Remunerazione e pagamento delle prestazioni Clausole campione

Remunerazione e pagamento delle prestazioni. L’Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei tempi del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell’esecuzione delle prestazione stessa, nei termini di legge. L’Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Remunerazione e pagamento delle prestazioni. L’Azienda ULSS remunera le preStazioni erogate nei termini del preSente accordo e, per le preStazioni a carico in tutto o in quota parte delle riSorSe Sanitarie, eScluSivamente nei limiti del tetto di SpeSa a carico delle medeSime riSorSe Sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle riSorSe Sanitarie Stabilite dalla programmazione regionale, Secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell’eSecuzione della preStazione SteSSa, nei termini di legge (allegato 2 “sistema tariffario", parte integrante del presente Accordo). L’Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze Spettanti in forza del preSente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività Svolta. La fattura è emeSSa non prima della fine del meSe di effettuazione delle preStazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di Somme che, a Seguito di accertamenti SucceSSivi, riSultaSSero non dovute o dovute Solo in parte.
Remunerazione e pagamento delle prestazioni. L’Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell’esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge. Per gli ospiti che occupano posti letto di 1° livello assistenziale, l’Azienda corrisponderà l’ammontare giornaliero di €. 51,00 (IVA inclusa laddove prevista), di cui € 49,00 a titolo di impegnativa di residenzialità di 1° livello assistenziale ed € 2,00 a titolo di livello assistenziale aggiuntivo per la rilevanza della problematica psichiatrica cronica. Per gli ospiti che occupano posti letto di 2° livello assistenziale, l’Azienda corrisponderà l’ammontare giornaliero di €. 58,00 (IVA inclusa laddove prevista), di cui € 56,00 a titolo di impegnativa di residenzialità di 2° livello assistenziale ed € 2,00 a titolo di livello assistenziale aggiuntivo per la rilevanza della problematica psichiatrica cronica. Alla luce degli standard garantiti uniformemente su tutti gli ospiti e della garanzia dei livelli qualitativi di assistenza, viene promossa la trasformazione dei 4 posti di 1° livello in corrispondenti 4 posti di 2° livello assistenziale. E’ posta a carico dell’utente la compartecipazione giornaliera quantificata in € 56,00 (IVA inclusa). L’IPAB di Vicenza provvederà a fatturare quale quota alberghiera: - per i pazienti ex O.P., in attuazione della L.R. 24/2017 e della DGRV 338/2018, il valore giornaliero della quota di compartecipazione individuale alle spese di ospitalità alberghiera, viene determinata con riferimento al valore dell’ISEE, conservando a disposizione dei medesimi una somma mensile pari al 25% del trattamento minimo di pensione Inps. Ciò fino al concorso totale della contribuzione utente qualora, su base ISEE, ne venga accertata la sostenibilità individuale. La quota parte di retta eventualmente non coperta sulla base del calcolo reddituale è posta a carico dell’Azienda ULSS. - per i pazienti provenienti dal territorio la retta alberghiera di € 56,00 (IVA inclusa) pro die pro- capite, secondo le modalità definite nel contratto di ospitalità sottoscritto al momento dell’ingresso nel nucleo. La retta complessiva rimarrà invariata per l’intera durata del presen...
Remunerazione e pagamento delle prestazioni. L’Azienda ULSS territorialmente competente effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Remunerazione e pagamento delle prestazioni. L’Azienda Sanitaria Locale riconosce al Soggetto accreditato il corrispettivo delle prestazioni da questo rese sulla base delle tariffe vigenti al momento dell’esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, con riferimento al valore di ciascuna retta stabilita dall’attuale normativa della Regione Veneto (DGR n. 3703 del 28.11.2006) per ogni specifica tipologia di servizio in premessa citata, così di seguito - IVA esclusa - determinate: Residenziale tipo C (specialistico) 75,00 Residenziale tipo C1 (madri tossicodipendenti con figli minori) 85,00 Semiresidenziale 53,00 colloquio effettuato da medico o psicologo 19,03 colloquio effettuato da altro operatore 9,52 Per i pazienti residenti nella Regione Veneto ospitati dal Soggetto accreditato l’Azienda ULSS remunera le prestazioni dallo stesso erogate esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione regionale, secondo le specifiche indicazioni e le modalità individuate dalle DGR n. 2212/16 e n. 1999/17 e ribadite dalla nota regionale 27.2.17 prot. 79096, di seguito riportate: In forza del presente accordo contrattuale l’Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze di propria spettanza al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione richiesta. L’Azienda ULSS si riserva inoltre di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni effettuate a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate del Soggetto accreditato e/o con il Direttore responsabile del programma terapeutico, eventualmente coadiuvato e assistito dai componenti l’équipe professionale cui si riferisce la presunta violazione. Per i pazienti residenti fuori Regione ospitati dal Soggetto accreditato, questo provvede a fatturare con cadenza mensile il corrispettivo delle prestazioni rese direttamente all’Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’utente inserito, la quale effettua il pagamento delle relative competenze spettanti. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Dove non diversamente disciplinato, si richiamano le modalità contenute nello schema tipo di convenzione di cui al DM 19.2.93. In ogni caso il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultasse...
