Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente Clausole campione

Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente. Per tutto quanto non regolato espressamente dal presente contratto valgono le norme di legge della Repubblica italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte ad un tentativo di mediazione secondo gli obblighi previsti dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche da effettuare innanzi l’Organismo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto. La richiesta di mediazione può essere inviata a: Intesa Sanpaolo Assicura, Ufficio Sinistri – Via San Xxxxxxxxx x’Xxxxxx, 10 - 00000 Xxxxxx oppure all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile. Se la mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicurato o dei soggetti che intendano far valere i diritti derivanti dal contratto. Qualora tra l’Assicurato o i suoi Beneficiari e la Compagnia che presta la specifica copertura insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’infortunio o della malattia oppure sul grado di invalidità totale permanente, la decisione della controversia può essere demandata a un Collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per parte; il terzo deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente a epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. La richiesta può essere inviata a: Intesa Sanpaolo ...
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente. Tutte le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a un ten- tativo di Mediazione secondo la procedura prevista dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche, da effettuare innanzi l’Organo di Media- zione costituito presso la Camera di Commercio, In- dustria e Artigianato del luogo di residenza o di do- micilio principale del Cliente o dei soggetti che inten- dano far valere diritti derivanti dal contratto. La richiesta di Mediazione può essere inviata presso uno dei seguenti recapiti: Il tentativo di Mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile. Se la Mediazione non ha successo, il foro compe- tente esclusivo per le controversie relative al pre- sente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che in- tendano far valere diritti derivanti dal contratto.
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, o qualora dovessero insorgere eventuali controversie sull’ammontare del danno, il contraente o gli aventi diritto hanno la facoltà di richiedere la nomina di periti secondo le modalità di cui agli artt. 17 mandato del perito, 18 norme per l’esecuzione della perizia, 22 perizia d’appello, 23 norme particolari per la perizia d’appello e 24 modalità della perizia d’appello. Resta, in ogni caso, salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ma prima gli aventi diritto devono comunque avviare, con l’assistenza necessaria di un avvocato, un procedimento di mediazione (disciplinato dal D.lgs 04/03/2010 n. 28 e successive modifiche) che prevede di avvalersi di un organismo di mediazione al fine di far raggiungere alle parti un accordo. Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile. Il foro competente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 delle Condizioni Generali di Assicurazione deve intendersi quello di Verona.
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente. Pag. 5 di 12
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente. Per le controversie sui contratti di assicurazione è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Cliente. Tutte le controversie relative alla polizza devono essere prima sottoposte a un tentativo di mediazione, con l’assistenza necessaria di un avvocato da scegliere tra quelli elencati nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il tentativo di mediazione va fatto presso l’Organismo di Mediazione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio del Cliente o dei soggetti che vogliono far valere i diritti che derivano dal contratto. Il tentativo di mediazione è condizione per poter procedere con la causa civile.
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente. Tutte le controversie relative al presente con- tratto devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione secondo la procedura prevista dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e suc- cessive modifiche, da effettuare innanzi l’Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commer- cio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto. • Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Ufficio Affari Legali e Societari Xxxxx Xxxxxxx, 00/00 - 00000 Xxxxxx • e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx • fax: +00 00.0000.0000 Il tentativo di Mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente. Tutte le controversie relative al presente con- tratto devono essere preliminarmente sottopo- ste a un tentativo di Mediazione secondo la pro- cedura prevista dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche, da effettuare innanzi l’Or- gano di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto. • Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Ufficio Affari Legali e Societari Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano • e-mail: intesasanpaolovita@legalmail.it • fax: +39 02.3051.8173 Il tentativo di Mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente. Art. 7 Rinvio alle norme di legge
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, qualora insorgano eventuali controversie sull’ammontare del danno in caso di Incendio e Altri eventi il contraente ha facoltà di richiedere la nomina di periti secondo le modalità descritte all’Articolo 29 delle Condizioni contrattualiProcedura per la valutazione del danno”. Resta fatta salva la facoltà di interessare l’Autorità Giudiziaria, ma prima gli aventi diritto devono comunque avviare, con l’assistenza necessaria di un avvocato, un procedimento di Mediazione (disciplinato dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche) che prevede di avvalersi di un Organismo di Mediazione al fine di far raggiungere alle parti un accordo. Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile. In tutti i casi le richiesta/e può/possono essere inviate a: email: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx fax: +39 011.093.10.62 Il soggetto che sottoscrive il modulo di adesione e versa il premio previsto.
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente. Per tutto quanto non regolato espressamente dal presente contratto valgono le norme di legge della Repubblica italiana. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, qualora insorgano eventuali controversie sull’ammontare del danno in caso di Incendio, Altri eventi e Furto il contraente ha facoltà di richiedere la nomina di periti secondo le modalità descritte all’articolo 36 delle Condizioni contrattualiProcedure per la valutazione del danno”. Prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, gli aventi diritto devono avviare, con l’assistenza necessaria di un avvocato, un procedimento di Mediazione (disciplinato dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche) che prevede di avvalersi di un Organismo di Mediazione al fine di far raggiungere alle parti un accordo. Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile. In tutti i casi le richiesta/e può/possono essere inviate a: • Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri-Mediazione Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0 00000 Xxxxxx • e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx • fax: +39 011.093.10.62. Il Rappresentante Legale (Xxxxxxxxxx Xxxxxx) Ai seguenti termini è attribuito convenzionalmente il significato qui indicato, valido agli effetti di questa Assicurazione.