Allegato 3 - Contratto di concessione e utilizzo del marchio “Lombardy Stones”
Regolamento per la concessione e l’utilizzo del marchio Lombardy Stones
Allegato 3 - Contratto di concessione e utilizzo del marchio “Lombardy Stones”
Regione Lombardia con sede a Xxxxxx, xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx, 0, codice fiscale 80050050154, rappresentata ai fini della sottoscrizione del presente contratto da
,
e
l’impresa , con sede a
, codice fiscale
, (di seguito: “concessionario”) rappresentata ai fini della presente sottoscrizione del presente contratto da
,
hanno convenuto quanto segue riguardo all’utilizzo del marchio “Lombardy Stones”.
Articolo 1 - Oggetto
1. Regione Lombardia concede in licenza d’uso non esclusiva l’utilizzo del marchio “Lombardy Stones” (di seguito: “marchio”), limitato ai prodotti aventi le caratteristiche definite dal “Regolamento per la concessione e l’utilizzo del marchio Lombardy Stones” (di seguito: “regolamento”).
Articolo 2 - Diritti e obblighi
1. Regione Lombardia concede al concessionario il diritto di usare il marchio per i materiali lapidei
, purché conformi alle specifiche di prodotto riportate nella scheda tecnica.
2. Regione Lombardia rimane l’unico ed esclusivo proprietario del marchio. È fatto divieto al concessionario di subconcessione dell’uso del marchio e/o di cessione, a qualsiasi titolo, a terzi.
3. L’utilizzo del marchio si applica ai soli prodotti oggetto del contratto e non ne comprende l’uso come componente del marchio di fabbrica.
4. Il marchio deve essere usato esclusivamente nelle forme e colori del fac-simile allegato al presente contratto.
Articolo 3 - Conformità
1. Regione Lombardia, o suoi rappresentanti autorizzati, può compiere qualsiasi indagine necessaria per verificare che l’uso del marchio sia conforme a quanto indicato nel
regolamento, alle condizioni d’uso e alle norme del presente contratto. È fatto obbligo per il concessionario di produrre qualsiasi documentazione atta a dimostrare la conformità al regolamento.
2. Regione Lombardia, o suoi rappresentanti autorizzati, può richiedere al concessionario del marchio, in qualsiasi momento, l’accesso alle cave, onde verificare la conformità del concessionario a quanto indicato nel regolamento.
Articolo 4 - Riservatezza
1. Regione Lombardia si impegna a mantenere il segreto d’ufficio su tutte le informazioni connesse al procedimento di rilascio del marchio.
Articolo 5 - Sospensione e revoca
1. Il concessionario, qualora ritenga di non riuscire ad adempiere agli obblighi e le condizioni d’uso indicate agli articoli 2 e 3, informa Regione Lombardia e si astiene dall’utilizzo del marchio.
2. Regione Lombardia può in qualsiasi momento sospendere o revocare motivatamente la concessione all’uso del marchio, nel caso ritenga che il concessionario abbia contravvenuto alle norme del presente contratto.
3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 2 è motivo di revoca della concessione all’uso del marchio.
Articolo 6 - Corrispettivo
1. La concessione dell’utilizzo del marchio è subordinata al versamento, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, di una somma pari a 150 euro (+ IVA), a titolo di contributo d’iscrizione.
2. Per il rinnovo, il concessionario versa, entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’anno di validità, una somma pari a 100 euro, a titolo di contributo annuale.
Articolo 7 - Durata del contratto
1. Il presente contratto ha validità riferita all’anno solare in cui è sottoscritto.
2. Il contratto si intende rinnovato per il successivo anno solare, tramite il versamento della quota annuale di iscrizione entro il 31 dicembre.
Allegati
Sono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:
copia della scheda tecnica del materiale per cui l’utilizzo del marchio è concesso (Allegato 2 al Regolamento);
caratteristiche del materiale per cui il marchio è concesso (Allegato 4b al Regolamento);
specifiche di utilizzo del marchio “Lombardy Stones” (Allegato 1 al Regolamento).
Luogo e data
Sottoscrizione
Per Regione Lombardia
Per l’impresa