituiranno parte integrante degli OF e, pertanto, le Parti si obbligano a dare attuazione alla disciplina ivi prevista, così come integrata dai documenti richiamati dalle medesime;
12.l’obbligo del Fornitore di prestare il relativo servizio sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile per ciascuno dei due Lotti - anche incrementato per effetto del rinnovo - o all’esercizio del diritto di recesso da parte della Stazione Appaltante, così come individuato nella relativa sezione dedicata alle “Condizioni speciali di contratto” – sub art. 18 infra. Ciò avviene, per ciascuno dei Lotti, secondo le modalità e i termini disciplinati da ciascuna delle due Convenzioni, nonché da tutta la documentazione di gara facente riferimento ai prezzi di aggiudicazione;
00.xx suddetto Fornitore dichiara che quanto risulta dalle presenti Convenzioni, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e Prestazionale (d'ora innanzi anche “Capitolato”) e dai relativi allegati definisce in modo adeguato e completo la disciplina del servizio e l’oggetto delle prestazioni da eseguire;
14.dalle Convenzioni, e dagli atti in esse espressamente richiamati, non derivano obbligazioni in capo al SA nei confronti del Fornitore, considerato che vengono in essi individuati i soggetti legittimati ad aderirvi, mentre il relativo iter di adesione è disciplinato dal Capitolato, unitamente alle condizioni generali dei contratti, che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni/Enti con l’emissione dei relativi OF;
15. la Città metropolitana di Bologna non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni contraenti. Parimenti, ciascuna Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile, unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OF dalle stesse emessi;
16. il Fornitore, ai fini della presente stipula, ha presentato la documentazione richiesta, che - anche se non materialmente allegata al presente atto - ne forma parte integrante e sostanziale; in particolare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula delle Convenzioni e dei relativi OF, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 23/06/2021 da UnipolSai Assicurazioni avente n. 180858292 di importo pari ad Euro 206.448,00= (duecentoseimilaquattrocentoquarantotto/00) in favore del SA e delle Amministrazioni Contraenti. Pur avendo il Fornitore prestato un’unica polizza, il relativo importo complessivo sarà da ripartire in misura proporzionale ai valori previsti per ciascuno dei due Lotti;
17. il Fornitore è in possesso della polizza assicurativa PG. n. 32354 del 28/05/2021 di importo pari a € 7.000.000,00= a copertura del rischio di responsabilità civile, per lo svolgimento di tutte le attività dell'appalto a beneficio del Soggetto Aggregatore, delle Amministrazioni/Enti contraenti e dei terzi, per l'intera durata delle presenti Convenzioni e di ogni OF e OAF; 00.xx presente documento, per ragioni di economicità dell’azione amministrativa, incorpora due Convenzioni, stipulate tra le medesime Parti in epigrafe individuate e si compone di:
a. una prima sezione, denominata “Condizioni generali di contratto”, contenente le clausole applicabili a tutti e due i rapporti giuridico- contrattuali e, pertanto, da considerarsi parte integrante e sostanziale di ciascuna delle due Convenzioni, per il lotto di riferimento;
b. una sezione speciale, denominata “Condizioni speciali di contratto”, contenente le disposizioni specifiche applicabili esclusivamente al lotto ivi indicato.
19.Ciascuna delle Convenzioni costituisce un contratto autonomo e indipendente, tra le stesse Parti stipulato, senza alcun collegamento negoziale tra esse.
20. Le Convenzioni vengono quindi sottoscritte dalle Parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.
SEZIONE I: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Art. 1 – Premesse e documenti contrattuali
1. Le disposizioni contenute nella presente Sezione I costituiscono parte integrante e sostanziale di ciascuna delle due Convenzioni, afferenti ciascuna a uno dei due Lotti.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante, seppure non materialmente riportati nel testo, e concorrono a determinarne il contenuto:
• le premesse di cui sopra e i documenti ivi richiamati;
• il Disciplinare di gara;
• il Capitolato e i documenti ad esso allegati parte integrante e sostanziale;
• l’Offerta Tecnica, l’Offerta Economica e i relativi allegati presentati per ciascuno dei due Lotti identificati con PI 020160-21 sulla
piattaforma Sater.
Si applicano alle presenti Convenzioni le definizioni contenute nell'art. 1 del Capitolato.
Art 2 - Caratteristiche dell'appalto
1. L'appalto in oggetto si configura come appalto misto di servizi e lavori, in cui la percentuale di questi ultimi è meramente accessoria, tale da consentirne, secondo il criterio della prevalenza, la qualificazione come appalto di servizi. Art. 3 - Oggetto delle Convenzioni
1. Oggetto di ciascuna delle due Convenzioni è il Servizio di Manutenzione e Pulizia delle Aree Verdi, situate presso gli immobili o le aree di proprietà o in uso alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale, come individuato rispettivamente al Lotto 1 e al Lotto 2, nonché loro consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico a essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture, legittimati ad aderire alla presente Convenzione, come esplicitato nel dettaglio agli artt. 4 e 5 del Capitolato.
2. Con le presenti Convenzioni il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti di tutti gli Enti che vi aderiranno, a fornire i succitati servizi secondo quanto previsto nel Capitolato, nonché nelle Offerte Tecniche ed Economiche relative a ciascun lotto. Il Servizio di Manutenzione e Pulizia delle Aree Verdi è articolato nelle diverse attività di cui agli artt. 20 e ss. del Capitolato.
3. Tutte le attività sono remunerate attraverso il pagamento di un corrispettivo a canone e di un corrispettivo extra canone di cui all'art. 25 del Capitolato.
4. Il singolo servizio può, pertanto, essere ordinato dall’Amministrazione solo singolarmente nel rispetto dell’Ordinativo Minimo (art. 7 del Capitolato).
Art. 4. Durata della Convenzione, opzioni e durata contratti attuativi 4.1. Durata della Convenzione
1. La durata delle presenti Convenzioni, intesa come il periodo entro il quale le Amministrazioni/Enti Contraenti possono emettere ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare contratti con l'Operatore Economico aggiudicatario, è pari a 24 (ventiquattro) mesi dalla data della sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di seguito descritte.
4.2. Opzioni
1. Qualora, prima di detta scadenza, il massimale riservato agli OF di ciascun Lotto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 21 della Sezione II, “Condizioni Speciali di Contratto”, lettere A) e B), si esaurisca integralmente o in misura pari al 95% del suo importo, conformemente alla funzione di aggregazione della spesa attribuitagli ex lege, il SA ha la facoltà di rinnovarla per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi e per un importo massimo pari alla metà del valore originariamente previsto, al netto degli oneri per la sicurezza e dell'I.V.A., agli stessi prezzi, patti e condizioni.
2. Qualora, invece, allo spirare del termine di 24 (ventiquattro) mesi il massimale non sia esaurito, il SA ha la facoltà di prorogare la durata delle Convenzioni fino all'esaurimento del medesimo e, comunque, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni.
3. Qualora il massimale residuo sia pari al 5%, essendo stato il 95% già consumato, e per tre mesi consecutivi a far tempo dalla data del verificarsi di tale evento, non siano stati emessi ordinativi di fornitura, il SA ha la facoltà di recedere da ciascuna delle Convenzioni.
4. Restano in capo agli Enti Aderenti, qualora ne ricorrano i presupposti, le modifiche in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 106, commi 1, 2 e 12, come previsto dall'art. 5 del Disciplinare.
5. Ferma restando la validità ed efficacia delle Convenzioni e dei singoli OF, non sarà più possibile aderire alle stesse qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto.
6. Le presenti Convenzioni tuttavia rimangono valide, efficaci e vincolanti per la regolamentazione degli OF dalla data della loro stipulazione e per tutta la durata degli OF medesimi.
4.3 - Durata dei contratti Attuativi e/o di Fornitura
1. I singoli OF stipulati dalle Amministrazioni Contraenti hanno durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data della loro emissione, anche in caso di intervenuta scadenza delle Convenzioni cui afferiscono.
2. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia di ciascuna Convenzione o di un singolo OF, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi.
3. Una volta scaduta ciascuna delle Convenzioni non possono essere emessi Ordini Aggiuntivi che comportino un incremento del valore economico dell’OF.
