La presente polizza è stipulata tra
CAPITOLATO DI POLIZZA PER L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI ALATRI |
Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 0 |
00000 XXXXXX (XX) |
C.F. 80003090604 - P.IVA 00621710607 |
e
Società Assicuratrice |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 31.01.2020 |
Alle ore 24.00 del : | 31.01.2021 |
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 - Definizioni
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione | |||||||
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; | |||||||
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. | |||||||
Assicurato : | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione | |||||||
Beneficiario : | In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l’assicurato stesso. | |||||||
Società : | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici. | |||||||
Broker : | La AON S.p.A. incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società nonché dalle coassicuratrici. | |||||||
Premio : | La somma dovuta dal Contraente alla Società. | |||||||
Rischio : | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. | |||||||
Sinistro : | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. | |||||||
Indennizzo : | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. | |||||||
Franchigia : | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. | |||||||
Scoperto : | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. | |||||||
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. | |||||||
Infortunio : | ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea. | |||||||
Invalidità permanente : | la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato. | |||||||
Istituto di cura: | l’ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privati, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno | |||||||
Ricovero: | la degenza in pernottamento. | Istituto | di | cura | che | comporti | almeno | un |
Rischio in itinere | Il tragitto dell'Assicurato dal domicilio o dimora anche occasionale al luogo ove lo stesso deve prendere servizio e viceversa sia che avvenga a piedi o con qualunque mezzo di locomozione non escluso dalla presente polizza, compreso l'uso e guida di motocicli in genere compresi gli infortuni avvenuti nell’atto di salire o di scendere dai mezzi suddetti, compresi i viaggi di trasferimento e missioni (andata e ritorno) |
Art.2 – Identificazione degli Assicurati
La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie riportate alla Sezione 6 della presente polizza, per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso.
Per tutte le categorie assicurate identificate alla Sezione 6 non si farà luogo ad alcuna comunicazione da parte del Contraente ritenendosi gli Assicurati coperti fin dalla decorrenza della presente polizza. Il Contraente è esonerato dal dichiarare i dati anagrafici degli assicurati e per la loro identificazione e per il computo del premio si farà riferimento agli atti/registri depositati presso il Contraente. L’assicurazione copre automaticamente tutti gli Assicurati senza alcuna notifica preventiva dei rischi, purché il Contraente dia comunicazione alla Società al termine di ogni annualità assicurativa, nei termini previsti dalla presente polizza, del numero effettivo degli Assicurati e degli altri elementi variabili riportati nella Sezione 6 della presente polizza.
Per tutti gli Assicurati il Contraente resta altresì esonerato dall’obbligo di notificare alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all’atto della stipula del presente contratto o che dovessero in seguito sopravvenire.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato rispetto alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dall'art. 1897 C.C.. La Società corrisponderà, al netto dell’imposta, la quota di premio pagata e non consumata, a scelta del Contraente, immediatamente oppure in occasione della scadenza dell’annualità di premio.
La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così pure le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione dell’assicurazione o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto di indennizzo, né riduzione dello stesso sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui le circostanze si sono verificate.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i sinistri che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.
Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future. Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente.
Gli Assicurati sono esentati dall’obbligo di comunicare l’esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto.
In caso di sinistro non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’art.1910 del Codice Civile per tutte quelle garanzie che non rappresentino un rimborso di spese sostenute.
In tutti gli altri casi la Società Assicuratrice provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell’indennità corrisposta in applicazione del disposto del quarto comma dell’art.1910 del Codice Civile.
Art. 3. – Durata dell’assicurazione – proroga - disdetta
La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31.01.2020 e scadenza alle ore 24.00 del 31.01.2021; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.
E’ facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo di 120 (centoventi) giorni.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio conteggiato in prorata temporis verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga.
E’ comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione alla scadenza di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.
Art.4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’Art. 1901 Codice Civile, entro 60 giorni dalla sopracitata data. In mancanza di pagamento del premio, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Anche per questi casi resta convenuto che si applicano tutte le condizioni e le modalità di pagamento previste al presente art. “Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione”, restando altresì inteso che l’assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni ex artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Art.5 – Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è
regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 180 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art.6 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.
La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.
Art.7 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano od altro mezzo (fax, e-mail, telegramma, pec) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l’eventuale disdetta della polizza ed il recesso per sinistro che ciascuna delle Parti è tenuta ad inviare direttamente all’altra parte nei termini e modalità previsti dalla presente polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l’autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art.11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Assicurazione per conto altrui
Poiché la presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 C.C.
Art.13 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente un tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati, specificando per ognuno:
a) numero del sinistro della Società;
b) data di accadimento;
c) danneggiato/controparte;
d) descrizione del danno;
e) stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
f) importo liquidato e/o riservato;
g) data della liquidazione.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.
La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker.
Art.14 - Coassicurazione e delega (operativa nel solo caso di coassicurazione ex art. 1911 C.C.)
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile …………. che in forza della presente xxxxxxxx riceve mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare in loro nome e per conto tutti gli atti afferenti il presente contratto, viene designata Coassicuratrice Delegataria. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso o alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le coassicuratrici.
La Delegataria è anche incaricata dalle coassicuratrici dell’eventuale esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze, e comunque di ogni obbligazione fra le parti derivanti dal contratto stesso; la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.
Art.15 - Clausola Broker
L’assicurato dichiara di aver affidato la gestione e l’esecuzione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.
L’assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del broker è a carico della società nella misura del 16% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, alla società.
Qualora nel corso di esecuzione del presente contratto verrà a scadere il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell’ infranominato servizio.
Art.16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.17 – Tracciabilità dei flussi
La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP .
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo.
L’ Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 – Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle attività dichiarate dal Contraente, compreso il rischio in itinere per la categorie per le quali è richiamato all’art. 1 della Sezione 6 Si precisa che in caso di incarichi che prevedano trasferte di più giorni si intende assicurato l’intero arco temporale che va dalla partenza dal proprio domicilio o dimora occasionale sino al successivo rientro ricomprendendo le attività, anche di rappresentanza e vita sociale, praticate durante la trasferta ad eccezione dei soli rischi sportivi.
Relativamente ai rischi professionali, a titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che sono comprese tutte le attività connesse, collegate, accessorie, complementari e conseguenti, nessuna esclusa né eccettuata.
Sono compresi in garanzia anche:
• l'asfissia non di origine morbosa;
• gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;
• contatto con corrosivi;
• le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi; escluse malaria, carbonchio, malattie tropicali;
• l'annegamento;
• l'assideramento o congelamento;
• la folgorazione;
• i colpi di sole o di calore o di freddo;
• le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
• gli infortuni derivanti da aggressioni in genere;
• gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
• gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
• gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi;
• gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima;
• gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine;
• gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
• gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, esclusi comunque quelli conseguenti ad ubriachezza e quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
• gli infortuni causati da pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione di sport aerei in genere e paracadutismo
• xxxxx xxxxxxxxxx da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo;
• ernie traumatiche.
Art.2 – Rimborso spese mediche da infortunio (garanzia valida per le singole categorie di Assicurati per le quali è indicato il relativo capitale alla Sezione 6)
La Società garantisce, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale espresso per la singola categoria nell’apposita scheda della Sezione 6, il rimborso delle spese mediche per onorari dei medici e dei chirurghi e di ogni altro componente l’equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale d’intervento, apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l’intervento chirurgico, rette di degenza in istituti di cura, visite mediche e specialistiche, accertamenti diagnostici, esami di laboratorio, terapie fisiche, spese fisioterapiche e/o rieducative in
genere nonché spese farmaceutiche resesi necessarie a seguito dell’infortunio, compresi eventuali ticket, il tutto sia in regime di ricovero che fuori ricovero.
L’assicurazione si intende estesa anche alle spese odontoiatriche, conseguenti all’infortunio denunciato dall’ente, con il limite massimo di € 250,00= per dente; per la sola prima protesi viene previsto un limite di indennizzo di € 1.600,00=. Vengono inoltre comprese in garanzia le spese per l’acquisto di lenti, comprese quelle a contatto, occhiali, apparecchi odontoiatrici, oculistici, acustici ed altre protesi che possono essere danneggiati in caso di infortunio, oltre le spese per la riparazione di carrozzini e passeggini dei portatori di handicap, purché dette spese si siano rese necessarie a seguito di eventi che abbiano causato infortunio. Queste ultime estensioni di garanzia vengono prestate con un massimo indennizzo per singolo evento di € 500,00=.
