Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta Clausole campione

Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta. Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l’assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Società a mezzo telegramma o fax o mail certificata. Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l’assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti come disposto dall’art. 18 “Modalità per la rilevazione del danno”, secondo le norme di cui all’ art.20 “ Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno” nonché delle Condizioni Speciali. Le spese di perizia sono a carico della Società.
Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta. Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno regolarmente denunciato, l’Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Società ed il Contraente per posta elettronica e deve lasciare su ogni appezzamento denunciato i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni appezzamento denunciato, salvo non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali. Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del sinistro, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto al risarcimento – pari almeno al 3% dell’appezzamento assicurato. Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di cui sopra la Società ometta di far procedere a tale rilevazione, l’Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito avente i requisiti di cui all'Art. 21)Modalità per la valutazione del danno e secondo le norme di cui all’Art. 23)Norme per l’esecuzione della perizia e la definizione del danno. Detto perito deve inviare copia della perizia alla Società mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata entro 3 giorni dalla data di effettuazione della perizia. Le spese di perizia sostenute dall'Assicurato saranno rimborsate dalla Società.
Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta. Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate ed indennizzabili, sia giunto a maturazione di raccolta e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l’Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Ramo Grandine - ed il Contraente a mezzo telegramma o telefax.
Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta. Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno denunciato, l’Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Società per il tramite dell’Intermediario ed il Contraente per posta elettronica e deve lasciare su ogni appezzamento denunciato i campioni per la stima del danno. Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell’evento, dovranno essere, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, pari almeno al 3% dell’appezzamento assicurato e così disposti: • per tutti i prodotti, 2 file di piante passanti per la parte centrale dell’appezzamento o, in caso le file siano superiori a quaranta, 1 fila ogni 20; • 4 file di piante passanti per la parte centrale dell’appezzamento per produzioni cerealicole e tabacco; Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere a tale rilevazione, l’Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito avente i requisiti di cui all’Art 20) Modalità per la valutazione del danno e secondo le norme di cui all’Art 22) Norme per l’esecuzione della perizia e della quantificazione del danno. Detto perito deve inviare copia della perizia alla Società a mezzo lettera raccomandata entro 3 giorni dalla data di effettuazione della perizia. Le spese di perizia sostenute dall’Assicurato saranno rimborsate dalla Società.
Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta. Qualora il Prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, regolarmente denunciato, l’Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Società ed il Contraente a mezzo telegramma, da trasmettersi prima dell’inizio o della ripresa della raccolta, e deve lasciare su ogni Partita denunciata i campioni occorrenti per la stima del danno, secondo il disposto del successivo art. 21 - CARATTERISTICHE ED UBICAZIONE DEI CAMPIONI. Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del Sinistro, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto al risarcimento - pari almeno al 3% di ogni Partita assicurata e dovranno essere costituiti da una striscia di Prodotto condotta dai confini della Partita e passante per la zona centrale, salvo non sia diversamente disposto da condizioni speciali. Se entro i 5 (cinque) giorni successivi alla comunicazione telegrafica, la Società omette di far procedere a tale rilevazione, l’Assicurato è in diritto di fare eseguire la perizia da un perito scelto tra le categorie professionali di cui all’art. 16 – MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO e secondo le norme di cui all’art. 19–QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE. In tal caso l’Assicurato deve inviare copia della perizia alla Società ed al Contraente a mezzo lettera raccomandata entro tre giorni dalla data di effettuazione della perizia. Le spese di perizia sostenute dall’Assicurato saranno rimborsate dalla Società. Condizioni d’ Assicurazione (mod: CG-2018– COLL- AG) ed. 01/2018 24
Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta. Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l’Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare l’Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione e Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/0000000) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - xxx X. Xxxxxxxxx 23 - 00187 Roma. Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell’evento, e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo - pari almeno al tre percento della partita assicurata. Se entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione, Generali Italia omette di far procedere alla quantificazione del danno, l’Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti secondo le norme di cui all’ art.17 - Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno nonché delle Condizioni Speciali di Assicurazione. Le spese di perizia sono a carico di Generali Italia.

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  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o eventualmente con posta Pec, assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 € a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.