PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXX (XXXX)
Xxxxxxxx 0 Componente 2
Sottocomponente 1, Investimento 1.2
ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 6 DEL D. LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE
della Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede progettualità per l’implementazione di:
b) Investimento 1.2 -Percorsi di autonomia per persone con disabilità;
TRA
L’Amministrazione centrale titolare degli interventi -Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR-, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (C.F 80237250586) rappresentata dal Direttore generale Xxxxxxxx X’Xxxxxx, con sede legale in Roma, in Xxx Xxxxxx x. 00 (xx seguito “Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR”)
E
La Direzione Generale Xxxxx alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentata dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, con sede legale in Roma, Xxx Xxxxxxx 0, (xx seguito “DG Lotta alla Povertà”)
E
Il distretto sociale (Ambito Territoriale Sociale (ATS) o Comune) Ambito Sociale VEN_10 - Portogruaro
(C.F 00271750275) rappresentato dal sottoscrittore della presente convenzione in qualità di legale rappresentante con sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 - Xxxxxxxxxxx (XX) (xx seguito “Soggetto attuatore”)
Di seguito indicate anche come “parti”
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli
investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTI gli Operational Arrangements (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;
VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e nello specifico, l’articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 11/10/2021 concernente l’istituzione dell’Unità di Missione dell’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTA la Missione 5 – Componente 2 – Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” inclusa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, del costo complessivo di euro 1.450.000.000,00 che prevede i seguenti investimenti:
- Investimento 1.1 - € 500 milioni - L’investimento si articola in quattro possibili categorie di interventi da realizzare da parte dei Comuni, singoli o in associazione (Ambiti sociali territoriali), quali:
o interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità;
o interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare quelle non autosufficienti;
o interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio, garantire la dimissione anticipata e prevenire il ricovero in ospedale;
o interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l’introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali;
- Investimento 1.2 - € 500 milioni – L'investimento prevede interventi per fornire servizi socio-sanitari comunitari e domiciliari alle persone con disabilità, per garantirne l'autonomia. In particolare, si fornirà assistenza, soprattutto, alle persone con disabilità anche gravi che non possono contare sull'assistenza genitoriale o familiare;
- Investimento 1.3 - € 450 milioni - L'investimento ha lo scopo di aiutare le persone senza dimora ad accedere facilmente all'alloggio temporaneo, in appartamenti o in case di accoglienza, e di offrire loro servizi integrati sia con il fine di promuoverne l'autonomia che per favorire una piena integrazione sociale.
VISTO il DD n. 45 del 9 dicembre 2021, così come modificato da DD n. 1 del 28 gennaio 2022, che adotta il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 –Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l’implementazione di: a) Investimento 1.1 -Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 -Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 -Housing temporaneo e stazioni di posta;
VISTO il DD n. 5 del 15 febbraio 2022 che Adotta l'Avviso Pubblico n. 1/2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte degli distretti sociali da finanziare nell'ambito della M5C2 Inv. 1.1, Inv. 1.2, Inv 1.3;
VISTO il DD n. 32 del 15 marzo 2022 che istituisce le Commissioni per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli distretti sociali;
VISTO il DD n. 98 del 9 maggio 2022, così come modificato dal DD n. 117 del 20 maggio 2022, di approvazione degli elenchi dei distretti sociali finanziabili;
VISTA la proposta progettuale presentata sull’applicativo predisposto dalla DG lotta alla povertà da parte del Soggetto Attuatore relativa all’investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”;
CONSIDERATA la valutazione di coerenza effettuata dalla competente divisione della DG Lotta alla Povertà e Programmazione sociale con riferimento alla linee di attività 1.2;
RITENUTO opportuno procedere con ogni sollecitudine alla stipula della Convenzione con il suddetto Soggetto Attuatore anche prima della valutazione di coerenza sulle ulteriori progettualità presentate dal Soggetto Attuatore in considerazione degli stringenti tempi di realizzazione previsti per la linea di investimento 1.2 dalle milestone e target del PNRR;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti Traguardi e Obiettivi e ss.mm.ii.;
VISTO l’articolo 1 comma 1042 della legge 30 dicembre 2020 n.178 ai sensi della quale con uno o più decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure Amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
VISTO il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
VISTA la Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Circolare RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
VISTA la Circolare RGS n 4 del 18 gennaio 2022 recante indicazioni attuative dell’art.1 comma 1 del decreto- legge n.80 del 2021;
VISTA la Circolare RGS n 6 del 24 gennaio 2022 recante indicazioni sui Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR;
VISTA la circolare RGS del 10 febbraio 2022, n. 0 - Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx (XXXX) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR;
VISTA la Circolare RGS n 21 del 29 aprile 2022 recante Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici;
VISTA la Circolare RGS n 26 del 14 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di RendicontazioneMilestone/Target;
VISTA la Circolare RGS n 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, recante le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR” e il “Protocollo unico di colloquio”;
VISTA la Circolare RGS n 29 del 26 luglio 2022 recante indicazioni sulle procedure finanziarie PNRR;
VISTO l’articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
RITENUTO di poter conseguire le finalità di Milestone e Target mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla programmazione, selezione, gestione, controllo, rendicontazione, monitoraggio in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, e nel rispetto del Sistema di gestione e controllo del PNRR;
VISTO l’articolo 8 comma 3 lettera a) della Legge 328/2000;
CONSIDERATO l’articolo 5 comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il Codice dei
contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;
CONSIDERATO quanto definito dall’ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che “(…) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l’esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico” e che “La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall’art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.”;
CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall’accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto tutte le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;
CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali;
CONSIDERATO, altresì, chetr gli Investimenti sono conseguiti con le rispettive risorse interne portatrici di competenze e know-how specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi.