Art.3 – Spese di trasporto a carattere sanitario
La Società rimborsa, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza, i costi eventualmente sostenuti per il trasporto dal luogo dell’infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, il trasporto tra Istituti di Cura e dall’Istituto di Cura al domicilio dell’Assicurato a mezzo auto-ambulanza. Il rimborso verrà limitato ad un massimo di due viaggi e comunque con il limite annuo di € 3.000,00.
Art.4 – Rientro sanitario
La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 3.000,00.= delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia.
Art.5 – Rimpatrio salma (valido in Italia e all’Estero)
La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente, fino al luogo di sepoltura in Italia e ciò fino alla concorrenza di € 3.000,00.=.
La Società effettua il rimborso agli aventi diritto previa presentazione in originale dei documenti giustificativi.
Art.6 – Danni estetici
Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico al viso, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto entro il limite di €. 6.000,00.= per evento.
Art.7 – Rischio aeronautico
L'assicurazione comprende gli infortuni, compresi quelli derivanti da attentati, pirateria, sabotaggio, terrorismo, forzato dirottamento purché non conseguenti a guerra (anche se non dichiarata), ad insurrezione o tumulti popolari che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, esclusivamente durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs.
Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare le somme assicurate:
• €.1.500.000,00.= per il caso di invalidità permanente
• €.1.500.000,00.= per il caso morte per persona e di:
• €.5.000.000,00.= per il caso di invalidità permanente
• €.5.000.000,00.= per il caso di morte complessivamente per aeromobile.
In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente.
Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
Art.8 – Rischio guerra
A parziale deroga del disposto dell’Art.1 Sezione 4, la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.
Art. 9 – Xxxxx xxxxxxxxxx
Relativamente alle “Xxxxx Xxxxxxxxxx”:
- nel caso in cui l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, viene corrisposta solamente un’indennità non maggiore del 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale;
- qualora insorga contestazione circa la natura e/o l’operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui all’Art. 3 della Sezione 5.
Art. 10 – Limiti territoriali e di risarcimento
L’assicurazione viene prestata per tutto il mondo.
Nel caso l’infortunio colpisse contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, si conviene che il limite massimo di risarcimento per l’intera polizza ammonta a € 5.000.000,00=
SEZIONE 4 ESCLUSIONI
Art.1 – Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:
1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata;
2. durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei, salvo quanto previsto all’art. 7, Sezione 3;
3. in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;
4. sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica;
5. da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
6. in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
7. in occasione della partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che comportano l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura, dalla pratica del paracadutismo, del pugilato e dell’alpinismo;
8. direttamente o indirettamente da contaminazioni chimiche o batteriologice se conseguenti ad atti di terrorismo.
Art.2 – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili
Non sono coperte dalla presente polizza, fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a ottanta anni. Tuttavia per le persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente.
Sono ammessi al beneficio dell’assicurazione tutti indistintamente gli Assicurati a prescindere dalle loro condizioni di salute e da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli Assicurati stessi risultassero affetti all’atto della stipula del presente contratto o dell’ingresso nella presente polizza o che dovessero in seguito sopravvenire, restando comunque espressamente confermato quanto previsto dall’art. 2) della Sezione V – Criteri di indennizzabilità.
Per gli Assicurati “pazienti del Centro salute mentale” appartenenti alla categoria 1.4 si intendono esclusi gli infortuni ricollegabili all’handicap psichico.
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi
La denuncia del sinistro deve essere fatta per iscritto alla Società o al Broker entro 30 giorni lavorativi dall’infortunio o dal momento in cui l’ufficio del Contraente addetto alla gestione dei contratti assicurativi ne venga a conoscenza o l’Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. (art. 1913 C.C.). L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art.1915 C.C.).
La denuncia dell’infortunio dovrà contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’evento, nonché delle cause che lo hanno determinato.
Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.
Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.
Art.2 – Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
a) MORTE
L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.
L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
b) MORTE PRESUNTA
La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l’indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.
Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui
notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente convenzione.
Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza.
c) INVALIDITA' PERMANENTE
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue:
la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al
D.P.R. del 30.06.1965 n.1124 (Settore Industria) con rinuncia alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni ed integrazioni in vigore fino al 24.07.2000, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente totale.
La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.
Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.
In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 65%, verrà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata.
Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l’importo liquidato od offerto ai beneficiari, o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell’Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Per i casi in cui l’infortunio comporti una invalidità permanente di grado prevedibilmente superiore al 20% (ventipercento) e sia certamente indennizzabile, la Società porrà a disposizione dell’assicurato, a titolo di acconto, un importo pari ad un terzo dell’indennità corrispondente all’indennizzo valutato al momento, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro.
Il pagamento di tale anticipazione da parte della Società avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione medica da cui risulta l’entità presunta dell’invalidità.
d) SPESE MEDICHE (garanzia valida per le singole categorie di Assicurati per le quali è indicato il relativo capitale alla Sezione 6)
La Società, in caso d’infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l’invalidità permanente, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute, fino alla concorrenza dell’importo convenuto con il massimo di quanto stabilito alla Sezione 6.
Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, ecc.. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell’Assicurato.
Art.3 – Controversie
In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all’infortunio o sul grado di Invalidità Permanente nonché sulla liquidabilità delle indennità le Parti (Società ed Assicurato) si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovute le indennità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un contradditorio tra il medico dell’Assicurato e quello fiduciario della Società.
In caso di mancato accordo tra i due medici si procederà, con scrittura privata, a nominare quale terzo arbitro un medico designato dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico; il collegio medico così costituito risiede presso il domicilio dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso, entro due anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sulle indennità da imputarsi nella liquidazione definitiva dell’infortunio.
Art. 4 – Franchigia sul caso Invalidità Permanente
Per gli Assicurati appartenenti alle Categorie Amministratori – Persone Disagiate socio, economiche, Volontari ecc. – Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile – Tirocinanti/Stagisti si conviene che non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% (TRE per cento) della totale. Se invece essa risulterà superiore al 3% (TRE per cento) della totale, l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. In caso di Invalidità Permanente pari o superiore al 10% (DIECI per cento) l’indennizzo sarà liquidato senza applicazione di franchigia.
L’indennità per Invalidità Permanente per gli Assicurati appartenenti alle restanti Categorie verrà riconosciuta senza applicazione di alcuna franchigia.
Art.5 – Liquidazione dell’indennità
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento.
L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro.
Art.6 - Rinuncia all'azione di surroga
La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competerle per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio.
SEZIONE 6
CATEGORIE, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E
CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 – Somme assicurate, franchigie e scoperti
L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria.
Art.1.1 - Amministratori
L’Assicurazione copre per le garanzie ed i massimali sottoriportati il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali limitatamente alle attività espletate in connessione con il mandato, ivi compresi i rischi della circolazione su qualsiasi mezzo, anche in qualità di conducenti, nonché il rischio in itinere.
La copertura è valida anche quando gli Assicurati operano in rappresentanza del Contraente in altri organi collegiali.
Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx per persona |
Caso Morte | 200.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | 250.000,00 |
Spese mediche da infortunio | 5.000,00 |
22
Numero di assicurati
Art.1.2 Conducenti veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente, in locazione o comodato
la garanzia si intende prestata per gli infortuni che i dipendenti e le persone autorizzate dalla Contraente subiscano in occasione di missioni, trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio e limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio, durante la guida di veicoli previsti dal presente contratto, di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente o in locazione o comodato all'Ente, dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo del mezzo di trasporto a quello in cui ne discende.
L’assicurazione garantisce anche gli infortuni subiti dalle persone di cui sia autorizzato il trasporto.
La copertura decorre dall’effettivo inizio del viaggio, indipendentemente se esso avvenga dall’abitazione, anche occasionale, dell’Assicurato o dalla sede di lavoro e termina al ritorno dell’Assicurato ad una delle predette sedi.
L’assicurazione vale anche per gli infortuni subiti:
- durante la messa in moto del veicolo;
- in occasione della salita o discesa dal veicolo od operazioni attorno ad esso;
- in caso di fermata del veicolo durante tutte le operazioni necessarie per la ripresa della marcia o per lo spostamento del veicolo da posizioni di intralcio;
- nel tentativo di salvataggio del veicolo e dei suoi occupanti.
Garanzia | Massimale per persona € |
Caso Morte | 130.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | 260.000,00 |
Spese mediche da infortunio | 2.500,00 |
20
Numero preventivo veicoli assicurati
Art. 1.3 - Portavalori
L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dagli Assicurati nello svolgimento delle mansioni di “portavalori”, sia all’esterno che all’interno dei locali del Contraente.
Garanzia | Massimale € |
Caso Morte | 130.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | 260.000,00 |
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio | 3.000,00 |
1
Numero preventivo Portavalori assicurati
Art. 1.4 – Persone disagiate di natura socio-economica inserite in progetti formativi, di recupero e di inserimento lavorativo, pazienti del Centro salute mentale inseriti in progetti di carattere riabilitativo, volontari e non volontari addetti ai servizi sociali, a lavori socialmente utili, di pubblica utilità anche in sostituzione di pena detentiva, ed altre attività svolte per conto dell’Assicurato, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, interventi per il verde pubblico, animazione nelle scuole e sorveglianza all’uscita delle stesse, attività culturali, pulizia di giardini, parchi od arenili, addetti alla protezione civile, al trasporto disabili, addetti alle pulizie, addetti alla cura degli ambienti, operai, magazzinieri, autisti.
L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dagli Assicurati nello svolgimento delle attività svolte dagli stessi per conto del Contraente e nell’ambito del progetto gestito, promosso e/o al quale partecipa l’Assicurato.
L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
Garanzia | Massimale per persona € |
Caso Morte | 25.000,00 |
Caso Invalidità Permanente (franchigia 3%) | 50.000,00 |
10
Numero preventivo soggetti assicurati
Art. 1.5 Appartenenti al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.
L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dagli Assicurati in relazione alle attività svolte dagli stessi per conto dell’Assicurato quali prevenzione, soccorso, esercitazioni e simili attività, formazione tecnico-pratica, corsi di aggiornamento ed addestramento professionale anche presso terzi.
E’ anche compreso il rischio in itinere.
L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
Garanzia | Massimale per persona € |
Caso Morte | 100.000,00 |
Caso Invalidità Permanente (franchigia 3%) | 150.000,00 |
9
Numero preventivo di assicurati
Art. 1.6 – Tirocinanti, Stagisti, volontari o non volontari
L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dagli Assicurati nell’esercizio delle attività svolte e nell’ambito del tirocinio, stage al quale partecipa l’assicurato.
Garanzia | Massimale € |
Caso Morte | 130.000,00 |
Caso Invalidità Permanente (franchigia 3%) | 200.000,00 |
1
Numero preventivo soggetti assicurati
Art.2 – Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione
Il Contraente versa, a titolo di deposito premio convenuto, l'importo riportato nella seguente tabella “scomposizione del premio” rappresentante il totale degli importi per singola categoria calcolati sulla base dei tassi e premi sottoriportati.
Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni e/o dati consuntivi comunicati dalla Contraente il cui pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art.5 Sezione 2 della presente polizza.
Essendo l'assicurazione prestata in forma non nominativa in base al numero degli assicurati ed altri elementi variabili riportati per ogni categoria all’art.1 della presente Sezione la regolazione del premio sarà effettuata in base agli elementi variabili di polizza presi a base per la determinazione del premio. Non vi è obbligo per la Contraente di comunicare in corso di periodo assicurativo le variazioni di numero di persone, veicoli assicurati, o qualsiasi altro dato variabile.
Categoria | Tipo dato variabile | Entità dato | Premio annuo lordo pro-capite o tasso lordo applicato | Totale Premio annuo lordo anticipato |
Art.1.1 Amministratori | Numero assicurati | 22 | €………………….= | €……………………..= |
Art.1.2 Conducenti Veicoli dell’Ente | Numero veicoli | 20 | €………………….= | €……………………..= |
Art.1.3 Portavalori | Numero assicurati | 1 | €………………….= | €……………………..= |
Art. 1.4 – Disagiati socio- economici, Volontari ecc | Numero assicurati | 10 | €………………….= | €……………………..= |
Art. 1.5 Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile | Numero assicurati | 9 | €………………….= | €……………………..= |
Art.1.6 – Tirocinanti - Stagisti | Numero assicurati | 1 | €………………….= | €……………………..= |
TOTALE PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO | €……………………..= |
Si precisa che la presente polizza non è soggetta a premio minimo.
Scomposizione del premio annuo lordo anticipato
Premio annuo imponibile | € | .= |
Imposte | € | .= |
TOTALE | € | .= |
Art.3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art.4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