ACCORDO
ACCORDO
tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra
L'UNIONE EUROPEA, (in seguito denominata «Unione») da una parte, e
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, (in seguito denominata «Svizzera») dall'altra,
(in seguito denominate «parti»)
CONSAPEVOLI della sfida mondiale posta dai cambiamenti climatici e degli sforzi internazionali necessari per ridurre le emissioni di gas a effetto serra al fine di combattere i cambiamenti climatici;
PRENDENDO ATTO degli impegni internazionali, in particolare della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e del relativo protocollo di Kyoto, volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
CONSIDERANDO CHE la Svizzera e l'Unione condividono l'obiettivo di ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 e oltre;
CONSAPEVOLI CHE le revisioni dei sistemi di scambio di quote di emissione dell'Unione e della Svizzera per i prossimi periodi di scambio possono richiedere il riesame del presente accordo almeno al fine di preservare l'integrità degli impegni di mitigazione assunti dalle parti;
RICONOSCENDO CHE i sistemi di scambio di quote di emissione costituiscono uno strumento efficace per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficiente sotto il profilo dei costi;
CONSIDERANDO CHE il collegamento dei suddetti sistemi per consentire lo scambio di quote di emissione tra essi contribuirà a costruire un solido mercato internazionale del carbonio e a rafforzare ulteriormente gli sforzi di riduzione delle emissioni delle parti che hanno collegato i loro sistemi;
CONSIDERANDO CHE collegando sistemi di scambio di quote di emissione si dovrebbero evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e la distorsione della concorrenza tra i sistemi connessi e si dovrebbe assicurare il corretto funzio namento dei mercati del carbonio connessi;
VISTI il sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione, istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio modificata («direttiva 2003/87/CE»), e il sistema per lo scambio di quote di emissioni della Svizzera, istituito dalla legge sul CO2 e dalla relativa ordinanza;
RICORDANDO che la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein partecipano al sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione;
CONSIDERANDO CHE, in funzione dei tempi di ratifica del presente accordo, il collegamento dovrebbe essere operativo a decorrere dal 1o gennaio 2019 o dal 1o gennaio 2020, fatti salvi i criteri essenziali applicati in precedenza dalla Svizzera o dall'Unione e l'applicazione provvisoria del presente accordo;
CONSAPEVOLI CHE il collegamento dei sistemi di scambio delle quote di emissione richiede l'accesso a informazioni riservate e il loro scambio tra le parti e, di conseguenza, anche adeguate misure di sicurezza;
PRESO ATTO CHE il presente accordo non pregiudica le disposizioni con cui le parti definiscono i rispettivi obiettivi le emissioni di gas a effetto serra che non rientrano nel quadro dei sistemi per lo scambio di quote di emissione;
RICONOSCENDO CHE il presente accordo lascia impregiudicato qualsiasi accordo bilaterale tra la Svizzera e la Francia, in merito al carattere binazionale dell'Euroaeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo stabilito dalla «Convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse», fintanto che l'accordo bilaterale rispetta i criteri essenziali e le disposizioni tecniche definite nel presente accordo;
RICONOSCENDO CHE le disposizioni del presente accordo sono redatte in considerazione del rapporto speciale e degli stretti legami esistenti tra la Svizzera e l'Unione;
ACCOGLIENDO CON FAVORE l'accordo raggiunto in occasione della 21a Conferenza delle parti della UNFCCC tenutasi a Parigi il 12 dicembre 2015, e riconoscendo che le questioni contabili da ciò derivanti saranno esaminate a tempo debito,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivo
Il presente accordo collega il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione («ETS dell'UE») con il sistema di scambio di quote di emissione della Svizzera («ETS della Svizzera»).
Articolo 2
Criteri essenziali
I sistemi di scambio di quote di emissione delle parti («ETS») rispettano almeno i criteri essenziali di cui all'allegato I.
CAPO II
DISPOSIZIONI TECNICHE
Articolo 3
Registri
1. I registri delle parti rispettano i criteri di cui all'allegato I, parte C.
2. Per rendere operativo il collegamento tra l'ETS dell'UE e l'ETS della Svizzera, è opportuno stabilire un collegamento diretto tra il catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL) del registro dell'Unione e il libro di bordo elettronico supplementare della Svizzera (Swiss Supplementary Transaction Log – SSTL) del registro svizzero tale da consentire il trasfe rimento da un registro all'altro delle quote di emissione rilasciate dai due ETS.
3. Il collegamento dei registri risponde tra l'altro ai criteri seguenti:
a) è gestito, per la Svizzera, dall'amministratore del registro della Svizzera e, per l'Unione, dall'amministratore centrale dell'Unione;
b) opera in conformità del diritto applicabile in ciascuna giurisdizione;
c) è supportato da procedure automatizzate integrate sia nel registro svizzero che in quello dell'Unione per consentire le operazioni;
d) è attuato in modo da assicurare, nella misura del possibile, un funzionamento coerente per gli utenti del registro della Svizzera e del registro dell'Unione.
