Anticipata risoluzione del contratto. Nei casi di recesso o di risoluzione del contratto di cui agli artt. 1 e 13 delle presenti Condizioni Generali sono dovuti alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, anche il premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha dato motivo al recesso od alla risoluzione.
Anticipata risoluzione del contratto. Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura e l’assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma, fax e – mail certificata, alla Direzione della Società – Ramo Grandine - Sinistri agricoli, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni, esclusi i festivi, dal ricevimento, indicare il procento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato, fermo quanto previsto all’art.13 “Soglia e Franchigia”.
Anticipata risoluzione del contratto. Qualora l'assicurato sia un'impresa, l'assicurazione si considera risolta anticipatamente dal momento in cui venga dichiarato il fallimento dell'impresa, o dal momento in cui l'impresa stessa sia ammessa a concordato preventivo o ad amministrazione controllata. La società si impegna comunque a prestare la garanzia fino alla conclusione dei giudizi eventualmente in corso e già presi in carico come sinistri , ed i sinistri verificatisi prima degli eventi suindicati e denunziati successivamente agli eventi stessi entro il termine previsto dall'art. 1914 del codice civile e comunque entro il termine di prescrizione di un anno.
Anticipata risoluzione del contratto. Nel caso una o più Partite della coltura assicurata, venga danneggiata da eventi garantiti in polizza, è data facoltà all’Assicurato di richiedere l’anticipata risoluzione del Contratto. L’anticipata risoluzione del Contratto è possibile in caso il danno sia tale da dover sostituire la coltura con la medesima o con altra specie, oppure qualora non sia più conveniente proseguire con la coltura stessa. Tale richiesta deve essere fatta dall’Assicurato ed inviata all’Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/0000000) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx. Generali Italia entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta potrà indicare la percentuale di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.
Anticipata risoluzione del contratto. I danni per l’anticipata risoluzione del contratto, senza giustificato motivo, sono a carico di colui che ha determinato tale risoluzione. Talvolta, però, tali danni si usano stabilire e ripartire bonariamente tra le parti, a loro discrezione.
Anticipata risoluzione del contratto. In caso di anticipata risoluzione del contratto per fatto addebitabile al conduttore, lo stesso perde il deposito cauzionale.
Anticipata risoluzione del contratto. Nel caso in cui la coltura danneggiata da una o più garanzie assicurate possa essere sostituita da altra coltura, l’Assicurato può chiedere alla Direzione della Società, tramite telegramma specificando “Ramo Grandine”, la risoluzione del Contratto. La Società, fermo quanto diversamente previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree ed Erbacee per le colture arboree ed erbacee, potrà proporre all’Assicurato la somma offerta a titolo di indennizzo entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esclusi il sabato e i festivi. Detta offerta potrà essere anche proposta a mezzo di Bollettino di campagna emesso dai periti. Se l’offerta è accettata dall’Assicurato, il contratto di intende risolto, altrimenti si intenderà decaduta.
Anticipata risoluzione del contratto. Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento dell'Assicurato ovvero in ogni altro caso in cui lo stesso venga sottoposto a concordato preventivo e ad amministrazione controllata.
Anticipata risoluzione del contratto. Negli altri casi di recesso o di anticipata risoluzione del contratto di cui agli artt. 7 comma secondo, 8 comma terzo e 9, come pure nel caso previsto dall'art. 1896 Codice Civile, sono dovuti alla Società oltre alle rate di premio scadute e rimaste insolute, il premio complessivo relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha dato motivo al recesso o alla risoluzione.
Anticipata risoluzione del contratto. Nei casi di recesso o di risoluzione del contratto di cui agli artt. 12, 13, 14 e 19.1, come pure nel caso previsto dall’art. 1896 del Codice Civile la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, il premio imponibile pagato, in proporzione alla parte temporale di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio imponibile pagato o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.