GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’impresa aggiudicataria dovrà presentare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula dello stesso idonea cauzione definitiva nei termini e secondo le modalità indicate dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale massimo / valore del contratto e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, la Ditta di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.; c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita; d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c.. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria di cui all’art.4 punto A.2 del disciplinare di gara. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 50/2016. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. nonchè l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 per le garanzie provvisorie. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore. La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti ). In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016.
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l’esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, secondo l’art.103 del D.lgs. 50/2016. In caso di garanzia sotto forma di fidejussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2006.
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, il concessionario sarà obbligato a costituire, secondo l’art.113 del D. Lgs. 163/2006, una COMUNE DI BOLOGNA CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO E SCOLASTICO DENOMINATO "PROGETTO UNOSEI" - PERIODO 2015 – 2021 LOTTO 2 garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale. In caso di garanzia sotto forma di fideiussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. A garanzia dell’esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, sarà richiesto di prestare cauzione definitiva a termini di legge, pari al 10% dell’importo contrattuale mediante garanzia fidejussoria a prima richiesta. Tale garanzia dovrà avere validità uguale alla durata del contratto e dovrà essere stipulata con Istituto bancario o Impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni. La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell’affidamento.
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’aggiudicatario dovrà costituire apposita garanzia definitiva, determinata in ragione del 10% dell’importo complessivo contrattuale presunto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. E’ ammessa la riduzione della garanzia, ai sensi dell’art. 93 – co. 7 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia, qualora costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: a) pagamento della somma richiesta entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta della stazione appaltante; b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c..; c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita; d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c., 2^ comma;
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Il prestatore di servizi dovrà costituire apposita garanzia fideiussoria per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo ridotto del 50% in ragione del possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001/2000 rilasciata da soggetti accreditati ex artt. 75 e 39 comma 7 del D.L.vo 163/2006. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria od assicurativa e dovrà espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta” prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. In caso di R.T.I. il deposito cauzionale dovrà essere intestato alla Società capogruppo in qualità di mandataria del raggruppamento/consorzio (con espressa indicazione delle ditte mandanti), oppure a tutte le società facenti parte del raggruppamento/consorzio. La cauzione rilasciata, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l’ENTE PARCO ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa come specificato nell’art. 11 – inadempimenti e penalità.
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’offerta dovrà essere corredata da apposita garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato ai sensi di quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fidejussione a scelta dell’offerente. L’impresa aggiudicataria, per la sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una “garanzia definitiva” ai sensi di quanto prescritto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale.
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Per partecipare alla gara i concorrenti devono presentare la documentazione comprovante l’avvenuta prestazione di una cauzione provvisoria, secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice. All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria secondo quanto previsto da detto articolo, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del codice.
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. A copertura di tutte le obbligazioni derivanti dall’esecuzione del contratto il contraente sarà tenuto a costituire una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi di quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.