Assicurazione contro i danni
DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia Allianz S.p.A.
Prodotto “CYBER PROTECTION PLATINUM”
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
✓ Responsabilità Civile: L’assicurazione vale per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, comprese quelle derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti esclusivamente alle seguenti fattispecie di danno: “Violazione della Privacy e dei dati” e “Violazione del Sistema Informatico”;
✓ Xxxxx Xxxxxxx: L’assicurazione indennizza l’Assicurato per i danni patrimoniali e/o per le spese sostenute, in conseguenza di una Violazione della privacy e dei Dati o del Sistema informatico, esclusivamente nelle fattispecie qui di seguito previste: “Interruzione Attività” e “Costi di Ripristino”;
✓ Assistenza: Servizio di supporto Pronto Intervento Sicurezza Informatica.
Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Che cosa è assicurato? / Opzioni con pagamento di premio aggiuntivo”.
Che cosa non è assicurato?
🗶 Responsabilità Civile: Responsabilità per danni consistenti in morte, lesioni personali, danni a cose involontariamente cagionati a terzi; Responsabilità per perdite patrimoniali non conseguenti a “Violazione della Privacy e dei dati” e “Violazione del Sistema Informatico”;
🗶 Xxxxx Xxxxxxx: danni patrimoniali e/o spese sostenute, non in conseguenza di una Violazione della privacy e dei Dati o del Sistema informatico;
🗶 Assistenza: Interventi non inerenti alla sicurezza informatica e non strettamente necessari.
Per maggiori dettagli si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Che cosa non è assicurato?”.
Ci sono limiti di copertura?
! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Ci sono limiti di copertura?”.
E‘ un’assicurazione contro i danni derivanti da rischio Cyber che offre le seguenti coperture: Responsabilità Civile, Xxxxx Xxxxxxx ed Assistenza.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione della Responsabilità Civile vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi del Mondo esclusi USA e CANADA.
✓ L’Assicurazione Danni Diretti e Assistenza vale esclusivamente per le ubicazioni site nel territorio dello Stato italiano, San Marino e Città del Vaticano.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.
Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.
In caso di pagamento frazionato del premio non è prevista l'applicazione di un'addizionale.
Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.
Il premio è comprensivo delle imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall’Impresa sempreché siano state installate le sentinelle e le Black Box previste dal contratto; in caso contrario ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio sempreché sia stato ottemperato l'obbligo di installazione dei presidi tecnici (Sentinelle e Black box).
Il contratto non prevede il tacito rinnovo.
Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione e l’esercizio del diritto di recesso a favore dell’Assicurato.
Diritto di recesso in caso di sinistro
Se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell’Articolo 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, hai diritto di recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, l’assicuratore può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Impresa secondo i termini e le modalità previste all’interno del Dip aggiuntivo Danni alla sezione “Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?”.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Impresa Allianz S.p.A.
Prodotto “CYBER PROTECTION PLATINUM”
29/10/2022 – Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Allianz S.p.A., con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx, sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.017 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.149 milioni di euro.
Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet della Società xxx.xxxxxxx.xx e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.577 milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.160 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.804 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 5.804 milioni di euro; ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 225%
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. | |
Sezione Responsabilità civile | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento di Danni patrimoniali, involontariamente cagionati a terzi, compresi quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti esclusivamente alle seguenti fattispecie di danno: • Violazione della Privacy e dei Dati La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi, compresi quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività a causa della perdita, del trattamento |
improprio, dell’uso fraudolento e/o non autorizzato dei dati personali dei Clienti (con riferimento a tutti gli Stakeholders dell’Assicurato) ad opera di terzi e/o per colpa delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere. • Violazione del Sistema Informatico La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi, compresi quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività a causa della violazione del Sistema Informatico ad opera di terzi e/o per colpa delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere. | |
Sezione Danni diretti | La Società indennizza l’Assicurato per i danni patrimoniali e/o per le spese sostenute, in conseguenza di una Violazione della privacy e dei Dati o Violazione del Sistema informatico, esclusivamente nelle fattispecie qui di seguito previste: • Interruzione Attività La Società indennizza l’Assicurato per i danni da interruzione o sospensione della propria attività indicata in Scheda di Polizza consistenti in una Perdita di Profitto o in un Aumento dei Costi di esercizio come diretta conseguenza di una Violazione della Privacy e dei Dati o del Sistema Informatico dell’Assicurato da parte di un Terzo. • Costi di Ripristino La Società indennizza l’Assicurato per le spese sostenute, in accordo con la Società stessa, per l’attività di un esperto IT esterno, al fine del ripristino dei programmi e del recupero e ripristino dei dati allo stato precedente l’interruzione o sospensione dell’attività indicata in Scheda di Polizza. |
