DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA Clausole campione

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA. 1. La presente Convenzione è regolata: a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati; b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati. 2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione. 3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico. 4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA. 1. Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata: a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs.n.50/2016; c) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Pubbliche; d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; e) dal Codice Etico dell'INVALSI. 2. Il Contratto sarà regolato dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nella Richiesta. 3. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'INVALSI, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 4. Le clausole dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. 5. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei singoli contratti di Fornitura da esso discendenti e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i contratti, l'INVALSI, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA. 1. La presente Convenzione è regolata: a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati; b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati. 2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione. 3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara. 4. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni degli allegati relativi alla presente Convenzione.
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA. 1. Il presente Contratto è regolato: a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati compreso, ove applicabile, il D.P.C.M. n. 452/97; b) da quanto previsto nel presente Contratto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati. 2. In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nel presente Contratto. 3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto stesso, CRUI e Università interessate da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA. 1. L'erogazione dei servizi oggetto degli OF/OAF è regolata dal diritto italiano. In particolare: a. dalle clausole delle Convenzioni, dal Disciplinare, dal Capitolato, dai loro allegati e dagli atti ivi richiamati, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; b. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici, nonché dalle norme del diritto dell'Unione Europea; c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore. 2. In caso di difformità interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e suoi allegati e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarranno le disposizioni del primo. 3. Le clausole delle presenti Convenzioni sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando quanto previsto dall’art. 25.7 del Capitolato, rubricato “Revisione Prezzi unitari”.
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA. 1. La presente Convenzione è regolata: a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati; b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati. 2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA. 1. La presente Convenzione è regolata: a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati; b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati. 2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione. 3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA. L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata: da quanto previsto nel presente Contratto e dai documenti, atti e normative ivi richiamati; In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel presente Contratto e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Contratto, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della CNPADC, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente atto e dai documenti e atti ivi richiamati; Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Contratto di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con esso, la CNPADC da un lato e il Fornitore dall’altro, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA. 1. Il presente Contratto è regolato da quanto previsto dallo stesso e dagli atti, documenti e normative ivi richiamati, dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal Codice Civile. 2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato speciale e quanto dichiarato nell’Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato, fatto salvo il caso in cui l’Offerta tecnica contenga, a giudizio dell’Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato.
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA. 1. L'erogazione dei servizi oggetto degli OF è regolata dal diritto italiano. In particolare: a) dalle clausole della presente convenzione, dal capitolato, suoi allegati e dagli atti ivi richiamati, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici, nonché dalle norme del diritto dell'Unione Europea; c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore. 2. In caso di difformità interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e suoi allegati e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarranno le disposizioni del primo. 3. La presente convenzione, rientrante a pieno titolo nella tipologia di un contratto misto di servizi e lavori per la molteplicità delle prestazioni richieste, si configura come contratto pubblico di servizi, in linea con le disposizioni normative nazionali e comunitarie (art. 28 D.Lgs. 50/2016 – artt. 2 e 3 e considerando 8 Direttiva 2014/24/UE) e con le interpretazioni dell’X.x.xx. (Det. 7/2015), in qua nto l’oggetto principale è costituito, sia sotto il profilo funzionale, sia sotto il profilo economico, da servizi di gestione immobiliare con una quota meramente accessoria di lavori.