Contract
ACCORDO CONTRATTUALE EX DGR 1438/17 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA ULSS 3 “SERENISSIMA” E IL SOGGETTO ACCREDITATO PRIVATO “PROVINCIA RELIGIOSA X. XXXXXXXX DI XXX XXXXXX E.G.” EROGATORE DI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIALI – U.O. R.S.A. PER PERSONE CON DISABILITA’ “PAPA XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX 1°” XXX XXXXXX, 0 – XXXXXXXXXX (XX) – TRIENNIO 2022-2024
Tra
l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 3 Serenissima (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Venezia – Mestre ,Xxx Xxx Xxxxxxx, x. 000, p.iva/c.f. 02798850273, nella persona del Direttore generale, dr. Giuseppe Dal Ben domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda ULSS;
e
il Soggetto privato accreditato istituzionalmente “PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI XXX XXXXXX” (di seguito Xxxxxxxx accreditato) con sede legale a Milano, Viale Xxxxxxxx xx Xxxxx n. 19 - c.f. e P.IVA 02541960155 nella persona del Procuratore Speciale dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Premesso che:
− la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
− l’articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che “ l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”;
− l’articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “ l’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”;
− l’articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “ l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”;
- l’articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “ l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”;
− l’articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n . 22 stabilisce che il Direttore generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8- quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della
disciplina definita dalla Giunta regionale “ mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”;
− la Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 5.9.2017, attuativa di quanto previsto dall’articolo 17
della L.R. n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
− il Direttore generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico - finanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
− le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie , sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l’inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
− l’erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell’attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
− è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l’Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l’erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
− la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell’Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;
Il Soggetto PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI XXX XXXXXX ha attivato le procedure per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata con DDR 88 del 26.3.2015 e il rinnovo dell’accreditamento istituzionale rilasciato con DGRV 1967 del 21.12.2018 per l’Unità di Offerta R.S.A. “Papa Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx X” - Xxx Xxxxxx, 0 – Xxxxxxxxxx (Xx) di n. 20 posti letto, per l’erogazione delle specifiche prestazioni sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;
Il Soggetto PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE con nota in data 13.12.2021 prot. 401 (prot. Azienda ULSS 209607 del 17.12.2021), ha comunicato che l’Unità di Offerta
R.S.A. “Papa Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 1° - Xxx Xxxxxx, 0 Xxxxxxxxxx (Xx) è stata adeguata agli standard previsti dalla DGR 1103 del 30.7.2019;
In riscontro alla nota n. 401 del 13.12.2021, con nota prot. Azienda ULSS 3 “Serenissima” n. 215674 del 23.12.2021, a seguito valutazione documentale effettuata da apposita Commissione, è stato valutato positivamente l’adeguamento dello standard della R.S.A. “Papa Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx I” previsto dalla succitata DGR 1103/2019;
in data 31.1.2022 è stata effettuata la visita di verifica per il rinnovo dell’accreditamento istituzionale, conclusasi con esito positivo.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto
Nell’Unità di Offerta R.S.A. “Papa Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 1°” Xxx Xxxxxx, 0 – Xxxxxxxxxx (Xx) accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell’ambito dei livelli
essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell’intero sistema di offerta del SSR.
Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato
Il Soggetto accreditato:
- garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l’esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza;
- garantisce l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
- tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
- verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
- incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.
Articolo 3 - Obblighi dell’Azienda ULSS
L’Azienda ULSS garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.
L’Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Xxxxxxxx accreditato.
Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni
L’Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell’esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.
L’Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento
Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
Articolo 6 - Durata dell’accordo contrattuale
Il presente accordo contrattuale decorre dal 01.01.2022 e ha durata triennale e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale. Non è ammessa la proroga automatica.
Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell’Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.
In caso di cessazione dell’attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.
Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale
Il Soggetto accreditato accetta che:
- l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell’accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell’Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all’Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.
Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall’Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie presta zioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.
Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell’accreditamento.
L’Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l’indicazione della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L’Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.
Articolo 8 - Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.
Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.
Articolo 10 - Controversie
Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx Xxxxxxx.
Articolo 11 - Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.
Articolo 12 - Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 3 “SERENISSIMA”
Il Direttore Generale Dott. Xxxxxxx Contato
Per il Soggetto privato accreditato Provincia Religiosa X.Xxxxxxxx di X.Xxxxxx E.G.
Il Procuratore Speciale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Data
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale, 10 - Controversie.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 3 “SERENISSIMA”
Il Direttore Generale Dott. Xxxxxxx Contato
Per il Soggetto privato accreditato Provincia Religiosa X. Xxxxxxxx di
Don Orione E.G.
Il Procuratore Speciale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Data
Allegato: “Procedure Operative RSA “Papa Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 1°” Xxx Xxxxxx, 0 Xxxxxxxxxx (Xx)
“Procedure Operative
Accordo Contrattuale R.S.A. “Papa Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 1°” Xxx Xxxxxx, 0 – Xxxxxxxxxxx (Xx) ”
(ai sensi art. 9 – Allegato A - della DGR 1438/17)
Il presente documento, che integra l’Accordo Contrattuale, è finalizzato alla definizione delle modalità operative per l’espletamento del Servizio: R.S.A. come definito dalla DGR 84/07 aggiornata con DGR 1103/2019
Art. 1
IDENTIFICAZIONE DEL SERVIZIO E SUOI OBIETTIVI
La finalità del servizio R.S.A. per disabili, oggetto del presente accordo, così come definito dalla L.R. 22/02 e dalla successiva DGR 84/07 aggiornata con successiva DGR 1103/2019, consiste nell’assicurare un “Servizio Residenziale per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali con limitazioni di autonomia, nella cui valutazione multidimensionale risulti comunque inequivocabile l’impossibilità dell’assistenza domiciliare o dell’inserimento in altra struttura per persone con disabilità, con soglie più basse di protezione. La struttura è finalizzata all’erogazione di prestazioni socio-sanitarie, sanitarie e riabilitative per il recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogate congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari”;
La struttura fornisce interventi a carattere alberghiero, sanitario, educativo, riabilitativo ed assistenziale. Le prestazioni sono più dettagliatamente specificate dalla Carta dei Servizi dell’Ente gestore (acquisita agli atti) e dal regolamento di funzionamento della struttura stessa.
I servizi assicurati dalla R.S.A. si distinguono in:
a) servizi attinenti le funzioni strettamente sanitarie
- assistenza infermieristica diurna conformemente a quanto disposto dalla DGR 84/07 aggiornata con successiva DGR 1103/2019;
b) servizi attinenti le funzioni socio assistenziali a rilievo sanitario
- cura alla persona: igiene personale e necessità fisiologiche; aiuto svolgimento attività quotidiane, compresa assunzione di cibi, cura della persona e del suo aspetto attraverso l’operatore socio-sanitario;
- attività riabilitativa, all’interno della quale vengono garantite le prestazioni erogate da educatori professionali socio-sanitari e/o altri profili professionali dell’area riabilitativa.
Come stabilito dalla DGR 1103/2019 lo standard minimo di personale sanitario e socio- sanitario viene espresso in termini di minutaggio assistenziale settimanale medio per ospite pari ad almeno 1.335 minuti, di cui 1.095 minuti di Operatore Socio-Sanitario, 100 minuti di infermiere e 140 minuti di personale per assistenza riabilitativa.
La suddetta DGR inoltre prevede che “La specificazione del mix dei profili professionali e dei relativi minutaggi dovrà essere commensurata alle particolari esigenze degli ospiti, come identificate nei progetti di assistenza individuati determinati dall’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD). A tale fine sono ammesse variazioni e compensazioni tra le figure afferenti alle varie aree professionali così da creare le condizioni operative per adeguare l’entità degli interventi socio-sanitari, sanitari e
riabilitativi in funzione del raggiungimento degli obiettivi dei progetti individuali.”
Dette variazioni possono oscillare in un intorno del + 20% rispetto ai singoli minutaggi parziali suindicati, fermo il minutaggio minimo complessivo da garantire in media per ospite.
A tale riguardo si conviene sin d’ora quanto segue:
- l’Azienda ULSS assicura gratuitamente le prestazioni specialistiche occorrenti, in aggiunta a quelle dovute dall’Ente gestore secondo gli standard organizzativi e funzionali, in accordo con il Direttore del Distretto n. 3, inoltre assicura la fornitura di farmaci, alimenti ed attrezzature per l’alimentazione artificiale e l’erogazione di presidi (dispositivi medico chirurgici, disinfettanti, varie, materiale di medicazione) protesi e ausili, così come elencato dalla convenzione per l’erogazione dell’assistenza sanitaria ad anziani non autosufficienti presso i Centri Servizi (Case di Riposo), giusta DGRV n. 3856 del 3.12.2004. La fornitura dovrà avvenire con la procedura già in atto per i predetti Centri Servizi.
c) servizi attinenti le funzioni strettamente sociali:
- servizio alberghiero.
L’Ente gestore provvederà, dopo un congruo periodo di osservazione e comunque entro 90 giorni, alla stesura del Progetto Personalizzato in armonia con il Progetto Individuale fornito dai servizi al momento dell’ingresso dell’utente.
Le prestazioni sono erogate sulla base delle esigenze del singolo ospite, meglio definite dal Progetto Personalizzato.
L’Ente gestore assicura il trasporto agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici, da svolgersi all’esterno della struttura, o di ricovero in altre strutture sanitarie di norma entro il distretto di ubicazione della struttura. Deve essere garantito il trasporto e l’accompagnamento, a carico della struttura, nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali per trasporti da effettuarsi a titolo gratuito (DGR 1411/11).
L’Azienda Ulss 3 garantisce l’utilizzo dei posti accreditati; in presenza di posto non occupato si impegna a proporre l’inserimento di un nuovo ospite entro 15 gg., diversamente l’Ente gestore potrà disporre del posto in modo autonomo per progetti di durata condivisa con il servizio disabilità dell’Ulss 3, senza oneri a carico, dandone comunicazione tempestiva.
L’Ente gestore della struttura, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei servizi e degli impegni assunti con il presente Accordo.
Sarà cura dell’Ente gestore della struttura comunicare all’Azienda Ulss 3 l’eventuale affidamento di parti del servizio a soggetti terzi.
Art. 2 TIPOLOGIA DI UTENZA
La RSA accoglie persone adulte disabili come definite dalla DGR 4589/07 i cui profili vengono individuati attraverso lo strumento della Scheda SVAMDI di cui alla DGR 2960/12 e dal vigente Regolamento dell’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.). La RSA per persone disabili è un servizio residenziale rivolto a disabili adulti caratterizzate da un “moderato impegno assistenziale e tutelare”.
Come stabilito dalla DGR 1103/2019, all’interno della R.S.A. sono possibili “posti di alta intensità assistenziale”, nel limite massimo pari al 5% dei posti accreditati, pari a n. 1
posto, dedicati a persone con “gravi disabilità e disturbi del comportamento” per le quali deve essere garantita una “assistenza aggiuntiva da parte di personale sanitario e/o con apparecchiature di supporto alle funzioni vitali …oppure da parte di personale dedicato all’assistenza tutelare per le persone con gravissimi disturbi del comportamento “(DGR 244 del 2015); tale livello assistenziale è riconducibile ai trattamenti di “elevato impegno assistenziale e tutelare” di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), numero 1) del DPCM 12.1.2017.
Art. 3
MODALITA’ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA
L’accesso al servizio, previa proposta di inserimento concordata nei termini e nei tempi con l’ente gestore, è autorizzato dalla Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.).
Il Progetto individuale, approvato in sede di U.V.M.D. viene consegnato insieme alla documentazione sanitaria e sociale (inclusa SVAMDI) all’Ente gestore prima dell’inserimento. Il Progetto Individuale identifica l’operatore di riferimento (case manager). L’accesso alla struttura avviene in forza di criteri che saranno recepiti in un Registro Unico della Residenzialità Disabili dell’Azienda Ulss 3 compatibilmente con le risorse assegnate al budget annuale disposto dal F.R.N.A. - Residenzialità Disabili.
Per le persone ospiti viene stipulata apposita copertura assicurativa con le seguenti caratteristiche e oneri a carico dell’Ente gestore:
- per caso di morte a seguito di infortunio, con massimale almeno di 50.000 euro;
- per infortunio con invalidità permanente, con massimale almeno di 50.000 euro;
- per responsabilità civile verso terzi, con massimale almeno di 2.500.000 euro.
Di tutte queste coperture l’Ente gestore è tenuto a consegnare copia all’Azienda Ulss 3.
Come stabilito dalla DGR 1103/2019 l’Ente gestore della R.S.A. è tenuto a farsi carico degli inserimenti disposti dall’Azienda territorialmente competente.
Analogamente il medesimo ente gestore della R.S.A., accreditato e con accordo contrattuale in essere, è tenuto a farsi carico degli inserimenti di utenti provenienti da altre Aziende ULSS della Regione Veneto. L’Azienda ULSS inviante provvede alla tempestiva comunicazione dell’inserimento all’Azienda ULSS di riferimento territoriale dell’Ente gestore.
Art. 4
CAUSE DI DIMISSIONE
La dimissione di un ospite è disposta dall’U.V.M.D., di concerto con l’Ente gestore e può determinarsi quando:
− sia completato il Progetto Personalizzato che preveda l’obiettivo delle dimissioni;
− le condizioni sanitarie dell’ospite, certificate dal MMG, siano pregiudizievoli alla vita di comunità;
− l’ospite sia assente ingiustificato, ovvero, l’assenza non sia concordata e non sia prevista dal progetto per un periodo di 10gg continuativi.
Qualora l’ospite mantenga comportamenti pregiudizievoli a sé e alla convivenza con gli altri ospiti, o alla normale erogazione dei servizi, verrà riconvocata l’U.V.M.D. con la presenza di un rappresentante dell’Ente gestore.
L’ente gestore è tenuto a comunicare tempestivamente le assenze ingiustificate e a segnalare gli eventuali motivi per cui propone la dimissione alla U.V.M.D. competente per territorio. La dimissione dell’ospite è disposta dall’U.V.M.D. entro 30 giorni dalla richiesta e decorre dalla data della comunicazione formale ai soggetti sottoscrittori.
Il periodo che intercorre tra la comunicazione all’U.V.M.D. dell’assenza ingiustificata e la formalizzazione della dimissione è considerato presenza ai fini della corresponsione della quota alberghiera ridotta del 10% (riduzione riconducibile al mancato costo dei pasti) e del contributo di rilievo sanitario di cui al successivo art. 10.
Art. 5
ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE
L’Ente gestore si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di affidamento a terzi di parte del servizio.
La R.S.A. deve avere una dotazione organica tale da rispettare le esigenze assistenziali degli utenti accolti secondo gli standard previsti dalla DGR 84/07 aggiornata con successiva DGR 1103/2019.
Il personale assegnato deve essere assicurato nella misura prevista rispetto al Funzionigramma e Organigramma (acquisiti agli atti), come da standard previsto dalla L.R. 22/02.
L’Ente gestore assicura il Piano formativo annuale, secondo le modalità previste dalla DGR 84/07, comunicato all’Azienda Ulss 3, da organizzare in favore del proprio personale. Lo stesso si rende disponibile a valutare la partecipazione del proprio personale all’attività di formazione eventualmente organizzata dall’Azienda Ulss 3 e dai Comuni per personale di profilo pertinente a quello in attività. L’Azienda Ulss 3 e i Comuni garantiscono l’accesso gratuito alla formazione eventualmente organizzata dagli Enti sottoscrittori e condivisa in apposito progetto formativo.
Art. 6
DOCUMENTI RELATIVI A UTENTI E STRUTTURA
L’Ente gestore ha la responsabilità di predisporre mantenere aggiornati i seguenti documenti:
1. registro delle presenze
Nella R.S.A. dovrà essere presente un registro in cui vengono indicati i nominativi degli ospiti e di una persona di riferimento con relativo indirizzo e recapito telefonico. Tale Registro deve essere sistematicamente aggiornato avendo cura di registrare gli eventuali periodi di assenza degli ospiti dalla struttura. Le informazioni ed i dati (sull’utente) devono essere inseriti in una cartella personale dove dovranno essere riportati i risultati delle attività di monitoraggio in itinere, secondo quanto disposto con il Decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 220/15 che ha istituito il Flusso informativo regionale per le prestazioni extraospedaliere in Area Disabilità, denominato Flusso FAD. Xxxxx restando i contenuti del decreto l'alimentazione del flusso avviene attraverso due canali:
- sistema Atl@nte web, per la gestione delle prese in carico, della valutazione con SVAMDI e delle Impegnative;
- sistema Arcipelago per la gestione dei dati relativi alle prestazioni socio sanitarie e ai fattori di produzione, a cura degli enti gestori delle Unità di Offerta, e dei dati relativi alle eventuali prestazioni sanitarie in convenzione a cura delle Aziende ULSS.
2.Progetto Personalizzato: viene redatto dalla equipe della R.S.A. entro 90 gg dalla data di ingresso e costantemente rivalutato e aggiornato a fronte delle intervenute variazioni dei bisogni dell’utente.
3. Progetto della R.S.A. che esplicita i principi ispiratori e la metodologia degli interventi.
4. Carta dei Servizi e Regolamento della R.S.A.:
Agli ospiti accolti presso la struttura è garantito il diritto alla riservatezza ai sensi del Decreto legislativo 196/03 e successive modificazioni.
Art. 7 VIGILANZA
La vigilanza sulla struttura per disabili a norma delle vigenti leggi è effettuata dai competenti servizi dell'Azienda Ulss 3 ai quali deve essere assicurata l'accessibilità agli edifici ed alla documentazione.
La verifica sul rispetto di quanto previsto dal presente Accordo è di competenza dell’Unità operativa disabilità.
Art. 8 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
L’Azienda ULSS corrisponde all’Ente gestore la quota di rilievo sanitario pari ad Euro 72,00 giornaliere stabilita dalla Regione Veneto con DGR 1103/2019 per i posti di “moderato impegno assistenziale e tutelare”.
Nel caso di inserimento di utente con occupazione del posto ad “alta intensità assistenziale” sarà riconosciuta la quota di rilievo sanitario pari ad Euro 95,00 giornaliere, così come stabilito dalla medesima DGR 1103/2019.
La retta alberghiera pari ad euro 67,00 giornaliere è a carico dell’interessato con eventuali integrazioni da parte del Comune di residenza.
La retta giornaliera viene corrisposta pro-die e pro-capite, per il periodo di effettiva presenza nella struttura, con decorrenza dal giorno di ingresso e fino al giorno di dimissione. La quantificazione del corrispettivo sopra descritta può variare in relazione ai seguenti eventi:
- assenza prevista dal Progetto individuale fino a 30 gg. annui, per tali assenze viene corrisposta la sola quota alberghiera ridotta del 10% e la quota sanitaria;
- rientri in famiglia per il fine settimana, previsti dal Progetto individuale, che comportano il riconoscimento della quota alberghiera ridotta del 10% oltre alla quota sanitaria;
- ricovero ospedaliero per il quale viene riconosciuta la quota alberghiera ridotta del 10% mentre la quota sanitaria è inserita all'interno del costo di ricovero ospedaliero.
Le prestazioni di assistenza non infermieristica durante la degenza ospedaliera, qualora non sostenute dalla famiglia, saranno a carico del Comune di residenza del disabile secondo le modalità stabilite dai propri regolamenti.
Le richieste di tali prestazioni di assistenza non infermieristica dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione di un dirigente medico del reparto ospedaliero che attesti la necessità di assistenza alla persona ulteriore a quella fornita in ambito istituzionale. Tali prestazioni non sanitarie sono autorizzate in sede di U.V.M.D.
Fatte salve tutte le ipotesi precedenti, per assenze superiori a 30 gg, non verrà corrisposta nessuna quota.
Art. 9 RENDICONTO E PAGAMENTI
L’Ente gestore si impegna ad emettere mensilmente, entro il 12 del mese successivo, le fatture dopo aver acquisito dagli Uffici competenti dell’Azienda ULSS 3 l’approvazione dell’estratto contabile gestito dal Sistema Atlante.
La stessa verrà pagata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza delle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura.
A fronte di contestazioni, rilevate per iscritto, si procederà alla sospensione dei termini di liquidazione e successivo pagamento.
E’ fatta salva la facoltà dell’Azienda ULSS 3 di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.
Art. 10 RECESSO E RISOLUZIONE
Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal presente accordo dandone avviso all’altra parte almeno sei mesi prima del recesso.
Ciascuna delle parti può chiedere la risoluzione dell’accordo per gravi inadempienze contrattuali dell’altra parte in ordine al servizio o ai pagamenti che risultino da contestazioni o diffide scritte, nonché per modifiche o integrazioni significative sulle modalità di erogazione dei servizi, sugli standard strutturali o di personale, sui corrispettivi derivanti da norme nazionali o regionali o da accordi con gli Enti che aderiscono al presente accordo.
Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le Aziende U.L.S.S. venete ed al Comune in cui ha sede la struttura.
Art. 11 CONTROVERSIE
Le parti si impegnano a risolvere le controversie che dovessero sorgere dalla applicazione del presente accordo in via bonaria.
Le controversie di natura patrimoniale, potranno in ogni caso essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall’accettazione dell’incarico.
Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l’Azienda ULSS ai sensi dell’art. 809 c.p.c. Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all’art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all’articolo 824 bis c.p.c.
Art. 12
DURATA DELL’ACCORDO
Il presente accordo ha durata di anni tre subordinata al mantenimento in capo all’Ente gestore dei requisiti di autorizzazione e accreditamento.
Il presente accordo ha decorrenza dal 01.01.2022 e scadenza al 31.12.2024
Il presente accordo potrà essere modificato e integrato in seguito a nuovi atti d’indirizzo regionali che dovessero intervenire nel corso della validità dello stesso.
Il rinnovo dell’accordo è subordinato alla programmazione locale e alla valutazione della gestione dei servizi e dei risultati previsti dai Programmi Individuali.
Eventuali modifiche o integrazioni, così come la volontà di rinnovo dell’accordo, devono risultare da atti scritti scambiati tra le parti.
Art. 13
SPESE DI CONTRATTO
Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l’applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
Art.14 NORME FINALI
Il presente Accordo annulla e sostituisce eventuali accordi in essere tra le parti.
Il preposto personale degli Enti affidanti, può accedere alla struttura anche senza preavviso; le contestazioni e le osservazioni che lo stesso intenda formulare in occasione di accessi ispettivi vanno registrate in contraddittorio tra le parti con apposito verbale.
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Il Direttore Generale
dell’Azienda ULSS 3 Serenissima dott. Xxxxxxx Contato
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Il Procuratore Speciale
della Provincia Religiosa X. Xxxxxxxx di Don Orione E.G. xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
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