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue
Articolo 1
(Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.
Articolo 2
(Interesse pubblico comune alle parti)
1. Le parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione della Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 - Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale. Investimento 1.2. Nello specifico, le parti collaborano per l’attuazione del suddetto intervento collegato alla misura e per il pieno raggiungimento nei tempi previsti.
2. Le parti si impegnano a collaborare ciascuna per il proprio ambito di competenza ad adeguare le modalità di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e controllo alle eventuali indicazioni che potranno pervenire in itinere da parte della Commissione Europea, dall’Organismo Indipendente di Audit dal Servizio centrale per il Coordinamento del PNRR e/o l’Unità di Missione presso il Ministero dell’economia e Finanze, dalla Corte dei Conti nell’ambito del controllo concomitante. I contenuti delle suddette indicazioni saranno acquisiti nel Sistema di gestione e controllo e/o in specifici Manuali o note e diffusi alle parti dall’Unità di Missione, al fine di definire ulteriormente gli obblighi di ciascuna parte e/o gli strumenti da adottare per assicurare il raggiungimento degli obiettivi.
Articolo 3 (Oggetto)
1. Oggetto del presente Accordo è la definizione degli obblighi delle parti contraenti finalizzati alla realizzazione dell’intervento previsto nella scheda progetto presentata dal Soggetto Attuatore nell’ambito della Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 - Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale. Investimento 1.2.
2. Il suddetto Accordo, gli obblighi che ne derivano per le parti e gli obiettivi previsti dal progetto presentato dal distretto sociale devono essere inquadrati nell’ambito degli obiettivi che il PNRR assegna alla Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 - Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale. Investimento 1.2. Il progetto presentato dal Xxxxxxxx Attuatore concorre infatti al conseguimento dei seguenti obiettivi previsti dal PNRR:
INVESTIMENTO | OBIETTIVO | EVIDENZA DOCUMENTALE |
Investimento 2 – Percorsi di Autonomia per persone con disabilità | Dicembre 2022: Realizzazione da parte dei distretti sociali di almeno 500 progetti relativi alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: realizzazione da parte di un minimo di 500 distretti sociali che hanno partecipato alla procedura non competitiva, di almeno un progetto relativo alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali; | Da comprovare con documento giustificativo del raggiungimento del target in tutte le sue parti. Il documento deve includere le seguenti evidenze documentali:a) Lista dei certificati di completamento delle attività svolte in conformità con il Piano Operativo;b) Report approvato dall’Amministrazione competente che attesti la conformità dei progetti con la descrizione dell’investimento e del target operata dalla CID. |
Investimento 2 – Percorsi di Autonomia per persone con disabilità | Marzo 2026: Almeno 5000 persone con disabilità, a livello nazionale, hanno beneficiato del rinnovo dello spazio domestico e/o della fornitura di dispositivi ICT. I servizi devono essere accompagnati da una formazione sulle competenze digitali. Almeno 5000 persone (1000 esistenti più altre 4000) con disabilità devono essere destinatarie degli interventi di assistenza tecnica. | Da comprovare con documento di sintesi che giustifichi in modo esaustivo come l'obiettivo sia stato raggiunto in modo soddisfacente. Questo documento deve contenere in allegato:Un elenco dei riferimenti ufficiali dei certificati di completamento rilasciati in conformità alla legislazione nazionale per ogni intervento di ristrutturazione, compresa una breve descrizione della ristrutturazione che consenta di dimostrare che almeno 5000 persone disabili hanno beneficiato delle attività. |
Il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare in coerenza con gli obiettivi e le tempistiche sopra descritte
INVESTIMENTO | TEMPO | OBIETTIVO |
Investimento 2 – Percorsi di Autonomia per persone con disabilità | Dicembre 2022 | Almeno uno-due progetti individuali sottoscritti anche dal disabile relativi alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali |
Investimento 2 – Percorsi di Autonomia per persone con disabilità | Marzo 2026 | Il numero di persone con disabilità indicato nella scheda progetto validata che devono aver beneficiato del rinnovo dello spazio domestico e/o della fornitura di dispositivi ICT. I servizi devono essere accompagnati da una formazione sulle competenze digitali. |
I milestone e target sopra riportati potranno essere declinati ulteriormente mediante linee guida/note definitorie condivise tra le parti della presente Convenzione, con la Commissione Europea e l’Unità di Missione PNRR presso il Ministero dell’Economia e Finanze, per il tramite del servizio Centrale di Coordinamento del PNRR.
2. Il presente accordo disciplina gli impegni operativi di ciascuna parte, in attuazione a quanto stabilito dal Decreto Legge del 31 maggio 2021 n.77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108 e
successive modifiche e integrazioni.
Articolo 4
(Compiti dell’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR - Unità di Missione)
1. Con la sottoscrizione del presente accordo, l’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR in attuazione di quanto previsto dall’art. 8 Decreto Legge del 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108 e dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 11/10/2021, concernente l’istituzione dell’Unità di Missione dell’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, si obbliga a:
a. Assicurare il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo complessivo sul conseguimento di di milestone e target;
b. Rappresentare il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all’articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, per l’espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2 del medesimo Regolamento. La stessa provvede a inviare e/o a supervisionare la trasmissione al Servizio centrale per il PNRR dell’avanzamento dei relativi Traguardi e Obiettivi, nonché dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c. Vigilare affinché vengano adottate procedure e atti di selezione coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nonché meccanismi di prevenzione delle criticità adeguati;
d. Adottare cronoprogrammi annuali che individuino interim steps per il conseguimento di Xxxxxxxxx e Obiettivi e vigilare sul rispetto della tempistica ivi prevista;
e. Vigilare affinché vengano alimentati nelle banche dati i dati di rendicontazione, controllo, monitoraggio e degli indicatori di riferimento;
f. Emanare istruzioni e linee guida per assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi, la regolarità della spesa, la corretta valorizzazione degli indicatori in coerenza con le indicazioni fornite dal Servizio centrale per il Coordinamento del PNRR e/o l’Unità di Missione presso il Ministero dell’economia e Finanze, nonché il rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
g. Svolgere attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio dei progetti finanziati dal PNRR e, se applicabile, di programmi e progetti complementari cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali;
h. a partire dai trenta giorni successivi alla comunicazione di avvio di attività da parte del Soggetto attuatore, avviare attività di monitoraggio e controllo al 100% sul soddisfacente conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi, anche mediante verifiche in itinere;
i. provvedere al trasferimento delle risorse, previa verifica della sussistenza dei presupposti mediante apposite check list;
j. Attivare, anche previa segnalazione di una delle parti, l’iter procedurale finalizzato all’esercizio dei poteri sostituivi di cui all’art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
k. adottare, in attuazione degli indirizzi forniti dal Servizio Centrale per il Coordinamento del PNRR, le iniziative necessarie a prevenire le frodi, la corruzione, il conflitto di interessi ed evitare il doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso collaborazioni con altre Amministrazioni e/o adottando procedure di controllo automatizzato mediante l’incrocio di banche dati;
l. garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione, anche mediante compensazione delle risorse indebitamente utilizzate.
Articolo 4 bis
(Compiti dell’Amministrazione attuatrice Direzione Generale Xxxxx alla povertà in raccordo con l’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR - Unità di Missione)
1. Con la sottoscrizione del presente accordo, la Direzione Generale Xxxxx alla Povertà, in attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 11/10/2021, concernente l’istituzione dell’Unità di Missione dell’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, in particolare articolo 1 commi 2 e 3, si obbliga a:
x. Xxxxxxxxxxx con l’Unità di Missione alla corretta attuazione del programma PNRR al fine di garantirne la coerenza con la programmazione nazionale;
b. Collaborare con l’Unità di Missione nel coordinamento delle attività di gestione delle attività e nel monitoraggio tecnico e metodologico, anche con particolare riferimento all’implementazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali;
c. Selezionare gli attuatori e individuare gli specifici criteri di selezione. A questo riguardo, come richiamato in premessa, si dà atto che la Direzione Generale Xxxxx alla Povertà con il DD n. 450 del 9 dicembre 2021, così come modificato da DD n. 1 del 28 gennaio 2022, ha adottato il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 –Investimenti 1.1, 1.2 e
1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l’implementazione di: a) Investimento 1.1 -Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 -Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta; con il DD n. 5 del 15 febbraio 2022 ha adottato l'Avviso Pubblico n. 1/2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte dei distretti sociali (ATS o Comuni) da finanziare nell'ambito della M5C2 Inv. 1.1, Inv. 1.2, Inv 1.3. Con il DD n. 98 del 9 maggio 2022, così come modificato dal DD
n. 117 del 20 maggio 2022, ha approvato gli elenchi dei distretti sociali finanziabili; la Direzione Generale Lotta alla Povertà provvederà all’adozione di atti di selezione successivi al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse e una progressione verso il raggiungimento della clausola del 40% al Sud;
d. Definire le specifiche linee guida tecniche operative per favorire e garantire la corretta implementazione degli interventi e supportare e accompagnare i distretti sociali per il conseguimento dei target negli ambiti di competenza;
e. Rendere disponibili materiali informativi sul sito istituzionale, offrire supporto tecnico ai distretti sociali/comune/ATS, rendere disponibili quesiti metodologici di ordine generale relativi alle azioni definite nelle schede progetto, organizzare webinar informativi e momenti dedicati di formazione, nonché promuovere comunità di pratiche;
f. Definire e/o adeguare il criterio per il riparto delle risorse e dei trasferimenti, e adottare il relativo decreto;
g. Vigilare sulla tempestiva, efficace e corretta attuazione degli interventi da parte dei distretti sociali onde assicurare il conseguimento di Xxxxxxxxx e Obiettivi;
h. Collaborare con l’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR affinché sia garantito che i dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico riferiti al raggiungimento dei Traguardi e Obiettivi relativi all’intervento e agli indicatori siano raccolti e inseriti dal Soggetto attuatore nel sistema REGIS predisposto dal MEF- RGS- SEC PNRR secondo le modalità e la tempistica stabilita dalla Circolare RGS n. 27 richiamata in premessa;
i. Supportare l’Unità di Missione nella verifica di completezza e coerenza dei dati inseriti dai distretti sociali nel sistema informativo relativamente a Traguardi e Obiettivi, nonché agli indicatori al fine di consentire all’Unità di Missione di procedere nei modi e nei tempi previsti alla validazione degli stessi sul sistema REGIS.
j. Supportare l’Unità di Missione nell’eventuale fase di monitoraggio, verifica e controlli in loco;
2.. Qualora emergano, in sede di monitoraggio e analisi dei dati di avanzamento della progettualità oggetto del presente Accordo, criticità nel raggiungimento degli obiettivi e ritardi nell’attuazione, la Direzione Generale Lotta alla Povertà, sulla base delle evidenze emerse effettua una puntuale e tempestiva segnalazione all’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR e d'intesa con questa attiva interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
Articolo 5
(Compiti del Soggetto attuatore)
1. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Soggetto attuatore - Ambito territoriale Sociale (ATS) o Comune nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 Decreto Legge del 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108 si obbliga in particolare a:
a. Rispettare la programmazione di dettaglio prevista nella specifica scheda progetto validata allegata alla presente convenzione, garantendo la realizzazione operativa dell’investimento, nonché il raggiungimento dei Traguardi e degli Obiettivi riferiti all’investimento cui il progetto concorre;
b. Conformarsi a quanto previsto dall' articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto (CUP);
c. Selezionare i soggetti esecutori e declinare i criteri di selezione degli interventi in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile, in particolare garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.ove applicabile;
d. Rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all’Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché agli eventuali specifici disciplinari/circolari che sono e potranno essere adottati dall’Amministrazione centrale titolare dell’intervento -Unità di Missione e dal Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
e. Rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato, quanto indicato nella relativa metodologia approvata, specificando chiaramente quella cui si intende fare riferimento, ed allegando la descrizione quando si intenda adottare una metodologia già in uso nell’ambito dei fondi strutturali;
f. Sviluppare i progetti e gli interventi nel rispetto della progettazione, del piano finanziario e del cronoprogramma allegati alla presente convenzione; in particolare assicurare la piena coerenza delle attività con i principi contenuti nelle Linee di indirizzo emanate dalla Direzione Generale Lotta alla Povertà, e richiamate nell’Avviso 1/2022, e con gli strumenti di Programmazione Nazione (v. Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali, Piano Nazionale di Lotta alla Povertà, Piano per la non Autosufficienza);
g. Dare piena attuazione all’investimento, garantendone l’avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderlo nella forma, nei modi e nei tempi previsti per il soddisfacente conseguimento, secondo quanto stabilito dagli Operational Arrangements richiamati in premessa;
h. Adottare proprie procedure interne volte a facilitare il conseguimento di Xxxxxxxxx e Obiettivi e a prevenire le criticità, anche sulla base dell’analisi/esperienza di interventi analoghi realizzati sul territorio;
i. Assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, come richiamate in premessa e a conformarsi alle indicazioni in itinere fornite dall’Amministrazione centrale titolare dell’intervento Unità di Missione e dalla Direzione Generale Xxxxx alla Povertà;
j. In particolare rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, e garantire la coerenza degli interventi con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
k. Rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo al Tagging climatico e digitale, alla parità di genere (Gender Equality), alla protezione e valorizzazione dei giovani e tutela dei diversamente abili;
l. Assicurare la regolare rendicontazione di Traguardi e Obiettivi previa esecuzione dei controlli ex ante e in itinere, anche relativamente al rispetto delle condizionalità specifiche connesse alla Misura PNRR a cui è associato il progetto, del principio DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, mediante mediante apposite check list allegate al Sistema di gestione e controllo e/o a specifici Manuali adottati dall’Unità di Missione;
m. Alimentare in maniera sistematica e continuativa il sistema informativo messo a disposizione dal MEF RGS REGIS (di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo quanto previsto dall’art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241) con i dati relativi alla rendicontazione e controllo di Traguardi e Obiettivi e del relativo monitoraggio procedurale, finanziario e fisico, nonché degli indicatori comuni e della spesa, con le modalità e secondo i tempi stabiliti dalle Circolari RGS richiamate in premessa, in conformità al Sistema di
gestione e controllo e/o ai Manuali;
n. Identificare uno o più Referenti ReGiS e comunicare il nominativo/i e eventuali successive variazioni alla Amministrazione centrale titolare dell’Intervento- Unità di Missione;
o. Conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati. Garantire in particolare la disponibilità dei documenti relativi a Traguardi e Obiettivi nonché dei giustificativi relativi alle spese sostenute così come previsto ai sensi dell’articolo 9 punto 4 del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;
p. Inoltrare le Richieste di trasferimento delle risorse all’Amministrazione centrale secondo quanto stabilito dal successivo art. 8 della presente convenzione;
q. Effettuare il pagamento ai soggetti esecutori, previa verifica della sussistenza dei presupposti mediante apposite check list allegate al Sistema di gestione e controllo e/o a specifici Manuali adottati dall’Unità di Missione, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti giustificativi di spesa e pagamento e gli esiti dei controlli ordinari di legalità e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell’art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;
r. Assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse del PNRR, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle finanze;
s. Vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese, e adottare tutte le iniziative di competenza necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;
t. Assicurare l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche individuando il “titolare effettivo”;
u. Fornire tutte le informazioni richieste nei termini indicati relativamente alle procedure e ai dati relativi al conseguimento dei Traguardi/ Obiettivi, sulla rendicontazione della spesa e/o relativamente ad una procedura di recupero, che, nelle diverse fasi di monitoraggio, verifica e controllo, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell’Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR- Unità di Missione, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO per esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
v. Favorire l’accesso, anche mediante sistemi di partecipazione da remoto o virtuali, all’Amministrazione centrale titolare degli interventi – Unità di Missione per l’esecuzione delle verifiche in itinere sul conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e/o sulla corretta alimentazione dei sistemi informativi e conservazione della documentazione.
Articolo 6
(Obblighi e responsabilità delle parti)
1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere tempestivamente informata l’altra parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate.
2. Le parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata e stabilita anche mediante specifici cronoprogrammi.
3. Le parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nei relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e nelle indicazioni in merito all’ammissibilità delle spese del PNRR, nelle norme contabili e, ove applicabili, comunitarie in tema di fondi strutturali. A tal riguardo si precisa che nell’ambito della stima dei costi progettuali, l’importo dell’IVA compreso nel costo complessivo del progetto deve essere rappresentato e rendicontato separatamente poiché laddove ammissibile sarà rimborsato dal Ministero delle Economie e Finanze con fondi diversi dal PNRR.
4. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti,.
5. Organismo Indipendente di audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.
6. Le parti si obbligano infine a adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. In particolare, le parti indicheranno nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next
Generation EU (utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale il relativo emblema dell’Unione europea, e fornendo un’adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR, in corso di adozione da parte della all’Amministrazione centrale titolare Unità di Missione. A tal fine, le parti provvederanno al tempestivo invio dei relativi materiali all’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR- Unità di Missione, affinché quest’ultima possa assicurarne senza ritardi la diffusione anche sulla sezione dedicata al PNRR predisposta sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Articolo 7
(Rendicontazione di Traguardi e Obiettivi - Rendicontazione delle spese - Monitoraggio)
1. Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni disponibili e fornite dal Servizio centrale per il PNRR e l’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR Unità di Missione, rendiconta Traguardi e Obiettivi, registrando le informazioni e i dati di avanzamento di avanzamento finanziario, fisico e procedurale nel sistema informativo ReGiS, caricando la documentazione inerente ai progetti e comprovante il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi nel rispetto dei requisiti di verifica previsti dagli Operational Arrangements e conservando la documentazione relativa, come stabilito dall’art. 5 lettere m) e o);
2. Il Soggetto attuatore procede al caricamento e alla prevalidazione dei dati sul Sistema ReGiS con cadenza mensile entro il decimo giorno successivo a quello di scadenza..
3. L’Amministrazione centrale titolare degli interventi PNRR Unità di Missione, previa acquisizione della pre- validazione delle informazioni inserite nel sistema da parte del Soggetto Attuatore, provvede alle verifiche di competenza, anche con il supporto eventuale della Direzione Generale Lotta alla Povertà. In caso di esito positivo l’Amministrazione centrale responsabile per il PNRR- Unità di Missione procede all’invio della rendicontazione di Traguardi e Obiettivi al Servizio centrale di coordinamento del PNRR attraverso il sistema informatico ReGiS. In caso di esito negativo delle verifiche o parzialmente negativo, l’Amministrazione centrale titolare degli interventi PNRR procede a comunicare tempestivamente l’esito delle verifiche al Soggetto attuatore chiedendo integrazioni/chiarimenti e assegnando un termine per il riscontro. In caso di inerzia suscettibile di compromettere il conseguimento di Xxxxxxxxx e Obiettivi sarà attivata la procedura stabilita dall’art.12 del Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108.
4. Il Soggetto attuatore, con cadenza almeno bimestrale, entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno, predispone il rendiconto delle spese sostenute, corredato delle check liste e dei documenti giustificativi, nel rispetto dei requisiti stabiliti per il PNRR e dalla normativa contabile nazionale, nonché, ove applicabile,
comunitaria dei fondi strutturali. Tale rendiconto sarà inviato dal Xxxxxxxx attuatore all’Amministrazione centrale responsabile per gli interventi PNRR, per il tramite del sistema informativo di cui all’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), sul quale vengono registrati i dati e resi disponibili i relativi giustificativi, che verranno acquisiti dal sistema stesso. L’Amministrazione centrale responsabile per gli interventi PNRR provvede alle verifiche di competenza. In caso di esito positivo procede all’invio della rendicontazione al Servizio centrale di coordinamento del PNRR, attraverso il sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In caso di esito negativo delle verifiche o parzialmente negativo, l’Amministrazione centrale responsabile per il PNRR procede a comunicare tempestivamente l’esito delle verifiche al Soggetto attuatore chiedendo integrazioni/chiarimenti assegnando un termine per il riscontro. Nel caso in cui l’esito negativo totale o parziale del controllo venisse confermato, l’Amministrazione centrale titolare del PNRR procederà all’attivazione della procedura di recupero delle somme non riconosciute mediante compensazione sul primo trasferimento utile e/o decurtandole dall’erogazione del saldo.
5. La rendicontazione dell’Amministrazione centrale responsabile per il PNRR Unità di Missione sull’avanzamento dei Traguardi e degli Obiettivi ha carattere continuativo e si avvale anche della verifica del rispetto di specifici cronoprogrammi. In relazione all’avanzamento finanziario, le Amministrazioni titolari devono anche provvedere ad aggiornare i relativi cronoprogrammi di spesa per renderli coerenti con la realtà operativa. Tale aggiornamento deve essere effettuato, salvo diverse specifiche indicazioni che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato si riserva di fornire in relazione ad esigenze di monitoraggio della finanza pubblica, almeno due volte all’anno: entro il 10 marzo per l’adozione del Documento di Economia e Finanza ed entro il 10 settembre per l’adozione della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Per ottemperare a tali richieste, il soggetto attuatore si impegna a fornire i relativi dati
6. Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni allo stato disponibili e fornite dal Servizio centrale per il PNRR e/o dall’Unità di Missione istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Amministrazione centrale titolare del PNRR, registra con cadenza mensile le informazioni sugli indicatori di monitoraggio relativi all’intervento (comuni e relativi a milestone e target), in adempimento a quanto riportato nella Circolare RGS n.27 e nelle relative linee guida, nel sistema informativo XxXxX, secondo le modalità descritte nel relativo allegato. Il Soggetto Attuatore entro il 10 del mese successivo al periodo di riferimento trasferisce su REGIS e pre-valida le informazioni inserite.
Il soggetto attuatore deve monitorare in particolare con le cadenze suddette i seguenti indicatori comuni:
1) Indicatore comune n. 1: “Risparmi sul consumo annuo di energia primaria”
2) Indicatore comune n. 14: “Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno”
distinguendo per genere (donne; uomini;);
3) Indicatore comune n. 10: “Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione” distinguendo per genere (donne; uomini; non-binario) ed età (0-17; 18-29; 30-54; 54<);
4) Indicatore comune n. 10i: “Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione digitale” distinguendo per genere (donne; uomini) ed età (0-17; 18-29; 30-54; 54<).
7. L’ Amministrazione centrale responsabile per gli interventi PNRR Unità di Missione valida in via definitiva il dato entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
Articolo 8 (Assistenza tecnica)
1. Le attività oggetto del presente accordo verranno realizzate con le rispettive risorse umane e strumentali delle parti contraenti, dotate di conoscenze e competenze specifiche nel settore di riferimento.
2. L’Amministrazione centrale responsabile del PNRR Unità di Missione mette a disposizione dei soggetti attuatori i servizi di Invitalia e Cassa Depositi e prestiti in conformità ai Piani da queste presentate nel rispetto delle previsioni della Circolare MEF RGS n. 6 del 24 gennaio 2022.
3. Le parti inoltre possono avvalersi di quanto previsto ex art.11 D.L. 77 del 2021 ai sensi del quale “per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2021/2027, la società Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalità, la società Consip S.p.A. realizza un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement e il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. La società Consip S.p.A. si coordina con le centrali di committenza regionali per le attività degli enti territoriali di competenza. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e implementazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni affidatarie inottemperanza a specifiche disposizioni normative o regolamentari, nonché' per la realizzazione delle attività di cui all'articolo33-septiesdel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le cui procedure di affidamento sono poste in essere dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per realizzare le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze
stipula con la società Consip S.p.A. un apposito disciplinare, nel limite complessivo dispesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026”.
4. Le parti possono avvalersi inoltre di quanto previsto dall’art.9 comma 1 del DL 152/2021 che stabilisce “(…) Le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, fissando la scadenza dei Programmi Operativi Complementari al 31 dicembre 2026.
Art. 9
(Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo)
1. Per le attività previste nella scheda progettuale allegata al presente Accordo e che ne costituisce parte integrante è assegnato Soggetto attuatore un finanziamento onnicomprensivo pari a Euro 476664,67
2. L’amministrazione centrale titolare di interventi PNRR Unità di Missione, su richiesta del Soggetto attuatore, rende disponibile a quest’ultimo, come previsto dall’art 14 comma 1 dell’Avviso 1/2022, l’erogazione a titolo di Anticipo di una quota pari al 10% del contributo assegnato, previa comunicazione dell’effettivo avvio delle attività da parte del Soggetto Attuatore. Si intende avvio dell’attività la comunicazione da parte del Soggetto attuatore dell’attivazione dell’equipe multidisciplinare prevista dalla struttura del progetto.
3. Le successive quote di disponibilità finanziarie verranno erogate come segue:
a. Trasferimento fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell’effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all’avvio delle attività, desumibile dal dato risultante sul REGIS come sopra descritto all’art. 7;
b. Trasferimento fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell’effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata al punto a. del presente articolo, come desumibile dal dato risultante sul REGIS, come sopra descritto all’art. 7;
c. Saldo finale del restante 20%, a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito - complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l’intero ammontare del finanziamento se non già disponibili - verranno erogate dall’Amministrazione centrale responsabile per il PNRR Unità di Missione, in seguito alla verifica con esito positivo delle spese desumibile dalla rendicontazione inviata dal Soggetto attuatore sul sistema REGIS, unitamente alla comunicazione della avvenuta chiusura dell’intervento di competenza da parte del Soggetto attuatore, acquisito il Parere UdM RGS attestante il soddisfacente conseguimento di Xxxxxxxxx e Obiettivi.
4. Dai predetti importi verranno decurtate le spese risultate in via definitiva non ammissibili e/o oggetto di procedura di recupero.
5. Le parti, durante l’esecuzione del presente accordo, si impegnano all’osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo non sono rese nell’esercizio dell’attività d’impresa e che, pertanto, non rientrano nell’ambito di applicazione del X.X.X. 00 xxxxxxx 0000, x. 000 xxxxxxx “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”.
Articolo 10
(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)
1. Le parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’accordo, per la durata dell’accordo stesso.
2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l’esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi dalla vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.
4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che:
Per l’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(i) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con sede in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxx.
(xx) il Responsabile del trattamento è il delegato nominato dal Titolare del trattamento dei dati personali Per la DG Lotta alla Povertà
(i) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con sede in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxx.
(xx) il Responsabile del trattamento è il delegato nominato dal Titolare del trattamento dei dati personali Per il Soggetto Attuatore
(i) il Titolare del trattamento dei dati personali, è il Soggetto Attuatore sottoscrittore della presente convenzione
(ii) il Responsabile del trattamento è il delegato del sottoscrittore della presente convenzione in qualità di Rappresentante legale
5. Le parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.
Art. 11
(Riduzione o revoca dei contributi)
1. Nel caso in cui il Soggetto attuatore non rispetti la tempistica di attuazione prevista dai cronoprogrammi adottati dall’Amministrazione centrale responsabile del PNRR, questa può revocare i contributi assegnati al Soggetto attuatore per il loro finanziamento, riassegnando le pertinenti risorse a un diverso Soggetto attuatore con le modalità previste dalla legislazione vigente.
2. Qualora l’inerzia risulti suscettibile di compromettere il conseguimento di Xxxxxxxxx e Obiettivi, sarà attivata la procedura stabilita dall’art.12 del Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108.
3. Nel caso in cui il Soggetto attuatore non raggiunga i Traguardi e gli Obiettivi finali previsti dal PNRR per l’attuazione degli interventi ad essa affidati, l’Amministrazione titolare di interventi, sentito il Servizio centrale di coordinamento del PNRR, può provvedere alla revoca e conseguente recupero dei contributi previsti per il loro finanziamento.
Articolo 12 (Comunicazioni)
1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
a) per l’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxx.xx
b) per DG Lotta alla Povertà: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx0@xxx.xxxxxx.xxx.xx
c) per il Soggetto Attuatore: xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx
Articolo 13 (Durata e proroga)
1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e scadrà solo al conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi previsti dal PNRR e al completamento fisico e finanziario degli interventi.
2. La durata del progetto affidato al Soggetto Attuatore è pari alla tempistica prevista nel cronoprogramma allegato e comunque non prorogabile oltre il 30 giugno 2026.
3. Il Soggetto attuatore è comunque obbligato ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell’espletamento dei controlli anche comunitari eseguiti successivamente alla conclusione degli interventi, in conformità alla normativa comunitaria, come previsto dagli articoli 5 lettera u) e art.6 comma 4 della presente Convenzione.
Articolo 14 (Disposizioni finali)
1. Le parti convengono che il presente accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. Il presente accordo, dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo qualora previsto.
3. Il presente atto si compone di 14 articoli ed è sottoscritto digitalmente. La data dell’atto sarà quella dell’ultima firma che vi sarà apposta.
Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR - MLPS | Direzione Generale Lotta alla Povertà - MLPS | Soggetto attuatore |
Dott.ssa Xxxxxxxx X’Xxxxxx | Xxxx.Xxxxx Xxxxxx | Il Rappresentante Legale .............................. |
* Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell’art. 15 Legge 7 agosto 1990, n.
241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012