Remunerazione e pagamento delle prestazioni. Per l’attività di cui all’art. 2 L’ Azienda ULSS 9 procede al riconoscimento economico dei seguenti importi: • il 75% del budget contrattuale iniziale (retta prevista per giornata/assistito al momento della sospensione dell’attività) per le prestazioni di presa in carico generalizzata in modalità alternativa previste nello specifico documento progettuale allegato al presente accordo contrattuale • ulteriore 15% del budget contrattuale iniziale (retta prevista per giornata/assistito al momento della sospensione dell’attività) per le ulteriori progettualità specifiche previste nello specifico documento progettuale allegato al presente accordo contrattuale, il tutto subordinatamente alla verifica dell’effettiva erogazione delle prestazioni medesime. L’Azienda ULSS 9 effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale entro il termine di 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura e della documentazione relativa all’attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Remunerazione e pagamento delle prestazioni. La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell’esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, e secondo quanto disciplinato dalla Giunta Regionale con la DGR n. 597 del 28/04/2017 relativa al tetto di spesa per i residenti nella Regione Veneto e n. 1816 del 15/11/2016, relativa al tetto di spesa dei ricoveri erogati favore di residenti extra regione. Il tempo di pagamento delle prestazioni erogate previsto è di 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Remunerazione e pagamento delle prestazioni. L’Azienda ULSS 9 Scaligera remunera le prestazioni di cui all’offerta prot. n. 144233 del 30/08/2018 e ammessa alla successiva fase di co-progettazione, erogate nei termini del presente accordo con oneri a carico del finanziamento regionale per il progetto “Dopo di Noi”. L’importo complessivo per la realizzazione del progetto é pari a Euro 166.457,70 ed é così suddiviso:
Remunerazione e pagamento delle prestazioni. L’Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell’esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge. L’Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze ad essa spettanti, in forza del presente accordo contrattuale, al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte. Nello specifico, si stabilisce quanto segue: • Il Soggetto accreditato emette fatture trimestrali a ciascuna Azienda ULSS competente per i pazienti inseriti in Struttura; • Il Soggetto accreditato allega a ciascuna fattura dell’Azienda ULSS 8 Berica l’elenco di tutti gli ospiti della Struttura presenti nel trimestre, compresi i pazienti (indicati con le iniziali di cognome e nome) in carico ad altre Aziende ULSS, al fine di consentire la verifica del rispetto della ricettività massima della struttura stessa, in qualità di Azienda ULSS territorialmente competente ai sensi della normativa regionale vigente; • Ciascuna fattura riporta i dati degli ospiti: dati anagrafici, Azienda ULSS competente, tariffa pro die, percentuale quota sanitaria / quota sociale, giorni di presenza e di eventuale ricovero, e totale di spesa, con l’indicazione della data dell’eventuale dimissione o inserimento; • Su richiesta dell’Azienda ULSS, il Soggetto accreditato trasmette l’elenco degli operatori attivi in Struttura nel periodo interessato, indicando il titolo, la tipologia di contratto, il livello del CCNL di riferimento, la mansione, il monte ore e l’orario di lavoro distribuito in turni; • Alla data del 01/12/2021, la Struttura ospita n. 8 persone in carico all’Azienda ULSS 8 Berica e n. 2 persone in carico ad altre ULSS, per un totale di n. 10 persone, pari al numero dei posti letto autorizzati e accreditati dalla Regione del Veneto. Con DGR 2706/2014, la Regione del Veneto ha stabilito in € 115,00 l’importo m...

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  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: