Cause di risoluzione del contratto Clausole campione

Cause di risoluzione del contratto. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall’Amministrazione per porre fine all’inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. Si conviene invece che l’Amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni nei seguenti casi: a) fatto salvo quanto previsto dall’art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/00, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dal Fornitore ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione; b) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive; c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi; d) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato; e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; f) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l’Amministrazione per fatti o atti compiuti dal Fornitore nell’esecuzione del servizio; g) in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità sottoscritto il 01.08.07 tra la Regione Campania e il Prefetto di Napoli; h) In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni; i) negli altri casi previsti dal presente capitolato. Si rinvia in ogni caso alla disciplina codicistica per quanto concerne tutte le ipotesi di risoluzione del contratto. La risoluzione fa sorgere in capo alla stazione appa...
Cause di risoluzione del contratto. La ASL Roma 6 risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. nei seguenti casi: 1) per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Roma 6; 2) per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Roma 6 in caso proroga del contratto; 3) si verifichino le condizioni di risoluzione previste all'art. 19 della LRT 38/07. Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi: a) in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; b) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto; c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; d) allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto; e) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto; f) il fornitore ceda il contratto; g) il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione della ASL Roma 6; h) in caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza. La ASL Roma 6 ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del C.C., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: ▪ il fornitore non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto; ▪ il fornitore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; ▪ il fornitore non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati e nel rispetto alle normative vigenti; ▪ il fornitore non superi il periodo di prova così come indicato dal presente capitolato; ▪ il fornitor...
Cause di risoluzione del contratto. Senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione o diritto che possa competere al Comune, anche a titolo di risarcimento dei danni, il Comune medesimo si riserva la facoltà di avvalersi, nei confronti del ESCO CERTIFICATA, della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell‟art. 1456 del codice civile, anche per una sola delle seguenti cause: a) fallimento della ESCO CERTIFICATA; b) violazioni gravi e ripetute inerenti agli obblighi di curare la manutenzione degli impianti, sia ordinaria che straordinaria; c) violazione delle norme previdenziali, assistenziali ed assicurative nei confronti dei dipendenti da parte del ESCO CERTIFICATA; d) violazione delle norme poste a tutela della sicurezza degli operatori e dei terzi che, a giusto titolo, si trovino all‟interno dell‟impianto oggetto della gestione da parte del ESCO CERTIFICATA; e) sopravvenienza di una delle cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste dall‟art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; f) violazione del divieto di cessione del contratto; g) violazione delle norme contrattuali riguardanti le garanzie fornite al Comune; h) esecuzione delle opere in modo difforme dal progetto autorizzato; i) Mancata o incompleta presentazione, nei termini prescritti, degli elaborati facenti parte del progetto esecutivo dell‟impianto aggiudicato; j) Mancato o ritardato pagamento dell‟importo presentato in offerta, da corrispondere al Comune, nei termini previsti dal disciplinare di gara (punto 8c-1); k) Mancato o ritardato pagamento dell‟importo di cui alla colonna b della tabella in allegato “C” al disciplinare di gara , da corrispondere al Comune, nei termini previsti dal disciplinare di gara (punto 8a-n). A fronte di inadempimenti gravi da parte della ESCO CERTIFICATA, con riferimento principale a quanto previsto dal capitolato nei casi di inadempimento, il Comune di ............. può procedere alla risoluzione del contratto, previo esperimento, quando le circostanze lo permettono, di diffida ad adempiere. La risoluzione del contratto è comunicata dal Comune di a ESCO CERTIFICATA mediante lettera raccomandata e comporta tutte le conseguenze di legge e di contratto. Il Comune di ............. si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto per inosservanza, da parte del ESCO CERTIFICATA, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di contratto collettivo nazionale di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell‟appalto. In detti casi l‟Ente ...
Cause di risoluzione del contratto. Le cause di risoluzione del contratto, risarcimento del danno ed incameramento della cauzione sono le seguenti: a) clausola risolutiva espressa: qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure di risoluzione contrattuale. È comunque fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del maggior danno da essa subito in ragione del ritardo; b) in ogni caso l’Amministrazione, in caso di ritardo nell’ultimazione, anche parziale, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c.; c) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto; d) l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; e) la violazione dell’obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
Cause di risoluzione del contratto. 1. L’ORGANIZZATORE ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: • sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi verso l’ORGANIZZATORE, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati; • emanazione di un provvedimento definitivo, nei confronti della COMPAGNIA che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3, L. 27.12.1956, n. 1423; • inadempimento alle disposizioni del Direttore del Teatro riguardo ai tempi d’esecuzione dello spettacolo come indicati all’art. 1; • grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni artistiche in oggetto; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; • subaffido abusivo, cessione anche parziale del contratto; • non rispondenza alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera artistica; • xxxxxxx, da parte della COMPAGNIA dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni. La COMPAGNIA è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili. Nel caso di risoluzione, l’ORGANIZZATORE è obbligato soltanto al pagamento della prestazione regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Cause di risoluzione del contrattoLe parti convengono che costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie: a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva, il cui importo è subordinato a quanto previsto nell’art. 13; b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; c) formulazione da parte del responsabile del procedimento di più di 2 diffide e/o a richiami relativi a fatti per i quali è ravvisabile una inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; d) Apertura di una procedura di fallimento a carico dell’appaltatore o altre procedure derivanti da insolvenza; e) Cessione del contratto o subappalto non autorizzato; f) Grave e ripetuta inosservanza delle norme igienico – sanitarie; g) Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi della Provincia; h) Mancato rispetto da parte dell’Ente gestore dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dall’appalto, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l’assistenza dei propri prestatori di lavoro; i) Danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del Comune; j) Non ottemperanza, entro 10 giorni, alle prescrizioni del Comune in conseguenza dei rilievi effettuati dal Comune stesso; k) Interruzione non motivata del servizio; l) Violazione ripetuta delle norme di sicurezza. m) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, verificata inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali e di quanto previsto dal progetto pedagogico e organizzativo di riferimento; n) mancato reintegro della cauzione nei termini previsti dall’art. 13. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva. Ferme le eventuali responsabilità di ordine penale, la risoluzione del contratto comporterà per l’Ente gestore la perdita del deposito cauzionale, il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenut...
Cause di risoluzione del contratto. L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi: - in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 1671 del c.c., tenendo indenne l’aggiudicatario dalle spese sostenute, dalle forniture eseguite e dai mancati guadagni; - in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; - in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività o in caso di concordato preventivo o fallimento; - in caso di cessione del contratto non autorizzato dall’Amministrazione; - in caso di ritardo nell’esecuzione, oltre il termine massimo stabilito nel contratto. L’aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso d’impossibilità sopravvenuta ad eseguire il contratto per cause non imputabili all’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 1672 del c.c.. Il contratto si intenderà, altresì, risolto di diritto in caso di inosservanza delle clausole previste dal protocollo di legalità, sottoscritto tra la Prefettura di Napoli e l’ Amministrazione .
Cause di risoluzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., il presente contratto s’intenderà senz’altro risolto per fatto o colpa del Conduttore nel caso di: a) violazione della destinazione d’uso dell’immobile prescritta dall’articolo 5) del presente atto; b) violazione dell’obbligo di comunicazione della sublocazione anche parziale prescritto dall’articolo 6) del presente atto; c) mancato pagamento puntuale di una rata anticipata del canone di locazione prescritto dall’articolo 7) del presente atto; d) mancato reintegro del deposito cauzionale prescritto dall’articolo 10) del presente atto; f) mancata effettuazione delle opere e dei lavori di manutenzione prescritte all’articolo 11) del presente atto; g) mancato rinnovo/aggiornamento delle polizze assicurative prescritte dall’articolo 15) del presente atto; h) perdita delle condizioni di contrarre con la pubblica amministrazione; i) perdita dei titoli abilitativi prescritti per l’esercizio dell’attività .
Cause di risoluzione del contratto. Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile (risolubilità del contratto per inadempimento), la risoluzione opera di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi: ◻ in caso di frode della Società o collusione con personale appartenente all’organizzazione del Contraente; ◻ in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato. Nei casi suddetti, la Società incorre nell’immediata perdita del deposito cauzionale, oltre al completo risarcimento di tutti i danni diretti o indiretti che il Contraente dovrà nel caso sopportare, anche in relazione all’affidamento del contratto dato al soggetto, per il rimanente periodo contrattuale. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando il Contraente determini di valersi della clausola risolutiva e comunichi tale volontà via P.E.C. alla Società.
Cause di risoluzione del contratto. L’Amministrazione, oltre a quanto previsto nel precedente articolo 12, può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi: sia stata installata un’apparecchiatura diversa da quella per la quale l’appaltatore ha presentato l’omologazione; in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 1671 del c.c.; per motivi di pubblico interesse; in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività o in caso di concordato preventivo o fallimento; in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall’Amministrazione; in caso di ritardo nell’esecuzione, oltre il termine massimo stabilito nel contratto. L’aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all’aggiudicatario stesso, ai sensi dell’articolo 1672 del c.c. In caso di recesso o di risoluzione anticipata del contratto esercitato dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 12 e delle lettere b, c, d, e, f del presente articolo, o dall’aggiudicatario, con preavviso comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima, il Comune risarcirà le spese sostenute per l’installazione dei semafori dedotta per ogni anno trascorso la quota di ammortamento calcolata sulla durata contrattuale. Non sarà risarcita alcuna somma qualora la risoluzione venga esercitata dall’aggiudicatario per gli ultimi due anni. Solo nel caso in cui venga esercitata la facoltà di recesso di cui alle lettere b. e c. del presente articolo il Comune corrisponderà, a titolo di penale, una somma pari all’ 8% della media mensile degli introiti della ditta appaltante nel corso degli ultimi 12 mesi moltiplicato per il periodo rimanente.