Sospensione dei termini del procedimento Clausole campione

Sospensione dei termini del procedimento. I termini per la concessione e la liquidazione dell’incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per l’integrazione dell’istruttoria, nel caso in cui la domanda o la rendicontazione risulti irregolare o incompleta ai sensi dell’art. 10 e dell’art.12. I termini per la concessione dell’incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo di cui all’art.10. Per i procedimenti di approvazione di modifica di progetti, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l’obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta; il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al presente comma è sospeso in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni e documenti.
Sospensione dei termini del procedimento. 1. I termini per la conclusione del procedimento sono sospesi, all’infuori dei casi previsti per pareri e valutazioni tecniche esterne, di cui agli artt. 10, 11 e 12, qualora si verifichi la necessità di integrare o regolarizzare la documentazione presentata dal soggetto istante, ovvero di acquisire informazioni e certificazioni su stati e fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso del Comune o non direttamente acquisibili presso altra Pubblica Amministrazione, per un periodo comunque non superiore a 30 giorni e comunque per una sola volta. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 29. La sospensione inizia con la richiesta dell’integrazione documentale, ed i termini riprendono a decorrere per la parte residua al ricevimento degli atti richiesti.
Sospensione dei termini del procedimento. 1. L'Amministrazione può sospendere per una sola volta la decorrenza dei termini del procedimento amministrativo, all'infuori dei casi previsti per pareri e valutazioni tecniche esterne, di cui agli artt. 29 e 30, quando si riscontrino esigenze eccezionali o imprevedibili connesse all'istruttoria e comportanti la richiesta agli interessati di specifici chiarimenti od integrazioni. 2. L'Amministrazione trasmette agli interessati una motivata comunicazione della sospensione del procedimento, indicando i termini per la presentazione della documentazione eventualmente richiesta. 3. Il periodo della sospensione di cui al precedente comma 1 non può protrarsi per oltre 30 giorni.
Sospensione dei termini del procedimento. 1. Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso, per una sola volta e comunque per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione comunale o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 14 comma 2 della legge n. 241/90 in tema di conferenza di servizi obbligatoria. 3. L'Amministrazione trasmette agli interessati una motivata comunicazione della sospensione del procedimento, indicando i termini per la presentazione della documentazione eventualmente richiesta. 4. Quando si verifica una delle ipotesi di sospensione, il periodo in cui dura la causa di sospensione non viene computato e si deve sommare il tempo trascorso prima della sospensione con quello decorso dopo la fine della stessa.
Sospensione dei termini del procedimento pag. 9 Articolo 17 - Procedimenti con l’intervento di altre amministrazioni pubbliche pag. 10 Articolo 18 – Acquisizione di pareri da altri uffici dell’ente pag. 10 Articolo 19 – Attività consultiva, pareri obbligatori esterni e valutazioni tecniche pag. 10 Articolo 20 – Conclusione e chiusura del procedimento pag. 10 Articolo 21 – Motivazione del provvedimento pag. 11
Sospensione dei termini del procedimento. 6 Art. 8 Conclusione e termine finale del procedimento. Silenzio assenso o rigetto. 6
Sospensione dei termini del procedimento. 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 241/91, i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta ( 30 ) giorni, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso di Veneto Lavoro o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Sospensione dei termini del procedimento. Articolo 10 - Pareri obbligatori e valutazioni tecniche
Sospensione dei termini del procedimento. Art. 24 Motivazione del provvedimento Art.25 Forme di collaborazione nell'attività istruttoria Art.26 Acquisizione di informazioni o di certificazioni Art. 27 Autocertificazioni Art. 28 Controlli Art. 29 Attività consultive Art. 30 Valutazioni tecniche Art. 31 Pareri e valutazioni tecniche in materia di tutela ambientale, paesaggistica,territoriale e della salute
Sospensione dei termini del procedimento. 9 ART. 10 - Pareri 9