Cause di risoluzione del contratto. E’ in facoltà dell’impresa subappaltante di risolvere il contratto nei seguenti casi: il Committente revochi l’autorizzazione al subappalto. è stato risolto il contratto di appalto principale; l’impresa subappaltatrice si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l’esecuzione contrattuale; siano accertati, durante i controlli, comportamenti della Subappaltatrice, intesi a occultare errori o mancanze di lavorazione o in caso una recidiva di grave negligenza nello svolgimento delle attività che pregiudichi il buon esito degli obblighi contrattuali. quando per negligenza dell’impresa subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell’opera; quando l’impresa subappaltatrice non adempia agli obblighi concernenti la corresponsione delle retribuzioni, i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta dall’impresa subappaltante, non provveda entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare tali irregolarità; Nel caso di risoluzione spetterà all’impresa subappaltatrice soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l’impresa subappaltante dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all’inadempienza dell’impresa sub-appaltatrice. All’atto della risoluzione quest’ultima è obbligata, ogni eccezione rimossa, all’immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. L’impresa subappaltatrice potrà chiedere la risoluzione del presente contratto nei seguenti casi: mancato pagamento di un quarto del corrispettivo spettante; sospensione dei lavori per causa della subappaltante committente superiore a -- giorni; mancata messa a disposizione del cantiere per un tempo superiore a 30 giorni dalla data di consegna dei lavori; … L’impresa subappaltatrice avrà diritto alla corresponsione del compenso proporzionato al quantum delle opere eseguite e delle forniture regolarmente effettuate.
Cause di risoluzione del contratto. Le cause di risoluzione del contratto, risarcimento del danno ed incameramento della cauzione sono le seguenti:
Cause di risoluzione del contratto. L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi: in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 1671 del c.c., tenendo indenne l’aggiudicatario dalle spese sostenute, dalle forniture eseguite e dai mancati guadagni; per motivi di pubblico interesse; in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività o in caso di concordato preventivo o fallimento; in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall’Amministrazione; in caso di morte dell’aggiudicatario, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione; in caso di ritardo nell’esecuzione, oltre il termine massimo stabilito nel contratto. L’aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi: in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 1672 del c.c.. La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, salvo i casi di contratti ad esecuzione continua o periodica; in tal caso l’effetto risolutivo non si estende alle prestazioni già eseguite.
Cause di risoluzione del contratto. 1. L’ORGANIZZATORE ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: • sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi verso l’ORGANIZZATORE, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati; • emanazione di un provvedimento definitivo, nei confronti della COMPAGNIA che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3, L. 27.12.1956, n. 1423; • inadempimento alle disposizioni del Direttore del Teatro riguardo ai tempi d’esecuzione dello spettacolo come indicati all’art. 1; • grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni artistiche in oggetto; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; • subaffido abusivo, cessione anche parziale del contratto; • non rispondenza alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera artistica; • xxxxxxx, da parte della COMPAGNIA dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni. La COMPAGNIA è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili. Nel caso di risoluzione, l’ORGANIZZATORE è obbligato soltanto al pagamento della prestazione regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Cause di risoluzione del contratto. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall’Amministrazione per porre fine all’inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. Si conviene invece che l’Amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni nei seguenti casi:
Cause di risoluzione del contratto. L’Azienda Ospedaliera risolverà il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., nei seguenti casi: - mancata presentazione della domanda di accreditamento del CAL entro il termine fissato art. 4.1; - mancato accreditamento del CAL nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda per cause imputabili al Concessionario - mancato avvio dell’erogazione di prestazioni dialitiche, per conto del S.S.N., entro 120 giorni dalla stipula del contratto; - perdita dell’accreditamento acquisito; - ritardato accreditamento per causa imputabile al Concessionario qualora dal ritardato accreditamento possano derivare danni alla corretta esecuzione del servizio - per il mancato rinnovo annuo della cauzione; - per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda Ospedaliera; - per violazione delle norme sulla tracciabilità dei contratti; - per il venir meno dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. nonché per il venir meno dei requisiti di capacità tecnico-economica del Concedente; - in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento o messa in liquidazione e comunque allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; - cessione del contratto o subconcessione; - nei casi previsti dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 (provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575; sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per i reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; - per accertate gravi violazioni dei principi enunciati nel Codice di comportamento dell’Azienda Ospedaliera; - per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 136 del D.Lgs. 163/2006. L’esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla respon...
Cause di risoluzione del contratto. Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile (risolubilità del contratto per inadempimento), la risoluzione opera di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi: ◻ in caso di frode della Società o collusione con personale appartenente all’organizzazione del Contraente; ◻ in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato. Nei casi suddetti, la Società incorre nell’immediata perdita del deposito cauzionale, oltre al completo risarcimento di tutti i danni diretti o indiretti che il Contraente dovrà nel caso sopportare, anche in relazione all’affidamento del contratto dato al soggetto, per il rimanente periodo contrattuale. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando il Contraente determini di valersi della clausola risolutiva e comunichi tale volontà via P.E.C. alla Società.
Cause di risoluzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., il presente contratto s’intenderà senz’altro risolto per fatto o colpa del Conduttore nel caso di:
Cause di risoluzione del contratto. Oltre a quanto previsto dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. n. 50/2016 costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:
Cause di risoluzione del contratto. Il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie: