Prove e controlli Clausole campione

Prove e controlli. L'Impresa è obbligata in ogni tempo alle prove sui materiali impiegati o da impiegare, disposte dalla D.L. e/o dall’Organo di Collaudo. La D.L. provvede -in contraddittorio e con le modalità in vigore al momento- al prelievo dei campioni, redigendone apposito verbale. La stessa D.L. trasmetterà al laboratorio di analisi i campioni e copia del verbale di prelievo. Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i Laboratori ufficiali. I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalla due parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto. La D.L. ha facoltà di ordinare la conservazione di campioni, in locali idonei, previa apposizione di sigilli e firme della D.L. stessa e dell'Impresa. Le spese per recipienti, involucri, scaffalature, cataloghi, personale ecc. sono a carico dell'Impresa. Qualora non siano state effettuate prove sui materiali prima della loro posa in posa, i medesimi si intendono accettati con riserva dalla D.L. Qualora prove di laboratorio effettuate a posteriori, o cattiva riuscita e durata dei materiali stessi, denuncino una non rispondenza con le norme di accettazione, verranno effettuate nel conto finale le relative detrazioni, ovvero, se ne risultasse pregiudizio grave per l'agibilità e la funzionalità dell'opera si procederà a norma della normativa vigente.
Prove e controlli. I tubi di acciaio dovranno essere sottoposti a controllo specifico UNI EU 21 secondo le modalità riportate dalle norme UNI 6363.84. In particolare dovranno essere prodotti i documenti di cui al punto 12.2.b delle citate UNI 6363.84. - Rivestimento_bituminoso le prove sui bitumi e i mastici bituminosi dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni delle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali - Fasc. 2 del C.N.R.". Il controllo sui rivestimenti consiste nell'accurata ispezione del maggior numero dei tubi in una delle qualsiasi fasi di lavorazione, nella misura dello spessore, nelle prove di aderenza e nel controllo della continuità. - Misura degli spessori Dovrà essere eseguita con prove non distruttive mediante apposito apparecchio (a orologio e elettromagnetico) in un numero di punti prefissato dalla Direzione dei lavori ma, in ogni caso, non superiore ad 1 punto per m2 di rivestimento. L'esito delle misure sarà positivo quando in tutti i punti misurati lo spessore non è mai inferiore ai limiti prefissati. - Prova di aderenza Dovrà essere eseguita in un numero di punti a giudizio della Direzione dei lavori, ma comunque non superiore a una prova per ogni 2 m2 di superficie del rivestimento. Si eseguono sul rivestimento, con un coltello affilato e robusto, due tagli, fino alla superficie del tubo, paralleli all'asse della tubazione e altri due con la stessa inclinazione della fascia di armatura in modo da formare, con i primi, un parallelogramma di altezza h = cm (10 ÷ 20). Successivamente, in corrispondenza di un intero lato del parallelogramma, si asporta la parte del rivestimento esterno al lato stesso per una sufficiente lunghezza. Su tale lato, si stacca per una profondità di due centimetri, il bordo inferiore del rivestimento della tubazione in modo che il lembo sia leggermente sollevato. Con una pinza le cui ganasce devono avere la stessa lunghezza del lato in questione, si afferra il lembo tirandolo in modo uniforme fino alla lacerazione. La prova risulterà negativa se in uno qualsiasi dei punti in esame lo strato di primer si staccherà dal metallo. Se il rivestimento non si stacca dallo strato di primer l'aderenza sarà considerata sufficiente. Se lo strato di rivestimento dovesse, in alcuni punti, staccarsi dal primer si misureranno le aree delle superfici ove si è verificato il distacco. Si definisce "coefficiente di aderenza" il rapporto percentuale tra la superficie che resta ricoperta dal rivestimento e quella totale. La prova s...
Prove e controlli. L'Impresa è obbligata in ogni tempo alle prove sui materiali impiegati o da impiegare, disposte dal D.L. e/o dall’Organo di Collaudo. Il D.L. provvede, in contraddittorio e con le modalità in vigore al momento, al prelievo dei campioni, redigendone apposito verbale. Lo stesso D.L. trasmetterà al laboratorio di analisi i campioni e copia del verbale di prelievo. Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i Laboratori ufficiali. I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalla due parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto. Il D.L. ha facoltà di ordinare la conservazione di campioni, in locali idonei, previa apposizione di sigilli e firme del D.L. stessa e dell'Impresa. Le spese per recipienti, involucri, scaffalature, cataloghi, personale ecc. sono a carico dell'Impresa. Qualora non siano state effettuate prove sui materiali prima della loro posa in posa, i medesimi si intendono accettati con riserva dal D.L. Qualora prove di laboratorio effettuate a posteriori, o cattiva riuscita e durata dei materiali stessi, denunciano una non rispondenza con le norme di accettazione, verranno effettuate nel conto finale le relative detrazioni, ovvero, se ne risultasse pregiudizio grave per l'agibilità e la funzionalità dell'opera si procederà a norma del Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. di cui al D.M. LL.PP. 19/04/2000 n°145 come modificato ed integrato dal D.P.R. 207/2010.
Prove e controlli. 4.3.1 Il Fornitore sarà tenuto a dotarsi e mantenere durante l’esecuzione della Fornitura, delle procedure di verifica e degli strumenti di controllo necessari ed adeguati al fine di eseguire le prove ed operazioni di controllo sul Prodotto. 4.3.2 Qualora il Fornitore non possieda tutti o parte degli strumenti di verifica e controllo di cui al paragrafo che precede, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Acquirente, dipartimento Acquisti e Qualità, le eventuali prove e/o controlli sul Prodotto che il Fornitore non è in grado di eseguire direttamente, restando inteso che, qualora nel corso della Fornitura, il Fornitore dovesse integrare i propri mezzi di controllo e collaudo, egli dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all’Acquirente, dipartimento Acquisti e Qualità, specificando le prove che è in grado di eseguire. 4.3.3 Qualora il Fornitore comunichi di non poter eseguire direttamente le prove ed i controlli, il Fornitore dovrà indicare nella medesima comunicazione se intende, a proprie spese, incaricare enti terzi qualificati ovvero affidare all’Acquirente l’esecuzione delle prove. 4.3.4 All’esito delle prove eseguite dal Fornitore direttamente o attraverso enti terzi qualificati, il Fornitore dovrà tempestivamente trasmettere all’Acquirente, Servizio Qualità, i relativi risultati. 4.3.5 L’Acquirente avrà facoltà di verificare i risultati presso i propri laboratori mediante l’esecuzione sul Prodotto di prove analoghe, restando inteso che laddove i valori ottenuti dall’Acquirente non risultino conformi ai valori ottenuti nel corso delle prove fatte eseguire dal Fornitore, le spese di esecuzione delle prove effettuate dall’Acquirente saranno interamente addebitate al Fornitore. 4.3.6 Qualora il Fornitore intenda affidare direttamente l’esecuzione delle prove all’Acquirente, dovrà inviare tempestivamente i campioni all’Acquirente, dipartimento Servizio Qualità. 4.3.7 I risultati delle prove eseguite dall’Acquirente saranno trasmessi al Fornitore dall’Acquirente, dipartimento Servizio Qualità, tramite l’Ufficio Acquisti unitamente a regolare fattura di addebito delle spese sostenute per l’esecuzione delle prove.
Prove e controlli. Le apparecchiature verranno costruite secondo regola d’arte. Tutti i controlli specifici, le prove o le ispezioni dovranno essere concordati per iscritto prima della conclusione del Contratto ed i relativi costi sono a carico esclusivo dell’Acquirente secondo la quotazione che sarà stabilita dal Venditore.
Prove e controlli. 1) tutte le prove e controlli che l’ufficio tecnico della Committente ordini di eseguire sugli impianti, su materiali o componenti; 2) tutte le prove previste dai libretti o piani di manutenzione degli impianti; 3) tutte le prove previste dalle procedure tecniche contenute nel Manuale di aeroporto; 4) tutte le prove e controlli periodici necessari per verificare il buon funzionamento degli impianti, materiali o componenti; 5) i controlli e le prove che, a causa di inottemperanza, vengano fatti svolgere direttamente a Terzi dalla Committente; 6) l’occorrente mano d’opera, gli strumenti, gli apparecchi di controllo e quanto altro necessario per eseguire verifiche o prove preliminari o prove impianti in corso di gestione degli stessi.
Prove e controlli. Sulle apparecchiature devono essere eseguire prove di tenuta in stabilimento, alle pressioni previste dalle norme UNI 6884-71 per le valvole d'intercettazione e di regolazione in genere, e UNI 7125-72 per le saracinesche. Potranno anche essere eseguite prove tecnologiche, parzialmente e totalmente distruttive, su un massimo del 3% del totale delle apparecchiature. Effettuati i ▇▇▇▇▇▇▇▇, dovrà essere redatto il verbale delle prove, sottoscritto dalla Direzione Lavori, dall'Impresa e dalla Ditta costruttrice. Durante la fabbricazione delle apparecchiature un incaricato della Direzione Lavori potrà accedere liberamente nello stabilimento, per controllare la rispondenza delle caratteristiche e i materiali impiegati siano quelle dei prototipi, riservandosi di effettuare ogni tipo di prova che riterrà necessario.
Prove e controlli. È obbligo dell'Appaltatore di eseguire provini di calcestruzzo nel numero e nei modi previsti dalla Legge n° 1086 del 05/11/1976, D.M. 30/05/1972, D.M. 26/03/1980 e Circolare LL.PP. 30/06/1980 n° 20244, nonché dal D.M. 27/07/1985; è inoltre facoltà del Direttore dei Lavori prelevare in ogni momento e quando lo ritenga opportuno campioni di materiali o di conglomerato per farli sottoporre ad esami e prove di laboratorio. Tali prelevamenti saranno fatti in contraddittorio con I'lmpresa. CONGLOMERATI CEMENTIZI ARMATI Oltre a richiamare quanto è stato prescritto con il precedente articolo per la esecuzione di opere in cemento armato, I'lmpresa dovrà attenersi strettamente a tutte le norme contenute nel D.M. 30/05/1972 di cui alla Legge 05/11/1971, al D.M. 26/03/1980 e Circolare LL.PP. 30/06/1980 n° 20244, dal D.M. 27/07/1985 per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, ed a quelle che potranno essere successivamente emanate anche nei riguardi delle strutture in cemento armato precompresso. Tutte le opere in cemento armato, facenti parte dell'opera appaltata, saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità (accompagnati da disegni esecutivi) che I'lmpresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori entro il termine prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto, o alle norme che le verranno impartite all'atto della consegna dei lavori. L'esame o verifica, da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti delle varie strutture in cemento armato e delle centine o armature di sostegno, non esonera in alcun modo I'lmpresa dalla responsabilità ad essa derivante per legge o per le precise pattuizioni del contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione dei Lavori nell'esclusivo interesse del committente, l'Impresa rimane unica responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la progettazione, che per la loro esecuzione; di conseguenza I'lmpresa dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenza esse potranno risultare. Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, I'lmpresa dovrà tenere registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro nello stesso cantiere di lavoro. La Direzione dei Lavori potrà prescrivere l'uso di vibratori senza maggiori compensi. CASSEFORME E CENTINATURE Le armature di sostegno dovranno essere suf...