CONTRATTO PER L’ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA
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CONTRATTO PER L’ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA
ARES - Azienda regionale della salute
Data: 10/10/2022 13:53:45 RCC/2022/0000059
Contratto tra l’Azienda Regionale della Salute (ARES) e la Struttura sanitaria denominata CASA DI CURA SANT'XXXX S.R.L. codice regionale 204000 per l’anno 2022.
L’Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Xxxxxxxxx (XX) Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx 0, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, C.F. TMSNMR64A70L700N (in forza della Deliberazione della Giunta della Regione
Autonoma della Sardegna n. 51/34 del 30/12/2021), domiciliato per la carica
presso la medesima, da una parte
e
la Struttura sanitaria CASA DI CURA SANT'XXXX S.R.L. (di seguito denominata Struttura) con sede legale in MILANO via XXX XXXXXX 0 ed operativa in CAGLIARI, VIA LA XXXX 9 e Partita IVA 07249810966, nella persona del legale rappresentante Xxxxxxxxx Xxxxxxx C.F. MLDBVN57M07B354H dall’altra,
hanno convenuto e stipulato quanto segue. Premesso che:
-la L.R. n. 24 del 11.9.2020, “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014e della legge regionale
n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” ha istituito l'Azienda regionale della salute (ARES);
-contestualmente all'istituzione dell’ARES è stata disposta la liquidazione di tutte le
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posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dalla data di costituzione dell'Azienda per la tutela della salute e di quelle facenti in precedenza capo alle soppresse unità sanitarie locali e alle soppresse aziende sanitarie;
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-all’ARES è attribuita, fra le altre funzioni, la gestione della committenza inerente all’acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da privati sulla base dei piani elaborati dalle aziende sanitarie;
-ai sensi dell’articolo 31 della n. 24 del 11.9.2020, l’ARES stipula contratti con le strutture private, tenuto conto dei piani annuali preventivi e nell'ambito dei livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale;
-la Giunta regionale della Sardegna, con la deliberazione n. 13/12 del 9 aprile 2021, ha approvato la determinazione dei tetti di spesa per l’acquisto da parte dell’Azienda regionale della Salute delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie dalle strutture private accreditate per il triennio 2021-2022-2023. Approvazione degli schemi tipo di contratto;
-la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, definisce appositi indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate alla stipula di accordi e contratti e predispone uno schema-tipo degli stessi;
-in base alle disposizioni della Giunta regionale, l’ARES è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale; che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/3 del 9 marzo 2005 è stato ridefinito il tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera;
-con la deliberazione della Giunta regionale n. 37/9 del 25 settembre 2007 sono state definite le Linee guida per il corretto funzionamento dei posti letto di
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assistenza ospedaliera a ciclo diurno e in day service;
-con la deliberazione della Giunta regionale n. 60/26 del 5 novembre 2008, sono stati approvati gli aggiornamenti per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, così come modificati dalla successiva deliberazione della Giunta regionale n. 8/21 del 4 febbraio 2009;
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-con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/3 del 14.4.2009 è stato recepito il
D.M. 18.12.2008 “Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere” e definite le tariffe di riferimento provvisorie per i Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi di nuova introduzione; che con le deliberazioni della Giunta regionale n. 47/42 e n. 47/43 del 30.12.2010 e successive modificazioni ed integrazioni, si è provveduto alla revisione e all’aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento delle Strutture sanitarie e socio sanitarie;
-con la deliberazione della Xxxxxx xxxxxxxxx x. 00/00 xxx 00.0.0000 xxxxxxx “Adozione Linee guida regionali per la compilazione e la codifica ICD-9-CM della Scheda di Dimissioni Ospedaliere (SDO)" sono state approvate le nuove Linee Guida regionali per la codifica delle informazioni cliniche della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) che sostituiscono integralmente il documento approvato il 12 settembre2011 con la determinazione n. 899 recante “Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente l’aggiornamento delle Linee Guida per la codifica delle informazioni cliniche delle Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO), di cui all’Accordo Stato Regioni del 6
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giugno 2002, rep. Atti n. 1457, approvato nella seduta del 29 aprile 2010 della Conferenza Stato Regioni”;
-con la deliberazione della Giunta regionale n. 61/26 del 18.12.2018 si è proceduto all’aggiornamento delle tariffe regionali delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
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Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:
Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto
La Struttura CASA DI CURA SANT'XXXX S.R.L. è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata con provvedimento: ACCREDITAMENTO TEMPORANEO DETERMINAZIONE SUAPE 439 DEL 22/01/2020 RETTIFICA CON DETERMINAZIONE SUAPE 6737 DEL 04/11/2020 (nulla osta RAS n. 1077
del 20/01/2020), per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra soggetti erogatori privati e ARES.
Il presente contratto definisce:
-le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
-il volume delle prestazioni erogabili distinte per livelli (ricoveri per acuti, per riabilitazione, lungodegenza, day service, altro), per discipline (riportate nell’allegato Y al presente atto);
-i tetti di spesa stabiliti dall’ARES (riportati nell’allegato Y al presente atto);
-il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione rispetto alle attività rese in eccesso;
-i controlli che saranno attivati dall’ARES;
-il debito informativo della Struttura verso l’ARES in relazione alle prestazioni erogate;
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-le modalità di accesso alle prestazioni. Articolo 2 - Requisiti di accreditamento Preliminarmente alla stipula del contratto:
-la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l’accreditamento istituzionale da parte della Regione;
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-l’ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici (quali, Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA. L’ARES deve acquisire la documentazione antimafia di cui all’art. 84 deld.lgs.06.09.2011, n. 159 e s.m.i. Nelle more dell’eventuale completamento del percorso per il rilascio dell’accreditamento definitivo l’ARES dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell’accreditamento istituzionale possegga i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all’Assessorato per gli adempimenti di competenza.
L’ARES dovrà accertare che le prestazioni erogate siano riconducibili alle attività autorizzate e accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro il tasso di occupazione massimo possibile valutati per disciplina e su base annuale come previsto dall’art. 7 del presente contratto.
Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accreditamento non verranno remunerate.
La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e l’ARES si impegna a verificare la persistenza degli stessi.
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Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica
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La Struttura eroga prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero e prestazioni di Day service e ambulatoriali con l’assetto organizzativo riportato nell’allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. La dotazione organica della Struttura è specificata nell’elenco nominativo del personale, controfirmato dal legale rappresentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, l’Unità Operativa di appartenenza, l’impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato e per il personale medico, la specializzazione posseduta. Qualora il personale sia addetto a più attività dovrà essere indicato l’orario dedicato a ciascuna di queste. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.
La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ARES ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l’allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ARES.
L’esistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l’incompatibilità e nel caso in cui perduri l’inadempienza.
Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità
La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente la
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gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, di cui viene fornita una copia ad ARES.
La Struttura invia ad ARES, con cadenza semestrale, una comunicazione contenente i corsi di formazione effettuati dai propri dipendenti.
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La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.
La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall’ARES.
Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento
L'ARES può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.
La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ARES presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il Legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo. Qualora l’ARES accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente Servizio dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per l’adozione dei provvedimenti di competenza. Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce per l’erogatore causa di sospensione dell’accreditamento ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8 xxxxxx e ss. del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i. e della regolamentazione regionale in materia, determina la conseguente sospensione dell’esecuzione del presente
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contratto.
La Struttura, ai sensi dell’art. 1, comma 5 lett. B, D.M. 2.4.2015, n. 70, è tenuta a trasmettere alla Regione, annualmente, il proprio bilancio, redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.
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Il provvedimento di revoca dell’accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile del presente contratto.
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui all’art. 3, possono richiedere l’attivazione di una procedura di accertamento da parte del Commissario straordinario dell’ARES.
Articolo 5 bis -Trattamento e tutela dei lavoratori
La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. n. 112 del 25.6.2008 e s.m.i.).
La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio.
Qualora venisse rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione delle XX.XX., l’ARES attiverà un procedimento in contradditorio con la Struttura, che dovrà certificare il pagamento delle retribuzioni o motivare l’inadempimento.
Qualora si verifichino gravi e/o o ripetute violazioni in relazione al detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.
Articolo 6 - Obiettivi di riferimento
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Sono finanziati dal SSR esclusivamente le prestazioni e i servizi che, dovendo soddisfare livelli essenziali di assistenza, corrispondano agli obiettivi programmati, ai requisiti di qualità, di equità di accesso, di appropriatezza clinica ed organizzativa delle prestazioni, risultanti dal contesto del presente contratto, che rientrino nei livelli di spesa complessiva programmati dalla Regione Sardegna.
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Nell’arco di vigenza del presente contratto la Struttura, entro il budget programmato ed indicato espressamente nell’art. 11 del presente contratto, dovrà perseguire gli obiettivi di interesse regionale:
1) appropriatezza della casistica trattata nei termini stabiliti dall’Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna 2022-2024 ”Obiettivo n. 1: Appropriatezza della casistica trattata”;
2) flessibilità nell’utilizzo dei posti letto (attraverso protocolli tra le strutture pubbliche e quelle private per la gestione dei trasferimenti di pazienti da Pronto soccorso e altri reparti ospedalieri pubblici verso i reparti di lungo degenza e riabilitazione privati (cod. 56 e 60);
3) completamento del percorso di adeguamento finalizzato all’accreditamento definitivo e trasmissione bilanci.
Gli obiettivi di cui sopra concorrono al mantenimento del livello di attività.
Articolo 7 - Tipologia e volumi di prestazioni
La Struttura si impegna a non superare i volumi d’attività contrattati e i tetti di spesa di cui ai successivi art. 11e 12 e a distribuire in modo omogeneo l’attività su tutto l’arco dell’anno compatibilmente con le patologie trattate. Le tipologie di attività e i volumi di prestazioni sono indicati nell’allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto, e devono essere specificate come segue:
-attività di ricovero per acuti, articolato per disciplina, riabilitazione e lungodegenza,
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con eventuale specificazione del regime (ordinario o diurno) e classe del DRG;
-attività in Day service;
-attività ambulatoriale per esterni per la disciplina per cui la struttura è già autorizzata ed accreditata per il ricovero, nell’ambito del tetto di spesa di cui al citato art. 11.
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L’attività in Day service è rivolta a pazienti che presentano problematiche cliniche sufficientemente “complesse” da meritare la gestione specialistica in tempi brevi come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 37/9 del 25.09.2007 e s.m.i.
Il tetto di spesa complessivo, di cui agli art. 11 e 12, non è superabile, salvo quanto previsto nei commi successivi. Il tasso di occupazione si calcola su base annuale per dipartimento (o Area) e non per singola disciplina fermo restando che non possono essere superati i volumi di attività fissati per i posti letto accreditati per ciascuna specialità sempre su base annua.
È consentita la compensazione economica dei diversi livelli e sottolivelli e il trasferimento all’interno dei diversi livelli assistenziali degli importi indicati nell’allegato Y, secondo quanto previsto dall’articolo 13 dell’Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna 2022-2024.
Articolo 8 – Accesso alle prestazioni
L’accesso alle prestazioni avviene mediante proposta su ricettario del SSN da parte del medico prescrittore. La Struttura dovrà verificare l’appropriatezza del livello assistenziale proposto nonché la regolarità amministrativa della prescrizione, in particolare per quanto attiene i dati identificativi dell’utente e la residenza. Per le prestazioni di day service/ambulatoriali è dovuta la compartecipazione alla spesa da parte dell’utente secondo la normativa vigente per le prestazioni ambulatoriali.
