Prove e controlli Clausole campione

Prove e controlli. L'Impresa è obbligata in ogni tempo alle prove sui materiali impiegati o da impiegare, disposte dalla D.L. e/o dall’Organo di Collaudo. La D.L. provvede -in contraddittorio e con le modalità in vigore al momento- al prelievo dei campioni, redigendone apposito verbale. La stessa D.L. trasmetterà al laboratorio di analisi i campioni e copia del verbale di prelievo. Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i Laboratori ufficiali. I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalla due parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto. La D.L. ha facoltà di ordinare la conservazione di campioni, in locali idonei, previa apposizione di sigilli e firme della D.L. stessa e dell'Impresa. Le spese per recipienti, involucri, scaffalature, cataloghi, personale ecc. sono a carico dell'Impresa. Qualora non siano state effettuate prove sui materiali prima della loro posa in posa, i medesimi si intendono accettati con riserva dalla D.L. Qualora prove di laboratorio effettuate a posteriori, o cattiva riuscita e durata dei materiali stessi, denuncino una non rispondenza con le norme di accettazione, verranno effettuate nel conto finale le relative detrazioni, ovvero, se ne risultasse pregiudizio grave per l'agibilità e la funzionalità dell'opera si procederà a norma della normativa vigente.
Prove e controlli. 4.3.1 Il Fornitore sarà tenuto a dotarsi e mantenere durante l’esecuzione della Fornitura, delle procedure di verifica e degli strumenti di controllo necessari ed adeguati al fine di eseguire le prove ed operazioni di controllo sul Prodotto. 4.3.2 Qualora il Fornitore non possieda tutti o parte degli strumenti di verifica e controllo di cui al paragrafo che precede, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Acquirente, dipartimento Acquisti e Qualità, le eventuali prove e/o controlli sul Prodotto che il Fornitore non è in grado di eseguire direttamente, restando inteso che, qualora nel corso della Fornitura, il Fornitore dovesse integrare i propri mezzi di controllo e collaudo, egli dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all’Acquirente, dipartimento Acquisti e Qualità, specificando le prove che è in grado di eseguire. 4.3.3 Qualora il Fornitore comunichi di non poter eseguire direttamente le prove ed i controlli, il Fornitore dovrà indicare nella medesima comunicazione se intende, a proprie spese, incaricare enti terzi qualificati ovvero affidare all’Acquirente l’esecuzione delle prove. 4.3.4 All’esito delle prove eseguite dal Fornitore direttamente o attraverso enti terzi qualificati, il Fornitore dovrà tempestivamente trasmettere all’Acquirente, Servizio Qualità, i relativi risultati. 4.3.5 L’Acquirente avrà facoltà di verificare i risultati presso i propri laboratori mediante l’esecuzione sul Prodotto di prove analoghe, restando inteso che laddove i valori ottenuti dall’Acquirente non risultino conformi ai valori ottenuti nel corso delle prove fatte eseguire dal Fornitore, le spese di esecuzione delle prove effettuate dall’Acquirente saranno interamente addebitate al Fornitore. 4.3.6 Qualora il Fornitore intenda affidare direttamente l’esecuzione delle prove all’Acquirente, dovrà inviare tempestivamente i campioni all’Acquirente, dipartimento Servizio Qualità. 4.3.7 I risultati delle prove eseguite dall’Acquirente saranno trasmessi al Fornitore dall’Acquirente, dipartimento Servizio Qualità, tramite l’Ufficio Acquisti unitamente a regolare fattura di addebito delle spese sostenute per l’esecuzione delle prove.
Prove e controlli. 1) tutte le prove e controlli che l’ufficio tecnico della Committente ordini di eseguire sugli impianti, su materiali o componenti; 2) tutte le prove previste dai libretti o piani di manutenzione degli impianti; 3) tutte le prove previste dalle procedure tecniche contenute nel Manuale di aeroporto; 4) tutte le prove e controlli periodici necessari per verificare il buon funzionamento degli impianti, materiali o componenti; 5) i controlli e le prove che, a causa di inottemperanza, vengano fatti svolgere direttamente a Terzi dalla Committente; 6) l’occorrente mano d’opera, gli strumenti, gli apparecchi di controllo e quanto altro necessario per eseguire verifiche o prove preliminari o prove impianti in corso di gestione degli stessi.
Prove e controlli. È obbligo dell'Appaltatore di eseguire provini di calcestruzzo nel numero e nei modi previsti dalla Legge n° 1086 del 05/11/1976, D.M. 30/05/1972, D.M. 26/03/1980 e Circolare LL.PP. 30/06/1980 n° 20244, nonché dal D.M. 27/07/1985; è inoltre facoltà del Direttore dei Lavori prelevare in ogni momento e quando lo ritenga opportuno campioni di materiali o di conglomerato per farli sottoporre ad esami e prove di laboratorio. Tali prelevamenti saranno fatti in contraddittorio con I'lmpresa. CONGLOMERATI CEMENTIZI ARMATI Oltre a richiamare quanto è stato prescritto con il precedente articolo per la esecuzione di opere in cemento armato, I'lmpresa dovrà attenersi strettamente a tutte le norme contenute nel D.M. 30/05/1972 di cui alla Legge 05/11/1971, al D.M. 26/03/1980 e Circolare LL.PP. 30/06/1980 n° 20244, dal D.M. 27/07/1985 per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, ed a quelle che potranno essere successivamente emanate anche nei riguardi delle strutture in cemento armato precompresso. Tutte le opere in cemento armato, facenti parte dell'opera appaltata, saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità (accompagnati da disegni esecutivi) che I'lmpresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori entro il termine prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto, o alle norme che le verranno impartite all'atto della consegna dei lavori. L'esame o verifica, da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti delle varie strutture in cemento armato e delle centine o armature di sostegno, non esonera in alcun modo I'lmpresa dalla responsabilità ad essa derivante per legge o per le precise pattuizioni del contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione dei Lavori nell'esclusivo interesse del committente, l'Impresa rimane unica responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la progettazione, che per la loro esecuzione; di conseguenza I'lmpresa dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenza esse potranno risultare. Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, I'lmpresa dovrà tenere registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro nello stesso cantiere di lavoro. La Direzione dei Lavori potrà prescrivere l'uso di vibratori senza maggiori compensi. CASSEFORME E CENTINATURE Le armature di sostegno dovranno essere suf...
Prove e controlli. Le apparecchiature verranno costruite secondo regola d’arte. Tutti i controlli specifici, le prove o le ispezioni dovranno essere concordati per iscritto prima della conclusione del Contratto ed i relativi costi sono a carico esclusivo dell’Acquirente secondo la quotazione che sarà stabilita dal Venditore.
Prove e controlli. L'Impresa è obbligata in ogni tempo alle prove sui materiali impiegati o da impiegare, disposte dal D.L. e/o dall’Organo di Collaudo. Il D.L. provvede, in contraddittorio e con le modalità in vigore al momento, al prelievo dei campioni, redigendone apposito verbale. Lo stesso D.L. trasmetterà al laboratorio di analisi i campioni e copia del verbale di prelievo. Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i Laboratori ufficiali. I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalla due parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto. Il D.L. ha facoltà di ordinare la conservazione di campioni, in locali idonei, previa apposizione di sigilli e firme del D.L. stessa e dell'Impresa. Le spese per recipienti, involucri, scaffalature, cataloghi, personale ecc. sono a carico dell'Impresa. Qualora non siano state effettuate prove sui materiali prima della loro posa in posa, i medesimi si intendono accettati con riserva dal D.L. Qualora prove di laboratorio effettuate a posteriori, o cattiva riuscita e durata dei materiali stessi, denunciano una non rispondenza con le norme di accettazione, verranno effettuate nel conto finale le relative detrazioni, ovvero, se ne risultasse pregiudizio grave per l'agibilità e la funzionalità dell'opera si procederà a norma del Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. di cui al D.M. LL.PP. 19/04/2000 n°145 come modificato ed integrato dal D.P.R. 207/2010.
Prove e controlli. I tubi di acciaio dovranno essere sottoposti a controllo specifico UNI EU 21 secondo le modalità riportate dalle norme UNI 6363.84. In particolare dovranno essere prodotti i documenti di cui al punto 12.2.b delle citate UNI 6363.84. - Rivestimento_bituminoso le prove sui bitumi e i mastici bituminosi dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni delle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali - Fasc. 2 del C.N.R.". Il controllo sui rivestimenti consiste nell'accurata ispezione del maggior numero dei tubi in una delle qualsiasi fasi di lavorazione, nella misura dello spessore, nelle prove di aderenza e nel controllo della continuità. - Misura degli spessori Dovrà essere eseguita con prove non distruttive mediante apposito apparecchio (a orologio e elettromagnetico) in un numero di punti prefissato dalla Direzione dei lavori ma, in ogni caso, non superiore ad 1 punto per m2 di rivestimento. L'esito delle misure sarà positivo quando in tutti i punti misurati lo spessore non è mai inferiore ai limiti prefissati. - Prova di aderenza Dovrà essere eseguita in un numero di punti a giudizio della Direzione dei lavori, ma comunque non superiore a una prova per ogni 2 m2 di superficie del rivestimento. Si eseguono sul rivestimento, con un coltello affilato e robusto, due tagli, fino alla superficie del tubo, paralleli all'asse della tubazione e altri due con la stessa inclinazione della fascia di armatura in modo da formare, con i primi, un parallelogramma di altezza h = cm (10 ÷ 20). Successivamente, in corrispondenza di un intero lato del parallelogramma, si asporta la parte del rivestimento esterno al lato stesso per una sufficiente lunghezza. Su tale lato, si stacca per una profondità di due centimetri, il bordo inferiore del rivestimento della tubazione in modo che il lembo sia leggermente sollevato. Con una pinza le cui ganasce devono avere la stessa lunghezza del lato in questione, si afferra il lembo tirandolo in modo uniforme fino alla lacerazione. La prova risulterà negativa se in uno qualsiasi dei punti in esame lo strato di primer si staccherà dal metallo. Se il rivestimento non si stacca dallo strato di primer l'aderenza sarà considerata sufficiente. Se lo strato di rivestimento dovesse, in alcuni punti, staccarsi dal primer si misureranno le aree delle superfici ove si è verificato il distacco. Si definisce "coefficiente di aderenza" il rapporto percentuale tra la superficie che resta ricoperta dal rivestimento e quella totale. La prova s...
Prove e controlli. Sulle apparecchiature devono essere eseguire prove di tenuta in stabilimento, alle pressioni previste dalle norme UNI 6884-71 per le valvole d'intercettazione e di regolazione in genere, e UNI 7125-72 per le saracinesche. Potranno anche essere eseguite prove tecnologiche, parzialmente e totalmente distruttive, su un massimo del 3% del totale delle apparecchiature. Effettuati i xxxxxxxx, dovrà essere redatto il verbale delle prove, sottoscritto dalla Direzione Lavori, dall'Impresa e dalla Ditta costruttrice. Durante la fabbricazione delle apparecchiature un incaricato della Direzione Lavori potrà accedere liberamente nello stabilimento, per controllare la rispondenza delle caratteristiche e i materiali impiegati siano quelle dei prototipi, riservandosi di effettuare ogni tipo di prova che riterrà necessario.

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  • VIGILANZA E CONTROLLI La VUS ha la facoltà di verificare, tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne darà comunicazione all’Appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente la VUS si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente Capitolato ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

  • Verifiche e controlli 8.1. Il Fornitore sottopone ad audit periodici la sicurezza dei sistemi e degli ambienti di elaborazione dei Dati Personali dallo stesso utilizzati per l'erogazione dei Servizi e le sedi in cui avviene tale trattamento. Il Fornitore avrà la facoltà di incaricare dei professionisti indipendenti selezionati dal Fornitore per lo svolgimento di audit secondo standard internazionali e/o best practice, i cui esiti saranno riportati in specifici report (“Report”). Tali Report, che costituiscono informazioni confidenziali del Fornitore, potranno essere resi disponibili al Cliente per consentirgli di verificare la conformità del Fornitore agli obblighi di sicurezza di cui al presente Accordo. 8.2. Nei casi previsti dall’art. 8.1, il Cliente concorda che il proprio diritto di verifica sarà esercitato attraverso la verifica dei Report messi a disposizione dal Fornitore. 8.3. Il Fornitore riconosce il diritto del Cliente, con le modalità e nei limiti di seguito indicati, ad effettuare audit indipendenti per verificare la conformità del Fornitore agli obblighi previsti nel presente Accordo e nei rispettivi DPA – Condizioni Speciali, e di quanto previsto dalla normativa. Il Cliente potrà avvalersi per tali attività di proprio personale specializzato o di revisori esterni, purché tali soggetti siano previamente vincolati da idonei impegni alla riservatezza. 8.4. Nel caso di cui al precedente punto 8.2, il Cliente dovrà previamente inviare richiesta scritta al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Fornitore. Successivamente alla richiesta di audit o ispezione il Fornitore e il Cliente concorderanno, prima dell'avvio delle attività, i dettagli di tali verifiche (data di inizio e durata), le tipologie di controllo e l'oggetto delle verifiche, i vincoli di riservatezza a cui devono essere vincolati il Cliente e coloro che effettuano le verifiche e i costi che il Fornitore potrà addebitare per tali verifiche e che saranno determinati in relazione all’estensione e alla durata delle attività di verifica. 8.5. Il Fornitore potrà opporsi per iscritto alla nomina da parte del Cliente di eventuali revisori esterni che siano, ad insindacabile giudizio del Fornitore, non adeguatamente qualificati o indipendenti, siano concorrenti del Fornitore o che siano evidentemente inadeguati. In tali circostanze il Cliente sarà tenuto a nominare altri revisori o a condurre le verifiche in proprio. 8.6. Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore gli eventuali costi calcolati dal Fornitore e comunicati al Cliente nella fase di cui al precedente punto 8.4, con le modalità e nei tempi ivi concordati. Restano a carico esclusivo del Cliente i costi delle attività di verifica dallo stesso commissionate a terzi. 8.7. Resta fermo quanto previsto in relazione ai diritti di ispezione del Titolare del trattamento e delle autorità nelle Clausole Contrattuali Tipo eventualmente sottoscritte ai sensi del precedente punto 7, che non potranno considerarsi modificate da alcuna delle previsioni contenute nel presente Accordo o nei relativi DPA – Condizioni Speciali. 8.8. Il presente punto 8 non è applicabile ai Contratti aventi ad oggetto prodotti installati presso il Cliente o presso fornitori del Cliente. 8.9. Le attività di verifica che interessino eventuali Responsabili Ulteriori dovranno essere svolte nel rispetto delle regole di accesso e delle politiche di sicurezza dei Responsabili Ulteriori.

  • Controlli Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta che l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma attivi ed esegua controlli atti a verificare la qualità e la congruenza delle prestazioni rese sia rispetto alle relative prescrizioni mediche sia rispetto ai tetti di spesa massimi assegnati. La Struttura assicura agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale il medesimo livello qualitativo delle prestazioni rese ai cittadini paganti in proprio. Sarà oggetto di specifico controllo da parte dell’Azienda USL, anche tramite verifiche presso gli assistiti e presso la struttura, ogni aspetto delle prestazioni inerente alla qualità dell’assistenza percepita dall’utente, all’appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione e di refertazione, oltre che all’applicazione degli eventuali protocolli diagnostico-terapeutici adottati dall’Azienda. L’Azienda USL si riserva in ogni caso di esercitare attraverso il Dipartimento delle Cure Primarie del Distretto di riferimento tutte le attività di ispezione e controllo di propria competenza previste dalla vigente normativa. Le parti si impegnano a verificare periodicamente l’andamento della produzione e la regolarità del flusso informativo attraverso incontri periodici da concordare congiuntamente.

  • VIGILANZA E CONTROLLO L'ente che rilascia l'autorizzazione allo scarico svolge l'attività di controllo. A tal scopo l'ente competente (Comune o Provincia) può avvalersi dell'Arpa (1) all’interno di specifici programmi annuali di controllo e vigilanza degli scarichi. Anche il Gestore può organizzare un adeguato servizio di controllo (2), secondo le modalità previste nella convenzione di gestione, anche avvalendosi di ditte affidatarie o società dal medesimo costituite o partecipate. Tale attività di controllo è finalizzata ad un’ottimizzazione della gestione delle reti fognarie e dei depuratori ed agli accertamenti fiscali ai fini tariffari come descritto nel dettaglio nell’art.16 del presente Regolamento. I soggetti delegati dal Gestore al controllo, specificatamente individuati, sono autorizzati a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari, delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, della funzionalità degli impianti di pretrattamento, del rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale utilizzo dell’acqua. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai menzionati soggetti ai luoghi dai quali si origina lo scarico. I controlli di cui al presente articolo riguardano, fra l’altro, la rilevazione del consumo di acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo scarico dell’insediamento tramite un prelievo significativo per la verifica del rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni autorizzative. Dove, per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella D del presente Regolamento, l’autorizzazione abbia prescritto, a carico del titolare, l’installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, i soggetti tenuti al controllo sono autorizzati a verificare gli andamenti dei dati stessi. Il controllo degli scarichi in reti fognarie, si intende effettuato subito a monte del punto di immissione in rete fognaria, tramite prelievo da apposito pozzetto. Per le acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria contenenti le sostanze della tabella D cit., il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Gli scarichi di acque reflue industriali, devono essere resi accessibili per il campionamento finalizzato al controllo dei soggetti incaricati, nel punto assunto per la misurazione. I campionamenti saranno definiti a seconda della tipologia e delle caratteristiche dello scarico. Le modalità di campionamento potranno essere dettagliate nell’autorizzazione allo scarico. Nel caso in cui dall’analisi dei prelievi effettuati dal gestore o da un controllo da esso effettuato risulti che l’immissione dello scarico di acque reflue industriali in rete fognaria non sia conforme ai limiti imposti dall’atto autorizzativo, il gestore provvederà a notificare i valori rilevati al Comune che ha emesso l’autorizzazione ed all’ARPA territorialmente competente per i dovuti accertamenti. Nel caso in cui dai prelievi effettuati sulla rete fognaria, dal personale del gestore o da personale da questo incaricato, risulti la non conformità alla tabella A del presente regolamento in un determinato punto od in più punti della rete fognaria, senza che risulti possibile accertare con immediatezza la fonte dello scarico non conforme alla normativa vigente che ha provocato l’alterazione dei valori limite di immissione degli scarichi nella rete fognaria, il gestore provvederà, tempestivamente, a segnalare all’ARPA territorialmente competente ed al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione le risultanze rilevate. (1) delibera regionale n.651 del 1/3/2000 e S.M. (2) art. 26 della l. n. 36 del 1994 così come richiamato dall’art. 49 comma secondo del Dlgs 152/99 e S.M..

  • Controllo 10.1 Ad ARTI spetta la gestione del presente contratto di servizio, cioè: • la vigilanza sull’espletamento del servizio, al fine di accertare il rispetto da parte della Società degli adempimenti previsti nel presente contratto di ser- vizio; • il controllo sui modi e tempi di effettuazione del servizio, al fine di accerta- re il rispetto degli standard operativi. A tal fine, la Società s’impegna a fornire trimestralmente i dati sull’andamento dei servizi oggetto del presente contratto di servizio. ARTI potrà comunque eseguire, in qualunque momento, ispezioni e controlli, nei locali ed aree oggetto dei servizi affi- dati. 10.2 ARTI esercita sulla società un controllo “analogo” a quello esercitato sui propri servizi attraverso l’esercizio dei diritti di socio secondo le disposizioni previste nello statuto della società. Sono pertanto riservate ad ARTI le funzioni d’indirizzo, vigilan- za e controllo sulla Società in house. Tali funzioni si esplicano anche attraverso l’esame dei principali atti di gestione e dei documenti di rendicontazione. A tal fine, la Società deve trasmettere ad ARTI, entro la data di approvazione del proprio bilan- cio di esercizio, un conto economico derivante dalla contabilità analitica contenente la composizione quali-quantitativa del risultato economico d’esercizio e coerente, sotto il profilo della rappresentazione economica, con quanto previsto dallo Statuto della società per la relazione semestrale. Il conto economico dovrà precisare i criteri di suddivisione/imputazione dei costi, con particolare riferimento a quelli indiretti. La società deve altresì approntare un controllo di gestione con frequenza minimale trimestrale e relativa analisi. 10.3 ARTI e gli uffici regionali competenti hanno in qualsiasi momento facoltà di ac- cesso agli atti contabili, ai rendiconti e ad ogni documentazione esistente presso la Società. La Società deve fornire ad ARTI tutti i dati richiesti o comunque ritenuti utili ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo, fornire ogni informazione ri- chiesta e offrire la collaborazione necessaria per un’efficace verifica.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

  • Controlli e verifiche l’Azienda Sanitaria esercita la funzione di controllo sul buon andamento dei lavori e dei servizi, sulla qualità delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione degli utenti. La vigilanza sui servizi compete all’Azienda Sanitaria per tutto il periodo della concessione, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno dei poteri spettanti per Legge o Regolamento in materia di igiene o sanità ad altri Enti. Al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, l’Azienda Sanitaria può disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l’ispezione dei locali, dei magazzini e delle attrezzature e di quant’altro riconducibile all’organizzazione dei servizi. Il Concessionario deve permettere all’Azienda Sanitaria, tramite persona delegata, di accedere in ogni momento alla struttura nel rispetto dei protocolli di lavoro, al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto di quanto concordato, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati, consentendo, inoltre, di contattare o avere rapporti con i famigliari degli ospiti. l’Azienda Sanitaria nomina una Commissione di Vigilanza, la cui composizione è definita con Deliberazione del Direttore Generale, per i controlli sulla natura, sulla qualità e sul buon svolgimento dei servizi, nonché sul corretto utilizzo della struttura al fine di verificare il regolare funzionamento dei servizi, l’efficienza e l’efficacia della gestione. Il Concessionario è tenuto a fornire alla Commissione di Vigilanza Aziendale tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento l’accesso ai locali, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. La Commissione di Vigilanza redige i verbali dei controlli effettuati e ne inoltra copia al Concessionario ed all’Azienda Sanitaria, il quale sulla base dei verbali ricevuti, provvederà alle eventuali comminatorie e diffide. E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria chiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli a campione. Le comunicazioni tra le parti sono, di norma, tenute in forma scritta. l’Azienda Sanitaria si riserva, avvalendosi del proprio Ufficio Tecnico, la facoltà di verificare, in ogni momento, lo stato d’avanzamento dei lavori di costruzione del nuovo immobile adibito a R.S.A..

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.