PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, GENERALI E DI RISTORAZIONE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE PER CINQUE ANNI, CON OPZIONE DI PROSECUZIONE BIENNALE (CIG ...)
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, GENERALI E DI RISTORAZIONE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE PER CINQUE ANNI, CON OPZIONE DI PROSECUZIONE BIENNALE (CIG ...)
Castel del Piano, ...
Tra:
l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Xxxxxxxx Xxxxx (C.F. 80001080532), con sede in Xxx XX Xxxxxxxx 0, x.x.x. 00000 Xxxxxx xxx Xxxxx (XX); PEC: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx; sito istituzionale (profilo del committente): xxx.xxxxxxxx.xx, in persona del Direttore ..., in seguito anche “Azienda”
... in seguito anche “Impresa”
e
Premesso
- da una parte -
- dall’altra -
- che in data … con atto del CdA n. … è stata assunta la determinazione a contrarre per l’affidamento del presente contratto mediante procedura aperta con criterio di aggiudicazione tramite offerta economicamente più vantaggiosa;
- che è stata bandita la gara per l’affidamento del presente contratto con pubblicazione in GUUE n. … e GURI n. … del …;
- che con aggiudicazione del … il contratto è stato affidato all’Impresa;
- che l’aggiudicazione è stata comunicata d’ufficio a tutti i concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa in gara;
- che le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali hanno sortito esito positivo;
1
- che dalla data dell’ultima comunicazione dell’aggiudicazione a tutti i concorrenti avvenuta il … è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni (stand still) previsto dall’art. 32 del D.lgs 50 del 2016;
- che in data ... l’Impresa ha effettuato il bonifico di € ... per la restituzione delle somme sostenute dall’Azienda per le pubblicazioni di legge;
ciò premesso
si conviene quanto segue
Art. 1 Oggetto
L’appalto ha ad oggetto l’erogazione delle prestazioni socio assistenziali, generali e di ristorazione a favore di persone anziane, secondo quanto indicato nel capitolato speciale (doc. a).
L’Azienda potrà richiedere variazioni qualitative e\o quantitative del contratto di servizio in atto dovute, nell’ambito delle normative regionali vigenti, a processi interni di riorganizzazione dei servizi ovvero conseguenti a modifiche degli accordi con la ASL o con i Comuni, senza che l’Impresa possa sollevare obiezione alcuna.
Art. 2 Norme applicabili, RUP e Direzione dell’esecuzione
L’appalto è regolato dal D.lgs. 50 del 2016, dalla L.R. Toscana n. 38 del 2007 in quanto compatibile, dal D.lgs. 81 del 2008, dalla legge 136 del 2010 e del D.P.G.R. 2\R del 2018, nonché dalle altre norme indicate nel capitolato speciale.
Il Responsabile del Procedimento incaricato dall’Azienda è ... Il Direttore dell’Esecuzione nominato dall’Azienda è ...
L’Azienda potrà variare in ogni momento i suddetti soggetti.
Art. 3 Durata dell’appalto
L’appalto ha durata di cinque anni, a partire dalla data di consegna del servizio (anche in via d’urgenza) e termine dunque al …, con opzione di
prosecuzione contrattuale per ulteriori due anni, da assumersi con provvedimento dell’Azienda da trasmettere all’impresa tre mesi prima la suddetta scadenza. Il termine non è perentorio.
L’Impresa è comunque tenuta a garantire il servizio affidato oltre la data di scadenza alle stesse condizioni e modalità, senza eccezione alcuna, fino all’individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
Art. 4 Corrispettivi
Prestazione (servizi socio assistenziali) | Importo al netto del ribasso |
RSA – Non autosufficiente | € … oltre IVA |
Centro diurno – Non autosufficiente | € … oltre IVA |
Prestazione (servizio di ristorazione) | Importo al netto del ribasso |
Giornata alimentare completa - RSA | € … oltre IVA |
Giornata alimentare completa – CD | € … oltre IVA |
Colazione – Solo RSA | € … oltre IVA |
Spuntino | € … oltre IVA |
Pranzo | € … oltre XXX |
Xxxxxxx | € … oltre IVA |
Cena – Solo RSA | € … oltre IVA |
I corrispettivi saranno versati con cadenza mensile, a trenta giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica da parte dell’Azienda, sulla base delle giornate assistenziali e dei pasti effettivamente erogati per l’importo ribassato indicato dal concorrente nella propria offerta economica (doc. g) e precisamente:
Tali importi sono omnicomprensivi di qualsiasi costo che l’appaltatore debba sopportare per la gestione dei servizi appaltati, ivi compresi i costi per gli oneri della sicurezza COVID-19, e tiene conto delle strutture, attrezzature e degli strumenti di cui l’Azienda ha reso piena disponibilità allo stesso, salvo quanto previsto dal capitolato speciale circa le ulteriori prestazioni a misura.
Si fa presente che l’Azienda effettuerà i pagamenti esclusivamente a fronte delle prestazioni effettivamente erogate. Si precisa, infatti, che l’importo di aggiudicazione ottenuto dall’applicazione della percentuale di ribasso sull’importo a base di gara costituisce l’importo massimo da liquidare all’appaltatore nell’ipotesi di continua e piena occupazione della Struttura. Pertanto il monte orario complessivo annuo di cui al Capitolato speciale è definito presuntivamente e conseguentemente non determina alcun vincolo per l’Azienda a corrispondere all’aggiudicatario il quantum economico di aggiudicazione.
Il corrispettivo orario per le prestazioni straordinarie eventualmente richieste dall’Azienda sarà determinato ai sensi del capitolato speciale d’appalto.
Sono riconosciuti all’Impresa, con i termini di pagamento di cui sopra, i costi per la sicurezza da interferenza quantificati nei DUVRI (doc. b), pari ad € ..., oltre IVA annui. I costi per far fronte all’emergenza da Covid-19 indicati nel DUVRI con voci analitiche sono opzionali, in quanto riferiti a periodi in cui si verifichino casi di positività all’interno della struttura e pertanto, saranno dovuti soltanto previo ordine scritto della Stazione appaltante, nell’entità dalla stessa definiti in funzione delle esigenze operative e di sicurezza, nei limiti della somma massima indicata nello stesso DUVRI, fino al termine dell’emergenza sanitaria e, comunque, potranno essere oggetto di revisione in considerazione dell’evolversi della situazione emergenziale. La remunerazione dei suddetti costi avverrà “a misura”, previa rendicontazione da parte dell’Impresa dei costi effettivamente sostenuti, corredata delle fatture di acquisto e della documentazione contabile dalla quale si evinca univocamente la riconducibilità alla commessa sulla scorta della l. 136 del 2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte dell’Azienda, nonché della verifica degli inadempimenti di cui all’art. 48- bise del D.P.R. 602 del 1973 presso l’Agenzia delle Entrate, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
Sul corrispettivo periodicamente dovuto sarà trattenuta la percentuale dello 0,5 (zero virgola cinque per cento), a garanzia delle ritenute contributive. Detta somma sarà svincolata entro tre mesi dall’ultimazione dell’appalto previa emissione del certificato di regolare esecuzione da parte dell’Azienda.
Art. 5 Divieto di anticipazione del prezzo
Il corrispettivo sarà erogato soltanto in seguito all’espletamento del servizio, stante l’impossibilità di riconoscere anticipazioni su rette non ancora incassate dall’Azienda, cosicché in alcun caso si procederà a riconoscere l’anticipazione del prezzo, per quanto occorrer possa anche in deroga a quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del D.lgs 50 del 2016.
L’Impresa prende atto ed accetta l’esclusione del diritto all’anticipazione del prezzo per impossibilità oggettiva da parte dell’Azienda, stante anche la lunga durata contrattuale, rinunciando a sollevare qualunque eccezione, contestazione o ad avanzare pretese di sorta, dichiarando di avere tenuto conto di tale circostanza nella formulazione della propria offerta in sede di gara e che tale clausola era espressamente contenuta nella lex specialis di cui il presente schema di contratto costituiva allegato richiamato.
Art. 6 Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi della legge 136 del 2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, l’Impresa dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti dei contratti stipulati con l’Azienda sarà indicato
mediante specifica dichiarazione sostitutiva, aggiornata in seguito ad ogni variazione.
