Diritto di recesso in caso di sinistro Clausole campione

Diritto di recesso in caso di sinistro. Avvertenza: La Società rinuncia ad esercitare il Diritto di Recesso in caso di sinistro. Le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto a ciascuna scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria. Tuttavia, a richiesta dell’Istituto Scolastico Contraente, potrà essere concessa una proroga ai sensi di legge. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di xxxxxxx verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta, per ogni giorno di copertura. Si rinvia all’art. 5 e 6 delle Condizioni Generali di Polizza per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.
Diritto di recesso in caso di sinistro se il Contraente è considerato consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato all’Impresa e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’indennizzo da parte dell’Impresa, può recedere dall’assicurazione con un preavviso di 30 giorni.
Diritto di recesso in caso di sinistro. Dopo ogni Sinistro successivo al primo e fino al 60° giorno dal pagamento dell’Indennizzo o dalla contestazione del Sinistro, ogni parte ha facoltà di recedere dall’Assicurazione, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata o PEC. L’Assicurazione cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di invio della comunicazione del recesso. Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili); tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. La riscossione o il pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o dell’Assicuratore non potranno essere interpretati come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.
Diritto di recesso in caso di sinistro. Se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell’Articolo 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, hai diritto di recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, l’assicuratore può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
Diritto di recesso in caso di sinistro dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, hai diritto di recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.
Diritto di recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro, fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, l’Assicurato o l’Impresa possono recedere dalla copertura. Detto recesso può avvenire mediante inoltro di una comunicazione a mezzo raccomandata AR o p.e.c. dalla parte recedente all’altra, con preavviso di 30 giorni. In tutti i casi, l’Impresa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso a seguito di sinistro.
Diritto di recesso in caso di sinistro se il Contraente rientra fra i soggetti di cui all’art. 18, comma 1, lett. d-bis) di cui al D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato all’Impresa e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’indennizzo da parte dell’Impresa, può recedere dall’assicurazione con un preavviso di 30 giorni. Nel caso in cui sia stata inviata disdetta o venga esercitato il recesso per poliennalità o per sinistro, la garanzia cessa alla scadenza della copertura assicurativa e non si applica il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma. Analoga facoltà di disdetta alla scadenza contrattuale o di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche all’Impresa.
Diritto di recesso in caso di sinistro. Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno successivo alla data del pagamento o altra definizione del Sinistro, la Società ha diritto di recedere dalla singola applicazione assicurativa colpita da sinistro con preavviso di 90 giorni. DIP-666-BNL-ed.01052019 Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. L’impresa di assicurazione è Allianz S.p.A., società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco (Germania) - Sede legale: Xxxxx Xxx Xxxxxx, 1, 34123 Trieste (Italia); - Recapito telefonico: 000.00.00.00; - Sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx; - Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx; - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione n. 1.00152 e all’Albo gruppi assicurativi n. 018. Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio 2017 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta: - il patrimonio netto dell’impresa, pari a 2.563 milioni di euro; - la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro; - la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.462 milioni di euro; Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’ impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell’impresa xxx.xxxxxxx.xx. e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro): - del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.377.259; - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.069.767; - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.126.592; - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 5.126.592; e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’impresa, pari a 216%.
Diritto di recesso in caso di sinistro se il Contraente è considerato consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato all’Impresa e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’indennizzo da parte dell’Impresa, può recedere dall’assicurazione con un preavviso di 30 giorni. Impresa Allianz S.p.A. Prodotto: “Allianz Ultra – Animali domestici” 29/10/2022 – Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa. Allianz S.p.A., con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al
Diritto di recesso in caso di sinistro. Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, le parti possono recedere dall’assicurazione, con preavviso di 30 giorni, mediante l’invio di lettera raccomandata A/R. In caso di recesso della Compagnia quest’ultima rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.