Liquidazione dell’indennità Clausole campione

Liquidazione dell’indennità. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro.
Liquidazione dell’indennità. Ricevuta la necessaria documentazione e compiti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l’indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato morisse per cause indipendenti dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società pagherà ai beneficiari l’importo liquidato od offerto. Inoltre, se dopo il pagamento di un’indennità per invalidità permanente ma entro 2 (due) anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo l’Assicurato morisse, la società corrisponderà la differenza fra l’indennità pagata ed il capitale assicurato per il caso di morte ove questa fosse superiore e non chiederà il rimborso nel caso contrario. L’indennità viene corrisposta in Italia ed in valuta italiana.
Liquidazione dell’indennità. Al fine della liquidazione dell’indennità è considerata retribuzione annua dell’infortunato quella percepita nei tre mesi precedenti a quello in cui si è verificato l’infortunio, moltiplicata per quattro, al netto però delle somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese. All’importo così ottenuto si addizionano: • le somme non pagabili ricorrentemente in ciascun mese, ma effettivamente corrisposte all’infortunato nei tre mesi di cui sopra; • la tredicesima ed eventualmente la quattordicesima mensilità pagate al dipendente prima dell’infortunio. Se l’infortunato ha una anzianità di servizio inferiore a tre mesi è considerata retribuzione quella che egli avrebbe percepito nel primo anno di servizio, in base al contratto CCNL di categoria. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l’indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento. L’indennità viene corrisposta in Italia in Euro.
Liquidazione dell’indennità. Il risarcimento del danno viene effettuato in base alla procedura indicata all'art. 1.2 che precede nei seguenti termini: a) in caso di danno avvenuto in occasione di viaggio aereo dietro presentazione alla Società della copia del P.I.R. (Property Irregularity Report) o, in caso di vettore non IATA, della copia della denuncia all’Autorità Giudiziaria, con allegato l'elenco delle cose smarrite o danneggiate e l'indicazione dei relativi valori; b) in caso di danno non avvenuto in occasione di viaggio aereo, dietro presentazione alla Società della dichiarazione da parte del vettore comprovante il danno subito, unitamente alla copia della denuncia all'Autorità di Polizia e l'elenco con l'indicazione dei valori delle cose smarrite o danneggiate. c) Tale garanzia opererà in eccesso rispetto a qualsiasi altra assicurazione operante per gli stessi rischi, fino a concorrenza del massimale prestabilito.
Liquidazione dell’indennità. Il risarcimento del danno viene effettuato in base alla procedura indicata all'art. 23.2 che precede nei seguenti termini: a) in caso di danno avvenuto in occasione di viaggio aereo dietro presentazione ad AXA MPS Xxxxx della copia del P.I.R. (Property Irregularity Report) o, in caso di vettore non IATA,della copia della denuncia all’Autorità Giudiziaria, con allegato l'elenco delle cose smarrite o danneggiate e l'indicazione dei relativi valori; b) in caso di danno non avvenuto in occasione di viaggio aereo, dietro presentazione ad AXA MPS Xxxxx della dichiarazione da parte del vettore comprovante il danno subito, unitamente alla copia della denuncia all'Autorità di Xxxxxxx e l'elenco con l'indicazione dei valori delle cose smarrite o danneggiate. c) Tale garanzia opererà in eccesso rispetto a qualsiasi altra assicurazione operante per gli stessi rischi, fino a concorrenza del massimale prestabilito.
Liquidazione dell’indennità. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennità che risulti dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni. L’indennità verrà corrisposta in Italia in Euro. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l'importo liquidato o offerto ai beneficiari o agli eredi dell’Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Liquidazione dell’indennità. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità che risulta dovuta ed entro 30 giorni provvede al pagamento. L'indennità verrà corrisposta in Italia in euro.
Liquidazione dell’indennità. 4.1 Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, dandone comunicazione agli interessati e al Contraente. 4.2 Avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento entro 30 (*) giorni dalla sottoscrizione del modulo di liquidazione dalla Società. 4.3 Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato morisse, dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società pagherà ai beneficiari l'importo liquidato od offerto. 4.4 Inoltre, se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato morisse, la Società corrisponderà ai beneficiari la differenza fra l'indennità pagata ed il capitale assicurato per il caso di morte ove questa fosse superiore e non chiederà il rimborso nel caso contrario.
Liquidazione dell’indennità. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di liquidazione da parte della Società. L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro
Liquidazione dell’indennità. Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato morisse per cause indipendenti dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società pagherà ai beneficiari l'importo liquidato od offerto. Inoltre, se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato morisse, la società corrisponderà la differenza fra l'indennità pagata ed il capitale assicurato per il caso di morte - ove questa fosse superiore - e non chiederà il rimborso nel caso contrario. L'indennità viene corrisposta in Italia ed in valuta corrente. al pagamento.