INTENSITÀ DELL’AIUTO Clausole campione

INTENSITÀ DELL’AIUTO. L’agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in un contributo a fondo perduto, in conto capitale sulle spese sostenute e ritenute ammissibili per gli investimenti di cui all’art. 6 del presente Bando nella percentuale massima del 50%. Saranno esclusi i progetti con spesa ammissibile inferiore a euro 4.000,00. Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare l’importo totale di euro 5.000,00. Non è prevista l’erogazione di anticipazioni sul contributo concesso.
INTENSITÀ DELL’AIUTO. L’entità del contributo per l’acquisto di capi in sostitu- zione di animali IBR/positivi è fissato nella misura mas- sima del 70% del valore di mercato.
INTENSITÀ DELL’AIUTO. Le aziende che presentano un progetto per la linea MICHELANGELO possono beneficiare del seguente incentivo: • contributo a fondo perduto (da erogarsi da parte di Cesvi) fino a un massimo del 50% delle spese previste dal progetto;
INTENSITÀ DELL’AIUTO. 8. L’intensità dell’aiuto, calcolata con riferimento ai costi salariali lordi medi1 su un periodo di due anni, varia approssimativamente tra il 6% e il 16% ESL e non supera mai il massimale per la regione Campania ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) (35% ESN).
INTENSITÀ DELL’AIUTO. 1. Le agevolazioni saranno concesse in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n.651/2014, art. 54 “Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive”, nonché all’art.11 e seguenti del Regolamento della Fondazione Lucana Film Commission. 2. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell’opera audiovisiva sovvenzionata. A tal fine, inoltre, si provvederà a trasmettere le informazioni relative all’aiuto concesso al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all’art. 52 della L. 234/2012 e s.m.i.. 3. Il contributo concesso ai sensi del presente avviso è cumulabile con altri aiuti di Stato relativamente a diversi costi ammissibili oppure, se in relazione agli stessi costi ammissibili, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili. 4. Le informazioni relative all’aiuto concesso saranno trasmesse al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, qualora non revocati in rispondenza al Regolamento “de minimis”. 5. Il credito di imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica (Tax Credit interno) può essere cumulato nei limiti massimi dell’intensità di aiuto prevista. 6. L’importo dell’aiuto per ogni impresa beneficiaria non può in ogni caso discostarsi dai seguenti importi di seguito specificati: 6.1. minimo € 100.000 – massimo € 200.000. 7. L’ammontare del contributo concesso viene definito applicando il valore del 30% alle tipologie di costi ammissibili dettagliati in precedenza. 8. Il contributo così definito, per ciascuna tipologia di costo ammissibile, costituisce l’ammontare massimo di contributo concedibile. 9. Le spese ammissibili relative ai costi cd. “sopra la linea” (Xxxxxxxx e Sceneggiatura, comprensiva dei costi per l’acquisto dei diritti), già finanziati da altre azioni proposte dalla Lucana Film Commission, non sono finanziabili con il presente avviso. 10. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono da intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, qualora non diversamente recuperata. 11. L’intensità dell’aiuto del presente avviso potrà essere proporzionalmente riparametrata in presenza di altri aiuti già concessi, coerentemente con i limiti di intensità di aiuti concedibili, ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 e del Regolamento della Lucana Film Commission.
INTENSITÀ DELL’AIUTO. Lo stanziamento per le finalità di cui al presente Avviso è pari a € 1.500.000,00, di cui € 500.000,00 riservati ai progetti realizzati sul territorio di Roma Capitale ed € 1.000.000,00 per progetti realizzati nelle altre province del Lazio. Nel caso di progetti realizzati sia nel territorio di Roma Capitale che in altre località del Lazio, la proposta progettuale dovrà indicare con chiarezza il luogo prevalente di realizzazione; la prevalenza indicata determinerà l'attribuzione dell'importo richiesto ai relativi stanziamenti di cui sopra. Ove la quota riservata a ciascun ambito territoriale non risultasse assegnabile totalmente o parzialmente, questa sarà attribuita all’altro ambito. La Regione Lazio si riserva la facoltà di incrementare tale stanziamento in funzione dell’eventuale reperimento di ulteriori risorse. L’agevolazione sarà concessa nel rispetto, ove applicabile, del regime “de minimis” di cui al Reg. 1407/2013 e sarà pari a: 80% del valore del progetto ritenuto congruo ed ammissibile, qualora all’interno dell’aggregazione sia presente almeno un soggetto di natura pubblica, di cui al precedente art. 2, che dimostri una partecipazione effettiva alla realizzazione del progetto mediante apporti finanziari e/o “in kind”; 50% del valore del progetto ritenuto congruo ed ammissibile, in tutti i restanti casi. Ferme restando le percentuali sopra riportate, l’agevolazione massima concedibile per singola aggregazione non potrà, in ogni caso, essere superiore, in valore assoluto, a € 100.000,00.
INTENSITÀ DELL’AIUTO. Collegio sindacale della società «S.I.T. Vallée Soc. Cons. a r.l.», con funzioni di presidente, per un triennio. portant approbation des modalités et des critères à suivre pour le versement des indemnités relatives aux opérations d’abattage des animaux et pour la réalisation des contrôles dans le cadre du plan de lutte contre la mammite, aux termes de la lettre a) du 1er alinéa de l’art. 2 xx xx xxx xxxxxxxxx x° 0 xx 00 xxxxx 0000.
INTENSITÀ DELL’AIUTO. La tipologia di operazione prevede, a fronte dell’impegno assunto dal beneficiario, la corresponsione di aiuti da erogarsi annualmente, per l’intera durata del periodo quinquennale di impegno. Gli aiuti sono corrisposti per i seguenti interventi: • coltivazione in situ e in azienda di varietà locali erbacee a superficie; • coltivazione in situ ed in azienda di varietà locali arboree a superficie; • coltivazione in situ ed in azienda di varietà locali arboree adulte, o impiantate nell’ambito della programmazione di sviluppo rurale 2007-2013, disposte in esemplari isolati o filari. Il premio è differenziato come nella tabella che segue: Per le colture arboree ai fini dell’individuazione della superficie ammissibile all’aiuto si terrà conto delle risultanze e delle verifiche effettuate nell’ambito del SIGC, nonché delle disposizioni impartite a riguardo dall’Organismo Pagatore. Il premio ad ettaro può essere erogato nella sua totalità solo se la coltura è specializzata ovvero se è garantita la totale copertura del suolo così come desumibile dall’attestato di appartenenza delle colture, rilasciato da ARSIAL previsto all’articolo 6 “Documentazione”. Il sostegno è cumulabile con le altre tipologie di operazioni della misura 10 “Pagamenti agro-clima- ambientali”, nonché con la misura 11 “Agricoltura biologica”, con la misura 13 “Pagamenti per indennità in zone svantaggiate” e con la misura 14 “Benessere degli animali”.
INTENSITÀ DELL’AIUTO. Le aziende che presentano un progetto alla linea di finanziamento RAFFAELLO possono beneficiare del seguente incentivo: • contributo a fondo perduto (da erogarsi da parte di Cesvi) fino ad un massimo del o minimo contributo a fondo perduto che può essere richiesto € 3.00015;

Related to INTENSITÀ DELL’AIUTO

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del Certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo vigente. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto nello specifico: partita 1) per le opere oggetto del contratto: 100% dell’importo contrattuale, partita 2) per le opere preesistenti: 35% dell’importo contrattuale, partita 3) per demolizioni e sgomberi: 15% dell’importo contrattuale. b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 1.000.000,00. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

  • Obblighi dell’impresa Nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'Assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta. Tali comunicazioni vengono effettuati: ⚫ Entro 30 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti; ⚫ Entro 60 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da un solo conducente; ⚫ Entro 90 giorni, nel caso di lesioni, dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la Compagnia verserà al danneggiato nei 15 giorni successivi, l'importo relativo tramite bonifico bancario, assegno circolare o assegno di traenza. Per i sinistri relativi a garanzie diverse dalla R.C. Auto (es. furto, atti vandalici, eventi atmosferici, ecc.) la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 15 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato. Per i sinistri relativi alla garanzia Protezione conducente la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato.

  • Quattordicesima mensilità L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una 14ª mensilità pari a una retribuzione globale mensile. Il periodo di riferimento è fissato dal 1° luglio al 30 giugno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Obblighi dell’aggiudicatario L’ente che risulterà affidatario sarà obbligato a rendere immediatamente noto alla Amministrazione Comunale le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere: • eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all’uopo deputati e i risultati delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, con precisa notifica al Servizio Politiche di Inclusione Sociale- Città Solidale, in caso di contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide; • modifica della ragione sociale del soggetto; cessione dello stesso; cessazione dell’attività; • concordato preventivo, fallimento; stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento. L’ente affidatario dovrà provvedere successivamente all’affidamento: • a depositare tutte le spese contrattuali, le quali cederanno per intero a suo carico; • a depositare cauzione definitiva nella misura indicata al successivo art.12. L’ente affidatario si impegna a: • erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel contratto; • svolgere le attività oggetto del contratto in coordinamento con il Comune di Napoli Servizio Politiche di Inclusione Sociale- Città Solidale; • rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per le materie oggetto del presente appalto; • garantire l’adempimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell’attività; • garantire che le strutture e le attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento delle attività corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza; • relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte; • relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant’altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito; • garantire che gli operatori siano idonei alle mansioni di cui al presente Capitolato; • garantire per tutta la durata del progetto il contenimento del turn over, fornendo adeguate motivazioni e giustificazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze di cui al presente capitolato; • garantire l’immediata sostituzione dell’operatore assente per qualsiasi motivo; • farsi esclusivo carico degli oneri assicurativi e previdenziali e quant’altro necessario all’impiego dell’operatore nelle attività di specie senza che possa null’altro opporsi all’Amministrazione Comunale in ordine alla normativa regolante il presente rapporto; • farsi carico degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell’esecuzione del contratto (sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro). L’ente affidatario dovrà stipulare un’apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con oneri a suo intero ed esclusivo carico, per la tutela degli utenti e di terzi, da eventuali danni provocati a persone e beni dal personale impiegato nell’espletamento del servizio, con ampia e totale liberazione dell’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

  • CONDIZIONI SPECIALI Insieme degli articoli con i quali si integrano o rettificano le Condizioni di assicurazione.

  • Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 1. L'appaltatore è obbligato: a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti; b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.