Art. 5 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza
1. L'erogazione dei servizi oggetto degli OF/OAF è regolata dal diritto italiano. In particolare:
a. dalle clausole delle Convenzioni, dal Disciplinare, dal Capitolato, dai loro allegati e dagli atti ivi richiamati, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici, nonché dalle norme del diritto dell'Unione Europea;
c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore.
2. In caso di difformità interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e suoi allegati e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarranno le disposizioni del primo.
3. Le clausole delle presenti Convenzioni sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando quanto previsto dall’art. 25.7 del Capitolato, rubricato “Revisione Prezzi unitari”.
Art. 6 - Esecuzione dei servizi in convenzione
1. I servizi in convenzione devono essere eseguiti in conformità a quanto previsto nel Capitolato, come eventualmente migliorato nelle rispettive Offerte Tecniche, cui integralmente si rimanda.
2. Resta inteso che il servizio e, in generale, le prestazioni contrattuali oggetto dell'appalto dovranno essere conformi a tutte le norme legislative
e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o speciale, purché inerenti alla relativa categoria merceologica; in particolare, dovranno essere conformi a quelle di carattere tecnico e di sicurezza, anche sopravvenute alla stipula degli OF, nonché alle specifiche caratteristiche minime del Capitolato e relativi allegati.
Art. 7 - Soggetti legittimati ad aderire alle Convenzioni
1. Sono legittimati ad aderire alle presenti Convenzioni le Pubbliche Amministrazioni, così come definite dall’articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, oltre agli Enti non sanitari, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 573, Legge n. 244/07, aventi sede nel territorio delle province della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, di cui ai sopracitati lotti 1 (Bologna, Ferrara e Modena) e 2 (Rimini, Ravenna e Forlì Cesena), secondo le modalità previste all'art. 4 del Capitolato.
2. Il ricorso alle Convenzioni da parte delle singole Amministrazioni Contraenti deve avvenire in conformità al citato art. 4 del Capitolato, rubricato “Soggetti legittimati e modalità di adesione”.
3. I servizi attivati dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere erogati dal Fornitore necessariamente con le modalità stabilite dalla Convenzione relativa al lotto di riferimento, come integrata dal Capitolato e dalla relativa Offerta Tecnica presentata dal Fornitore.
Art. 8 - Garanzia definitiva
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula delle presenti Convenzioni e dei relativi OF/OAF, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento delle obbligazioni
medesime, il Fornitore ha prestato la citata garanzia definitiva in favore del SA e delle Amministrazioni Contraenti, che sarà operante in percentuale proporzionale all’importo, posto a base di gara di ciascuno dei Lotti, di cui rispettivamente agli artt. 18 e 20 Sezione II, Condizioni Speciali di Contratto.
2. La garanzia opera nei confronti del SA, a far data dalla presente sottoscrizione, nei limiti individuati al precedente comma e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla emissione degli Ordinativi di Fornitura, rispettivamente per tutta la durata dei medesimi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dagli stessi OF/OAF.
3. Qualora l’ammontare della garanzia, prestata per ciascuna delle Convenzioni, dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione, entro e non oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta del SA, pena la risoluzione di quella, tra le Convenzioni in considerazione, nonché la risoluzione dei singoli OF/OAF ad essa afferenti.
4. La garanzia è progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 5, e dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta del SA.
5. Ai fini dello svincolo progressivo, è ammessa altresì la possibilità che le dichiarazioni di conformità, relative a ciascun OF (di cui al citato art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016), siano inviate al SA dal Fornitore, così come
rilasciate dalle Amministrazioni Contraenti.
Art. 9 – Intimazione ad Adempiere e Risoluzione
1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la diffida di cui all'art. 1454 c.c. deve essere fatta tramite PEC.
Art. 10 – Clausole risolutive espresse
1. Ferma restando la facoltà di cui al successivo art. 11, il SA e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza e senza assegnare alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere ciascuna tra le Convenzioni, nonché il singolo Contratto attuativo (OF/OAF), ai sensi dell’art. 1456 x.x., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, nei seguenti casi:
a) accertamento del venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula di una o più delle Convenzioni e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
c) nei casi di cui ai seguenti articoli del Capitolato: art. 13 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), art. 15 (Brevetti industriali e diritti d'autore), art. 25 (Modalità di Remunerazione, Fatturazione e Pagamenti), art. 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), art. 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
d) nonché nei casi di cui ai seguenti articoli della Sezione Prima delle presenti Convenzioni: art. 8 (Garanzia definitiva), art. 12
(Subappalto), art. 13 (Riservatezza);
e) in caso di violazione del Patto di Integrità dell’Ente e del Codice di Comportamento;
f) in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza;
g) in tutte le altre diverse ipotesi previste dal Capitolato e dalle presenti Convenzioni.
