Corrispettivo dell’appalto Le Parti concordano che l’importo massimo del presente “ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE PER L’importo delle lavorazioni sarà determinato dalle quantità effettivamente eseguite per i prezzi dell’Elenco Prezzi Unitari relativo alle Lavorazioni, posto a base di gara al netto del ribasso offerto del % ( / ), Il contratto è stipulato “a misura”; I lavori di cui al presente appalto, ai sensi degli articoli 61 e 90 del DPR 207/2010 ed in conformità all’allegato A al citato D.P.R. sono riconducibili alla Categoria di Opere Generali OG3, subappaltabili al 30%; Ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 s.m.i.: a) non si può procedere alla revisione prezzi; b) non si può procedere alla revisione dei prezzi salvo se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore, non siano previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi; c) le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome territorialmente competenti, solo per l’eccedenza rispetto al 10 per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.