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Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la Struttura è tenuta a non effettuare l’esecuzione della prestazione a carico del SSN. Art. 8 bis – CUP Regionale
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Le Strutture private accreditate accettano, con riferimento alle prestazioni di specialistica, di mettere a disposizione tutte le proprie agende di prenotazione della quota parte delle prestazioni contrattate a carico del SSN nella piattaforma informatizzata di prenotazione ed erogazione regionale denominata CUP WEB, e che l’accesso alle prestazioni di specialistica avvenga mediante tale piattaforma in misura non inferiore al 80% dell'importo previsto nell'allegato y per tali prestazioni. La gestione dell’erogazione delle prestazioni viene effettuata dalla Struttura attraverso la piattaforma CUP WEB, salvo che il mancato utilizzo sia imputabile al malfunzionamento del Sistema Informativo Regionale.
La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ARES, del SSR e del SSN e dell'Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale, regionale e dalle indicazioni dell’ARES, con particolare riguardo alla necessità di garantire l’interfacciamento con il SISAR (Sistema Informativo Sanitario Regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione.
In caso di inosservanza degli obblighi sopra indicati, fatti salvi i casi in cui l’omissione sia imputabile al mancato funzionamento del Sistema Informativo Regionale, viene applicata la sanzione di 1 € per ciascuna ricetta erogata in modalità difforme dai quanto sopra riportato, che andrà in decurtazione dai pagamenti delle prestazioni, sempre che ciò non costituisca più grave inadempienza.
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Art. 8 ter - Fascicolo Sanitario Elettronico
La Regione, secondo quanto previsto all’art. 12 del Decreto-legge 18 ottobre 2012,
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n. 179 e s.m.i, ha realizzato il sistema regionale di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) che costituisce una raccolta informatizzata di tutti I documenti sanitari dei cittadini prodotti durante il processo di diagnosi e cura dalle strutture sanitarie che lo prendono in carico, sia pubbliche che private.
L’alimentazione del FSE con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi, in maniera continuativa e tempestiva, costituisce un obbligo di legge ex art. 11 del D.L. n. 34 del 19.5.2020 “DL Rilancio” (convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
Pertanto, è onere della Struttura garantire che i propri sistemi informativi possano trasmettere i documenti sanitari digitali prodotti al sistema FSE della Regione attraverso i canali telematici previsti. Deve inoltre garantire quanto segue:
1) ogni documento sanitario digitale deve essere trasmesso al FSE. Fanno eccezione i referti che ricadono nelle casistiche di anonimato previste dalla legge;
2) ogni documento sanitario digitale oltre alle attese informazioni cliniche, deve riportare obbligatoriamente il Codice Fiscale (CF) del paziente, che deve rigorosamente provenire dalla lettura della Tessera Sanitaria alfine di evitare le omocodie ed errori di imputazione, e deve essere firmato digitalmente;
3) deve informare gli assistiti che il documento sanitario digitale sarà inviato, una volta pronto, in formato digitale nel FSE a cui potrà accedere con la propria identità digitale SPID o TS-CNS. Nel caso il cittadino non disponga dell’identità digitale lo si deve invitare ad attivarla con le modalità specificate nel materiale divulgativo messo a disposizione nel portale web xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. L’accesso del FSE dei minori o persone sottoposte a tutela deve essere effettuato secondo le disposizioni specifiche regionali;
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4) deve informare il cittadino che il documento sanitario digitale sarà disponibile per la consultazione, salvo diversa indicazione fornita dallo stesso paziente, direttamente al proprio medico curante (MMG o PLS) e che nessun altro operatore sanitario potrà visualizzarlo in assenza del suo consenso esplicito.
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L’integrazione con il FSE può essere oggetto di apposito messaggio divulgativo o pubblicitario verso i cittadini, da parte del soggetto privato.
L’inosservanza degli obblighi sopra indicati, fatti salvi i casi in cui l’omissione sia imputabile al mancato funzionamento del Sistema Informativo Regionale e salvo disposizioni nazionali e/o regionali sopravvenute, viene applicata la sanzione di 2 € per ciascun documento sanitario digitale prodotto in modalità difforme dai punti sopra riportati, che andrà in decurtazione dai pagamenti delle prestazioni, sempre che ciò non costituisca più grave inadempienza fermo restando quanto previsto nel comma successivo. Fino al 31.12.2024, al fine di consentire alla Struttura di adeguare i propri sistemi informativi per la realizzazione dell’interoperabilità con il FSE secondo gli standard definiti a livello nazionale nell’ambito degli interventi del PNNR – Missione 6, non saranno applicate le sanzioni di cui al periodo precedente. Articolo 9 – Programmazione e svolgimento dell’attività e caratteristiche delle prestazioni
Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità nel corso dell’anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, inerenti i diversi aspetti organizzativo e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.
La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ai Responsabili dell’ARES delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente
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contratto.
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Al fine di garantire la continuità dell’assistenza e un’erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l’arco dell’anno la Struttura si impegna a presentare all’ARES, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine previsto dalla stessa ARES, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l’apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stability unilateralmente dall’ARES. La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell’ARES delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall’ ARES o l’ingiustificata interruzione dell’attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto. In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia in modo che il ricovero e la sua durata siano adeguati alle effettive necessità diagnostico terapeutiche. La Struttura si impegna, in particolare, ad erogare le prestazioni nel regime assistenziale più appropriato, tale da consentire, a parità di beneficio per il paziente, un minore impiego di risorse. La Struttura si impegna, inoltre, a comunicare al Punto Unico di Accesso (PUA) le dimissioni dei pazienti che necessitano di assistenza sanitaria o sociosanitaria residenziale o domiciliare per l’eventuale attivazione dei servizi di assistenza nel territorio, secondo le modalità e i tempi previsti dalle vigenti disposizioni regionali in materia e comunque almeno 4 giorni prima della data presunta di dimissione.
La Struttura garantisce la regolare registrazione delle prenotazioni e la tenuta delle
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liste d'attesa sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.
La Struttura si impegna a ridurre i tempi d'attesa per i ricoveri programmati secondo le linee di indirizzo regionali.
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Articolo 10 – Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe stabilite dai provvedimenti regionali. A norma dell’art. 1, comma 18, della Legge n. 662 del 23.12.1996, le prestazioni pre e post ricovero rientrano nella tariffa onnicomprensiva relativa al ricovero stesso e, pertanto, non possono costituire un onere aggiuntivo a carico del SSN rispetto all’onere tariffario riferito al DRG del ricovero.
Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da trasmettere all’ARES e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale tramite raccomandata PEC o A/R.
Ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs. del 30.12.1992, n.
502 e s.m.i., si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all’allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati ai successivi artt. 11 e 12. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l’equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale
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che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.
Articolo 11 - Tetto di spesa
Il tetto di spesa annuale previsto per l’acquisto delle prestazioni di cui all’art. 7 è il seguente:
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- anno 2022 € 5.742.598,00 corrispondente ad un importo mensile medio di
€ 478.549,83 ;
Articolo 12 – Superamento del tetto di spesa
La Struttura si impegna a non superare il tetto di spesa annuale di cui all’art. 11, così come specificato nell’allegato Y del presente contratto.
Le parti convengono, inoltre, che in forza del presente contratto non potranno e non dovranno essere remunerate, neanche attingendo dal budget degli anni successivi, le prestazioni eventualmente rese in eccedenza rispetto a quelle che rientrano nel budget annuale assegnato alla Struttura, salvo quanto previsto dal comma successivo.
Qualora gli erogatori non utilizzino la totalità del budget assegnato, le risorse disponibili, nel limite del budget contrattato per le attività di ricovero, dovranno essere redistribuite tra gli erogatori che abbiano prodotto una attività ospedaliera eccedente il budget assegnato in misura proporzionale alle somme fatturate in eccesso da ogni singolo soggetto accreditato. Tale procedura dovrà concludersi entro il 30 aprile successivo all’anno di riferimento. Nel caso in cui, pur rimanendo all’interno del tetto definito a livello regionale, qualche Struttura fatturi meno rispetto al budget assegnato e qualcun’altra superi il proprio tetto, entro il 30 aprile di ogni anno si procederà alla compensazione come di seguito indicato:
-quantificazione dell’ammontare complessivo degli scostamenti per difetto;
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-ripartizione di tale importo tra le Strutture che hanno erogato prestazioni eccedenti il volume concordato in misura proporzionale alle somme fatturate in eccesso.
Articolo 13 - Registrazione e codifica delle prestazioni
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Data: 10/10/2022 13:53:45 RCC/2022/0000059
La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni nazionali e regionali circa le modalità di compilazione delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria. La Struttura codifica nella Scheda di Dimissione Ospedaliera le prestazioni rese durante il ricovero (con l’indicazione di almeno una procedura in caso di assenza di intervento), rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e rispettando le indicazioni contenute nel manuale di classificazione internazionale delle malattie, traumatismi, interventi e procedure (attuale ICD-9-CM) e nelle linee guida ministeriali e regionali in vigore per la codifica delle variabili cliniche.
Articolo 14 – Controlli sulle prestazioni e implicazioni economiche
I controlli sulle prestazioni saranno svolti secondo quanto previsto dall’art. 6 dell’Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna 2022-2024 e nel rispetto dei principi e dei criteri di appropriatezza previsti dalla normativa vigente, dalle linee guida nazionali e secondo le modalità e i criteri definiti nelle specifiche direttive regionali.
La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di dette note di credito, si procederà alla decurtazione pari all’1% del budget assegnato alla Struttura nel periodo di riferimento.
In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.
Articolo 15 - Fatturazione e riscontri documentazione
Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all’ARES con cadenza
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Data: 10/10/2022 13:53:45 RCC/2022/0000059
mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, anche al fine di consentire la regolare trasmissione dei flussi di attività sanitaria alla Regione Sardegna ed al Ministero della Salute nei tempi previsti dal nuovo scadenzario di cui alla nota RAS n.10623 del 19 aprile 2012 ed eventuali modificazioni successive. Le prestazioni di ricovero e le prestazioni di Day-service/ambulatoriali dovranno essere fatturate separatamente.
Nella fattura delle prestazioni di ricovero si dovrà indicare il dettaglio delle attività per acuti, lungodegenza e riabilitazione.
La fattura deve essere accompagnata obbligatoriamente dal tabulato riepilogativo, da copia della richiesta di ricovero SSN, da copia della comunicazione al competente Servizio aziendale per eventuali ricoveri di cittadini stranieri e dal flusso SDO su supporto informatico (FILE A) che rappresenta il dettaglio delle prestazioni fatturate e costituisce debito informativo obbligatorio.
Fatto salvo il procedimento di controllo dei ricoveri sulla documentazione clinica da parte dei medici dell’ARES, la regolarità della fattura sarà verificata sulla base del flusso SDO come di seguito specificato:
-l’importo di cui si chiede il pagamento deve essere identico nella fattura, nel tabulato e nel supporto informatico;
-i dati contenuti nel supporto informatico devono essere esenti da errori logico formali di 1° livello, così come definiti dalle disposizioni regionali in vigore;
-il DRG deve essere quello assegnato dalla versione del grouper individuato dalla Regione;
-la tariffa attribuita deve essere quella prevista dalle vigenti norme regionali o da eventuali tariffe in decremento definite con accordi aziendali.
Saranno considerate valide e ammissibili al pagamento solo le fatture il cui flusso
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SDO rispetti tutti i criteri su esposti. I termini per il pagamento decorrono dalla data di ricezione delle fatture validate come sopra.
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Data: 10/10/2022 13:53:45 RCC/2022/0000059
Per le prestazioni di Day service/ambulatoriali, la fattura deve essere obbligatoriamente accompagnata dal flusso informativo su supporto informatico (FILE C), dalla prescrizione su ricettario SSN e da un riepilogo delle prestazioni erogate.
In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e delle modalità di cui sopra, si procederà alla decurtazione pari all’1% del fatturato nel periodo di riferimento.
In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.
Articolo 16 – Pagamenti
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali.
L'ARES, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente alla documentazione di cui al precedente art. 15, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento dell’importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato. L’ARES, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell’importo contestato,
odi addebito (fattura integrativa).
La Struttura entro 30 giorni dal ricevimento della fattura dovrà emettere la nota di credito per l’importo contestato.
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Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato.
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Data: 10/10/2022 13:53:45 RCC/2022/0000059
Qualora l’ARES non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato.
L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.
Per le controversie conseguenti ai controlli, si rimanda a quanto previsto dagli articoli 6 e 11 dell’Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna 2022-
2024.
In ogni caso, l’ARES procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva.
Art. 17 - Risoluzione del contratto
Il presente Xxxxxxxxx si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:
1) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;
2) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
3) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
4) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio;
5) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
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6) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all’obbligo di cui all’art. 5 bis.
La “ripetuta violazione” è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.
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Data: 10/10/2022 13:53:45 RCC/2022/0000059
Qualora l’ARES ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all’Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione.
L’erogatore potrà all’uopo avvalersi dell’ausilio e dell’assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine, l’ARES valutate le eventuali deduzioni scritte dell’Erogatore ed eventualmente dell’Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l’Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, l’ARES dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Articolo 18 - Debito informativo
La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo (FILE A, FILE C, CedAP ed eventuali ulteriori flussi) nei confronti dell'ARES, del SSR e del SSN secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle indicazioni dell’ARES, con particolare riguardo alla necessità di garantire l’interfacciamento con il SISAR (sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione.
In caso di mancato adempimento dei predetti obblighi, per causa imputabile all’erogatore, si procederà a una decurtazione pari all’1% del budget assegnato alla
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struttura per il periodo di riferimento. Il detto inadempimento può altresì comportare la risoluzione del contratto.
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Data: 10/10/2022 13:53:45 RCC/2022/0000059
La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell’ultimo mese entro il quale assolvere l’obbligo, il numero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all’1% del fatturato per il periodo di riferimento.
In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.
Articolo 19 - Modifica del contratto
In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell’offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le Parti si riservano di ricontrattare la tipologia e il volume delle prestazioni assegnate.
Articolo 20 – Durata del contratto
Gli effetti del contratto decorrono dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022. È escluso il rinnovo tacito. Il contratto è redatto in duplice copia, una per ciascun contraente.
In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l’ARES procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente contratto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione tramite PEC all’ ARES e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.
Articolo 21 - Registrazione e regime fiscale
Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2, parte I del
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D.P.R. 16.10.1972, n. 642 e s.m.i. ed è soggetto, inoltre, a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
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Data: 10/10/2022 13:53:45 RCC/2022/0000059
Le spese di bollo sono a totale carico della Struttura erogante. Il pagamento dell’imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e s.m.i. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione.
Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell’organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92, e s.m.i., e relativi provvedimenti attuativi.
Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da XXXX via PEC all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale.
Articolo 22 – Lodo arbitrale
Per quanto riguarda la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’applicazione del presente contratto potrà essere devoluta, su richiesta di una delle Parti, alla:
1) Commissione paritetica prevista dall’articolo 10 dell’Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna per il triennio 2022 - 2024;
2) ad un collegio arbitrale che deciderà la controversia nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli806 e seguenti del codice di procedura civile, dandone comunicazione all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale.
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Il Collegio sarà composto da un componente scelto dalla Azienda, da un componente scelto dalla struttura e da un Presidente nominato dalla Azienda e dalla struttura, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Cagliari. Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dai componenti e custodito agli atti dell’ARES. Il Collegio nella sua prima seduta determinerà, e comunicherà ai soggetti interessati, l’importo presumibile dei suoi compensi totali.
L’arbitrato si svolgerà nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile e le parti regoleranno i rapporti economici derivanti dal lodo arbitrale entro 90 giorni dalla notifica dello stesso. Per quanto concerne i controlli, è prevista la possibilità di ricorrere, in seconda istanza, al lodo arbitrale, sempre su richiesta di una delle parti, anche per i contenziosi Azienda – struttura privata erogatrice.
Articolo 23 – Approvazione clausole
Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenute nei sotto indicati articoli del presente contratto:
-Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento;
-Articolo 5 bis -Trattamento e tutela dei lavoratori;
-Articolo 8 bis - CUP Regionale;
-Articolo 9 - Programmazione e svolgimento dell’attività e caratteristiche delle prestazioni;
-Articolo 12 - Superamento del tetto di spesa;
-Articolo 17 - Risoluzione del contratto.
-Articolo 24 - Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rimanda
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alle disposizioni vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale e a quanto previsto dall’Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna 2022-2024.
IL DIRETTORE GENERALE | IL LEGALE RAPPR.TE STRUTTURA |
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx Xxxxxxx |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 30.09.2022 15:40:43 GMT+00:00
Firmato digitalmente da:
XXXXXXX XXXXXXXXX
Firmato il 29/08/2022 14:27 Seriale Certificato: 1287029
Valido dal 23/03/2022 al 23/03/2025 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
ALLEGATO Y 2022
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Data: 10/10/2022 13:53:45 RCC/2022/0000059
livello | descrizione reparto | posti letto | casi | importo |
ACUTI | GERIATRIA | 34 | 497 | 1.465.337 |
MEDICINA | 9 | 60 | 162.313 | |
CHIRURGIA GENERALE | 3 | 20 | 39.075 | |
OCULISTICA | 1 | 3 | 5.860 | |
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE | 1 | 0 | 0 | |
ORTOPEDIA / TRAUMATOLOGIA | 1 | 5 | 5.047 | |
GINECOLOGIA | 3 | 5 | 9.973 | |
DS MULTIDISCIPLINARE | 5 | 3.062.518 | ||
ACUTI Totale | 4.750.123 | |||
POSTACUTI | LUNGODEGENZA | 8 | 45 | 51.075 |
RIABILITAZIONE | 9 | 125 | 459.331 | |
POSTACUTI Totale | 510.406 | |||
AMBULATORIALE | SPECIALISTICA | 0 | 0 | |
DAY SERVICE | 434.152 | |||
AMBULATORIALE Totale | 434.152 | |||
Tetto Lordo | 760 | 5.694.681 |
STRUTTURA: CASA DI CURA SANT'XXXX - CAGLIARI
Tetto integrativo per abbattimento liste d'attesa 2022 | 47.917 |
TETTO COMPLESSIVO 2022 | 5.742.598 |
A seguito dell’approvazione di nuovi pacchetti di day service da parte della RAS le relative attività dovranno essere erogate in tale regime.
Gli interventi di Asportazione di polipi endometri ali di dimensioni inferiori ad 1 cm, sinechiliosi e setti uterini di piccole dimensioni devono essere effettuati in regime ambulatoriale (vedi linee guida delle società scientifiche).
Ricoveri in Lungodegenza devono essere prioritariamente riservati ai trasferimenti dagli Ospedali.
Firmato digitalmente da: XXXXXXX XXXXXXXXX
Firmato il 13/09/2022 13:00
Seriale Certificato: 1287029
Valido dal 23/03/2022 al 23/03/2025 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Allegato X - Elenco Personale |
CASA DI CURA SANT'XXXX S.R.L. |
Sede Legale: Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx –– Sede Operativa: Xxx Xx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxx |
Assetto Organizzativo al 01/08/2022 |
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Data: 10/10/2022 13:53:45 RCC/2022/0000059
Codice Fiscale | Cognome e Nome | Qualifica | N° Ore Sett. | Mansione / Incarico | Specializzazione | Unità Operativa | Raggruppamento/Dipartimento | Tipo di Contratto di lavoro |
NCLNGL47C14G687M | Xxxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxx | 38 | Direttore Sanitario | Chirurgia Generale | Libero Professionale | ||
JBRNTN67A01Z229Q | Xxxxx Xxxxxxx | Xxxxxx | 24 | Ostetricia e Ginecologia | Ostetricia e Ginecologia | Libero Professionale | ||
MNNMNC67M64B745T | Mannias Xxxxxx Xxxxxxxx | Medico | 30 | Ostetricia e Ginecologia | Ostetricia e Ginecologia | Libero Professionale | ||
MZZSLV84S48B354H | Xxxxxxxx Xxxxxx | Medico | 30 | Ostetricia e Ginecologia | Ostetricia e Ginecologia | Libero Professionale | ||
PNCMMD59M63D200M | Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxx | 30 | Ostetricia e Ginecologia | Ostetricia e Ginecologia | Libero Professionale | ||
PGIMRC49H22I695H | Xxxx Xxxxx | Medico | 6 | Ostetricia e Ginecologia | Ostetricia e Ginecologia | Libero Professionale | ||
FNRPLA63L71B354A | Xxxxxx Xxxxx | Xxxxxx | 38 | Resp. U.O. Geriatria | Geriatria | Ger./Med. Gen./Riabil. | Dipendente | |
CHLFNC73H62B354J | Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx | Xxxxxx | 38 | Aiuto | Geriatria | Ger./Med. Gen./Riabil. | Dipendente | |
CTICLM59E58I452N | Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxx | Xxxxxx | 38 | Aiuto | Scienza dell'Alimentazione | Ger./Med. Gen./Riabil. | Dipendente | |
LGTFRC96T16B354O | La Xxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxx | 30 | Ger./Med. Gen./Riabil. | Libero Professionale | |||
PPFFNC96M67B354S | Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxx | 30 | Ger./Med. Gen./Riabil. | Libero Professionale | |||
SLNNNL62A49I402W | Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Medico | 38 | Aiuto | Geriatria | Ger./Med. Gen./Riabil. | Dipendente | |
PBRNDR69L27F383T | Xxxxxx Xxxxxx | Xxxxxx | 12 | Resp. U.O. Riabilitazione | Medicina Fisica e Riabilitazione | Riabilitazione | Libero Professionale | |
CSTMLN79M65L219L | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx | Xxxxxx | 6 | Consulente | Neurologia | Libero Professionale | ||
PSILGU46A20B354X | Piso Xxxxx | Medico | 6 | Consulente | Ortopedia e Traumatologia | Libero Professionale | ||
RGLRTI60E56E877S | Xxxxxxxx Xxxx | Xxxxxx | 6 | Chirurgia Generale | Chirurgia | Libero Professionale | ||
BRSVNT65A56B354W | Borsezio Xxxxxxxxx | Xxxxxx | 6 | Chirurgia Generale | Chirurgia | Libero Professionale | ||
CRRFRC76P01B354P | Xxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxx | 12 | Chirurgia Plastica Ricostruttiva | Chirurgia | Libero Professionale | ||
DZZCLD54D02E506V | Xxxxx Xxxxxxx | Xxxxxx | 12 | Chirurgia Generale | Chirurgia | Libero Professionale | ||
LOIRCR62P19B354K | Xxx Xxxxxxxx | Xxxxxx | 12 | Chirurgia dell'Apparato Digerente | Chirurgia | Libero Professionale | ||
MNCNDR76E03I452J | Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxx | 6 | Chirurgia Plastica Ricostruttiva | Chirurgia | Libero Professionale | ||
MLIRNN80S56B745C | Milia Arianna | Medico | 12 | Chirurgia Plastica Ricostruttiva | Chirurgia | Libero Professionale | ||
MNNNCL73C04B354G | Xxxxx Xxxxxx | Xxxxxx | 6 | Chirurgia Plastica Ricostruttiva | Chirurgia | Libero Professionale | ||
SNDMMM83B56B745V | Xxxxxxx Xxxxx Immacolata | Medico | 12 | Chirurgia | Libero Professionale | |||
SSIFNC50A01B354I | Xxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxx | 12 | Chirurgia Generale | Chirurgia | Libero Professionale | ||
SRRFNC82A13B354M | Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxx | 6 | Chirurgia Plastica Ricostruttiva | Chirurgia | Libero Professionale | ||
SNZLFL82R17Z604X | Xxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx | Xxxxxx | 12 | Oftalmologia | Oculistica | Libero Professionale | ||
CRTLVO75B68E441F | Carta Xxxxxx | Xxxxxx | 6 | Anestesia e Rianimazione | Libero Professionale | |||
LEOMCR56T55G113O | Xxx Xxxxx Xxxxx | Xxxxxx | 38 | Xxxxx | Xxxxxxxxx e Rianimazione | Dipendente | ||
MREPLA53H53E400S | Xxxxx Xxxxx | Xxxxxx | 12 | Anestesia e Rianimazione | Libero Professionale | |||
NRTDNL57A67B354V | Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxx | 12 | Anestesia e Rianimazione | Libero Professionale | |||
SCRNNG53C04B068O | Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxx | 18 | Anestesia e Rianimazione | Libero Professionale | |||
STGFNC44P11G778J | Xxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxx | 18 | Anestesia e Rianimazione | Libero Professionale | |||
STGMRA65S10B354S | Xxxxxx Xxxxx | Medico | 30 | Resp. Servizio Anestesia | Anestesia e Rianimazione | Libero Professionale | ||
BNMPLA50P05B354X | Xxxxxx Xxxxx | Xxxxxx | 12 | Consulente | Cardiologia | Libero Professionale | ||
NNSNRC57D11B354O | Xxxxx Xxxxxx | Xxxxxx | 6 | Consulente | Cardiologia | Libero Professionale | ||
SSTPRI41D28F808A | Xxxxx Xxxxx | Xxxxxx | 6 | Consulente | Cardiologia | Libero Professionale | ||
MSSGLC70M06B354C | Xxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxx | 6 | Ecografista | Radiodiagnostica | Libero Professionale | ||
SLSRFL72T61B354H | Xxxxx Xxxxxxxxx | Medico | 12 | Radiologo | Radiodiagnostica | Libero Professionale | ||
VCCLSN77C54E281J | Xxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | 12 | Ecografista | Radiodiagnostica | Libero Professionale | ||
MRNSFN65H68B354B | Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Biologa | 38 | Resp. Laboratorio Analisi | Biologia | Dipendente | ||
LMPMPL59R52E281Y | Xxxxxx Xxxxx Xxxxx | Biologa | 38 | Biologia | Dipendente | |||
CRNNRN68S47D259K | Xxxxxx Xxxx Xxxxx | Terapista della riabilitazione | 36 | Riabilitazione | Dipendente | |||
MSCMCR74E49B354W | Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx | Terapista della riabilitazione | 36 | Riabilitazione | Dipendente | |||
TTTSNO90E49B354U | Xxxxx Xxxxx | Terapista della riabilitazione | 18 | Riabilitazione | Libero Professionale | |||
LBALSN82E51B354V | Xxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | 12 | Oculistica | Libero Professionale | |||
CNAKTA95L50F979D | Xxxx Xxxxx | Ortottista | 12 | Oculistica | Libero Professionale | |||
SNNVLR84M55B354M | Xxxxx Xxxxxxx | Ortottista | 12 | Oculistica | Libero Professionale | |||
DDIMRZ80E23B354D | Idda Xxxxxxxx | Tecnico di Radiologia | 18 | Dipendente | ||||
RPZMRC88B01B354N | Xxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxxx Professionale | 36 | Dipendente | ||||
BLLGLR97L61H856W | Bellu Gloria | Infermiere Professionale | 36 | Dipendente | ||||
BRNGLI97E58B354I | Xxxxxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx Professionale | 36 | Dipendente | ||||
CDDDVD77H05B354D | Xxxxxx Xxxxxx | Infermiere Professionale | 36 | Dipendente | ||||
CNCNGL62S49Z129I | Conache Xxxxxx | Xxxxxxxxxx Professionale | 36 | Dipendente | ||||
CRDLCA94R56I851A | Corda Alice | Infermiere Professionale | 36 | Dipendente |
Codice Fiscale | Cognome e Nome | Qualifica | N° Ore Sett. | Mansione / Incarico | Specializzazione | Unità Operativa | Raggruppamento/Dipartimento | Tipo di Contratto di lavoro |
FNCMLM63E46L154A | Xxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx Professionale | 36 | Dipendente | ||||
MCCLSK72T52B354T | Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Infermiere Professionale | 36 | Dipendente | ||||
MSTFNC67L53A192Z | Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx Professionale | 36 | Dipendente | ||||
MLIGLC88R11B354O | Xxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx Professionale | 36 | Dipendente | ||||
PDDSDR67M67E281F | Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx Professionale | 36 | Dipendente | ||||
PLLGNT66C57B789C | Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Infermiere Professionale | 36 | Coordinatore | Dipendente | |||
PNIGRG96B45B354R | Xxxxx Xxxxxxx | Infermiere Professionale | 36 | Dipendente | ||||
PCCSNN93E44B354Z | Picciau Sara | Infermiere Professionale | 36 | Dipendente | ||||
SCTNNA96E60B354W | Xxxxxx Xxxx | Infermiere Professionale | 36 | Dipendente | ||||
SNNFBA93T12B354M | Xxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxxx Professionale | 36 | Dipendente | ||||
SCRDDI60B61Z129F | Socarici Dida | Infermiere Professionale | 36 | Dipendente | ||||
SLNMNL91S46G113X | Xxxxxx Xxxxxxxx | Infermiere Professionale | 36 | Dipendente | ||||
WSNMGR59L62Z127D | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx | Infermiere Professionale | 36 | Dipendente | ||||
CCCPLA59M70B35QU | Xxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxx | 36 | Dipendente | ||||
LAIMVT59R70B354U | Xxx Xxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | 36 | Coordinatore | Dipendente | |||
MNTMLL64C42I647T | Xxxxxx Xxxxxxxx | Ostetrica | 36 | Dipendente | ||||
BOIFRC95D09B354U | Xxx Xxxxxxxx | X.X.X. | 36 | Dipendente | ||||
CNRCRL65C58H856M | Canargiu Xxxxx | X.X.X. | 36 | Dipendente | ||||
CRTMCR64A44E270Q | Carta Xxxxx Xxxxxxxx | O.S.S. | 36 | Dipendente | ||||
CSTVVN67A55I166V | Xxxxx Xxxxxxx | O.S.S. | 36 | Dipendente | ||||
CSTMRA61S02E281D | Casti Xxxxx Xxxxx | O.S.S. | 36 | Dipendente | ||||
FRANLS65L42H118W | Xxxx Xxxxxxxx | X.X.X. | 36 | Dipendente | ||||
GRAPML85A42B354D | Xxxxx Xxxxxx | X.X.X. | 12 | Libero Professionale | ||||
GRRMCR60L55D337L | Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx | X.X.X. | 36 | Dipendente | ||||
SYNSNY64T60Z138X | Xxxxxxxx Xxxxxxx | O.S.S. | 36 | Dipendente | ||||
LAILRI75R46B354R | Xxx Xxxxxx | O.S.S. | 36 | Dipendente | ||||
MSSLLL59C59L512B | Mossa Lorella | O.S.S. | 36 | Dipendente | ||||
PSCMNT69P66B354R | Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx | X.X.X. | 36 | Dipendente | ||||
PNNRLB63A61F205C | Xxxxx Xxxxxxx | O.S.S. | 36 | Dipendente | ||||
PRCSNT64S46B354Y | Xxxxx Xxxxxxxxx | O.S.S. | 36 | Dipendente | ||||
PSCRRT87M69B354H | Xxxxxxxx Xxxxxxx | X.X.X. | 36 | Dipendente | ||||
STSNRY78T11Z138T | Satsyuk Andriy | O.S.S. | 36 | Dipendente | ||||
SRRLNG60C63I765V | Xxxxx Xxxxxxxxxx | O.S.S. | 36 | Dipendente | ||||
TDDSLV74S51B354X | Xxxxx Xxxxxx | X.X.X. | 36 | Dipendente | ||||
SRRMCL53T57B354J | Serreli Immacolata | Ausiliaria Socio Sanitaria | 36 | Dipendente | ||||
PTZFNC65B03B354R | Xxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | 36 | Autista Ambulanza | Dipendente | |||
VNNNTN69M10F839T | Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | 12 | Dipendente | ||||
CCCRTT67H54G924X | Xxxxx Xxxxxxx | Sarta | 36 | Dipendente | ||||
CRTGBT50A20B354W | Carta Xxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | 18 | RSPP | Ingegneria Meccanica | Dipendente | ||
CDNNLS66S67B354L | Xxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx Amministrativa | 36 | Dipendente | ||||
CRTRNI90T58B354G | Carta Xxxxx | Xxxxxxxxx Amministrativa | 36 | Dipendente | ||||
CRTRRT66A45H659L | Carta Xxxxxxx | Xxxxxxxxx Amministrativa | 36 | Dipendente | ||||
FLRSRG71D01B354H | Xxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxx | 36 | Dipendente | ||||
MLDNRN89H59B354H | Xxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx Amministrativa | 36 | Dipendente | ||||
MLDGPP61A19B354R | Xxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx Amministrativo | 36 | Dipendente | ||||
MLDMCR69D66B354O | Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx Amministrativa | 36 | Dipendente | ||||
PPLLSS76R01H501K | Popolano Alessio | Impiegato Amministrativo | 36 | Dipendente | ||||
PPLPMR91E71B354C | Popolano Xxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxx Amministrativa | 36 | Dipendente | ||||
CGTMRC79B05E022U | Xxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxxxx | 36 | Dipendente | ||||
PSCFSE61E01B354Q | Xxxxxxxx Xxxxxx | Operaio | 36 | Dipendente | ||||
TDDGNZ60M28B354V | Xxxxx Xxxxxxx | Operaio | 36 | Dipendente |
ARES - Azienda regionale della salute
Data: 10/10/2022 13:53:45 RCC/2022/0000059
Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.
Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con la ATS o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e la ATS, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la ATS.
Firmato digitalmente da:
XXXXXXX XXXXXXXXX
Firmato il 13/09/2022 12:56 Seriale Certificato: 1287029
Valido dal 23/03/2022 al 23/03/2025 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA