Responsabilità e garanzie assicurative Clausole campione

Responsabilità e garanzie assicurative. La Stazione Appaltante è estranea ai rapporti dell’Assuntore con i terzi e non risponde per fatti e/o danni di qualsiasi natura casualmente riconducibili all’attività dell’Assuntore. Pertanto, quest’ultimo terrà indenne la Stazione Appaltante, nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni casualmente riconducibili all’attività dell’Assuntore medesimo, intervenendo ove occorra nei relativi giudizi. L’Assuntore sarà tenuto a manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, direttamente o indirettamente fondata sulle prestazioni oggetto del presente Capitolato, avanzata nei confronti della Stazione Appaltante dai Conduttori ai quali è resa la prestazione. L’Assuntore dovrà, inoltre farsi carico di ogni eventuale danno arrecato alla Stazione Appaltante medesima dal proprio personale, nell’espletamento delle prestazioni oggetto dell’affidamento. A titolo puramente indicativo e non esaustivo l’Assuntore dovrà risarcire la Stazione Appaltante per eventuali danni alla struttura edile, apparecchiature elettromedicali, agli impianti. Fermo restando che l’Assuntore sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura essi siano che dovessero essere arrecati dal proprio personale e/o dalle attrezzature e mezzi, e che in ogni caso dovrà provvedere senza indugi e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione e/o rifacimento delle parti o di quanto danneggiato, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’Assuntore dovrà stipulare con primaria Compagnia assicuratrice una polizza di assicurazione a copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata sarà pari a € 2.500.000,00. La polizza dovrà inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (senza esclusioni di sorta per il riconoscimento di tale qualifica inclusa la Stazione Appaltante) con un massimale, per ogni sinistro, di euro 2.500.000,00, con il limite di euro 2.500.000,00 per danni a persone e il limite di euro 2.500.000,00 per danni a cose. La polizza deve prevedere, inoltre, lo svincolo unicamente previa restituzione, da parte della Stazione Appaltante, dell’originale della polizza stessa ovvero previa dichiarazione liberatoria di quest’ultima attestante che si può procedere all...
Responsabilità e garanzie assicurative. Il soggetto gestore è solo e unico responsabile della gestione e del funzionamento della struttura, dei rapporti con gli utenti/clienti, con il proprio personale e con i terzi. In relazione a quanto previsto dal precedente comma il soggetto gestore solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso è inoltre responsabile di qualsiasi danno ad inconveniente che possa derivare alle persone o alle cose a seguito dell’uso dell’immobile e delle attrezzature ed impianti, sollevando il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall’esercizio della gestione e da eventuali danni a persone o cose. Il soggetto gestore in particolare:  risponde a tutti i danni e deterioramenti prodotti alla struttura, attrezzature ed impianti per colpa propria o di soggetti terzi da esso ammessi;  esonera il Comune da ogni responsabilità per l’uso improprio della struttura;  risponde nei confronti degli utenti/clienti e dei terzi degli obblighi e degli impegni assunti derivanti dall’ attività ricettiva svolta nella struttura. Ai fini di garanzia di quanto sopra, prima dell’avvio dell’attività di gestione, il soggetto gestore dovrà stipulare, con oneri a suo carico, con primaria compagnia di assicurazione:  una polizza per responsabilità civile verso terzi (compreso il Comune) e verso dipendenti con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00;  una polizza incendio con garanzia rischio locativo per un massimale pari all’importo stimato per la ricostruzione a nuovo della struttura pari a € 1.500.000,00 e per riacquisto arredi pari a € 100.000,00.
Responsabilità e garanzie assicurative. Il Concessionario risponde direttamente e indirettamente dei danni nei confronti degli utenti, a cose e/o a terzi, conseguenti e a causa dell’uso della struttura e delle attività che in essa vengono esercitate, comprese le attività accessorie, nulla eccettuato od escluso. Il concessionario, in relazione all’espletamento delle attività o a cause ad essa connesse, è ritenuto interamente responsabile anche per eventuali danni a favore dell’Amministrazione comunale o a terzi, persone e cose. Il concessionario, a tal fine, è tenuto prima della sottoscrizione del contratto alla stipula, pena la decadenza della concessione, di: - polizza assicurativa contro i rischi di incendio, furto, fenomeni meteorologici, atmosferici e naturali in genere, danni dovuti ad atti vandalici e ad eventi socio-politici, con un massimale non inferiore a € 500.000,00. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le polizze assicurative prestate dalla mandataria capogruppo, dovranno coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti. Le polizze assicurative dovranno avere una durata pari a quella del contratto e potranno essere svincolate unicamente previa dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione comunale. Le suddette polizze dovranno: - essere consegnate, in copia, all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto o comunque prima della consegna della struttura se effettuata nelle more della stipula; - successivamente consegnate annualmente in copia all’Amministrazione, con attestazione di vigenza e quietanza di pagamento. Resta inteso, comunque, che resteranno a carico del concessionario stesso tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nelle polizze di assicurazione.
Responsabilità e garanzie assicurative. L’Affidatario è unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento della struttura, dei rapporti con gli utenti/clienti, con il proprio personale e con i terzi. In relazione a quanto previsto dal precedente comma l’Affidatario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a 25 tali rapporti. Esso è inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone o alle cose a seguito dell’uso dell’immobile e delle attrezzature ed impianti, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall’esercizio della gestione e da eventuali danni a persone o cose. Ai fini della garanzia di quanto sopra, il soggetto gestore ha stipulato, per tutta la durata del contratto, in data..……..polizza assicurativa n…………con la compagnia di assicurazione ………………..……………comprendente una polizza per responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore ad €. 1.000.000,00 ed una polizza incendio con garanzia rischio locativo per un massimale pari ad €. 500.000,00.
Responsabilità e garanzie assicurative. L’aggiudicatario del servizio è tenuto a produrre e depositare, prima della sottoscrizione del con- tratto, pena la decadenza della concessione: La polizze assicurativa deve valere per tutta la durata del contratto e può essere svincolata unica- mente previa dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione comunale. La suddetta polizza dovrà: - essere consegnata, in copia, all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto o co- munque prima della consegna della struttura se effettuata nelle more della stipula; - successivamente in caso di proroga del servizio consegnata annualmente in copia all’Amministrazione, con attestazione di vigenza e quietanza di pagamento. Resta inteso, comunque, che resteranno a carico dell’appaltatore stesso tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nelle polizze di assicurazione.
Responsabilità e garanzie assicurative. Art. 18 Deposito cauzionale.
Responsabilità e garanzie assicurative. Il soggetto gestore è unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento della struttura, dei rapporti con gli utenti/clienti, con il proprio personale e con i terzi. qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone o alle cose a seguito dell’uso dell’immobile e delle attrezzature ed impianti, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall’esercizio della gestione e da eventuali danni a persone o cose. Il soggetto gestore in particolare: • risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti alla struttura, attrezzature ed impianti per colpa propria o di soggetti terzi da esso ammessi; • esonera il Comune da ogni responsabilità per l’uso improprio della struttura; • risponde nei confronti degli utenti/clienti e dei terzi degli obblighi e degli impegni assunti derivanti dalla attività ricettiva svolta nella struttura. Ai fini di garanzia di quanto sopra, prima dell’avvio dell’attività di gestione, il soggetto gestore dovrà stipulare, con oneri a suo carico, con primaria compagnia di assicurazione: • una polizza per responsabilità civile verso terzi (compreso il Comune) e verso dipendenti con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00; • una polizza incendio con garanzia rischio locativo per un massimale pari all’importo stimato per la ricostruzione a nuovo della struttura pari a € 1.500.000,00 e per riacquisto arredi pari ad € 100.000,00.

