SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA
Allegato 1 alla Deliberazione n. 4 del 19 aprile 2004
SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA L’AUTORITA’ D’AMBITO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA E IL COMUNE (I COMUNI) DI ...................................
PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELL’AdPQ “ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE”
Premesso che:
▪ tra gli Enti locali ricompresi nell’ATO della Provincia di Brescia è stata stipulata, ai sensi della L.R. 21/1998, una convenzione per l’esercizio associato delle funzioni di governo del servizio idrico integrato attraverso la costituzione della Autorità d’Ambito;
▪ la Conferenza d’Ambito con deliberazione 18 giugno 2002, n.2 ha individuato nella Provincia di Brescia l’Ente responsabile del coordinamento delle attività connesse alla attuazione della Convenzione;
▪ per assicurare l’adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli art. 27, 31 e 32 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modificazioni, l’art. 141 della legge n. 388/2000 prescrive la predisposizione e attuazione, da parte delle autorità d’ambito, di un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall’art. 11 della legge n. 36/1994 (“xxxxx x’xxxxxx”);
▪ con deliberazione n. 23/2001 il CIPE ha dettato indirizzi per l’utilizzo delle risorse destinate ai Programmi Stralcio, prevedendo che alla loro attuazione siano riservate tutte le risorse a tal fine disponibili, tra cui quelle previste da leggi di settore, nonché i proventi delle tariffe di depurazione ex art. 3, commi 42-47, della legge n. 549/1995, eccedenti le necessità gestionali e destinati al miglioramento degli impianti e i proventi delle tariffe di fognatura e depurazione accantonati per la realizzazione e il completamento di opere e impianti;
▪ per il parziale finanziamento degli interventi ricompresi nel Programma Stralcio, ai sensi della deliberazione n. 52/2001 del CIPE, con deliberazione n. 9/2002 la Conferenza d’Ambito ha istituito un fondo vincolato presso la Provincia all’interno del quale far confluire gli introiti derivanti dall’incremento di tariffa di fognatura e depurazione già deliberato nella misura del 5% per il periodo 1/7/2001-30/6/2002 e contestualmente ha approvato un ulteriore incremento del 5% delle medesime tariffe per il periodo 1/7/2002-30/6/2003;
▪ in data 23 dicembre 2002 il Ministero dell’Ambiente e la Regione Lombardia hanno provveduto alla stipula di un Accordo di Programma Quadro (di seguito: AdPQ) finalizzato agarantire l’adozione e il ripristino della qualità dei corpi idrici, attraverso la realizzazione degli interventi contenuti nei Programmi Stralcio ritenuti urgenti e indifferibili;
▪ nell’ambito del suddetto AdPQ sono state individuate le somme che sono e che verranno messe nella disponibilità delle Autorità d’Ambito lombarde quale quota di finanziamento pubblico degli interventi da realizzare, in concorrenza con le risorse individuate da ciascun ATO, in particolare quelle derivanti dagli incrementi di tariffa,
ai sensi della deliberazione CIPE 4 aprile 2001, n. 52 e che costituiscono peraltro condizione necessaria per l’accesso ai fondi pubblici;
▪ con deliberazione n. 1 in data 22 gennaio 2003 la Conferenza d’Ambito ha individuato gli interventi di fognatura, collettamento e depurazione da inserire nella prima e nella seconda fase del suddetto AdPQ;
▪ con deliberazione n. 7 in data 26 giugno 2003 la Conferenza d’Ambito ha approvato il Piano d’Ambito con l’individuazione degli interventi di acquedotto, fognatura e depurazione ritenuti prioritari;
▪ con deliberazione n. 16 in data 22 dicembre 2003 la Conferenza d’Ambito ha preso atto degli interventi individuati dal Comitato Ristretto per la terza fase del suddetto AdPQ;
▪ la Regione Lombardia con DGR n. 12417 del 14 marzo 2003 e con D.G.R. n. 15501 del 5 dicembre 2003 ha recepito gli interventi cui dare prioritaria attuazione a livello regionale individuando nel dettaglio le relative fonti di finanziamento;
▪ che in data 13 gennaio 2004 il Presidente della Conferenza d’Ambito ha sottoscritto il Protocollo d’Intesa con la Regione Lombardia, in forza della deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 17/03, al fine di disciplinare le modalità e la tempistica connesse con il trasferimento delle risorse statali e regionali per il parziale finanziamento degli interventi individuati;
▪ nel Comune (nei Comuni) di dovrà(nno) essere
realizzata(e), entro le scadenze di legge, l’opera (le opere) in oggetto;
▪ dell’opera (delle opere) di cui trattasi è stato predisposto, a cura del Comune (dei Comuni) o del gestore del servizio da esso (essi) incaricato, il progetto preliminare ai sensi della legge 109/1994 e successive integrazioni e modificazioni (studio di fattibilità);
▪ il Comune dichiara (i Comuni dichiarano) che le opere in oggetto sono conformi agli strumenti urbanistici comunali;
▪ il Comune dichiara (i Comuni dichiarano) altresì che le tariffe del servizio idrico integrato da esso (essi) riscosse sono state destinate agli usi previsti dalla legge;
TUTTO CIO’ PREMESSO
l’anno ……………, il giorno ……, del mese di ,
TRA
la Provincia di Brescia, che agisce quale Ente Locale responsabile del coordinamento dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia, di seguito per
brevità denominata “Autorità d’Ambito”, legalmente rappresentata dal sig.
………………………..........., in esecuzione della Deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 2 del 18 giugno 2002, formalizzata con Decreto Presidenziale n. 104 del 2
agosto 2002
E
il Comune (i Comuni) di ................., legalmente rappresentato(i) dal(i) sig. ........., che interviene (intervengono) nella sua (loro) qualità di in forza della deliberazione
del .............. n. ................. del ...................
ai sensi dell’art. 34.1 del D.Lgs 267/00
SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELL’AdPQ “ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE
INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE”
art. 1 Oggetto dell’Accordo
Il presente Accordo costituisce un impegno tra le parti contraenti per porre in essere ogni misura per la programmazione, la progettazione e l’attuazione delle azioni concertate secondo le modalità previste nell’Accordo stesso, al fine di perseguire gli obiettivi previsti dal D. Lgs. 152/99 e s.m.i. e dalla Direttiva 91/271/CEE recepiti nell’AdPQ “Tutela delle acque e gestione delle risorse idriche” tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Lombardia.
Con il presente Accordo l’Autorità d’Ambito affida al Comune (ai Comuni), che accetta(no), il compito di provvedere alla realizzazione, secondo le modalità e con gli strumenti che riterrà(nno) più idonei, dell’opera (delle opere) inclusa(e) nel Piano d’Ambito approvato con deliberazione n. 7/2003 come “. ”.
Il progetto preliminare, il piano finanziario e il cronoprogramma relativi all’opera (alle opere) formano l’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
art. 2 Compiti e responsabilità delle parti
Il Comune (i Comuni) curerà(nno) la progettazione e la realizzazione dell’opera (delle opere) oggetto del presente Accordo, in conformità ai progetti, ai piani e alle modalità di cui all’allegato A).
Il Comune (i Comuni) si impegna(no) a rispettare tutti gli obblighi definiti dal presente atto, nonché ogni altra disposizione di legge in materia. In particolare, il Comune (i Comuni) si impegna(no) al rispetto degli obblighi che derivano all’Autorità d’Ambito dall’avere ottenuto contributi per la realizzazione dell’opera (delle opere) da altri enti, e
nello specifico dalla Regione Lombardia e per suo tramite dallo Stato, che il Comune (i Comuni) dichiara(no) di conoscere e accettare.
Il Comune (i Comuni) si impegna(no) ad espletare tutte le attività connesse all’esecuzione delle opere, compresa l’eventuale acquisizione delle aree o la costituzione delle necessarie servitù.
Il Comune (i Comuni) ha(nno) facoltà di trasferire in capo all’attuale soggetto gestore del servizio, se previsto dalla convenzione di gestione in essere, i compiti e le responsabilità e le penalità che gli (loro) derivano dal presente Accordo, delegandola ad intrattenere rapporti diretti con l’Autorità d’Ambito ai fini della sua esecuzione.
Se ricompreso(i) all’interno di Comunità Montane, il Comune (i Comuni) potrà(nno) all’uopo delegare la Comunità Montana.
Qualora l’opera rivesta carattere sovracomunale dovrà necessariamente essere individuato il soggetto capofila cui demandare i compiti e le responsabilità dell’attuazione del presente Accordo.
art. 3 Finanziamento delle opere
Le opere sono finanziate nella misura, nei tempi e con le modalità indicate nel Piano Finanziario allegato, nel limite massimo risultante dalla rideterminazione del quadro economico conseguente alla aggiudicazione con le eventuali riduzioni derivanti dal quadro economico a seguito dell’ultimazione dei lavori.
L’erogazione della parte di finanziamento dipendente da risorse che derivano dall’AdPQ avverrà nei tempi e secondo le modalità che discendono dalle prescrizioni indicate dall’ente che ha assegnato il finanziamento.
In particolare, come disposto dall’art.5 del Protocollo d’intesa tra la Regione Lombardia e le Autorità d’Ambito lombarde:
a) il 50% della quota regionale, unitamente al 25% della quota ministeriale sarà erogato dall’ATO al soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento entro 60 giorni dal trasferimento all’ATO dei fondi da parte della Regione. Le somme da erogare verranno determinate sull’importo dei lavori così come risultante dal Piano finanziario allegato.
b) A seguito dell’aggiudicazione, il soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento provvederà a rideterminare il quadro economico, trasmettendo all’ATO in copia conforme all’originale, la delibera di aggiudicazione dei lavori con il nuovo quadro economico, unitamente al verbale di consegna dei lavori.
c) L’ATO provvederà ad inoltrare alla Regione la documentazione di cui al precedente punto b) e quindi procederà, entro 60 giorni dal trasferimento dei fondi da parte della Regione ad erogare un’ulteriore quota, a copertura massima del 90% del contributo ministeriale concesso, sulla base del nuovo quadro economico conseguente all’aggiudicazione dei lavori.
d) Al raggiungimento di un avanzamento lavori pari almeno al 60% dell’importo contrattuale, il soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento potrà inviare all’ATO idonea documentazione in copia conforme (stato di avanzamento, certificato di pagamento, determinazione di approvazione degli stessi). L’ATO richiederà alla Regione il trasferimento di un ulteriore quota pari al 40% del contributo regionale che verrà trasferita al soggetto attuatore entro 60 giorni dal ricevimento della medesima quota da parte della Regione.
e) La quota a saldo della quota di contributo ministeriale e regionale verrà determinata a seguito della rideteminazione del quadro economico conseguente all’ultimazione dei lavori che verrà presentato a cura del soggetto attuatore
all’ATO. Entro 60 giorni dal trasferimento dei corrispettivi da parte della Regione si provvederà alla liquidazione di tale quota.
Eventuali economie che si realizzeranno in conseguenza delle rideterminazioni del quadro economico saranno attribuite unicamente alla quota di finanziamento concesso dal Ministero. Dette economie rimarranno nella disponibilità della Regione che le utilizzerà d’intesa con l’Autorità d’Ambito e il Ministero per la realizzazione di nuovi interventi.
Ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa tra l’Autorità d’Ambito e la Regione, l’ATO dovrà garantire il monitoraggio semestrale con cadenza 30/6 e 31/12 dell’intervento attraverso la compilazione di schede all’uopo predisposte.
Il responsabile unico del procedimento si impegna a trasmettere entro 30 giorni dalle scadenze di giugno e dicembre e per tutta la durata dell’Accordo l’aggiornamento semestrale dei dati contenuti nelle suddette schede.
La trasmissione delle schede dovrà essere accompagnata da una relazione che nell’ambito di una generale sintesi sullo stato di attuazione dell’Accordo, evidenzi in particolare eventuali ostacoli amministrativi o tecnici che si frappongano alla realizzazione degli interventi nonché eventuali impedimenti all’attivazione o al completamento del progetto nel qual caso dichiarando la disponibilità delle risorse non utilizzate.
La prima quota annuale del finanziamento ventennale da parte dell’ATO a copertura dell’ammortamento di mutuo per il cofinanziamento dell’intervento, derivante dall’incremento del 5% del primo (secondo) anno verrà erogata entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta stipula del contratto di mutuo. Le successive quote verranno erogate entro 12 mesi dall’erogazione della quota dell’anno precedente.
art. 4 Approvazione dei progetti
I progetti definitivi/esecutivi dovranno essere approvati dal competente organo comunale e trasmessi alla Segreteria Tecnica dell’Autorità d’Ambito, accompagnati dalla nota asseverativa di congruità tecnico-amministrativa alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali, predisposta ai sensi dell’art. 7 del Protocollo d’Intesa tra l’Autorità d’Ambito e la Regione predisposta dal Responsabile unico del procedimento.
Sulla base della documentazione di cui sopra il Responsabile della Segreteria Tecnica procederà all’approvazione del progetto, dandone comunicazione al Comitato Ristretto.
Le eventuali varianti in corso d’opera che comportino una variazione del quadro economico del progetto, ammesse ai sensi del comma 1 dell’art. 25 della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni, dovranno essere trasmesse all’Autorità d’Ambito per la preventiva approvazione.
Le eventuali varianti in corso d’opera che non comportino variazioni in aumento del quadro economico del progetto esecutivo dovranno essere tempestivamente comunicate all’Autorità d’Ambito.
Al termine dei lavori, il Comune (i Comuni) si impegna(no) a trasmettere all’Autorità d’Ambito il progetto dell’opera, integrato delle eventuali varianti modificative e suppletive intervenute. Inoltre, si impegna(no) a fornire, anche su supporto informatico, tutti i dati utili alla integrazione della ricognizione delle infrastrutture idriche, compilando i moduli appositamente predisposti dall’Autorità d’Ambito.
art. 5 Collaudo
Il Comune (i Comuni) si impegna(no) a nominare entro 60 giorni dall’inizio dei lavori un collaudatore in corso d’opera scegliendolo entro una terna di professionisti abilitati indicata dall’Autorità d’Ambito.
art. 6 Proprietà delle opere
Le opere oggetto del presente Accordo sono acquisite in xxx xxxxxxxxxxx xx patrimonio del Comune (dei Comuni), che potrà(nno) conferire, ai sensi dell’art. 113, comma 13 del d.lgs. 267/00 a futura/e idonea/e società di capitali patrimoniali da costituirsi con le modalità e secondo le indicazioni che verranno definite dall’Autorità d’Ambito in sede di Conferenza.
Nel caso in cui il Comune (i Comuni) dovesse(ro) partecipare al capitale del soggetto indicato dall’Autorità d’Ambito con quote proporzionate al valore dei beni conferiti, esso(i) si impegna(no) sin d’ora ad escludere dal computo finalizzato alla determinazione del valore delle proprie quote il valore delle opere oggetto del presente Accordo.
art. 7 Gestione delle opere
Il Comune (i Comuni) si impegna(no) a manutenere e gestire, direttamente o tramite la sua (loro) eventuale società di gestione, le opere realizzate ai sensi del presente Accordo fino all’affidamento, da parte dell’Autorità d’Ambito, del servizio idrico integrato ai sensi della legge 36/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora la società di gestione eventualmente incaricata dal Comune (dai Comuni) della realizzazione delle opere compartecipi al loro finanziamento senza averne in quota parte la proprietà, l’Autorità d’Ambito si impegna a vincolare la società che risulterà affidataria del servizio idrico integrato a riconoscere alla prima l’importo corrispondente alla sua compartecipazione al finanziamento, al netto degli ammortamenti finanziati con i ricavi di gestione eventualmente realizzati al momento della effettiva presa in consegna dell’opera.
art. 8 Modifiche al Programma Stralcio
Qualora, successivamente alla stipula del presente Accordo, l’Autorità d’Xxxxxx decidesse di modificare il Programma Stralcio per adeguarlo a nuove disposizioni normative e/o per ragioni di pubblico interesse con la introduzione di modifiche ai progetti, ai piani finanziari o ai programmi temporali contenuti nell’allegato A, verranno concordate d’ambo le parti le opportune varianti di questi ultimi mediante un atto modificativo del presente atto.
art. 9 Penalità
In caso di mancato rispetto da parte del Comune (dei Comuni) dei tempi di esecuzione dell’opera, verrà applicata per ogni giorno solare di ritardo una penalità del …..% sull’importo dell’appalto al netto del ribasso d’asta. La penalità verrà riscontrata dal collaudatore, il quale dovrà escludere dal computo dei tempi gli eventuali ritardi non imputabili al Comune e/o all’esecutore dell’opera. L’Autorità d’Xxxxxx tratterrà l’importo della penalità dal finanziamento complessivo.
art. 10 Disposizioni generali e finali
Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
L’Accordo resta in vigore fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti. Per concorde volontà dei sottoscrittori, l’Accordo è prorogabile, può essere modificato o integrato e possono aderirvi ulteriori soggetti, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti. L’adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
L’effettiva disponibilità dei fondi pubblici previsti e destinati a ciascun intervento resta condizionata al rispetto delle condizioni previste dalla già citata deliberazione CIPE n. 52/01 e dalle conseguenti deliberazioni della Conferenza d’Ambito circa gli incrementi tariffari da applicare per il cofinanziamento delle opere.
L’Autorità d’Ambito in caso di grave e ingiustificato ritardo nell’adempimento degli impegni assunti dal Comune (dai Comuni), procede alla formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e all’assegnazione di un congruo termine per provvedervi.
Qualora l’intervento non venga avviato entro i termini stabiliti, l’Autorità d’Ambito provvederà alla revoca delle quote di propria spettanza, provvedendo alla riallocazione di tali risorse.
Brescia, ........................................
per il Comune per l’Autorità d’Ambito