Contract
PROVINCIA DI FOGGIA STAZIONE UNICA APPALTANTE Settore Appalti e Contratti Piazza XX settembre 20 – 71121 Foggia Tel 0000000000 xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx | |
Gara n. 3S/2019 | Procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, di accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Monte Sant’Angelo |
C.P.V. | 79940000-5 |
C.I.G. | 7750921659 |
BANDO DI GARA
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs n. 50/2016.
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione.
Per partecipare occorre:
- collegarsi al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/ pulsante APPALTI - SUA ed una volta che si è stati reindirizzati alla pagina Appalti & Contratti, registrarsi al Portale, attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione “Area Riservata”, prendere visione delle istruzioni per effettuare la registrazione riportate nell’area “Istruzioni e manuale”, in alternativa collegarsi al link sottostante: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/
- accedere nella sezione “Area Riservata” con le credenziali ottenute in fase di iscrizione;
- prendere visione delle istruzioni fornite nell’area “Istruzioni e manuale”.
1) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice (Ente che stipulerà la convenzione di incarico e ne curerà l’esecuzione): Comune di Monte Sant’Angelo (FG), Piazza Municipio, 2 - CAP 71037 – Tel 0000000000 - sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx – X.XXX 00536230717
2) Denominazione e indirizzo della Stazione Unica Appaltante (responsabile della procedura di gara per conto dell’Amministrazione aggiudicatrice): Provincia di Foggia, Piazza XX Settembre 20, Foggia, Tel. 0000000000 – sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx – P. IVA 00374200715
3) Procedura di aggiudicazione prescelta: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, con i criteri di valutazione specificati nel disciplinare di gara.
Luogo di svolgimento del servizio: territorio Comunale di Monte Sant’Angelo (Prov. di Foggia), [codice NUTS ITF46]
4) Natura e descrizione dei servizi: CPV 79940000-5 “Servizi di organismi di riscossione”.
5) Importo posto a base di gara: è pari ad € 1.800.000,00 per anni sei.
Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35, comma 4 del D.Lgs 50/2016 il valore massimo del contratto è pari ad € 1.800.000,00 (importo contratto) + € 900.000,00 (importo eventuale rinnovo per 3 anni) = per un totale di € 2.700.000,00 oltre IVA.
6) Termine ultimo per la ricezione delle offerte telematiche: giorno 09.04.2019 ore 12.30;
- Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano.
7) Termine per la esecuzione dei servizi: la durata dell’appalto, escluse le opzioni, è di anni 6 (sei), decorrenti dal verbale di consegna del servizio (salvo l’eventuale proroga di anni tre).
8) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte al pubblico.
9) Data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica: giorno 11.04.2019 ore 10:30, presso apposita Sala di Palazzo Dogana in Foggia, alla Xxxxxx XX Xxxxxxxxx, 00. Le sedute pubbliche successive
saranno comunicate mediante avviso pubblico sul portale Appalti & Contratti e sul Sito della Provincia di Foggia.
Trattandosi di gara telematica, l'iter procedurale potrà essere seguito anche on-line collegandosi al sito xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/ ed accedendo all'area riservata con le credenziali in possesso.
10) Xxxxxxxx e garanzie richieste:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, con beneficiario il Comune di Monte Sant’Angelo, pari al 2% dell’importo posto a base di gara incluso gli importi corrispondenti a tutte le ipotesi di rinnovo e quindi pari ad € 2.700.000.00, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopracitato.
L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016.
11) Provvedimenti di approvazione, modalità di finanziamento:
- Determinazione Dirigenziale a contrarre del Comune di Monte Sant’Angelo n. 1066 del 19/12/2018;
- Modalità di finanziamento: fondi comunali.
12) Criteri di selezione o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti riguardanti la situazione personale degli operatori:
a) sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016 nel rispetto delle condizioni ivi poste;
b) i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
c) in particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica, finanziaria, tecnica ed organizzativa necessaria dovranno avere:
Requisiti di Idoneità:
- iscrizione alla Camera di Commercio (Registro delle imprese) per attività analoghe a quella oggetto del presente appalto;
- iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli Enti locali, previsto dall’art. 53 del D.Lgs 446/1997, come disciplinato dal D.M. 289/2000 e s.m.i., con capitale sociale interamente versato d € 5.000.000,00 come previsto dall’art.3bis, comma 1, lett. b) del D.L. 25/03/2010 n. 40, convertito dalla Legge 22/05/2010 n. 73.
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
- fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2016-2017- 2018) almeno pari ad € 600.000,00 IVA esclusa. Tale requisito è richiesto al fine di accertare la reale solidità finanziaria delle ditte partecipanti;
- fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2016-2017-2018) almeno dell’importo di € 500.000,00 IVA esclusa.
Requisiti di capacità tecnica e professionale:
- Esecuzione negli ultimi tre anni (2016-2017-2018) antecedenti la pubblicazione del bando di gara di servizi analoghi di accertamento e riscossione delle entrate tributarie (ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI) ed extra tributarie, in almeno un Comune di classe (ex art. 2 del D.Lgs 507/1993) pari a quello appaltante la presente concessione.
13) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
L’offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l’operatore economico, lo sarà per la Stazione Appaltante dalla data di stipula della convenzione di incarico.
14) a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari - Piazza Xxxxxxx, 6, cap. 70122 tel. 080/0000000 - fax 080/0000000 - tarba- xxxxxxxxxxxxxxxxx@xx-xxxx.xx
b) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: R.U.P. Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx del Comune di Monte Sant’Angelo;
c) Presentazione di ricorso: entro il termine previsto dal D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010;
d) Servizio disponibile alle informazioni sulla presentazione del ricorso: Provincia di Foggia - Settore Appalti e Contratti.
15) Informazioni complementari:
L’appalto sarà governato dalle disposizioni previste dalla convenzione relative al conferimento delle funzioni alla SUA della Provincia di Foggia, giusta delibera di Consiglio Provinciale n. 14/2013 ed in particolare da quanto previsto dal Capo II recante disposizioni di contrasto ai tentativi di infiltrazioni mafiose, sottoscritta con il Prefetto della Provincia di Foggia il 22.04.2013.
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati tecnici, sono visionabili e disponibili sul sito internet xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx e sul Portale Appalti e Contratti.
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
L’operatore economico deve allegare l'attestato PASSOE rilasciato dal sistema dopo aver eseguito la registrazione al servizio AVCPASS (in xxx.xxxx.xx – servizi ad accesso riservato) ed indicato al sistema il CIG della presente procedura.
Ai sensi del D.L. n. 66, art. 26 co. 1, del 24/04/2014 tutte le eventuali spese effettuate per la pubblicazione sui quotidiani dell'estratto del bando di gara e degli esiti di gara, sono a carico dell'aggiudicatario che è tenuto a rimborsarle, entro e non oltre sessanta giorni dall'aggiudicazione, all'Amministrazione Aggiudicatrice Comune di Monte Sant’Angelo.
Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale.
Responsabile del procedimento: Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx del Comune di Monte Sant’Angelo.
Il Dirigente della S.U.A. Arch. Xxxxxxxx XXX
PROVINCIA DI FOGGIA STAZIONE UNICA APPALTANTE Settore Appalti e Contratti Piazza XX settembre 20 – 71121 Foggia Tel 0000000000 xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx | |
Gara n. 3S/2019 | Procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, di accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Monte Sant’Angelo |
C.P.V | CPV 79940000-5 |
C.I.G. | 7750921659 |
DISCIPLINARE DI GARA
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.
Gli elaborati di progetto sono visibili sul sito internet della Provincia di Foggia xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI ALLEGATE AL PRESENTE DISCIPLINARE, PER L'INVIO DELL'OFFERTA TELEMATICA. L'invio telematico delle offerte dovrà avvenire per il tramite del Portale Telematico MAGGIOLI APPALTI raggiungibile al seguente link xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/ |
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Per partecipare occorre: - collegarsi al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/ pulsante APPALTI - SUA ed una volta che si è stati reindirizzati alla pagina Appalti & Contratti, registrarsi al Portale, attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione “Area Riservata” prendere visione delle istruzioni per effettuare la registrazione riportate nel manuale "Portale Albo Registrazione Utenza" allegato al presente disciplinare di gara, in alternativa collegarsi al link sottostante: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/ - accedere nella sezione “Area Riservata” con le credenziali ottenute in fase di iscrizione se non si è registrati leggere il punto precedente; - prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale Operativo partecipazione Gare telematiche” allegato al presente bando di gara; - firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta. |
I. PREMESSE:
Con Determinazione esecutiva a contrattare del Responsabile del Settore “Programmazione e Bilancio” del Comune di Monte Sant’Angelo n. 1066 del 19/12/2018 è stato stabilito di affidare in concessione il servizio di gestione, di accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Monte Sant’Angelo per anni 6 (sei) con facoltà di rinnovo del contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni 3 (tre).
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.
Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio Comunale di Monte Sant’Angelo (Prov. di Foggia) [codice NUTS ITF46]
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31del Codice è il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx del Comune di Monte Sant’Angelo.
II. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
II.I DOCUMENTI DI GARA: i documenti a base dell’appalto sono:
1) Determinazione a contrattare;
2) Capitolato d’oneri;
3) Bando di gara;
4) Disciplinare di gara;
5) Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di S.U.A. (Stazione Unica Appaltante) della Provincia di Foggia, approvata con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 14 del 20/07/2013 e sottoscritta con il Prefetto in data 22/04/2013 (capo II, recante disposizioni di contrasto ai tentativi di infiltrazioni mafiose negli appalti).
II.II Informazioni e chiarimenti: É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione Appaltante a mezzo della piattaforma Appalti & Contratti raggiungibile al link: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/
Il termine ultimo per la presentazione dei quesiti è fissato all’ottavo giorno antecedente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante risposta via PEC.
Risposte e chiarimenti di rilevante interesse saranno pubblicati in forma anonima sul portale Appalti & Contratti. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
II.III Comunicazioni: Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
III OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, CORRISPETTIVO E RENDICONTAZIONE:
III.I Oggetto: “Affidamento in concessione del servizio di gestione, di accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Monte Sant’Angelo”.
L’appalto comprende tutte le prestazioni ed i servizi di seguito elencati a titolo esemplificativo, secondo
le modalità indicate nella sezione “Capitolato d’oneri”:
a. S1) Servizio di gestione IMU – TARI e TASI;
b. S2) Servizio di gestione di ICP/DPA – COSAP – LAMPADE VOTIVE – SANZIONI AMMINISTRATIVE RESIDENTI ESTERI;
c. S3) Servizio di accertamento IMU – TARI – TASI – ICP – COSAP – LAMPADE VOTIVE;
d. S4) Servizio di riscossione coattiva degli importi accertati a titolo definitivo e non riscossi a titolo di IMU – TARI – TASI – ICP – COSAP – LAMPADE VOTIVE – SANZIONI AMMINISTRATIVE (ANNONARIE – CODICE DELLA STRADA – URBANISTICHE) ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE.
Tabella descrittiva del servizio oggetto dell’appalto
Descrizione Servizi | Principale/Secondaria | CPV | Importo per 6 anni al netto dell’IVA |
Servizi di organismi di riscossione | Principale | 79940000-5 | € 1.800.000,00 |
Importo totale a base di gara (6 anni) | € 1.800.000,00 |
L’affidamento della concessione comporta il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario ai sensi dell’art. 165, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016.
III.II Importo: Ai fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35, comma 4 del D.Lgs 50/2016 il valore massimo del contratto è pari ad € 1.800.000,00 (importo contratto) + € 900.000,00 (importo eventuale rinnovo per 3 anni) = per un totale di € 2.700.000,00 oltre IVA.
III.III Lotti Funzionali: I Servizi non sono divisibili in lotti funzionali in quanto trattasi di un complesso di servizi costituenti un unicum funzionale, la cui suddivisione sarebbe difficilmente possibile ed economicamente poco conveniente.
III.IV Corrispettivo: Per lo svolgimento del servizio in oggetto, all'Aggiudicatario spetterà un corrispettivo derivante dalla corresponsione degli aggi applicati agli importi lordi complessivamente riscossi, risultanti dall’offerta aggiudicataria.
La remunerazione della concessione è costituita dai seguenti aggi/importi a base di gara:
Servizio | Aggio/importo a base di gara |
S1) Servizio di gestione IMU – TARI – TASI | AGGIO 6,00% SULLE RICOSSIONI A QUALSIASI TITOLO CONSEGUITE |
S2) Servizio di gestione di ICP/DPA – COSAP – Lampade votive e sanzioni amministrative residenti all'estero. | AGGIO 10,00% SULLE RICOSSIONI A QUALSIASI TITOLO CONSEGUITE |
S3) Servizio di accertamento IMU – TARI – TASI – ICP – COSAP – Lampade votive | AGGIO: 12,00% SULLE RICOSSIONI A QUALSIASI TITOLO CONSEGUITE |
S4) Servizio di riscossione coattiva degli importi accertati a titolo definitivo e non riscossi a titolo di IMU – TARI – TASI – ICP – COSAP – Lampade votive -- Sanzioni Amministrative (Annonarie – Codice della Strada – Urbanistiche) Entrate Patrimoniale Diverse. | AGGIO: 6,00% SULLE RICOSSIONI A QUALSIASI TITOLO CONSEGUITE NON SOGGETTO A RIBASSO |
Il corrispettivo C1 riferito al servizio S1 sarà costituito dall’aggio percentuale risultante dall’offerta aggiudicataria (al quale sarà applicata IVA di legge) sulle riscossioni a qualsiasi titolo conseguite;
Il corrispettivo C2 riferito al servizio S2 sarà costituito dall’aggio percentuale risultante dall’offerta
aggiudicataria (al quale sarà applicata IVA di legge) sulle riscossioni a qualsiasi titolo conseguite;
Il corrispettivo C3 riferito al servizio S3 sarà determinato applicando l’aggio percentuale risultante dall’offerta aggiudicataria (al quale sarà applicata IVA di legge) a tutte le somme relative a IMU, TARI, TASI, ICP, COSAP, Lampade votive, comprensive di interessi e sanzioni, effettivamente ed a qualsiasi titolo riscosse dall’aggiudicataria per effetto dei pagamenti che i contribuenti effettueranno a fronte dei provvedimenti di morosità e di accertamento dalla stessa emessi e ritualmente notificati, anche successivamente al decorso dei 60 giorni dalla avvenuta notifica del debito, ed anche se a seguito di atti e/o procedure di natura coattiva;
Il corrispettivo C4 riferito al servizio S4 sarà determinato applicando l’aggio percentuale non soggetto a ribasso del 6,00% (al quale sarà applicata IVA di legge), a tutte le somme, comprensive di sanzioni ed interessi, effettivamente ed a qualsiasi titolo riscosse per effetto della notifica dell’ingiunzione fiscale ex
R.D. 639/1910 e/o di atti e procedure di natura cautelare ed esecutiva successivi e conseguenti che la ditta aggiudicataria porrà in essere per il recupero delle entrate comunali di cui all’articolo 1.
Tutti i pagamenti da parte dei contribuenti con qualsiasi modalità consentita dalla vigente normativa, entreranno a tutti gli effetti nel calcolo dei corrispettivi per la Ditta affidataria con le medesime modalità sopra riportate, in base alla causale dei pagamenti medesimi e ai relativi atti di riferimento. I corrispettivi remunereranno ogni e qualsiasi diritto, aggio, spesa e costo di gestione da parte della Ditta Aggiudicataria, ad eccezione delle spese di notifica e delle spese per la riscossione coattiva che saranno interamente recuperate dalla ditta aggiudicataria.
Le spese postali ordinarie per l’invio degli atti ai contribuenti saranno, se la normativa lo consente, addebitate ai contribuenti e recuperate dalla ditta aggiudicataria solo in caso di riscossione restando escluso ogni rimborso da parte dell’Ente delle spese non riscosse.
Per il recupero delle entrate assegnate all'incasso, scadute e da scadere, la ditta appaltatrice dovrà avvalersi dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/0411910, n. 639, ovvero avvalersi degli strumenti espressamente previsti dalla legge.
Resta altresì a carico dell'aggiudicatario la relativa gestione dell'eventuale contenzioso, mediante la predisposizione di ogni relativo atto e la cura di ogni adempimento, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, dovendo assicurare ogni altro supporto legale, amministrativo e tecnico contabile al fine di garantire efficace tutela in ogni livello e grado di giudizio.
Resta a carico del Comune il rimborso delle sole spese sostenute per le partite sgravate o inesigibili dichiarate tali a mezzo di appositi verbali sottoscritti dall'aggiudicatario e dal Funzionario Responsabile preposto.
III.V Rendicontazione: La ditta aggiudicataria – entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del trimestre successivo a quello di riferimento - dovrà riversare alla Tesoreria Comunale ed al lordo dell’aggio risultante dalla gara le riscossioni mensili conseguite sui propri conti correnti e dovrà produrre con riferimento a ciascuna mensilità le fatture di legge ed i relativi rendiconti sintetici delle somme incassate direttamente dal concessionario oltre alle fatture ed i rendiconti sintetici delle somme incassate direttamente dall’Ente, ripartite per tipologia di entrata, anno di riferimento e voce di contribuzione. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire rendiconti analitici che dovranno riportare, per ciascun atto di riscossione, l’indicazione dei pagamenti effettuati.
La ditta Aggiudicataria fornira periodicamente e comunque almeno una volta all’anno copia degli estratti ufficiali dei conti correnti dedicati (S3 e S4) alla stessa intestati.
Tutte le inosservanze derivanti dal mancato rispetto del presente articolo sono considerate inadempienze contrattuali.
IV DURATA DELL’APPALTO – OPZIONI E RINNOVI:
IV.I Durata: la durata dell’appalto, escluse le opzioni, è di anni 6 (sei), decorrenti dal verbale di consegna del servizio.
IV.II Opzioni e Xxxxxxx:
Rinnovo del contratto: Il Comune di Monte Sant’Angelo si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni 3 (tre), per un importo pari € 900.000,00. Il Comune esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto originario, con espressa previsione di rinnovo dello stesso una sola volta, ai sensi della normativa vigente.
Opzione di proroga tecnica: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
Clausola risolutiva: (art. 49 del C.S.A.) Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, con motivata deliberazione della Giunta Comunale, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatisi nell'espletamento del servizio, previa contestazione delle inadempienze alla società affidataria ed assegnazione allo stesso di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni.
L'Amministrazione si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe della ditta affidataria.
L'Amministrazione, può risolvere il contratto senza formalità alcuna ipso iure, quando si contravvenga ad una delle clausole contrattuali e nei seguenti casi:
a. decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'art. 13 del D.M. Finanze 289/2000, ossia: la cancellazione dall'albo ai sensi dell’art. 11 del Decreto n. 289/2000 del Ministero delle Finanze;
b. non aver iniziato il servizio alla data fissata;
c. inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
d. non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
e. aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
f. cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della ditta affidataria;
g. sospensione o abbandono del servizio;
x. continuate irregolarità o reiterati abusi nella conduzione del servizio ed inadempienze contrattuali;
i. violazione del divieto di cessione del contratto e/o ramo d’azienda, e di subappalto dello stesso;
J. inosservanza delle leggi vigenti in materia e successive modifiche, nel corso del contratto.
Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106 del Codice: (Adeguamento automatico dell’oggetto dell’affidamento in dipendenza di sopravvenienze normative) - Ove, nel xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx legislative o regolamentari comunali che dovessero modificare o sostituire parte delle entrate locali oggetto del presente capitolato/disciplinare, la concessione ed il relativo contratto di affidamento si intenderanno automaticamente estesi alle entrate locali e\o ai tributi risultanti dalla variazione legislativa apportata.
Resta stabilito che, in caso di abolizione di una o più entrate oggetto del presente affidamento, le parti dovranno addivenire ad una rimodulazione convenzionale del contratto.
Qualora nei casi sopra riportati o per conseguenza della riforma del sistema delle Entrate locali o della Riscossione o per effetto di altre modifiche legislative, regolamentari o tariffarie dovessero determinarsi variazioni negative o positive nelle modalità di gestione e riscossione delle entrate ordinarie cui si riferiscono i servizi oggetto di affidamento, oltre il 20% rispetto a quelli verificati l'anno precedente, il Comune assume l’impegno di adeguare il contratto ristabilendo pienamente il sinallagma contrattuale con la Ditta Aggiudicataria, qualora compromesso e/o avvantaggiato dalle suddette evoluzioni normative, garantendo alla Ditta Aggiudicataria il mantenimento dei ricavi annui previsti in base all’importo contrattuale e agli aggi offerti, anche mediante affidamento di eventuali nuove entrate e servizi rispetto a quelli oggetto dell’appalto, se nella titolarità del Comune.
L’Ente, in ogni caso, non si avvarrà dell’opzione prevista all’art.106 co.12 del D.Lgs.50/2016.
V SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
VI REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
VII REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
VII.I Requisiti di Idoneità
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
b) Iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli Enti locali, previsto dall’art. 53 del D.Lgs 446/1997, come disciplinato dal D.M. 289/2000 e s.m.i., con capitale sociale interamente versato d € 5.000.000,00 come previsto dall’art.3bis, comma 1, lett. b) del D.L. 25/03/2010 n. 40, convertito dalla Legge 22/05/2010 n. 73.
Per la comprova del requisito allegare certificato di iscrizione all’albo o idonea autocertificazione.
Nel caso di soggetti aventi sede in un altro Stato dell'Unione Europea, iscrizione in elenchi equivalenti e in categorie equivalenti dello Stato ove hanno sede.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
VII.II Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria
a) Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2016-2017- 2018) almeno pari ad € 600.000,00 IVA esclusa. Tale requisito è richiesto al fine di accertare la reale solidità finanziaria delle ditte partecipanti
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
b) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2016-2017-2018) almeno dell’importo di € 500.000,00 IVA esclusa.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante fatture emesse con allegato contratto.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4 del Codice, l’operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento che potrebbe essere considerato idoneo dalla stazione appaltante.
VII.III Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale
a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2016-2017-2018):
- servizi analoghi di accertamento e riscossione delle entrate tributarie (ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI) ed extra tributarie, in almeno un Comune di classe (ex art. 2 del D.Lgs 507/1993) pari a quello appaltante la presente concessione.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’Amministrazione/Ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione o, in alternativa, autocertificazione resa ai sensi del D.p.r. 445/2000, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il legale rappresentante della ditta offerente dichiari i servizi resi e riportando le indicazioni richiamate nel caso di certificazione resa dall’amministrazione/ente contraente.
VII.IV Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, GEIE
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, dovrà eseguire le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cuial punto VII.I lett.
a) deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale minimo annuo di cui al cuial punto VII.II lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: Per l’impresa mandataria non meno del 65%; per ciascuna delle imprese mandanti non meno del 20% e comunque soddisfatto nel complesso del raggruppamento.
Il requisito relativo al fatturato specifico minimo annuo di cui al punto VII.II lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito indicati: per l’impresa mandataria non meno del 65%; per ciascuna delle imprese mandanti non meno del 20% e comunque soddisfatto nel complesso del raggruppamento.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
VII.V Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cuial punto VII.I lett.
a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
VIII AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (iscrizione alla CIIAA oppure a specifici Albi).
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
IX SUBAPPALTO
Divieto di subappalto: considerata la particolare natura delle attività, la società affidataria del servizio, deve eseguire direttamente gli obblighi contrattuali assunti, salvo l’esecuzione di servizi accessori, quali le attività di postalizzazione e notifica di atti e documenti, previament5e autorizzati. Il verificarsi dell’evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell’affidamento e lo sciogliment del contratto senza altra formalità che quella di dimostrare l’esistenza dell’evento.
X GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo posto a base di gara incluso gli importi corrispondenti a tutte le ipotesi di rinnovo e quindi pari ad € 2.700.000.00, beneficiario il Comune di Monte Sant’Angelo, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria comunale di Monte Sant’Angelo;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari _non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di
una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
XI SOPRALLUOGO
Il sopralluogo sul territorio comunale ove deve effettuarsi il servizio in appalto non è obbligatorio. La mancata esecuzione del sopralluogo non è causa di esclusione dalla gara.
Il sopralluogo può essere comunque essere effettuato inoltrando comunicazione esclusivamente al RUP xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx all’indirizzo PEC xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
NON VERRA’ RILASCIATA ALCUNA CERTIFICAZIONE
XII PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.1377 del 21/12/2016 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
XIII MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
I plichi telematici contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile al sito xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/ entro il termine perentorio delle ore 12,30 del giorno 09/04/2019.
Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell’offerta.
La mancata presentazione dei plichi telematici nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
La procedura di acquisizione prevede la compilazione dei documenti in tre steps e precisamente: “A – Documenti Amministrativi”;
“B – Offerta Tecnica”; “C – Offerta economica”.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie, ivi incluso il documento originale, comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, relativamente al quale sarà comunicato solo lo svincolo.
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato
speciale d’appalto e comunque negli atti tecnici approvati con Determinazione Dirigenziale del Comune di Monte Sant’Angelo n. 1066 del 19/12/2018.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità da parte del sistema telematico, i concorrenti possono trasmettere eventuali plichi telematici sostitutivi di quello già presentato. Non saranno ammesse integrazioni del plico telematico già trasmesso, essendo possibile per il concorrente richiedere telematicamente esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara dovrà essere acquisita digitalmente, firmata digitalmente nei casi espressamente indicati e prodotta esclusivamente attraverso il portale telematico.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta “A”, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
XIV SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
XV CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo (da corrispondere con il modello F23 una volta effettuato il versamento, lo si dovrà acquisire in formato PDF, firmarlo digitalmente e quindi allegarlo) preferibilmente secondo il modello allegato A1 (o riprodotto in modo conforme), in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente.
Il documento deve essere prodotto in formato pdf e sottoscritto con firma digitale.
Nel caso in cui l’istanza sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante va prodotta copia della procura acquisita digitalmente in formato PDF e sottoscritta con firma digitale.
Con essa il concorrente chiede di partecipare alla procedura in oggetto e dichiara tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:
a) che nei propri confronti e nei confronti di un proprio subappaltatore, nei casi di cui all’art. 105, comma 6, D.Lgs. n.50/2016, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati indicati al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; oppure indica tutte le condanne penali riportate nei propri confronti e nei confronti di un proprio subappaltatore , comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;
b) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, così come individuati nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
oppure dichiara i nominativi e le generalità dei soggetti che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica indicando tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad
indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;
c) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art.30, comma 3, D.Lgs. n.50/2016;
d) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); oppure la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
e) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
oppure di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
f) l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari;
g) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.;
oppure che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta;
h) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016, le consorziate per le quali il consorzio concorre e la composizione societaria del consorzio (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato/e percentuale di partecipazione - i Consorzi con percentuale uguale o superiore al 5% DEVONO COMPILARE L’ALLEGATO A/5) (nel caso allegare dichiarazione resa dai rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre come da modello allegato);
i) presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’operatore economico sia iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del codice e nello specifico del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci e dei direttori tecnici se si tratta di altro tipo di società, se trattasi di società aggregate in imprese di rete i dati richiesti devono essere esibiti da ogni impresa aggregata; nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni di cui al presente “disciplinare di gara” (allegare certificato camerale o dichiarazione sostitutiva);
ovvero, nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (art. 83, comma 3 del D.Lgs 50/2016),indica i dati risultanti da apposito documento corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione in analogo Registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello stato di appartenenza;
j) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS e l’INAIL, di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore (indicare sede e matricola);
k) (se del caso) le parti dei servizi accessori che intende eventualmente subappaltare;
l) di essere consapevole che non potrà subappaltare i servizi al di fuori di quelli accessori;
m) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato speciale nonché in tutti i rimanenti elaborati regolanti i servizi;
n) (se del caso) di essersi recato sul posto dove devono essere eseguiti i servizi, di aver esaminato gli atti tecnici, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, eventualmente necessarie nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato gli stessi realizzabili, gli atti tecnici adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità del personale necessario per l’esecuzione del servizio, della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia dei servizi in appalto;
o) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;
p) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dei servizi, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
q) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;
r) l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, la e-mail, il numero di telefono e la PEC ove potranno essere inviate comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti, autorizzando espressamente la stessa stazione appaltante ad utilizzare i dati comunicati oppure solo in caso di concorrenti aventi sede in altri stati membri l’indirizzo di posta elettronica;
s) (nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzio o GEIE o di aggregazione di imprese di rete non ancora costituito) a quale impresa qualificata, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate e l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo a raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE o aggregazioni di imprese di rete ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice. Attesta la propria quota di partecipazione al raggruppamento prendendo atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta e dichiara ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
t) l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti, nonché la sede territoriale del competente Tribunale; la Prefettura di appartenenza presso la quale si è iscritti nella White List (indicare la data di iscrizione o di presentazione domanda o di rinnovo e allegare l’eventuale richiesta di iscrizione o rinnovo);
oppure di non essere tenuta all’iscrizione nella White List della Prefettura di appartenenza in quanto non rientrante nelle attività elencate dall’art. 1 comma 53 della Legge n. 190/2012 (in caso non si sia tenuti all’iscrizione compilare il modello dichiarazione familiari conviventi maggiorenni);
u) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
v) (se del caso) di essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico/professionale ed economico/finanziario previsti dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 (specificarli);
w) di ricorrere all’istituto dell’avvalimento per l’assolvimento dei requisiti economici, finanziari e tecnici di cui è carente (specificare i requisiti di cui si avvale e indicare nome dell’impresa ausiliaria e sede);
x) (nel caso di imprese riunite o consorziate costituite) le parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (specificare operatore economico e misura);
y) di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 43 e 44 del D.Lgs. 286/1998: “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
z) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 41 del D.lgs 198/2006 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della L. 246/2005;
aa) di prendere atto del tipo di appalto (a corpo o a misura);
bb) di non avere (ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010, così come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010), sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti "black list", elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 oppure di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", ma di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze prevista dal citato art . 37 oppure di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3 del d.m. 14 dicembre 2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
cc) l’impegno al rispetto di quanto previsto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, capo II, recante disposizioni di contrasto ai tentativi di infiltrazioni mafiose negli appalti di cui alla convenzione relativa al conferimento delle funzioni di S.U.A. (Stazione Unica Appaltante) della Provincia di Foggia, approvata con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 14 del 20/07/2013 e sottoscritta con il Prefetto in data 22/04/2013;
dd) l’impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate e attestazione di avere o di impegnarsi a dotarsi prima dell’inizio del servizio di un numero di dipendenti e collaboratori atti a garantire l’esatto espletamento dello stesso;
ee) di essere a conoscenza che tutte le eventuali spese effettuate per la pubblicazione sui quotidiani e su GURI dell’estratto del bando di gara e degli esiti di gara sono a carico dell’aggiudicatario che è tenuto a rimborsarle, entro e non oltre sessanta giorni dall’aggiudicazione all’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016,
ff) di essere a conoscenza che tutte le spese necessarie per la materiale allegazione al contratto degli elaborati progettuali obbligatori sono a carico dell’aggiudicatario che è tenuto a versarle all’atto della stipula.
gg) (se del caso qualora si verificano particolari condizioni di esecuzione) di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicataria,
hh) (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) l’impegno ad uniformarsi in caso di aggiudicazione alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del
d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale;
ii) di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 0, xxxx. x), xxx Xxxxxx;
xx) (Xxx gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di appartenenza nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267;
mm) di essere consapevole che nel presente appalto, opera la “clausola sociale” ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. n.50/2016 e di accettarla, fermo restando l’armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore subentrante;
nn) di essere iscritto all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli Enti locali, previsto dall’art. 53 del D.Lgs 446/1997, come disciplinato dal D.M. 289/2000 e s.m.i., con capitale sociale interamente versato di € 5.000.000,00 come previsto dall’art.3bis, comma 1, lett. b) del D.L. 25/03/2010
n. 40, convertito dalla Legge 22/05/2010 n. 73.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura.
2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione all’indirizzo internet xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxx/xxxxxx?xxxxxxx.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS.
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto, solo per le attività marginali come elencate nell’apposito paragrafo, si richiede la compilazione della sezione D
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017
n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica Parte V – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Il documento deve essere prodotto in formato pdf e sottoscritto con firma digitale.
2. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016) DICHIARAZIONE RESA DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE CONSORZIATE PER LE QUALI IL CONSORZIO CONCORRE secondo il modello allegato, compilato e acquisito digitalmente in formato PDF e sottoscritto con firma digitale.
3. DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 80 DEL D.LGS N. 50/2016 prodotta in formato pdf e sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni - da rendersi da parte dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 anche in forma cumulativa - con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2018 ed in particolare:
4.1) di non aver subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati;
4.1.a.) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
4.1.b) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353,353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 4.1.b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
4.1.c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
4.1.d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
4.1.e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
4.1.f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
4.1.g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
4.2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
L'esclusione di cui ai punti 4.1. e 4.2 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx;
4.3) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L’esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando
o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
4.4) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016 qualora:
4.4.a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016;
4.4.b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
4.4.c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
4.4.c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
4.4.c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; 4.4.d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
4.4.e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
4.4.f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
4.4.f-bis) l'operatore economico che presenti, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti dei subappalti, false dichiarazioni o falsa documentazione;
4.4.f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti dei subappalti;
4.4.g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
4.4.h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
4.4.i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
4.4.l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
4.4.m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale.
Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 4.1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a
18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 4.3, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Qualora la stazione appaltante ritenga che le misure di cui sopra siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
In ogni caso, un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità sopra prevista nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
Le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
Si evidenzia che le dichiarazioni sostitutive relative di tutti i soggetti diversi dai legali rappresentanti o titolari possono essere rese in conformità a quanto previsto nei modelli allegati.
Per i concorrenti non residenti in Italia allegare dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza.
4. Modello CASELLARIO ANTIMAFIA, il documento dovrà essere acquisito digitalmente in formato PDF e firmato digitalmente (l’iscrizione alla White List presso la Prefettura territorialmente competente tiene luogo della documentazione antimafia ai sensi dell’art. 7 del DPCM 18 aprile 23013).
5. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA come specificati al paragrafo VII:
6.1 REQUISITI DI IDONEITA’ come specificati al paragrafo VII.I:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
b) Iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli Enti locali, previsto dall’art. 53 del D.Lgs 446/1997, come disciplinato dal D.M. 289/2000 e s.m.i., con capitale sociale interamente versato di € 5.000.000,00 come previsto dall’art.3bis, comma 1, lett. b) del D.L. 25/03/2010
n. 40, convertito dalla Legge 22/05/2010 n. 73.
6.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA come specificati al paragrafo VII.II:
a) Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2016-2017- 2018) almeno pari ad € 600.000,00, IVA esclusa. Tale requisito è richiesto al fine di accertare la reale solidità finanziaria delle ditte partecipanti
b) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2016-2017-2018) almeno dell’importo di € 500.000,00, IVA esclusa.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
6.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE come specificati al paragrafo VII.III
a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2016-2017-2018):
servizi analoghi di accertamento e riscossione delle entrate tributarie (ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI) ed extra tributarie, in almeno un Comune di classe (ex art. 2 del D.Lgs 507/1993) pari a quello appaltante la presente concessione.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice (in caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici) mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
Le indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, GEIE e per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili sono specificate ai punti VII.IV e VII.V.
I documenti devono essere prodotti in formato pdf e sottoscritti con firma digitale.
7. (Se del caso) DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA CONCORRENTE E DELL’IMPRESA AUSILIARIA, inerenti l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016, da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, artt. 46 e 47. Tutti i documenti devono essere prodotti in formato pdf e sottoscritti con firma digitale.
8. (nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzio o GEIE già costituito o di aggregazione di imprese di rete) MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE, in copia autentica, con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, OVVERO L’ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL CONSORZIO, in copia autentica, del consorzio o GEIE o di aggregazione di imprese di rete con indicazione del soggetto designato quale capofila acquisito digitalmente in formato PDF e sottoscritto con firma digitale.
DICHIARAZIONE in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
9. CAUZIONE PROVVISORIA di cui all’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016: beneficiario il Comune di Monte Sant’Angelo, per un importo garantito pari al 2% dell’importo posto a base di gara incluso gli importi corrispondenti a tutte le ipotesi di rinnovo e quindi pari ad € 2.700.000.00, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016; oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del D.Lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’ albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs 58/1998 in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà contenere tutte le clausole di cui all’articolo 93 del D.Lgs n. 50/20167.
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo
Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all’articolo 103, del D.Lgs n. 50/2016.
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi la cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo e il predetto impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore deve contenere indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in forma di fideiussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.
Si applicano altresì le disposizioni previste in materia di riduzione della cauzione. In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs n. 50/2016; mentre, nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate di certificazione comprese eventuali imprese associate o cooptate.
Per beneficiare della diminuzione della cauzione dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 445/2000 inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato.
Qualora la cauzione sia stata rilasciata e sottoscritta in formato digitale indicare il documento informatico, non cartaceo, in conformità con le disposizioni dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 o il sito internet per la verifica dell’emissione dello stesso con apposito codice identificativo stampato sulla copia dell’avvenuto pagamento della cauzione.
La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara.
La polizza fidejussoria dovrà essere acquisita digitalmente in formato PDF e firmata digitalmente da parte del titolare dell’Agenzia.
10. VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC per un importo pari ad € 140,00 (centoquaranta/00) secondo le modalità indicate sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Codice identificativo gara (CIG): 7750921659
Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
Si ribadisce che a comprova dell’avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno allegare all’offerta copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa xxx xxxxx xxxxxxxxxxx dall’Autorità nell’ipotesi di pagamento mediante carta di credito oppure l’originale dello scontrino rilasciato nell’ipotesi di pagamento in uno dei punti vendita abilitati Lottomatica.
La ricevuta del versamento dovrà essere acquisita digitalmente in formato PDF.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento entro il termine di scadenza della procedura di gara è causa di esclusione dalla procedura concorsuale.
11. PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio AVCPASS (in xxx.xxxx.xx – servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG della procedura cui intende partecipare.
In caso di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento l'operatore economico nel momento della registrazione al servizio AVCPASS deve associare alla richiesta del PASSOE anche i dati dell'impresa ausiliaria.
Il documento dovrà essere acquisito digitalmente in formato PDF.
A.) Tutte le dichiarazioni richieste:
a) sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con la sottoscrizione del dichiarante con firma digitale (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
b) devono essere corredate dalla scansione leggibile di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
c) devono essere corredate dal numero di telefax e dall’indirizzo di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata (PEC) del concorrente dove potranno essere inviate richieste e comunicazioni;
d) devono essere sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza;
e) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R n. 445 del 2000;
g) le dichiarazioni ed i documenti prodotti dai concorrenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016.
B.) Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
a) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l’operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
b) può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
C.) Le comunicazioni agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare e dal D.Lgs n. 50/2016, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi offerenti, la Stazione Appaltante, comunica e richiede documenti ed informazioni esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
D.) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogarne i termini, dandone comunicazione ai concorrenti, per motivi di pubblico interesse o qualora non vi siano sufficienti disponibilità di bilancio, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
La domanda di ammissione alla gara di cui al precedente punto 1) nonché tutte le dichiarazioni sopra elencate, ove richiesto, devono essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, o da aggregazioni di imprese in rete, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE o l’aggregazione di imprese in rete. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura acquisita digitalmente in formato PDF e firmata digitalmente.
Nel caso di RETE D’IMPRESE attenersi inoltre:
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo XX.XXX.XXX potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. In ogni caso tute le dichiarazioni dovranno essere acquisite digitalmente in formato PDF e firmate digitalmente prima del loro utilizzo nella procedura telematica di partecipazione alla gara da parte degli operatori economici.
XVI CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) Relazione tecnica dei servizi offerti.
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con esplicito riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto XVIII.I, gli elementi valutabili come indicati nell’apposito allegato.
L’offerta tecnica deve essere costituita da max 40 facciate, 40 righe per ogni facciata con carattere 12, rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato, pena l’esclusione
dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’operatore economico indica, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.
L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
XVII CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
Nella busta “C – Offerta economica” il concorrente dovrà indicare:
a) Il ribasso percentuale offerto al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
b) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.
c) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi XV.I.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
Si precisa che in caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto ed il ribasso percentuale offerto il criterio di prevalenza è quello che privilegia il valore maggiormente favorevole alla amministrazione appaltante.
XVIII CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.
PUNTEGGIO | |
Offerta tecnica | 75 |
Rating di legalità | 5 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
XVIII.I CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Tabella dei criteri discrezionali di valutazione dell’offerta tecnica
Prog. | Tipo | Criteri | Sottocriteri | Max Punti | |
Sub | Tot | ||||
1 | Qualitativo | Caratteristiche delle strutture organizzative, delle procedure e delle modalità operative di carattere generale | 40 | ||
1.1 | Organizzazione funzionale dei servizi e coerenza delle strutture organizzative con i processi gestionali previsti dai servizi | 6 |
1.2 | Quantitativo | Possesso certificazione ISO 27001 per il proprio Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni | 3 | ||
1.3 | Procedure e modalità operative per la gestione delle attività di sportello e di gestione delle notifiche rivolte ai contribuenti/utenti: dovranno essere dettagliatamente descritte le procedure informatiche e le modalità operative specificatamente dedicate; dovranno inoltre essere specificate le modalità ed i canali di gestione dei rapporti con l’utenza. Saranno privilegiate le soluzioni che consentano l’efficientamento della gestione delle relazioni tra Ente impositore e platea dei contribuenti/utenti. | 8 | |||
1.4 | Idea progettuale per la sistemazione della struttura da adibire a sede per la gestione dei rapporti con i contribuenti | 8 | |||
1.5 | Procedura e modalità operative del sistema di gestione del contenzioso (verranno apprezzate le soluzioni che presentano una maggiore completezza e consentano un efficiente monitoraggio dello stato del contenzioso in ogni sua fase). | 7 | |||
1.6 | Procedura e modalità operative utilizzate per favorire l’adempimento spontaneo alle obbligazioni tributarie da parte dei contribuenti e diffondere una maggiore conoscenza, nella platea di riferimento, delle previsioni regolamentari in materia di fiscalità locale, degli oneri dichiarativi e di versamento e delle agevolazioni eventualmente spettanti | 4 | |||
1.7 | Procedura e modalità operative utilizzate per la riscossione dei pagamenti e la rendicontazione dei pagamenti. (saranno apprezzate le soluzioni che prevederanno l’attivazione di nuovi canali di pagamento nonché l’adeguamento ai nuovi sistema previsti per la PA e che premetteranno una tempestiva e chiara rendicontazione all’Ente di tutti gli incassi | 4 | |||
2. | Qualitativo | Caratteristiche funzionali e modalità operative del servizio di accertamento delle evasioni e di produzione degli atti relativi | 12 | ||
2.1 | Caratteristiche funzionali e modalità operative del servizio di accertamento (saranno apprezzati i contenuti che illustreranno puntualmente la metodologia ed il flusso operativo delle attività) | 10 |
2.2 | Adeguatezza dei lay out di stampa sulla base dei quali saranno prodotti gli avvisi di accertamento (saranno apprezzati gli avvisi che risulteranno completi degli appropriati riferimenti normativi e saranno adeguatamente esplicativi restando di semplice ed immediata lettura e comprensione ) | 2 | |||
3 | Qualitativo | Caratteristiche funzionali e modalità operative del servizio di riscossione coattiva e di produzione degli atti relativi | 19 | ||
3.1 | Caratteristiche funzionali e modalità operative del servizio di riscossione coattiva (saranno apprezzati i contenuti che illustreranno puntualmente la metodologia ed il flusso operativo delle attività) | 10 | |||
3.2 | Procedure e Modalità di gestione degli ufficiali della riscossione incaricati delle attività di natura espropriativa | 6 | |||
3.3 | Adeguatezza dei lay out di stampa sulla base dei quali saranno prodotti gli avvisi di riscossione (saranno apprezzati gli avvisi che risulteranno completi degli appropriati riferimenti normativi e saranno adeguatamente esplicativi restando di semplice ed immediata lettura e comprensione ) | 3 | |||
4 | Qualitativo | Servizi aggiuntivi e/o migliorativi | Saranno valutati i servizi aggiuntivi ritenuti utili per il miglioramento dei servizi senza oneri aggiuntivi per l’ente. | 4 | |
TOT | 75 |
Rating di legalità
Max punti 5 da attribuire in base ai seguenti sottocriteri
Prog. | Tipo | Criteri | Punti |
1 | Tabellare | Rating di legalità non attribuito | 0 |
2 | Tabellare | Rating di legalità attribuito pari a 1 stelletta | 2,00 |
5 | Tabellare | Rating di legalità attribuito pari a 2 stellette | 4,00 |
6 | Tabellare | Rating di legalità attribuito maggiore di 2 stellette | 5,00 |
I soggetti che non possono accedere al rating di legalità [imprese estere e/o di nuova costituzione (< 2 anni) e/o carenti del previsto fatturato (< 2 milioni)] possono autocertificare il punteggio dichiarando gli elementi presenti nel rating di legalità in possesso, previsti dalla Delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 24075 del 14 novembre 2012 - Regolamento Rating di legalità "Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del D.L. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del D.L. 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012" e successivi aggiornamenti, giusta affermazione dell’ANAC effettuata con delibera n. 176 del 21 febbraio 2018.
XVIII.II METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Punteggio massimo” della tabella, è attribuito ad insindacabile giudizio della Commissione di gara un coefficiente discrezionale, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, in base alla tabella sotto riportata:
GIUDIZIO SINTETICO | COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE | DESCRIZIONE |
Ottimo | 1,00 | Il requisito è trattato in misura pienamente esauriente / eccellente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde ottimamente a quanto richiesto |
Buono | 0,80 | Il requisito è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in modo più che soddisfacente a quanto richiesto |
Discreto | 0,70 | Il requisito è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto |
Sufficiente | 0,60 | Il requisito è trattato in misura appena sufficiente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera appena accettabile rispetto a quanto richiesto |
Mediocre | 0,50 | Il requisito è trattato in misura non del tutto esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non del tutto soddisfacente a quanto richiesto |
Scarso | 0,20 | Il requisito è trattato in misura non esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera insoddisfacente a quanto richiesto |
Insufficiente | 0,00 | Il requisito non è offerto o non è stato trattato sufficientemente ovvero la soluzione proposta non risponde minimamente alle richieste del bando oppure risponde in maniera non appropriata a quanto richiesto. |
Per ciascun elemento della offerta i-esima sarà calcolato il coefficiente totale V(a)i come media aritmetica dei coefficienti di valutazione attribuiti dai singoli commissari.
Successivamente si calcolerà, per il singolo elemento oggetto di valutazione, il valore Wi*V(a)i dato dalla moltiplicazione del coefficiente totale V(a)i per il punteggio massimo attribuibile all'elemento in esame. Una volta completata la determinazione dei valori Wi*V(a)i per tutti gli elementi di valutazione tecnica (requisiti tecnici) dell’offerta i-esima si calcolerà il punteggio tecnico C(a) da attribuire all’offerta con la seguente formula: C(a)= Sn (Wi* V(a)i), dove Sn è la somma dei valori ottenuti Wi* V(a)i.
Si precisa che la mancata indicazione di uno degli elementi di valutazione automaticamente comporterà l’attribuzione di punteggio 0 (zero) relativamente a quell’elemento.
La Commissione giudicatrice attribuisce un punteggio complessivo alle offerte presentate, derivante dalla somma dei punteggi attribuiti ai profili gestionali/qualitativi ed economici delle stesse.
Tutti i punteggi assegnati in sede di valutazione dell’offerta tecnica saranno considerati alla seconda cifra decimale.
In caso di aggiudicazione, sarà ritenuto vincolante per il concorrente tutto quanto contenuto nella relazione tecnica, con l’avvertenza che ogni elemento aggiuntivo, qualificante o migliorativo proposto sarà retribuito unicamente mediante il corrispettivo di aggiudicazione, senza che l’affidatario possa avanzare alcuna pretesa in merito a qualsivoglia forma di remunerazione aggiuntiva.
A pena di esclusione dalla gara, in tutti gli elaborati contenuti nella “Busta B - offerta tecnica” non dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, i quali vanno esclusivamente inseriti all’interno della “Busta C - offerta economica”.
XVIII.III METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Max punti 20 da attribuire in base al seguente criterio
Per la valutazione e l’attribuzione del punteggio riferito all’elemento prezzo è attribuito all’elemento
economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite interpolazione lineare mediante la seguente formula:
Ci=(Ra/Rmax) Dove
Ci = coefficiente attribuito al con corrente i-esimo; Ra= valore dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = valore dell’offerta più conveniente
Non saranno ammesse offerte al rialzo.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato d’Oneri, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell’appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.
Il punteggio totale relativo a ciascuna offerta sarà, quindi, determinato dalla somma dei punteggi ottenuti all’offerta tecnica e dall’offerta economica.
XVIII.IV METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.
Il punteggio è, quindi, dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.
Riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Non è prevista la doppia riparametrazione.
XIX SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “A” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 11/04/2019 alle ore 10:30 presso la sede della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia, Palazzo Dogana, Piazza XX Settembre, 20 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati mediante avviso pubblico sul Portale Appalti e Contratti e sul sito della provincia di Foggia almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante avviso pubblico sul Portale Appalti e Contratti e sul sito della provincia di Foggia almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.
Trattandosi di gara telematica l’iter procedurale potrà essere seguito anche on-line collegandosi al sito xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/ ed accedendo all’area riservata con le credenziali in possesso.
La commissione/seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, ad aprire le buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa presentata e quindi a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto XIV;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La Stazione Unica Appaltante garantisce la tutela del principio di segretezza delle offerte mediante l’utilizzo del portale telematico e l’applicazione di password necessarie per l’apertura delle offerte telematiche.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
XX COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a
n.3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Unica Appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
XXI APERTURA DELLE BUSTE “B” E “C” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte della commissione/seggio di gara, la commissionegiudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta telematica concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi, già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti in
caso di mancato superamento della soglia di sbarramento.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste “A” e “B”;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
XXII VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
XXIII AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione giudicatrice – o il RUP congiuntamente alla commissione giudicatrice, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 30 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante anche con modalità elettronica.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante prima della stipula del contratto. L’importo delle spese di pubblicazione verrà comunicato all’aggiudicatario prima della stipula del contratto.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
XXIV CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del codice dei contratti, garantendo l'applicazione dei contratti collettivi di settore, di cui all'articolo 51 del Dlgs 81/2015, ad eccezione del personale, di fiducia dell’appaltatore, con funzioni di alto contenuto professionale, con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate. A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato con contratto commercio per dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi è il seguente:
Livello 1° full time 1 dipendente; Livello 2° part time 32h 1 dipendente; Livello 2° part time 25h 3 dipendenti; Livello 4° part time 30h 1 dipendente; Livello 4° part time 25h 2 dipendenti;
XXV DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Foggia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
XXVI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Responsabile del procedimento: Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx del Comune di Monte Sant’Angelo.
IL DIRIGENTE
Arch. Xxxxxxxx XXX
Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 comma 2 del D.Lgs n.82 07/03/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”. Copia stampabile ai sensi dell’art.23 ter comma 5 dello stesso codice contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA.
Allegato A/1: Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo della domanda e dell’offerta; Allegato A/2: Istanza di ammissione impresa ausiliaria;
Allegato A/3: Dichiarazione soggetti indicati all'art.80, comma 3, D.Lgs. n.50-2016; Allegato A/4: Dichiarazione resa dai legali rappresentanti delle imprese consorziate. Allegato A/5: Dichiarazioni familiari conviventi maggiorenni;
Allegato A/6: Modello Casellario-Antimafia;