GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Il Concessionario, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto,ha prestato polizza fideiussoria n. 767/96/121399655 resa da UnipolSai Assicurazioni S.p.A in data 10/8/2015 a favore del Comune di Bologna fino alla concorrenza di € 103.950,00 (centotremilanovecentocinquantavirgolazero). L'importo della suddetta garanzia risulta ridotto del 50% rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006 essendo il Concessionario in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008. La garanzia prevede espressamente le seguenti condizioni: • pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; • rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del C.C.; • rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 C.C. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal Concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. La cauzione definitiva prestata con detto atto è parte integrante e sostanziale del presente atto, è conservata in atti presso l' Area Educazione e Formazione. Il contraente è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’impresa aggiudicataria dovrà presentare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula dello stesso idonea cauzione definitiva nei termini e secondo le modalità indicate dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale massimo / valore del contratto e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, la Ditta di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. All’atto della sottoscrizione del contratto, l’affidatario, ai sensi dell’art. 113 e 75, comma 7 del D.Lgs. 163/06, deve produrre, in sostituzione della cauzione provvisoria, fideiussione bancaria o polizza assicurativa nella misura del 10% dell’importo contrattuale quale risultante dall’offerta economica, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ivi comprese l’esecuzione delle penali di cui all’art.15. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia fideiussoria deve essere costituita per tutta la durata del contratto. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la condizione che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita. La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria; la stazione appaltante procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Il Comune di Firenze si riserva l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Firenze, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall’applicazione del presente capitolato, anche a titolo di penale. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. In caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell’aggiudicatario, si procede all’incameramento integrale della cauzione e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati. La garanzia fidejussoria sarà svincolata secondo il disposto del comma 3 dell...
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’aggiudicatario dovrà costituire apposita garanzia definitiva, determinata in ragione del 10% dell’importo complessivo contrattuale presunto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. E’ ammessa la riduzione della garanzia, ai sensi dell’art. 93 – co. 7 del D. Lgs 50/2016. La garanzia, qualora costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l’esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, la ditta aggiudicataria sarà obbligata a costituire una garanzia secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione assicurativa dovrà essere rilasciata da impresa assicurativa autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della cauzione è pari al 10% del valore dell’appalto fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dal medesimo decreto. La cauzione è prevista a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e per introitare gli importi delle penalità irrogate, ai sensi dell’articolo 14 del presente capitolato. L’ente committente può richiedere all’appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua con ritenute a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all’appaltatore. Per quanto attiene alle modalità di svincolo della cauzione si rimanda a quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. A copertura di tutte le obbligazioni derivanti dalla esecuzione del contratto, l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 % dell’importo totale dell’offerta affidata per i 3 anni, secondo quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs.163/2006. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente le seguenti condizioni:
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’aggiudicatario dovrà costituire apposito deposito cauzionale definitivo, determinato in ragione del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell’art. 75 - comma 7 – del D.lgs 163/2006 le imprese alle quali sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della seri Uni Cei En 45000, e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 22000, la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea Uni EN Iso 9001/2008, usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della cauzione. Il deposito cauzionale potrà essere costituito esclusivamente con le seguenti due modalità:  fideiussione bancaria (emessa da aziende di credito di cui all’art. 5 R.D.L. 12.3.36 n. 385 – smi);  polizza assicurativa (rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del DPR 13.2.59 n. 449 – smi). La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. A garanzia dell’esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, sarà richiesto di prestare cauzione definitiva a termini di legge, pari al 10% dell’importo contrattuale mediante garanzia fidejussoria a prima richiesta. Tale garanzia dovrà avere validità uguale alla durata del contratto e dovrà essere stipulata con Istituto bancario o Impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni. La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell’affidamento.