CAPITOLO 1
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CAPITOLO 1
OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - FORMA DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - VARIAZIONI DELLE OPERE
Art 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO
1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: chiusura e ripristino ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Ca’ Xxxxxxxxx, Xxxxx (PU) - Progetto esecutivo di completamento.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento sono:
Codice identificativo della gara (CIG) | Codice Unico di Progetto (CUP) |
Art 1.2
FORMA DELL'APPALTO
Il presente appalto è dato a: corpo
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 1.613.636,85 (Euro unmilioneseicentotredicimilaseicentotrentasei/85) oltre IVA.
Art 1.3 AMMONTARE DELL'APPALTO
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:
Importi in euro | a corpo | ||||
1 | Lavori ( L ) a corpo | 1.609.000,47 | |||
di | 1.a Costo del personale dei lavori (CP) | 249.793,75 | |||
cui | 1.b Oneri di sicurezza inclusa nei prezzi (OS) | 32.009,61 | |||
1.c Lavori al netto di (CP + OS) | 1.327.197,11 | ||||
Importi in euro | a corpo | a misura | in economia | TOTALE | |
2 | Costi di sicurezza da PSC (CS) | 4.636,38 | 0 | 0 | 4.636,38 |
T | IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) | 1.613.636,85 |
2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
a) importo dei lavori (L), al netto degli oneri di sicurezza inclusa nei prezzi (OS), determinati al rigo 1.b, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara su quest’ultimo importo;
b) importo dei Costi di sicurezza (CS) determinato al rigo 2.
c) importo degli Oneri di sicurezza inclusa nei prezzi (OS) determinato al rigo 1.b.
3. Non sono pertanto soggetti a ribasso i seguenti importi, come determinati nella tabella del comma 1:
a) importo degli Oneri di sicurezza inclusa nei prezzi (OS) determinato al rigo 1.b.
b) importo dei Costi di sicurezza (CS) determinato al rigo 2.
4. Ai fini dei commi 2 e 3, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:
Importi in euro | soggetti a ribasso | NON soggetti a ribasso | |
1.a 1.b 1.c 2 | Costo del personale dei lavori (CP) Oneri di sicurezza inclusa nei prezzi (OS) Lavori (L) al netto dei costi che precedono 1.a (CP) e 1.b (OS) Costi di sicurezza da PSC (CS) | 249.793,75 | |
32.009,61 | |||
1.327.197,11 | |||
4.636,38 | |||
IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO | 1.576.990,86 | 36.645,99 |
Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza inclusa nei prezzi richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta.
5. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:
a) CATEGORIA PREVALENTE
Categoria OG12 (opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale): Euro 1.613.636,85
• Euro 36.645,99 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
• Euro 1.576.990,86 per lavorazioni soggette a ribasso.
b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTERO
Nessuna
6. Le categorie di lavorazioni omogenee, sono indicati nella seguente tabella:
x. | Xxxx. | Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee | Importi in euro | |||
Lavori | oneri sicurezza del PSC «2» | Totale «T = 1 + 2» | ||||
Importo «1» | ||||||
A CORPO | ||||||
1 | OG12 | 001 – Rimozione teli plastici e tnt | 26.000,00 | |||
002 – Preparazione terreno | 72.625,39 |
003 – Esecuzione capping con geosintetici | 1.074.128,00 | |||||
004 – Stesa terreno vegetale | 248.853,11 | |||||
005 – Regimazione idrica | 95.320,97 | |||||
006 – Rimessa in quota pozzi biogas esistenti | 2.000,00 | |||||
007 – Ripristino vegetazionale | 74.073,00 | |||||
008 – Lavori vari | 16.000,00 | |||||
XX.XX - Costi della sicurezza aggiuntivi | 4.636,38 | |||||
TOTALE A CORPO | 1.609.000,47 | 4.636,38 | 1.613.636,85 | |||
TOTALE GENERALE APPALTO | 1.609.000,47 | 4.636,38 | 1.613.636,85 |
7. L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.
Art. 1.4 DESCRIZIONE DEI LAVORI
I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
Esecuzione trincee di ancoraggio teli su rifiuto, esecuzione di capping con geosintetici, riporto di terreno vegetale e opere di messa a verde, regimazione idraulica, opere varie di sistemazione impianti esistenti.
Art. 1.5
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6 nonché alla norma UNI 4546.
Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della località ove dovrà sorgere e le principali dimensioni:
I lavori si svolgeranno sul sito della discarica esaurita e chiusa per rifiuti non pericolosi in località Cà Xxxxxxxxx, nel Comune di Cagli (PU)
I lavori consistono nell'esecuzione di capping finale di discarica esistente e delle opere di ripristino ambientale e regimazione idraulica per una superficie complessiva di circa 5 ettari.
Art. 1.6
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.
Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi,
nonché agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.
Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art.
106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, di seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili, che fissano la portata e la natura delle modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere ammesse:
1. Differente tipologia di materiali da utilizzare per il capping a condizioni che le caratteristiche di resistenza, drenaggio, durabilità siano pari o superiori a quelle indicate negli elaborati.
In ogni caso sono escluse quelle modifiche che vadano in contrasto con quanto autorizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino con i seguenti atti:
- Delibera di Giunta Provinciale n. 39 del 13 febbraio 2009 con oggetto “Ditta Natura Srl di Cagli - Autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 - norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni - Legge Regionale 28 ottobre 1999 n. 28 e smi” è stato approvato il progetto di chiusura, rimodellamento morfologico e ripristino ambientale della discarica di Xx Xxxxxxxxx;
- Determina N° 606 del 07/04/2014.
CAPITOLO 2
NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA
Art. 2.1
NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino).
L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte.
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.
CAPITOLO 3
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 3.1 NORME GENERALI
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 1.3 comma 6, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
Art. 3.2 MATERIALI A PIE' D'OPERA
I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:
a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente la Stazione Appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando l'Impresa non debba effettuarne lo spandimento;
b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;
c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi dell'art. 180 del D.P.R. n. 207/2010;
d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.
I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale.
In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.
CAPITOLO 4
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Art. 4.1
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del D.P.R. n. 207/2010, in armonia col programma di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
CAPITOLO 5
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
Art. 5.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.
L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.
Art. 5.2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:
a) Le Leggi, i Xxxxxxx, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
d) L'elenco dei Prezzi Unitari ovvero modulo in caso di offerta prezzi;
e) Il Cronoprogramma;
f) Le polizze di garanzia;
g) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
h) I seguenti elaborati di progetto: A Relazione tecnica illustrativa B Relazione di calcolo capping
C Computo metrico estimativo e quadro economico D Computo metrico estimativo della sicurezza
E Elenco prezzi unitari F Analisi nuovi prezzi
G Quadro di incidenza percentuale manodopera H Capitolato speciale d’appalto
I Documentazione fotografica
L Piano di coordinamento della sicurezza M Cronoprogramma dei Lavori
N relazione geologica
Tav. 1 Planimetria generale stato attuale - corografia
Tav. 2 Modalità di realizzazione del capping finale - Planimetria e particolari
Tav. 3 Profili del corpo discarica con capping finale - Particolari trincee di ancoraggio Tav. 4 Regimazione acque meteoriche - Planimetria e particolari
Tav. 5 Ripristino vegetazionale - Planimetria e particolari
I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
Art. 5.3 QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE
Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: OG12 classifica IV
Art. 5.4 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 108 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Art. 5.5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art.
108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106 ;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all’articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.
Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
Art. 5.6 GARANZIA PROVVISORIA
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento.
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.
Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Art. 5.7 GARANZIA DEFINITIVA
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in
forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Art. 5.8 COPERTURE ASSICURATIVE
A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 1.500.000,00 di euro. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a 1.500.000,00 di euro.
Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Art. 5.9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti.
Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014, n.47 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate:
OG 11 - impianti tecnologici;
OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse
storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;
OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali;
OS 25 - scavi archeologici;
OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonchè degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza
della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Art. 5.10
CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - PIANO DI QUALITA' DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI
Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nella prassi consolidata.
Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per
ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.
L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonchè copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 15 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori.
L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.
La sospensione può essere disposta dal RUP disposta per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx’istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.
Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
L'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 360
(TRECENTOSESSANTA) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Art. 5.11 PENALI
Al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)
In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro uno per mille dell'importo a base d'asta.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
Art. 5.12 SICUREZZA DEI LAVORI
L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto.
L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.
L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili" D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del citato decreto.
Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, che per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso.
Il Piano di Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:
- che il committente è Marche Multiservizi S.p.A. e per esso in forza delle competenze attribuitegli il sig. Xxxxxx Xxxxx.
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è il sig. Xxxxxx Xxxxx.
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il sig. Xxxxxxx Xxxxxx;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il sig. Xxxxxxx Xxxxxx;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro 40.440,56;
Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:
- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Art. 5.13
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 5.14
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 250.000,00.
La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla
rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Art. 5.15 CONTO FINALE
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.
Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita' durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve gia' iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.
All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
Art. 5.16 COLLAUDO
La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.
Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o
particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.
Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art. 5.17
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di seguito elencati:
• la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
• i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite; la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
• la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;
• la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;
• le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. provini di calcestruzzo, spezzoni d'acciaio), a proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certificati;
• l'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nelle modalità più adatte a garantirne l'autenticità;
• l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica;
• la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
• il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;
• la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
• l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
• la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
• l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i.;
• le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
• l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
• il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
• la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
• il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
• l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
• il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
• la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
• il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso. Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
• la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
• la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Forma e Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
Art. 5.18
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, un cartello di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.
Art. 5.19
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE
In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in luoghi indicati dal Committente intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
Art. 5.20 RINVENIMENTI
Al rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto
D.M. 145/2000; essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.
L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.
Art. 5.21 BREVETTI DI INVENZIONE
Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, ovvero l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.
Art. 5.22
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO XXXXXXX – ARBITRATO
Accordo bonario
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.
Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
Collegio consultivo tecnico
In via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del contratto, le parti possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto. Le proposte di transazione formulate del collegio costituito con le modalità dell'art. 207 del D.Lgs. n. 50/2016, non saranno comunque vincolanti per le parti.
Arbitrato
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e
indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti all’albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4,5 e 6 dell'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016, determina la nullità del lodo.
Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il Collegio arbitrale deciderà con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite.
Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC potrà esprimere parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbligherà le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito.
Art. 5.23
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A CORPO E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA - INVARIABILITA' DEI PREZZI
I lavori saranno valutati a corpo in percentuale all’importo dei lavori effettivamente maturato, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo a base d'asta.
Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.
E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.
Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le seguenti modalità:
a) desumendoli dai prezzari di cui al periodo precedente;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
Le nuove analisi andranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento.
CAPITOLO 6
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 6.1 - Condizioni generali – prove
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere potranno provenire dalle località che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché a insindacabile giudizio della D.L. siano riconosciuti da buona qualità e rispondano ai requisiti appresso indicati.
Quando la D.L. avrà rifiutata qualche provvista di materiale perché ritenuta, a suo insindacabile giudizio, non idonea ai lavori, l'impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti: i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro e dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.
L'impresa che nel proprio interesse e di sua iniziativa, impieghi materiali di qualità migliore di quella prescritta o di lavorazione più accurata, non ha diritto ad alcun aumento di prezzi. In questo caso il computo delle quantità verrà eseguito come se i materiali e la lavorazione abbiano le dimensioni, le qualità e il magistero stabiliti nel presente Capitolato.
Se invece sarà ammessa dall'Amministrazione una minore dimensione dei materiali e delle opere, ovvero una minore lavorazione, i prezzi verranno ridotti in proporzione delle diminuite dimensioni e delle diverse caratteristiche e dimensioni.
Tutti i materiali potranno essere sottoposti a prove di resistenza e di qualità, anche ripetute, a cura della D.L. e a spese dell'impresa.
Tutti i materiali potranno essere sottoposti a prove di resistenza e di qualità, anche ripetute, prima e dopo l’esecuzione dei lavori, a cura della D.L. e a spese dell'impresa.
ACQUA - L'acqua dovrà essere dolce, limpida, scevra da materie terrose, non dovrà presentare tracce di cloruri e solfati, di olii, alcali forti e materiale vegetale.
Dovranno essere eseguite le opportune analisi chimiche.
CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI - I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni del R.D. 16.11.1939 n. 2228, delle circolari del Ministero dei LL.PP. n. 1042 del 04.05.61 e dei XX.XX. 04.01.66 e 30.05.72 e successive modificazioni.
Le ditte fornitrici dei cementi ed agglomerati per l'esecuzione delle opere, dovranno essere di gradimento della D.L. e ad essa è riservato il diritto di prelevare da ogni partita di cemento in arrivo un campione per giudicare insindacabilmente se il cemento possa essere adottato o meno.
GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA PER CALCESTRUZZI E MURATURE - Le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impiegare nella confezione dei calcestruzzi dovranno avere le qualità e dimensioni stabilite dalle norme governative di cui al R.D. 16.11.1939, n. 2229 e dovranno essere costituite da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti il più possibile e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, sfaldabili facilmente, gelivi e rivestiti di incrostazioni.
La granulometria degli aggregati litici per conglomerati sarà prescritta dalla D.L. in base alla designazione, al dosaggio del cemento e alle condizioni di messa in opera dei calcestruzzi.
L'impresa dovrà garantire la costanza delle caratteristiche granulometriche per ogni lavoro.
L'impresa dovrà disporre delle serie di vagli normali atti a consentire alla D.L. normali controlli. In linea di massima, per quanto riguarda le dimensioni, elementi delle ghiaie e dei pietrischi dovranno essere delle dimensioni da 40 mm. a 71 mm. (trattenute dal crivello 40 UNI 2334 e passanti a quello 71 UNI 2334) per lavori correnti di fondazione ed elevazione, muri di sostegno, rivestimento gettato in sito; da 40 a 50 mm. (xxxxxxxx 15 e 25 UNI 2334) se si tratta di getti di elevazione di limitato spessore.
La sabbia in genere dovrà avere grani ben assortiti, non provenienti da rocce in decomposizione e gessose, essere scricchiolante alla mano e scevra da materie terrose, organiche e di salsedine, preferibilmente silicea e provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione.
Resta facoltà della D.L. ordinare che la sabbia, la ghiaia ed il pietrisco, prima dell'uso, siano accuratamente lavati in acqua e con mezzi idonei, in modo da risultare perfettamente pulite, e ciò senza che sia dovuto all'Appaltatore alcun compenso speciale.
TERRENI PER SOPRASTRUTTURE IN MATERIALI STABILIZZATI - Essi debbono identificarsi mediante la loro granulometria e i limiti di Atterberg che determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxx 0,42 mm.
n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una plastica (limite di plastica L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di fluidità L.L.) nonché dall'indice di plasticità (differenze fra il limite di fluidità L.L. e il limite di plasticità L.P.).
Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade già costruite con analoghi terreni, ha notevole importanza.
Salvo le più specifiche prescrizioni della Direzione dei lavori si potrà far riferimento alle seguenti caratteristiche (Highway Research Board):
i. strati inferiori (fondazione):
a. tipo miscela sabbia-argilla:
i. dovrà interamente passare al setaccio 25 mm. ed essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M. il detto passante al n. 10 dovrà essere passante dal 55 al 90% al n. 20
A.S.T.M. dal 35 al 70% passante al n. 40 A.S.T.M. e dal 10 al 25% passante al n. 200 A.S.T.M.;
b. tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla:
i. dovrà essere interamente passante al setaccio da 71 mm. ed essere almeno passante per il 50% al setaccio da 10 mm. dal 25 al 50% al setaccio n. 4 dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10 al 25% al setaccio n. n. 40 e dal 3 al 10% al setaccio n. 200.
negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di plasticità non deve essere superiore a 6, il limite di fluidità non deve superare 25 e la xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x. 000 A.S.T.M. deve essere preferibilmente la metà di quella passante la setaccio n. 40 e in ogni caso non deve superare i due terzi di essa.
ii. strato superiore della sovrastruttura:
a. tipo miscela sabbia-argilla:
i. valgono le stesse condizioni granulometriche di cui al paragrafo 1);
iii. strato superiore della sovrastruttura:
a. tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla:
i. deve essere interamente passante dal setaccio da 25 mm. ed almeno il 65% al setaccio da 10 mm. dal 55 all'85% al setaccio n. 4 dal 40 al 70% al setaccio n. 10 dal 25 al 45% al setaccio n. 40 e dal 10 al 25% al setaccio n. 200;
negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticità non deve essere superiore a 9 né inferiore a 4; il limite di fluidità non deve superare 35; la xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x. 000 deve essere inferiore ai due terzi della xxxxxxxx xxxxxxxx xx x. 00; inoltre e' opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R. (Californian beariaring ratio), che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due pollici di diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm. in rapporto alla corrispondente portanza di una miscela tipo.
In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densità massima e saturo con acqua dopo 4 giorni di immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg. dovrà risultare per gli strati inferiori non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non inferiore a 70.
Durante l'immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori allo 0,5%.
DETRITO DI CAVA O TOUT-VENANT DI CAVO O DI FRANTOIO - Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto l'impiego di detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile) e avere un potere portante C.R.B. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo.
Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per i materiali duri
la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 cm.
Per gli strati superiori si farà uso dei materiali lapidei più duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale dei vuoti il potere legante del materiale non dovra' essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 6 cm.
PIETRAME - Le pietre naturali da impiegare nelle murature dovranno rispondere ai requisiti richiesti dal
R.D. 16.11.1939 n. 2232 e comunque essere a grana compatta ed ognuna da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono essere assoggettate. saranno escluse le pietre alterabili all’'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.
Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonori alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità.
I tufi dovranno essere di struttura compatta ed uniforme evitando quelli pomiciosi e facilmente friabili, nonché i cappellacci-; saranno impiegati solo in relazione alla loro resistenza e solo dopo autorizzazione della D.L.
LATERIZI - I mattoni dovranno essere ben formati, con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, essere cioè esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte, essere esenti da cristalizzazione di solfati alcalini di salnitro, non contenere solfati solubili ed ossidi alcalini terrosi, ed infine non dovranno essere eccessivamente assorbenti.
I mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi; di lunghezza doppia della larghezza, di modello costante; quelli dei volti dovranno avere una resistenza minima allo schiacciamento di almeno 160 Kg/cmq.
Gli altri laterizi dovranno avere le stesse caratteristiche generali come provenienza, cottura, ecc. dovranno in particolare rispondere a quei requisiti che saranno richiesti all'atto esecutivo e che la Direzione lavori preciserà. Comunque tutti i laterizi risponderanno alle caratteristiche del R.D. 16.11.1939 n. 2233.
CUBETTI IN PIETRA - I cubetti di pietra da impiegare per la pavimentazioni stradali debbono rispondere alle norme di accettazione di cui al fascicolo n. 5 della Commissione di studio dei materiali stradali del consiglio nazionale delle Ricerche.
MATTONI - I mattoni dovranno con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed omogenea, presentare i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri, sonori alla percussione e non vetrificati, esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle murature, aderire fortemente alle malte, essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini, non contenere solfati solubili od ossidi alcalino-terrosi e, infine, non essere eccessivamente assorbenti.
I mattoni devono resistere all'azione delle basse temperature: quattro provini fatti con quattro mattoni segati a metà, sottoposti a venti cicli di immersione in acqua a 35°C per la durata di 3 ore e per altre ore posti in frigorifero alla temperatura di -10°, sottoposti alla prova di compressione, devono offrire una resistenza non minore dell'80% di quella presentata dai provini asciutti.
I mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello costante e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione dell'acqua, una resistenza minima allo schiacciamento di almeno 160 kg/cm².
MATERIALI FERROSI - i materiali ferrosi dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinature e simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legislative, dal D.M. 27 luglio 1985 nonché dalle norme U.N.I. vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:
i. Ferro - il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperture e senza altre soluzioni di continuità.
ii. Acciaio dolce laminato - L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovrà essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; dovrà essere saldabile e non suscettibile di prendere la
tempra.
Alla rottura dovrà presentare struttura finemente granulare ad aspetto sericeo.
iii. Xxxxxxx fuso in getti - L'acciaio fuso in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.
iv. Acciaio sagomato ad alta resistenza: l'acciaio sagomato ad alta resistenza dovrà soddisfare le seguenti condizioni: il carico di sicurezza non deve superare il 35% del carico di rottura, il 40% del carico di snervamento quando il limite elastico sia stato elevato artificialmente con trattamento a freddo (torsione, trafila) e il 50% negli altri casi.
Il carico di sicurezza non deve comunque superare il limite massimo di 2400 kg/cm².
Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati cementizi di qualità aventi resistenza cubica a 28 gg. di stagionatura non inferiore a chilogrammi/cm² 250; questa resistenza e' riducibile a kg/cm² 200 quando la tensione nell'acciaio sia limitata a kg/cm² 2200.
Le caratteristiche e le modalità d'impiego degli acciai ad aderenza migliorata saranno quelle indicate nel D.M. 1 aprile 1983.
v. Ghisa - la ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con limo e con lo scalpello, di frattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza.
Dovrà essere inoltre perfettamente modellata.
E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.
MATERIALI METALLICI - I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura fucinatura e simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste nel D.M. 29.02.1908, modificate con R.D. 15.07.1925 e successive e presentare i seguenti requisiti :
i. Gli_acciai_per_c.a. dovranno essere del tipo FeB 44K per barre ad aderenza migliorata, rispondere alle prescrizioni contenute nel R.D. 16.11.1939 n. 2229; nelle circolari in data 23.05.57 n. 1472 e
17.05.65 n. 1547 del Ministero dei LL.PP. e nella Legge 05.11.71 n. 1086; nel 30.05.1972; nel D.M.
30.05.74 e successive modificazioni ed integrazioni.
ii. Le_reti_metalliche_per_gabbioni dovranno essere costituite da trafilato di ferro zincato a doppia torsione e nervature degli angolari convenientemente maggiorate nel diametro prescelto.
Le maglie dovranno essere uniformi, esenti da strappi e da fili rugginosi o comunque alterati da agenti idrometeorici.
Essi dovranno presentare una perfetta struttura geometrica nei pezzi da impiegare e di volta la D.L. prescriverà le dimensioni e le forme particolari delle scatole da impiegare nelle singole opere.
Il filo da adottare nelle legature e nei tiranti interni dovrà avere caratteristiche analoghe a quello delle maglie del gabbione, e un diametro non inferiore a quello del trafilato costituente la struttura del gabbione.
Per tutte le caratteristiche e prove relative valgono le norme della Circolare n. 2078 del 27.03.1962 del Ministero dei LL.PP.
iii. I_Profilati sagomati a freddo per la costruzione delle parti di parapetti saranno di acciaio Aq 42 (tabella UNI 2633 ed. 1944); quelli per la costruzione di paletti di recinzione saranno in acciaio Aq 37 (tabella UNI 743 ed. 1938).
iv. Le_reti_per_recinzioni saranno in acciaio conforme alle tabelle UNI 3598 e successive modifiche.
v. Il_filo_spinato sarà di acciaio zincato con resistenza unitaria di 65 Kg/mmq del diametro di mm 2,2 con triboli a quattro spine con filo zincato cotto intervallato di cm. 7,5, disposti in modo da evitare traslazioni e rotazioni rispetto al filo.
vi. Acciaio_fuso_in_getti, per cerniere, apparecchi di appoggio fissi o mobili, sarà di tipo Fe G52VR UNI 3158-68 per le piastre e per rulli.
vii. La_ghisa dovrà essere di prima qualità, di seconda fusione, facilmente lavorabile con lima o
scalpello, di frattura grigia finemente granosa ed omogenea. E' da escludere la ghisa fosforosa.
viii. Il_piombo di prima qualità, con frattura fibrosa, malleabile a freddo, dovrà sciogliersi senza residui nell'acido nitrico diluito con uguale quantità di acqua. Saranno tollerate impurità in misura non superiore all'1%.
ix. Le_lamiere_ondulate_per_manufatti_tubolari_metallici_e_per_le xxxxxx-re_quardastrada saranno realizzate in acciaio Fe 37, UNI 5334-64 e UNI 5335-65 laminato a caldo, protette su entrambe le facce da zincatura a bagno caldo praticato dopo il taglio e la piegatura dell'elemento, con una quantità di zinco sulla superficie sviluppata di ogni faccia, non inferiore a 300 grammi per mq. Gli elementi finiti dovranno esenti da difetti, quali soffiature, bolle di fusione, scalfitture, parti non coperte da zincatura, ammaccature.
I pezzi speciali, gli organi di giunzione, i rivetti, ecc. dovranno essere zincati. In particolare le caratteristiche dimensionali specifiche sono così stabilite:
1. per i tombini Armco, dalle norme AASHO/57
2. per le strutture a piastre multiple dalle norme AASHO M167/57.
LEGNAME - I legnami da impiegare in opere stabili e provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30.10.1912, saranno approvvigionati tra le più scelte qualità della categoria prescritta e non rappresenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati.
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più diritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure. I legnami ridotti a pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai rami, sufficientemente diritti in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza tra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei due diametri.
Nei legnami grossolanamente squadrati e a spigolo smussato, tutte le facce dovranno spianate e senza scalfitture, tollerandosene l'alburno e lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze e risalti, e con spigoli tirati a spigolo vivo, senza alburno né smussi di sorta.
BITUMI - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" di cui al "Fascicolo
n. 2" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
Per i trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipo B 180/200, B 130/150 per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipo B 80/100, B 60/80 per conglomerati chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40; per asfalto colato di tipo B 20/30.
i. Bitumi liquidi: Debbono soddisfare le "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 7" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e Bl 350/700 a seconda della stagione e del clima.
ii. Emulsioni bituminose Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
iii. Catrami - Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 1" del Consiglio Nazionale delle Ricerche ultima edizione.
Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125, C 125/500.
iv. Polvere asfaltica Deve soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle polveri di rocce asfaltiche per pavimentazioni stradali" di cui al "Fascicolo n. 6" del Consiglio Nazionale delle Ricerche ultima edizione.
v. Olii minerali - Gli olii da impiegare nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia di prima che di seconda mano, potranno provenire da:
a. rocce asfaltiche o scisto-bituminose;
b. catrame;
c. grezzi di petrolio;
d. miscele dei prodotti suindicati.
Gli olii avranno caratteristiche diverse a seconda che dovranno essere impiegati con polvere di roccia asfaltica di provenienza abruzzese o siciliana ed a seconda della stagione i cui lavori verranno eseguiti. Se d'inverno, si ricorrera' al tipo di cui alla lett. A; se d'estate, al tipo di cui alla lett. B.
Caratteristiche di olii da impiegarsi con polveri di roccia asfaltica di provenienza abruzzese
CARATTERISTICHE | Tipo A | Tipo B |
invernale) | (invernale) | |
Viscosita' Engler a 25°C | 3/6 | 4/8 |
Acqua | max 0,5% | max 0,5% |
Distillato fino a 200°C | max 10% | max 5% |
(in peso) | (in peso) | |
Residuo a 330°C | min 25% | min 30% |
Punto di rammollimento del residuo (palla e anello) | 30/45 | 35/50 |
Contenuto in fenoli | max 4% | max 4% |
Caratteristiche di olii da impiegarsi con polveri di roccia asfaltica di provenienza siciliana
CARATTERISTICHE | Tipo A | Tipo B |
invernale) | (invernale) | |
Viscosita' Engler a 50°C | max 10% | max 15% |
Acqua | max 0,5% | max 0,5% |
Distillato fino a 230°C | max 10% | max 5% |
(in peso) | (in peso) | |
Residuo a 330°C | min 45% | min 50% |
Punto di rammollimento del residuo (palla e anello) | 55/70 | 55/70 |
Contenuto in fenoli | max 4% | max 4% |
I tipi suindicati potranno, in caso di necessità essere riscaldati a una temperatura non eccedente i 60°C.
TRATTAMENTI PROTETTIVI SUPERFICIALI
Resine_epossidiche_e_epossicatramose
I materiali impiegati per il trattamento contro la corrosione dei condotti, dovranno avere una composizione quale risulta dalla seguente tabella, in cui sono riportate le percentuali minima, ottimale e massima dei diversi componenti.
EPOSSIDICHE EPOSSICATRAMINOSE
min. | ott. | xxx | xxx. | xxx. | xxx | |
Pece di catrame | 15 | 30 | ||||
Resina | 30 | 50 | 25 | 30 | ||
Solvente | 15 | 25 | ||||
Carica e pigmenti | 55 | 35 |
Tutti i componenti dovranno essere di buona qualità, in particolare la pece di catrame dovrà essere ricavata dalla distillazione del carbon fossile, e le cariche devono essere tali da migliorare, o comunque non
peggiorare, le caratteristiche chimiche e meccaniche del prodotto.
Il rivestimento sarà applicato in due mani, su superficie di calcestruzzo ben spazzolato e priva di tracce di unto e grasso, sino a raggiungere lo spessore di 400 micron.
Se la superficie del calcestruzzo si presenta umida, le due mani di cui sopra dovranno essere precedute da una mano di imprimitura con prodotto emulsionabile in acqua, tale da garantire la perfetta aderenza del rivestimento al supporto.
Le mani successive andranno applicate a pannello, è ammesso l'uso delle pistole a spruzzo senza aria, ma solo su superfici già spalmate con “primer” e, per motivi igienici, non è ammesso l'uso delle pistole ad aria.
Nel caso di trattamento applicato in opera, l'Appaltatore dovrà assumere tutte le misure di sicurezza necessaria, come la ventilazione dei condotti, la protezione dei solventi da fiamme libere o scintille, ecc.
Il condotto dovrà essere mantenuto libero da acqua sino a polimerizzazione completamente avvenuta.
Il materiale usato per il trattamento dovrà superare le prove sotto elencate, da effettuarsi sia sul prodotto, sia in opera:
i. Prove sul prodotto - da eseguire su rivestimenti applicati a lamierini in acciaio, secondo le norme UNI 4715/2, lasciati indurire per 15 giorni a +20 °C, di spessore 400 micron per le prove a) e 100 micron per le successive.
ii. Prove chimiche - Consistono nella immersione, per la durata di 60 giorni, nelle seguenti soluzioni:
EPOSSIDICHE | EPOSSICATRAMINOSE | |||
% | C | % | C | |
Acido lattico | 15 | 50 | 5 | 40 |
Acido cloridrico | 25 | 80 | 15 | 45 |
Acido fosforico | 50 | 55 | 20 | 50 |
Acido solforico | 50 | 55 | 20 | 50 |
Idrossido di sodio | 50 | 50 | 15 | 70 |
Idrato di ammonio | 10 | 45 | 10 | 40 |
Benzina avio | 100 | 50 | 100 | 50 |
Detergenti sintetici anionici | 0,5 | 55 | 0,5 | 50 |
Idrogeno solfato | SATURA | 50 | SATURA | 50 |
Al termine dell'immersione la superficie del prodotto si deve presentare integra e senza vescicature.
iii. Prova di durezza - norme UNI 4715/7.
iv. Prova di imbutitura - si effettua con l'apparecchio di Xxxxxxxx, e deve dare una penetrazione minima di 4 mm prima della rottura del film di vernice.
v. Prova di impermeabilità - norme UNI 4715/15: non si deve verificare alcuna alterazione né assorbimento d'acqua dopo immersione in acqua distillata a 20 °C per 15 giorni.
vi. Prove in opera - si effettueranno prove di spessore e aderenza ogni 500 m2 di rivestimento realizzato.
La prova di aderenza verrà eseguita mediante quadrettatura a scacchiera di almeno 100 quadratini di lati 1 mm.
Il rivestimento viene accettato se almeno il 90% dei quadratini si mantiene aderente al supporto.
L'Appaltatore dovrà garantire il rivestimento protettivo per la durata di 2 anni successivi al collaudo dell'opera, e per tale periodo dovrà provvedere senza alcun compenso a tutte le riparazioni che si rendano necessarie a causa di deficienza del prodotto o di cattiva applicazione.
Art. 6.2 - Norme generali
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti con materiali, metodi e magisteri appropriati e rispondenti alla loro natura, scopo e destinazione.
L'Impresa dovrà provvedere, a sue spese, alle opere provvisionali miranti a garantire i lavori appaltati e le proprietà adiacenti da possibili danni, e l’incolumità degli operai.
L'Impresa resta, in ogni caso, unica responsabile delle conseguenze di ogni genere che derivassero dalla poca solidità o imperfezioni delle suddette opere provvisionali o dagli attrezzi adoperati, nonché dalla poca diligenza nel sorvegliare gli operai.
Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando oltre che totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, obbligata a provvedere a suo carico e spese, alla rimozione delle materie franate, tranne il caso in cui sia stata riconosciuta la causa di forza maggiore.
L'Impresa è contrattualmente responsabile della perfetta esecuzione delle opere secondo i tracciati ed i tipi di progetto con le eventuali modifiche disposte dalla D.L., per cui dovrà demolire e ricostruire a sue spese tutte quelle opere che risultassero eseguite irregolarmente dei tipi di progetto o delle disposizioni della D.L.
I controlli delle opere in corso o completate, che fossero stati eseguiti dalla D.L., non sollevano in alcun modo l'Impresa delle sue responsabilità nei casi in cui si riscontrassero successivamente errori plano- altimetrici, di forma e dimensioni o di qualunque altro genere nelle varie opere.
Le materie provenienti da tagli in genere o da scavi e demolizioni, ove non siano utilizzate o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile della D.L., ad altro impiego sui lavori nel cantiere stesso o di altri cantieri della Stazione Appaltante, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere o ai pubblici scarichi, ovvero su aree che l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese.
Qualora, a giudizio della D.L., le materie provenienti da tagli e da scavi dovessero essere successivamente utilizzate nel cantiere stesso o in altri cantieri della Stazione Appaltante, dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato o indicato dalla D.L., per poter essere poi riprese a tempo opportuno.
In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche e private e al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie. La D.L. potrà far asportare, a spese dell'Impresa, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Art. 6.3 - Rilevati e rinterri-riempimenti in pietrame-difese in verde
Per i rilevati (stradali, arginali, terrapieni, ecc.) e per i rinterri si impiegheranno solo materiali ritenuti idonei sotto l'aspetto geotecnico, a giudizio insindacabile della D.L., scevre da materie vegetali, residui organici e industriali.
L'impianto dei rilevati andrà effettuato su terreno preventivamente preparato con asportazione dello stato vegetale e gradonatura del sottosuolo, quest'ultima di caratteristiche proporzionate alla pendenza del terreno d'imposta.
Per tale preparazione nessun compenso va corrisposto all'Impresa oltre il prezzo per la formazione del rilevato, nel quale i detti oneri sono stati compresi, da applicarsi al solo volume posto al disopra del profilo originario rilevato nelle sezioni di consegna.
La loro formazione dovrà procedere per strati orizzontali di uguale altezza, uniformemente distribuiti e compattati con mezzi meccanici idonei raggiungendo in larghezza ed altezza dimensioni superiori a quelle definitive in modo da garantire i cedimenti ed il costipamento naturale successivo delle terre. la sagomatura definitiva del rilevato potrà avvenire solo dopo un congruo tempo dalla sua formazione e solo dopo un anno potranno essere eseguite sul rilevato medesimo, altre opere quali apertura di cassonetto, getto di rivestimenti, impianto di opere d'arte o altro.
Le materie trasportate, con mezzi meccanici ribaltabili, in rilevato o a rinterro dovranno essere scaricate nelle adiacenze del luogo di impiego e poi riprese, in ogni caso, con paleggiamento, solo dopo che le murature siano stagionate.
Nessun compenso spetterà all'Impresa per eliminare sconfigurazioni verificatesi nel rilevato prima della sagomatura o per cedimento delle terre o anche per eventi idrologici di qualsiasi eccezionalità.
I riempimenti con pietrame a secco per drenaggi, vespai, banchettoni di consolidamento e simili, dovranno essere formati con pietre da collocare a mano e ben costipate, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.
Per la costruzione dei drenaggi si dovranno usare negli strati inferiori il pietrame di maggiori dimensioni, impiegando nell'ultimo strato superiore, pietrame minuto, ghiaia o pietrisco o, se ordinate, anche fascine, o tessuto - non tessuto per impedire alle terre sovrastanti di penetrare o scendere occludendo così gli interstizi tra le pietre.
Per le difese in verde si provvederà all'inerbimento di scarpate e cigli, mediante seminagione di foraggere con tutti gli accorgimenti atti a favorire l'attecchimento. Potranno anche prevedersi le graticciate che dovranno essere costituite da paletti di castagno o di quercia sui quali sarà formato l'intreccio costituito da pertichelle di salice o di pioppo con il calcio opportunamente conficcato in piena terra. Per far si che le graticciate attecchiscano, dovranno essere costruite durante il riposo vegetativo impiegando materiale da intreccio vivente.
Le difese in verde potranno anche essere eseguite con zolle erbose ricavate da prato naturale densamente inerbito, di forma quadrata, con lato di cm. 35 con i tagli opportunamente inclinati a seconda del senso della corrente nella parte da rivestire.
A giudizio della D.L. il rivestimento in argomento potrà avvenire con zolle erbose disposte in foglio oppure sovrapposte (a libretto), nel qual caso dovranno essere convenientemente pilonate.
Art. 6.4 - Scavi di sbancamento o splateamento
Per gli scavi di sbancamento si intendono tutti i tagli a sezione aperta almeno da un lato per l'impianto delle opere d'arte e per qualsiasi altro lavoro, escluso lo scavo per canali, anche se rivestiti, a scarpate inclinate e sagomate, praticati al disopra del piano orizzontale che passa per il punto più depresso dell'area interessata del terreno naturale o sistemato in precedenza.
Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento, così generalmente definiti, tutti i cosiddetti scavi di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi di canali contenuti entro muri di sostegno o al disopra di essi anche se sagomati a scarpata.
Sono inoltre considerati scavi di sbancamento quelli per incassature di opere d'arte (spalle di ponti, ali di briglie, ecc.) eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti e dei fiumi e quelli eseguiti per formazione di vasche di compenso fino alla profondità del piano d'imposta del rivestimento e dell'eventuale drenaggio
Art. 6.5 - Scavi di fondazione
Per scavi di fondazione si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di cui al precedente articolo, ma solo se chiusi da tutti i lati e necessari all'impianto di opere d'arte o vespai isolati.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, a richiesta della D.L., potranno essere disposti con determinate contropendenze.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'Impresa dovrà, occorrendo, sostenerle con conveniente armatura e sbatacchiature, restando a suo carico ogni onere di ripristino ed ogni danno alle cose ed alle persone che potessero verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi.
Nessun compenso spetta all'Impresa se, per qualsiasi ragione o per disposizione della D.L., tali armature non potessero essere recuperate.
Detti scavi potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino e motivi di sicurezza lo consiglino, essere eseguiti anche con pareti a scarpata.
In ogni caso non sarà compensato il maggiore scavo eseguito oltre quello che riproduce il perimetro di fondazione dell'opera e a pareti verticali.
L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, al successivo riempimento del vuoto intorno alle murature dell'opera con materiale terroso adatto o, se ordinato dalla D.L., con materiale arido, e al suo costipamento fino al limite originario del terreno.
Nel caso che venisse ordinato il riempimento con materiale arido, questo verrà compensato con il relativo prezzo di elenco.
Analogamente l'Impresa dovrà procedere, senza ulteriore compenso, a riempire i vuoti che restassero attorno alle murature stesse, pur essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza della esecuzione delle murature con riseghe di fondazione, ovvero in conseguenza della maggiore ampiezza data allo scavo rispetto all'opera muraria o per necessità di effettuare l'armatura delle pareti dei cavi, o per realizzare i casseri per i getti delle murature, o per qualsiasi altra ragione.
I materiali provenienti dagli scavi o dalle demolizioni che non fossero utili per altri lavori da eseguire, saranno portati a rifiuto in località adatte, a cura e spese dell'Impresa, previo benestare della D.L.
I materiali che dovranno essere reimpiegati nel lavoro, saranno normalmente depositati in cumuli lateralmente ai cavi, disponendoli in modo da non recare ostacoli per il passaggio, il transito e la manovra degli operai e dei mezzi, in modo da impedire e prevenire l'invasione nei cavi delle acque meteoriche superficiali oppure gli scoscendimenti o smottamenti dei materiali stessi ed eventuali altri danni i quali, nel caso si verificassero, dovranno essere prontamente riparati a cura e spese dell'Impresa, per non intralciare l'ulteriore sviluppo dei lavori.
Per aumentare la superficie di appoggio dei manufatti, la D.L. potrà ordinare che il tratto terminale di fondazione per un'altezza fino ad un metro, sia allargato mediante scampanatura, restando fermo quanto sopra detto circa l'obbligo dell'Impresa, ove occorra, di armare convenientemente, durante i lavori, la parete verticale sovrastante.
L'Impresa è tenuta ad evitare il recapito, entro i cavi di fondazione, di acque provenienti dall'esterno.
Qualora lo scavo dovesse essere eseguito in acqua o in presenza di acqua anche fluente, non verrà corrisposto alcun compenso per esaurimenti, aggottamenti e deviazioni, essendosi tenuto conto di questi oneri nella formazione dei relativi prezzi.
Art. 6.6 - Scavo per formazione di fossi e canali
Lo scavo per formazione di fossi e canali e per ampliamento di canali e fossi esistenti, è quello eseguito secondo le prescritte sezioni in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina, compresa la muratura di pietrame o laterizio legati con malta aerea, anche in presenza di acqua di qualsiasi origine e portata.
Nel prezzo specificato in elenco, a completo carico dell'Impresa è compreso il trasporto a rilevato del materiale di risulta, se idoneo all’impiego, o a rifiuto a qualsiasi distanzanonché ogni onere per il taglio, l'allontanamento di alberi e cespugli, la perfetta regolarizzazione delle scarpate, la profilatura secondo la sagoma prescritta dell'alveo, compresa la eventuale formazione della sede per il rivestimento in calcestruzzo o di drenaggi continui a tergo e sotto il rivestimento stesso, e ogni e qualsiasi onere per l'allontanamento dell'acqua di qualsiasi provenienza e portata anche con canali fugatori.
Gli scavi per far luogo all'eventuale rivestimento dovranno essere mantenuti all'asciutto, sia durante le operazioni di scavo che durante il getto dei rivestimenti e tenuti liberi da vegetazioni di qualsiasi natura e dimensione, anche con l'uso di idonei diserbanti chimici.
Di norma gli scavi per apertura di canali saranno eseguiti da valle verso monte in modo da garantire lo scolo naturale.
Art. 6.7 - Scavo per posa in opera di condotte
Nell'esecuzione degli scavi per la posa delle condotte dovrà essere rigorosamente rispettato l'andamento plano-altimetrico previsto nel progetto, ovvero stabilito all'atto esecutivo dalla D.L.
Per l'esecuzione degli scavi, l'assuntore è libero di adoperare sistemi, materiali, mezzi d'opera e impianti che
riterrà di sua convenienza, purché siano riconosciuti rispondenti allo scopo dalla Direzione lavori e non pregiudizievoli per la buona riuscita e il buon andamento dei lavori.
Le larghezze degli scavi per la posa delle condotte di qualsiasi tipo e diametro dovranno essere tali da consentire l'agevole e perfetta esecuzione di tutte le operazioni di posa e rincalzo della condotta secondo le norme del presente Capitolato, la esecuzione dei giunti e la loro ispezione da parte della Direzione dei lavori.
In particolare per l'ispezione dei giunti saranno scavate, a cura e spese dell'Impresa, apposite nicchie nel fondo e nelle pareti del cavo.
La profondità dello scavo dovrà assicurare un'altezza di ricoprimento, sulla generatrice superiore della tubazione, non inferiore a metri 1,20 misurato ortogonalmente alla condotta stessa.
Il fondo dei cavi aperti per il collocamento in opera delle tubazioni o per fondazioni di opere d'arte, dovrà essere ben spianato.
Non saranno tollerate sporgenze o infossature superiori di 3 cm al piano delle livellette indicate nei profili longitudinali allegati al contratto o stabilite all'atto esecutivo dalla D.L., ovvero di quelle che in corso d'opera potranno essere ordinate.
Per effetto di tali varianti la profondità degli scavi potrà risultare in più o in meno di quella indicata nei profili, senza che per ciò l'assuntore possa accampare diritti o compensi di sorta, ovvero al pagamento di prezzi unitari diversi da quelli stabiliti contrattualmente.
Le pareti dei cavi dovranno essere a piombo o con scarpe tali da garantire la stabilità degli stessi e senza blocchi sporgenti o masse pericolanti che, in ogni caso, dovranno essere abbattuti o sgomberati a cura e spese dell'assuntore.
Qualora per le qualità del terreno, per il genere dei lavori che si eseguiranno e per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare o armare le pareti dei cavi, l'assuntore dovrà provvedervi a propria cura e spese e di propria iniziativa, adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti, per assicurare contro ogni pericolo gli operai e per evitare danni alle proprietà ed alle persone.
L'assuntore potrà costruire i puntellamenti e le sbadacchiature nel modo che riterrà migliore restando in ogni caso unico responsabile di eventuali danni alle persone ed alle cose e di tutte le conseguenze di ogni genere che derivassero dalla mancanza, dalla insufficienza o dalla poca solidità di dette opere, dagli attrezzi adoperati, dalla poca diligenza nel sorvegliare gli operai, nonché dall'inosservanza delle disposizioni vigenti sui lavori pubblici e sulla polizia stradale. Tutti gli oneri di cui sopra sono a totale carico dell'impresa.
La manutenzione dei cavi e lo sgombero dei materiali che per qualunque causa fossero eventualmente caduti nei cavi stessi, saranno a totale carico dell'Impresa indipendentemente dal tempo trascorso tra l'apertura dei cavi ed il loro rinterro.
Con il procedere dei lavori l'Appaltatore può recuperare i legnami costituenti le armature e quelli che, a giudizio della Direzione dei lavori, non potranno essere tolti senza pericolo o danno delle opere, devono essere abbandonati negli scavi e l'Appaltatore non potrà per questo chiedere alcun compenso speciale.
I lavori di scavo inoltre dovranno essere condotti in maniera da dare facile e pronto smaltimento alle acque di infiltrazione che eventualmente scaturissero dal fondo e dalle pareti dei cavi, procedendo, ove possibile, da valle verso monte, essendo l'Impresa obbligata ad eseguire, a tutte sue cure e spese, gli esaurimenti che per tale motivo o per qualsiasi altra causa si rendessero necessari, per qualunque battente naturale della falda o subalvea, come pure ogni deviazione di acqua di qualsiasi provenienza mediante opere adatte alla difesa degli scavi o delle opere.
L'avanzamento degli scavi dovrà essere adeguato alla posa in opera dei tubi, pertanto gli scavi per condotte potranno essere sospesi, a giudizio insindacabile della D.L., qualora le condotte già iniziate non vengano sollecitamente completate ivi comprese le prove in opera ed il rinterro.
I materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizione che non fossero più utili per gli ulteriori lavori da eseguire, saranno portati a rifiuto in località adatte a cura e spese dell'Impresa, previo benestare della D.L.
I materiali invece che dovranno essere reimpiegati nel lavoro saranno normalmente depositati in cumuli lateralmente ai cavi, disposti in modo da non recare ostacoli per il passaggio, il traffico e la manovra degli operai, in modo da prevenire ed impedire l'ingresso nei cavi delle acque meteoriche superficiali, gli scoscendimenti o smottamenti dei materiali stessi ed altri eventuali danni i quali, nel caso si verificassero, dovranno essere prontamente riparati, a cura e spese dell'assuntore, per non intralciare l'ulteriore sviluppo dei lavori.
I materiali da utilizzare per la formazione dello strato di rinterro di protezione dei tubi, saranno depositati separatamente dagli altri, sul lato opposto del cavo rispetto al precedente. La larghezza della banchina da lasciare fra il ciglio del cavo ed il piede del cumulo delle materie depositate lateralmente, sarà tale da non provocare franamenti del cavo.
Lungo le strade di ogni genere e categoria, sia durante la esecuzione dei lavori per l'apertura dei cavi sia per tutto il tempo in cui questi restano aperti, l'assuntore dovrà adottare tutte le disposizioni necessarie per garantire la libertà e la sicurezza del transito ai pedoni, agli animali ed ai veicoli. Dovrà perciò depositare i materiali riutilizzabili provenienti dagli scavi in modo da mantenere libera da ogni ostacolo la sede stradale riservata al pubblico transito.
Quando la condotta sia ubicata in corrispondenza della sede stradale di qualunque larghezza, purché si tratti di strada non privata, può non essere prevista la fascia di servitù sulle latistanti proprietà: iIn tal caso sono a carico dell'Impresa gli oneri per eventuali danneggiamenti e tali proprietà private per qualsiasi motivo causati.
Quando non fosse possibile depositare lateralmente alla trincea lungo la strada le materie di scavo, queste dovranno essere trasportate in luoghi più adatti, donde poi saranno riprese per i riempimenti, senza che per ciò possa competere all'assuntore altro compenso all'infuori dei prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e per i rinterri.
L'Impresa è sempre responsabile del materiale di pavimentazione stradale fino alla sua ricollocazione in opera e ad essa sarà addebitato quello mancante, rotto o comunque danneggiato per incuria e incapacità dei suoi operai. Per i riempimenti si adopereranno i materiali provenienti dagli scavi che si trovano depositati lungo uno o entrambi i lati del cavo, qualunque sia la consistenza e lo stato di costipamento delle materie stesse. Resta in facoltà della D.L., nel caso in cui fosse necessario ricorrere a cave di prestito, rifiutare a proprio giudizio insindacabile, l'impiego, per il reimpianto, di materie rocciose, fangose, fortemente argillose o altrimenti riconosciuta inadatte.
Il rinterro, salvo disposizioni diverse da parte della D.L., deve essere eseguito in due fasi: una prima per l'incavallottamento della condotta, con le modalità di cui in seguito e per una lunghezza pari a 1/3 di quella di ciascun elemento di tubazione e per l'intera profondità dello scavo, lasciando liberi i giunti in modo da permettere l'esecuzione delle prove di tenuta; la seconda e successiva, per il completo riempimento dei cavi.
La seconda fase deve essere iniziata con la condotta ancora in pressione. Ambedue le fasi devono essere eseguite come segue:
devono essere dapprima riempiti gli eventuali vuoti al disotto della tubazione, ove questi sussistano per particolari condizioni di posa (tubazioni su cuscinetti di appoggio, nicchie, ecc.), poi si deve procedere al completamento del rinfianco ed alla prima copertura del tubo con almeno 30 cm. sulla parte più elevata mediante terra sciolta minuta e ben costipata. Il riempimento successivo, da effettuare appena ultimato il primo strato anzidetto, sarà anch'esso realizzato per strati di altezza non maggiore di cm. 25, regolarmente spianati ed accuratamente costipati, sino a formare un sovraspessore sul piano campagna dell'altezza che verrà indicata dalla D.L.
Qualora le materie di scavo fossero costituite da pietrame e da detriti di roccia, questi saranno messi in opera a mano e comunque mai nei primi due strati di riempimento, in modo da ridurre al minimo i vuoti; è assolutamente vietato gettare pietre alla rinfusa per evitare danneggiamenti ai tubi ed insufficiente costipamento del rinterro.
Il sopraccitato rilevato a protezione della tubazione, sarà realizzato al disopra del piano naturale di campagna, sarà spianato in sommità e sistemato con scarpe ben profilate, di adatta inclinazione, secondo le prescrizioni che saranno impartire all'atto esecutivo dalla D.L.
Uguale cura sarà posta nella formazione dei rilevati per ricoprimento di opere d'arte, con l'avvertenza che, tanto sulla sommità, quanto sulle scarpate si abbia uno strato non inferiore a cm. 10 di terra vegetale od almeno di materiale più minuto o terriccio proveniente dagli scavi.
L'assuntore resta sempre unico responsabile dei danni e delle avarie comunque prodotti alla tubazione in dipendenza del modo con cui si esegue il rinterro.
In nessun caso l'altezza di rinterro dovrà risultare minore di m 1,20 dalla generatrice superiore del tubo; se per completare il rinterro non bastasse il materiale scavato e depositato lateralmente, l'assuntore dovrà provvedere, a tutte sue spese e cura, a prelevarlo dalle tratte nelle quali esso risultasse esuberante, ovvero da cave di prestito, ed a trasportarlo nelle tratte dove è in difetto.
Le cave dovranno essere aperte a tutte cure e spese dell'assuntore a distanza non minore di 50 metri dall'asse della condotta e dovranno essere mantenute in modo che non si abbiano a verificare ristagni d'acqua.
Art. 6.8 - Scavo in roccia
Vengono definite rocce da mina quelle costituite da materie richiedenti, per la loro rottura e asportazione, l'uso di mine, il cui impiego sarà vietato nei casi in cui sia interdetto dalle competenti autorità e quando, a giudizio insindacabile della D.L., il loro uso possa recare danneggiamenti alla buona riuscita delle opere, ai manufatti, a piantagioni esistenti in prossimità e alla sicurezza del transito e del personale.
L'Impresa, sempre che la roccia sia classificata dura da mina, in conseguenza del divieto non potrà pretendere altro che l'applicazione del sovrapprezzo previsto in elenco per "scavo in roccia da mina senza uso di mine".
In ogni caso l'Appaltatore dovrà, per l'esecuzione e l'esplosione delle mine, ottemperare a tutte le prescrizioni vigenti e sarà in ogni caso responsabile di ogni conseguenza.
Art. 6.9 - Malte e conglomerati
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni :
1)_Malta_cementizia_per_muratura
- cemento tipo 325 q 3,00
- sabbia m3 1,00 2)_Malta_cementizia_per_intonaci
- cemento tipo 325 nelle quantità stabilite dall'elenco prezzi
- sabbia m3 1,00
I calcestruzzi saranno eseguiti con inerti di almeno tre classi vagliati e lavati, la cui composizione risponderà alla curva granulometrica prescritta, che di massima sarà :
p = 100 x (d/D)1/3
ove p è il peso percentuale del passante del setaccio di foro d (cemento compreso) e D il diametro massimo dell'inerte.
In ogni caso la composizione granulometrica degli aggregati e il rapporto acqua-cemento saranno oggetto di sperimentazione preliminare, ove la D.L. la richieda, che l'Impresa si obbliga ad effettuare, sotto la sorveglianza della D.L., a proprie spese presso laboratori ufficiali.
Il cemento sarà di norma portland o pozzolanico e d'alto forno e del tipo 325 o 425 a seconda della necessità di impiego e delle prescrizioni della D.L.
I calcestruzzi dovranno avere a 28 giorni di stagionatura una resistenza caratteristica cubica Rbk determinata in base a quanto prescritto dal regolamento vigente all'atto dell'esecuzione delle opere, in nessun caso inferiore a quella indicata nella tabella che segue :
cemento | dosaggio | Rbk | D |
tipo | (Kg/m3) | (Kg/cm2) | (mm) |
325 | 200 | 150 | 80/50 |
000 | 000 | 000 | 80 |
325 | 300 | 250 | 50/32 |
425 | 300 | 350 | 50/32 |
425 | 350 | 400 | 32/15 |
Eventuali variazioni di dosaggio, ordinate dalla Direzione lavori, saranno valutate con i relativi prezzi di elenco limitatamente al solo cemento, restando inteso che l'appartenenza di un calcestruzzo ad un data classe presuppone la rispondenza a tutti i relativi dati di tabella, nessuno escluso, intesi come valori minimi ammessi.
In corso di getto delle opere dovranno essere effettuati prelievi di cubetti, costituiti, ciascuno, da quattro provini formati con calcestruzzo prelevato alla bocca della betoniera e vibrato in numero che sarà fissato dalla D.L. a suo insindacabile giudizio, ma non inferiore a un prelievo ogni m3 500 per ogni tipo di elenco di calcestruzzi non armati o debolmente armati (fino a 25 Kg/m3) e, per i cementi armati, a quanto stabilito dal regolamento vigente all'atto dell'esecuzione delle opere: i provini, dopo maturazione, verranno sottoposti a prove di resistenza.
In caso di risultati inferiori rispetto alle resistenze prescritte, la D.L. ordinerà il prelevamento di campioni in sito da sottoporre ad analoghe prove di compressione.
La Direzione lavori avrà la facoltà, in caso calcestruzzo di qualità scadente, di ordinare la demolizione e il rifacimento, il tutto a carico dell'Impresa, ovvero di applicare una congrua detrazione al prezzo di elenco.
Le prove sclerometriche, eventualmente effettuate per controllo speditivo, avranno solo valore indicativo.
La confezione dei calcestruzzi dovrà essere eseguita con mezzi meccanici, possibilmente in impianti di betonaggio centralizzato, salvo casi eccezionali, espressamente autorizzati dalla D.L.
L'impasto dovrà risultare di consistenza omogenea, uniformemente coesivo (tale cioè da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi) e lavorabile; in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo la vibrazione.
La lavorabilità non dovrà essere con impiego di acqua maggiore di quanto previsto nella composizione del calcestruzzo.
La D.L. potrà consentire, previa approvazione del tipo proposto dall'Impresa, l'impiego di aeranti e plastificati in misura non superiore al 5% del peso del cemento, per i quali l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo oltre il prezzo del calcestruzzo.
Il trasporto del calcestruzzo al luogo d'impiego dovrà essere effettuato con mezzi idonei ad evitare la separazione dei singoli componenti e comunque ogni possibilità di deterioramento del calcestruzzo medesimo.
Il getto verrà eseguito con ogni cura e regola d'arte, con attrezzature idonee ed atte ad evitare la separazione dei singoli componenti e comunque ogni possibilità di deterioramento del calcestruzzo medesimo.
Il getto verrà eseguito dopo aver preparato accuratamente i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire ed in maniera che le strutture abbiano a risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi approvati ed alle prescrizioni della D.L.
Si avrà cura che in nessun caso si possano verificare cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento.
I getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi e delle casseforme da parte della D.L.
Le superfici dei getti, dopo la sformatura, dovranno risultare piane, senza concavità, risalti, nidi di ghiaia, sbavature e irregolarità, tali da non richiedere alcun tipo di intonaco, né spianamenti, abbozzi o rinzaffi.
Le casseforme dovranno essere preferibilmente metalliche oppure, se di legno, rivestite di lamiera; saranno tuttavia consentite casseforme di legno non rivestite, purché il tavolame e relative fasciature e armature siano perfettamente connesse e lisciate in modo da conseguire lo stesso risultato.
L'assestamento in opera di qualunque tipo di calcestruzzo, verrà eseguito mediante vibrazione ad alta frequenza, con idonei apparecchi approvati dalla D.L. il getto sarà eseguito a strati orizzontali di altezza non superiore a 50 cm. resi dopo la vibrazione.
Tra le successive riprese del getto non dovranno aversi distacchi e discontinuità o differenze di aspetto.
Nel caso di interruzione dei getti per un periodo superiore a 24 ore, la ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e ricoperta con malta dosata a q 6 di cemento per ogni m3 di sabbia: per tale lavoro non spetta all'Impresa alcun compenso oltre al prezzo del calcestruzzo.
Quando il calcestruzzo fosse gettato in acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per impedire il dilavamento che ne pregiudichi la qualità.
A getto ultimato, in particolare dei rivestimenti e delle strutture sottili, sarà curata la stagionatura in modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici, usando tutte le cautele e impiegando i mezzi più idonei, regolarmente approvati dalla D.L.
Durante il periodo di presa ed indurimento i getti saranno riparati da possibilità di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.
Non dovranno essere effettuati getti di calcestruzzo quando la temperatura sia prossima a 0°C o quando ragionevolmente si preveda che tale temperatura venga raggiunta durante il primo periodo di presa.
Se, anche dopo i dovuti accorgimenti, il calcestruzzo risultasse deteriorato, la struttura dovrà essere totalmente o parzialmente demolita e ricostruita a totale carico dell'Impresa.
I calcestruzzi aventi funzione di contenimento di acqua o, se interrati, di apparecchiature di manovra o misura, (serbatoi, vasche, camere di manovra interrate, ecc.) dovranno essere impermeabili sia sotto i carichi di esercizio che dalle acque esterne e non dovranno dar luogo a trafilamenti, gocciolamenti e trasudi: per ottenere ciò l'Impresa dovrà usare ogni accorgimento (in particolare nella granulometria, nella costipazione, nelle riprese) e potrà impiegare anche additivi purché approvati dalla D.L.
L'impiego di additivi e tutti gli interventi e gli intonaci speciali che si rendessero necessari per assicurare l'impermeabilità, saranno a totale carico dell’Impresa.
Ove la D.L. richiedesse che le strutture in calcestruzzo venissero rivestite sulla superficie esterna con paramenti speciali in pietra, i getti dovranno procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere soggetti a vibrazione, in modo da assicurare l'assoluta solidità tra getto e paramento.
La D.L. si riserva anche la facoltà di effettuare detrazioni nel caso di getti difettosi, restando a carico dell'Impresa ogni ripresa, fratazzatura, spennellatura e intonacatura. Tali eventuali applicazioni potranno essere effettuate solo su calcestruzzo appena sformato, dopo non più di 30 ore dal getto.
Superato tale limite tempo ogni applicazione potrà essere effettuata solo impiegando gli additivi o materiali particolari atti ad assicurare una perfetta adesione sul getto (resine epossidiche, emulsioni viniliche e simili) semprechè la D.L. non ordini la demolizione dell'opera.
Art. 6.10 - Opere in conglomerato cementizio semplice o armato
Oltre a quanto prescritto nel precedente articolo, per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato, l'Impresa dovrà attenersi, alle norme contenute nel D.M. 31.08.1972 per l'accettazione dei leganti idraulici, al vigente regolamento per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio e alle disposizioni emanate dalle competenti autorità (circolari della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., A.N.A.S., ecc).
Tutte le strutture in cemento semplice o armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base a calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi, particolari costruttivi e da una relazione redatti e firmati da un ingegnere specializzato che l'Impresa dovrà presentare alla D.L. entro il termine che verrà prescritto.
Detto ingegnere eseguirà i calcoli attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme impartite ed assumerà la direzione dei lavori dell'opera progettata cui i calcoli si riferiscono.
L'esame e la verifica da parte della D.L. dei progetti delle varie strutture, non esonera in alcun modo Impresa e Direttore dei Lavori, dalle responsabilità loro derivanti per legge e pattuizione di contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla D.L. nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione appaltante, l'Impresa, il Direttore dei Lavori e il progettista rimangono, ciascuno per le rispettive competenze, unici responsabili delle opere, per quanto ha rapporto con la progettazione e il
calcolo, per la qualità dei materiali e per la esatta esecuzione delle opere; pertanto essi dovranno rispondere degli inconvenienti, di qualunque natura, importanza e conseguenza, che avessero a verificarsi.
Art. 6.11 - Descrizioni riguardanti la costruzione di vasche in c.a.
L'Impresa non può dare avvio alle strutture in c.a. delle vasche se prima non sia ultimato lo scavo per la sede di queste e la sede stessa non sia stata conformata ed eventualmente munita di opere di difesa e consolidamento a criterio insindacabile della D.L.
Nemmeno potrà essere dato inizio alle dette strutture se prima l'Impresa non abbia approvvigionato tutti i materiali da costruzione ed i macchinari occorrenti, in modo che il getto del calcestruzzo non subisca interruzioni e possa invece eseguirsi con assoluta continuità.
In particolare l'Impresa dovrà disporre di un adeguato numero di betoniere adatte alle esigenze del getto continuo per la costruzione delle vasche, provvedere all'approvvigionamento degli inerti che dovranno essere scelti e classificati in base alle scale granulometriche fissate dalla D.L.
L'Impresa ha inoltre l'obbligo assoluto di costruire contemporaneamente ed al completo per tutte le vasche o camere le casseforme e i relativi sostegni, le armature, tutti i casseri in genere e tutte le opere occorrenti per confermare le camere stesse e le loro strutture di calcestruzzo, predisponendo dette opere per la necessità del getto continuo.
Il getto del calcestruzzo deve procedere contemporaneamente per tutte le camere delle vasche e con assoluta continuità ricorrendo anche al lavoro notturno. Malgrado il controllo e l'approvazione data dalla D.L. l'Impresa resta pienamente responsabile della solidità delle armature, centinature ecc. come della perfetta riuscita dell'opera.
Dopo il disarmo e la rimozione del materiale di armatura, centinatura ecc. e prima di procedere all'intonacatura interna e al rinterro del manufatto, si effettuerà la prova di tenuta, ossia della impermeabilità delle strutture in c.a.
A tale scopo ciascuna camera sarà riempita d'acqua e lasciata piena per una durata non minore di 7 giorni e non maggiore di 20 giorni, a criterio insindacabile della D.L.
Si proveranno prima le camere una per una, restando vuote le altre e osservando le eventuali permeazioni. Dopo l'esito soddisfacente delle singole prove, si procederà alla verifica contemporanea di tutte le vasche.
La D.L. stabilirà le norme e i dispositivi necessari per procedere alla misura dell'entità delle eventuali perdite e permeazioni a cura e spese dell'Impresa.
Resta stabilito che non si potrà procedere all'esecuzione dell'intonaco interno delle vasche se le suddette prove avranno dato esito negativo, e fino a quando non saranno state eliminate del tutto le perdite o permeazioni d'acqua, eseguendo ogni e qualsiasi lavoro che venga ordinato dalla D.L. a tale scopo senza limite di spesa e di entità.
Tutti gli oneri relativi alle ripetute prove di tenuta effettuata saranno a cura e a carico dell'Impresa. La tenuta delle vasche deve essere perfetta e perciò la impermeabilità delle strutture in c.a. deve essere assoluta e pienamente garantita nel tempo.
Resta stabilito che le prove debbono essere ripetute dopo l'esecuzione dell'intonaco sulle pareti interne delle vasche; inoltre la D.L. ha la facoltà di procedere a tutte le prove di carico dissimetrico di ciascuna camera e di tutto l'insieme dell'opera e ciò sia per il carico d'acqua, sia per quello del terrapieno da costruirsi per il rinterro dell'opera.
Le apparecchiature, i dispositivi, i mezzi d'opera e gli operai occorrenti per l'esecuzione di tutte le dette prove nonché il personale di assistenza e sorveglianza, debbono essere forniti a cura e spese dell'Impresa poiché di questi oneri si è tenuto conto nello stabilire i prezzi di elenco.
Il limite massimo ammissibile di perdite viene stabilito in 0,10 litri/giorno*mq di parete bagnata.
Art. 6.12 - Muratura di laterizi
I materiali, all'atto dell'impiego, dovranno essere abbondantemente bagnati per immersione sino a sufficiente saturazione.
Essi dovranno essere messi in opera a regola d'arte, con le connessure alternate in corsi ben regolari, saranno posti sopra uno strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rimonti all'ingiro e riempia tutte le connessure.
La larghezza delle connessure non dovrà essere maggiore di cm. 1, né minore di cm. 0,5.
Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto, si dovrà aver cura di scegliere, per le facce esterne, i mattoni di migliore cottura a spigolo vivo, meglio formati e di colore uniforme, disponibili con perfetta regolarità di piani a ricorrere ed alternando con precisione i giunti verticali.
In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di mm 5 e, previa la loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica e diligentemente compresse e lasciate con apposito ferro, senza sbavature.
Art. 6.13 - Intonaci e applicazioni protettive delle superfici dei calcestruzzi
In linea generale, per le strutture in calcestruzzo non verranno adottati intonaci perché le casseforme dovranno essere predisposte e i getti vibrati con cura tale che le superfici delle predette strutture dovranno presentare aspetto regolare e non sgradito alla vista.
Gli intonaci, quando fosse disposto dalla D.L., verranno eseguiti dopo accurata pulizia, bagnatura delle pareti e formazione di fasce di guida in numero sufficiente per ottenere la regolarità delle superfici.
A superficie finita non dovranno presentare screpolature, irregolarità, macchie; le facce dovranno essere regolari e uniformi e gli spigoli eseguiti a regola d'arte.
Sarà cura dell'Impresa mantenere umidi gli intonaci eseguiti quando le condizioni locali lo richiedano.
a. intonaci eseguiti a mano.
Nella esecuzione di questo lavori verrà applicato un primo strato di circa 12 mm. di malta (rinzaffo), gettato con forza in modo da aderire perfettamente alla muratura.
Quando questo primo strato sarà consolidato, si applicherà il secondo strato che verrà steso con la cazzuola e regolarizzato con il frattazzo.
Lo spessore finito dovrà essere di mm. 20; qualora però, a giudizio della D.L., la finitura delle murature e dei getti lo consenta, potrà essere limitato a mm. 10 e in tal caso applicato in una volta sola.
b. Intonaci eseguiti a spruzzo (guinte)
Prima di applicare l'intonaco l'Impresa avrà cura di eseguire, mediante martelli ad aria compressa, la spicconatura delle superfici da intonacare, alla quale seguirà un efficace lavaggio con acqua a pressione e, occorrendo, sabbiatura ad aria compressa.
Le sabbie da impiegare per gli intonaci dovranno essere silicee, scevre da ogni impurità e di appropriato assortimento granulometrico.
La malta sarà di norma composta da q 5 di cemento tipo 325 per m3 di sabbia, salvo diverse prescrizioni della D.L.
L'intonaco potrà avere spessore di mm 20 o 30 e sarà eseguito in due strati, il primo dei quali sarà rispettivamente di mm 12 o 18 circa.
Il getto dovrà essere eseguito con la lancia in posizione normale alla superficie da intonacare e posta a distanza di cm 80 ÷ 90 dalla essa.
La pressione alla bocca dell'ugello di uscita della miscela sarà di circa 3 atm.
Qualora si rendesse necessario, la D.L. potrà ordinare l'aggiunta degli idonei additivi per le qualità e dosi che di volta in volta verranno stabilite, o anche la inclusione di reti elettrosaldate in fili di acciaio, di caratteristiche che saranno precisate dalla D.L.
In quest'ultimo caso l'intonaco potrà avere spessore di mm 30 ÷ 40.
c. Applicazioni protettive sulle superfici dei calcestruzzi
Qualora la D.L. lo ritenga opportuno, potrà ordinare all'Impresa l'impiego di intonaci idrofughi o di sostanze protettive delle superfici dei calcestruzzi.
Art. 6.14 - Lavori stradali
I sottofondi stradali e le pavimentazioni bitumate dovranno avere gli spessori e le dimensioni indicate negli elaborati grafici o come ordinato dalla D.L.
Essi saranno estesi a tutto il cassonetto della piattaforma indicata in progetto, che dovrà essere sagomata sia in rettifilo che in curva, affinché la sovrastruttura abbia ovunque lo stesso spessore.
Il materiale, se con scarso potere legante, dovrà essere integrato con idoneo sabbione da spandere in fase di compattazione aiutandone la penetrazione con leggero annaffiamento.
Il costipamento, da eseguire con compressore di oltre t 14 mediante passaggi successivi procedendo dai fianchi verso il centro, dovrà essere tale che la densità in sito sia pari al 100% dei quella massima AASHO modificata.
Il sottofondo stradale è valutato a m3 di massicciata costipata.
La pavimentazione che forma la definitiva carreggiata portante il traffico dei veicoli, e pertanto resistente, sarà eseguita con miscela di elementi litici legati con bitume, posta in opera in uno o più strati fino a raggiungere lo spessore voluto risultante dall'annesso elenco prezzi o dai disegni.
Detti strati saranno fondamentalmente due: uno superiore di usura ed uno intermedio fra il precedente e la fondazione detto di collegamento (binder).
Art. 6.15 - Opere in ferro lavorato
Il ferro e l'acciaio delle qualità prescritte, da usare in carpenteria per parapetti, piastre di appoggio, rulli scorrevoli, piastre anticorrosive dei calcestruzzi, ecc. dovranno essere lavorati diligentemente con maestria, avere regolarità di forme e precisione di dimensioni con particolare attenzione nelle saldature e bullonature.
Xxxxxxx rifiutati i pezzi che presenteranno il più leggero indizio d'imperfezione.
Per le ferramenta di qualche rilievo, l'Appaltatore dovrà preparare e presentare un campione che, dopo l'approvazione della D.L., dovrà servire da modello per tutta la provvista.
Per i lavori in ferro, salvo contrarie disposizione della D.L., dovrà essere eseguita la coloritura o la zincatura come specificato nell'apposita voce di elenco prezzi.
Art. 6.16 - Barriere di sicurezza e parapetti metallici
Le barriere verranno installate lungo i tratti saltuari dei cigli della piattaforma stradale, secondo le disposizioni che impartirà la D.L.
I parapetti metallici verranno installati in corrispondenza dei cigli dei manufatti.
Le barriere e i parapetti metallici devono avere caratteristiche tali da resistere agli urti dei veicoli e presentare una deformabilità pressoché costante in qualsiasi punto.
La barriera sarà costituita da una serie di sostegni in profilato metallico e da una fascia orizzontale, anch’essa metallica, con l'interposizione di adatti elementi distanziatori.
Le fasce dovranno essere fissate ai sostegni in modo che l'altezza del loro asse risulti a cm 45 circa del piano della pavimentazione finita e che il loro filo esterno abbia aggetto non inferiore a cm 15 dalla fascia del sostegno lato strada.
I sostegni della barriera saranno costituiti da profilati metallici, sagomati a seconda delle necessità.
I sostegni dovranno essere infissi nel terreno con battipalo per una profondità di norma non minore di m 1,40 e posti ad intervallo di norma compreso fra m 3 e 4.
La D.L. potrà ordinare una maggiore profondità o altri accorgimenti esecutivi per assicurare un adeguato ancoraggio del sostegni in terreni di scarsa consistenza, e/o variarne l'interasse.
In casi speciali, quali zone rocciose od altro, su richiesta dell'Impresa e con l'approvazione della D.L., i sostegni potranno essere ancorati al terreno a mezzo di basamento in calcestruzzo di classe 250 e di dimensioni adeguate.
Le fasce saranno costituite da un nastro metallico a doppia onda ed avranno altezza non inferiore a cm 30.
Le giunzioni, che dovranno avere il loro asse in corrispondenza dei sostegni, devono essere ottenute con sovrapposizione di due nastri per non meno di cm 25, effettuata in modo che, nel senso di marcia dei veicoli, la fascia che precede sia sovrapposta a quella che segue.
Il collegamento tra le fasce e queste con i loro sostegni, deve assicurare, per quanto possibile, il funzionamento della barriera a trave continua, e i bulloni e i sistemi di attacco devono impedire che, per effetto dell'allargamento dei fori da parte dei bulloni, possa verificarsi lo sfilamento delle fasce.
I sistemi di collegamento sia durante la posa in opera, sia in caso di cedimenti del terreno, devono consentire un movimento verticale di ± cm 2 e orizzontale di ± cm 1.
Le fasce e i sistemi di collegamento ai sostegni dovranno consentire l'installazione delle barriere lungo curve di raggio non inferiore a m 50 senza ricorrere a pezzi o sagomature speciali.
Ogni tratto dovrà essere completato con pezzi terminali curvi, adeguatamente sagomati e realizzati con materiale analogo a quello usato per le fasce.
In proposito si fa presente che potrà essere richiesta anche una diversa sistemazione (interramento delle testate) fermi restando i prezzi di elenco.
I parapetti da installare in corrispondenza dei manufatti saranno realizzati in maniera analoga a quella delle barriere: una serie di sostegni in profilato metallico, una fascia orizzontale metallica fissata ai sostegni a mezzo di distanziatori, e un corrimano in tubolare metallico posto ad altezza non inferiore a m 1,00 dal piano della pavimentazione finita.
I sostegni per parapetti saranno in profilato di acciaio in un solo pezzo adeguatamente sagomato e, per la parte inferiore che regge la fascia, le caratteristiche dei sostegni delle barriere.
I sostegni saranno di norma alloggiati e fissati con malta cementizia, per la profondità necessaria, in appositi fori predisposti, o da predisporre dalla stessa impresa, sulle opere d'arte.
I fori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni già indicate per le barriere così pure il ripristino delle superfici manomesse.
La fascia dovrà essere uguale a quella impiegata per la barriera e essere posta in opera alla stessa altezza di quest'ultima dal piano della pavimentazione finita, anche se l'interasse dei sostegni risulterà inferiore.
Il corrimano, in tubolare metallico delle dimensioni esterne non inferiori a mm 45 e spessore non inferiore a mm 2,4, dovrà essere fissato allo stesso sostegno della fascia.
Tutte le parti metalliche, sia delle barriere che dei parapetti, dovranno essere protette da zincatura mediante il procedimento a bagno.
I quantitativi minimi di zinco saranno di grammi 300 per m2 per tutta la superficie.
A un interasse non superiore a quello corrispondente a tre elementi (in media ogni quattro sostegni) dovranno essere installati dispositivi rifrangenti, di area della superficie non inferiore a cm2 50, in modo che le loro superfici risultino pressoché normali all'asse stradale.
Art. 6.17 - Chiusini per pozzetti
a) Materiali e forme
per la copertura dei pozzetti, di norma saranno adottati chiusini in ghisa sferoidale con il telaio annegato nel calcestruzzo della soletta.
I telai dei chiusini saranno di forma quadrata o rettangolare, delle dimensioni di progetto.
I coperchi saranno di forma rotonda o quadrata a seconda dei vari tipi di manufatti e tali da avere la sezione minima del foro d'accesso corrispondente a un cerchio di diametro di mm 600.
b) Caratteristiche costruttive
Le superfici di appoggio fra telaio e coperchio debbono essere lisce e sagomate in modo da consentire una perfetta aderenza e evitare che si verifichino traballamenti.
La Direzione dei Lavori si riserva di prescrivere l'adozione di speciali anelli di gomma da applicare ai chiusini.
La sede del telaio e l'altezza del coperchio dovranno essere calibrate in modo che i due elementi vengano a trovarsi sullo stesso piano e non resti tra loro gioco alcuno.
Salvo diversa prescrizione della Direzione dei Lavori, dovranno essere adottati coperchi con fori di aerazione aventi una sezione totale almeno pari a quella di un tubo di mm 150 di diametro.
Nel caso di chiusini geminati, sarà forato unicamente il coperchio superiore.
Sotto i coperchi muniti dei fori di ventilazione potrà essere richiesta l'installazione di cestelli per la raccolta del fango, le cui caratteristiche saranno all'occorrenza prescritte dalla Direzione dei Lavori.
Ogni chiusino, dovrà portare, ricavata nella fusione, a seconda le prescrizioni particolari della Direzione dei Lavori, l'indicazione della Stazione Appaltante.
c)Carico di prova
Normalmente, salvo casi particolari, a giudizio della Direzione dei Lavori, i chiusini dovranno essere garantiti, per avere una resistenza a rottura di t 12,5 su campo e di t 40 su strada.
Per carico di prova s'intende quelloin corrispondenza del quale si verifica la prima fessurazione, applicato come indicato al successivo paragrafo d) 3..
d) Prova di resistenza meccanica
1. Prescrizioni generali
Dovrà essere accertata la rispondenza mediante:
▪ prove dirette da eseguirsi sulla partita della fornitura
▪ certificati di prove eseguiti da un Laboratorio Ufficiale
▪ Numero degli elementi da sottoporre a prova
ai fini dell'accettazione della fornitura, i certificati relativi ai materiali da installare, dovranno riferirsi a prove di rottura eseguite su almeno tre elementi per ogni tipo e dimensione di chiusino.
Alle prove dirette dovrà essere sottoposto un elemento ogni 100 oggetto di fornitura; a tal fine queste saranno arrotondate, in più o in meno, a seconda dei casi, al più prossimo centinaio.
Una prova, a spese dell'Appaltatore, dovrà essere effettuata anche quando le forniture siano inferiori a 100 e di almeno venti elementi.
Nel caso che sia richiesta una prova su una fornitura inferiore a venti elementi e l’esito dovesse essere positivo, le spese saranno a carico della Stazione Appaltante.
Sul numero degli elementi da sottoporre a prova e sul carico delle conseguenti spese valgono le eccezioni previste ai paragrafi successivi.
e) Esecuzione della prova
Il telaio del chiusino verrà posato sul supporto della macchina di prova con l'interposizione di un sottile strato di gesso, per garantire la perfetta orizzontalità.
La sollecitazione verrà esercitata perpendicolarmente al centro del coperchio per mezzo di un piatto del diametro di mm 200 con bordo inferiore arrotondato con un raggio di mm 10.
Il piatto dovrà essere posato sul coperchio con l'interposizione di un sottile strato di gesso, di feltro o di cartone, per garantire il perfetto appoggio.
La sollecitazione dovrà essere aumentata lentamente e continuamente con gli incrementi che consentono il raggiungimento del carico di prova in 4‘: nel caso che non si siano verificate fessurazioni al 90% del carico
totale, la prova sarà sospesa.
Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sottoposti a prova, si dovesse fessurare, si sottoporranno altri due elementi alla prova fino a rottura, indipendentemente dalla consistenza della fornitura, e il carico di rottura risulterà della media di tre valori.
f) Posa in opera
il telaio dei chiusini dei pozzetti stradali dovrà essere annegato nel calcestruzzo della soletta e la superficie superiore dovrà trovarsi, a posa avvenuta, al piano della pavimentazione stradale finita.
Qualora occorressero spessori maggiori si dovrà prevedere, in alternativa e a giudizio della D.L., o l'esecuzione di un sottile getto di conglomerato cementizio a q 4 di cemento tipo 425 per m3 d'impasto, confezionato con inerti di idonea granulometria e opportunamente armato, o l'impiego di anelli di appoggio in conglomerato cementizio armato prefabbricato: in nessun caso potranno essere inseriti sotto il telaio, a secco o immersi nel letto di malta, pietre, frammenti, schegge o cocci.
Qualora in seguito ad assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione del telaio, questo dovrà essere rimosso e i resti di malta indurita asportati: in conseguenza di ciò si dovrà effettuare un nuovo montaggio come in precedenza indicato, eventualmente inserendo adatti anelli di appoggio
I chiusini potranno essere sottoposti al traffico non prima che siano trascorse 24 ore dalla loro posa.
A giudizio della D.L., per garantire la corretta collocazione altimetrica dei chiusini, potranno essere impiegate armature di sostegno, da collocare all'interno dei pozzetti e da recuperare a presa avvenuta.
Art. 6.18 - Allacciamenti ai condotti privati
Di norma, salvo diversa disposizione della Direzione Lavori, gli allacciamenti dei pozzetti stradali ai condotti di fognatura dovranno essere realizzati mediante tubazione con diametro nominale non inferiore a mm 150.
Gli allacciamenti degli scarichi privati dovranno essere realizzati mediante condotte di diametro nominale di mm 200.
Nell'esecuzione dei condotti di allacciamento dovranno essere evitati gomiti, bruschi cambiamenti di direzione e sezione, impiegando, all'occorrenza, pezzi speciali di raccordo e riduzione.
Tutte le volte che sia possibile, si curerà di utilizzare le immissioni per due usi contemporaneamente, inserendo nel condotto di allacciamento dello scarico privato i pezzi speciali che consentono l'immissione del tubo di allacciamento del pozzetto stradale.
Art. 6.19 - Approvvigionamento ed impiego dei materiali per la costruzione delle condotte
Le condotte dovranno essere realizzate impiegando tubi in acciaio, in P.V.C. rigido o PEAD, i pezzi speciali, le apparecchiature e gli accessori definiti negli elaborati progettuali.
L'approvvigionamento dei materiali previsti nel presente appalto è a carico dell'Appaltatore, compreso lo scarico in cantiere, l'accatastamento, la ripresa, la posa in opera e le relative prove, l'onere del personale addetto alla manovra, e quanto altro occorrente fino al compimento delle opere appaltate.
I prezzi stabiliti in elenco per la fornitura, posa in opera e relative giunzioni compensano qualsiasi onere derivante dalla lunghezza dei tubi, in relazione al loro trasporto, maneggio, numero delle giunzioni ecc., per cui l'impresa, a tale titolo non dovrà chiedere compensi speciali di alcun genere.
I tubi, i pezzi speciali e le apparecchiature dovranno essere presentati alla verifica completamente ultimati, salvo, per i manufatti in acciaio a giunzione saldata, i rivestimenti protettivi, interni ed esterni.
L'Appaltatore, dovrà procurare a sue spese e cure i mezzi e la mano d'opera necessari per eseguire tutte le prove e le verifiche di collaudo.
La qualità dei materiali impiegati (acciaio, P.V.C., PEAD ecc.) sarà controllata, ogni volta che l'Amministrazione lo ritenga necessario, mediante le prove meccaniche, tecnologiche e pratiche prescritte per ogni singolo materiale dal presente Capitolato e dalle norme in esso richiamate: il materiale sarà accettato
se le prove eseguite avranno avuto un risultato soddisfacente.
L'incaricato delle verifiche, nell'assistere al carico dei materiali su carri ferroviari o su autocarri, e al loro scarico nel cantiere, potrà scartare quelli che dovessero presentare difetti non accertati in precedenza.
Tutte le spese per le predette verifiche e i collaudi in stabilimento restano a carico dell'Impresa.
Nonostante il collaudo e le verifiche eseguite in officina o alla partenza, l'Appaltatore resta garante dei manufatti fino al collaudo delle opere e allo scadere dei termini di garanzia e si impegna a sostituire, a sua cura e spese, i pezzi che non dovessero corrispondere alle prove prescritte.
DISPOSIZIONI GENERALI SULLA COSTRUZIONE E PROVE IN OPERA DELLE CONDOTTE
Nella costruzione e posa in opera delle condotte dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nel
D.M. 12.12.1985 e nella Cir. LL.PP. n. 27291 del 20.03.1986 se non in contrasto con le norme contenute nel presente Capitolato.
Il livello massimo dei liquami entro le canalizzazioni di fogna, dovranno essere al di sotto delle condotte di acqua potabile di almeno cm 20: qualora non fosse rispettata questa disposizione, l'Impresa dovrà demolire e ricostruire a totale suo carico i tronchi di canalizzazioni igienicamente pericolosi.
Le operazioni inerenti la costruzione delle condotte, qualunque sia il tipo strutturale tra quelli previsti in progetto o che possano essere introdotti dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo, per i quali sono singolarmente fissate, nelle norme richiamate nel presente Capitolato (o, per quanto con essi in contrasto, nei successivi articoli), le specifiche caratteristiche di costruzione e le modalità di posa e prova in opera, devono essere affidate a personale specializzato.
E' facoltà della Direzione Lavori richiedere all'Impresa e a sua cura e spese, per ciascun tipo di condotta, la presenza in cantiere di un tecnico specializzato dipendente dalla Ditta fornitrice, al fine di controllare l'esecuzione della posa in opera.
La Direzione Lavori potrà, a suo giudizio insindacabile, far sospendere la posa qualora il personale incaricato di tale lavoro non dia le necessarie garanzie per la perfetta riuscita del lavoro.
Raggiunte le profondità di scavo, che in ogni non potranno risultare inferiori a quelle corrispondenti a una copertura minima di m 1,20 sull'estradosso delle tubazioni, salvo diverso ordine scritto dalla D.L., l'Impresa dovrà porre e quotare dei picchetti a scopo di riferimento e controllo in punti del fondo degli scavi corrispondenti alle verticali dei cambiamenti di pendenza e direzione della condotta, e in punti intermedi, in modo che le distanze fra i picchetti non superino i m 15.
Con riferimento a detti picchetti verrà eseguito il letto di posa abbracciante la condotta per un angolo al centro di 90°, costituito di ghiaietto o pietrischetto dello spessore minimo di cm 15 per le tubazioni di acciaio e dello spessore minimo di cm 10 per le tubazioni in P.V.C. e di PEAD.
Se fosse necessario consolidare il piano di posa in base alla natura dei terreni interessati, l'Appaltatore è tenuto a osservare le disposizioni che all'atto esecutivo saranno impartite dalla D.L.
I tubi dovranno essere calati nello scavo con mezzi adeguati per preservare l'integrità della struttura e del rivestimento eventuale e posti nella posizione corretta per l'esecuzione delle giunzioni.
Gli elementi di tubazione dovranno essere convenientemente rincalzati con terra vagliata o sabbia fino al piano diametrale e le estremità di ciascun tratto di condotta in corso di installazione, tenute chiuse con adeguati tappi di legno.
Dopo l'esecuzione delle giunzioni, l'Appaltatore dovrà immediatamente procedere alla ricopertura della parte centrale dei singoli elementi di tubazione (incavallottamento) portata fino al piano di campagna, onde assicurare la stabilità della condotta anche a cavi inondati.
Ogni danno, di qualsiasi entità, che si verificasse in dipendenza della mancata adozione delle citate necessarie cautele, ricadrà a totale carico dell'Impresa.
Tutte le operazioni di rinterro, sia parziale che totale, dovranno essere effettuate con la massima cura secondo le prescrizioni di cui all'articolo relativo alle prescrizioni sugli "scavi per la posa in opera condotte"; in particolare, il rinterro dovrà iniziare, come già indicato, dall'accurato rincalzo e rinfianco dei tubi, da effettuare a mano per la parte sottostante il piano diametrale, facendo seguire la ricopertura sempre a mano e con idoneo materiale ben costipato, fino a cm 30 al di sopra della generatrice superiore della tubazione. solo la parte superiore del cavo potrà essere riempita col materiale di risulta degli scavi, anche se contenente elementi grossolani, impiegando mezzi meccanici.
L'Impresa è obbligata a eseguire le prove dei tronchi di condotta più rapidamente possibile, e comunque sempre nei termini previsti dal presente Capitolato.
I danni, per quanto gravi e onerosi, che possono derivare alle tubazioni, agli ssavi, ai lavori in genere e alle proprietà, a causa di ritardi nelle operazioni suddette, saranno a totale carico dell'Impresa.
Le prove saranno effettuate normalmente per tratti di lunghezza media non inferiore a m 50 prima del rinterro della condotta e contenenti un pozzetto di ispezione.
Per verificare l'impermeabilità delle giunzioni del tratto di tubazione prima definito, si sopporterà ad un carico idraulico di m 5 o se tale altezza non fosse disponibile, sino alla quota del piano stradale.
Prima di iniziare la prova, si procederà a sigillare le estremità del tratto da esaminare.
La tubazione dovrà essere riempita d'acqua avendo cura che non subisca spostamenti o sollevamenti, nel qual caso si dovranno adottare idonei congegni di sicurezza, lasciando libere le giunzioni in modo da poter individuare con facilità eventuali punti permeabili.
Dopo almeno 24 ore di permanenza non dovrà registrarsi nessun calo apprezzabile del livello dell'acqua nel pozzetto d'ispezione, né si dovranno osservare fuoriuscite d'acqua, sia pur limitate, all'esterno del manufatto.
Se durante il tempo prescritto il livello dell'acqua diminuisce, si deve aggiungere altra acqua, in modo da mantenere costantemente il valore iniziale; se tuttavia si notano punti permeabili, la prova deve essere interrotta per riparare i difetti, eventualmente mediante sostituzione dell'intero tubo che perde e, successivamente, ripetuta per altre 24 ore.
In caso di risultato sfavorevole, la D.L. potrà chiedere di eseguire prove in altri tratti di fognatura già eseguiti.
Tutte le prove di tenuta delle condotte e i lavori necessari per ripristinarne la funzionalità, restano a esclusivo carico dell'Appaltatore.
Inoltre le condotte di qualunque tipo dovranno essere sottoposte, dopo la costruzione, a una prova di tenuta, a norma dell'allegato 4 della Legge n. 319 del 10.05.1976.
L'Appaltatore dovrà fornire l'acqua per il riempimento delle tubazioni, i piatti di chiusura, le pompe, i rubinetti, i raccordi, le guarnizioni ecc.
Saranno effettuati a cura e spese dell'Appaltatore i lavori necessari per sbadacchiature e ancoraggi provvisori delle estremità libere della condotta e dei relativi piatti di chiusura durante le prove, così da non causare danni alla tubazione e agli altri manufatti.
Durante il periodo nel quale la condotta sarà sottoposta alla prova, il personale della Direzione Lavori, in contraddittorio con quello dell'Appaltatore, eseguirà il controllo di tutti i giunti; a tale scopo, all'inizio della prova dovranno essere mantenute aperte e sgombre le nicchie, e i singoli giunti dovranno risultare puliti e asciutti.
Eseguite con esito favorevole le prove a giunti scoperti, si procederà al rinterro della condotta nelle parti rimaste scoperte osservando le prescrizioni relative a tale operazione.
L'Appaltatore assumerà tutti gli oneri derivanti da un esito negativo di tali prove per qualsiasi ragione determinatasi e sostituirà a sua cura e spese le parti danneggiate ripetendo le prove fino ad esito favorevole.
Successivamente l'Appaltatore provvederà al ripristino del piano di campagna con opportuni ricarichi fino al completo costipamento del materiale di rinterro.
Qualora fosse prescritta l'esecuzione di un rilevato per raggiungere la minima copertura ammessa, questo dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le prescrizioni della D.L.
Nei tratti in cui le condotte percorrono sedi stradali di proprietà privata o di amministrazioni comunali, provinciali o statali, dopo eseguito il rinterro come prescritto, si provvederà al ripristino della sede stradale secondo le prescrizioni che verranno date dalla D.L., sentite le richieste delle Amministrazioni proprietarie.
L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei riguardi delle dette Amministrazioni, per i danni che la sede stradale ripristinata potrà subire, qualora venga accertata la loro dipendenza da difetti di esecuzione del rinterro.
I materiali di risulta degli scavi che non impiegati nel rinterro dello scavo, dovranno essere portati a rifiuto su aree appositamente predisposte dall'Appaltatore, tenendo presenti le norme del presente Capitolato.
Nei casi in cui la condotta passa in corrispondenza di una sede stradale, può non essere prevista la fascia di servitù; in questo caso sono a carico dell'Impresa eventuali danni provocati alle proprietà latistanti dette strade, gli eventuali maggiori oneri incontrati per l'esecuzione delle condotte nei tratti di strada di larghezza inferiore a quella necessaria per eseguire lo scavo, la posa e in rinterro con le normali macchine operatrici..
Il tracciato delle condotte interrate, dovrà essere quello riportato sulla cartografia di progetto, salvo variazioni planimetriche, in tutto o in parte, che si manifestassero nel corso dei lavori in relazione a sopravvenute necessità dell'Amministrazione.
In questo caso l'Impresa, di concerto con la D.L., ha l'obbligo della sua progettazione esecutiva sulla base delle indicazioni della D.L.
I disegni esecutivi dei nuovi tracciati, dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione della D.L.
Ogni onere e spesa inerente l'eventuale riprogettazione di alcuni tratti di condotte (in tutto o in parte), farà carico all'Impresa appaltatrice, la quale avrà diritto soltanto a un prolungamento del termine di ultimazione lavori, qualora ne ricorrano i presupposti.
Art. 6.20 - Caratteristiche dei tubi e modalità di posa e prova in opera delle condotte
a) TUBAZIONI DI ACCIAIO
i) Generalità
I tubi di acciaio saranno normalmente impiegati nella costruzione delle condotte per DN maggiori o uguali a mm 250.
Sono considerate condotte di acciaio i tronchi di sviluppo continuo in asse uguale o superiore a m 4,00, anche se inseriti in condotte di P.V.C. in corrispondenza di manufatti di attraversamento, di sezionamento e di derivazione.
I tronchi di acciaio di sviluppo inferiore a m 4,00 sono considerati pezzi speciali, solo se inseriti fra apparecchiature o elementi di condotta di altro tipo (PEAD, P.V.C., ecc.).
I tubi dovranno essere ricavati da lamiere di acciaio curvate con saldature longitudinali o elicoidali e essere rispondenti, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato, a quanto prescritto dalle norme UNI 6363-84 relative a "Tubazioni di acciaio per condotta d'acqua".
La qualità dell'acciaio da impiegare la costruzione dei tubi dovrà essere una di quelle prevista nelle norme UNI 6363-84, e la scelta, fra esse, dovrà avere la preventiva approvazione scritta dalla Direzione Lavori.
Gli spessori delle tubazioni dovranno essere quelli riportati nella tabella seguente:
Diametro nominale (mm) | Spessore (mm) |
80 | 3,2 |
100 | 3,6 |
125 | 4,0 |
150 | 4,0 |
200 | 4,0 |
250 | 4,0 |
300 | 4,0 |
350 | 5,0 |
400 | 5,0 |
450 | 6,3 |
I tubi dovranno essere predisposti per la saldatura di testa o giunzione meccanica con anello di tenuta
(giunzione rapida), per DN compreso fra mm 80 e 500 e per la saldatura con giunto di testa per DN maggiori di mm 500.
ii) Calcoli statici
L'Impresa deve presentare i calcoli di stabilità relativi a ciascun tronco di tubazione, firmati da un ingegnere specializzato, eseguiti in conformità al D.M. 12.12.1985, alla circolare 20.03.1966 n. 27291 e alle specifiche disposizioni dalla Direzione Lavori..
Resta comunque stabilito che l'accettazione dei calcoli da parte dell'Amministrazione non riduce la responsabilità dell'Impresa che resta l’unica responsabile dei calcoli, dei disegni e dell'esecuzione.
iii) Tubazioni con giunto meccanico con anello a tenuta
Le tubazioni di acciaio con giunto meccanico a bicchiere e anello di tenuta, dovranno essere protette, internamente e esternamente, mediante rivestimento di polveri poliammidiche di spessore s ≥ μ 250.
(1) Proprietà_delle_polveri_poliammidiche iv)
- natura | Poliammide 11 | |
- punto di fusione | 184 - 186°C | |
- granulometria (Xxxxxxx) | >63 micron | 3% ÷ -2 |
da 20 a 63 micron | 85% ÷ -5 | |
<20 micron | 15% ÷ -5 | |
- peso specifico (pienometro) | 1,13 |
(1) ciclo_di_applicazione v)
- preriscaldo della tubazione;
- preparazione delle superfici con granigliatura grado 2,5 S.A. delle norme SIS 05.5900;
- applicazione del primer;
- preparazione elettrostatica della polvere poliammidica;
- polimerizzazione in forno a 200°C;
- raffreddamento in aria forzata.
vi) Tubazioni con giunto saldato testa a testa
La preparazione delle superfici da rivestire deve avvenire mediante sabbiatura di grado S.A. 2 o con spazzolatura meccanica (NORME SIS 05.5900).
(1) Rivestimento_esterno
Le tubazioni che si sviluppano all'aperto o all'interno di manufatti dovranno avere la superficie esterna protetta, previa pulizia da effettuare come per il rivestimento interno da:
- una prima applicazione di una mano di antiruggine intermedia;
- un'applicazione di due mani di vernice al clorocaucciù.
Lo spessore totale della verniciatura dovrà avere spessore s ≥ μ 120.
Quando la posa viene effettuata entro terra e entro murature, il rivestimento impiegato sarà quello denominato "pesante" e sarà così costituito:
- un primo strato di fondo (Primer) con caratteristiche e modalità di applicazione del tutto identiche a quelle innanzi prescritte per il rivestimento interno;
- uno strato protettivo di mastice bituminoso, identico a quello già precedentemente indicato, da applicare mediante getto allo stato fuso sul tubo animato di moto rotatorio o mediante adatte spatole.
L'applicazione della strato protettivo dovrà essere tale da realizzare, unitamente allo strato di fondo e a seconda del diametro del tubo, uno spessore uniforme e variabile mm 2,5 ≤ s ≤ mm 6.
-una prima armatura, a protezione e salvaguardia dello strato protettivo, costituita da uno strato di feltro di vetro avvolto a elica sopra lo strato protettivo previsto, con abbondante imbibizione analoga a quella usata per la costituzione dello strato protettivo.
Le caratteristiche del nastro di feltro di vetro sono le seguenti:
peso | 60 ± 10 g/m2 |
resistenza a trazione in senso longitudinale | ≥ 12,5 Kg/5 cm |
peso dell'appretto | 10 ± 5% |
umidità | ≤ 2% |
-una seconda armatura costituita da uno strato di tessuto di vetro impregnato con la precedente specificata miscela bituminosa, aventi le seguenti caratteristiche:
peso | 60 ± 10 g/m2 |
resistenza a trazione in senso longitudinale | ≥ 40 Kg/5 cm |
peso dell'appretto | 20% |
umidità | ≤ 2% |
numero fili in ordito ogni cm 10 | ≥ 20 |
numero fili in trama ogni cm 10 | ≥ 10 |
- uno strato di finitura per migliorare le prestazioni del rivestimento rispetto all'azione dei raggi solari, limitare l'appiccicosità, ottenere la levigatura, ecc.
Detto strato, da applicare sul tubo ancora caldo, è costituito da una mano di calce in acqua.
(2) Rivestimento_dei_giunti_di_saldatura
Dopo la saldatura delle giunzioni l'Appaltatore dovrà ripristinare il rivestimento, interno e esterno, impiegando le stesse modalità e materiali adottati per la parte già rivestita, previa preparazione di un invito a becco di flauto del rivestimento esistente per una lunghezza non inferiore a cm 20 a monte e a valle della saldatura.
Il rivestimento così ottenuto dovrà soprapporsi a quello esistente per almeno cm 15 in modo da non dare luogo a soluzioni di continuità.
E' facoltà della Direzione Lavori ammettere la realizzazione a freddo del rivestimento dei giunti di saldatura, mediante fasciatura elicoidale eseguita, previa applicazione di uno strato di Primer, con fasce di polietilene autoadesivo dello spessore di mm 0,25 con sovrapposizione minima del 50%, in più strati a raggiungere uno spessore totale di rivestimento di mm 2 per la lunghezza di rivestimento e di sovrapposizione esposto in precedenza.
(3) Riparazione dei rivestimenti danneggiati
A seguito delle operazioni di carico, trasporto, scarico e sfilamento al bordo dello scavo il rivestimento potrebbe subire danneggiamenti; la direzione dei lavori stabilirà, a suo insindacabile giudizio, se i lavori sono riparabili oppure no; in questo secondo caso imporrà l'allontanamento del tubo dal cantiere e ne vieterà l'utilizzazione.
Se il danno al rivestimento fosse limitato a qualche schiacciamento o fessurazione che non compromette l'integrità dello strato protettivo, la riparazione si effettuerà con l'applicazione di inserti realizzati impiegando materiali di caratteristiche identiche a quelle costituenti il rivestimento originario, ponendo particolare attenzione all'aderenza fra gli strati.
L’aderenza potrà essere migliorata pulendo a fondo il rivestimento preesistente ai contorni con opportuno utensile e riscaldandolo fino a portarlo ad incipiente fusione.
Se il danno è tale da scoprire la superficie del tubo, si dovrà asportare il rivestimento per tutta la sua circonferenza fino alle sezioni il cui rivestimento sia integro.
Il ripristino del rivestimento protettivo della zona così scoperta si dovrà effettuare con i metodi e i materiali previsti per il rivestimento dei giunti di saldatura di cui al paragrafo precedente.
(4) Prove e controlli
I tubi di acciaio dovranno essere sottoposti a controllo specifico UNI EU 21 secondo le modalità riportate dalle norme UNI 6363.84.
In particolare dovranno essere prodotti i documenti di cui al punto 12.2.b delle citate UNI 6363.84.
- Rivestimento_bituminoso
le prove sui bitumi e i mastici bituminosi dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni delle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali - Fasc. 2 del C.N.R.".
Il controllo sui rivestimenti consiste nell'accurata ispezione del maggior numero dei tubi in una delle qualsiasi fasi di lavorazione, nella misura dello spessore, nelle prove di aderenza e nel controllo della continuità.
- Misura degli spessori
Dovrà essere eseguita con prove non distruttive mediante apposito apparecchio (a orologio e elettromagnetico) in un numero di punti prefissato dalla Direzione dei lavori ma, in ogni caso, non superiore ad 1 punto per m2 di rivestimento.
L'esito delle misure sarà positivo quando in tutti i punti misurati lo spessore non è mai inferiore ai limiti prefissati.
- Prova di aderenza
Dovrà essere eseguita in un numero di punti a giudizio della Direzione dei lavori, ma comunque non superiore a una prova per ogni 2 m2 di superficie del rivestimento.
Si eseguono sul rivestimento, con un coltello affilato e robusto, due tagli, fino alla superficie del tubo, paralleli all'asse della tubazione e altri due con la stessa inclinazione della fascia di armatura in modo da formare, con i primi, un parallelogramma di altezza h = cm (10 ÷ 20).
Successivamente, in corrispondenza di un intero lato del parallelogramma, si asporta la parte del rivestimento esterno al lato stesso per una sufficiente lunghezza.
Su tale lato, si stacca per una profondità di due centimetri, il bordo inferiore del rivestimento della tubazione in modo che il lembo sia leggermente sollevato.
Con una pinza le cui ganasce devono avere la stessa lunghezza del lato in questione, si afferra il lembo tirandolo in modo uniforme fino alla lacerazione.
La prova risulterà negativa se in uno qualsiasi dei punti in esame lo strato di primer si staccherà dal metallo. Se il rivestimento non si stacca dallo strato di primer l'aderenza sarà considerata sufficiente.
Se lo strato di rivestimento dovesse, in alcuni punti, staccarsi dal primer si misureranno le aree delle superfici ove si è verificato il distacco.
Si definisce "coefficiente di aderenza" il rapporto percentuale tra la superficie che resta ricoperta dal rivestimento e quella totale.
La prova sarà considerata positiva quando la media coefficienti di aderenza sia del 90% e non si abbiano coefficienti inferiori al 75%.
L'area per la quale è consentito il distacco dovrà comunque essere la somma di almeno tre aree parziali per ogni prova eseguita.
- Controllo della continuità
Il controllo della continuità dovrà essere eseguito con uno strumento del tipo "rilevatore a scintilla" con tensione ai morsetti V = volt (10.000 ÷ 15.000).
- Posa in opera - Giunzioni
La posa in opera dei tubi metallici avverrà con le modalità previste nelle "Disposizioni generali sulla costruzione delle condotte", contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto.
Le giunzioni per saldatura elettrica dovranno essere effettuate secondo le prescrizioni contenute nelle "Norme generali concernenti l'esecuzione e l'impiego della saldatura elettrica", adottati dal Ministero delle Comunicazioni e stabilite dal D.M. 26.02.1926.
A completamento delle citate norme si prescrive quanto segue:
Mano d'opera - Nelle operazioni di posa in opera dei tubi di acciaio l'Appaltatore dovrà chiedere, alla ditta costruttrice dei tubi, l’assistenza di operai specializzati in numero proporzionale all’entità del lavoro.
Il personale saldatore dovrà possedere adeguata preparazione tecnica che dovrà risultare da attestati di lavoro e corsi di specializzazione.
Prima dell'inizio delle operazioni di posa in opera, la Direzione Lavori, potrà chiedere l'allontanamento del personale con titoli ritenuti insufficienti, e sottoporre il personale accettato a esperimenti pratici e a un esame sulle cognizioni tecniche necessarie.
Il risultato della prova deve essere verbalizzato e allegato agli atti della gestione lavori.
Il riconoscimento da parte della direzione lavori della idoneità del personale saldatore, mediante l’esame di verifica, non modifica la piena responsabilità della buona riuscita delle saldature e i conseguenti obblighi stabiliti nel presente capitolato a carico dell'Appaltatore.
Gli oneri particolari relativi alle prestazioni precedenti sono compresi nei singoli prezzi unitari per la posa in opera, giunzione e prova delle condotte costruite con tubi di acciaio.
Esecuzione delle saldature - dovranno essere eseguite con la massima cura e perfetta regola d'arte; le superfici sulle quali devono essere eseguite devono essere prive di ruggine e ossidi, in modo da presentare il metallo perfettamente pulito.
I cordoni di saldatura dovranno essere formati da una successione di strati sovrapposti (passate) compenetrati intimamente uno all'altro.
Il numero di passate, stabilito in base all'elemento da saldare, non dovrà essere inferiore a due. Lo spessore del materiale di apporto depositato con una passata non dovrà superare mm 4.
Ciascuna passata dovrà presentare una buona preparazione marginale con il metallo base e con la precedente, e priva di soluzioni di continuità, fenditure e soffiature.
Prima di effettuare la passata successiva si dovranno asportare le scorie, mediante martelli leggeri e spazzole, in modo che il metallo risulti pulito.
Elettrodi - dovranno essere impiegati esclusivamente elettrodi rivestiti e con metallo di apporto di caratteristiche analoghe a quelle del metallo base.
Il tipo di elettrodo dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori, la quale potrà chiedere all'Appaltatore ulteriori prove, anche diverse da quelle suggerite dalle "Norme" suaccennate;
Varie - L'Appaltatore dovrà precisare in una relazione eventualmente corredata da disegni, le dimensioni dei cordoni di saldatura, il numero di passate, il tipo e il calibro degli elettrodi da impiegare in ciascuna passata e la corrispondente intensità di corrente elettrica, le descrizioni delle attrezzature e degli impianti che impiegherà per la saldatura elettrica.
La direzione dei lavori potrà eseguire, a cura e spese dell'Appaltatore che resta però sempre l'unico e solo responsabile della perfetta riuscita dei lavori di saldatura, le indagini e prove che riterrà necessarie per accertarne la buona esecuzione.
Le prove di tenuta saranno accompagnate da registrazioni che devono essere effettuate tramite manometro registratore ufficialmente tarato della cui taratura deve essere fornita verifica formale alla D.L.
PROVE IN OPERA
Le prove in opera delle tubazioni metalliche, inserite per brevi tratti lungo le condotte in P.V.C., saranno effettuate con le modalità e norme relative a quest'ultimo.
b) TUBAZIONI IN ACCIAIO
Nel caso di condotte interamente in acciaio sarà eseguita una prima prova, con le modalità previste nelle "disposizioni generali", sottoponendo la tubazione a una pressione pari a quella di esercizio, così come
definita al paragrafo 2.1.4 del D.M. 12.12.1985, maggiorata del 50%.
Il valore della pressione di prova non potrà in ogni caso risultare inferiore a 15 Kg/cm2.
Nel caso di condotte interrate verrà effettuata una seconda prova con pressione uguale alla prima, ma con durata limitata a tre ore.
Le prove di tenuta saranno accompagnate da registrazioni che devono essere effettuate tramite manometro registratore ufficialmente tarato della cui taratura deve essere fornita verifica formale alla D.L.
c) TUBAZIONI IN POLIVINICLORULO
dovranno essere rispondenti ai tipi, dimensioni e caratteristiche stabilite dalla norma UNI 7447-75 tipo 303/1 e 303/2, garantite dal marchio di conformità dell'Istituto dei Plastici e alle raccomandazioni sulla installazione delle tubazioni di PVC rigido (non plastificato) nella costruzione di fognature e scarichi industriali interrati (Pubblicazioni Istituto Italiano Plastici n. 3 del 03.07.1976).
Le tubazioni di P.V.C. sono fornite, di norma, in barre di m. 6,00.
Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate con particolare cura evitando manovre violente, forti inflessioni, oscillazioni persistenti delle estremità delle tubazioni, contatti con sporgenze metalliche o lapidee e il trascinamento sul suolo o contro oggetti duri.
L'accatastamento e l'immagazzinamento dovranno essere eseguiti secondo le istruzioni del fornitore, protetti dal sole o sotto tende, sul suolo accuratamente spianato e con cataste di altezza massima di 1,5 m..
Nelle giornate fredde si prenderanno precauzioni supplementari e si avrà cura di evitare qualsiasi urto delle tubazioni nelle varie operazioni.
Nella posa in opera si eviterà qualsiasi contatto diretto del tubo con parti rocciose o frammenti pietrosi al fine di non danneggiarlo.
La giunzione fra i vari elementi di tubazione dovrà essere realizzata con collegamento rigido mediante incollaggio dei giunti a manicotto o a bicchiere; non sarà in alcun modo autorizzata la formazione dei bicchieri in cantiere mediante riscaldamento a fiamma o ad aria calda.
Il collante, a carico dell'impresa, dovrà essere fornito dalla stessa ditta produttrice delle tubazioni approvato dalla Direzione Lavori e dovrà comunque essere costituito da solventi forti di P.V.C. con sospensione di polimero.
Le operazioni di giunzione, più in generale, l'intera posa in opera delle condotte dovranno essere effettuate secondo quanto raccomandato dall'Istituto Italiano Plastici.
Sarà comunque facoltà della Direzione lavori chiedere, in qualsiasi momento e a spese dell'impresa, l'assistenza continua durante la costruzione delle condotte di personale specializzato della ditta fornitrice delle tubazioni.
In corrispondenza dei pozzetti di ispezione, dei manufatti di salto e dei pozzetti di immissione, i tubi si interromperanno.
Il fondo dei manufatti dovrà essere realizzato impiegando mezzo tubo, stesso materiale e spessore del tubo intero, saldamente ancorato entro le pareti del manufatto stesso, per impedirne il distacco dal sottofondo.
Le prove di collaudo in opera saranno effettuate su tratti di lunghezza non inferiore a m 50, con le cure e gli accorgimenti in uso per gli altri tipi di tubazioni.
La Direzione Lavori potrà aumentare o diminuire tale lunghezza, a proprio insindacabile giudizio.
d) TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'
Devono rispondere alle caratteristiche e ai requisiti di accettazione prescritte dalle norme UNI e alle raccomandazioni I.I.P.
La movimentazione, la posa e le prove devono rispettare le prescrizioni contenute nelle raccomandazioni I.I.P.
I tubi in PEAD e i relativi raccordi devono essere contrassegnati con il marchio di conformità I.I.P.
I raccordi e i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche dei tubi; possono essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente dal tubo diritto mediante opportuni tagli, sagomature e operazioni a caldo (piegatura, saldatura di testa o con apporto di materiale, ecc.): tali operazioni devono
essere sempre eseguite da personale specializzato e con idonea attrezzatura presso il fornitore.
Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme UNI o UNIPLAST, si possono usare raccordi e pezzi speciali di altri materiali, purché idonei allo scopo.
Saranno impiegati tubi per pressione nominale PN = 10 o 16 Kg/cm2.
e) LE GIUNZIONI
i)SALDATURA TESTA A TESTA: E' usata nelle giunzioni fra tubo e tubo e fra tubi e raccordi.
L’esecuzione delle operazioni deve avvenire impiegando macchine e attrezzature appositamente predisposte per il taglio e la preparazione delle parti da saldare e per il controllo automatico della temperatura e del tempo di saldatura, in relazione alle dimensioni delle parti da unire.
ii) GIUNZIONI ELETTROSALDABILI: si eseguono riscaldando elettricamente il bicchiere di PEAD nel quale è incorporata una resistenza elettrica.
L'attrezzatura consiste principalmente in un trasformatore di corrente che riporta la tensione adatta per ogni diametro di manicotto e ne determina automaticamente i tempi di fusione.
Per una buona riuscita della saldatura le superfici interessate alla giunzione, interna del manicotto e esterna dei tubi, devono essere esenti da impurità e, in particolare, prive di umidità e untuosità.
Le parti che si innestano nel manicotto devono essere raschiate con coltello affilato per togliere l'ossidazione superficiale del materiale.
A saldatura ultimata, questa non dovrà essere forzata in alcun modo se non quando la temperatura superficiale esterna del manicotto sia spontaneamente scesa sotto i 50° C.
iii) GIUNZIONE MEDIANTE SERRAGGIO MECCANICO: può essere realizzata mediante giunti metallici o raccordi di materia plastica.
I giunti in plastica devono rispondere ai requisiti prescritti dal progetto UNIPLAST 402 e pertanto verificati con i relativi metodi di prova (UNIPLAST 403).
iv) POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI: i pezzi speciali da porre in opera devono corrispondere a quelli indicati nel progetto o dalla Direzione dei Lavori.
I pezzi speciali in acciaio possono essere "di serie" direttamente predisposti e forniti dalle case produttrici o, a scelta della D.L., ricavati direttamente mediante tagli e sagomature da tubo diritto o saldatura sulla saldatura principale: Questi dovranno essere posti in opera con le stesse modalità e norme previste per le tubazioni in acciaio.
I pezzi speciali, sia ricavati mediante manipolazione della tubazione principale che quelli di serie, devono essere protetti con idoneo rivestimento esterno bituminoso formato da una pellicola leggera di bitume, uno strato protettivo isolante di adeguato spessore di miscela bituminosa e da due strati di tessuto di vetro impregnati con la stessa miscela bituminosa.
Il rivestimento interno deve essere realizzato mediante vernice bituminosa di idoneo spessore.
I pezzi speciali in ghisa sferoidale devono essere posti in opera avendo cura di assicurare la perfetta cossialità di questi con l'asse della condotta e adottando le accortezze necessarie a evitare danni al manufatto.
In particolare si dovranno osservare le seguente precauzioni:
a) i pezzi a T ed a croce dovranno essere collocati in opera perfettamente a squadra rispetto all'asse della conduttura, con la diramazione orizzontale o verticale secondo delle prescrizioni della D.L.
b) per passare da un diametro a un altro si impiegheranno riduzioni tronco-coniche o flange di riduzione.
c) I pezzi speciali per le tubazioni in polietilene possono essere o in polietilene a alta densità o in polipropilene.
Quelli in polietilene, prodotti per stampaggio, dovranno rispettare le norme UNI 7612 e 8850, e avere le stesse caratteristiche chimico-fisiche dei tubi: possono essere collegati alla tubazione mediante saldatura di testa o per polifusione.
Quelli in polipropilene, UNIPLAST 402, vengono collegati alla tubazione mediante serraggio meccanico. La prova di tenuta idraulica in opera dei tubi in PEAD sarà effettuata a tratte di lunghezza opportuna.
La condotta deve essere ancorata allo scavo mediante parziale riempimento con terra vagliata, con l'avvertenza di lasciare i giunti scoperti e ispezionabili per consentire il controllo della loro tenuta idraulica e per evitare il movimento orizzontale e verticale dei tubi in pressione.
La condotta sarà riempita con acqua dal punto più depresso della tratta, dove verrà installato il manometro.
Durante il riempimento della condotta dovranno essere lasciati aperti rubinetti, sfiati ecc. onde consentire la completa fuoriuscita dell'aria.
La condotta piena sarà portata alla pressione di prova mediante una pompa con un gradiente di 1 Kg/cm2*1’, che sarà mantenuta costante il tempo necessario per consentire l'assestamento dei giunti e la eliminazione di eventuali perdite che non richiedano lo svuotamento della condotta.
(1) PROVA DI 1 ORA (preliminare - indicativa):
la tratta interessata portata alla pressione di prova (1,5 volte la pressione nominale a 20° C), sarà isolata dalla dalla pompa di prova per un periodo di 1 ora; nel caso di calo di pressione si misurerà il quantitativo di acqua occorrente per ripristinare la pressione di prova, verificando che non superi il quantitativo ricavato con la seguente formula:
0,125 lt. * km. di condotta * ogni 3 bar * ogni 25 mm di diametro interno.
(2) PROVA DI 12 ORE:
Effettuata la prova di 1 ora con risultato positivo, si procederà al collaudo di 12 ore lasciando la tratta interessata alla pressione di prova (1,5 volte la pressione nominale) per tale periodo.
Trascorso tale termine, nel caso di calo di pressione, il quantitativo di acqua necessario per ristabilire la pressione di prova non dovrà superare il quantitativo di acqua ottenuto con la precedente formula riferita a 12 ore: solo in quest'ultimo caso il collaudo sarà da ritenersi positivo.
Le registrazioni devono essere effettuate tramite manometro registratore ufficialmente tarato; della cui taratura deve essere fornita verifica formale alla D.L.
f) TUBAZIONI IN CEMENTO PRESSATO
Appartengono a questa categoria lei condotte in conglomerato cementizio senza armatura metallica o con quella prevista esclusivamente per le necessità di trasporto e posa, non essendo richiesta alcuna specifica funzione statica nelle condizioni d'uso dei manufatti.
I tubi in parola devono essere protetti dagli urti durante le operazioni di trasporto e scarico.
Per ogni altro particolare di dettaglio sulle altre norme da rispettare si rimanda al "Capitolato Speciale D'Appalto per opere di fognatura" di X. Xx Xxx e M. Di Fidio - Ed. Pirola 1976.
g) PEZZI SPECIALI
di norma, per le condotte in P.V.C. posate entro terra, sono in P.V.C. stampato a iniezione e di acciaio per quelle di acciaio.
I pezzi speciali inseriti in condotte di acciaio interrate devono essere protetti internamente con rivestimento identico a quello previsto per i tubi fra i quali sono inseriti.
I pezzi speciali di acciaio posti entro pozzetti potranno essere rivestiti, sia internamente che esternamente, con resine poliammidiche, o con due mani di fondo e due mani di vernice al clorocacciù all'esterno, o secondo diverse prescrizioni della Direzione Lavori.
I pezzi speciali di acciaio devono avere caratteristiche dimensionali non inferiori a quelle delle condotte di acciaio previste in progetto.
I pezzi speciali di P.V.C. devono essere stampati a iniezione con dimensioni e caratteristiche previste dalla norma UNI 7444-75: la giunzione essi e i tubi deve essere del tipo rigido a incollaggio.
Non sarà in alcun modo autorizzata la realizzazione in cantiere di pezzi speciali di P.V.C., ottenuti mediante riscaldamento e sagomatura di tubazione di P.V.C.
Nella posa in opera dei pezzi speciali deve essere assicurata la coassialità di questi con l'asse della condotta e dovrà essere usata ogni cura per evitare, durante i lavori e la posa in opera, danni alle parti e al
rivestimento.
f) APPARECCHIATURE IDRAULICHE i)Generalità
Le apparecchiature idrauliche dovranno uniformarsi ai tipi di progetto, sopportare (chiuse) la pressione della condotta dove sono inserite, rispondere alle prescrizioni indicate nell'elenco dei prezzi e a quelle più dettagliate che seguono, e a quelle che saranno, caso per caso, stabilite dalla Direzione Lavori: quest’ultima non consentirà la messa in opera di nessun apparecchio che non sia stato dall'Amministrazione precedentemente accettato.
I pezzi di fusione dovranno presentare superfici esterne ricavate mediante lavorazione e le flange di giunzione delle tubazioni devono avere una o più rigature circolari concentriche, ricavate al tornio, per facilitare la tenuta della guarnizione.
Le superfici soggette a sfregamento devono essere ottenute con lavorazione a macchina: i fori delle flange dei coperchi e di collegamento con le tubazioni dovranno essere ricavate al trapano.
Le sedi delle valvole e le superfici di tenuta degli otturatori devono essere lavorate al tornio e rettificate a mano o smerigliate, per assicurare la tenuta degli organi di chiusura.
I filetti delle viti di manovra e di quelle destinate a serrare i coperchi devono essere lavorate a macchina e dovranno essere completi, a spigoli retti, senza strappi e ammanchi di materia.
Sulla superficie esterna di ogni apparecchio dovrà risultare, di fusione, la marca della Casa fornitrice, il diametro del passaggio e la freccia della direzione del flusso d'acqua: per le parti speciali stampate o fucinate, tali indicazioni saranno ricavate mediante punzonatura.
Le flange devono essere costruite e forate in relazione ai diversi diametri e alle diverse pressioni nominali di classifica secondo le norme UNI 2223-2229.
Per ciascun tipo di apparecchiatura l'impresa è tenuta a presentare un prototipo alla Direzione Lavori.
Ogni campione dovrà essere accompagnato da una esauriente descrizione tecnica comprendente i criteri di funzionamento, disegni dettagliati, opuscoli e tabelle riguardanti l'apparecchiatura stessa e i relativi accessori, la rispondenza della stessa a Norme nazionali o, in mancanza di queste, a norme estere, l'elenco dettagliato dei materiali impiegati, completo della designazione UNI degli stessi e con riferimento specifico al disegno costruttivo, le pressioni di esercizio e di prova, gli accoppiamenti, le tolleranze, le modalità di montaggio e di esercizio, la verniciatura e/o i trattamenti protettivi esterni, nonché qualsiasi altra notizia che valga a definire completamente le caratteristiche dell'apparecchiatura in questione.
Sarà facoltà della Direzione lavori di condizionare l'accettazione delle apparecchiature proposte ai risultati di prove effettuate, a cura e spese dell'impresa, presso un Istituto specializzato su un congruo numero di prototipi.
Questi saranno sottoposti a varie prove con acque diverse per caratteristiche di aggressività e di trasporto, onde controllare l'usura e la deformazione delle singole parti, la tenuta, le perdite di carico, la regolarità di funzionamento, la robustezza dei materiali, l'efficacia dei trattamenti protettivi, e quanto altro ritenuto opportuno al fine di acquisire elementi utili per la citata accettazione, senza che l'impresa possa pretendere la restituzione o il pagamento dei prototipi stessi.
Le apparecchiature devono essere tali da garantire il funzionamento e la tenuta anche dopo lungo uso e frequenti manovre, e facilmente ispezionabili per consentire agevoli sostituzioni delle guarnizioni di tenuta.
La scelta dei materiali deve essere fatta con riguardo alla resistenza all'usura e all'azione delle basse temperature, e conservare inalterate le caratteristiche meccaniche anche con temperature elevate.
Le apparecchiature dovranno essere ordinate e collaudate secondo lo schema di cui alle norme UNI 6884-71.
La D.L. potrà richiedere che le specifiche tecniche delle richieste dell'impresa alle ditte costruttrici siano sottoscritte dal Direttore dei Lavori, che potrà assistere, di persona o con proprio incaricato, al collaudo in stabilimento delle apparecchiature stesse.
Delle operazioni di collaudo si redigerà apposito verbale, in mancanza del quale all'impresa è vietato mettere in opera qualsiasi apparecchiature.
ii) Prescrizioni_particolari
(1) Saracinesche
Le saracinesche devono rispondere alle condizioni tecniche di fornitura e collaudo previste dalle norme UNI 7125-72, realizzate in ghisa, a corpo piatto, ovale o cilindrico, e con estremità flangiate.
Le saracinesche devono essere munite di by-pass per DN ≥ di mm 250 e pressioni nominali PN 10, e per DN ≥ di mm 200 e pressioni nominali PN 16.
(2) Apparecchiature di sfiato
Ogni prototipo presentato dall'Impresa dovrà essere corredato di appositi diagrammi delle portate d'aria considerando i tre seguenti funzionamenti possibili delle tubazioni : a) in esercizio normale sotto pressione;
b) in fase di riempimento; c) in fase di svuotamento.
Gli sfiati devono essere automatici, dotati di attacco a flange e adeguati al diametro delle condotte su cui devono essere inseriti.
(a)Sfiato a doppio galleggiante
tipo | impiego |
100 | mm 225 < DN ≤ mm 500 |
150 | mm 500 < DN ≤ mm 700 |
200 | DN > mm 700 |
La D.L. indicherà con ordine scritto il campo di applicazione dei diversi tipi di sfiato in considerazione delle caratteristiche dei diagrammi di portata d'aria delle apparecchiature prescelte.
Gli sfiati devono garantire il funzionamento con pressioni di esercizio minimo di atm 10 o di atm 16, se installati su tubazioni di tale classe.
Le flange devono avere un numero di fori corrispondente alla classe di pressione di classifica degli sfiati.
I materiali costituenti il corpo, il coperchio, la flangia di attacco, i meccanismi interni, i galleggianti a sfera, le guarnizioni e i bulloni devono essere adatti alle specifiche prestazioni delle apparecchiature.
A titolo orientativo i materiali costituenti gli sfiati sono:
corpo, coperchio e flange | ghisa G20 o G22 UNI 5007 | acciaio Fe 42 UNI 5345 |
meccanismi interni ed accessori | ottone UNI 2012 | bronzo B10 UNI 1701 |
guarnizioni | gomma butile o componente elastico equivalente | |
bulloni | alta resistenza 8G |
(3) Paratoie piane
devono essere a doppia o semplice tenuta, secondo i disegni di progetto o le disposizioni fornite dalla D.L., le dimensioni tali da garantire la tenuta e agevoli condizioni di manovrabilità, esercizio e manutenzione e rispondere ai seguenti requisiti:
Norme di calcolo | DIN 19704 |
Sollecitazioni max nella struttura | 1/2 del limite di snervamento |
(a)Materiali:
mantello o travature scatolate, bracci, ecc. | lamiera di acciaio Fe 42 B UNI 5335;; |
spessore | maggiorato di almeno 2 mm rispetto a quello derivante dal calcolo e non inferiore a 6 mm |
travi principali orizzontali e strutture portanti in genere, gargami, travi di soglia, intelaiature, ecc | profilati di acciaio Fe 37 B UNI 5334 |
dispositivi di tenuta in soglia | profilato di neoprene e bulloni in acciaio inox |
dispositivo di tenuta frontale | piatto di ottone OTS 56 UNI 2012 eventualmente integrato da profilati di neoprene, fissato con bulloni inox, registrabile contro la battuta dei gargami |
controsedi frontali di tenuta | acciaio inox X12X17 4047 |
meccanismi di manovra e trasmissione cinematica costituiti da viti di manovra (ove previsti) con filettatura trapezia TPN | acciaio Aq 45 UNI 563 con coefficiente di sicurezza a rottura non inferiore a 10; aste di manovra in acciaio Fe 37 |
perni | acciaio inox X15C13 |
boccole | bronzo autolubrificate tipo "lubrite"; |
(b) trattamento protettivo ottenuto mediante:
(i) pulizia con solventi (SS=PC-SP-1-63);
(ii) sabbiatura a metallo bianco (SS=PC-PS-5-63);
(iii) zincatura con zincante epossidico a due componenti (spessore secco medio μ 75);
(iv) doppia mano di collegamento epossi-vinilica e finitura vinilica (spessore secco μ 150) di colore scelto dalla D.L.
La D.L. potrà, con ordine scritto e a suo insindacabile giudizio, richiedere requisiti diversi da quelli citati, in quanto ritenuti più rispondenti allo specifico impiego delle paratoie, senza che l'Impresa possa accampare o richiedere un prezzo diverso da quello della corrispondente voce di elenco.
(c)Trattamenti protettivi e rivestimento
I trattamenti protettivi e di rivestimento devono essere adeguati all'ambiente di posa e di funzionamento delle apparecchiature.
Prima dell'applicazione le superfici metalliche sabbiate o spazzolate.
A eccezione dei trattamenti protettivi per le paratoie piane descritti nel precedente articolo, le altre apparecchiature di norma devono essere rivestite o protette con catramatura a caldo o verniciate.
La verniciatura della parti in ghisa e, di quelle, di ferro o di acciaio, degli accessori da installare in vista, deve essere effettuata mediante eventuale stuccatura preliminare e successiva spalmatura di minio e, dopo che questo si sarà asciugato, applicate due mani di vernice cenere all'olio essiccativo; i volantini, invece dovranno essere verniciati di nero.
Le superfici esterne grezze in bronzo, rame e ottone saranno pulite mediante sabbiatura e quindi polimentate.
Per apparecchiature messe in opera all'aperto o in pozzetti ubicati in suoli aggressivi la Direzione Lavori potrà, con ordine scritto, chiedere il seguente rivestimento da applicarsi sulle superfici metalliche, preventivamente pulite con sabbiatura o spazzolatura:
(i) una prima applicazione di una mano di minio;
(ii) una successiva applicazione di una mano di antiruggine intermedia;
(iii) un'applicazione di due mani di vernice epossidica di colore scelto dalla Direzione Lavori.
Lo spessore totale della verniciatura deve essere s ≥ μ 120.
(d) Prove e controlli
Sulle apparecchiature devono essere eseguire prove di tenuta in stabilimento, alle pressioni previste dalle norme UNI 6884-71 per le valvole d'intercettazione e di regolazione in genere, e UNI 7125-72 per le saracinesche.
Potranno anche essere eseguite prove tecnologiche, parzialmente e totalmente distruttive, su un massimo del 3% del totale delle apparecchiature.
Effettuati i xxxxxxxx, dovrà essere redatto il verbale delle prove, sottoscritto dalla Direzione Lavori, dall'Impresa e dalla Ditta costruttrice.
Durante la fabbricazione delle apparecchiature un incaricato della Direzione Lavori potrà accedere liberamente nello stabilimento, per controllare la rispondenza delle caratteristiche e i materiali impiegati siano quelle dei prototipi, riservandosi di effettuare ogni tipo di prova che riterrà necessario.
Art. 6.21 - Geogriglie e geomembrane per capping definitivo
Lo scopo del presente articolo è di fornire indicazioni e prescrizioni di carattere generale, di fornitura, di posa e le verifiche in sito ed in laboratorio relative ai geosintetici impermeabilizzanti, geogriglie tridimensionali e di rinforzo previsti per la formazione del capping finale della discarica.
Pacchetto di copertura della discarica, per superfici in piano o leggermente inclinate – P.03
Fornitura e posa in opera di pacchetto di copertura della discarica, per superfici in piano o leggermente inclinate, che svolge le funzioni di separazione idraulica RSU-terreno, captazione biogas e drenaggio acque meteoriche.
Il pacchetto è costituito dall'alto verso il basso, dai seguenti elementi:
- geocomposito costituito da una georete in polietilene ad alta densità accoppiata a 2 geotessili nontessuti in polipropilene;
- membrana impermeabile in HDPE spessore 1,5 mm ad aderenza migliorata su entrambi i lati;
- geocomposito costituito da una georete in polietilene ad alta densità accoppiata a 2 geotessili nontessuti in polipropilene.
Nel prezzo è compresa ogni lavorazione necessaria, l'ancoraggio nelle trincee e la saldatura al telo perimetrale delle piazzole, la saldatura ai pozzi di biogas e ai pozzetti concentrato e percolato.
E’ compreso ogni altro onere necessario a dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Fornitura e posa in opera di Geostuoia antierosione - P.04
Fornitura e posa in opera di Geostuoia per il controllo dell’erosione costituita dall’unione di una geostuoia avente una struttura tridimensionale ondulata (formata da strati griglie in polipropilene (PP) estruse e orientate, stabilizzate ai raggi UV di colore nero/ marrone/ verde) con una geogriglia in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC avente resistenza a trazione pari a 35 kN/m in direzione longitudinale e 20 kN/m in direzione trasversale.
La geostuoia dovrà essere saldamente accoppiata alla geogriglia mediante termosaldatura in modo da formare un unica struttura tridimensionale ondulata e rinforzata, specifica per controllo erosione, protezione dello strato superficiale del terreno e ancoraggio delle radici.
La geostuoia dovrà presentare almeno ventidue ondulazioni su ogni metro (n°22/m) e la resistenza a trazione caratteristica espressa al 5% di allungamento dovrà essere pari al 50% della resistenza ultima a trazione.
- Resistenza a trazione [EN ISO 10319]: MD > 35,0 kN/m - CMD > 20,0 kN/m
- Allungamento al carico massimo [EN ISO 10319]: MD < 11,0 % - CMD < 11,0 %
- Carico a 2% dell'allungamento [EN ISO 10319]: MD >= 9,0 kN/m
- Carico a 5% dell'allungamento [EN ISO 10319]: MD >= 18,0 kN/m
- Resistenza all'idrolisi [EN 12447]: Previsione di durabilità minima di 25 anni in terreni naturali.
Sono comprese le sovrapposizioni, i pezzi speciali per il superamento di elementi passanti, e ogni altro elemento necessario a garantire la resistenza dell'applicazione.
E’ compreso ogni altro onere necessario a dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
Fornitura e posa in opera di Geostuoia antierosione - P.05
Fornitura e posa in opera di Geostuoia per il controllo dell’erosione è costituita dall’unione di una geostuoia avente una struttura tridimensionale ondulata (formata da strati griglie in polipropilene (PP) estruse e orientate, stabilizzate ai raggi UV di colore nero/ marrone/ verde) con una geogriglia in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC avente resistenza a trazione pari a 55 kN/m in direzione longitudinale e 30 kN/m in direzione trasversale.
La geostuoia dovrà essere saldamente accoppiata alla geogriglia mediante termosaldatura in modo da formare un unica struttura tridimensionale ondulata e rinforzata, specifica per controllo erosione, protezione dello strato superficiale del terreno e ancoraggio delle radici.
La geostuoia dovrà presentare almeno ventidue ondulazioni su ogni metro (n°22/m) e la resistenza a trazione caratteristica espressa al 5% di allungamento dovrà essere pari al 50% della resistenza ultima a trazione.
- Resistenza a trazione [EN ISO 10319]: MD > 55,0 kN/m - CMD > 30,0 kN/m
- Allungamento al carico massimo [EN ISO 10319]: MD < 12,0 % - CMD < 12,0 %
- Carico a 2% dell'allungamento [EN ISO 10319]: MD >= 14,0 kN/m
- Carico a 5% dell'allungamento [EN ISO 10319]: MD >= 28,0 kN/m
- Resistenza all'idrolisi [EN 12447]: Previsione di durabilità minima di 25 anni in terreni naturali.
Sono comprese le sovrapposizioni, i pezzi speciali per il superamento di elementi passanti, e ogni altro elemento necessario a garantire la resistenza dell'applicazione.
Fornitura e posa in opera di Geostuoia antierosione - P.06
Fornitura e posa in opera di Geostuoia per il controllo dell’erosione è costituita dall’unione di una geostuoia avente una struttura tridimensionale ondulata (formata da strati griglie in polipropilene (PP) estruse e orientate, stabilizzate ai raggi UV di colore nero/ marrone/ verde) con una geogriglia in poliestere ad alto modulo rivestita in PVC avente resistenza a trazione pari a 80 kN/m in direzione longitudinale e 30 kN/m in direzione trasversale.
La geostuoia dovrà essere saldamente accoppiata alla geogriglia mediante termosaldatura in modo da formare un unica struttura tridimensionale ondulata e rinforzata, specifica per controllo erosione, protezione dello strato superficiale del terreno e ancoraggio delle radici.
La geostuoia dovrà presentare almeno ventidue ondulazioni su ogni metro (n°22/m) e la resistenza a trazione caratteristica espressa al 5% di allungamento dovrà essere pari al 50% della resistenza ultima a trazione.
- Resistenza a trazione [EN ISO 10319]: MD > 88,0 kN/m - CMD > 30,0 kN/m
- Allungamento al carico massimo [EN ISO 10319]: MD < 11,0 % - CMD < 11,0 %
- Carico a 2% dell'allungamento [EN ISO 10319]: MD >= 20,0 kN/m
- Carico a 5% dell'allungamento [EN ISO 10319]: MD >= 40,0 kN/m
- Resistenza all'idrolisi [EN 12447]: Previsione di durabilità minima di 25 anni in terreni naturali.
Sono comprese le sovrapposizioni, i pezzi speciali per il superamento di elementi passanti, e ogni altro elemento necessario a garantire la resistenza dell'applicazione.
Accettazione geogriglie tridimensionali antiscivolamento
Per ogni partita di geogriglia approvvigionata in cantiere, l’Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la relativa dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta produttrice, attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome dell’impresa appaltante e l’indirizzo del cantiere; correlata inoltre dalle prove di laboratorio inerenti il lotto di produzione. Nel caso l’Appaltatore non fosse in grado di fornire tale certificazione o che non fossero rispettati i requisiti minimi richiesti, la partita di materiale verrà rifiutata e, se si rendesse necessario, si provvederà al rifacimento delle opere costruite a totale carico ed onere dell’impresa.
L’Appaltatore, prima della posa in opera, dovrà sottoporre ad approvazione della Direzione Lavori il materiale che intende utilizzare. Tale approvazione non costituisce accettazione definitiva del materiale. A questo fine, l’Appaltatore dovrà far eseguire su tutti i tipi di geogriglie approvvigionate in cantiere per ogni partita di
8.000 m2, prove di trazione su campioni prelevati in sito dietro indicazione ed in presenza della Direzione Lavori. Il certificato di prova di trazione dovrà essere rilasciato da un laboratorio accreditato per i geosintetici e dovrà essere basato su 5 campioni secondo la normativa ISO 10319.
L’Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle su campioni prelevati in contraddittorio in corso d’opera, da inviare ad un laboratorio individuato in accordo con la Direzione Lavori. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, munendo gli stessi di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità. Il prelievo e l’onere delle prove saranno a carico dell’impresa appaltante, che dovrà mettere a disposizione i mezzi necessari ed il personale idoneo ad effettuare tali operazioni.
Il produttore del geosintetico dovrà fornire un’assicurazione prodotto a copertura dei possibili danni causati a terzi per vizi o difetti di produzione del geosintetico per un valore di almeno 5 milioni di euro.
Ogni rotolo dovrà avere un’etichetta identificativa secondo la norma EN ISO 10320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito.
Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea ed il produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO 9001:2000.
Accettazione Geogriglie
Per ogni partita di geogriglia approvvigionata in cantiere, l’Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la relativa dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta produttrice, attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome dell’impresa appaltante e l’indirizzo del cantiere; correlata inoltre dalle prove di laboratorio inerenti il lotto di produzione. Nel caso l’Appaltatore non fosse in grado di fornire tale certificazione o che non fossero rispettati i requisiti minimi richiesti, la partita di materiale verrà rifiutata e, se si rendesse necessario, si provvederà al rifacimento delle opere costruite a totale carico ed onere dell’impresa.
L’Appaltatore, prima della posa in opera, dovrà sottoporre ad approvazione della Direzione Lavori il materiale che intende utilizzare. Tale approvazione non costituisce accettazione definitiva del materiale. A questo fine, l’Appaltatore dovrà far eseguire su tutti i tipi di geogriglie approvvigionate in cantiere per ogni partita di
8.000 m2, prove di trazione su campioni prelevati in sito dietro indicazione ed in presenza della Direzione Lavori. Il certificato di prova di trazione dovrà essere rilasciato da un laboratorio accreditato per i geosintetici e dovrà essere basato su 5 campioni secondo la normativa ISO 10319.
L’Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle su campioni prelevati in contraddittorio in corso d’opera, da inviare ad un laboratorio individuato in accordo con la Direzione Lavori. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, munendo gli stessi di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità. Il prelievo e l’onere delle prove saranno a carico dell’impresa appaltante, che dovrà mettere a disposizione i mezzi necessari ed il personale idoneo ad effettuare tali operazioni.
Il produttore del geosintetico dovrà fornire un’assicurazione prodotto a copertura dei possibili danni causati a terzi per vizi o difetti di produzione del geosintetico per un valore di almeno 5 milioni di euro.
Ogni rotolo dovrà avere un’etichetta identificativa secondo la norma EN ISO 10320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito.
Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea ed il produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO 9001:2000.
Art. 6.22 - Terreno di copertura per capping definitivo
Fornitura e stesa di terreno vegetale asciutto, privo di pietre e sassi, radici etc., da posare a strati non
superiori a 30 cm, sopra una superficie preventivamente preparata. Le caratteristiche meccaniche minime sono di seguito descritte:
- angolo di attrito interno, anche in condizioni bagnate, superiore alla massima pendenza prevista per le scarpate (>25°);
- peso in volume non superiore a 19 kN/mc;
Il terreno deve inoltre avere un ultimo strato di almeno 10 cm costituito da terriccio speciale umidizzato composto dal 30% di sostanza organica e dal 70% di terricci vari vagliati e macinati con PH neutro.
E' compresa la compattazione meccanica e ogni altra lavorazione preparatoria alla successiva formazione del prato, quest'ultima non compresa, come la fresatura .
E’ facoltà della Direzione Lavori fare eseguire analisi a campione per la determinazione delle caratteristiche del terreno, a carico dell’impresa, per la verifica degli indici minimi sopra indicati, sia in cava, che prelevando campioni direttamente dai mezzi che trasportano il terreno che una volta posato e steso.
Qualora dalle verifiche eseguite risultino caratteristiche inferiori rispetto ai valori sopra indicati, potrà essere chiesta la rimozione del terreno non idoneo e la successiva sostituzione con altro idoneo.
E' compresa la stesa da effettuarsi con mezzi leggeri o altri mezzi ma con modalità tali da non transitare direttamente a contatto con i geosintetici, la compattazione meccanica e ogni altra lavorazione preparatoria alla successiva semina del prato, quest'ultima non compresa.
Art. 6.23 - Opere di ripristino vegetazionale del capping definitivo Formazione di prato
Formazione di prato tramite seminagione di graminacee e leguminose miscelate, secondo formule ordinate dalla D.L. a seconda della natura e della esposizione del terreno.
Sono compresi: la fornitura della semente; la semina; la rastrellatura per copertura del seme; la rullatura a semina ultimata; l'innaffiamento; la garanzia di attecchimento.
Con miscuglio di graminacee selezionate:
- Agrostis alba stolonifera,
- Agrostis tenuis capillare,
- Bromus,
- Festuca ovina,
- Festuca rubra,
- Loietto inglese,
- Lolium perenne pacey,
- Poa pratensis,
- Poa trivialis
opportunamente miscelate, secondo percentuali ordinate dalla D.L. ed in ragione di Kg 40 ogni mq 1000. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Sono compresi: la fornitura della semente; la semina; la rastrellatura per copertura del seme; la rullatura a semina ultimata; l'innaffiamento; la garanzia di attecchimento.
Rinverdimento arbustivo capping definitivo
Rinverdimento del corpo discarica dopo la posa del capping definitivo, costituito da arbusti, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
L'istallazione dovrà prevedere l'alternanza di macchie di arbusti della stessa specie, disposte secondo la buona tecnica agroforestale, in modo da grantire la protezione del capping dall'erosione delle acque meteoriche e secondo le indicazioni fornite dalla DD.LL.
Le specie che si prevede di utilizzare, avranno 1-2 anni di età e sono di seguito elencate:
- Agazzino (Pyracantha coccinea);
- Cotoneaster (horizontalis);
- Agrifoglio (Ilex aquifolium);
- Alloro (Laurus nobilis);
- Caprifoglio (Lonicera caprifolium);
- Fusaggine (Euonymus europaeus);
- Ginestra (Spartium junceum);
- Lantana (Viburnum lantana);
- Laurotino (Viburnum tinus);
- Ligustro (Ligustrum vulgare);
- Nocciolo (Corylus avellana);
- Pallon di maggio (Viburnum opalus);
- Rose selvatiche (Rosa sp. pi.);
- Sambuco nero (Sambucus nigra);
- Sanguinello (Cornus sanguinea).
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Modalità operative
Per il ripristino ambientale di alcune superfici dell'impianto, esterne all’area finita con capping, è stato previsto un impianto arboreo e arbustivo per restituire al territorio l'importante funzione di collegamento ecologico con le superfici boschive presenti al contorno. Il piano di recupero prevede interventi graduali, in maniera che la rinaturalizzazione sia aderente ai ritmi biologici, riservando eventuali opere di manutenzione e di miglioramento forestale per una fase successiva. Dapprima si prevede la preparazione del terreno di riporto, la semina di specie erbacee e, infine, la messa a dimora di specie arbustive.
La ricopertura prevede:
- il riporto di terreno per il capping per uno spessore di 30-40 cm.
- il riporto di terreno vegetale - preliminarmente concimato - per uno spessore di 10 cm;
- la formazione di una copertura erbacea.
Per le superfici soggette all'attività erosiva, si prevede il rivestimento con biostuoia in fibra di cocco; la biostuoia dovrà essere fissata mediante interro in testa e al piede, e picchettature con staffe e picchetti in ferro acciaioso, in quantità tali da garantirne la stabilità e l'aderenza finalizzata al radicamento del cotico erboso.
Sarà intrecciata in modo da conformare una rete tessuta a maglia aperta di circa 15x10 mm.
La resistenza ultima a rottura longitudinale dovrà essere pari a 15 kN/m, con un allungamento dell'8%.
L'impianto delle specie arboree dovrà essere effettuato a gruppi, e con confini irregolari, con spazi inerbiti che dovranno essere adeguatamente mantenuti.
Nell'utilizzo dei miscugli di sementi è necessario riporre attenzione:
- all'adeguato modellamento del terreno;
- alla corretta scelta del periodo d'intervento (preferibilmente durante il periodo vegetativo);
- alla selezione del miscuglio di sementi da impiegare in funzione delle condizioni pedologiche e climatiche.
Per le piante arbustive, il periodo più opportuno per l'impianto è quello del riposo vegetativo (autunno o primavera).
1) Preparazione del terreno (periodo: prima settimana di marzo/ottobre)
Per favorire l'approfondimento dell'apparato radicale, si procederà al dissodamento del terreno per una profondità di 40 cm su una striscia di terreno larga 1 m.
Il terreno sarà successivamente rifinito tramite fresatura.
2) Impianto (periodo: seconda settimana di marzo/ottobre)
Si procederà successivamente alla messa a dimora delle piantine, ricorrendo alla trapiantatrice meccanica, con l'avvertenza di compattare il terreno attorno al colletto in maniera da non permettere alcuna discontinuità tra il suolo e il panetto di terra.
A protezione delle piante dalla fauna selvatica che si nutre di gemme (lepri, caprioli, etc.) saranno collocate reti shelter, sostenute da cannette di bambù.
3) Attenzioni colturali
Le piantine forestali appena posizionate sono soggette allo stress da trapianto, e sono dotate di un apparato radicale di 10*15 cm di profondità.
Si prevede che queste subiscano una forte competizione delle erbe infestanti e rampicanti (graminacee e convolvulacee) che si svilupperanno sulla fascia di terreno lavorata. Per i primi tre anni si procederà pertanto a effettuare N. 2 sfalci (a giugno e agosto) della vegetazione erbacea (quest’ultima a carico di MMS spa):
- mediante decespugliatore sulla fila e in prossimità della pianta.
Lo shelter antilepre costituirà in questo caso una protezione contro il rischio di danneggiamento del colletto delle piantine.
L'erba sfalciata sarà lasciata in loco con funzione pacciamante. Successivamente al 3° anno, la copertura delle piantine sul terreno è sufficiente a controllare la competizione delle infestanti.
In relazione all'andamento climatico durante la stagione estiva, si valuterà la necessità - almeno per i primi 3 anni - di intervenire con irrigazioni di soccorso (quest’ultima a carico dell’Appaltatore) Prevedendo per i primi 2 anni una quota di fallanze del 10 % rispetto al numero di piantine posizionate;l’Appaltatore procederà al loro reintegro.
Art. 6.24 - Sistemazione degli impianti di estrazione del biogas
Considerato l’interferenza tra l’esecuzione del Capping definitivo e la presenza di infrastrutture dedite alla captazione del biogas, l’Appaltatore dovrà provvedere alla sistemazione delle teste di pozzo esistenti ai fini della corretta e definitiva integrazione con il capping.
La sistemazione consiste nello scollegamento provvisorio e successivo riposizionamento e ricollegamento delle singole teste di pozzo e relative condotte del biogas al fine di posizionare tali tubazioni al di sopra dei geosintetici e all’interno dello strato del terreno di copertura.
Art. 6.25 - Raccordo del Capping definitivo con altri impianti esistenti
Considerato che sulla superficie del corpo rifiuti sono presenti pozzetti di ispezione dedicati ad altri impianti funzionali alla gestione del percolato, l’Appaltatore dovrà provvedere al corretto raccordo del Capping definitivo con i pozzetti suddetti in modo che sia garantita l’ispezionabilità degli stessi.