INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Il risarcimento del danno per inadempimento ex art. 1453 del Codice Civile avverrà nei termini indicati nei precedenti articoli. 2. La risoluzione del contratto avverrà: X. Xx sensi dell’art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto per inadempimento); B. Nei previsti casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del Codice Civile; C. Mancato rispetto del termine essenziale ex art. 1457 del Codice Civile; D. Ai sensi dell’art. 1467 del Codice Civile (eccessiva onerosità) X. Xx sensi dell’art. 1564 del Codice Civile (risoluzione del contratto); F. Ai sensi dell’art. 1256 del Codice Civile (impossibilità sopravvenuta);
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Il presente contratto è risolto “ipso facto et jure” ad insindacabile giudizio dell’ATS Sardegna previa comunicazione scritta, nei seguenti casi, di seguito elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo: - quando il Legale Rappresentante dell’ente Fornitore e gli eventuali altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza si trovino nelle condizioni ostative previste dall’art. 32-quater del Codice Penale e in ogni altra situazione che comporta il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione; - qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; - il venir meno in capo al Fornitore ed al personale addetto di anche uno solo delle condizioni, titoli e requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente in materia, statale e regionale, per quel che concerne l’esercizio delle attività che formano oggetto del vigente rapporto contrattuale; - in caso di inadempimento agli obblighi di Tracciabilità di cui alla L.136/2010, qualora l'inadempimento non costituisca già causa di nullità del contratto, nelle ipotesi previste dalla legge; - cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento; - frode, grave negligenza, violazione degli obblighi e delle condizioni normative e contrattuali; - interruzione non motivata del servizio; - perdita dei requisiti previsti per la stipula dell’accordo; - violazione delle norme igieniche, sanitarie ed infortunistiche; - inosservanza degli obblighi contributivi e retributivi; - inadempienza totale o anche parziale del fornitore relativamente ai punti dell’art. 3 - non osservanza degli indirizzi discussi e convenuti con l’Azienda Sanitaria o applicazione non conforme degli stessi; - subappalto non autorizzato del servizio oggetto del contratto; - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; - inosservanza delle norme in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza; - motivi di interesse pubblico; - violazione del segreto professionale e della riservatezza relativa ai dati sensibili dei minori; - qualora nei confronti del “Fornitore” sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia; 2. Fatto salvo quanto disposto dell'Art. 1453 del codice civile, in caso di inosservanza da parte del Fornitore della vigente normativa, di obblighi o condizioni contrattuali,...
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Art. 13: foro competente
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il risarcimento del danno per inadempimento ex art. 1453 del Codice Civile avverrà nei termini indicati nei precedenti articoli.
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. L’inadempimento contrattuale del contraente è valutato dal dirigente preposto all’esecuzione del contratto in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all’interesse dell’Amministrazione. 2. Se l’inadempimento rientra nei casi previsti nel contratto e/o nel capitolato, il dirigente ha l’obbligo di applicare le sanzioni previste.
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’inadempimento contrattuale del contraente è valutato dal Responsabile di Settore/Servizio preposto all’esecuzione del contratto in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all’interesse dell’Amministrazione.
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 7.1 Salvo quanto previsto ai precedenti Articoli 1.4, 4.3 e 5.3, nel caso di mancato adempimento a taluno degli obblighi assunti dalle parti con il presente contratto, la parte non inadempiente potrà a sua scelta: - o chiedere l’adempimento (artt. 2930 e segg. c.c.) - o chiedere la risoluzione del presente contratto (artt. 1453 e segg. c.c.) salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni eventualmente subiti. 7.2 Nel caso in cui la parte non inadempiente intenda avvalersi della risoluzione, ricorrendone i presupposti ai sensi dell’art. 1455 c.c., dovrà intimare all’altra parte di adempiere, fissando alla stessa, con lettera raccomandata A.R., un ulteriore termine, non inferiore a 15 e non superiore a 45 giorni, con dichiarazione che decorso inutilmente detto termine, il presente contratto s’intenderà risolto di diritto (art. 1454 c.c.). 7.3 In tutti i casi in cui si verifica la risoluzione del presente contratto: i) la parte conduttrice dovrà riconsegnare alla parte concedente gli immobili, nello stesso stato di conservazione in cui attualmente si trovano (salvo il deterioramento d’uso); si applica anche in questo caso quanto disposto nel precedente ART. 4.4 sub i). ii) in caso di inadempimento imputabile alla parte conduttrice, la parte concedente avrà diritto di acquisire definitivamente i canoni pagati (sia con riguardo all’intera componente imputata alla concessione del godimento che con riguardo all’intera componente imputata al prezzo di vendita) e ciò a titolo di indennità;
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Nel caso di mancato o non conforme adempimento del servizio, l’Amministrazione intimerà per iscritto all’impresa di adempiere entro un congruo termine. Qualora l’impresa non adempia nel termine indicato l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno .
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. L’inadempimento contrattuale del contraente è valutato dal Dirigente del Servizio Responsabile di procedura preposto all’esecuzione del contratto in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all’interesse dell’Amministrazione. 2. Se l’inadempimento rientra nei casi previsti nel contratto, il Dirigente del Servizio Responsabile del procedimento ha l’obbligo di applicare le penali previste. 3. Gli inadempimenti non previsti dal contratto, che non siano di gravità tale da comportare la risoluzione dello stesso, vengono valutati dal Dirigente del Servizio Responsabile del procedimento competente, dal Segretario Provinciale e dal Servizio Legale, per i provvedimenti più opportuni. 4. In caso di inadempimento grave, tale da compromettere l’esito finale del contratto, il Dirigente Responsabile del procedimento competente, dopo aver invitato il contraente ad adempiere e questi non vi provveda, procede alla risoluzione del contratto. 5. Sono fatte salve le norme di settore applicabili in materia di inadempimento e risoluzione con particolare riferimento agli appalti di lavori, servizi e forniture.
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di inadempimento si applica l’art. 2932 c.c. in forza del rinvio compiuto dal comma 3 dell’art. 23; pertanto, se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, la parte adempiente potrà chiedere al giudice una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Consideriamo per esempio il caso relativo all’ipotesi di inadempimento del concedente relativamente all’obbligo di stipulare il contratto di compravendita alla scadenza del periodo di godimento, nel caso in cui il conduttore abbia espresso la volontà di esercitare il diritto di acquisto; in tale ipotesi, non potendo quest’ultimo acquistare l’immobile, potrà richiedere l’azione di esecuzione in forma specifica potendo ottenere dal giudice una sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso, purché non sia stato inadempiente all’obbligo di corresponsione dei canoni. Qualora invece, il conduttore opti per il rimedio della risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c., l’art. 23, al comma 5, prevede che il concedente/proprietario debba restituire al conduttore la quota parte dei canoni che è stata contrattualmente imputata al prezzo di vendita, maggiorata degli interessi legali. Nell’opposta ipotesi di inadempimento del conduttore, qualora il concedente non ritenga conveniente esperire l’azione esecutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c., specie nel caso in cui quest’ultimo non abbia le risorse finanziarie necessarie all’acquisto dell’immobile oggetto del Rent to Buy, questi può optare per la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore. In tal caso il concedente/proprietario, ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce i canoni, per intero, a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto. Una specifica ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore è poi prevista in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, da parte del medesimo, di un numero minimo di canoni stabilito dalle parti al momento della sottoscrizione del contratto e che comunque non deve essere inferiore ad 1/20 del loro numero complessivo, vale a dire pari al 5% del totale dei canoni.