L’impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Grosseto della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Impresa si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto
corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel presente accordo quadro nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese. Art. 7 Valutazione dei rischi da interferenza e valutazione dei rischi Al presente accordo è allegato (doc. b) il documento unico di valutazione rischi interferenze (DUVRI), ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 81 del 2008.
Al presente accordo è altresì allegato (doc. c) il documento di valutazione dei rischi (DVR) predisposto dall’Impresa dell’art. 26 del D.lgs 81 del 2008. Art. 8 Divieto di interruzione o sospensione del servizio.
In nessun caso l’Impresa potrà interrompere o sospendere l’espletamento del servizio, con espressa rinuncia all’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c., anche nel caso di sciopero, trattandosi di servizio pubblico essenziale ai sensi della legge 146 del 1990.
Art. 9 Clausola risolutiva espressa
Il contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di:
a) mancata o tardivo inizio del servizio nei tempi e con le modalità indicate nel capitolato speciale;
b) accertate carenze o difformità accertate in sede di consegna del servizio rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, da quanto indicato dall’Impresa nell’offerta tecnica (doc. f) ovvero a quanto prescritto dal capitolato speciale;
c) tre inadempimenti per prestazioni effettuate con negligenza, evidente lentezza ovvero non a regola d'arte, anche relativamente alle prestazioni straordinarie, ovvero carenza nel rifornimento dei prodotti indicati nel capitolato speciale;
d) ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 19 della legge regionale toscana n. 38 del 2007;
e) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio anche per un solo giorno. Non sarà considerata giustificata interruzione del servizio la sospensione dello stesso in conseguenza di ritardi o mancato pagamento del corrispettivo da parte della stazione appaltante. Ogni eventuale pretesa dovrà quindi essere fatta valere in altra sede;
f) mancata o ritardata corresponsione della retribuzione e dei contributi previdenziali e assistenziali ai lavoratori anche per una sola mensilità;
g) violazione degli obblighi previsti dal CCNL di riferimento;
h) violazione dell’obbligo dell’Impresa appaltatrice di informare immediatamente l’Azienda di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, ai sensi dell’art. 24 della L.R. Toscana n. 38 del 2007;
i) inosservanza degli obblighi previsti dal CCNL di riferimento e dal capitolato per il reimpiego dei lavoratori provenienti dalla precedente gestione;
l) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
m) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50 del 2016;
n) applicazione di penali in misura superiore al 10% dell’importo annuale del contratto;
o) carenza nel rifornimento dei prodotti indicati nel capitolato speciale;
p) intossicazione alimentare degli ospiti o del personale anche per una sola volta;
q) mancata sostituzione del personale addetto al servizio in assenza dei requisiti di legge;
r) mancato approvvigionamento dei presidi per incontinenza di idonea qualità per oltre cinque giorni;
s) erogazione dei pasti in difformità con quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto per più di tre volte nel corso dell’anno.
t) servizio di pulizia e\o sanificazione inadeguato dopo tre richiami scritti da parte dell’Azienda;
u) inosservanza delle disposizioni dell’Azienda o degli enti competenti per l’emergenza sanitaria COVID-19.
Art. 10 Penali
Per ogni inadempimento riscontrato nell’esecuzione del servizio, salvo il risarcimento del maggior danno ed i casi di risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo che precede, sarà formulata una contestazione scritta all’Impresa, la quale dovrà formalmente rispondere entro i successivi 10 giorni adducendo le dovute giustificazioni. Se le giustificazioni non saranno
ritenute sufficienti dall’Azienda verrà applicata una penale nella misura che segue:
- € 3.000 per un numero di ore prestate nel mese inferiore a quello indicato contrattualmente come parametro minimo, ovvero rendicontazione sprovvista della necessaria documentazione a comprova dei costi realmente sostenuti, ferma restando la decurtazione del corrispettivo non dovuto;
- € 50,00 per ritardata entrata in servizio di ogni dipendente dell’impresa oltre la mezzora rispetto alla turnazione prevista;
- € 100,00 per ritardato entrata in servizio di ogni dipendente dell’impresa oltre l’ora rispetto alla turnazione prevista;
- € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio di ogni dipendente dell’impresa rispetto alla turnazione prevista;
- € 500,00 per ogni pasto, inteso come servizio complessivo, erogato in difformità con quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto;
- € 300,00 per ogni giorno di servizio di pulizia erogato in difformità con quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto;
- € 200,00 per ogni giorno di servizio di lavanderia erogato in difformità con quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto;
- € 300,00 per ogni giorno di mancato approvvigionamento dei presidi per incontinenza di idonea qualità;
- € 500,00 per mancato adempimento degli obblighi relativi al rispetto della clausola sociale;
- € 1.000 per ogni giorno di inosservanza dei protocolli sanitari relativi all’emergenza COVID-19, ferma la risoluzione contrattuale;
È fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto nei casi elencati all’articolo precedente. Dopo l'applicazione di tre penali gli importi di cui sopra, per le ulteriori penali successive, saranno raddoppiati.
Le penalità saranno portate in deduzione dal corrispettivo dovuto all’Impresa. L’Azienda ha altresì la facoltà di applicare le penali rivalendosi sulla garanzia fideiussoria.
Art. 11 Coperture assicurative
L’Impresa sarà esclusiva responsabile per danni a persone e cose - a qualsiasi causa dovuti, sempreché imputabili alla stessa - che si verifichino nell’espletamento del servizio oggetto del presente atto, per tutto il periodo dell’affidamento, sia nei riguardi degli ospiti, sia verso il proprio personale e visitatori esterni.
Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto l’Impresa consegna all’Azienda polizza assicurativa rilasciata da …… (del …………. n. ,
con scadenza il …) a garanzia dei suddetti danni con i seguenti massimali e coperture.
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi, tra cui gli ospiti assistititi, i dipendenti dell’Azienda e l’Azienda stessa, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna elusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 10.000.000 per sinistro
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta con adeguati massimali.
Le suddette polizze, debitamente quietanzate, vengono allegate al presente atto (doc. d). Le quietanze relative alle annualità successive devono essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.
In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico dell'Impresa. L'esistenza di tali polizze non libera l'Impresa dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriori garanzie. L'Impresa in ogni caso dovrà
provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei dipendenti nella esecuzione del servizio. In difetto vi provvederà l'Azienda addebitandone l'importo, maggiorato del 25% a titolo di spese generali, all'Impresa. In caso di danni a cose dell'Azienda, l'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio con il coordinatore dell’Impresa; in assenza di questi si procederà all'accertamento in presenza di due testimoni individuati dall'Azienda.
Art. 12 Garanzia definitiva
A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente atto, l’Impresa consegna all’Azienda - contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto - fideiussione rilasciata da … (del …. n.
…) di importo pari a € ….. La fideiussione è conforme a quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs n. 50 del 2016 e viene allegata al presente atto (doc. e).
In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, l’Impresa è obbligata a ricostituirla, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., senza necessità di costituzione in mora e salvo il risarcimento del danno.
Art. 13 Recesso
L’Azienda potrà recedere dal presente contratto con preavviso scritto di trenta giorni. In tal caso all’Impresa spetterà unicamente il corrispettivo per le prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso senza che la stessa possa avanzare richieste di indennizzo, ristoro del mancato utile, risarcimento del danno o pretesa di sorta, a cui per quanto occorre possa fin d’ora rinuncia.
Art. 14 Subappalto e cessione del contratto
Il subappalto è ammesso unicamente nel caso in cui sia stato dichiarato in fase di gara, previa autorizzazione della Committente, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs 50 del 2016, nonché per ciascuna delle due categorie (socio assistenziale e ristorazione) nei limiti del 50% del valore di ciascuna di esse. È vietata la cessione del contratto. L’istanza di subappalto, dovrà essere corredata del contratto di subappalto con i relativi prezzi e\o ribassi praticati. A fronte dell’istanza di autorizzazione al subappalto l’Azienda si riserva di avviare il subprocedimento di verifica dell’anomalia del contratto di subappalto e dei prezzi praticati dal subappaltatore all’appaltatore, in analogia con quanto previsto dall’art. 97 del D.lgs 50 del 2016. Laddove la verifica si concluda con esito negativo il subappalto non sarà autorizzato.
Art. 15 Clausola sociale
L’Impresa per l’intera durata dell’appalto si impegna ad utilizzare prioritariamente gli stessi addetti dipendenti dell’Impresa uscente (doc. h), nell’ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per il Servizio oggetto di appalto.
Art. 16 Trattamento dei dati personali
La Committente nomina l’Impresa Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR, come da atto di designazione allegato al presente contratto (doc. i).
Ognuna delle parti precisa che l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) integrato con le modifiche del D.Lgs. n. 101/2018, viene resa nei confronti dell’altra, che dichiara di prenderne atto, rinviando l’Azienda a quanto specificato negli atti di gara.
Art. 17 Spese
Le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico dell’Appaltatore. Le parti concordano di registrare il presente atto solo in caso d’uso, come da normativa vigente.
L’imposta di bollo relativa al presente contratto è assolta in modo virtuale con Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Grosseto Prot. n. ... del ... Art. 18 Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione della presente convenzione foro competente unico ed esclusivo sarà quello di Grosseto.
L’AZIENDA L’IMPRESA
L’Impresa dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole:
Art. 5 Divieto di anticipazione del prezzo Art. 6 Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 7 Valutazione dei rischi da interferenza e valutazione dei rischi Art. 8 Divieto di interruzione o sospensione del servizio.
Art. 9 Clausola risolutiva espressa Art. 10 Penali
Art. 11 Coperture assicurative Art. 12 Garanzia definitiva Art. 13 Recesso
Art. 14 Subappalto e cessione del contratto Art. 15 Clausola sociale
L’IMPRESA
Allegati:
c) Documento di Valutazione dei Rischi;
f) offerta tecnica formulata in sede di gara;
g) offerta economica formulata in sede di gara;
h) elenco del personale uscente;
i) nomina di responsabile esterno del trattamento dei dati.
ALLEGATO AL CONTRATTO DI APPALTO
NOMINA DI RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Il Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità “Responsabile”) ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, per brevità “Regolamento”), indicato nel sovrastante contratto quale rappresentante del Committente
PREMESSO CHE:
1. l’art. 4, comma 1, n. 8, del Regolamento (UE) 2016/679, stabilisce che il Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità anche “Responsabile”) è “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”;
2. il Responsabile tratta dati per conto del Committente;
3. il sottoscritto è stato nominato dal Titolare del trattamento Responsabile interno del trattamento dei dati personali afferenti il Settore di propria competenza. Al Responsabile è stata attribuita la facoltà di nominare Responsabili esterni del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 28, par. 1, del GDPR;
4. nell’ambito delle attività svolte dal Responsabile è sorta l’esigenza di avvalersi di un ulteriore soggetto, “Responsabile esterno”, per lo svolgimento di attività specifiche di seguito indicate;
5. il Responsabile esterno è disposto a svolgere tali attività e ha la competenza e la struttura adeguata per svolgerle;
6. ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, del GDPR, con il presente atto si intende autorizzare l’Altro Responsabile (Responsabile esterno) a nominare a sua volta “Ulteriori Responsabili” (Sub Responsabili esterni) del trattamento dei dati personali, ferme le norme che disciplinano l’istituto del subappalto, dei contratti similari, delle subforniture e dei servizi, per quanto attiene alla relativa disciplina autorizzativa non assorbita dal presente atto;
7. ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, del GDPR “Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche”;
8. il Responsabile esterno del trattamento, autorizzato in generale alla nomina di “Ulteriori Responsabili del trattamento”, informa il Responsabile interno di eventuali modifiche riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili esterni del trattamento e dovrà provvedere a trasmettere tempestivamente l’atto di nomina al Responsabile, dando così la possibilità al Responsabile e al Titolare di potersi opporre a tale nomina con comunicazione scritta;
9. la nomina di Responsabile esterno e la relativa autorizzazione al trattamento dei dati permane efficace sino al perdurare del rapporto di natura lavorativa con l’Ente, salvo diversa previsione da parte del Titolare e del Responsabile interno, e potrà essere revocata in qualsiasi momento;
10. il presente atto, assunto con le forme e le pubblicità di legge, da parte del Responsabile del trattamento interno, costituisce informazione da parte del Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento,
NOMINA
l’affidatario del contratto a cui viene allegato il presente atto
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AUTORIZZA PER QUANTO ATTIENE AD “ULTERIORI RESPONSABILI”
il suddetto Responsabile esterno a nominare a sua volta “Ulteriori Responsabili del Trattamento” (Sub Responsabili esterni) trasmettendo tempestivamente l’atto di ulteriore nomina al Responsabile del Trattamento interno del Comune, dando così la possibilità al Titolare del trattamento di potersi opporre a tale nomina con comunicazione scritta. All’Ulteriore Responsabile del Trattamento si applicano tutti gli obblighi di seguito indicati che devono essere formalizzati mediante uno specifico atto.
Gli Ulteriori Responsabili del Trattamento devono offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti normativi e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. L’Ulteriore Responsabile del Trattamento non può nominare altri sub responsabili del trattamento.
ALLE SEGUENTI CONDIZIONI
La nomina riguarda il trattamento di dati gestiti sia tramite supporto cartaceo sia con l’ausilio di strumenti elettronici.
Il Responsabile esterno del trattamento dichiara:
- che tutte le comunicazioni inerenti i compiti, le funzioni e gli obblighi derivanti dalla presente scrittura, gli potranno essere trasmesse, a seconda dell’urgenza e delle necessità, tramite email o PEC;
- di essere edotto di tutti gli obblighi che incombono sul Responsabile del trattamento e di impegnarsi a rispettare e consentire ogni prerogativa, obbligo, onere e diritto che discende da tale posizione giuridica;
- di essere disponibile a dimostrare, in qualunque momento, di poter offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento sopra richiamato ed a garantire la tutela dei diritti degli interessati.
Trattamenti affidati al Responsabile del trattamento
Il Responsabile interno affida al Responsabile esterno il trattamento di tutti i dati personali relativamente ai seguenti compiti indicati nel contratto a cui viene allegata la presente nomina.
Natura e finalità del trattamento
I dati potranno essere trattati per dare esecuzione al rapporto contrattuale in essere tra le parti e per adempiere a tutti gli obblighi derivanti dallo stesso. In alcun caso i dati potranno essere trattati per finalità diverse rispetto a quanto previsto dal rapporto intercorrente tra il Responsabile e il Responsabile esterno.
Durata del trattamento
Il trattamento avrà durata pari alla durata del rapporto tra le parti. All’esaurirsi del rapporto, il Responsabile esterno non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti per conto del Responsabile e del Titolare.
Doveri e compiti del Responsabile del trattamento
Con la sottoscrizione della presente nomina il Responsabile esterno del trattamento si impegna a garantire la correttezza del trattamento, nonché adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati.
Nello specifico il Responsabile esterno dovrà:
- trattare dati personali soltanto su istruzione documentata del Responsabile e del Titolare del trattamento, ricevuta sia con la presente nomina che successivamente;
- trasferire i dati personali verso un Paese terzo extra UE soltanto previa istruzione documentata del Responsabile e del Titolare del trattamento. Laddove il trasferimento sia richiesto dal diritto dell’Unione Europea o dalla normativa nazionale cui è soggetto il Titolare, il Responsabile esterno dovrà informare il Responsabile interno circa tale obbligo giuridico prima del trattamento;
- garantire che le persone Incaricate/autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano ricevuto una lettera di incarico con la quale si siano impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza, anche per il periodo successivo all’estinzione del rapporto lavorativo intrattenuto con il Titolare del trattamento, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite;
- impartire per iscritto, agli Incaricati al trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali e a vigilare sulla loro puntuale applicazione;
- adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa ed in particolare, ove applicabili, le misure previste dall’art. 32 del Regolamento;
- assistere il Responsabile interno e il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali e nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 “Sicurezza del Trattamento”, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile esterno del trattamento;
- assistere e informare il Responsabile e il Titolare del trattamento nel dare seguito alle richieste dell’interessato nell’esercizio dei propri diritti;
- collaborare alle attività di revisione, vigilanza e controllo realizzate dal Responsabile e dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- mettere a disposizione del Responsabile e del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;
- informare tempestivamente il Responsabile e il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi delle disposizioni del Regolamento;
- per quanto concerne l’Amministratore di sistema, il Responsabile del trattamento è tenuto al rispetto delle disposizioni relative alla disciplina sugli Amministratori di sistema, incluse le disposizioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, come successivamente modificato dal provvedimento del 25 giugno 2009, impegnandosi a conservare gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, e a fornirli al Responsabile e al Titolare su richiesta del medesimo;
- garantire di avere la capacità strutturale, tecnica ed organizzativa per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento.
Inoltre, il Responsabile esterno del trattamento deve:
- raccogliere e registrare i dati personali per scopi determinati, espliciti e legittimi e utilizzarli esclusivamente per le finalità concordate con il Responsabile interno del trattamento, nonché trattare, custodire e controllare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza osservando tutte le disposizioni dettate dal Regolamento (UE) 679/2016;
- assicurare che il trattamento dei dati personali sia pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- attuare gli obblighi di informazione e acquisizione del consenso, quando richiesto, nei confronti degli Interessati dal trattamento;
- eseguire, in merito ai dati sopra indicati, solo le seguenti operazioni di trattamento: registrazione, archiviazione, modificazione, estrazione, consultazione, raccolta, raffronto, analisi, conservazione, aggiornamento e gestione;
- garantire all’Interessato l’effettivo esercizio dei diritti previsti dalla normativa di riferimento, in ordine all’accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione e di opposizione;
- osservare le eventuali prescrizioni emanate dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Procedura di gestione dei dati personali alla cessazione del contratto
Al termine del rapporto di collaborazione o a scadenza del contratto, facendo salve le necessità di conservazione dei dati qualora espressamente richiesto dalla legge, il Responsabile esterno del trattamento cancellerà dai
propri server e ulteriori banche dati tutti i dati relativi alle attività oggetto del contratto stesso, compresi i dati personali. Contestualmente tutti i dati in formato aperto saranno restituiti al Responsabile interno del trattamento. Per le attività di restituzione e trasmissione dei dati nella fase conclusiva del contratto, il Responsabile interno del trattamento indica al Responsabile esterno il nominativo della persona e dell'ufficio incaricato a ricevere tali dati.
Tipologia di dati personali oggetto del trattamento e categorie di interessati
I dati personali che potranno essere trattati dal Responsabile esterno vengono di seguito elencati per tipologia:
Dati personali anagrafici quali nome, cognome, codice fiscale e altri elementi di identificazione personale connessi alla gestione dei servizi affidati.
Categorie di interessati
I dati personali oggetto del trattamento da parte del Responsabile esterno si potranno riferire alle categorie di interessati a cu fa riferimento il contratto a cui il presente atto di nomina viene allegato.
Obblighi e diritti del Responsabile del trattamento
Il Responsabile esterno del Trattamento deve redigere il “Registro del trattamento” se tenuto in base a quanto disposto dall’art. 30, commi 2, 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 2016/679.
Sarà compito del Responsabile esterno del trattamento tenere aggiornato l’elenco degli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Incaricati del trattamento e Amministratore di Sistema e di comunicarlo al Responsabile del trattamento ove richiesto.
Il Responsabile interno del trattamento si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile esterno, fornendo istruzioni documentate, in caso di variazioni o cambiamenti nelle operazioni di trattamento dei dati. In ragione dell’affidamento in outsourcing del trattamento, il Responsabile dovrà vigilare sull’operato del Responsabile esterno mediante esecuzione di controlli specifici eseguibili ad opera del Responsabile stesso o attraverso la collaborazione di altro soggetto specificamente incaricato. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ravvisi elementi non conformi o atti a minare la sicurezza dei dati con potenziale pregiudizio per gli interessati, esorterà il Responsabile esterno al fine di sanare le anomalie individuate, e nei casi di maggiore gravità, avrà la facoltà di procedere alla revoca della presente nomina e alla chiusura del rapporto di collaborazione.
L’adempimento non comporta, per il Responsabile esterno del trattamento, alcun diritto a compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal trattamento dei dati e dalla presente nomina. Con la presente nomina viene revocato e sostituito espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente il trattamento di dati personali in epigrafe indicato.
Per quanto non previsto e non riportato sul presente atto di nomina si rinvia alla normativa vigente in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, nonché alla normativa nazionale prevista in materia (in particolare: al Regolamento UE 2016/679 e al Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. n. 196/2003, integrato con le modifiche del D.Lgs. n. 101/2018).