Sezione Assistenza | La Società ha stipulato una convenzione con un provider specializzato attivo nel settore risanamento post-sinistro di sicurezza informatica. L’assicurato o il contraente potranno contattare detto provider per attivare il suo intervento a titolo di supporto nel caso di emergenza derivante da un sinistro indennizzabile. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall’impresa | |
Sezione Responsabilità civile | |
Garanzia aggiuntiva Responsabilità media | La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di un atto illecito relativo ai Media nello svolgimento dell’attività descritta nella Scheda di Polizza. |
Garanzia aggiuntiva Responsabiltà Malware | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza dell’introduzione di un Malware nel Sistema Informatico. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Sezione Responsabilità civile Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sezione Danni diretti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Sezione Assistenza Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
ESCLUSIONI | |
Esclusioni Sezione Responsabilità civile | |
Esclusioni Sezione Responsabilità civile | L’assicurazione non vale per i danni cagionati da: a) Violazioni delle disposizioni di legge o normative quali: violazione delle disposizioni della legge antitrust o sulla libera concorrenza, pubblicità ingannevole, spionaggio industriale, concorrenza sleale, violazioni della legge sui brevetti o di segreti commerciali o aziendali comprese le perdite e i Danni dovuti alla decadenza del brevetto che siano stati causati da una Violazione della sicurezza dei Dati, Violazione di leggi e normative fiscali. b) Inadempimento di obbligazioni di natura contrattuale e/o di risultato non derivanti direttamente dalla legge; c) Atti di guerra, invasioni o operazioni belliche, guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, sommosse, insurrezioni civili, atti delle autorità o atti terroristici; d) Trasferimento elettronico di fondi o somme di denaro o titoli in genere o criptovaluta; e) Compravendita o negoziazione di azioni, quote capitali o altri titoli, compreso l'utilizzo di informazioni riservate; f) Violazioni della sicurezza delle informazioni che abbiano ricadute sul prezzo di azioni e/o di titoli in genere; g) Dolo e infedeltà delle persone di cui l’Assicurato debba rispondere; h) Uso di mobile devices e simili; i) Registrazioni video o audio non autorizzate; j) Progettazione, costruzione, fabbricazione, monitoraggio di impianti nucleari o atomici; k) Arresto pianificato dell'hardware, dei sistemi di trattamento o di telecomunicazione dei Dati e relativo cablaggio; l) Contenuto pornografico; m) Concorsi e giochi a premi in genere; n) Personale autorizzato, dipendente o non, già condannato per atti dolosi o fraudolenti e del cui fatto l’Assicurato era o doveva essere a conoscenza, nonché dalla condotta tenuta da Prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi, qualora il Sinistro sia avvenuto utilizzando le credenziali di accesso non rimosse dall’Assicurato; o) Multe, ammende e sanzioni fiscali inflitte all’Assicurato o di cui questo sia obbligato o co- obbligato in solido; p) Penali contrattuali, danni punitivi di qualunque natura; q) Vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, usura, deterioramento graduale, qualunque malfunzionamento o errore nella programmazione o errore o omissione nello sviluppo del Sistema informatico dell’Assicurato o utilizzo di Programmi non autorizzati; r) Mancata o non tempestiva attività di manutenzione o di aggiornamento di hardware e software s) Malware |
Esclusioni valide per le singole garanzie aggiuntive/condizioni particolari che integrano le esclusioni della Sezione Responsabilità civile | |
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Responsabilità media | La copertura non vale in caso di errata o incompleta indicazione di prezzi e/o costi in genere e in caso di non conformità all’uso di questi ultimi. |
Esclusioni Sezione Danni diretti | |
Esclusioni Sezione Danni diretti | Sono espressamente esclusi dalla copertura i danni dovuti a: |
a) Eventi straordinari accaduti durante l'interruzione, il cui verificarsi non deve essere considerato come una diretta conseguenza della Violazione della Privacy e dei Dati o del Sistema Informatico; b) Restrizioni imposte dal legislatore o provvedimenti imposti dall’Autorità; c) Penali contrattuali; d) Sanzioni di qualsiasi natura; e) Astensione dal lavoro del personale interno od esterno per qualsiasi ragione; f) Fallimento dell'Assicurato o ammissione dello stesso alla procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di messa in liquidazione; g) Cessazione dell'attività da parte dell'Assicurato; h) Transazioni online non autorizzate; i) Errori di programmazione; j) Cause diverse da un attacco esterno; k) Scioperi; l) Impossibilità di sostituire in tutto o in parte il Sistema informatico o l’impianto dovuta ad interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività o altri eventi di forza maggiore dei fornitori; m) Revisioni, modifiche e miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza del Sistema informatico o dell’impianto o della ricostituzione dei dati danneggiati o distrutti; n) Sospensione, cancellazione o decadenza da qualsiasi contratto; o) Interruzione o sospensione nella fornitura di: Elettricità, Internet, segnali satellitari, connessioni delle telecomunicazioni; p) Atti di guerra, invasioni o operazioni belliche, guerre civili, sommosse civili, ribellioni, rivoluzioni, sommosse, insurrezioni civili, atti delle autorità o atti terroristici; q) Condotta tenuta da Prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi, qualora il Sinistro sia avvenuto utilizzando le credenziali di accesso non rimosse dall’Assicurato. r) Uso di mobile devices e simili. s) Utilizzo di cripto valute. Esclusioni aggiuntive relative alla fattispecie costi di ripristino: a) Costi derivanti da misure ingiuntive o altre misure di tipo cautelare; b) Spese legali o costi legali di qualsiasi tipo; c) Costi che l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto nel caso in cui l’evento di Interruzione dell’attività indicata in Scheda di Polizza non si fosse verificato; d) Costi per la progettazione, aggiornamento, manutenzione o miglioramento dei programmi; e) Spese ricorrenti. | |
SOGGETTI ESCLUSI | |
Soggetti esclusi | Relativamente alla Sezione Responsabilità Civile, non sono considerati terzi: - il legale rappresentante dell’assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniugi, genitori e figli; - quando l’assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori e i figli; - le società che siano qualificabili, verso l’assicurato, come controllanti, controllate, collegate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. |
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO | |
Sezione Responsabilità civile | |
Si rimanda alla polizza / scheda di polizza per la quantificazione delle voci sotto indicate. | |
Garanzia Violazione della Privacy e dei Dati / Violazione del Sistema Informatico | Scoperto, franchigia, limite di indennizzo |
Garanzia aggiuntiva Responsabilità media | Scoperto, franchigia, limite di indennizzo |
Garanzia aggiuntiva Responsabilità malware | Scoperto, franchigia, limite di indennizzo |
Sezione Danni diretti | |
Si rimanda alla polizza / scheda di polizza per la quantificazione delle voci sotto indicate. | |
Garanzia interruzione attività | Scoperto, franchigia, limite di indennizzo, numero massimo di mesi |
Garanzia costi di ripristino | Scoperto, franchigia, limite di indennizzo, numero massimo di mesi |
Esemplificazione dell’applicazione di Scoperti e/o Franchigie | |
Franchigia 300 euro • Danno accertato e coperto dall’assicurazione = 1000 euro • Limite di indennizzo = 900 euro • Importo indennizzato = 1000-300= 700 euro Scoperto 10%, minimo 300 euro • Danno accertato e coperto dall’assicurazione = 2.000 euro • Scoperto 10% su Danno accertato = 200 euro • Minimo scoperto = 300 euro • Importo indennizzato = 2.000-300= 1.700 euro |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile. |
Assistenza diretta/in convenzione l’Assicurato o il Contraente potranno contattare il provider per attivare il suo intervento a titolo di supporto, nel caso di emergenza derivante da un sinistro indennizzabile. | |
Gestione da parte di altre imprese l’Assicurato o il Contraente potranno contattare il provider per attivare il suo intervento a titolo di supporto, nel caso di emergenza derivante da un sinistro indennizzabile. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa ai precedenti sinistri) o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio (ad esempio: la modifica dell’attività assicurata) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’impresa | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l’Impresa può recedere dal Contratto con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Il prodotto Cyber Protection è dedicato a tutte le persone giuridiche con un fatturato annuale fino a 500 milioni di Euro
A chi è rivolto questo prodotto?
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 14%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx; • tramite il sito internet dell’Impresa - xxx.xxxxxxx.xx - accedendo alla sezione Reclami. L’Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell’Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida”, nonché sul sito dell’Impresa xxx.xxxxxxx.xx alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS. |
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: -nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; -individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; -breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; -copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (obbligatoria) | Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013 n.98). |
Negoziazione assistita | Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l’Autorità Giudiziaria. Risoluzione delle liti transfrontaliere Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l’esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all’IVASS, che provvede all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Cyber Protection Platinum
Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario Edizione 618 – 01/06/2020
Allianz X.x.X. - Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Telefono +39 02 7216.1 – Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx – CF, Reg. Imprese MI n.05032630963 – Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v. – Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 – Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assicurativi n. 018 – Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco
Servizio Clienti
Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto
CA- 618-PLA -ed.01062020
Retro Copertina - Pagina 2 di 2
Allianz S.p.A. - Sede Legale Piazza Tre Torri, 3 – 00000 Xxxxxx – Telefono +39 02 7216.1 – Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx – CF, Reg. Imprese MI n.05032630963 – Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v. – Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 – Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assicurativi n. 018 – Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco
Glossario
▪ Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
▪ Assicurazione: Il contratto di Assicurazione.
▪ Black Box: Presidio tecnologico che consente d’immagazzinare tutti i log e gli eventi di sicurezza che avvengono nel sistema informatico del Cliente. Può essere una componente fisica installata sulla rete informatica del Cliente e, in questo caso, la soluzione si presenta sotto forma di singola appliance hardware senza monitor, oppure virtuale sulle postazioni di lavoro. Il sistema di storage è progettato per conservare i log con garanzia d’integrità, marcatura temporale e possibilità di analisi forense. Qualora fisica riceverà i log dei sistemi del Cliente e li memorizzerà, in modo protetto, localmente e in un server in Cloud; se virtuale veicolerà i log del Cliente in un server in Cloud.
▪ Contraente: La persona fisica o giuridica che stipula la Polizza.
▪ Danni patrimoniali: Il pregiudizio economico non conseguente a morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose.
▪ Dati: Gli elementi d’informazione digitali, che possono essere letti dal computer o da altri dispositivi tecnologici e che sono necessari per uso operativo e di cui l’Assicurato abbia la legale disponibilità.
▪ Dati personali: Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
▪ Franchigia: La parte del danno indennizzabile, stabilita contrattualmente ed espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell’Assicurato.
▪ Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
▪ Log: la registrazione sequenziale, automatizzata e cronologica delle operazioni effettuate dal sistema informativo di postazioni di lavoro e server.
▪ Malware: Qualsiasi software creato senza il consenso del proprietario con il solo scopo di causare Danni più o meno gravi al computer su cui viene eseguito.
▪ Massimale: La massima esposizione della Società per uno o più Sinistri e per anno assicurativo o minor periodo.
▪ Mobile Devices: telefoni cellulari o smartphones, tablet e simili.
▪ Periodo d’indennizzo: il periodo durante il quale i risultati dell’attività dell’Assicurato, indicata in Scheda di Polizza, risentono delle conseguenze economiche del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima indicata in Scheda di polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione del contratto avvenute posteriormente alla data del sinistro
▪ Parti: il Contraente e la Società
▪ Polizza: Il documento che prova l'Assicurazione.
▪ Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società.
▪ Profitto Lordo: E’ la differenza tra l’ammontare del giro d’affari addizionato alle rimanenze finali e l’ammontare delle rimanenze iniziali addizionato agli acquisti di merci (al netto degli sconti ottenuti) e agli altri eventuali costi di esercizio variabili non assicurati.
▪ Scoperto: La parte del danno risarcibile, stabilita contrattualmente ed espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
▪ Sentinelle: tecnologia di sicurezza che permette di rilevare e rispondere alle più rilevanti minacce esistenti in ambito cyber, e specificamente malware, ransomware, zero days, attacchi mirati e lateral movement.
▪ Sinistro R.C.T.: La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l’Assicurazione.
Glossario
▪ Sinistro Xxxxx Xxxxxxx: Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
▪ Sistema Informatico: Hardware e software identificati dell’assicurato, nonché server in Cloud e mobile devices qualora inclusi
▪ Società: L'impresa assicuratrice.
▪ Tecnologia: s’intendono le componenti tecnologiche, software e/o hardware, ovvero Black box, virtuale o fisica, e Sentinelle se previste dal contratto
▪ Terminali: postazioni di lavoro, desktop e notebook, e server non in cloud.
▪ Violazione della Privacy e dei Dati: (data breach): la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
▪ Violazione del Sistema Informatico: L’accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, ovvero l’uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l’intento di sabotare o compromettere i Dati stessi.
▪ Volumi di affari di Riferimento: il volume di affari durante il periodo corrispondente al periodo di indennizzo rispetto al periodo corrispondente nell’esercizio precedente.
Allianz S.p.A. - Sede Legale Piazza Tre Torri, 3 – 00000 Xxxxxx – Telefono +39 02 7216.1 – Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx – CF, Reg. Imprese MI n.05032630963 – Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v. – Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 – Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assicurativi n. 018 – Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco
Condizioni di assicurazione
AVVERTENZA: Le Condizioni di assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/ Assicurato, Tuttavia tale disciplina potrà subire delle variazioni, ovvero prevedere una personalizzazione, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.
AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale
Indice
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 4
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 5
SEZIONE R.C.T 6
CONDIZIONI AGGIUNTIVE R.C.T 7
SEZIONE DANNI DIRETTI 8
SEZIONE ASSISTENZA 9
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art.1 Decorrenza dell’Assicurazione e pagamento del Premio
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dalla Società sempreché siano state installate le Sentinelle e le Black Box previste dal contratto; in caso contrario ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio sempreché sia stato ottemperato l'obbligo di installazione di Sentinelle e Black Box. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. I Premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società e sono dovuti per l’intera annualità anche se sono frazionati in più rate.
Art.2 Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.3 Dichiarazioni inesatte od omissioni
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente /Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art.4 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.
Art.5 Altre assicurazioni
Il Contraente/ Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in Polizza; in caso di sinistro, il Contraente /Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.
Art. 6 Aggravamento del rischio
Il Contraente/ Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.
Art.7 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente/ Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art.8 Misure Restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
Art.9 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art.10 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 11 Black Box e Sentinelle
La garanzia sarà operante per i terminali dichiarati ed indicati in Scheda di Polizza. La mancata comunicazione dell’aumento del numero dei terminali e/o il mancato pagamento del premio ricalcolato comporteranno decadenza della garanzia assicurativa relativamente agli stessi, fermo restando che, nel caso di mancata comunicazione, la Società
potrà anche recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto al Contraente entro un mese dal giorno della sopravvenuta conoscenza dell’aggravamento del rischio. In tal caso il recesso avrà effetto immediato se l’aggravamento è tale che la Società non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni se l’aggravamento è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio superiore (art. 1898 c.c.).
In caso di manomissione ad opera dell’Assicurato della Black Box, la Polizza le coperture si intendono non operanti, fino al ripristino di tutti i log nella Black Box.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Art.1 Validità territoriale
L’Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi del Mondo esclusi USA e CANADA.
L’Assicurazione Danni Diretti e Assistenza vale esclusivamente per le ubicazioni site nel territorio dello Stato italiano, San Marino e Città del Vaticano.
Art.2 Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito nella Scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
Art.3 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente/ l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Art.4 Gestione delle vertenze – Spese di resistenza
La Società assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, penale, amministrativa a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella Scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale sostenute dall’Assicurato.
Art.5 Durata dell’Assicurazione
L’ Assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Polizza e cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta di una delle parti.
Art.6 Legge applicabile - giurisdizione
Al contratto sarà data applicazione e interpretazione secondo la legge italiana. Si conviene inoltre l’esclusiva competenza della giurisdizione italiana.
Art.7 Foro competente
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è territorialmente competente l'Autorità Giudiziaria di Milano o quella del domicilio italiano dell’Assicurato.
SEZIONE R.C.T
1.1. Oggetto della garanzia
La Società, fatto salvo quanto previsto dal seguente art. 1.6 Esclusioni, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento di Danni patrimoniali, involontariamente cagionati a terzi, compresi quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti esclusivamente alle seguenti fattispecie di danno:
A) Violazione della Privacy e dei Dati
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi, compresi quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività a causa della perdita, del trattamento improprio, dell’uso fraudolento e/o non autorizzato dei dati personali dei Clienti (con riferimento a tutti gli Stakeholders dell’Assicurato) ad opera di terzi e/o per colpa delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere.
B) Violazione del Sistema Informatico
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi, compresi quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività a causa della violazione del Sistema Informatico ad opera di terzi e/o per colpa delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere.
1.2. Non sono considerati terzi:
- il legale rappresentante dell’Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniuge, genitori e figli;
- quando l’Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori e i figli;
- le società che siano qualificabili, verso l’Assicurato, come controllanti, controllate, collegate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.
1.3. Inizio e termine della garanzia
In deroga a quanto disposto dall’art. 1917 del Codice Civile, l’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione.
L’Assicurazione vale altresì per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato entro trenta giorni dalla cessazione dell’Assicurazione sempreché il fatto che ha dato origine alla richiesta si sia verificato durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione.
1.4. Limiti di indennizzo/ risarcimento
In nessun caso la Società risponderà per somme superiori al massimale per sinistro indicato in Scheda di Polizza:
- per sinistri in serie; per “sinistri in serie” si intendono più sinistri dovuti ad una stessa causa;
- per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o – per le polizze di durata inferiore all’anno – nell’intero periodo di assicurazione.
1.5. Scoperto Obbligatorio
Rimane a carico dell’Assicurato il 10% dell’importo di ciascun sinistro con il minimo indicato nella Scheda di Polizza.
1.6. Esclusioni
L’Assicurazione non vale per i danni cagionati da:
a) Violazioni delle disposizioni di legge o normative quali: violazione delle disposizioni della legge antitrust o sulla libera concorrenza, pubblicità ingannevole, spionaggio industriale, concorrenza sleale, violazioni della legge sui brevetti o di segreti commerciali o aziendali comprese le perdite e i Xxxxx dovuti alla decadenza del brevetto che siano stati causati da una Violazione della sicurezza dei Dati, Violazione di leggi e normative fiscali;
b) Inadempimento di obbligazioni di natura contrattuale e/o di risultato non derivanti direttamente dalla legge;
c) Atti di guerra, invasioni o operazioni belliche, guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, sommosse, insurrezioni civili, atti delle autorità o atti terroristici;
d) Trasferimento elettronico di fondi o somme di denaro o titoli in genere o criptovaluta;
e) Compravendita o negoziazione di azioni, quote capitali o altri titoli, compreso l'utilizzo di informazioni riservate;
f) Violazioni della sicurezza delle informazioni che abbiano ricadute sul prezzo di azioni e/o di titoli in genere;
g) Dolo e infedeltà delle persone di cui l’Assicurato debba rispondere;
h) Uso di mobile devices e simili;
i) Registrazioni video o audio non autorizzate;
j) Progettazione, costruzione, fabbricazione, monitoraggio di impianti nucleari o atomici;
k) Arresto pianificato dell'hardware, dei sistemi di trattamento o di telecomunicazione dei Dati e relativo cablaggio;
l) Contenuto pornografico;
m) Concorsi e giochi a premi in genere;
n) Personale autorizzato, dipendente o non, già condannato per atti dolosi o fraudolenti e del cui fatto l’Assicurato era o doveva essere a conoscenza, nonché dalla condotta tenuta da Prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi, qualora il Sinistro sia avvenuto utilizzando le credenziali di accesso non rimosse dall’Assicurato;
o) Multe, ammende e sanzioni fiscali inflitte all’Assicurato o di cui questo sia obbligato o co-obbligato in solido;
p) Penali contrattuali, danni punitivi di qualunque natura;
q) Vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, usura, deterioramento graduale, qualunque malfunzionamento o errore nella programmazione o errore o omissione nello sviluppo del Sistema informatico dell’Assicurato o utilizzo di Programmi non autorizzati;
r) Mancata o non tempestiva attività di manutenzione o di aggiornamento di hardware e software;
s) Malware.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE R.C.T
1.7. Responsabilità dei Media
La Società, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 1.6 Esclusioni e quanto espressamente escluso dal presente articolo, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di un atto illecito relativo ai Media nello svolgimento dell’attività descritta nella Scheda di Polizza.
Per la presente estensione di garanzia il massimale per sinistro e per anno assicurativo o minor periodo non potrà essere superiore a quanto indicato nella Scheda di Polizza e con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’importo di ciascun sinistro con il minimo indicato nella Scheda di Polizza
Con Atto Illecito relativo ai Media si intende esclusivamente:
- Danno alla reputazione di una persona fisica e/o giuridica;
- Negligenza da parte dell'Assicurato rispetto a qualsiasi contenuto multimediale digitale;
- Violazione del diritto alla riservatezza, divulgazione di fatti privati e appropriazione a fini commerciali dell’identità o dell’immagine di personaggi pubblici.
La presente estensione di garanzia, ferme restando le esclusioni di cui all’Art.1.6, non sarà valida nel caso di ‘errata o incompleta indicazione di prezzi e/o di costi in genere e di non conformità all’uso di quest’ultimi.
1.8. Responsabilità per introduzione di un Malware
In deroga alla lettera r) dell’art. 1.6, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza dell’introduzione di un Malware nel Sistema Informatico. Per la presente estensione di garanzia il massimale per sinistro e per anno assicurativo o minor periodo non potrà essere superiore al sottolimite indicato nella Scheda di Polizza; sarà applicato uno scoperto pari al 10% dell’importo di ciascun sinistro con il minimo indicato nella Scheda di Polizza.
SEZIONE DANNI DIRETTI
2. Oggetto della garanzia
La Società, fatto salvo quanto previsto dal seguente articolo 2.1.1 Esclusioni, indennizza l’Assicurato per i danni patrimoniali e/o per le spese sostenute, in conseguenza di una Violazione della privacy e dei Dati o del Sistema informatico, esclusivamente nelle fattispecie qui di seguito previste.
2.1 Interruzione Attività e Aumento Costi di Esercizio
Oggetto della garanzia
La Società indennizza l’Assicurato per i danni da interruzione o sospensione della propria attività indicata in Scheda di Polizza, consistenti in una Perdita di Profitto o in un Aumento dei Costi di esercizio come diretta conseguenza di una Violazione della Privacy e dei Dati o del Sistema Informatico dell’Assicurato da parte di un Terzo.
La garanzia è prestata per il numero massimo di mesi, per un importo massimo e con uno scoperto e/o franchigia espressamente indicati nella Scheda di Polizza.
Resta inteso che:
A. La Perdita di Profitto qui intesa è la diminuzione fiscalmente accertabile dei ricavi di vendita provocata unicamente e direttamente dalla forzata interruzione parziale o totale dell’attività indicata in Scheda di Polizza rispetto al Volume di affari di riferimento per un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, esclusa l’IVA e qualsiasi altra imposta e, nel caso di Assicurazione di più aziende di uno stesso Gruppo Societario, il Fatturato Intercompany;
B. I Costi di Esercizio sono quelle spese sostenute, in accordo con la Società, e necessarie al proseguimento e alla ripresa della normale attività assicurata indicata in Scheda di Polizza, per limitare i Danni conseguenti all’interruzione di attività
2.1.1 Esclusioni:
Sono espressamente esclusi dalla garanzia i danni dovuti a:
a) Eventi straordinari accaduti durante l'interruzione, il cui verificarsi non deve essere considerato come una diretta conseguenza della Violazione della Privacy e dei Dati o del Sistema Informatico;
b) Restrizioni imposte dal legislatore o provvedimenti imposti dall’Autorità;
c) Penali contrattuali;
d) Sanzioni di qualsiasi natura;
e) Astensione dal lavoro del personale interno od esterno per qualsiasi ragione;
f) Fallimento dell'Assicurato o ammissione dello stesso alla procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di messa in liquidazione;
g) Cessazione dell'attività da parte dell'Assicurato;
h) Transazioni online non autorizzate;
i) Errori di programmazione;
j) Cause diverse da un attacco esterno;
k) Scioperi;
l) Impossibilità di sostituire in tutto o in parte il Sistema informatico o l’impianto dovuta ad interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività o altri eventi di forza maggiore dei fornitori;
m) Revisioni, modifiche e miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza del Sistema informatico o dell’impianto o della ricostituzione dei dati danneggiati o distrutti;
n) Sospensione, cancellazione o decadenza da qualsiasi contratto;
o) Interruzione o sospensione nella fornitura di: Elettricità, Internet, segnali satellitari, connessioni delle telecomunicazioni;
p) Atti di guerra, invasioni o operazioni belliche, guerre civili, sommosse civili, ribellioni, rivoluzioni, sommosse, insurrezioni civili, atti delle autorità o atti terroristici;
q) Condotta tenuta da Prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi, qualora il Sinistro sia avvenuto utilizzando le credenziali di accesso non rimosse dall’Assicurato;
r) Uso di mobile devices e simili;
s) Utilizzo di cripto valute.
2.2 Costi di Ripristino
Oggetto della garanzia
La Società, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.2.1.1 Esclusioni e quanto espressamente escluso dal presente articolo, indennizza l’Assicurato per le spese sostenute, in accordo con la Società, per un esperto IT esterno per il ripristino dei programmi e il recupero e il ripristino dei dati allo stato precedente l’interruzione o sospensione della propria attività indicata in Scheda di Polizza.
La garanzia è prestata per il numero massimo di mesi, per un importo massimo e con uno scoperto e/o franchigia espressamente indicati nella Scheda di Polizza.
2.2.1 Esclusioni
La Società, ferme restando le esclusioni di cui all’Art.2.1.1, non riconosce Indennizzo nei seguenti casi:
a) Costi derivanti da misure ingiuntive o altre misure di tipo cautelare;
b) Spese legali o costi legali di qualsiasi tipo;
c) Xxxxx che l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto nel caso in cui l’evento di Interruzione dell’attività indicata in Scheda di Polizza non si fosse verificato;
d) Costi per la progettazione, aggiornamento, manutenzione o miglioramento dei programmi;
e) Spese ricorrenti.
SEZIONE ASSISTENZA
GARANZIA ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO
3. Pronto Intervento Cyber Security - servizio di supporto P.I.S.I. in caso di emergenza sinistro L’assicurazione opera con l’installazione di Sentinelle e di una o più Black Box, anche virtualizzate, definite al momento della sottoscrizione del contratto e come previsto dall’art. 11 Black Box e Sentinelle delle condizioni generali di Polizza.
Premesso che:
- La Società ha stipulato una convenzione con ORA-0 S.r.l., azienda attiva nel settore del risanamento post- sinistro di sicurezza informatica;
- tale convenzione prevede che il Contraente/Assicurato diventi membro del programma di “Pronto Intervento Sicurezza Informatica” che garantisce il supporto tecnico da parte di ORA-0 S.r.l. in caso di emergenza che renda necessario un intervento di messa in sicurezza d’emergenza a seguito di violazione del sistema informatico;
si conviene tra le Parti che, xxxxx gli obblighi previsti in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente potranno contattare la società ORA-0 S.r.l. per attivare il suo intervento a titolo di supporto, nel caso di emergenza derivante da un sinistro indennizzabile ai termini di Polizza.
L’Assicurato o il Contraente, per usufruire di tale supporto, dovranno attivare il servizio P.I.S.I., con le modalità descritte nell’Allegato 1) Servizio P.I.S.I., “Pronto Intervento Sicurezza Informatica”, dopo il perfezionamento della Polizza.
Tramite il servizio “P.I.S.I.”, l’Assicurato o il Contraente potranno richiedere l’intervento di ORA-0 S.r.l. chiamando il numero 02.800 200 11 attivo nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
A fronte dell’utilizzo del servizio “P.I.S.I.”, in caso di sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, la Società concederà una riduzione del 25% dello scoperto o della franchigia contrattualmente previste sugli importi risarcibili.
Qualora il sinistro non sia indennizzabile, l'Assicurato o il Contraente potranno comunque, a proprie spese, avvalersi dei servizi di ORA-0 S.r.l., rimanendo a carico della Società i soli costi, nel limite massimo di 500,00 euro al giorno per un massimo di 3 (tre) giorni, relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici di ORA-0 S.r.l.
Qualora la convenzione P.I.S.I. dovesse venir meno, la Società si impegna a comunicare al Contraente la sopravvenuta inoperatività del servizio oggetto della presente Clausola Particolare con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi a mezzo PEC.
Allegato 1 - Servizio P.I.S.I. Pronto Intervento Sicurezza informatica
1. Attivazione del servizio Pronto Intervento Sicurezza Informatica
Il Contraente/Assicurato, per attivare il servizio P.I.S.I., deve installare la tecnologia prevista dal contratto all’art.1 Decorrenza dell’Assicurazione e pagamento del Premio delle Condizioni Generali di Polizza e indicate sulla Scheda di Polizza. Una volta attivato il servizio, il Contraente/Assicurato potrà:
- accedere alla propria dashboard della piattaforma Sphere;
- scaricare un opuscolo informativo che illustra le caratteristiche del servizio;
- un vademecum con le linee guida per la gestione del sinistro.
2. Prestazioni previste dal servizio di supporto Pronto Intervento Sicurezza Informatica in caso di emergenza
In caso di evento, a seguito del quale derivi e/o insorga la necessità di procedere agli interventi di messa in sicurezza e ripristino del sistema, e si renda, di conseguenza, necessario un tempestivo intervento, il Contraente/Assicurato ha diritto di richiedere l’intervento di ORA-0 S.r.l. per l’effettuazione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, contattando il Numero 02.800 200 11 attivo nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
In seguito a tale richiesta di intervento, ORA-0 S.r.l. provvederà, in via prioritaria rispetto ai Clienti non convenzionati, a:
- fornire supporto tecnico telefonico per le attività di sua stretta competenza;
- inviare, qualora necessario, sul luogo del sinistro un tecnico per compiere il primo sopralluogo tecnico;
- supportare la mitigazione dell’evento cyber malevolo;
- supportare, ove necessario, la predisposizione delle comunicazioni d’urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti;
- identificare gli interventi necessari per la messa in sicurezza e la ripresa delle attività;
- emettere una proposta tecnico economica relativa alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sistema informatico.
In caso di sinistro indennizzabile i costi per le operazioni di messa in sicurezza di emergenza, così come definita in Polizza, saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell’operatività di Polizza, verranno rimborsati all’Assicurato dalla Società.
In caso di sinistro non indennizzabile il Contraente/Assicurato potrà comunque, a sue spese, avvalersi in ogni caso dei servizi di ORA-0 S.r.l., rimanendo a carico della Società i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici di ORA-0 S.r.l.
3. Informazioni sul servizio – Servizio trasparenza
Ogni prestazione d’opera di ORA-0 S.r.l. non prevista dal programma Pronto Intervento Sicurezza Informatica sarà oggetto di proposta tecnico economica e stipulazione di apposito contratto.
I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo sono indicativi e non vincolanti.
La responsabilità per gli interventi effettuati da ORA-0 S.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa.
ORA-0 S.r.l. opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. ORA-0 S.r.l. non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.
4. Cosa fare in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato:
- deve contattare immediatamente il Numero Telefonico 02 800 200 11 attivo dalle ore 8:00 alle ore 19:00 dei giorni feriali,
- deve comunicare i propri dati e/o il numero della polizza ed un recapito telefonico;
in tal modo, riceverà supporto da un Responsabile Tecnico ORA-0 S.r.l., che concorderà tempi e modalità dell’intervento e/o del sopralluogo.
In occasione dell’intervento e/o del sopralluogo il Responsabile Tecnico ORA-0 S.r.l.:
- identificherà le azioni necessarie per contenere l’incidente e supportare la mitigazione, la bonifica e il ripristino del sistema oggetto dell’evento malevolo per una rapida ripresa dell’attività;
- emetterà relativa proposta tecnico economica delle operazioni di messa in sicurezza del sistema informatico;
- si attiverà per supportare la predisposizione, ove necessario, delle comunicazioni d’urgenza che il Cliente dovrà effettuare nei confronti di tutti gli Enti preposti.