CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI
CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI
Tra le parti:
1) CAFC S.p.A., con sede legale in Xxxxx (XX), xxxxx Xxxxxxxxx, x. 000, iscrizione al Registro delle imprese di Udine, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00158530303, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, nato a Catania (CT) il 13/02/1968, (di seguito per brevità “CAFC”)
e
2) ACQUEDOTTO POIANA S.p.A., con sede in Cividale del Friuli (UD), Viale Duca degli Abruzzi, n 1, iscrizione al Registro delle imprese di Udine, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00160360301, in persona dell’Amministratore Unico Xxxxxxx Xxxx, nato a nato a Cividale del Friuli (UD) il 6/9/1956 (di seguito per brevità “POIANA”)
insieme congiuntamente, le “Parti” o singolarmente la “Parte”
premesso che:
a. il combinato disposto degli artt. 147 e 149 bis del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce, in materia di affidamento del Servizio Idrico Integrato (di seguito per brevità “S.I.I.”), il principio secondo il quale il S.I.I. stesso, nell’ambito territoriale ottimale, è affidato dall’ente di governo dell’ambito al quale spetta il compito di deliberare la forma di gestione fra quelle previste nell’ordinamento europeo nonché di affidare il servizio nel rispetto della normativa nazionale;
b. l’art 4, comma 0, xxxxx X.X. xxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, nr. 5/2016, ha istituito l’Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito per brevità “AUSIR”), Ente di governo dell’ambito, cui partecipano
obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato previste dal D. Lgs. 152/2006;
c. ai sensi dell’art. 23, comma 2, della L.R. nr. 5/2016 AUSIR è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti con il personale, nei contenziosi attivi e passivi che fanno capo alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della L.R. 22/2010”;
d. ai sensi dell’art 16, comma 2, della L.R. nr. 5/2016 l’AUSIR può affidare il servizio idrico integrato ... a società interamente pubbliche mediante affidamento diretto, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house e, comunque, partecipate dagli enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale ...;
e. il comma 4 del medesimo art. 16 prevede espressamente che, in ogni caso, al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità e al fine di superare la frammentazione delle gestioni esistenti in attuazione del principio di unicità della gestione, la Regione, l'AUSIR e gli Enti locali favoriscono e incentivano processi di integrazione delle gestioni esistenti nell'Ambito territoriale ottimale, nel rispetto della normativa nazionale di settore. A tal fine la Regione può individuare specifici strumenti per incentivare e favorire i processi di integrazione;
f. CAFC e POIANA hanno condiviso un percorso di integrazione aziendale ritenuto da AUSIR meritevole di apprezzamento e di sostegno in data 29.06.2022;
……….
g. CAFC e POIANA, per effetto di quanto sopra, hanno sottoscritto in data la scrittura privata denominata “Accordo Vincolante”, nota alle Parti
che si dispensano reciprocamente dalla relativa allegazione;
h. In ragione di quanto previsto nell’Accordo Vincolante di cui al punto che precede CAFC oggi detiene il 51% delle azioni di POIANA;
i. I soci di XXXXXX hanno sottoscritto il “PATTO PARASOCIALE”, noto alle Parti che si dispensano reciprocamente dalla relativa allegazione;
j. L’esercizio del controllo analogo in POIANA è disciplinato dal Regolamento, noto alle Parti che si dispensano reciprocamente dalla relativa allegazione, adottato ai sensi dell’art. 24 dello Statuto di POIANA;
k. AUSIR, in data , ha preso atto del completamento dell’operazione di
integrazione aziendale e, in data , ha adeguato la convenzione per la
gestione del S.I.I. da parte di CAFC, ove è previsto che CAFC può sub concedere a POIANA l’espletamento del X.X.X. xxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxx xx XXXXXX (Xxxxxxxx 0: di seguito per brevità la “CONVENZIONE”);
l. CAFC e POIANA con il presente contratto intendono disciplinare la gestione del S.I.I. nel territorio dei Comuni soci di POIANA in conformità alla CONVENZIONE (di seguito per brevità “CONTRATTO”).
Tutto ciò premesso
le Parti convengono quanto segue:
1. Premesse, definizioni e allegati
1.1 Le premesse, le definizioni e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente CONTRATTO e rivestono carattere negoziale.
1.2 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente CONTRATTO, si applicano le seguenti definizioni:
Acquedotto è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
Adduzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell’Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;
Altre attività idriche è l’insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:
a) Lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l’installazione e gestione di “case dell’acqua”, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
b) Lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di xxxxx xxxx, il trasporto e il pretrattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
c) l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di
realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno dei condomini, l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l’istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l’engineering e altri lavori e servizi similari;
e) la riscossione;
f) altre attività facenti comunque parte di quanto sopra descritto da a) ad e);
Attività diverse è l’insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all’attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche; Captazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento diretto d’acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;
Depurazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate
compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;
Fognatura è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente l’allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; dette infrastrutture comprendono anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
Gestore: la società, affidataria del Servizio Idrico Integrato nell’ambito del perimetro amministrativo dei Comuni riportati in Allegato 2, e suoi successori a titolo universale o particolare a qualsiasi titoli subentranti nella gestione;
Distribuzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l’acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico- sanitario, qualora effettuata mediante l’utilizzo, seppur parziale, delle
medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII; Potabilizzazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;
Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
Vendita all’ingrosso è l’attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;
Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito; Finanziatori sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all’EGA e previa verifica da parte di quest’ultimo;
Gestione conforme è quella in capo a soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall’Ente di governo dell’ambito (di seguito: EGA);
Piano Tariffario Poiana è la proiezione per tutto il periodo di affidamento, con dettaglio annuale, delle componenti di costo ammesse nel VRG (Vincolo riconosciuto ai Ricavi del Gestore) relative al bacino tariffario POIANA.
Articolo 2 – Oggetto e durata
2.1 Il presente contratto ha ad oggetto lo svolgimento da parte di POIANA del S.I.I.., in qualità di sub concessionaria di CAFC ed in conformità e nel rispetto della CONVENZIONE, nel territorio dei propri Comuni soci, così come individuati al successivo comma (di seguito per brevità il “TERRITORIO”), dalla data del 1.07.2023 fino al 31.12.2033.
2.2 Il TERRITORIO sul quale verrà espletato il S.I.I. da parte di POIANA è costituito, esclusivamente, dai seguenti Comuni: Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco, Remanzacco, San Xxxxxxxx al Natisone, San Xxxxxx al Natisone, Trivignano Udinese.
2.3 Il S.I.I. verrà svolto da XXXXXX nel pieno rispetto dalla normativa di riferimento e della CONVENZIONE sotto il controllo di CAFC, ferme le previsioni del PATTO PARASOCIALE.
2.4 In particolare, XXXXXX espleterà le attività connesse alla gestione del S.I.I., cosi come definite all’art. 1, nel TERRITORIO.
2.5 La predisposizione del Programma degli Interventi e del Piano delle Opere
Strategiche (PdI e POS), quale sottoinsieme degli interventi previsti per il TERRITORIO di POIANA, nell’ambito del PdI e del POS di CAFC, sottoposti all’approvazione di AUSIR, sono di competenza POIANA, così come la realizzazione degli interventi ivi previsti come meglio esplicitato al successivo art. 5.
Articolo 3 – Rapporti con soggetti sovraordinati
3.1 CAFC, nel rispetto del PATTO PARASOCIALE, cura per conto di XXXXXX, i rapporti con gli Enti sovraordinati di controllo del S.I.I. (AUSIR, ARERA, Regione Autonoma FVG - Direzione Centrale Ambiente), informando tempestivamente POIANA.
Articolo 4 – Modalità di svolgimento della gestione del SII
4.1 Le attività facenti capo a POIANA connesse con la gestione del SII nel TERRITORIO sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:
Acquedotto
a) captazione anche ad usi multipli ossia l’insieme delle operazioni di gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento diretto d’acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee;
b) adduzione anche ad usi multipli ossia l’insieme delle operazioni di gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri
piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;
c) potabilizzazione ossia l’insieme delle operazioni di gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;
d) distribuzione ossia l’insieme delle operazioni di gestione e manutenzione, nonché di ricerca perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l’acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la distribuzione forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio. La gestione operativa della distribuzione comprende altresì tutte le attività contrattuali e di gestione delle utenze dell’acquedotto;
e) misura di processo dell’acquedotto ossia l’insieme delle operazioni organizzative e gestionali finalizzate alla raccolta, all’elaborazione,
anche informatica e telematica, alla messa a disposizione e all’archiviazione per 5 anni dei dati di misura volumetrici validati, relativi ai punti di consegna della risorsa idropotabile in ciascuna sezione di acquedotto (misura di processo); è, inoltre, comprensiva delle operazioni connesse agli interventi in loco sui misuratori, quali le operazioni di installazione e messa in servizio, manutenzione, verifica, adeguamento e rimozione, nonché della telegestione;
f) operazioni di ricerca perdite;
g) servizio di reperibilità nell’arco delle 24 ore, 365 giorno anno;
h) effettuazione delle analisi chimiche e biologiche di verifica periodica previste dalle normative vigenti;
i) verifica periodica della stabilità dei chiusini posti sulla sede stradale;
j) manutenzione fabbricati e aree pertinenza, compreso gli sfalci dell’erba;
k) procedura di rinnovo delle concessioni di derivazione d’acqua ad uso potabile.
Fognatura
a) fognatura nera e mista ossia l’insieme delle operazioni di gestione e manutenzione delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, nonché dalle acque meteoriche di dilavamento (incluse le acque di prima pioggia); comprende le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori, le vasche di prima pioggia e le stazioni di sollevamento (incluse
quelle relative ai collettori primari e secondari); comprende inoltre le operazioni di ricerca perdite. Tali infrastrutture sono finalizzate allo smaltimento delle acque reflue recapitanti in pubblica fognatura degli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli. La gestione operativa della fognatura comprende altresì tutte le attività contrattuali e di gestione delle utenze della fognatura;
b) fognatura bianca ossia l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture dedicate ad uso esclusivo della raccolta e dell’allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento diverse dalle eventuali acque di prima pioggia, escluse le operazioni di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori e le stazioni di sollevamento, incluse quelle relative ai collettori primari e secondari; non comprende la gestione dei fossi stradali e dei rii tombati e non tombati;
c) servizio di reperibilità nell’arco delle 24 ore, 365 giorno anno;
d) effettuazione delle analisi chimiche e biologiche di verifica periodica previste dalle normative vigenti;
e) pulizia periodica fognature e relativi manufatti;
f) verifica periodica della stabilità dei chiusini posti sulla sede stradale;
g) manutenzione fabbricati e aree pertinenza, compreso gli sfalci dell’erba;
h) verifica e riparazione in caso otturazione, guasto e rottura condotte fognarie, anche con l’ausilio di telecamere e unità mobili attrezzate con impianto di monitoraggio, videoregistrazioni e fotografia, impianto computerizzato per stesura relazioni e tracciati plano- altimetrici;
i) espurgo e ricalibratura dei canali ricettori nel tratto interessato dallo scarico delle fognature e relativi sfioratori di piena;
j) trasporto e smaltimento dei materiali di risulta in appositi impianti autorizzati ed assunzione dei relativi oneri;
k) rispetto dei Decreti regionali di autorizzazione allo scarico delle acque di piena fognari degli sfioratori di piena.
Depurazione
a) realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;
b) acquisto ed impiego di materie prime, prodotti, ricambi, reagenti e quanto necessario al processo chimico – fisico - biologico sia dei liquami che dei fanghi;
c) pulizia griglie con raccolta grigliato e smaltimento dello stesso secondo normativa vigente;
d) servizio di reperibilità nell’arco delle 24 ore, 365 giorno anno;
e) effettuazione delle analisi chimiche e biologiche di verifica periodica previste dalle normative vigenti;
f) manutenzione fabbricati e aree pertinenza, compreso gli sfalci dell’erba;
g) gestione completa dei fanghi, compreso lo smaltimento o recupero, secondo la normativa vigente;
h) tenuta dei registri di carico scarico dei rifiuti;
i) rispetto dei Decreti regionali di autorizzazione allo scarico delle acque reflue depurate.
4.2 Le attività dell’art. 4.1 possono essere eseguite mediante maestranze proprie, oppure con terzi. Nel secondo caso la scelta dell’operatore economico dovrà essere effettuata da POIANA nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 5 – Pianificazione e realizzazione nuovi investimenti e manutenzione straordinaria
5.1 POIANA si impegna a predisporre la proposta del Programma degli Interventi (PdI) e del Piano Opere Strategiche (POS), relativi al TERRITORIO, in coerenza con la pianificazione storica di POIANA secondo i principi ARERA, quale sottoinsieme degli interventi previsti per il TERRITORIO di POIANA, nell’ambito del PdI e del POS di CAFC.
5.2 La realizzazione degli interventi previsti nel Programma degli Interventi e nel Piano delle Opere Strategiche (PdI e POS), che individuano le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, è di competenza di POIANA, nel rispetto del cronoprogramma allegato al PdI e POS.
5.3 POIANA fornirà a CAFC la rendicontazione degli interventi previsti nel Programma degli Interventi e nel Piano delle Opere Strategiche (PdI e POS), ai fini del consolidamento degli stessa nella RAB di CAFC per la determinazione della tariffa. POIANA dovrà inoltre fornire a CAFC, con la cadenza prevista da ARERA (attualmente deliberazione biennale), il format RDT (Raccolta dei Dati tecnici e Tariffari) compilato, nonché gli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento della predisposizione tariffaria.
Articolo 6 – Verifiche e controlli di CAFC e di AUSIR
6.1 CAFC, tramite il Referente per l’esecuzione del CONTRATTO nominato come previsto al successivo articolo 11, esercita la funzione di vigilanza - ai sensi e per gli effetti del superiore articolo 2 - anche mediante visite ed ispezioni, che CAFC può effettuare in qualunque momento, nelle aree e nei luoghi in cui sia svolto il servizio da parte di POIANA.
6.2 Parimenti AUSIR, tramite il Dirigente/Responsabile competente e/o soggetti da quest’ultimo delegati ed in forza della CONVENZIONE, esercita le funzioni di vigilanza anche mediante visite ed ispezioni, che AUSIR può effettuare in qualunque momento nelle aree e nei luoghi in cui sia svolto il servizio da parte di POIANA ai sensi del presente CONTRATTO.
6.3 Nel caso in cui le visite ed ispezioni di cui al precedente punto 6.2 siano precedute da un preavviso da parte di AUSIR a CAFC, CAFC informerà immediatamente il Referente per l’esecuzione del CONTRATTO di POIANA di cui al successivo articolo 11. Alla visita o ispezione parteciperanno sia i rappresentanti di CAFC che di POIANA a ciò delegati.
6.4 Nel caso in cui le visite ed ispezioni di cui al precedente punto 6.2 non siano precedute da un preavviso da parte di AUSIR a CAFC, il Referente per l’esecuzione del CONTRATTO di POIANA di cui al successivo articolo 11 informerà tempestivamente il Referente per l’esecuzione del CONTRATTO di CAFC della visita o dell’ispezione in corso. Il Referente per l’esecuzione del CONTRATTO di CAFC od un suo delegato si recherà nel luogo in cui la visita o l’ispezione è in corso per assistere gli operatori incaricati e fornire, unitamente al referente di POIANA, la massima collaborazione, ferme restando le esigenze di operatività aziendale e di continuità del servizio all’utenza.
6.5 Delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo verrà redatto, in triplice copia, un verbale da trasmettere agli organi di AUSIR, nonché di CAFC e di POIANA.
6.6 Qualora, all’esito delle ispezioni o dei controlli di cui al precedente punto 6.1, CAFC rilevi gravi e reiterate carenze nella gestione del servizio sul TERRITORIO
– per come previste nella CONVENZIONE - da parte di XXXXXX, CAFC provvederà a comunicare un tanto a POIANA e ad AUSIR per le determinazioni di competenza di quest’ultima ai sensi della CONVENZIONE.
6.7 Qualora, all’esito delle ispezioni o dei controlli di cui al precedente punto 6.2, AUSIR rilevi gravi e reiterate carenze nella gestione del servizio sul TERRITORIO – per come previste nella CONVENZIONE - da parte di POIANA, AUSIR provvederà a comunicare un tanto a POIANA e CAFC ed adotterà le determinazioni di propria competenza ai sensi della CONVENZIONE.
Articolo 7 – Importo del contratto
7.1 L’importo riconosciuto per l’espletamento del servizio è costituito dal fatturato conseguito da POIANA dagli utenti finali del TERRITORIO relativo ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, per tariffa variabile e quota fissa e comprensivo della quota FONI di competenza: un tanto secondo le regole elaborate da AUSIR e ARERA per come comunicate da CAFC a POIANA.
7.2 POIANA conseguirà il fatturato delle altre attività idriche, sulla base dei listini in vigore per CAFC.
7.3 Le parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria di ARERA e quanto precisato nella CONVENZIONE.
Articolo 8 – Tariffe del S.I.I.
8.1 La tariffa del S.I.I. approvata per il sub ambito territoriale di CAFC, applicata sul TERRITORIO, sarà fatturata e riscossa da POIANA. Le fatture recheranno la dicitura “Gestore unico CAFC S.p.A. – Concessionario Acquedotto Poiana S.p.A.”.
8.2 POIANA si impegna ad espletare l’attività di recupero crediti nei confronti degli utenti morosi nel rispetto della deliberazione ARERA 16 luglio 2019, n. 311/2019/R/IDR e smi.
Articolo 9 – Responsabilità e manleve
9.1 POIANA si obbliga a manlevare CAFC da eventuali oneri diretti che esso CAFC fosse chiamata a sostenere (anche derivanti da applicazione di sanzioni, comprese multe e penalità applicate da AUSIR, da Enti o da Autorità terze a
CAFC) in dipendenza di colpevole inadempimento accertato ai sensi di legge di POIANA alle obbligazioni assunte nel presente CONTRATTO o alle previsioni di cui alla CONVENZIONE.
9.2 CAFC si obbliga a coinvolgere tempestivamente POIANA nel procedimento finalizzato alla determinazione ed irrogazioni delle sanzioni, comprese multe e penalità, di cui al comma 9.1 che precede, acchè POIANA possa svolgere le proprie controdeduzioni ovvero porre in essere le attività necessarie per rimuovere l’inadempimento contestato.
9.3 CAFC si obbliga a manlevare POIANA da eventuali oneri diretti che essa POIANA fosse chiamata a sostenere (anche derivanti da applicazione di sanzioni, comprese multe e penalità applicate da AUSIR, da Enti o da Autorità terze a POIANA) in dipendenza di colpevole inadempimento accertato ai sensi di legge di CAFC alle obbligazioni assunte nel presente CONTRATTO o alle previsioni di cui alla CONVENZIONE.
9.4 XXXXXX si obbliga a coinvolgere tempestivamente CAFC nel procedimento finalizzato alla determinazione ed irrogazioni delle sanzioni, comprese multe e penalità di cui al comma 9.3 che precede, acchè CAFC possa svolgere le proprie controdeduzioni ovvero porre in essere le attività necessarie per rimuovere l’inadempimento contestato.
9.5 Le previsioni di cui ai superiori commi del presente articolo non limitano il diritto di CAFC e POIANA al risarcimento di eventuali danni derivati da inadempimento colpevole agli obblighi derivanti dal presente CONTRATTO e dalla CONVENZIONE (e quindi, fra l’altro, anche indipendentemente dall’ammontare delle penali eventualmente applicate ed anche in misura superiore a tale ammontare).
Articolo 10 – Inadempimento e risoluzione del CONTRATTO
10.1 A seguito della ricezione da parte di CAFC della comunicazione di cui all’art.
6.6 che precede AUSIR nel rispetto delle previsioni della CONVENZIONE:
a) eseguirà le verifiche e valutazioni di competenza volte ad accertare se ricorrono le carenze per fatto e colpa di XXXXXX nella gestione del servizio sul TERRITORIO e se ricorrono i presupposti di fatto e diritto per considerare tali carenze gravi e reiterate per come previste nella CONVENZIONE, chiedendo all’occorrenza a POIANA tramite CAFC, ovvero direttamente a CAFC, di fornire controdeduzioni ed ulteriori informazioni o documenti utili alle proprie valutazioni;
b) nel caso in cui, all’esito delle verifiche e valutazioni di cui alla precedente lett. a), AUSIR dovesse accertare che le carenze nella gestione del servizio sul TERRITORIO da parte di POIANA non sussistono o non sono tali da essere considerate gravi e reiterate per come previste nella CONVENZIONE, notificherà a CAFC le proprie determinazioni unitamente alle eventuali azioni e/o misure eventualmente da adottare per migliorare la gestione del servizio; di un tanto CAFC darà immediata comunicazione a POIANA;
c) nel caso in cui, all’esito delle valutazioni di cui alla precedente lett. a), AUSIR dovesse accertare che le carenze nella gestione del servizio da parte di POIANA sul TERRITORIO sono tali da essere considerate gravi e reiterate per come previste nella CONVENZIONE, notificherà a CAFC una diffida nella quale prescriverà a CAFC di rimuovere - per il tramite di POIANA - le cause del grave e reiterato inadempimento, entro un termine correlato alla tipologia dell’inadempimento stesso e, comunque, assegnerà un termine non inferiore a
trenta giorni dalla notifica affinché POIANA, per il tramite di CAFC, fornisca le eventuali controdeduzioni;
d) prenderà atto delle controdeduzioni prodotte;
e) se queste ultime non avranno giustificato l’inadempimento, e qualora XXXXXX non abbia provveduto ad adempiere, AUSIR potrà chiedere a CAFC di risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., il presente CONTRATTO. In tal caso CAFC adempierà a quanto richiesto da AUSIR.
10.2 A seguito dell’accertamento da parte di AUSIR di gravi e reiterate carenze nella gestione del servizio sul TERRITORIO – per come previste nella CONVENZIONE - per fatto e colpa di POIANA conseguente alle attività di ispezione e controllo di cui al precedente punto 6.2, AUSIR nel rispetto delle previsioni della CONVENZIONE:
i) notificherà a CAFC una diffida nella quale prescriverà a CAFC di rimuovere - per il tramite di POIANA - le cause del grave e reiterato inadempimento, entro un termine correlato alla tipologia dell’inadempimento stesso e, comunque, assegnerà un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica affinché POIANA, per il tramite di CAFC, fornisca le eventuali controdeduzioni;
ii) prenderà atto delle controdeduzioni prodotte;
iii) se queste ultime non avranno giustificato l’inadempimento, e qualora XXXXXX non abbia provveduto ad adempiere, AUSIR potrà chiedere a CAFC che risolva di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., il presente CONTRATTO. In tal caso CAFC adempierà a quanto richiesto da AUSIR.
10.3 La risoluzione del presente CONTRATTO, anche a seguito dei procedimenti di cui al presente articolo, non potrà in nessun caso comportare, di per sé, la revoca/risoluzione/decadenza della CONVENZIONE.
Articolo 11 – Referenti dell’esecuzione dell’ACCORDO
11.1 Referente dell’esecuzione: CAFC nominerà un proprio Dirigente dell’esecuzione del CONTRATTO che sarà l’interlocutore unico per POIANA.
11.2 Referente dell’esecuzione: XXXXXX nominerà un proprio Dirigente dell’esecuzione del CONTRATTO che sarà l’interlocutore unico per CAFC.
Articolo 12 – Personale
Le Parti convengono che il proprio personale dovrà mantenere in servizio un comportamento corretto, professionale e decoroso nei confronti dell’utenza, del personale dell’altra società e dei collaboratori incaricati dalle medesime con particolare riguardo alle normative sulla sicurezza sul lavoro, privacy e modello di organizzazione di gestione e controllo.
Articolo 13 – Controversie
13.1 Qualora ed in qualsiasi momento, fra POIANA e CAFC, sorgano contestazioni sulla interpretazione ed esecuzione del presente CONTRATTO e degli allegati al medesimo, le Parti potranno notificarsi reciprocamente, mediante comunicazione via PEC, l’esistenza di tali contestazioni, precisandone la natura e l’oggetto.
13.2 Le Parti si incontreranno per esaminare le contestazioni e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza ricorrendo, qualora la questione sia di natura tecnica, al parere di un esperto nominato di comune accordo (tentativo di composizione amichevole). Il compenso dell’esperto, per l’espletamento dell’incarico, verrà ripartito in pari quota fra
CAFC e POIANA. In caso di tentativo di composizione amichevole inutilmente esperito, la questione sarà rimessa all’Autorità Giudiziaria come di seguito designata.
Articolo 14 – Assicurazioni e garanzie
14.1 XXXXXX è titolare delle polizze assicurative, per:
a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino alla concorrenza di Euro 10.000.000,00 (Euro diecimilioni/00) con sottolimite R.C.O. di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per persona;
b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00);
c) Responsabilità per danno ambientale, fino al massimale di Euro
1.000.000 (unmilione/00).
14.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente CONTRATTO, CAFC rilascerà a favore di EGA, idonea garanzia assicurativa o bancaria per un importo pari al 1% degli interventi da realizzare anche nell’area POIANA nei primi cinque anni di gestione, garanzia che deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio. POIANA rimborserà a CAFC il costo pro quota della garanzia per l’importo convenzionale garantito di 100.000 €/anno.
CAFC prende atto che il Sistema di Gestione Integrato di POIANA è certificato secondo le norme: UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 45001.
XXXXXX si impegna a mantenere la certificazione del proprio Sistema di Gestione Integrato per tutta la durata del presente CONTRATTO.
Articolo 15 – Modifiche
15.1 Le modifiche al presente CONTRATTO saranno valide ed efficaci solo se formulate per iscritto dalle Parti.
15.2 Considerata la durata del presente CONTRATTO, nel caso in cui la CONVENZIONE per la gestione del S.I.I. di cui all’allegato 1 al presente CONTRATTO dovesse subire delle modifiche tali da incidere sull’oggetto o sul contenuto del presente CONTRATTO, ovvero dovessero mutare i presupposti che hanno determinato le Parti alla sottoscrizione del presente CONTRATTO, le Parti stesse si impegnano sin d’ora ad individuare di comune intento le modifiche da apportare al presente CONTRATTO ovvero le sorti dello stesso.
16. Comunicazioni
16.1 Tutte le comunicazioni previste dal presente CONTRATTO dovranno essere in forma scritta e trasmesse mediante P.E.C., ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno, ai seguenti indirizzi:
CAFC: CAFC S.p.A., xxxxx Xxxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxxx P.E.C. xxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxx.
POIANA: Acquedotto Poiana S.p.A., Viale Duca degli Abruzzi, 1, 33043 Cividale del Friuli P.E.C. xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Le variazioni degli indirizzi fisici e P.E.C., dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni.
17. Varie
17.1 Le Parti concordemente riconoscono che il contenuto del presente CONTRATTO è stato specificatamente negoziato tra le stesse e non sono
applicabili, pertanto, gli artt. 1341 e 1342 c.c.
17.2 L’eventuale nullità od invalidità di una delle disposizioni previste dal presente CONTRATTO, anche per sopravvenienza di normative inderogabili, non pregiudicherà in alcun modo la validità e l'efficacia delle altre disposizioni del presente CONTRATTO, che rimarranno valide e vincolanti per le Parti, che si impegnano, sin d’ora, a negoziare in buona fede una pattuizione che, nei limiti di legge, persegua il medesimo scopo e produca i medesimi effetti della disposizione dichiarata invalida o inefficace.
17.3 L'eventuale tolleranza ad opera di una Parte di comportamenti posti in essere dall'altra Parte in violazione delle disposizioni contenute nel presente CONTRATTO non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.
17.4 Nessuna delle Parti potrà cedere il presente CONTRATTO, né in tutto né in parte, né potrà cedere alcuno dei diritti o degli obblighi derivanti dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto delle altre.
17.5 Il presente CONTRATTO per la gestione del SII nel territorio dei comuni soci di POIANA potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituito. La parte che intende attivare quanto sopra la proporrà all’altra motivando i contenuti, evidenziando i benefici per la collettività e gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza e quant’altro ritenuto opportuno per un’esaustiva comprensione della proposta.
18. Spese, tasse ed imposte
18.1 Spese, tasse ed imposte gravanti sul presente CONTRATTO sono a carico di CAFC e di POIANA in pari quota e senza vincolo di solidarietà.
19. Foro Esclusivamente Competente
19.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 11, per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione del presente CONTRATTO, ovvero connessa al, o comunque dipendente dallo stesso, le Parti potranno adire esclusivamente il Foro di Udine, fatta eccezione per l’eventuale competenza inderogabile del Tribunale delle Imprese di Trieste.
Allegati:
Allegato 1: Convenzione gestione SII CAFC/AUSIR;
Udine-Cividale del Friuli, 00.00.2023
CAFC S.p.A.
Acquedotto Poiana S.p.A.