2. Il SA e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere una o entrambe le presenti Convenzioni e il rispettivo Contratto attuativo, senza assegnare alcun termine per l’adempimento, nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e per i relativi effetti, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.
3. La risoluzione di una o di entrambe le Convenzioni legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dal suo verificarsi. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.
4. In tutti i casi di risoluzione di una o di entrambe le Convenzioni e/o del/dei contratto/i, il SA e/o l’Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la garanzia prestata, rispettivamente, per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i risolto/i. Xxx l’escussione non sia possibile, il SA e/o l’ Amministrazione Contraente tratterranno la somma corrispondente dall’ammontare dei pagamenti, in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
Art. 11 - Recesso
1. Le Amministrazioni Contraenti e/o il SA, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto e/o da una o più delle Convenzioni, in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione Contraente, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa potrà unilateralmente recedere in tutto o in parte dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.
3. Qualora il SA receda da una o da entrambe le Convenzioni ai sensi del comma 1, non potranno essere emessi nuovi OF da parte delle Amministrazioni e i singoli Enti Contraenti potranno a loro volta recedere dai rispettivi contratti, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, fatto salvo quanto previsto in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
4. Il SA può, altresì, esercitare il diritto di recesso nel caso previsto all'art 4.2, comma 3, delle presenti Convenzioni.
Art. 12 – Subappalto
1. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa autorizzazione dell'Ente aderente, cui il Fornitore dovrà presentare apposita richiesta: non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Amministrazioni/Enti e del SA.
2. Il Fornitore può affidare in subappalto, nel limite del 40% dell’importo
delle presenti Convenzioni, l’esecuzione delle lavorazioni della categoria OS24 e attività di servizio manutenzione e pulizia aree verdi.
3. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al citato art.105.
Art. 13 - Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle Convenzioni. Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle Convenzioni, ma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. Il Fornitore è responsabile dell’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il SA nonché le Amministrazioni/Enti Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto rispettivamente una o più delle Convenzioni e/o i singoli OF, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 193/2006 e dal GDPR n. 679/2016.
Art. 14 - Trattamento dei dati
1. Con la sottoscrizione delle Convenzioni, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in loro esecuzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal GDPR n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della procedura di gara che la ha preceduta, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal regolamento medesimo.
2. In ogni caso le Amministrazioni/gli Enti Contraenti, aderendo a una delle presenti Convenzioni con l’emissione dell’OF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al SA, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione di una delle Convenzioni e dei singoli OF.
3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi del predetto regolamento.
4. Qualora, in relazione all’esecuzione delle Convenzioni, vengano affidati trattamenti di dati personali di cui il SA risulta titolare al Fornitore, questi è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del citato GDPR 679/2016.
Art. 15 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il SA, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni/Enti contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
Art. 16 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.
2. Qualunque modifica al presente atto, cioè a una o a entrambe le Convenzioni in esso incorporate, non può aver luogo che mediante atto scritto. Inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole delle Convenzioni e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta invalidità o inefficacia delle medesime Convenzioni e/o degli OF nel loro complesso.
Art. 17 - Clausole vessatorie
1. Il sottoscritto, quale legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati, nonché, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere nello specifico considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
2. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli:
- del Capitolato: art. 13 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), art. 14 (Penali), art. 18 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), art. 19 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), art. 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti);
- delle presenti Convenzioni: art. 10 (Clausole risolutive espresse), art. 11 (Recesso), art. 17 (Foro competente) e art. 22 (Oneri fiscali e spese
contrattuali) della Sezione II.
SEZIONE II: “CONDIZIONI SPECIALI DI CONTRATTO”
Le disposizioni della presente Sezione II – suddivisa in due lettere (A e B) corrispondenti ai lotti 1 e 2 della procedura – costituiscono parte integrante e sostanziale della sola, fra le due Convenzioni, di volta in volta relativa a quello, fra i Lotti, ivi rispettivamente indicato. Si applicano, invece, a ciascuno dei Lotti tutte le clausole contenute supra nella Sezione I, “Condizioni Generali di Contratto”, queste ultime costituendo parte integrante e sostanziale di ciascuna delle due Convenzioni.
