DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. L’Appaltatore, i Subappaltatori ed i lavoratori autonomi operanti in cantiere saranno tenuti al rispetto della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro secondo quanto disposto dal D.Lgs 09.04.2008 n. 81 che è da applicarsi integralmente in quanto i lavori in oggetto rientrano tra quelli previsti dal Decreto stesso. Il Committente a sua volta comunicherà i nominativi del “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza” ed il “Responsabile dei lavori”. Il “Piano di sicurezza e coordinamento” ed il “fascicolo” previsti dal D.Lgs 09.04.2008 n. 81, saranno messi a disposizione dell’Impresa aggiudicataria che dovrà rispettarne le indicazioni e dovrà altresì farle rispettare da parte dei subappaltatori e lavoratori autonomi operanti in cantiere. I relativi oneri saranno evidenziati nel bando di gara e non saranno soggetti a ribasso d’asta. I partecipanti alla procedura d’appalto dovranno indicare che hanno tenuto conto, nella stesura della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. In attuazione di quanto disposto dall’art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione, da parte dell’impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/200, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. Lo schema di domanda allegato al presente bando contiene già tale dichiarazione. Salva l’applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva è causa di decadenza dalla concessione del finanziamento agevolato. Ove questo sia già stato erogato, l’impresa beneficiaria e l’autore della dichiarazione sono tenuti solidamente a restituirne l’importo comprensivo degli interessi legali.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. Il gestore dovrà essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed ottemperare agli obblighi derivanti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e seguenti. Il gestore dovrà inoltre prendere tutti i provvedimenti necessari perché l’esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne dell’appaltante/concedente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. Prima di stipulare il contratto di servizio, il gestore predispone il Documento unico di valutazione dei rischi dovuti alle interferenze (DUVRI) delle reciproche attività (ex D. Lgs. 81/2008) in relazione ai rischi specifici propri delle attività, nonché a seguito delle informazioni assunte sui rischi specifici presenti nell’ambiente e sulle misure di prevenzione dell’Amministrazione comunale. Tale documento costituirà a pena di nullità un allegato del Contratto di servizio. Conseguentemente, il gestore curerà l’informazione e l’addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l’esecuzione dei servizi, rapportandosi con il Responsabile della sicurezza del Comune. In caso di inosservanza delle norme di sicurezza o di inadempienze relative al Piano di Sicurezza, il Comune potrà sospendere l’efficacia del contratto, fino a quando il gestore non provveda all’adeguamento alle norme e regole nell’attività di servizio. Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore del gestore, né a differimenti o proroghe contrattuali. Eventuali gravi e ripetute violazioni di leggi, del piano di sicurezza, di disposizioni o di regole interne, rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora del gestore, alla risoluzione automatica del contratto ed alla legittimazione per l’esclusione dell’aggiudicatario dalle gare e dalle trattative per ulteriori concessioni. Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel capitolato speciale d’appalto, dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. L’appaltatore si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti, le disposizioni in tema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. In caso di necessità, l’appaltatore, dopo aver reso le opportune dichiarazioni necessarie alla individuazione di rischi interferenziali, sarà tenuto a sottoscrivere il documento integrativo della valutazione dei rischi interferenziali – DUVRI – derivanti dalle attività svolte presso le sedi aziendali, fermo restando l’obbligo per l’appaltatore di redigere DVR.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. È fatto obbligo all'operatore economico affidatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L’indicazione dei costi per la sicurezza aziendale relativi all’appalto devono essere obbligatoriamente riportati sia nell’Allegato 16 “Dichiarazione di offerta economica con dettaglio dei prezzi unitari” che nell’ offerta economica generata dal MEPA. La mancata indicazione degli stessi comporta l’esclusione dalla gara. L'affidatario è tenuto all'osservanza delle norme legislative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e d’assicurazione degli operai contro gli infortuni. A tal proposito dovrà garantire durante l'intero corso dei lavori l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni di legge. Ogni più ampia responsabilità in caso d’infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata l'Università nonché il personale preposto alla direzione e alla sorveglianza. Per il servizio disciplinato dal presente Capitolato, sono rilevabili rischi interferenti per cui è stato elaborato il Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI – Allegato 11). I costi per la sicurezza da rischi da interferenze sono stati determinati in euro 300,00, importo necessario a garantire le misure necessarie alla riduzione del rischio da interferenze di cui, in particolare, la delimitazione delle aree di cantiere con cartelli idonei e nastro bicolore.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. Il concessionario è obbligato all’osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad esso connesso. Il concessionario dovrà comunicare, al momento della sottoscrizione del Disciplinare di affidamento, il nominativo del “preposto alla sicurezza” che sarà presente sul posto di lavoro (art.19 D.lgs.81/08). Tutto quanto non espressamente previsto in materia di sicurezza dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. Il soggetto gestore dovrà dimostrare di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro propedeutici all'avvio del servizio oggetto dell'appalto. A tal proposito, il soggetto gestore dovrà trasmettere a LSM, prima dell’avvio del servizio copia del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza), il nominativo del RSPP, del responsabile della sicurezza per i lavoratori, se nominato, e del medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. In particolare ai sensi dell’articolo 26 del comma 3 lett) b del D. Lgs. 81/2008 è accluso al contratto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti da Interferenze (DUVRI) che indica le misure necessarie per eliminare i rischi da interferenza. Il soggetto gestore dovrà produrre, prima dell’inizio del servizio, un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche oggetto dell’appalto. Tale piano operativo dovrà essere confrontato e coordinato con il suddetto DUVRI, predisposto da LSM.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. Il concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 in ordine al proprio personale. Il concessionario dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché l’esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne della Stazione appaltante in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. Conseguentemente il concessionario curerà l’informazione e l’addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l’esecuzione dei servizi, rapportandosi con il Responsabile della sicurezza dell’Istituzione comunale. Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel capitolato speciale d’appalto, dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. 1. l’impresa aggiudicataria dovrà scrupolosamente attenersi alle disposizioni contemplate nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i., relativamente alla prevenzione infortuni sul lavoro.
2. In particolare l’impresa dovrà, durante l’esecuzione del Servizio, adottare tutti i mezzi a disposizione idonei per prevenire infortuni tanto ai propri addetti, quanto a terze persone, rimanendo comunque responsabile delle conseguenze per gli eventuali infortuni e danni anche verso terzi, per cui ne terrà sollevata ed indenne la Fondazione.
3. L'impresa è tenuta all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) i suddetti obblighi vincolano l'impresa anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
b) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzi dette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
4. In caso di inottemperanza, accertata dalla Fondazione o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'impresa l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
5. Prima dell’inizio del servizio dovranno essere assolti gli obblighi previsti dall’art 26 della L 81/2008 e s.m.i.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Entro gli stessi termini l’Appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
c) l’accettazione del DUVRI;
a) dall’Appaltatore, comunque organizzato nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45 del D.Lgs. n. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48 del D.Lgs. n. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono sta...