Portavalori. La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione di valori trasportati, di pertinenza dell’azienda, durante il trasporto degli stessi a causa di: - furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del tra- sporto dei valori; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha in- dosso od a portata di mano i valori stessi; - furto perpetrato strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - rapina o estorsione; commessi sulla persona del Contraente e/o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, men- tre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro tra- sporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa. - la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la renda inadatta L’assicurazione è operante a condizione che: - il pagamento dell’inden- Marino e dello Stato Città del Vaticano. il servizio di portavalori si svolga entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San al servizio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni; Agli effetti della presente garanzia, in caso di rapina od estorsione, nizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%.
Portavalori. A deroga dell’ART. ESCLUSIONI, lett. h) si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di: - furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi; - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - rapina; commessi su un incaricato del Contraente/Assicurato mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa. Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dal Contraente/Assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite della cifra assicurata) che eventualmente eccede l’importo recuperato o ricevuto dal Contraente/Assicurato in conseguenza del contratto con l’istituto di trasporti e/o l’assicurazione stipulata dall’istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti. La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente/Assicurato. La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano. Le garanzie vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “PORTAVALORI”. Le garanzie tutte previste al presente punto 12 “Furto, rapina e portavalori” vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato. Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro: - la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.; - la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata di premio maturatasi dopo il sinistro, di un importo uguale a quello risarcibile; tuttavia la somma assicurata deve intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro reintegrata nei valori originari, obbligandosi a pagare il rateo di premio a presenta...
Portavalori. Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche a seguito di scasso o rottura dei finestrini o delle porte dei veicoli utilizzati per il trasporto, siano essi in sosta temporanea e/o parcheggio. Sono altresì assicurati anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o imputabile a questi ultimi, la garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato. In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:
a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore. Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste. Ai soli effetti del presente art. 11 sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Xxxxxxxxx, i collaboratori in genere. La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Portavalori".
Portavalori. Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all’interno dei fabbricati dell’Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell’Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell’espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell’Assicurato. In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l’importo recuperato o ricevuto dall’Assicurato in base a:
a) contratto dell’Assicurato con il suddetto trasportatore;
b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore. Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all’Amministrazione delle Poste. Ai soli effetti del presente art.11 sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell’Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Xxxxxxxxx, i collaboratori in genere. La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Portavalori”.
Portavalori. Persona incaricata del trasporto di valori (Assicurato, suoi familiari o dipendenti).
Portavalori. La Società si obbliga ad indennizzare, per ogni anno assicurativo e nel limite della partita as- sicurata in polizza per il portavalori, la perdita di denaro e valori avvenuti all’esterno dei locali dell’attività assicurata in conseguenza di: • xxxxxx e/o rapina; • furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano detti valori e denaro; • furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del tra- sporto esterno del denaro e dei valori; • dette persone incaricate del trasporto esterno dei valori siano di età non inferiore a 18 anni ne superiore a 75 anni; • gli eventi previsti dalla presente clausola si verifichino durante il trasporto al domicilio del titolare, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa e comunque nell’ambito della provincia ove è ubicato il rischio assicurato e di quelle limitrofe.
Portavalori. Persona incaricata del trasporto di valori (Assicurato, suoi familiari o dipendenti) che non abbia minorazioni fisiche che la rendano inadatta al servizio di portavalori e sia in età compresa fra i 18 e i 75 anni.
Portavalori. La Società nei limiti ed alle condizioni di polizza, indennizza il Contraente dei danni a lui derivanti da sottrazione di VALORI a seguito di: . - furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi; - rapina; - furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - scippo; - commessi sulla persona incaricata del trasporto dei VALORI. I1 portavalori può essere un Amministratore, un Dipendente (anche occasionale) o altra persona incaricata per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70) dal Contraente di trasferire i valori fuori dai locali, alle banche, a fornitori o a clienti, ad altri uffici, e viceversa. La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai FABBRICATI. L'efficacia della garanzia non è limitata a specifici orari. La garanzia è prestata in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Portavalori. L’assicurazione copre la sottrazione di “Valori” portati dagli addetti incaricati, fuori dai locali dell’ufficio/studio per trasferirli al domicilio dell’Assicurato, alle banche, a fornitori o a clienti e viceversa, a seguito di: • furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incari- cata del trasporto “valori”; • furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha in- dosso od a portata di mano i “valori” stessi; • furto strappando di mano o di dosso alla persona i “valori” medesimi; • rapina. La garanzia è prestata: • durante l’orario di servizio tra le ore 7.00 e le ore 23.00; • per portavalori di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni; in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx; con uno scoperto del 20% che in caso di rapina è ridotto al 10%.
Portavalori. La Società, fino alla concorrenza dell’importo indicato in polizza alla voce Portavalori e in quanto pagato il relativo premio, assicura i valori contro: