SCHEMA DI CONVENZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA RELAIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO CON EROGATORE DI ACQUA MICROFILTRATA NATURALE E GASATA SUL TERRITORIO COMUNALE.
CUP: F13D13001380003 CIG
prot. n. del
L’anno duemilaquindici il giorno del mese di nella sede del Comune di Airola in Corso Matteotti - Codice Fiscale n° 8000170623 tra il delegato Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato ad Airola il 22 luglio 1953, in qualità di Responsabile del servizio Ecologia e Tutela Ambientale per nome e conto del Comune di Airola di seguito denominato Comune
il Sig , nato a il in qualità di della ditta con sede e stabilimento e uffici in P.Iva n° di seguito denominata concessionario
PREMESSO CHE
• Il Comune di Airola con delibera di G. C. n. ha approvato il progetto predisposto dall’Ufficio Ecologia, i relativi allegati, per la realizzazione di un punto di erogazione di acqua sanificata e microfiltrata derivante dalla rete pubblica al fine della riduzione del consumo di acqua imbottigliata per una previsione di spesa di euro
30.000,00, di cui euro 9.340 finanziati dalla Provincia di Benevento, nell’ambito del progetto “ Assegnazione di fondi ai Comuni per la riduzione della produzione dei rifiuti e la residua somma pari a euro 20.650 a carico del concessionario;
• Il Comune di Airola con la medesima delibera ha ritenuto affidare in concessione a terzi la realizzazione e gestione della struttura de qua approvando, allo scopo, il presente schema di convenzione disciplinante il rapporto concessorio;
• il Comune ha provveduto, pertanto, ad indire con Determina Dirigenziale n. .. del … una selezione pubblica con procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37, 30 del D. Lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici”.
• il Comune, all’esito della procedura aperta, con Determinazione dirigenziale n. … del … ha affidato alla società … in seguito denominata ditta la concessione di cui trattasi;
Tanto premesso,
le parti in epigrafe indicate convengono e stipulano quanto segue:
La premessa è patto
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART. 1 – PREMESSA ART. 2 - OGGETTO.
Il Comune affida in concessione, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 al concessionario, che accetta, sulla base del progetto approvato dall’Amministrazione comunale, l’intervento di “ Realizzazione e gestione di n.
1 impianto di distribuzione pubblica di acqua filtrata” sulla seguente area comunale:
a) Parcheggio Comunale di via Sannita
Il previsto intervento consiste:
a. nella realizzazione di n. 1 impianti di distribuzione pubblica di acqua filtrata;
b. nella gestione delle opere realizzate e dell’impianto
Il progetto, allegato al presente contratto, con ogni elaborato che lo compone, costituisce in ogni caso la fonte primaria per la miglior descrizione delle opere di cui al precedente comma con l'indicazione delle loro caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche ed architettoniche e lo standard dei servizi richiesti.
ART. 3 -NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per la realizzazione e la gestione dell’impianto di distribuzione dell’acqua oggetto della presente convenzione la Ditta i impegna al rispetto:
- della vigente normativa in tema di salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
- della vigente normativa in tema di somministrazione di cibi e bevande;
- di tutto quanto normato nella presente convenzione
ART. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Ai sensi e per gli effetti della presente convenzione la Ditta si impegna:
a. Alla realizzazione della struttura con annessi impianti tecnologici per la distribuzione di acqua di rete, naturale e gasata refrigerata, da collocarsi presso l’area di Via Sannita Parcheggio Casa Comunale ;
b. Acquisire le necessarie autorizzazioni sanitarie e commerciali per l’esercizio dell’attività di vendita dell’acqua;
c. Assumere i costi di gestione inerenti il consumo di acqua potabile, di energia elettrica e di CO2;
d. Garantire la costruzione della platea di appoggio ove necessario secondo disegni tecnici forniti dal Comune di Airola ;
e. Condurre il servizio di erogazione di acqua di rete naturale e gassata refrigerata, osservando le vigenti leggi e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’igiene del lavoro, assicurazioni infortunistiche, in ordine alla assunzione del personale, alle assicurazioni sociali;
f. Provvedere all’ispezione, alla pulizia e disinfezione periodica delle pulsantiere e dei rubinetti di erogazione e tubazioni del suddetto impianto di distribuzione acqua, alla sostituzione periodica dei relativi filtri e lampade UV antibatteriche, ed a rifornire periodicamente l’impianto di opportuno gas CO2 per alimentare la gassatura dell’acqua secondo il piano di manutenzione ;
g. Effettuare il prelievo, mediante personale incaricato, di quanto corrisposto dagli utilizzatori per l’acqua erogata a titolo oneroso a concorrenza del credito nei confronti del comune di Airola;
h. Assumersi la responsabilità sull’impianto installato, nonché il risarcimento di ogni eventuale danno a persone e cose che lo stesso impianto abbia potuto arrecare, sia di proprietà del comune sia di proprietà di terzi. A tale
riguardo la Società dovrà stipulare una polizza assicurativa “allrisk” con idonei massimali, in grado di coprire eventuali rischi derivanti dall’impianto, sollevando quindi il Comune di Airola da ogni responsabilità.
i. Mantenere perfettamente pulito e provvedere a quant’altro necessario al decoro pubblico sia la struttura che lo spazio circostante .
ART. 5 OBBLIGHI DEL COMUNE DI AIROLA
Ai sensi e per gli effetti della presente convenzione, il Comune di Airola si impegna:
a. A rendere disponibile l’area ove realizzare la struttura;
b. A concedere al concessionario l’occupazione del suolo pubblico a titolo gratuito;
c. A garantire i punti di consegna, nel sito di installazione, per la forniture dell’ acqua, dell’energia elettrica e lo scarico fognario.
d. non installare sul proprio territorio strutture analoghe menzionate nella presente convenzione per la durata del contratto .
e. Ad autorizzare sin d’ora l’utilizzo delle superfici e le aree degli immobili facenti parte del distributore d’acqua per l’esposizione di materiale di promozione dei marchi aziendali e di eventuali società sponsorizzatrici, nonché ad installare sull’ impianto di distribuzione un monitor per la comunicazione istituzionale e informazioni pubblicitarie;
f. A concedere al concessionario l’opportunità di ampliare le offerte del servizio in appalto; ciò non potrà in alcun caso comportare vendita di altri articoli o prodotti. .
ART. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE E DISPONIBILITÀ DEI SUOLI.
Il contratto di concessione avrà la durata di 10 anni, con decorso dalla data di stipula della presente convenzione.
Il Comune garantisce che la destinazione delle aree è compatibile con la realizzazione delle opere di cui alla presente concessione.
Il Comune garantisce la disponibilità delle aree e dei relativi sottosuoli così come indicati all'art. 2, nonché la possibilità dei necessari allacciamenti di propria competenza.
La gestione comprenderà la manutenzione ordinaria, straordinaria e funzionale delle strutture esistenti e di quelle da realizzare ed avrà inizio dalla data di stipula della presente convenzione.
Dopo la stipula della convenzione si procederà alla consegna dell’area. Il verbale, redatto congiuntamente dalle parti, in forma dettagliata potrà contenere anche una documentazione fotografica.
ART. 7 - COSTO DELL'OPERA
Il costo delle opere di cui all’art. 2 del presente atto, così come desumibile dal quadro economico previsto nell’ambito del progetto, è per euro 9.340 a carico del Comune con finanziamento della Provincia di Benevento e la somma residua pari a euro 20.660 totalmente a carico del concessionario.
ART. 8 – PROVENTI GESTIONE E CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE
Il Concessionario si obbliga ad effettuare, a decorrere dalla data di ultimazione di tutte le opere, fino al termine di durata della Concessione, la gestione funzionale ed economica degli immobili
I proventi della gestione saranno introitati a titolo di corrispettivo dal concessionario. Essi sono costituiti da:
a) tutti i proventi derivanti:
• dalla vendita all’utenza dell’acqua liscia e gassata prodotta e distribuita attraverso gli impianti. Il prezzo delle due tipologie di acqua non dovrà superare il costo di 6 cent di euro al litro;
• Dallo sfruttamento a fini pubblicitari delle superfici verticali delle strutture realizzate.
ART. 9 – PREZZO E MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il prezzo dovuto dal Comune al concessionario per il pieno e perfetto adempimento del contratto di concessione, realizzazione e gestione impianto è di euro 9.340, finanziati dalla Provincia di Benevento, il cui pagamento avverrà nel seguente modo:
a) acconto del 20% del prezzo a seguito di lavori eseguiti dall’impresa per la stessa percentuale;
b) erogazione dell’ulteriore 50% del prezzo ad avvenuta realizzazione dell’opera;
c) erogazione del rimanente 30% del prezzo a collaudo dell’opera.
Si precisa che in ogni caso l’erogazione del prezzo potrà avvenire solo a seguito del materiale trasferimento delle somme dall’ente finanziatore.
La residua somma di euro 20.660 resta a totale ed esclusivo carico del concessionario che, l’ammortizzerà, a proprio rischio, mediante l’incasso degli introiti derivanti dalla gestione dell’impianto per anni 10 – (durata della concessione)
ART. 10 - DURATA LAVORI
Il Concessionario si impegna entro n. 30 giorni naturali e consecutivi, dalla data di comunicazione del permesso a costruire (o di altro atto equivalente), alla realizzazione dell’intervento di cui trattasi, nei modi e secondo quanto previsto nell’allegata progettazione.
Il Concessionario , in conformità al progetto approvato dai competenti uffici, si impegna alla realizzazione delle opere complete in ogni loro parte e finitura. Il Concessionario dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari affinché l’esecuzione dei lavori previsti da ciascun programma annuale di attuazione non intralci in alcun modo il normale andamento dei servizi.
Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività, le aree di cantiere dovranno essere interdette per non creare pericoli alla pubblica incolumità e dovranno essere opportunamente schermate, anche visivamente con l’uso di barriere provvisorie mobili, garantendo comunque il decoro delle aree aperte al pubblico.
Il Concessionario si obbliga ad accatastare le opere realizzate.
In caso di ritardi o inadempienze l’Amministrazione potrà applicare le penali previste dalla presente convenzione, con le modalità ivi contemplate, sino alla risoluzione del rapporto contrattuale.
ART. 11 – TEMPI DI CONSEGNA E PROROGHE
In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate il Comune, su richiesta del concessionario, può riconoscere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsto in convenzione, senza che ciò costituisca titolo per il concessionario ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.
In ogni caso la proroga dovrà essere richiesta dal concessionario prima della scadenza del termine di ultimazione dei lavori.
ART. 12 - TRASFERIMENTO DELLE OPERE AL COMUNE.
Le opere gestite dal concessionario entreranno nella disponibilità del Comune allo scadere del termine della concessione.
Il concessionario si impegna a consegnare le opere al Comune in buono stato di manutenzione con i relativi impianti e beni mobili perfettamente funzionanti.
Le parti al momento della presa in consegna delle opere da parte del concessionario in pendenza dello spirare del contratto di concessione effettueranno un apposito verbale al fine di constatare lo stato dei luoghi.
ART. 13 - CONTROLLI - DIREZIONE LAVORI E ORGANO DI ALTA VIGILANZA
L’ esecuzione di ogni singolo intervento sara’ eseguita sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), al quale saranno attribuiti i poteri previsti dalla normativa vigente .
Il Comune eserciterà, a propria cura, la funzione di Alta Vigilanza sulla esecuzione dei Lavori.
Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente i nominativi degli esecutori delle opere, del Direttore dei Lavori e del Collaudatore..
Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Comune, il Concessionario sarà pienamente responsabile:
▪ della corretta e puntuale esecuzione dei Lavori;
▪ dell'osservanza delle buone regole dell’arte;
▪ della qualità dei materiali impiegati
ART. 14 – PROCEDURE DI COLLAUDO
Il Concessionario comunicherà per iscritto le date proposte per l'inizio delle procedure di collaudo in corso d’opera e finale, conformemente alle previsioni del Progetto.
Il Concedente nomina il collaudatore, ovvero la commissione di collaudo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 141 del D.Lgs n. 163/2006 e dall’art. 216 del Regolamento.
Il collaudo sarà effettuato, nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 215 e ss. del Regolamento
Durante l’espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.
Del collaudo in corso d’opera verrà redatta dettagliata relazione.
Alla verifica dell’avvenuto completamento dei Lavori sarà redatto processo verbale ai sensi dell’art. 223 del Regolamento, nonché rilasciato il nulla osta a eseguire tutte le prove e verifiche previste per la messa in esercizio.
Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all’art. 229 del Regolamento, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 24 mesi dalla data di rilascio. Decorsi due mesi dalla scadenza del predetto termine, il collaudo si intende approvato dal Concedente, ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
GESTIONE DEI SERVIZI
ART. 15 – UTENZE
Le spese relative alle utenze elettriche, idriche, di raffrescamento e quella relativa alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani sono a carico del concessionario.
Il concessionario è tenuto anche al pagamento dei relativi allacci.
ART. 16 - CUSTODIA, VIGILANZA E PULIZIA DEGLI IMPIANTI
Il Concessionario è nominato custode del bene.
Il Concessionario deve provvedere all'apertura, alla chiusura degli impianti. Riguardo la pulizia e alla sanificazione si precisa che l’acquisto dei prodotti occorrenti è a carico del gestore, cui incombe la responsabilità per l’uso degli indicati prodotti. Questi debbono essere conformi alle norme dettate in materia di inquinamento, ivi comprese la disciplina concernente il confezionamento o l’imballaggio e devono essere assolutamente privi di qualsiasi tossicità.
ART. 17– MANUTENZIONI E SOSTITUZIONI
Sono a carico del Concessionario gli oneri e le spese necessarie per le manutenzioni immobiliari, per tenere in piena efficienza gli impianti e le strutture, senza distinzione tra interventi di carattere ordinario e straordinario.
Il Concessionario provvederà, altresì, a proprie cura e spese, alle attrezzature mobili e agli arredi, nonché a mantenere in efficienza le stesse, operando le necessarie soluzioni.
Il Concessionario ha altresì l’obbligo di provvedere all’adeguamento delle strutture e degli impianti, in caso di entrata in vigore di nuove norme tecniche o di sicurezza obbligatorie, entro i termini stabiliti dalle norme stesse.
Il Manuale d’Uso ed il Manuale di Manutenzione saranno custoditi dal Concessionario e compilati ed aggiornati secondo le norme relative.
Il Concessionario è tenuto a sollevare e manlevare il Comune da ogni pretesa di terzi relativa o conseguente allo stato di manutenzione ed efficienza delle strutture, degli impianti e degli spazi aperti.
Il Comune provvederà ad eseguire le verifiche ispettive sul complesso immobiliare oggetto di concessione, accertando, in contraddittorio con il concessionario, gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli eventuali rinnovi totali e parziali degli impianti, necessari per riportare lo stesso complesso immobiliare alle ottimali condizioni di uso; le relative spese saranno ad esclusivo carico del concessionario.
Qualora il concessionario non provveda a completare i lavori di manutenzione richiesti entro il termine indicato, il Comune procederà ad incamerare la fideiussione di cui al successivo art. 23), nei termini e con le modalità ivi previste, e provvederà in proprio all’esecuzione dei lavori, senza che il concessionario possa, in alcun modo, opporvisi.
In alternativa il concedente potrà applicare le penali per inadempimento contrattuale con le modalità di cui al successivo art. 22) della presente convenzione.
ART. 18 – GESTIONE SERVIZI
Il Concessionario si impegna a gestire i seguenti servizi qualificati ai fini del presente contratto come “servizi a rilevanza economica”:
a) Gestione di n. 1 impianti di distribuzione pubblica di acqua filtrata
b) Gestione della pubblicità
c) Gestione della campagna informativa/promozionale;
ART. 19 – RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE
Il Concessionario gestirà le opere realizzate sotto la completa responsabilità propria e dei propri gestori sollevando e manlevando il Comune da ogni pretesa e domanda di terzi.
Il concessionario si impegna alla nomina del Responsabile Tecnico che sarà l’interlocutore del Concedente per tutti gli atti conseguenti alla gestione della presente convenzione.
Il Responsabile Tecnico sarà nominato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
Il Concessionario inoltre è tenuto a:
• impiegare nella prestazione di servizi gestiti in maniera diretta personale tecnicamente qualificato e in possesso dei requisiti di legge;
• applicare e far applicare ai gestori, relativamente al personale con contratto di lavoro subordinato, i contratti e gli accordi nazionali e locali di categoria, nonché il trattamento assistenziale e previdenziale prescritto dalla legge;
• mantenere in ogni momento in servizio personale dipendente, professionale o occasionale, in misura sufficiente a garantire il funzionamento e la sicurezza del servizio;
• rispondere di eventuali danni cagionati a terzi, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative;
• rispondere dei danni o dei furti agli impianti ed all’attrezzatura, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative.
Il concessionario resta comunque responsabile nei confronti del Comune dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, in ogni caso il concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dalla esecuzione delle opere, e degli interventi previsti dalla presente convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con l’ esecuzione dei lavori e la gestione della impianto.
Il Comune non assume responsabilità conseguenti a rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori di opera e terzi in genere.
Rimane peraltro stabilito che nei contratti il concessionario dovrà imporre oltre che l’osservanza delle leggi, capitolati e norme richiamate nel presente atto, il rispetto puntuale di tutti gli obblighi da lui assunti verso il Comune relativi alla corretta esecuzione e gestione delle opere.
ART. 20 - MODALITÀ DI GESTIONE
Ferma restando l’integrale responsabilità della gestione in capo al Concessionario, quest’ultimo gestirà le opere pubbliche realizzate ed i servizi connessi secondo le proprie scelte imprenditoriali.
Nel quadro degli strumenti sopra citati non è richiesta autorizzazione preventiva del Comune, fermo restando l’obbligo di informativa da parte del Concessionario, mediante deposito, a richiesta, di copia del contratto stipulato presso l’Unità Organizzativa del Responsabile del Procedimento.
È vietata la subconcessione dell’intero complesso.
Gli strumenti gestionali prescelti, purchè abbiano per oggetto parti funzionali e non l’intero complesso, non costituiscono subconcessione.
Ogni mutamento dell’assetto proprietario delle quote o azioni è soggetto alle verifiche previste dalla legislazione antimafia ed è nullo di diritto nel caso in cui l’acquirente non risulti idoneo ai fini della legislazione stessa.
ART. 21 – NULLA OSTA ALL’ESERCIZIO
Sono a carico del Concessionario oneri e spese per l’acquisizione di tutti i titoli, comunque denominati, per l’esercizio dell’attività.
ART. 22 - ONERI DEL CONCESSIONARIO.
Il Comune, comunque, resta estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con gli appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il Concessionario e detti soggetti senza che mai si possa comunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del Comune
Il concessionario si obbliga per l'intero periodo della convenzione:
▪ ad osservare e a far osservare, nei limiti della sua competenza, tutte le norme di legge e dei regolamenti pubblici vigenti e di futura emanazione, regolanti la gestione delle strutture degli impianti costruiti;
▪ a mantenere le strutture realizzate in condizioni di piena efficienza e di decoro in modo da garantire agli utenti la regolarità del servizio.
ART. 23) – PENALI
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario, le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
È ammessa, su motivata richiesta del concessionario, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile al concessionario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al concessionario.
In caso di inadempienza da parte del concessionario ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, afferenti, la realizzazione delle opere e la gestione del servizio, il Comune previa messa in mora, potrà in tutto od in
parte sostituirsi al concessionario inadempiente provvedendo all’espletamento in danno previo formale preavviso determinato dal R.U.P., agli adempimenti richiesti.
Le spese tutte saranno poste a totale carico del concessionario mediante sanzione irrogata dai competenti Uffici Comunali con specifico provvedimento. Il concessionario è tenuto al pagamento delle sanzioni irrogate entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Decorso infruttuosamente tale termine il Comune provvederà alla escussione totale o parziale della polizza fidejussoria a garanzia della corretta gestione.
ART. 24 - FIDEIUSSIONI E GARANZIE
il concessionario prima della stipula della convenzione presenterà le seguenti garanzie
a) Cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006
b) Cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006
La cauzione definitiva, deve essere in misura pari al dieci per cento dell'importo complessivo dell'investimento, e dovrà essere prestata contestualmente alla firma del contratto di concessione. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.
c) Polizza assicurativa ex articolo 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006
Tale polizza deve essere prestata dal concessionario per una somma assicurata:
a. per i danni di esecuzione: pari all’importo dei lavori da eseguire
b. per la responsabilità civile verso terzi: minimo euro 500.000,00 Inoltre il concessionario dovrà prestare dopo la certificazione del collaudo dell’opera:
a) Cauzione ex articolo 153, comma 13 ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006
Tale cauzione da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio è dovuta dalla data di inizio di esercizio del servizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi al la gestione dell'opera; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
Le garanzie e cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo
approvate con Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, ove previste ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.
L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000.
ART. 25 - RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE.
Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere al Comune anche a titolo di risarcimento dei danni, il Comune medesimo si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del Concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del codice civile, previa diffida e concessione di congruo termine per fornire controdeduzioni e giustificazioni, anche per una sola delle seguenti cause:
a) fallimento del concessionario o suoi aventi causa;
b) sopravvenienza nella struttura imprenditoriale del concessionario di fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico- finanziaria e/o patrimoniale;
c) riscontro di gravi vizi o ritardi nella realizzazione;
d) esecuzione delle opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali;
e) chiusura totale e/o parziale anche temporanea delle opere concesse in gestione senza giustificato motivo;
f) violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera realizzata;
g) violazione delle disposizioni in materia di affidamento dei lavori e di subappalto;
h) violazione del divieto di sub-concessione;
i) violazione dell’obbligo di pagamento delle spese generali sostenute dall’Amministrazione comunale;
j) mancata ottemperanza alle direttive fornite dall’Amministrazione ai fini della realizzazione dell’opera;
k) Violazioni delle norme contrattuali riguardanti le garanzie fornite all’Amministrazione.
Si attiverà inoltre la risoluzione del presente contratto nel caso di esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G..
La dichiarazione di decadenza del rapporto obbligatorio determinerà l’acquisizione di diritto da parte del Comune della piena proprietà e
disponibilità delle opere, manufatti ed impianti, in tutto od in parte realizzati, senza alcun obbligo di compensi o rimborsi di qualsiasi natura e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti dal Comune .
La concessione potrà essere revocata dal Comune , con decisione motivata, qualsiasi momento prima della scadenza e con preavviso di almeno sei mesi per gravi ed inderogabili esigenze di interesse pubblico che rendessero non compatibile la prosecuzione della concessione.
Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Comune ovvero quest'ultimo revochi la concessione per i motivi di pubblico interesse di cui al precedente comma, il concessionario trasferirà gli immobili e le relative strutture al Comune a fronte del pagamento di un corrispettivo e di una penalità determinati con le modalità previste dall’art. 158, comma 1 lett. a),b),c), del D.Lgs n. 163/2006.
Nel caso di risoluzione per fatto attribuibile al concessionario si applicherà l’art. 159, comma 1 lett. a),b), del D.Lgs n. 163/2006. Ai finanziatori dell’opera è garantita la facoltà di individuare un soggetto subentrante al concessionario nei cui confronti è stato risolto il contratto.
ART. 26 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Qualora le parti non riescano a superare bonariamente le contestazioni che dovessero sorgere tra esse a causa od in dipendenza dell'osservanza, della interpretazione e della esecuzione della presente convenzione, ed anche per quanto ivi non espressamente contemplato ma, comunque, inerente
all'esercizio della concessione, si ricorrerà a giudizio, secondo la vigente normativa in materia, la cui competenza è consensualmente, fin d’ora, riconosciuta ed attribuita al Foro di Benevento
ART. 27 - REGISTRAZIONE.
Le spese e la registrazione del presente atto, da effettuare a cura del Comune, saranno a carico del Concessionario, tenuto conto che tutte le prestazioni da esso dovute a termini del presente atto sono assoggettate ad I.V.A.
Le spese relative alla presente convenzione, nonché le imposte e le tasse ad essa afferenti, nessuna esclusa od eccettuata, saranno a carico del concessionario.
ART. 28 - ALLEGATI.
Costituiscono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati, anche quando non siano materialmente uniti al testo della convenzione:
A. Determinazione dirigenziale n……..del……… di aggiudica definitiva della concessione;
B. Progettazione dell’intervento;
Il contenuto dei predetti allegati è fonte regolatrice dei rapporti di Concessione, subordinatamente alle previsioni della presente Convenzione, che prevale in ogni caso di eventuale contrasto o vacanza di previsioni.
ART. 29 - RINVIO
Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto si rinvia a quanto disposto:
• D.Lgs n. 163/2006
• D.P.R. n. 207/2010
• Codice civile
ART. 30 DISPOSIZIONI FINALI
La presente convenzione, redatta in due originali ad effetto unico, e formata da n. 2 pagine, sarà impegnativa per le parti a seguito della sottoscrizione da parte del concessionario e del Comune di Airola
Xxxxx, approvato e sottoscritto.