Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ma prima tutte le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte ad un ten- tativo di mediazione secondo gli obblighi previsti dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche da effettuare innanzi l’Organismo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell’As- sicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti de- rivanti dal contratto. La richiesta di mediazione può essere inviata a: Intesa Sanpaolo Assicura, Ufficio Sinistri Corso Inghilterra, 3 – 00000 Xxxxxx oppure all’indirizzo e-mail: Il tentativo di mediazione costituisce condizione di pro- cedibilità della causa civile. Se la mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente con- tratto è quello del luogo di residenza o di domicilio prin- cipale dell’Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto. Qualora tra l’Assicurato o i suoi Beneficiari e la Compa- gnia insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’infortunio o della malattia, la decisione della controversia può essere demandata a un Collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per parte e il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici le- gali, di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remu- nera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne ri- scontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’ Inva- lidità Totale Permanente a epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. La richiesta può essere inviata a: Intesa Sanpaolo Assicura, Ufficio Sinistri Corso Inghilterra, 3 – 00000 Xxxxxx oppure all’indirizzo e-mail:
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente. Tutte le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione secondo la procedura pre- vista dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e succes- sive modifiche, da effettuare innanzi l’Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Com- mercio, Industria e Artigianato del luogo di residen- za o di domicilio principale del Cliente o dei sogget- ti che intendano far valere diritti derivanti dal con- tratto. La richiesta di Mediazione può essere inviata pres- so uno dei seguenti recapiti: Il tentativo di Mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile. Se la Mediazione non ha successo, il foro compe- tente esclusivo per le controversie relative al pre- sente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente. Per le controversie sui contratti di assicurazione è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Cliente. Tutte le controversie relative alla polizza devono essere prima sottoposte a un tentativo di mediazione, con l’assistenza necessaria di un avvocato da scegliere tra quelli elencati nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il tentativo di mediazione va fatto presso l’Organismo di Mediazione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio del Cliente o dei soggetti che vogliono far valere i diritti che derivano dal contratto. Il tentativo di mediazione è condizione per poter procedere con la causa civile.
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Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente. Tutte le controversie relative al presente con- tratto devono essere preliminarmente sottopo- ste a un tentativo di Mediazione secondo la pro- cedura prevista dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche, da effettuare innanzi l’Or- gano di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto. • Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Ufficio Affari Legali e Societari Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano • e-mail: intesasanpaolovita@legalmail.it • fax: +39 02.3051.8173 Il tentativo di Mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente. Tutte le controversie relative al presente con- tratto devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Mediazione secondo la procedura prevista dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e suc- cessive modifiche, da effettuare innanzi l’Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commer- cio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto. • Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Ufficio Affari Legali e Societari Xxxxx Xxxxxxx, 00/00 - 00000 Xxxxxx • e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx • fax: +00 00.0000.0000 Il tentativo di Mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente valida e l’eventuale Referente terzo precedente- mente nominato si considererà comunque revo- cato, senza la necessità per la Compagnia di effet- tuare alcuna comunicazione propedeutica. La revoca e la modifica del Referente terzo saranno valide dal momento in cui la Compagnia ne viene a conoscenza secondo le modalità sopra descritte. Infine, nel caso in cui, a seguito di modifica del Beneficiario, quest’ultimo dovesse coincidere con il Referente terzo individuato, lo stesso decadrebbe automaticamente dall’incarico per incompatibilità, senza la necessità per la Compagnia di effettuare alcuna comunicazione propedeutica.
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente. Tutte le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a un ten- tativo di Mediazione secondo la procedura prevista dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche, da effettuare innanzi l’Organo di Media- zione costituito presso la Camera di Commercio, In- dustria e Artigianato del luogo di residenza o di do- micilio principale del Cliente o dei soggetti che inten- dano far valere diritti derivanti dal contratto. La richiesta di Mediazione può essere inviata presso uno dei seguenti recapiti: Il tentativo di Mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile. Se la Mediazione non ha successo, il foro compe- tente esclusivo per le controversie relative al pre- sente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che in- tendano far valere diritti derivanti dal contratto. • Intesa Sanpaolo S.p.A. • Banca CR Firenze S.p.A. • Banca Prossima S.p.A. • Banco di Napoli S.p.A. • Banca Apulia S.p.A. • Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. • Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A. • Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.
Art. 1 Viene attuata una speciale forma di gestione degli in- vestimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome “Fondo Base Sicura”. Il presente Regolamento è par- te integrante delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 2 La valuta di denominazione della Gestione Separata “
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente. Per la risoluzione delle controversie, prima di ricorrere all’Autorità giudiziaria, è possibile avvalersi di sistemi alter- nativi di risoluzione delle controversie, quali la mediazione obbligatoria e la negoziazione assistita facoltativa, secon- do le norme tempo per tempo vigenti. Piattaforma europea ODR per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative a contratti conclusi on line Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell’Unione Europea e Fideuram Vita S.p.A. relative a polizze acquistate tramite offerta a distanza da parte degli Intermediari abilitati al collocamento del prodotto tramite internet o applicazioni mobili (“app”) messe a disposizione dai suddetti Intermediari, è disponibile la piattaforma web “Risoluzione online delle controversie” istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. La piattaforma mette a disposizione l’elenco degli Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l’Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia. L’indiriz- zo di posta elettronica dell’Impresa è xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Foro competente per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente. Art. 7 Rinvio alle norme di legge