Α. CONVENZIONE N. 1, PER IL LOTTO 1
Art. 18 - Valore della Convenzione n.1, per il Lotto 1 (infra “CL1”)
1. L'importo di CL1, avente a oggetto il lotto territoriale n. 1 come individuato dall’art. 4 del Disciplinare di gara, per l'intera durata di ventiquattro mesi è pari a Euro 4.048.000,00=, comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza, al netto dell’i.v.a.
2. Il Fornitore si obbliga ad accettare OF/OAF emessi dalle Amministrazioni Contraenti fino a concorrenza del predetto massimale, come eventualmente incrementato per effetto del rinnovo di cui al precedente art. 4, I.V.A. esclusa.
3. La stipula della Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tantomeno il SA, all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo contrattuale, gli OF emessi, salvo quanto stabilito per l'ordinativo “Minimo” (art. 7 del Capitolato).
4. Sarà, comunque, facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della Convenzione.
Art. 19 - Responsabile del Servizio
1. Con la stipula della presente CL1, il Fornitore individua nel Xxxx. Xxxx Xxxxx il Referente nei confronti del SA con capacità di rappresentarle ad ogni effetto.
Β. CONVENZIONE N. 2, PER IL LOTTO 2
Art. 20 - Valore della Convenzione n.2 per il Lotto 2 (infra “CL2”)
1. L'importo di CL2, avente a oggetto il lotto territoriale n. 2 come individuato dall’art. 4 del Disciplinare di Gara, per l'intera durata di ventiquattro mesi è pari a Euro 2.024.000,00=, comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza, al netto dell’i.v.a.
2. Il Fornitore si obbliga ad accettare OF/OAF emessi dalle Amministrazioni Contraenti fino a concorrenza del predetto massimale, come eventualmente incrementato per effetto del rinnovo di cui al precedente art. 4, I.V.A. esclusa.
3. La stipula della Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tantomeno il SA, all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo contrattuale, gli OF emessi, salvo quanto stabilito per l'ordinativo “Minimo” (art. 7 del Capitolato).
4. Sarà, comunque, facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della Xxxxxxxxxxx.Xxx. ART. 21 - Responsabile del Servizio
1. Con la stipula della presente CL2 il Fornitore individua nel Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx il Referente nei confronti del SA con capacità di rappresentarlo ad ogni effetto.
Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Le presenti due convenzioni (CL1 e CL2) sono incorporate nel presente unico documento, stipulato in forma pubblico-amministrativa, sottoscritto con firma digitale e soggetto a registrazione con imposta in misura fissa ai sensi del DPR n. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette a IVA. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari, nonché le spese contrattuali, anche relativi agli OF, ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
In particolare l'imposta di bollo e quella di registro sono state versate come da documentazione in atti al PG 38317/2021.
Le presenti due Convenzioni, incorporate nel presente unico documento, formate e stipulate in modalità digitale, sono state redatte da me, Ufficiale Rogante dell’Amministrazione Città metropolitana di Bologna, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. 23 pagine intere a video oltre a 13 righe di pagina n. 24.
Io sottoscritto, Segretario Generale della Città metropolitana, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.
Le presenti due Convenzioni vengono da me, Ufficiale Rogante dell’Ente, lette, mediante l'uso e il controllo mio personale degli strumenti informatici (esclusi i documenti parte integrante del presente atto, avendone le parti presa conoscenza), alle parti contraenti collegate da remoto mediante video
conferenza che lo riconoscono conforme alla loro volontà. Il testo delle Convenzioni redatto in PDF viene trasmesso telematicamente per la sottoscrizione che avviene sotto la mia vigilanza e alla mia presenza con firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera s) del D. Lgs. n. 82/2005.
Città metropolitana: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Affidatario del servizio: Xxxx. Xxxx Xxxxx
Il Segretario Generale: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Imposta di bollo e registro assolte con le modalità telematiche, ai sensi del
D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l’importo di € 245,00.
Documento firmato digitalmente