ACCORDO DI COOPERAZIONE
RELATIVO A UN SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE CIVILE (GNSS) TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI,
DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI XXXXX, DALL’ALTRA
LA COMUNITÀ EUROPEA (di seguito denominata "la Comunità") e
IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA DI AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in appresso denominate "gli Stati membri della Comunità",
da una parte, e
LA REPUBBLICA DI XXXXX (di seguito denominata "Corea"),
dall'altra,
di seguito denominate "le parti",
CONSIDERANDO gli interessi comuni in relazione allo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare (in appresso denominato "GNSS") ad uso civile,
RICONOSCENDO l'importanza di XXXXXXX quale contributo all'infrastruttura di navigazione e informazione in Europa e in Corea,
RICONOSCENDO il livello avanzato raggiunto dalla Corea nel campo delle attività di navigazione satellitare,
CONSIDERANDO il crescente sviluppo delle applicazioni GNSS in Corea, Europa e altre regioni del mondo,
HANNO CONCLUSO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Scopo dell'Accordo
L’obiettivo dell’Accordo è incoraggiare, agevolare e migliorare la cooperazione fra le Parti nel settore della navigazione satellitare civile globale nell’ambito dei contributi dell’Europa e della Corea per la realizzazione di un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS).
ARTICOLO 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo i seguenti termini sono così definiti:
a) "Potenziamento": i meccanismi regionali o locali quali l'European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS). Questi meccanismi consentono agli utenti del GNSS globale di ottenere migliori prestazioni, come una maggiore accuratezza, disponibilità, integrità e affidabilità.
b) "GALILEO": il sistema satellitare europeo autonomo di posizionamento, navigazione e sincronizzazione a copertura globale a scopi civili per la fornitura di servizi GNSS progettato e sviluppato dalla Comunità, dagli Stati membri e dall’Agenzia spaziale europea. L'esercizio di XXXXXXX può essere trasferito a privati. XXXXXXX intende offrire servizi ad accesso aperto, servizi commerciali, servizi di soccorso e servizi di ricerca e salvataggio, nonché un servizio pubblico regolamentato e sicuro con limitazioni di accesso per soddisfare le esigenze di utenti autorizzati del settore pubblico.
c) "Elementi locali di GALILEO": meccanismi locali che forniscono agli utenti segnali orari e di navigazione satellitari GALILEO con informazioni diverse da quelle derivanti dalla costellazione principale utilizzata. Per aumentare le prestazioni possono essere dispiegati elementi locali intorno agli aeroporti, ai porti marittimi e in ambienti urbani o di altra natura con caratteristiche geografiche sfavorevoli. GALILEO fornirà modelli generici per gli elementi locali.
d) "Apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la sincronizzazione a livello globale": qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari allo scopo di fornire un servizio o per operare con un potenziamento regionale.
e) "Misura di regolamentazione": qualsiasi legge, regolamento, norma, procedura, decisione, politica o azione amministrativa.
f) "Interoperabilità": una situazione a livello di utente nella quale un ricevitore a doppio sistema può utilizzare segnali provenienti insieme da due sistemi distinti per ottenere pari prestazioni o prestazioni superiori a quelle ottenibili utilizzando un solo sistema.
g) "Proprietà intellettuale": si riferisce alla definizione di cui all'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.
h) "Responsabilità": l'obbligo giuridico che incombe a una persona fisica o giuridica di risarcire i danni subiti da un'altra persona fisica o giuridica in conformità di specifiche norme e principi. Tale obbligo può essere prescritto da un accordo ("responsabilità contrattuale") oppure da una norma di legge ("responsabilità extracontrattuale").
i) "informazioni classificate": informazioni, provenienti dall’UE o ricevute dagli Stati membri, da paesi terzi o da organizzazioni internazionali, che devono essere protette da divulgazioni non autorizzate che danneggerebbero in vario modo gli interessi essenziali, compresa la sicurezza nazionale, delle Parti o dei singoli Stati membri. La classificazione è indicata da un apposito contrassegno. Tali informazioni sono classificate conformemente alle leggi e alle regolamentazioni pertinenti e devono essere protette contro qualsiasi perdita di riservatezza, integrità o disponibilità.
