Decadenza parziale Clausole campione

Decadenza parziale. Lo studente, iscritto al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, perde il diritto al beneficio integrale di Borsa di Studio e matura il diritto al beneficio parziale qualora raggiunga il requisito di merito previsto dall’Art. 3.2.2 entro il 30 novembre 2020.
Decadenza parziale. Lo studente iscritto al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale perde il diritto al beneficio integrale di Borsa di studio e matura il diritto al beneficio parziale qualora raggiunga il requisito di merito previsto dal punto 3.2.2 nel periodo compreso tra l’11 agosto e il 30 novembre 2023.
Decadenza parziale. Lo studente iscritto al primo anno dei corsi di Mediazione linguistica perde il diritto al beneficio integrale di Borsa di studio e matura il diritto al beneficio parziale qualora raggiunga il requisito di merito previsto dal punto 3.2.2 nel periodo compreso tra l’11 agosto e il 30 novembre 2023.
Decadenza parziale. Lo studente, iscritto al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, perde il diritto al beneficio integrale di Borsa di Studio e matura il diritto al beneficio parziale qualora raggiunga il requisito di merito previsto dal punto 3.2.2 e dal punto 3.3 entro e il 30 novembre 2018.

Related to Decadenza parziale

  • Decadenza 1 La perdita dei requisiti di onorabilità e l’accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.

  • Lavoro a tempo parziale (Nuovo testo) Il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al Dlgs n°61/2000 ha la funzione di: • favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto alla attività della cooperativa, tutelando anche le esigenze assistenziali ed educative dell’utenza in genere; • consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, ferme restando le esigenze della cooperativa. Il contratto di lavoro part time può essere stipulato nelle forme di part time di tipo orizzontale, di tipo verticale o di una combinazione tra i due tipi. In relazione a quest’ultima tipologia ( combinazione) le parti concordano che ciascuna delle due tipologie combinate (orizzontale e verticale)non possa superare nell’arco dell’anno la percentuale del 80% dell’impegno lavorativo complessivo previsto nel contratto individuale. Lo svolgimento del rapporto di lavoro di part-time combinato comporta in favore della lavoratrice e del lavoratore una maggiorazione della retribuzione globale di fatto nella misura del 10%. Il rapporto a tempo parziale si attiva nelle singole cooperative secondo il principio della volontarietà di entrambe le parti. Le parti, ai fini della applicazione dei commi 2 (trasformazione da tempo parziale a tempo pieno) e 3 (trasformazione da tempo pieno a tempo parziale) dell’art5 del Dlgs n°61/2000 concordano quanto segue: - le modalità per l’informazione e per la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o rifiuto della proposta saranno definite a livello aziendale, nell’ambito delle attività di cui all’art.9 lettera C punto 2. I tempi di informazione e di esercizio del diritto di precedenza potranno essere oggetto di verifiche e modifiche garantendo la necessaria tempestività. In assenza della definizione delle procedure di cui al comma precedente l’espletamento complessivo delle procedure e della loro definizione dovrà essere concluso entro dieci giorni. Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato come segue: a) nel contratto individuale di assunzione dovranno essere specificati: • l’eventuale periodo di prova; • ai sensi dell’art.2 comma 2 del Dlgs n°61/2000 la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno; • la qualifica assegnata. b) La prestazione individuale sarà fissata tra le parti in misura non inferiore a: 1) 12 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale; 2) 52 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile; 3) 624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale I contratti individuali già stipulati alla data di firma del presente contratto sono comunque da ritenersi validi. E' ammessa la stipula di contratti con un minimo inferiore alle quantità sopra riportate per un numero massimo di lavoratrici e lavoratori pari complessivamente al 10% dell’organico al 31/12 dell’anno precedente. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in una unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità della lavoratrice o del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove la cooperativa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico produttiva ed organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi. Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore col rapporto di lavoro a tempo parziale presti la attività lavorativa in due o più ubicazioni nell’ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all’altro di lavoro spetta alla lavoratrice o al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai chilometri 15 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di secondo livello. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, la cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico produttive ricercherà, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali, soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale part - time. c) Ai sensi dell’art.3 del Dlgs 61/2000 alla lavoratrice e al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare. L’eventuale rifiuto non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. E’ ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell’orario settimanale di tipo orizzontale, fatto salvo il limite massimo di prestazione lavorativa giornaliera di 8 ore. Le prestazioni di lavoro supplementare potranno essere recuperate, nei sei mesi successivi fino ad un massimo del 50% delle ore supplementari prestate. Le ore supplementari, escluse quelle recuperate, saranno retribuite con una maggiorazione determinata convenzionalmente ai sensi dell’art.3 comma 4, 2° periodo del Dlgs n° 61/2000 pari al 27% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all’art.69. Le ore che eccedono i limiti giornaliero e settimanale determinati saranno retribuite con una maggiorazione del 50% dell’importo della retribuzione oraria globale dovuta come previsto dalla normativa vigente. Il lavoro supplementare di cui ai periodi precedenti è ammesso in relazione alle seguenti causali obiettive: - garantire la continuità delle prestazioni all’utenza; - punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico o con le assunzioni a tempo determinato; - per sostituzione di assenze brevi con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il grado di utilizzazione del lavoro supplementare sarà materia di confronto a livello aziendale di cui all’art.9 punto 1 lettera c anche al fine di verificare il consolidamento di una quota del lavoro supplementare svolto con continuità all’interno del rapporto di lavoro in essere. Tale consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore relativamente alle ore di lavoro supplementare eccedenti il 25% dell’orario previsto nel contratto di lavoro a tempo parziale individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno nove mesi nell’arco di un anno (o al valore equivalente come media). d) Ai sensi e nel rispetto dell’art.3 commi da 7 a 12 (clausole elastiche) del Dlgs n°61/2000 il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizzato con apposito patto scritto, ha il potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale. In tale patto le parti possono stabilire un arco temporale della giornata all’interno del quale può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e di conseguenza definire i tempi di preavviso. Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della collocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata. La possibilità di denuncia del patto di cui al comma 9 dell’art.3 del citato Dlgs oltre ai casi già previsti dal comma 10 dello stesso articolo è ammessa sempre ai sensi del medesimo comma, in presenza di attività di studio e formazione di cui all’art.63 e all’art.64 del presente CCNL e qualora le stesse siano documentate e oggettivamente incompatibili con quanto concordato nel patto citato. E’ data comunque facoltà al lavoratore di concordare con il datore di lavoro senza ricorrere alla denuncia delle clausole elastiche la sospensione delle stesse per tutto il periodo durante il quale sussistano le cause indicate al periodo precedente. e) ai sensi dell’art.3 comma 13 del Dlgs n°61/2000 le prestazioni lavorative supplementari o straordinarie per contratti di lavoro a tempo determinato possono essere espletate oltre che da quanto già previsto dallo stesso comma anche nei casi di assunzione previsti dall’art.25 del presente contratto. f) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito dall’articolo 69. L’utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello aziendale in particolare modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare. Inoltre, considerata la natura innovativa dell’introduzione delle clausole elastiche di cui al Dlgs 61/2000, le parti concordano che l’applicazione dell’istituto è sperimentale e quindi di avviare in seno agli organismi di cui all’art.9 del presente CCNL una attività di monitoraggio sull’andamento e sugli effetti dell’utilizzo delle suddette clausole, al fine di procedere in sede di rinnovo del CCNL alle eventuali e/o necessarie modifiche e aggiustamenti. Le novità introdotte nel presente articolo rispetto all’art.26 del CCNL 7/5/97 entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo alla firma del presente contratto.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Assicurazione parziale Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • Manodopera Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

  • Riposo giornaliero Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003. In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi: - cambio del turno/fascia; - interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature; - manutenzione svolta presso terzi; - attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; - allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari; - aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore; - inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari. In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un'adeguata protezione degli stessi.

  • Corrispettivo contrattuale Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro non è dovuto da parte di Roma Capitale al contraente alcun corrispettivo. Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro l’aggiudicatario si impegna a sottoscrivere i relativi eventuali contratti applicativi - comprensivi dei conseguenti oneri - ogni qual volta richiesti da Roma Capitale. Il corrispettivo contrattuale dovuto da Roma Capitale all’aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti in funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro per il periodo di 48 mesi e per i periodi presuntivamente sopra indicati, verrà determinato, di volta in volta, in ciascun eventuale contratto applicativo. In sintesi l’importo complessivo presunto del Centro affidato con il presente accordo quadro viene così suddiviso comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € ……………. (…………), al netto dell’I.V.A. per un importo per pasto singolo stabilito in € (euro ) oltre IVA fino al numero massimo di 150 pasti/giorno suddiviso in; • quota fissa € oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%; • quota variabile € oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%. L’importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla realizzazione delle azioni progettate. In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque dovuta da parte dell’appaltatore all’impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa. I corrispettivi di cui all’allegato capitolato potranno essere oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare di gara e della normativa. Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato all’art.4 comma 2 della deliberazione C.C. n.259/05. In sede di presentazione dell’offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare nell’offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare per l’adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro). L’esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti al presente contratto comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. L’esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 176 del D. Lgs 50/2016 e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese. Il valore del sopra esposto quadro finanziario indica l’importo complessivo presunto del servizio, che si intende affidare nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di accordo quadro senza che l’esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente accordo quadro, o costi diversi dalla quota posta a base del presente accordo quadro medesimo. Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo la quota a base di gara e in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente accordo quadro.

  • Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese. 2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga: a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati; c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1° della legge 136/10; e. ad inserire o a procurare che siano inseriti, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, i codici identificativi di gara (CIG) attribuiti alla presente procedura e i relativi C.I.G. derivati; f. a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica; g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento. 3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa; b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti; c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro. 5. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 163/06, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

  • Tracciabilità flussi finanziari Le parti: - La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.