DISCIPINARE DI CONCESSIONE DELL’OSTELLO PER LA GIOVENTU’ – COMUNE DI CARPASIO
DISCIPINARE DI CONCESSIONE DELL’OSTELLO PER LA GIOVENTU’ – COMUNE DI CARPASIO
INDICE DEGLI ARTICOLI:
Art. 1 Oggetto della concessione. Art. 2 Durata della concessione.
Art. 3 Finalità ed utilizzo della struttura. Art. 4 Soggetti utilizzatori.
Art. 5 Servizi forniti e destinazione d’uso dell’immobile. Art. 6 Tariffe.
Art. 7 Periodi e orario di apertura. Art. 8 Regolamento interno.
Art. 9 Attività di gestione.
Art. 10 Corrispettivi del contratto e profili economici. Art. 11 Stato della struttura.
Art. 12 Oneri gestionali a carico del soggetto gestore. Art. 13 Oneri manutentivi a carico del soggetto gestore. Art. 14 Interventi manutentivi a carico del Comune.
Art. 15 Altri oneri a carico del soggetto gestore. Art. 16 Rispetto delle normative vigenti.
Art. 17 Responsabilità e garanzie assicurative. Art. 18 Deposito cauzionale.
Art. 19 Riconsegna dell’immobile. Art. 20 Penali.
Art. 21 Diritto di controllo del Comune.
Art. 22 Risoluzione contrattuale.
Art. 23 Risoluzione del contratto per pubblico interesse. Art. 24 Miglioramento del servizio.
Art. 25 Spese di contratto ed imposte.
T R A
Il Comune di Carpasio di seguito nel testo sarà denominato “Comune”, rappresentato da
…………………… con sede in Carpasio Piazza Garibaldi n. 1 C.F./P.I. 00247250087
E
L’Associazione/Ente/Società/Sig./ …………………………………. di seguito nel testo sarà denominato “concessionario” o “soggetto gestore” con sede legale in ……………………….
C.F./P.I.
……………… rappresentato da ………………………………………………………………..
P R E M E S S O
• che il Comune di Carpasio ha ultimato una struttura ricettiva extralberghiera – Ostello per la gioventù sita in Carpasio Xxx Xxxxxxxxx/Xxx Xxxxxx;
• che il Comune intende provvedere alla gestione mediante affidamento ad enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali, nonché a privati previa stipula di apposita convenzione con il Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d’uso della struttura ricettiva;
• che si è provveduto all’individuazione del soggetto gestore mediante esperimento di gara condotta dalla Regione Liguria nella sua qualità di Stazione Unica Appaltante giusta la Convenzione attuativa della convenzione-quadro stipulata tra le Prefetture di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, la Regione Liguria e l’A.N.C.I. Liguria in data 13/06/2013;
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 Oggetto della convenzione
Il Comune di Carpasio affida in gestione a la struttura ricettiva “Ostello per la gioventù”, sito in Carpasio - Via Sottocase/Via Tullio costituita da :
Piano Terreno:
-miniappartamento per portatori di handicap privo di barriere architettoniche;
-n. 1 camera con bagno privato a tre letti;
- n. 1 cucina attrezzata;
- n. 1 stufa a pellets per riscaldamento indipendente; Piano Primo:
- n. 1 xxxx xxxxxx / xxxxxxxxxx
- x. 0 cucina
- n. 1 bagno con doccia Piano secondo
• n. 4 camere;
• n. 1 bagno; Piano terzo
• n. 1 camera;
• n. 1 bagno privato con doccia
• n. 1 solaio/terrazzo
• n. 1 locale deposito bagagli
il tutto come meglio rappresentato nell’allegata planimetria.
Nel corpo integrale dell’edificio / ostello sono presenti complessivamente max 20 posti letto il cui numero non potrà essere assolutamente incrementato per questioni di sicurezza dell’ utenza pena la revoca immediata della concessione.
Le camere sono completamente arredate sulla base dei requisiti richiesti dalla scheda OS del
Regolamento regionale 23/02/2010, n. 3.
L’immobile è dotato di combinatore telefonico e chiamata di emergenza ad ogni piano inteso a garantire la reperibilità del gestore h 24/24.
Il riscaldamento è fornito mediante le n 2 caldaie a pellets. I piani sono collegati attraverso scala esterna.
Il soggetto gestore avrà l’obbligo di acquisire la titolarità delle autorizzazioni per la gestione della struttura con la tipologia di “Ostello della gioventù”, in quanto in via prioritaria destinata all’accoglienza dei giovani, nel rispetto della vigente disciplina in materia ed in particolare della L.R. n. 2 del 07/02/2008 e s.m.i. e D.D. 11/5/2004 n. 233. L’acquisizione di autorizzazione, nulla osta o comunque di atti di assenso per l’esercizio dell’attività prevista è a carico del soggetto concessionario che si obbliga a richiederla e a fornirne copia al Comune.
La struttura non fornisce il servizio di ristorazione ma è dotata di punti autonomi di cottura gestiti autonomamente dagli utenti sotto la responsabilità del gestore.
Il gestore è pertanto a conoscenza del divieto di prestare il servizio di somministrazione di alimenti e bevande pena l’immediata revoca della gestione della struttura.
Art. 2 Durata
La concessione ha la durata di anni dieci (10), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva consegna, fatta constare da apposito verbale che dovrà intervenire entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
Art. 3 Finalità ed utilizzo della struttura
Il soggetto gestore si impegna ad utilizzare l’Ostello affidato in gestione per il servizio di pubblica utilità di soggiorno, ricezione notturna e diurna del turismo prevalentemente giovanile. La struttura verrà inoltre utilizzata per l’accoglienza dei gruppi coinvolti in iniziative di interesse giovanile turistico, culturale, associativo, scolastico, didattico,
educativo, sportivo, sociale, promosse dal Comune, dalle Associazioni e dagli Istituti
Scolastici, nel rispetto della disciplina regionale di settore.
Art. 4 Soggetti utilizzatori
Possono utilizzare la struttura ricettiva oggetto della presente concessione tutti coloro che ne facciano richiesta purché muniti di documento di identità. Ai sensi della L.R. n. 31/1985 e s.m.i. si deve considerare la struttura come prevalentemente destinata al soggiorno di giovani e loro accompagnatori, ma in caso di disponibilità può essere utilizzata da famiglie, atleti appartenenti a società sportive, persone che a vario titolo partecipano alle iniziative del Comune di Carpasio o di Enti, Associazioni, Istituti Scolastici che collaborino con il medesimo, turisti in transito.
Non si prevede alcuna limitazione, né minima né massima, della durata di permanenza degli ospiti.
Art. 5 Servizi forniti e destinazione d’uso dell’immobile
La gestione è finalizzata alla destinazione dell’immobile quale Ostello con soggiorno e pernottamento senza somministrazione di alimenti e bevande.
Si prevede la fornitura dei servizi minimi essenziali come stabilito dalla SCHEDA OS del regolamento della Regione Liguria n. 3 del 23/02/2010 e ss.mm.ii.
Il soggetto gestore si rende disponibile inoltre a coadiuvare il Comune di Carpasio nella organizzazione dell’accoglienza in occasione di iniziative di interesse turistico, culturale, scolastico e sportivo.
Il soggetto gestore si impegna altresì alla realizzazione di tutte le altre attività necessarie all’ accoglienza ed alla promozione dell’attività nonché alla fornitura di arredi ed attrezzature complementari per il funzionamento dell’Ostello, ed alla stipula di tutti i contratti richiesti dalla legge e dai regolamenti comunali e regionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo si indica: il contratto telefonico per il funzionamento della chiamata di sicurezza situata nei
locali comuni, la posa ed il contratto di manutenzione degli estintori, le volture a proprio nome
delle utenze elettriche, le denunce Tarsu, i contratti di assistenza per la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento ed acqua calda, la stipula di regolare contratto per la fornitura di acqua potabile, assicurazione rct/rco per la responsabilità civile ed antincendio …).
Art. 6 Tariffe
Per il primo anno di attività le tariffe massime applicate saranno le seguenti:
1. pernottamento in camera multipla Euro 22,00 a persona;
2. pernottamento in camera famiglia con bagno privato Euro 25,00 a persona; La fornitura di riscaldamento, luce ed acqua è compresa nel prezzo del pernottamento.
A partire dal secondo anno di attività, tali tariffe potranno essere aggiornate annualmente previa approvazione scritta da parte del Comune.
Art. 7 Periodi e orario di apertura
Il Soggetto gestore si impegna ad osservare l’ orario di apertura minimo di 8 ore giornaliere, garantendo la disponibilità telefonica negli altri orari.
A tal proposito mediante avviso situato in tutti i locali dell’ ostello dovrà esser reso noto un numero telefonico di reperibilità sempre attivo.
Il Soggetto gestore garantisce l’apertura della struttura ricettiva in via di massima dodici mesi l’anno ed eventuali chiusure dovranno avvenire nei periodi in cui minore è l’afflusso turistico e, comunque, previa autorizzazione scritta da parte del Comune.
Si specifica che anche nel caso di servizi prestati nell’esclusivo interesse del Comune e degli altri fruitori da questa segnalati, il soggetto gestore è obbligato a sua cura e spese a garantire tutto il personale necessario ad assicurare il funzionamento dei servizi nella piena osservanza di tutte le norme vigenti in materia.
Art. 8 Regolamento interno
Le ulteriori modalità di utilizzo dell’Ostello da parte degli ospiti (comprese eventuali tariffe per servizi aggiuntivi) verranno indicate nel Regolamento interno che il soggetto gestore
adotterà previo parere scritto favorevole del Comune.
Art. 9 Attività di gestione.
Il concessionario ha l’obbligo di gestire le attività dell’Ostello, anche dal punto di vista igienico-sanitario, contabile e amministrativo, nel rispetto della normativa vigente.
Il soggetto gestore dovrà inoltre tenere presso i propri uffici un libro dei reclami e dei suggerimenti a disposizione dell’utenza.
Il soggetto gestore si impegna altresì a presentare annualmente al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto consuntivo economico della gestione relativa all’anno precedente, i dati di affluenza e del fatturato.
Per il funzionamento della struttura il soggetto gestore dovrà assicurare, relativamente al personale impiegato, il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e della normativa in materia di sicurezza.
Art. 10 Corrispettivi del contratto e profili economici.
Il soggetto gestore assume a proprio carico tutti gli oneri gestionali. Ad esso competeranno tutte le entrate derivanti dall’uso della struttura affidata in gestione.
Il soggetto gestore si impegna a versare al Comune un canone annuo di Euro (determinato in sede di gara) a decorrere dal primo anno di gestione.
Il canone annuale, al lordo del rialzo percentuale offerto, sarà rivalutato a partire dall'inizio del secondo anno di durata della concessione, sulla base del 100% dell'incremento medio nazionale del costo della vita per impiegati e salariati, con riferimento all'indice ISTAT annuo.
Il pagamento del canone annuale avverrà in due rate di uguale importo, rispettivamente entro il
30 giugno ed entro il 10 dicembre di ogni anno.
Gli importi saranno versati, alla scadenza indicata, presso la Tesoreria Comunale, IBAN:
XX00X0000000000000000000000
Il mancato pagamento del canone, entro i termini stabiliti, potrà essere motivo di risoluzione del contratto.
Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di modificare l’importo sopra determinato, qualora previsto obbligatoriamente da specifiche disposizione di legge.
Art. 11 Stato della struttura
Il Comune affida in gestione la struttura e le attrezzature connesse nelle condizioni di stato in cui si trovano alla consegna mediante verbale di consistenza dei beni mobili ed immobili debitamente firmato dal gestore.
Il soggetto gestore deve provvedere agli interventi utili alla conservazione della struttura, degli impianti e delle attrezzature per la parte posta a suo carico dalla presente concessione.
Il soggetto gestore si impegna a comunicare al Comune eventuali difformità della struttura e degli impianti rispetto alla normativa in vigore rilevate nei primi sei mesi di sviluppo della presente convenzione, risultando comunque tenuto a non alterarne o comprometterne il regime esistente di idoneità e sicurezza. Qualora ciò non avvenga nessuna responsabilità sarà a carico del Comune.
Art. 12 Oneri gestionali a carico del soggetto gestore
Sono a carico del soggetto gestore tutte le spese necessarie per il funzionamento e le attività di gestione dell’Ostello, nonché tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas, telefono, riscaldamento e tariffa raccolta rifiuti i cui contratti devono essere direttamente intestati.
Sono a carico del soggetto gestore gli oneri per eventuali interventi di miglioria sull’immobile e per l’integrazione degli arredi e attrezzature esistenti. E’ altresì a carico del soggetto gestore la fornitura della biancheria da letto e da bagno per gli ospiti.
Sono altresì a carico del soggetto gestore:
• la pulizia dei locali della struttura e delle aree esterne di pertinenza;
• la disinfezione e disinfestazione in genere – lo sgombero della neve nelle suddette aree;
• sorveglianza della struttura ed aree perimetrali.
Qualsiasi miglioria da apportarsi ai locali durante il rapporto contrattuale deve essere preventivamente autorizzata dal Comune e comunque resta a completo beneficio del medesimo senza che il soggetto gestore possa pretendere indennizzo alcuno.
Per quanto si riferisce in particolare alla sala da pranzo /riunioni, il Soggetto gestore si impegna a mettere la stessa a disposizione del Comune - a titolo completamente gratuito, per un utilizzo diretto o mediante Enti o Associazioni, da quest’ultimo indicati, per una massimo di venti
(20) riunioni annue.
E’ a carico del gestore tutto quanto a tal proposito indicato nell’offerta tecnico-gestionale che è parte del presente disciplinare.+
Il soggetto gestore praticherà nei confronti del Comune una riduzione del 20% sulle tariffe per il soggiorno presso la struttura al fine di incentivare le particolari iniziative che lo stesso vorrà intraprendere, per un massimo di 30 pernottamenti annui.
La gestione dovrà essere attivata entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.
Entro il 31 gennaio di ogni anno il soggetto gestore presenterà all’Amministrazione Comunale il programma dettagliato delle particolari iniziative che intende organizzare nell’anno di riferimento, al fine di consentire la verifica della conformità del programma medesimo con la proposta indicata in sede di gara.
Art. 13 Oneri manutentivi a carico del soggetto gestore
Sono a carico del soggetto gestore tutti gli interventi di manutenzione ordinaria della struttura, dei locali, degli arredi, degli impianti e delle aree perimetrali secondo quanto stabilito in termini generali dalla normativa e tali da assicurare il perfetto stato di
manutenzione e di conservazione, salvo la naturale usura del tempo e tutto quanto a tal proposito
indicato nell’offerta tecnico-gestionale.
A titolo esemplificativo ed integrativo si indicano i seguenti interventi manutentivi:
• riparazione e/o sostituzione della rubinetteria e dei sanitari in genere;
• riparazione e/o sostituzione degli arredi e delle attrezzature in dotazione di tutti i locali,ivi compresa i punti autonomi di cottura;
• disotturazione e/o riparazione degli scarichi degli apparecchi igienico – sanitari, pozzetti;
• di ispezione e relative opere murarie;
• manutenzione ed eventuale sostituzione di elementi meccanici ed elettrici dell’impianto di approvvigionamento idrico;
• manutenzione e sostituzione di elementi del quadro elettrico e degli apparecchi di illuminazione;
• pulizia annuale e revisione della caldaia, della canna fumaria con sostituzione di accessori e pezzi di ricambio;
• sostituzione vetri;
• riparazione e/o sostituzione di infissi interni ed esterni;
• tinteggiatura delle pareti e soffitti interni;
• riparazione dei marciapiedi esterni.
Il Soggetto gestore si impegna inoltre ad esibire al Comune regolare documentazione della eseguita manutenzione ordinaria. Gli interventi di manutenzione possono essere verificati dall’ufficio Tecnico Comunale.
Art. 14 Interventi manutentivi a carico del Comune.
Al Comune di Carpasio competono gli interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio e dei relativi impianti, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza. Nei casi d’urgenza il soggetto gestore potrà eseguire direttamente i lavori, esclusivamente previa autorizzazione
scritta dell’ ufficio tecnico del Comune di Carpasio che dovrà rilasciare il parere di
congruità tecnica ed economica dell’intervento programmato comunicando le modalità del successivo rimborso delle spese a carico del Comune.
Il Soggetto gestore non potrà pretendere alcun risarcimento per interruzioni del servizio causate dai lavori autorizzati o eseguiti per conto dell’Amministrazione Comunale.
Art. 15 Altri oneri a carico del soggetto gestore.
Per l’intero periodo della concessione il soggetto gestore si impegna ad effettuare la promozione pubblicitaria della struttura attraverso i propri canali.
Il soggetto gestore dovrà, nello spirito e negli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura, promuovere ed incentivare il turismo, coinvolgendo anche associazioni ed organismi presenti sul territorio, collegandosi alla rete internazionale degli Ostelli della Gioventù e Associazioni nazionali ed internazionali di promozione culturale, turistica e sportiva.
Art. 16 Rispetto delle normative vigenti
Il soggetto gestore deve attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle norme previdenziali e assistenziali.
Il soggetto gestore deve attuare l’osservanza della normativa antincendio, provvedendo a definire il piano di evacuazione ed apporre idonea cartellonistica.
Il soggetto gestore deve attuare l’osservanza della normativa statale e regionale concernente l’igiene pubblica.
Art. 17 Responsabilità e garanzie assicurative
Il soggetto gestore è unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento della struttura, dei rapporti con gli utenti/clienti, con il proprio personale e con i terzi.
In relazione a quanto previsto dal precedente comma il soggetto gestore solleva il Comune da ogni
e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso è inoltre responsabile di
qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone o alle cose a seguito dell’uso dell’immobile e delle attrezzature ed impianti, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall’esercizio della gestione e da eventuali danni a persone o cose.
Il soggetto gestore in particolare:
• risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti alla struttura, attrezzature ed impianti per colpa propria o di soggetti terzi da esso ammessi;
• esonera il Comune da ogni responsabilità per l’uso improprio della struttura;
• risponde nei confronti degli utenti/clienti e dei terzi degli obblighi e degli impegni assunti derivanti dalla attività ricettiva svolta nella struttura.
Ai fini di garanzia di quanto sopra, prima dell’avvio dell’attività di gestione, il soggetto gestore dovrà stipulare, con oneri a suo carico, con primaria compagnia di assicurazione:
• una polizza per responsabilità civile verso terzi (compreso il Comune) e verso dipendenti con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00;
• una polizza incendio con garanzia rischio locativo per un massimale pari all’importo stimato per la ricostruzione a nuovo della struttura pari a € 1.500.000,00 e per riacquisto arredi pari ad € 100.000,00.
Art. 18 Deposito cauzionale
Il soggetto gestore, deve prestare cauzione definitiva a garanzia della perfetta esecuzione del contratto pari a due annualità del canone offerto, da costituire a norma di legge, preferibilmente con una delle seguenti modalità:
a) fideiussione bancaria;
b) polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata.
Detta cauzione dovrà contenere e prevedere:
1. l’impegno della Banca o della Compagnia di Assicurazione a versare l’importo della
cauzione su semplice richiesta del Committente e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile;
2. la validità fino alla completa esecuzione dell’impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa e lo svincolo solo dietro la restituzione dell’originale della cauzione stessa.
La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze.
Art. 19 Riconsegna dell’immobile.
Allo scadere del contratto l’immobile, le sue pertinenze, le attrezzature e i beni mobili dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione generale, salva la normale usura derivante dall’attività svolta.
Al termine della concessione nessun rimborso o compenso, nemmeno a titolo di miglioria, potrà essere richiesto al Comune che rientrerà nella piena disponibilità dell’immobile, compresi gli eventuali arredi e le attrezzature acquistati dal soggetto gestore.
Art. 20 Penali
Per ogni giorno di ritardo imputabile al soggetto gestore rispetto ai tempi di inizio dell’attività, verrà applicata una penale di € 50,00 giornaliera.
Per ogni inadempienza del soggetto gestore verso gli obblighi assunti, regolarmente contestata, verrà applicata una sanzione pecuniaria di € 75,00.
Art. 21 Diritto di controllo del Comune.
E' facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli anche attraverso soggetti esterni di propria fiducia, per verificare la qualità del servizio offerto e la rispondenza a quanto proposto in offerta dal Soggetto gestore, nonché alle prescrizioni della presente concesione, al fine della valutazione della qualità del servizio nel suo complesso.
Art. 22 Risoluzione contrattuale
Il Comune può, a proprio insindacabile giudizio, risolvere la presente convenzione, previa diffida avvalendosi della clausola risolutiva di cui all’art. 1456 del Codice Civile, per i seguenti motivi:
• difformità nella gestione rispetto a quanto indicato nella presente convenzione ed in fase di offerta;
• utilizzo della struttura per fini e finalità diverse da quelle stabilite nella presente convenzione e comunque contrarie alla legge e alla morale;
• violazione degli obblighi assicurativi di cui all’art. 17 e degli obblighi manutentivi a carico del soggetto gestore;
• mancata richiesta ed acquisizione delle necessarie autorizzazioni per l’esercizio dell’attività;
• ritardo nell’inizio dell’attività o superamento di n. 3 penali per anno solare previste dall’art. 20, comma 2;
• cessione in tutto o in parte a terzi della struttura affidata in gestione;
• mancato pagamento o recidiva morosità nel pagamento del canone o delle somme a qualsiasi titolo dovute al Comune;
• gravi e reiterate disfunzioni e negligenze nella conduzione dell’esercizio tali da compromettere la qualità del servizio e/o la funzionalità dell’esercizio e arrecare pregiudizio all’immagine del Comune.
Nel caso di scioglimento/estinzione del soggetto gestore la presente concessione si intende automaticamente risolta senza alcun riconoscimento di per gli interventi eventualmente effettuati.
Art. 23 Revoca del contratto per pubblico interesse
Qualora il Comune revocasse le autorizzazioni concesse o volesse rientrare nella disponibilità
dell’immobile per pubblico interesse prima della scadenza stabilita, il soggetto gestore avrà diritto ad un indennizzo a titolo di risarcimento pari al 2% del fatturato medio mensile futuro moltiplicato per il numero residuo di mesi mancati alla conclusione della gestione. Alla revoca della concessione si applica quanto disposto dall’art. 21quinquies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
Art. 24 Miglioramento del servizio
Alla luce dell’esperienza maturata o a seguito del sopraggiungere di nuovi elementi, nel corso della gestione potranno essere concordate fra le parti modificazioni alla programmazione gestionale e/o degli eventi al fine di migliorare e di rendere coerente ai tempi l’offerta del servizio.
Art. 25 Spese di contratto ed imposte
Tutte le spese inerenti e consequenziali la presente concessione saranno a carico del Soggetto gestore, comprese a titolo meramente indicativo quelle contrattuali, i diritti di segreteria e le spese di registro.
Art. 26 Disposizioni finali e rinvio
Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni di legge e di regolamento in vigore.
Le modalità di gestione e gli interventi di ogni tipo proposti dal gestore in sede di offerta tecnico- gestionale sono parte integrante del presente disciplinare e come tale dovranno essere puntualmente adempiuti.
Per ogni controversia è competente esclusivo il Foro di Sanremo. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Carpasio, …(data)
Per il Comune di Carpasio Per il Concessionario