ARTICOLO 3
Principi della cooperazione
Le Parti convengono di applicare i principi di seguito specificati alle attività di cooperazione contemplate dal presente accordo:
1. Reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, ivi compresi i contributi delle Parti.
2. Partnership nel programma GALILEO, nell'osservanza delle procedure e delle norme che disciplinano la gestione di XXXXXXX.
3. Offerta reciproca di opportunità di avviare attività di cooperazione nell’ambito di progetti GNSS per scopi civili della Comunità europea, degli Stati membri e della Corea.
4. Scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione.
5. Adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale secondo le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, del presente Accordo.
6. Libertà di fornire di servizi di navigazione via satellite nei territori delle Parti.
7. Commercio senza restrizioni di prodotti GNSS nei territori delle Parti.
ARTICOLO 4
Ambito delle attività di cooperazione
1. Le attività di cooperazione nel settore della navigazione e della sincronizzazione satellitari sono le seguenti: spettro radio, ricerca e formazione scientifica, cooperazione industriale, sviluppo del commercio e del mercato, norme, certificazione e misure di regolamentazione, potenziamenti, sicurezza, responsabilità e recupero dei costi. Le Parti possono modificare il presente elenco con decisione del Comitato direttivo GNSS istituito a norma dell'articolo 14.
2. Il presente accordo non comprende la cooperazione fra le Parti nei seguenti settori. Se le Parti concordano che vantaggi reciproci deriveranno dall’estensione della cooperazione a uno dei settori seguenti, esse devono negoziare e concludere accordi adeguati:
2.1. tecnologie e beni sensibili di GALILEO sottoposte al controllo di esportazione e a misure di regolamentazione di non proliferazione applicabili nella Comunità europea o negli Stati membri,
2.2. crittografia e sicurezza delle informazioni di XXXXXXX (INFOSEC)
2.3. architettura per la sicurezza del sistema GALILEO (segmenti spaziale, terrestre e utente),
2.4. elementi dei controlli di sicurezza dei segmenti globali di GALILEO,
2.5. servizi pubblici regolamentati nelle loro fasi di definizione, sviluppo, realizzazione, collaudo, valutazione e nella fase di esercizio (gestione e utilizzo), nonché
2.6. scambio di informazioni classificate concernenti la navigazione satellitare e GALILEO.
3. Il presente Accordo lascia impregiudicata la struttura istituzionale stabilita dal diritto comunitario ai fini del funzionamento del programma GALILEO. Il presente Accordo non incide neanche sulle misure regolamentari pertinenti che attuano gli impegni di non proliferazione e di controllo delle esportazioni, compreso il controllo di trasferimenti tangibili di tecnologia, né sulle misure di sicurezza nazionali.
ARTICOLO 5
Forme delle attività di cooperazione
1. Ferme restando le rispettive misure di regolamentazione, le Parti promuovono per quanto possibile le attività di cooperazione di cui al presente Accordo, allo scopo di offrire opportunità simili di partecipazione a tali attività nei settori elencati all'articolo 4.
2. Le Parti convengono di svolgere attività di cooperazione nei modi indicati negli articoli da 6 a 13 del presente accordo.
ARTICOLO 6
Spettro radio
1. Sulla base dei successi conseguiti fino ad oggi nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, le Parti convengono di continuare la cooperazione e il sostegno reciproco nelle questioni riguardanti lo spettro radio.
2. In questo contesto, le Parti si scambiano informazioni sulle domande di frequenze e incoraggiano l’assegnazione adeguata di frequenze per GALILEO e il futuro GNSS coreano, compreso il sistema di potenziamento basato in satelliti SBAS per assicurare la disponibilità dei servizi GALILEO agli utenti in tutto il mondo, in particolare in Corea e nella Comunità.
3. Riconoscendo l’importanza di proteggere lo spettro di radionavigazione da perturbazioni e interferenze, le Parti identificano le fonti di interferenza e cercano soluzioni reciprocamente accettabili per eliminare questo problema.
4. Le Parti convengono di incaricare il Comitato di cui all'articolo 14 di definire i meccanismi atti ad assicurare contatti e collaborazioni efficaci in tale settore.
5. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come deroga alle disposizioni pertinenti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, ivi compresi i regolamenti dell'ITU per le radiocomunicazioni.
ARTICOLO 7
Ricerca scientifica
Le Parti promuovono le attività comuni di ricerca nel campo del GNSS tramite programmi europei e coreani di ricerca, come il Programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo, i programmi di ricerca dell'Agenzia spaziale europea e i programmi organizzati dai ministeri e dalle agenzie della Corea connessi al GNSS.
Le attività comuni di ricerca devono contribuire a programmare i futuri sviluppi di un GNSS per usi civili.
Le Parti convengono di affidare al Comitato di cui all'articolo 14 il compito di definire i meccanismi appropriati per assicurare contatti e partecipazioni efficaci ai programmi di ricerca.
ARTICOLO 8
Cooperazione industriale
1. Le Parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le rispettive industrie, anche attraverso la costituzione di joint ventures, la partecipazione della Corea alle pertinenti associazioni industriali europee, nonché attraverso la partecipazione europea alle pertinenti associazioni industriali coreane, al fine di costruire il sistema GALILEO e promuovere l'utilizzo e lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su tale sistema.
2. Le Parti istituiscono un gruppo consultivo misto per la cooperazione industriale sotto l'autorità del Comitato direttivo di cui all'articolo 14, con l'incarico di effettuare le ricerche necessarie e orientare la cooperazione nel campo dello sviluppo e della costruzione dei satelliti, dei servizi connessi al lancio, della costruzione delle stazioni terrestri e dei prodotti applicativi.
3. Per agevolare la cooperazione industriale le Parti accordano e garantiscono una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nei campi e settori connessi allo sviluppo e all'utilizzo di GALILEO/EGNOS, conformemente alle norme internazionali pertinenti stabilite dall’accordo TRIPS e alle convenzioni internazionali di cui entrambe le parti sono firmatarie, compresi mezzi efficaci per assicurare il rispetto delle norme.
4. Le esportazioni della Corea verso paesi terzi di beni e tecnologie sensibili specificamente sviluppati e finanziati dal programma GALILEO e sottoposti al controllo da parte dell’autorità del programma GALILEO competente in materia di sicurezza, devono ottenere l’autorizzazione preliminare di quest’ultima. Ciascuno degli accordi distinti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del presente accordo instaura un meccanismo appropriato che consente alle Parti di raccomandare che eventuali prodotti vengano assoggettati a un’autorizzazione di esportazione.
5. Per contribuire agli obiettivi del presente Accordo, le Parti incoraggiano il rafforzamento dei legami fra l'Agenzia spaziale europea e i ministeri nonché le agenzie della Corea competenti in materia di GNSS.
ARTICOLO 9
Sviluppo del commercio e dei mercati
1. Le Parti incoraggiano il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare europee e coreane, nelle relative attrezzature, negli elementi locali di GALILEO e nelle loro applicazioni.
2. A tal fine le Parti promuovono la sensibilizzazione del pubblico alle attività di navigazione satellitare GALILEO, individuano gli ostacoli che potenzialmente si frappongono all'espansione delle applicazioni GNSS e prendono i provvedimenti adeguati per agevolare tale espansione.
3. Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli utilizzatori, le Parti contraenti studieranno la possibilità di istituire un forum comune degli utenti GNSS.
4. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi assunti dalle Parti in virtù dell’accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.
ARTICOLO 10
Norme, certificazioni e misure regolatrici
1. Riconoscendo il valore di un approccio coordinato ai fini della normalizzazione e certificazione internazionale in materia di servizi di navigazione satellitare globale, le Parti sosterranno congiuntamente lo sviluppo di norme GALILEO e promuoveranno la loro applicazione su scala mondiale, privilegiando l’interoperabilità con altri sistemi GNSS.
Uno degli obiettivi del coordinamento consiste nel promuovere un uso ampio ed innovativo dei servizi GALILEO per scopi aperti, commerciali e relativi alla protezione della vita umana in quanto norma mondiale per la navigazione e la sincronizzazione. Le Parti convengono sulla creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle applicazioni GALILEO.
2. Allo scopo di promuovere e realizzare gli obiettivi del presente accordo, le Parti cooperano nella misura opportuna in tutte le questioni attinenti il GNSS che possano presentarsi in particolare nell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, nell'Organizzazione marittima internazionale e nell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
3. A livello bilaterale le Parti provvedono affinché le misure relative alle norme tecniche, ai requisiti e alle procedure per la certificazione e la concessione di licenze in materia di GNSS non costituiscano ostacoli inutili per il commercio. Le prescrizioni delle normative nazionali devono basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori e trasparenti.
4. Le Parti adottano le necessarie misure regolamentari per consentire l’utilizzo di ricevitori Galileo e dei segmenti terrestri e spaziali Galileo nei territori soggetti alla loro giurisdizione. A tale scopo, il governo della Repubblica di Xxxxx accorderà a Galileo, nel settore delle radiocomunicazioni, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad altri servizi analoghi.
5. Inoltre, le Parti promuovono la partecipazione di rappresentanti della Corea agli organismi di normalizzazione europei.
ARTICOLO 11
Sviluppo di sistemi GNSS di potenziamento terrestre di portata mondiale e regionale
1. Le Parti collaborano per definire e realizzare architetture di sistemi terrestri che offrano garanzie ottimali di integrità dei sistemi GALILEO/EGNOS, la precisione e la continuità dei servizi GALILEO e EGNOS, nonché l’interoperabilità con altri sistemi GNSS.
2. A tal fine, a livello regionale, le Parti cooperano alla realizzazione, in Corea, di un sistema di potenziamento regionale terrestre basato sul sistema GALILEO. Scopo di tale sistema regionale è garantire l'integrità regionale di servizi offerti in aggiunta a quelli forniti su scala mondiale dal sistema GALILEO. In quanto precursore, le Parti possono prevedere l’estensione di EGNOS nell’ Asia orientale.
3. A livello locale, le Parti facilitano lo sviluppo degli elementi locali GALILEO.
ARTICOLO 12
Sicurezza
1. Le Parti sottolineano la necessità di proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile.
2. Le Parti prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio.
3. Le Parti riconoscono che la cooperazione diretta a garantire la sicurezza del sistema GALILEO e dei servizi che questo offre è un importante obbiettivo comune.
4. Pertanto, le Parti instaurano un adeguato canale di consultazione attraverso il quale verranno affrontante le questioni legate alla protezione del sistema GNSS.
Le disposizioni e le procedure concrete saranno definite dalle competenti autorità di sicurezza delle Parti.
ARTICOLO 13
Responsabilità e recupero dei costi
Le Parti cooperano per definire ed applicare un regime di responsabilità e disposizioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili.
ARTICOLO 14
Meccanismo di cooperazione
1. Il coordinamento e l’agevolazione delle attività di cooperazione previste dal presente accordo sono realizzate, a nome della Repubblica di Xxxxx, dal governo della Corea e, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, dalla Commissione europea.
2. Nell'osservanza degli obiettivi di cui all'articolo 1, questi due soggetti istituiscono un Comitato direttivo GNSS, di seguito denominato il "Comitato", per la gestione del presente accordo. Il Comitato è composto da funzionari in rappresentanza di ciascuna delle Parti. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno per mutuo consenso.
Il Comitato direttivo ha i seguenti compiti:
a) promuovere le varie attività di cooperazione di cui all'Accordo, fare raccomandazioni alle Parti e sovraintendere alla loro attuazione;
b) consigliare le Parti sui metodi per valorizzare e migliorare la cooperazione conformemente ai principi enunciati nel presente Accordo;
c) verificare l'efficiente applicazione e attuazione del presente accordo; e di
d) esaminare la possibilità di estendere la cooperazione ai settori indicati all’articolo 4, paragrafo 2.
3. Il Comitato si riunisce, di norma, una volta all'anno. Le riunioni si tengono, in alternanza, nella Comunità ed in Corea. Su richiesta di una delle Parti possono essere convocate riunioni straordinarie.
Le spese sostenute dal Comitato o a suo nome sono sostenute dalla Parte che ha designato o raccomandato il membro o i membri del Comitato. Ad eccezione delle spese di viaggio e di sistemazione, le spese direttamente riferibili alle riunioni del Comitato sono sostenute dalla Parte ospitante. Il Comitato può istituire gruppi di lavoro misti per l’esame tecnico di particolari aspetti che le Parti ritengano appropriati, quali la cooperazione industriale e la normalizzazione.
4. Le Parti accolgono favorevolmente l’eventualità di una partecipazione della Corea all’Autorità di vigilanza europea per il GNSS, nel rispetto della pertinente normativa della Comunità europea e delle procedure e modalità che disciplinano questa partecipazione.
ARTICOLO 15
Finanziamento
1. Salvo quanto diversamente convenuto dalle Parti, ciascuna di esse sopporta le spese derivanti dall’esercizio delle rispettive competenze ai sensi del presente Accordo. Le procedure e modalità di cui all’articolo 14, paragrafo 4 comprenderanno un adeguato contributo finanziario al programma Galileo da parte del paese non membro dell'UE che decida di chiedere di far parte dell'Autorità di vigilanza.
2. Nel rispetto delle proprie leggi e regolamenti, le Parti adottano tutte le misure ragionevoli e si adoperano per agevolare l'ingresso, la permanenza e l'uscita dal proprio territorio di persone, capitale, materiali, dati ed attrezzature impegnate o utilizzate nelle attività di cooperazione effettuate in base alle disposizioni del presente Accordo.
3. Allorché progetti di cooperazione specifici di una Parte prevedono un sostegno finanziario a partecipanti dell'altra Parte, eventuali sovvenzioni e contributi finanziari o di altro tipo erogati da una Parte ai partecipanti dell'altra Parte a sostegno di dette attività beneficiano di esenzioni fiscali e doganali in conformità alle leggi e regolamenti vigenti sul territorio di ciascuna Parte al momento in cui vengono corrisposte le suddette sovvenzioni o contributi finanziari o di altro tipo.
ARTICOLO 16
Scambio di informazioni
1. Le Parti prendono le occorrenti disposizioni amministrative e istituiscono punti di contatto allo scopo di procedere a consultazioni e all'effettiva attuazione delle disposizioni del presente accordo.
2. Le Parti incoraggiano ulteriori scambi di informazioni sul tema della navigazione satellitare tra gli istituti e le imprese delle due Parti.
ARTICOLO 17
Consultazione e risoluzione delle controversie
1. Le Parti si consultano prontamente, a richiesta di una di esse, su qualsiasi questione che possa scaturire dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo. Eventuali controversie inerenti l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo sono composte dalle Parti in via amichevole.
2. Il paragrafo 1 non osta a che le Parti possano ricorrere ai meccanismi di risoluzione delle controversie di cui all'accordo OMC.
ARTICOLO 18
Entrata in vigore e cessazione
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure all’uopo necessarie. Le notifiche sono trasmesse al Consiglio dell’Unione europea, depositario del presente accordo.
2. La cessazione del presente Accordo lascia impregiudicate la validità o la durata dei contratti stipulati in base ad esso, nonché i diritti e gli obblighi specifici che ne sono scaturiti in materia di proprietà intellettuale.
3. Il presente Accordo può essere modificato dalle Parti di comune accordo espresso per iscritto. Gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti hanno notificato al depositario l’avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.
4. Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni e continua ad essere in vigore successivamente a tale scadenza a meno che esso non sia denunciato da una delle Parti al termine del primo periodo quinquennale o in qualsiasi momento successivo mediante preavviso di almeno sei mesi notificato per iscritto all’altra parte.
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e coreana, tutti i testi facenti ugualmente fede.