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  • RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.

  • RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazione.

  • Responsabilità solidale In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.

  • RESPONSABILITA’ 13.1. Ciascuna Parte è responsabile per l'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente Accordo e dai relativi DPA –Condizioni Particolari e dalla Legislazione in materia di protezione dei Dati Personali. 13.2. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Fornitore sarà tenuto a risarcire il Cliente in caso di violazione del presente Accordo e/o dei relativi DPA – Condizioni Particolari entro i limiti massimi convenuti nel Contratto.

  • Responsabilità verso terzi L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

  • Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

  • RESPONSABILITA’ CIVILE 19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

  • Responsabilità Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

  • Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: • ai sensi di legge per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, iscritti e non iscritti all’INAIL ai sensi del D.P.R 30 giugno 1964 n. 1124 s.m.i. e ai sensi del X.XX 23.02.2000, n. 38 e s.m.i incluse le figure di collaborazione previste dal D.lgs. n. 276 del 10.09.2003 ( c.d legge Xxxxx) e s.m.i., ivi compresi Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, lavoratori distaccati presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta sia diversa da quelle descritta in polizza e quelli a domicilio/distanza (cd. telelavoro), lavoratori interinali come definiti dalla legge 24.06.1997 n. 196 e s.m.i. • ai sensi del Codice Civile e ai sensi di altre leggi civilistiche, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e decreti legislativi. Oppure leggi, di cui al punto precedente, o eccedenti le prestazioni dalle stesse normative previste, causati alle figure lavorative di cui al precedente punto, per morte, lesioni personali e danni a cose. • Ai sensi di legge per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), durante od in occasione dell’attività lavorativa. • Per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche nell’eventuale assenza di analoga copertura da parte dell’INAIL. L'assicurazione si estende anche a coloro (es: gruppo volontari protezione civile, studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, lavoratori socialmente utili, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. Vengono inoltre parificati a dipendenti tutte le figure, inclusi amministratori, assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. L'assicurazione comprende anche, e ciò a deroga di quanto eventualmente diversamente convenuto, i prestatori di lavoro assunti in conformità alla Legge n. 30 del 14.02.2003 (Legge "Biagi") ed i prestatori di lavoro occasionali, compresi gli stagisti, borsisti, tirocinanti ecc. per gli infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni e che vengono assicurati dall'Assicurato stesso contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge; diversamente, tali soggetti verranno considerati terzi. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero saranno considerati terzi qualora l’Inail non riconosca la propria copertura assicurativa. L’invalidità permanente viene calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni e/o integrazioni e D.lgs. 23.02.200 n. 38 e s.m.i., dal D.lgs n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i. Il risarcimento derivante dal danno biologico e relativo ad invalidità permanente viene corrisposto senza l’applicazione di alcuna franchigia. L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità. La garanzia R.C.O. si intende operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D.lgs. 276/2003 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario. La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d’ufficio del reato commesso dall’Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali la Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato art. 2049 C.C. L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite da: • INAIL ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni nonché agli effetti del D.lgs. n. 38/2000; • ASL e/o enti similari.

  • Responsabilità civile dei trasportati L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.