Foro esclusivamente competente. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutte le controversie che possano insorgere fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente contratto d'appalto o comunque a questo connesse, il Foro esclusivamente competente è il Tribunale di Roma con esclusione di qualsiasi altro Foro anche se concorrente o alternativo.
Foro esclusivamente competente. Per ogni controversia nascente dalla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna.
Foro esclusivamente competente. Le parti per qualsiasi controversia sulla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto stabiliscono la competenza esclusiva del Tribunale di .
Foro esclusivamente competente. Per qualsiasi controversia inerente la, o derivante dalla, presente Convenzione o dalla sua esecuzione e/o interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Foro esclusivamente competente. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, risoluzione ed esecuzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano. Tuttavia, nel caso in cui la Concedente fosse attrice, essa potrà adire il Foro di Milano o quello di una propria Filiale, oppure il Foro del domicilio del convenuto.
Foro esclusivamente competente. Le parti si impegnano a risolvere, in forma amichevole, qualsiasi controversia dovesse sorgere in ragione o in relazione al presente Accordo entro un termine massimo di trenta giorni. Nel caso in cui il tentativo di composizione bonaria della controversia abbia esito negativo la medesima sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Milano.
Foro esclusivamente competente. 16.1 Per qualsiasi controversia relativa all’applicazione, validità, nullità e/o annullabilità, esecuzione, risoluzione o comunque dipendente dall’esecuzione o interpretazione del contratto, dell’Ordine e/o delle presenti CGC e di eventuali loro allegati, o comunque connessa ai medesimi rapporti ed anche in ipotesi di contingenza o connessione di causa, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Torino, esclusa sin d’ora qualsiasi altra competenza concorrente.
Foro esclusivamente competente. 14.1 Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione del presente Patto Parasociale, ovvero connessa al, o comunque dipendente dal presente, le Parti potranno adire esclusivamente il Foro di Udine, fatta salva l’eventuale competenza inderogabile del Tribunale delle Imprese di Trieste.
Foro esclusivamente competente. 8.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti circa l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo verrà definita - nei casi consentiti dalla legge - da un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati i primi due dalle parti contendenti entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione raccomandata postale contenente i termini della controversia, ed il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, d’accordo fra gli arbitri così eletti. In difetto di accordo il terzo arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di , il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non avesse provveduto nei termini suddetti. Il Collegio arbitrale deciderà senza formalità di procedura che non siano tassativamente richieste dalla legge, inappellabilmente come amichevole compositore, dovendosi intendere l’incarico loro affidato un irrevocabile incarico di arbitri irrituali e come tali tenuti a concludere l’accordo in nome e per conto delle parti entro un termine massimo che fin da ora le parti determinano in mesi 6 (sei) dal conferimento dell’incarico stesso. Tutte le spese del giudizio saranno a carico della parte soccombente. Xxx nel termine suindicato di 6 (sei) mesi gli arbitri nominati non avessero portato a conoscenza alcun accordo i medesimi arbitri saranno tenuti, in qualità - da quello stesso termine - di arbitri rituali, a promuovere e concludere giudizio arbitrale nelle forme e modalità previste dal codice di procedura civile. Letto, confermato e sottoscritto.
Foro esclusivamente competente. Per ogni controversia relativa all’interpretazione ed all’esecuzione delle Condizioni generali nonché dei singoli contratti sottoscritti tra le Parti sarà competente in via esclusiva il foro di Trento. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., previa loro attenta e specifica rilettura, si approvano espressamente, reietta sin d’ora ogni eccezione e contestazione, i seguenti articoli: