ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE PER IL PERIODO 2021-2024
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE PER IL PERIODO 2021-2024
CAPITOLATO SPECIALE – Parte generale Art. A.1 - OGGETTO DELL’APPALTO.
L’Accordo quadro di cui al presente Capitolato speciale ha ad oggetto l'appalto del servizio di noleggio di tabelloni per la propaganda elettorale di cui il Comune di Bologna necessita in occasione dell’indizione di consultazioni elettorali o referendarie. Il servizio si intende comprensivo di trasporto, montaggio, manutenzione in corso di esecuzione, rimozione al termine del servizio e ripristino delle condizioni preesistenti qualora l’installazione richieda interventi su pareti o pavimentazioni stradali. Le prestazioni che fanno parte del presente appalto sono dettagliatamente descritte nella parte B del presente Capitolato speciale.
Art. A.2 – DURATA E VALORE DELL’ACCORDO QUADRO.
L’Accordo Quadro avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo o dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza.
l presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.
L’Accordo Quadro resta perciò efficace e vincolante, per la regolamentazione dei contratti attuativi. I singoli contratti attuativi potranno essere stipulati entro la data ultima di durata dell’Accordo Quadro. Qualora i contratti discendenti dall'Accordo Quadro abbiano una durata che oltrepassi il termine finale dell'Accordo Quadro stesso, questo conserverà la propria efficacia ai soli fini dell'esecuzione dei contratti ancora in essere e soltanto fino all'esaurirsi di questi ultimi.
L’importo massimo, presunto e non garantito, delle prestazioni oggetto del contratto di accordo quadro è stimato in Euro 180.000,00 (centottantamila/00) IVA esclusa, ed è stato determinato avuto riguardo ai precedenti appalti e sulla stima delle esigenze previste per gli anni 2021-2024.
Detto importo ha carattere presuntivo, poiché l’importo effettivamente corrisposto sarà determinato sulla scorta delle prestazioni effettivamente oggetto dei singoli contratti attuativi che saranno stipulati sulla base del fabbisogno di volta in volta necessario, sulla base della tipologia di consultazione elettorale e del numero di tabelloni da installare.
L’importo indicato pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per la stazione appaltante, atteso che l’importo globale “effettivo” erogato dell’Accordo Quadro sarà quantificato solo a seguito della stipula dei contratti attuativi, in occasione dei quali la stazione appaltante provvederà preventivamente all’impegno della relativa spesa.
Art. A.3 – CONTRATTI ATTUATIVI
Al verificarsi della necessità di attivare il servizio oggetto del presente Accordo Quadro, l’Amministrazione procederà all’invio del singolo contratto attuativo (lettera d’ordine) discendente dall’Accordo Quadro mediante PEC inviata dal RUP.
Ciascun contratto attuativo dovrà contenere le seguenti informazioni:
- quantitativo dei tabelloni richiesti e dimensioni;
- periodo di durata dell’installazione dei tabelloni;
- indicazione sui termini di avvio delle operazioni di montaggio e di smontaggio;
- spesa totale quantificata sulla base delle metrature richieste e del prezzo a mq di cui all’aggiudicazione.
Il contratto attuativo sarà stipulato secondo gli usi del commercio mediante invio della lettera d’ordine, a mezzo pec, firmata dal RUP, cui seguirà l’accettazione dall’appaltatore, da restituirsi a mezzo pec.
Dopo la stipula di ciascun contratto attuativo conseguente al presente Accordo Quadro, il RUP del medesimo contratto dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 77/2020, potrà essere disposto l’avvio dell’esecuzione del contratto stesso in via d’urgenza, indicando nel relativo verbale le prestazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire.
L’Appaltatore si impegna pertanto ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che l’Amministrazione, in attuazione dell’accordo quadro, deciderà di affidargli con le modalità sopra descritte.
Art. A.4 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’appaltatore per la sottoscrizione dell’Accordo quadro è obbligato a costituire, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016, apposita garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo dell’Accordo Quadro, sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 50/2016. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 per le garanzie provvisorie.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016.
La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui corrispettivi ancora da corrispondere all'appaltatore.
La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’Accordo quadro, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti...).
In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016.
Art. A.5 – VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L'offerta vincola l’esecutore per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell’offerta stessa ed è irrevocabile fino al termine stabilito dal comma 8 dell'art. 32 del d. lgs. n. 50/2016.
ART. A.6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI
L’Accordo quadro sarà sottoscritto dalla Dirigente della U.I. Acquisti.
Tutte le spese afferenti alla stipula dell’accordo quadro saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.
Rientrano in tali oneri l’imposta di bollo per la stesura del contratto, e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.
L’I.V.A. s'intende a carico del Comune di Bologna.
Art. A.7 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il pagamento del corrispettivo dovuto per i singoli contratti attuativi, sarà effettuato solo al termine delle operazioni di smontaggio e ripristino, all'esito della verifica di corretta esecuzione. Solo al termine di tali verifiche, l'appaltatore su indicazione del RUP, potrà emettere la relativa fattura. Le fatture elettroniche dovranno essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate a: COMUNE DI BOLOGNA – U.I. Acquisti C.F. 01232710374 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx. Per quanto sopra, si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche riportanti i dati di seguito indicati:
- CODICE UNIVOCO VX3X0R
- il numero di CIG dell’affidamento che sarà successivamente comunicato
- riferimento all'impegno di spesa e ogni altro elemento che sarà comunicato dalla stazione appaltante all'avvio del contratto;
- l'esatto riferimento alla consultazione di cui si tratta secondo le disposizioni di volta in volta fornite dalla stazione appaltante
In base a quanto disposto dall’art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l’art. 17-ter, si applicherà lo “split payment”, ossia il versamento dell’IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all’Erario. Il Comune perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all’Erario. Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell’esercizio finanziario. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali. Sono a carico dell’impresa le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, l’appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l’appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.
ART. A.8 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE
Sono a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. L’appaltatore garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo quadro, nel capitolato tecnico e relativi allegati. L’appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell’offerta. L’appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. All’appaltatore è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e così pure di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione appaltante. L’appaltatore, pertanto, è tenuto ad adottare, nell’ambito della propria organizzazione le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti nonché da terzi estranei.
L’appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante, che sarà inserita nel novero dei terzi nelle polizze assicurative di seguito indicate, da ogni responsabilità ed onere.
L’appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza dell’accordo quadro, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata dell’accordo stesso, un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:
Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/O): per i danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) e per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all’attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base al presente accordo quadro siglato con il Comune di Bologna, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura (RCT/O) dovrà prevedere almeno i seguenti massimali:
R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):
- € 3.000.000 per sinistro;
- € 2.000.000 per danni a persone;
- € 1.000.000 per danni a cose o animali;
R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro):
- € 3.000.000 per sinistro;
- € 2.000.000 per danni a persone;
e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a:
• proprietà e conduzione di insegne, tabelloni e cartelli
• danni a cose di terzi da incendio, anche se provocate da incendio di cose del Concessionario
• danni a cose in consegna e/o custodia
• danni alle cose e alle opere sulle quali si eseguono i lavori
• danni a cose nell’ambito dei lavori
• danni cagionati da opere o installazioni dopo l’ultimazione dei lavori
• committenza di lavori e servizi
• danni subiti ed arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi i collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’appaltatore si avvalga), che partecipino all’attività oggetto della concessione, inclusa la loro responsabilità personale;
• interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.
Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 giorni d’anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all’appaltatore di produrre al Comune di Bologna idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente accordo, suoi eventuali rinnovi o proroghe.
L’operatività o meno delle coperture assicurative, così come l’eventuale inesistenza o inoperatività della predetta polizza non esonerano l’appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalla suddetta copertura assicurativa.
Art. A.9 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELL'APPALTO
L’appaltatore dovrà impiegare nell’esecuzione dell’appalto personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni.
L’Appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. L’Appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
L’Appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale. L’Appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene
del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.
Art. A.10 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
In applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, l’Appaltatore mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel processo di produzione e distribuzione della fornitura.
Resta fermo l’obbligo per l’esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
Gli oneri per la sicurezza derivante da interferenze prodotte nell'esecuzione dell'appalto e non soggetti a ribasso, sono stati valutati pari a zero. L'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel DUVRI che si allega al presente capitolato. L’appaltatore dovrà sottoscrivere il presente DUVRI, con integrati i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi ove verrà espletato l’appalto, prima dell’esecuzione del contratto.
Inoltre l’appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante, prima dell’esecuzione del contratto, il proprio Piano Operativo della Sicurezza (POS) redatto tenendo conto delle indicazioni e valutazioni dei rischi evidenziati nel DUVRI.
L’appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all’informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente, ivi compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. L'appaltatore dovrà osservare le ulteriori specifiche disposizioni atte a garantire la sicurezza dell'appalto dettagliatamente previste e descritte all'art. B.4 del capitolato speciale – parte tecnica. Si applica quanto previsto all'art. 30 comma 5 e art. 105, comma 8 del D. lgs. n. 50/2016.
Art. A.11 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI
Il RUP si avvarrà, per le proprie attività di controllo, di referenti dell'Amministrazione competenti in relazione agli aspetti da verificare ed in particolare, di personale della U.I. Entrate per quanto concerne la corretta collocazione ed eventuale riposizionamento dei tabelloni nelle postazioni indicate e altresì di tecnici comunali per la verifica sul corretto montaggio, smontaggio e ripristino in relazione agli aspetti tecnici, strutturali o manutentivi.
Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il RUP formula la contestazione all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà applicare le penali previste all'art. A.12 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.
Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati nell’Accordo quadro e specificate nel contratto attuativo in relazione alla specifica consultazione elettorale.
Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il RUP, con apposito verbale sottoscritto anche dall'appaltatore, laddove possibile compatibilmente con i termini vincolanti previsti per le installazioni, ne ordina la
sospensione. Al cessare delle cause di sospensione, su disposizione del RUP sarà ordinata la ripresa del servizio con indicazione del nuovo termine di conclusione. Il contratto può altresì essere sospeso dal RUP nei casi previsti dall'art. 107 comma 2.
Art. A.12 - PENALI
L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede. In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità delle prestazioni il RUP può procedere all'applicazione di penali. Le penali di seguito indicate sono applicate in relazione alla tipologia, entità e complessità della prestazione e alla gravità dei relativi inadempimenti. In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.
Sono previste le seguenti penali a fronte dei relativi inadempimenti:
1) ritardo nei termini assegnati per il montaggio dei tabelloni: penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto del singolo contratto attuativo da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Si precisa che, resta salva la facoltà per la stazione appaltante, al fine di rispettare i termini di legge previsti per il montaggio, di rivolgersi ad altro fornitore, addebitando all'appaltatore l'eventuale differenza tra il prezzo contrattuale e quello effettivamente pagato, restando sempre salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento dei danni.
2) Ritardo nei termini assegnati per lo smontaggio dei tabelloni e del corretto ripristino dei siti di installazione: penale per ogni giorno di ritardo compresa tra un minimo pari allo 0,5 per mille a un massimo pari all'1 per mille dell'ammontare netto del singolo contratto attuativo da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
3) irregolarità nelle dimensioni, quantità e stato di manutenzione dei tabelloni installati: penale da un minimo di Euro 100 a un massimo di Euro 200 per ogni tabellone.
4) mancata osservanza di altre prescrizioni del presente capitolato: penale da un minimo di Euro 100 a un massimo di Euro 500 sulla base della gravità dell’inadempimento e dei danni, anche di immagine, arrecati all’Amministrazione.
L’ammontare delle penali applicate sarà portato in detrazione dai corrispettivi spettanti all’appaltatore sulle fatture ancora da pagare. Al verificarsi dell'inadempimento il RUP invierà tempestivamente comunicazione all'appaltatore con richiesta di conformarsi alle prescrizioni contrattuali e di addurre le proprie giustificazioni entro il termine assegnato (in relazione anche all'urgenza dell'adempimento). Qualora l'appaltatore non adduca accettabili giustificazioni, la stazione appaltante applicherà la penale.
Art. A.13- MODIFICHE CONTRATTUALI
Nel corso dell'esecuzione dell’Accordo quadro e dei contratti attuativi sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016. Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal RUP. In caso di variazioni non autorizzate, saranno comunicate all'appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dello stesso appaltatore.
Art. A.14 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre a quanto previsto in generale dal d. lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. n. 50/2016 costituiscono
motivo di risoluzione del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi i seguenti casi:
1) modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 106 del
d. lgs. n. 50/2016 avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;
2) l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1;
3) grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d. lgs. n. 50/2016;
4) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
5) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni o il regolare svolgimento della propaganda elettorale;
6) mancata osservanza delle prescrizioni per il corretto ripristino della pavimentazione/manto stradale;
Integra grave inadempimento di cui al n. 5 del presente articolo, l’applicazione di penali di cui all’art. A.12 del presente Capitolato che, sommate, superino il 10% dell’importo totale dell’Accordo quadro.
Nel caso di cui al n. 5 e 6, il RUP formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, x xxxxxxx il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto attuativo e l’Accordo Quadro. Ogni ipotesi di risoluzione precedentemente elencata, avvenuta in esecuzione di un contratto attuativo, comporta perciò la risoluzione del singolo contratto attuativo e contestualmente dell’intero Accordo quadro.
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell’appaltatore, per qualsiasi motivo, l’Amministrazione, oltre a procedere all’immediata escussione della cauzione prestata dall’appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti. Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016.
Art. A.15 – SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso in conformità alla normativa vigente. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. L’autorizzazione al subappalto dovrà essere richiesta e sarà valevole per l’intero Accordo quadro.
Le relative percentuali saranno verificate in relazione al singolo contratto attuativo, in proporzione all’importo dello stesso.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Il subappalto è ammesso purché l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto e qualora all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato le parti di servizio che intende subappaltare e dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.
L'appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, il contratto di subappalto, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti e la dichiarazione resa dal subappaltatore attestante l'assenza dei
motivi di esclusione di cui all'art. 80. L'appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione.
In ogni caso, il subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione della stazione appaltante nei termini previsti dalla legge.
Art. A.16 - VERIFICA FINALE
Al termine dell’Accordo quadro, per scadenza naturale del termine o in caso di esaurimento delle risorse a disposizione, sarà emesso il certificato di regolare esecuzione che comprenderà tutte le prestazioni rese nel corso dello stesso, oggetto dei singoli contratti attuativi.
Art. A.17 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
Art. A.18 - DISPOSIZIONI FINALI
Al presente Accordo quadro, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato d'appalto si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.
PARTE B - Parte tecnica
Art. B1 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI COMPRESE NELL'ACCORDO QUADRO.
L’Accordo quadro ha ad oggetto il noleggio dei tabelloni da destinare quali spazi per la propaganda elettorale prevista ai sensi della legge n. 212/56. Inoltre, l'appalto prevede il servizio di trasporto, montaggio, manutenzione e smontaggio dei tabelloni come dettagliatamente descritto nel presente articolo.
Di seguito, nel dettaglio, la descrizione delle prestazioni.
Caratteristiche tecniche dei tabelloni e modalità di installazione.
L'appaltatore dovrà installare tabelloni aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
1) strutture formate da tabelle in lamiera zincata, forate su tutti e 4 i lati aventi fori perimetrali (che consentano l'utilizzo di tabelle sia in verticale che in orizzontale) completi di bordo perimetrale a doppia piega (bordo salva-mani). La superficie dovrà essere pulita, uniforme e priva di qualsiasi sostanza oleosa o altro che possa impedire l'incollatura dei manifesti.
2) dimensioni di ciascuna tabella: 1 mt x 2 mt. di altezza. Ciascuna postazione avrà una lunghezza variabile a seconda del tipo di elezione;
3) ogni tabella dovrà essere sostenuta da due piantane costruite in tubolare di acciaio tagliate a misura e complete di fori per innesto viteria per il collegamento della piantana al tabellone e per i collegamenti tra tabella e tabella
4) appoggio a terra eseguito adottando le soluzioni più idonee in base al luogo di ubicazione delle stesse quali:
• T ROVESCIA: tale struttura deve essere in tubolare di acciaio formata da una saetta in acciaio piatto da appoggiare a terra e forata alle estremità per poter essere fissata a marciapiede. Sopra tale saetta dovrà essere saldata una bussola per permettere l’innesto della piantana di sostegno. A fine servizio, dopo aver tolto le piantane, i fori dovranno essere sigillati mediante iniezione/colatura di bitume oppure se i fori sono nel calcestruzzo la sigillatura sia effettuata con lo stesso materiale o con resine (esistono "cartucce" apposta per questi casi) ; se invece sono stati realizzati veri o propri basamenti ripristinare l'esistente compresa la perfetta chiusura della buca.
• BASI RETTANGOLARI: tale struttura deve essere usata in caso di terreni sconnessi e/o aiuole e essere già completa della propria bussola per innesto piantana la cui base rettangolare va posizionata a terra. La base dovrà essere riempita con sabbia e/o con cemento.
• RECINZIONI ESISTENTI: Previa autorizzazione dal tecnico Referente dell'Amministrazione potrà essere consentito l’aggancio alle recinzioni esistenti, avendo cura di utilizzare strutture protettive prima dell'impiego del filo di ferro in acciaio per l'aggancio (appositamente segnalato con ausilio di nastro bianco rosso in nylon)
Le tabelle dovranno essere conformi alle norme europee e ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa, risultanti da schede tecniche conformi alle normative CEE.
In tutti i casi i tabelloni, dovranno essere installati a regola d’arte, saldamente fissati con elementi tali da non costituire pericolo (parti sporgenti, fili metallici, chiodi ecc.). ed inoltre dovranno essere collocati, ove possibile ed in particolare lungo i viali di circonvallazione e le direttrici principali, avendo cura di lasciare uno spazio di cm. 150 tra cordolo dello spartitraffico o del marciapiede e impianto elettorale.
Data la collocazione dei tabelloni in prossimità di ingressi di scuole e ospedali, per le vie e piazze della città, i tabelloni dovranno essere installati in modo tale da garantire solidità e resistenza tali da non costituire, in nessun caso, motivo di pericolo o danno per persone o cose per tutto il periodo in cui sono installati.
Se necessario, a seguito di condizioni atmosferiche particolari (es. forte vento), l'appaltatore dovrà senza alcun onere aggiunto, intervenire per garantire la stabilità dei tabelloni.
I tabelloni non potranno essere installati mediante ancoraggio ad altre strutture quali pali di pubblica illuminazione, segnaletica stradale, strutture di arredo urbano
Nel caso si debbano fissare le strutture dei tabelloni, in tutto o in parte, ad alberi o sulle delimitazioni metalliche di proprietà private, si prescrive l’inserimento obbligatorio di una protezione di gomma per evitare danneggiamenti.
In tutti i casi i tabelloni non dovranno essere collocati nei luoghi in cui la presenza di ostacoli (pali della luce, alberi, tabelloni per l'affissione di pubblicità, ecc. …) non consenta la messa in opera dei manifesti o impedisca la visibilità dei medesimi.
Parimenti i tabelloni non dovranno essere collocati sui camminamenti e passaggi pedonali in modo da impedire il transito dei pedoni, o visibilità stradale o possano essere pericolosi per le persone o cose durante la loro permanenza.
La collocazione dei tabelloni sui marciapiedi dovrà essere opportunamente segnalata a cura dell’aggiudicatario mediante nastri che ne delimitino la sicurezza per i pedoni e/o la regolare viabilità delle vetture in transito.
Si deve curare inoltre, che i tabelloni vengano installati in modo da non diminuire o impedire la visibilità dei monumenti, dei panorami, di non intralciare il traffico o impedirne una corretta visibilità, nonché di proteggere adeguatamente qualsiasi sporgenza che possa creare pericolo al passaggio pedonale.
A termine del montaggio dovrà essere fornita comunicazione formale di ultimazione del montaggio avvenuto regolarmente entro i termini previsti da inoltrare unitamente alla relazione tecnica in merito alla corretta installazione dei tabelloni, completa di dichiarazione sull'idoneità statica all'uso per le attività a cui sono destinati i tabelloni previa effettuazione di un sopralluogo per la verifica di tutti i tabelloni montati.
Deposito, custodia dei tabelloni e manutenzione dei tabelloni.
Il deposito e la custodia dei tabelloni sono a completo carico dell'appaltatore. L’amministrazione non metterà a disposizione spazi destinati a magazzino per la custodia del materiale, pertanto la ditta aggiudicataria dovrà organizzare autonomamente tutte le operazioni di facchinaggio e custodia del materiale offerto nel modo che riterrà più opportuno in coerenza con i termini della prestazione oggetto del presente Capitolato.
E' a carico dell'appaltatore la pulizia delle superfici dei tabelloni e la loro manutenzione per tutta la durata delle consultazioni in modo da garantire che siano sempre puliti, integri e decorosi, per tutta la durata dell’esposizione impegnandosi ad intervenire entro 24 ore delle segnalazioni a mezzo telefono/e-mail effettuate dall’Amministrazione.
Ulteriori prestazioni.
L'appaltatore ha inoltre l'obbligo di:
a) organizzare il montaggio, il trasporto e il posizionamento dei tabelloni elettorali, nel rispetto delle consistenze per singola zona di localizzazione di cui all’elenco che sarà fornito dall'Amministrazione (a mero titolo orientativo si allegano due elenchi che costituiscono un esempio delle postazioni riferito alle ultime elezioni amministrative), verificando che gli stessi non comportino interferenza o copertura visiva di impianti di segnaletica stradale, targhe viarie nonché degli impianti di segnalazione ai sensi del vigente Codice della Strada e regolamento di attuazione;
b) gestire in autonomia il trasporto, posa e installazione dei tabelloni per singole zone di localizzazione sul territorio cittadino;
c) predisporre la messa in opera mediante idonee attrezzature atte a garantire un adeguato e visibile sistema di ancoraggio al suolo delle strutture offerte;
d) provvedere, a propria cura e spese, all'identificazione della tipologia di propaganda elettorale con adeguati porta targhe, che lo stesso appaltatore dovrà fornire e posizionare superiormente, mediante cimasi nella parte centrale superiore avente le seguenti dimensioni: cm. 20 in altezza e cm. 90 in lunghezza, atta a contenere un adesivo per l’identificazione della tipologia di propaganda elettorale;
e) alla suddivisione degli spazi di affissione attribuiti agli aventi diritto attraverso l'applicazione, a propria cura e spese, di etichette identificative poste da sinistra verso destra con la numerazione degli spazi;
f) provvedere, in caso di necessità e senza oneri aggiuntivi, all’eventuale spostamento o rimozione degli impianti anche dopo l’avvenuta installazione a semplice richiesta del Comune di Bologna;
g) sostituire gli impianti che nel corso dell’esposizione risulteranno danneggiati;
h) provvedere, in caso di necessità, ad interventi immediati quali:
• Aggiunte di spazi in tabelloni già in opera (a tale proposito si fa presente che durante l’installazione si dovrà prestare particolare attenzione a lasciare spazio sufficiente sulla parte destra al fine di poter effettuare aggiunte di spazi durante il periodo preelettorale);
• Aggiunta di eventuali tabelloni;
• Ricollocazioni od interventi di risistemazione dei tabelloni;
L’Amministrazione si riserva, inoltre, di predisporre eventuali ricollocazioni dei tabelloni già in opera:
• Sia a seguito di eventuali segnalazioni che dovessero pervenire in forma scritta (fax, e-mail) al referente incaricato dei controlli;
• Sia quando si riscontri che l’ubicazione assegnata risulti chiaramente non più idonea.
Smontaggio e ripristino.
Al termine delle consultazioni elettorali, per cui si intende l’intera durata delle stesse, fino alla loro conclusione, compresi perciò eventuali ballottaggi, entro i termini indicati nel presente capitolato, l'appaltatore dovrà gestire le operazioni di smontaggio, rimozione e trasporto di tutti gli impianti installati e il perfetto ripristino dei luoghi di installazione nello stato precedente.
Dopo lo smontaggio dei tabelloni al termine del servizio, la ditta dovrà provvedere al corretto ripristino dei fori praticati sul terreno/asfalto con le seguenti modalità: mediante iniezione/colatura di bitume oppure se i fori sono nel calcestruzzo la sigillatura sia effettuata con lo stesso materiale o con resine (esistono "cartucce" apposta per questi casi) ; se invece sono stati realizzati veri o propri basamenti ripristinare l'esistente compresa la perfetta chiusura della buca.
In ogni caso è necessario comunque che al termine del lavoro si riscontri con foto georeferenziate la avvenuta perfetta sigillatura dei fori praticati sulle pavimentazioni.
Tali ripristini sono compresi nel corrispettivo complessivo dovuto per il servizio. Anche al termine dello smontaggio e del ripristino dovrà essere fornita comunicazione formale di ultimazione delle operazioni avvenute regolarmente entro i termini e con le modalità prescritti.
ART. B.2 – TERMINI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.
Al fine di rispettare i termini previsti dalla l. n. 212/56 in materia di propaganda elettorale, i l montaggio dei tabelloni, da installare per la propaganda elettorale dovrà essere completato inderogabilmente entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio della propaganda elettorale, vale a dire entro il 30° giorno antecedente la consultazione.
Le operazioni di smontaggio saranno avviate a seguito di formale comunicazione dell’Amministrazione e dovrà essere conclusa entro al massimo 10 giorni consecutivi dalla comunicazione.
ART. B.3 – INDIVIDUAZIONE DELLE POSTAZIONI.
Sarà cura della stazione appaltante inviare, in occasione di ogni consultazione, un elenco aggiornato delle postazioni esatte nelle quali dovranno essere installati i tabelloni.
ART. B. 4 – DISPOSIZIONI ATTE A GARANTIRE LA SICUREZZA DELL'APPALTO.
La stazione appaltante non sarà ritenuta responsabile per alcun danno, di qualsiasi genere subito dai tabelloni anche se dovuto a cause imprevedibili (quali furti, danneggiamenti, atti vandalici ecc...). L'appaltatore dovrà in tali casi provvedere immediatamente alla sostituzione o riparazione, a proprie cure e spese, dei tabelloni che risultassero danneggiati o mancanti durante il periodo di permanenza.
L'appaltatore, durante le operazioni che si svolgono sulle strade o piazze cittadine o altri luoghi aperti al pubblico, dovrà porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per garantire l'esecuzione delle operazioni senza arrecare danni, pericoli, intralci, ingombri o rallentamenti alla circolazione stradale o pedonale. Se necessario, dovrà provvedere con adeguata segnaletica.
Dovranno in ogni caso essere rispettate le norme del Codice della Strada ove applicabili.
Durante tutto il periodo di noleggio dovrà essere garantita la disponibilità dell'appaltatore ad intervenire anche nei giorni prefestivi, festivi o in orario notturno, se necessario per ripristino di tabelloni danneggiati o caduti sia per qualsiasi altra emergenza. Qualora vi sia una situazione di pericolo causata dai tabelloni, l'appaltatore dovrà intervenire entro tre ore dalla chiamata e, in caso di necessità di sostituzione, sostituire i tabelloni entro 24 ore dalla richiesta.