4. L'amministratore del registro della Svizzera, l'amministratore centrale dell'Unione o entrambi congiuntamente possono chiudere temporaneamente il collegamento dei registri per la manutenzione del sistema o in caso di violazioni della sicurezza o rischi per la sicurezza, conformemente alle normative vigenti in Svizzera e nell'Unione europea. In caso di chiusura temporanea del collegamento dei registri per la manutenzione del sistema o in caso di violazione della sicurezza o rischi per la sicurezza, le parti ne danno avviso quanto prima e protraggono la chiusura temporanea per il minor tempo possibile.
5. Le parti reagiscono prontamente e in stretta collaborazione, avvalendosi delle misure disponibili nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, per prevenire le frodi e tutelare l'integrità del mercato degli ETS collegati. Nell'ambito degli ETS collegati, l'amministratore del registro della Svizzera, l'amministratore centrale dell'Unione e gli amministratori nazionali degli Stati membri dell'Unione collaborano tra loro al fine di ridurre al minimo il rischio di frode, uso improprio o attività criminali in relazione ai registri, di reagire a tali eventi e di proteggere l'integrità del collegamento dei registri. Le misure convenute dagli amministratori per far fronte al rischio di frode, uso improprio o attività criminali sono adottate con decisione del comitato misto.
6. L'amministratore del registro della Svizzera e l'amministratore centrale dell'Unione stabiliscono procedure operative comuni relative a questioni tecniche o di altra natura necessarie al funzionamento del collegamento tenuto conto delle priorità della normativa interna. Le procedure elaborate dagli amministratori entrano in vigore una volta adottate con decisione del comitato misto.
7. L'amministratore del registro della Svizzera e l'amministratore centrale dell'Unione elaborano norme tecniche di collegamento (Linking Technical Standards – LTS) basate sui principi di cui all'allegato II, che descrivono dettagliatamente i requisiti per istituire un collegamento solido e sicuro tra l'SSTL e l'EUTL. Le LTS elaborate dagli amministratori entrano in vigore una volta adottate con decisione del comitato misto.
8. Eventuali problemi riconducibili all'attuazione e al funzionamento del collegamento tra i registri sono risolti tramite consultazione tempestiva dell'amministratore del registro della Svizzera e dell'amministratore centrale dell'Unione e conformemente alle procedure operative comuni stabilite.
Articolo 4
Quote di emissione e contabilità
1. Le quote di emissione che possono essere utilizzate a fini di conformità nell'ambito dell'ETS di una parte sono riconosciute a fini di conformità nell'ambito dell'ETS dell'altra parte.
Per «quota di emissione» s'intende il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, attribuito nel quadro dell'ETS dell'UE o dell'ETS della Svizzera valido per rispettare gli obblighi dell'ETS dell'UE o dell'ETS della Svizzera.
2. Le restrizioni all'uso di quote specifiche vigenti in un ETS possono essere applicate nell'altro ETS.
3. Gli amministratori dei registri e i titolari dei conti devono poter identificare l'ETS in cui è stata emessa una quota di emissione in base almeno al codice paese del numero di serie della quota di emissione.
4. Ciascuna parte informa l'altra parte, almeno annualmente, del totale delle quote di emissione rilasciate nell'ambito dell'altro ETS e del numero di quote di emissione rilasciate nell'ambito dell'altro ETS e che sono state restituite per conformarsi agli obblighi o che sono state cancellate volontariamente.
5. Le parti rendono conto dei flussi netti di quote a norma dei principi approvati dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e delle norme di contabilizzazione derivanti dalla loro entrata in vigore. Tale meccanismo è stabilito in un allegato del presente accordo adottato con decisione del comitato misto.
6. Al momento dell'entrata in vigore del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, le parti trasferiscono o acquisiscono un numero sufficiente di unità di quantità assegnate («AAU») valide per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto in un intervallo concordato e in caso di risoluzione dell'accordo conformemente all'articolo 16 per tener conto dei flussi netti di quote tra le parti nella misura in cui tali quote sono state restituite dagli operatori dell'ETS per la conformarsi agli obblighi e nella misura in cui tali quote rappresentano le emissioni incluse nell'allegato A del protocollo di Kyoto. Il meccanismo di tali operazioni è stabilito in un allegato del presente accordo adottato con decisione del comitato misto dopo l'entrata in vigore della modifica del protocollo di Kyoto. Tale allegato contiene altresì un accordo sulla gestione della quota di proventi applicata al primo trasferimento internazionale di AAU.
Articolo 5
Aste
1. Le quote sono vendute dalle parti esclusivamente mediante asta.
2. Gli operatori dei due ETS possono presentare domanda di partecipazione all'asta delle quote. L'accesso a tali aste è concesso agli operatori dei due ETS su base non discriminatoria. Per assicurare l'integrità delle aste, la possibilità di presentare domanda di ammissione alle aste può essere estesa solamente ad altre categorie di partecipanti disciplinate dalle leggi di una parte o specificamente autorizzate a partecipare alle aste.
3. L'asta è condotta in modo aperto, trasparente e non discriminatorio e conformemente ai criteri di cui all'allegato I, parte D.
CAPO III
TRASPORTO AEREO
Articolo 6
Inclusione delle attività di trasporto aereo
Le attività di trasporto aereo sono incluse dalle parti nei rispettivi ETS conformemente ai criteri essenziali di cui all'allegato I, parte B. L'inclusione delle attività di trasporto aereo nell'ETS della Svizzera segue gli stessi principi dell'ETS dell'UE, in particolare per quanto riguarda la copertura, i limiti e le norme di assegnazione.
Articolo 7
Revisione del presente accordo in caso di modifiche concernenti le attività di trasporto aereo
1. In caso di modifiche relative alle attività di trasporto aereo nell'ambito dell'ETS dell'UE, l'allegato I, parte B, è riesaminato dal comitato misto a norma dell'articolo 13, paragrafo 2.
2. Il comitato misto si riunisce in ogni caso entro la fine del 2018 per riesaminare le pertinenti disposizioni del presente accordo relative all'ambito di applicazione delle attività di trasporto aereo, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2.
CAPO IV
INFORMAZIONI RISERVATE E SICUREZZA
Articolo 8
Informazioni riservate
1. Per «informazioni riservate» si intendono le informazioni e il materiale, in forma orale, visiva, elettronica, magnetica o scritta, comprese attrezzature e tecnologie, che le parti hanno fornito o scambiato in relazione al presente accordo e che: i) se divulgati senza autorizzazione potrebbero danneggiare o ledere in varia misura gli interessi della Svizzera, dell'Unione o di uno o più Stati membri dell'Unione; ii) richiedono protezione dalla divulgazione non autorizzata per ragioni attinenti alla sicurezza di una delle parti; e iii) sono classificati come riservati da una delle parti.
2. Fatte salve le rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti, ciascuna parte protegge le informazioni riservate, in particolare dalla divulgazione non autorizzata o dalla perdita d'integrità, in conformità agli obblighi di sicurezza, ai livelli di riservatezza e alle istruzioni di trattamento di cui, rispettivamente, agli allegati II, III e IV. Il termine
«trattamento» comprende la creazione, il trattamento, l'archiviazione, la trasmissione e la distruzione di informazioni riservate o altre informazioni ivi contenute.
Articolo 9
Livelli di riservatezza
1. Ogni parte ha la responsabilità esclusiva di classificare riservate le informazioni che rilascia e di ridurre o eliminare il livello di riservatezza applicato. Le parti, se rilasciano congiuntamente un'informazione riservata, decidono di comune accordo della classifica e del livello di riservatezza, della riduzione e dell'eliminazione del livello di riservatezza.
2. Le informazioni riservate sono classificate come ETS CRITICAL (informazioni ETS riservatissime), ETS SENSITIVE (informazioni ETS riservate) o ETS LIMITED (informazioni ETS a divulgazione limitata) in base al livello di riservatezza di cui all'allegato III.
3. L'originatore di informazioni riservate della parte trasmittente riduce il livello di riservatezza delle informazioni non appena esse non richiedono più un grado di protezione più elevato o elimina la classifica di riservatezza non appena esse cessano richiedere una protezione dalla divulgazione non autorizzata o dalla perdita di integrità.
4. La parte trasmittente informa la parte ricevente di eventuali nuove informazioni riservate e del relativo livello di riservatezza, nonché di eventuali riduzioni del livello di riservatezza o dell'eliminazione della classifica di riservatezza.
5. Le parti istituiscono e mantengono un elenco condiviso delle informazioni riservate.
CAPO V
EVOLUZIONE NORMATIVA
Articolo 10
Evoluzione normativa
1. Il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna parte di modificare o adottare disposizioni legislative rilevanti per il presente accordo, compreso il diritto di adottare misure di protezione più rigorose.
2. Quando una delle parti sta elaborando disposizioni legislative in un settore di rilevanza per il presente accordo, essa lo notifica all'altra parte per iscritto in tempo utile. A tal fine, il comitato misto istituisce una procedura di scambio di informazioni e di consultazione regolare.
3. A seguito della notifica di cui al paragrafo 2, ciascuna delle parti può chiedere uno scambio di opinioni al riguardo in seno al comitato misto a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, in particolare per valutare se le disposizioni legislative incidono direttamente sui criteri di cui all'allegato I.
4. Quando una delle parti adotta una proposta di atto legislativo che abbia rilevanza per il presente accordo, una copia della medesima è trasmessa al rappresentante o ai rappresentanti dell'altra parte in seno al comitato misto.
5. In seguito all'adozione ad opera di una delle parti di un atto legislativo che abbia rilevanza per il presente accordo, una copia del medesimo è trasmessa al rappresentante o ai rappresentanti dell'altra parte in seno al comitato misto.
6. Il comitato misto, se giunge alla conclusione che un atto legislativo incide direttamente sui criteri di cui all'allegato I, decide su una modifica corrispondente della parte pertinente dell'allegato I. Tale decisione è adottata entro un termine di sei mesi dalla data in cui gli è statata sottoposta al comitato misto.
7. Se non è possibile giungere a una decisione su una modifica dell'allegato I entro il termine di cui al paragrafo 6, il comitato misto esamina, entro otto mesi dalla data di in cui gli è stata sottoposta, tutte le altre possibilità per mantenere il buon funzionamento del presente accordo e adotta le decisioni necessarie a tal fine.
Articolo 11
Coordinamento
1. Le parti coordinano i loro sforzi sui settori di rilevanza per il presente accordo e, in particolare, sui criteri fissati negli allegati, al fine di assicurare la corretta applicazione del presente accordo e l'integrità permanente degli ETS delle parti, nonché di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e l'indebita distorsione della concorrenza tra i due ETS collegati.
2. Tale coordinamento avviene in particolare tramite lo scambio o la comunicazione di informazioni in via formale e informale e, su richiesta di una parte, attraverso le consultazioni in sede di comitato misto.
CAPO VI
COMITATO MISTO
Articolo 12
Composizione e funzionamento del comitato misto
1. È istituito un comitato misto composto di rappresentanti delle parti.
2. Ciascuna parte può chiedere la convocazione di una riunione. Il comitato misto si riunisce entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Le decisioni adottate dal comitato misto nei casi previsti dal presente accordo, quando entrano in vigore, sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per garantirne l'attuazione e l'applicazione.
4. Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno. Le decisioni adottate dal comitato misto sono concordate da entrambe le parti.
5. Il comitato misto può decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro atti ad assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni.
Articolo 13
Funzioni del comitato misto
1. Il comitato misto gestisce il presente accordo e provvede alla corretta applicazione dello stesso.
2. Il comitato misto può decidere di adottare un nuovo allegato o di modificare un allegato vigente del presente accordo.
3. Il comitato misto esamina le modifiche degli articoli del presente accordo proposte da una delle parti. Il comitato misto, se concorda con la proposta, la trasmette alle parti perché sia adottata conformemente alle rispettive procedure interne.
4. In seguito a una richiesta presentata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, il comitato misto tiene uno scambio di opinioni sulle disposizioni proposte, in particolare per valutare se risulta che l'ETS della parte in questione non rispetta più i criteri stabiliti negli allegati.
5. In seguito alla sospensione o prima della notifica di risoluzione del presente accordo conformemente agli articoli 15 e 16, il comitato misto tiene uno scambio di opinioni nell'intento di raggiungere un accordo per porre fine alla sospensione o evitare la risoluzione.
6. Il comitato misto mira a risolvere le controversie ad esso sottoposte dalle parti in linea con l'articolo 14.
7. Il comitato misto procede a una revisione periodica dell'accordo alla luce di eventuali sviluppi significativi in uno degli ETS, anche relativamente alla vigilanza del mercato o all'inizio di un nuovo periodo di scambio, al fine di assicurare in particolare che il collegamento non comprometta gli obiettivi di riduzione delle emissioni interne delle parti o l'integrità e il funzionamento ordinato dei mercati del carbonio.
8. Le funzioni del comitato misto si limitano a quelle di cui al presente accordo.
CAPO VII
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 14
Risoluzione delle controversie
1. Le parti sottopongono al comitato misto le controversie sorte tra loro in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo ai fini di una risoluzione.
2. Se il comitato misto non riesce a risolvere la controversia entro sei mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta, essa è deferita, su richiesta di una delle parti, alla Corte permanente di arbitrato perché sia risolta in conformità delle regole del 2012 della Corte stessa.
3. In caso di sospensione o risoluzione del presente accordo, il meccanismo di risoluzione delle controversie continua ad applicarsi alle controversie di cui al paragrafo 1 sorte nel corso dell'applicazione del presente accordo.
CAPO VIII
SOSPENSIONE E RISOLUZIONE
Articolo 15
Sospensione dell'articolo 4, paragrafo 1
1. Fatto salvo l'articolo 16, una parte può sospendere l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, nei casi seguenti:
a) se ritiene che l'altra parte non rispetti, in tutto o in parte, gli obblighi previsti dall'articolo 2, dall'articolo 3, paragrafo 1, dall'articolo 4, paragrafo 1, dall'articolo 5, paragrafo 3, dall'articolo 6, dall'articolo 8, paragrafo 2, dall'ar ticolo 10, paragrafi 2, 4 e 5 e dall'articolo 18, paragrafo 2, del presente accordo;
b) se l'altra parte le notifica per iscritto l'intenzione di collegare il proprio ETS a quello di un terzo conformemente all'articolo 18;
c) se l'altra parte le notifica per iscritto l'intenzione di risolvere il presente accordo conformemente alll'articolo 16.
2. Una parte notifica per iscritto all'altra parte la decisione di sospendere l'articolo 4, paragrafo 1 del presente accordo e fornisce una giustificazione di tale sospensione. La decisione di sospendere l' articolo 4, paragrafo 1 del presente accordo è resa pubblica immediatamente dopo la notifica all'altra parte.
3. La sospensione dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente accordo è temporanea. In caso di sospensione dell'ar ticolo 4, paragrafo 1, a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, la sospensione cessa alla risoluzione della controversia conformemente all'articolo 14. In caso di sospensione dell'articolo 4, paragrafo 1, a norma del paragrafo 1, lettera b) o c), del presente articolo, la sospensione ha una durata temporanea di 3 mesi. La parte può decidere di ridurre o estendere la durata della sospensione.
4. Durante la sospensione, per conformarsi agli obblighi le quote non sono restituite a un ETS del quale non sono originarie. Tutte le altre operazioni continuano ad essere possibili.
5. Qualora non sia richiesto uno scambio di opinioni in sede di comitato misto ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, tra il momento della trasmissione della proposta legislativa e il termine stabilito all'articolo 10, paragrafo 6, o se tale scambio ha avuto luogo e il comitato misto ha concluso che le nuove disposizioni non incidono direttamente sui criteri, una parte non ha il diritto di sospendere l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, in base al fatto che l'altra parte non rispetta più l'obbligo di soddisfare i criteri di cui all'allegato I.
Articolo 16
Denuncia
1. Una parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento dandone notifica all'altra parte per iscritto e previa consultazione in seno al comitato misto. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che la notifica è stata data all'altra parte. La decisione è resa pubblica dopo che la notifica è stata data all'altra parte.
2. In caso di mancata proroga o di abolizione dell'ETS di una parte, il presente accordo è automaticamente denunciato l'ultimo giorno operativo dell'ETS in questione.
3. In caso di denuncia, le parti raggiungono un accordo sul continuo uso e sulla conservazione delle informazioni che sono già state scambiate ad eccezione dei dati detenuti nei rispettivi registri. Se non è raggiunto alcun accordo, una parte ha diritto di chiedere la cancellazione delle informazioni comunicate.
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17
Attuazione
1. Le parti adottano tutte le misure atte ad assicurare l'osservanzadegli obblighi a norma del presente accordo, comprese le decisioni del comitato misto.
2. Le parti si astengono da qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.
Articolo 18
Collegamento con terzi
1. Le parti possono negoziare con un terzo il collegamento dei rispettivi ETS.
2. Una parte, se negozia il collegamento con un terzo, lo notifica all'altra parte e la informa regolarmente sullo stato dei negoziati.
3. Prima che avvenga il collegamento tra una parte e un terzo, l'altra parte decide se accettare il nuovo accordo di collegamento o denunciare il presente accordo. In caso di accettazione, cessa la sospensione dell'articolo 4, paragrafo 1.
4. In seguito al collegamento con un terzo, le disposizioni del presente accordo possono essere riviste.
Articolo 19
Allegati
Gli allegati sono parte integrante del presente accordo.
Articolo 20
Lingue
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Articolo 21
Ratifica ed entrata in vigore
1. Fatto salvo l'articolo 16, il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato.
2. Il presente accordo è soggetto alla ratifica o approvazione delle parti secondo le rispettive procedure interne.
3. Le parti scambiano gli strumenti di ratifica o approvazione solo quando ritengono soddisfatte tutte le condizioni di collegamento di cui al presente accordo.
4. Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio dell'anno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica o approvazione tra le parti.
5. L'entrata in vigore dell'articolo 4, paragrafo 6, è subordinata all'entrata in vigore per entrambe dell'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto adottato nel corso dell'81a riunione delle parti (decisione 1/CMP.8; secondo periodo di impegno).
Articolo 22
Applicazione a titolo provvisorio
Prima dell'entrata in vigore del presente accordo, gli articoli da 11 a 13 si applicano a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma del presente accordo.
Съставено в Берн на двадесет и трети ноември две хиляди и седемнадесета година. Hecho en Berna el veintitrés de noviembre del año dos mil diecisiete.
V Bernu dne dvacátého třetího listopadu dva tisíce sedmnáct. Udfærdiget i Bern, den treogtyvende november to tusind og sytten.
Geschehen zu Bern am dreiundzwanzigsten November zweitausendsiebzehn.
Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta novembrikuu kahekümne kolmandal päeval Bernis. Έγινε στη Βέρνη, στις είκοσι τρεις Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.
Done at Bern on the twenty third day of November in the year two thousand and seventeen. Fait à Berne, le vingt-trois novembre deux mille dix-sept.
Sastavljeno x Xxxxx dvadeset trećeg studenoga dvije tisuće sedamnaeste. Fatto a Berna addì ventitré novembre duemiladiciassette.
Bernē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit trešajā novembrī.
Sudarytas Berne du tūkstančiai septynioliktų metų lapkričio dvidešimt xxxxxx xxxxx. Xxxx Xxxxxxx, a kétezer-tizenhetedik év november havának huszonharmadik napján. Magħmul f'Bern fit-tlieta u għoxrin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u sbatax.
Gedaan te Bern, drieëntwintig november tweeduizend zeventien.
Sporządzono w Xxxxxx w dniu dwudziestego trzeciego listopada dwa tysiące siedemnastego roku. Feito em Berna aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e dezassete.
Întocmit la Berna la douăzeci și trei noiembrie două mii șaptesprezece. V Berne dvadsiateho tretieho novembra dvetisíc sedemnásť.
V Bernu, triindvajsetega novembra dva tisoč sedemnajst.
Tehty Bernissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista. Utfärdat i Bern den tjugotredje november tjugohundrasjutton.
За Европейския съюз Рог la Unión Europea Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union Für die Europäische Union Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση For the European Union Pour l'Union européenne Za Europsku uniju
Per l'Unione europea Eiropas Savienības vārdā – Europos Sąjungos vardu Az Európai Unió részéről Għall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta För Europeiska unionen
За Конфедерация Швейцария Por la Confederación Suiza Za Švýcarskou konfederaci For Det Schweiziske Forbund
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft Šveitsi Konföderatsiooni nimel
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία For the Swiss Confederation Pour la Confédération suisse Za Švicarsku Konfederaciju
Per la Confederazione Svizzera Šveices Konfederācijas vārdā – Šveicarijos Konfederacijos vardu A Svájci Államszövetség részéről Għall-Konfederazzjoni Svizzera Voor de Zwitserse Bondsstaat
W imieniu Konfederacji Xxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xx Švajčiarsku konfederáciu Za Švicarsko konfederacijo Sveitsin valaliiton puolesta För Schweiziska edsförbundet
ALLEGATO I
CRITERI ESSENZIALI
A. Criteri essenziali per impianti fissi
Criteri essenziali | Nell'ETS dell'UE | Nell'ETS della Svizzera |
Obbligatorietà della partecipazione all'ETS | La partecipazione all'ETS è obbligatoria per gli impianti che svolgono le attività di seguito xxxxx xxxx e che emettono i gas a effetto serra («GES») elencati di seguito. | La partecipazione all'ETS è obbligatoria per gli im pianti che svolgono le attività di seguito elencate e che emettono i gas a effetto serra («GES») elencati di seguito. |
L'ETS disciplina almeno le attività previste da: | Allegato I della direttiva 2003/87/CE, allegato I, in vigore alla data della firma del presente ac cordo | Articolo 40, paragrafo 1, e allegato 6 dell'Ordi nanza sul CO2, in vigore alla data della firma del presente accordo |
L'ETS disciplina almeno i GES previsti da: | Allegato II della direttiva 2003/87/CE, in vigore alla data della firma del presente accordo | Articolo 1, paragrafo 1, dell'Ordinanza sul CO2, in vigore alla data della firma del presente accordo |
Per l'ETS è fissato un tetto massimo che sia rigoroso almeno tanto quanto quello previsto da: | Direttiva 2003/87/CE in vigore alla data della firma del presente accordo | — Articolo 18, paragrafo 1, della legge sul CO2, — Articolo 45, paragrafo 1 dell'Ordinanza sul CO2, in vigore alla data della firma del presente accordo |
Il livello di ambizione dell'ETS è rigoroso almeno quanto quello previsto da: | Articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE, in vigore alla data della firma del presente accordo | — Articolo 3 e articolo 18, paragrafo 1, della legge sul CO2, — Articolo 45, paragrafo 1, e allegato 8 dell'Ordi nanza sul CO2, in vigore alla data della firma del presente accordo |
I limiti qualitativi dei crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da: | — Articoli 11 bis e 11 ter della direttiva 2003/87/CE, — Regolamento (UE) n. 550/2011 della Com missione, del 7 giugno 2011, che stabilisce, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parla mento europeo e del Consiglio, alcune restri zioni applicabili all'uso dei crediti internazio nali generati da progetti relativi a gas industriali — Articolo 58 del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commis sione in vigore alla data della firma del presente ac cordo | — Articoli 5 e 6 della legge sul CO2, — Articolo 4 e articolo 4 bis, paragrafo 1, e alle gato 2 dell'Ordinanza sul CO2, in vigore alla data della firma del presente accordo |
Criteri essenziali | Nell'ETS dell'UE | Nell'ETS della Svizzera |
I limiti quantitativi dei crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da: | — Articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE, — Regolamento (UE) n. 389/2013 della Com missione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commis sione, articolo 60 — Regolamento (UE) n. 1123/2013 della Com missione, dell'8 novembre 2013, relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio accordo in vigore alla data della firma del pre sente | — articolo 3, paragrafo 2, e articolo 16, paragra fo 2 della legge sul CO2, — Articolo 48 dell'Ordinanza sul CO2, in vigore alla data della firma del presente accordo |
L'assegnazione gratuita di quote è calcolata sulla base di parametri di riferimento e coefficienti di adeguamento. Un massimo del cinque per cento del quantitativo di quote del periodo dal 2013 al 2020 è accantonato per i nuovi entranti. Le quote che non sono assegnate a titolo gratuito sono messe all'asta. A tal fine, l'ETS soddisfa almeno: | — Articoli 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater della di rettiva 2003/87/CE, — Decisione 2011/278/UE della Commissione del 27 aprile 2011 che stabilisce norme tran sitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'ar monizzazione delle procedure di assegna zione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio — Calcoli per la determinazione del fattore di correzione intersettoriale nell'ambito dell'ETS dell'UE nel periodo 2013-2020 — Elenco relativo alla rilocalizzazione del carbo nio 2014 in vigore alla data della firma del presente ac cordo | — Articolo 18, paragrafo 2, e articolo 19, para grafi 2 e 3 della legge sul CO2, — Articolo 45, paragrafo 2 e articoli 46 e 47 Al legati 9 dell'Ordinanza sul CO2, in vigore alla data della firma del presente accordo |
L'ETS prevede sanzioni negli stessi casi e nelle stesse entità previsti di quelli previsti da: | Articolo 16 della direttiva 2003/87/CE, in vigore alla data della firma del presente accordo | — Articolo 21 della legge sul CO2, articolo 21 — Articolo 56 dell'ordinanza sul CO2 in vigore alla data della firma del presente accordo |
Il monitoraggio e la comunicazione nell'ambito dell'ETS sono rigorosi almeno quanto qualli di cui a: | — Articolo 14 e allegato IV della direttiva 2003/87/CE, — Regolamento (UE) n. 601/2012 della Com missione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emis sioni di gas a effetto serra ai sensi della diret tiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in vigore alla data della firma del presente ac cordo | — Articolo 20 della legge sul CO2, — Articolo 49, articoli da 50 a 53 e articolo 55 dell'ordinanza sul CO2, in vigore alla data della firma del presente accordo |
Criteri essenziali | Nell'ETS dell'UE | Nell'ETS della Svizzera |
La verifica e l'accreditamento nell'ambito dell'ETS sono rigorosi almeno quanto quelli ci cui a: | — Articolo 15 e allegato V della direttiva 2003/87/CE, — Regolamento (UE) n. 600/2012 della Com missione del 21 giugno 2012 sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento eu ropeo e del Consiglio | — Articoli da 51 a 54 dell'Ordinanza CO2, in vi gore alla data della firma del presente accordo |
in vigore alla data della firma del presente ac cordo |
B. Criteri essenziali per il trasporto aereo
Criteri essenziali | Per l'UE | Per la Svizzera |
Obbligatorietà della partecipazione all'ETS | La partecipazione all'ETS è obbligatoria per le at tività di trasporto aereo in conformità dei criteri indicati di seguito. | La partecipazione all'ETS è obbligatoria per le atti vità di trasporto aereo in conformità dei criteri in dicati di seguito. |
Copertura delle attività di trasporto aereo e dei gas a effetto serra e attribuzione dei voli e delle rispettive emissioni in base al principio di volo in partenza previsto da: | — Direttiva 2003/87/CE — Articoli 17, 29, 35 e 56, e allegato VII del re golamento (UE) n. 389/2013 della Commis sione del 2 maggio 2013, che istituisce un re gistro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commis sione — I voli in partenza dagli aerodromi situati nel territorio svizzero e diretti verso aerodromi situati nello Spazio economico europeo («SEE») sono esclusi dall'ETS dell'UE a partire dal 2017 a norma dell'articolo 25 bis della di rettiva 2003/87/CE, | Legge sul CO2 e Ordinanza sul CO2, in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo 1. Ambito di applicazione Voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo si tuato nel territorio svizzero, ad eccezione dei voli provenienti da un aerodromo situato nel SEE. Qualsiasi deroga temporanea relativa all'ambito di applicazione dell'ETS, quali deroghe ai sensi dell'ar ticolo 28 bis della direttiva 2003/87/CE, può appli carsi all'ETS della Svizzera conformemente alle de roghe introdotte nell'ETS dell'UE. Per le attività di trasporto aereo sono coperte soltanto le emissioni di CO2. 2. Limiti dell'ambito di applicazione L'applicazione generale di cui al punto 1 non in clude: 1. i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, un mo narca regnante e i suoi parenti prossimi, un capo di Stato, un capo di governo e i ministri di governo, se il loro stato è comprovato da un adeguato indicatore nel piano di volo; 2. i voli militari e dei servizi doganali e di poli zia; 3. i voli effettuati a fini di ricerca e salvataggio, attività antincendio, servizi medici d'emer genza e i voli umanitari; 4. i voli effettuati esclusivamente secondo le re gole del volo a vista definite nell'allegato 2 della Convenzione internazionale per l'avia zione civile del 7 dicembre 1944; |
Criteri essenziali | Per l'UE | Per la Svizzera |
5. i voli che terminano presso l'aerodromo dal quale l'aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio inter medio programmato; 6. i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere o mantenere un brevetto o, nel caso di un equipaggio di cabina, un'abilita zione (rating), qualora ciò sia debitamente se gnalato nel piano di volo e se il volo non è destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell'ae romobile; 7. i voli effettuati esclusivamente per fini di ri cerca scientifica; 8. i voli effettuati esclusivamente allo scopo di verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra; 9. i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5 700 kg; 10 i voli di operatori aerei commerciali con emis sioni totali inferiori a 10 000 tonnellate al l'anno sui voli che rientrano nell'ETS della Svizzera o che effettuano meno di 243 voli per periodo per tre periodi consecutivi di quattro mesi nell'ambito di applicazione del l'ETS della Svizzera, se gli operatori non rien trano nell'ETS dell'UE; 11. i voli di operatori aerei non commerciali che rientrano nell'ETS della Svizzera le cui emis sioni totali sono inferiori a 1 000 tonnellate all'anno, in conformità delle rispettive deroghe applicate nell'ambito dell'ETS dell'UE, se gli operatori non rientrano nell'ETS dell'UE. | ||
Scambio di dati pertinenti riguardanti l'applicazione dei limiti di copertura delle attività di trasporto aereo | Le due parti cooperano per quanto riguarda l'applicazione dei limiti di copertura e nell'ETS della Sviz zera e nell'ETS dell'UE per gli operatori commerciali e non commerciali conformemente al presente al legato. In particolare, entrambe le parti assicurano il trasferimento tempestivo di tutti i dati che con sentono l'esatta identificazione del volo e gli operatori aerei che sono coperti dall'ETS della Svizzera e da quello dell'UE. | |
Limite massimo (quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei) | Articolo 3 quater della direttiva 2003/87/CE: | Il limite rispecchia un livello di rigore analogo a quello dell'ETS dell'UE, in particolare per quanto concerne la riduzione percentuale tra anni e pe riodi di scambio. Le quote entro il limite massimo sono ripartite come segue: — il 15 % è messo all'asta, — il 3 % è accantonato in una riserva speciale, — l'82 % è assegnato a titolo gratuito. La ripartizione può essere riesaminata conforme mente agli articoli 6 e 7 del presente accordo. |
Criteri essenziali | Per l'UE | Per la Svizzera |
Fino al 2020 la quantità di quote entro il limite massimo è calcolata dal basso verso l'alto sulla base delle quote da assegnare a titolo gratuito in conformità del limite massimo di distribuzione summenzionato. Qualsiasi deroga temporanea concernente il campo di applicazione dell'ETS ri chiede un corrispondente adeguamento proporzio nale agli importi da assegnare. A partire dal 2021 la quantità di quote entro il li mite massimo è determinata in base al limite mas simo per il 2020, tenendo conto di una possibile riduzione percentuale conformemente all'ETS del l'UE. | ||
Assegnazione delle quote al trasporto aereo mediante asta | Articolo 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE, | Le quote di emissione svizzere da mettere all'asta sono messe all'asta dalla autorità competente sviz zera. La Svizzera ha diritto alle entrate generate dall'asta delle quote svizzere. |
Riserva speciale per determinati operatori aerei | Articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE, | Le quote sono accantonate in una riserva speciale per i nuovi entranti e gli operatori in rapida cre scita; tuttavia, fino al 2020 la Svizzera non avrà una riserva speciale, in quanto l'anno di riferi mento per l'acquisizione dei dati sulle attività sviz zere di trasporto aereo è il 2018. |
Parametro di riferimento per l'assegnazione a titolo gratuito di quote agli operatori aerei | Articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE, | Il parametro di riferimento non è superiore a quello dell'ETS dell'UE. Fino al 2020, il parametro di riferimento annuale è pari a 0,000642186914222035 quote per ton nellata-chilometro. |
Assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni per gli operatori aerei | Articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE, Sono necessari adeguamenti all'emissione di quote, a norma dell'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, in proporzione agli obblighi di co municazione e restituzione derivanti dalla coper tura effettiva nell'ambito dell'ETS dell'UE dei voli tra i paesi del SEE e la Svizzera. | Il numero di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli operatori aerei è calcolato moltipli cando i dati relativi alle tonnellate-chilometro co municati nell'anno di riferimento per il parametro applicabile. |
I limiti qualitativi dei crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da: | Articoli 11 bis e 11 ter della direttiva 2003/87/CE, e regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione. | — Articoli 5 e 6 della legge sul CO2, — Articolo 4 e articolo 4 bis, paragrafo 1, e alle gato 2 dell'ordinanza sul CO2, in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo. |
Limiti quantitativi per l'uso dei crediti internazionali | Articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE, | L'uso è pari all'1,5 % delle emissioni verificate fino al 2020. |
Criteri essenziali | Per l'UE | Per la Svizzera |
Acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per l'anno di riferimento | Articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE, | Xxxxx salvo quanto disposto di seguito, l'acquisi zione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro av viene contemporaneamente e secondo l'approccio utilizzato per l'acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro dell'ETS dell'UE. Fino al 2020, e in conformità dell'ordinanza con cernente l'acquisizione dei dati relativi alle tonnel late-chilometro degli operatori aerei in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'anno di riferimento per l'acquisizione dei dati sulle attività di trasporto aereo della Svizzera è il 2018. |
Monitoraggio e comunicazione | — Articolo 14 e allegato IV della direttiva 2003/87/CE, — Regolamento (UE) n. 601/2012 della Com missione del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emis sioni di gas a effetto serra ai sensi della diret tiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in vigore alla data della firma del presente ac cordo | Le disposizioni di monitoraggio e comunicazione hanno lo stesso livello di rigore dell'ETS dell'UE. |
Verifica e accreditamento | — Articolo 15 e allegato V della direttiva 2003/87/CE, — Regolamento (UE) n. 600/2012 della Com missione del 21 giugno 2012 sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento eu ropeo e del Consiglio in vigore alla data della firma del presente ac cordo | Le disposizioni di verifica e accreditamento hanno lo stesso livello di rigore dell'ETS dell'UE. |
Amministrazione | Si applicano i criteri di cui alla direttiva 2003/87/CE, articolo 18 bis. A tal fine, e a norma dell'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, la Svizzera è considerata Stato membro amministra tore per quanto riguarda l'attribuzione dell'ammi nistrazione degli operatori aerei nei confronti della Svizzera e degli Stati membri dell'UE (del SEE). Ai sensi dell'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, le autorità competenti degli Stati membri del SEE sono responsabili di tutte le fun zioni connesse all'amministrazione degli opera tori aerei ad essi attribuiti, comprese le funzioni connesse all'ETS della Svizzera (come la ricezione delle comunicazioni delle emissioni verificate che coprono le attività di trasporto aereo sia dell'UE sia della Svizzera, l'assegnazione, il rilascio e il trasferimento di quote, la conformità e l'esecu zione ecc.) La Commissione europea e le autorità svizzere competenti concordano bilateralmente la conse gna dei documenti e delle informazioni perti nenti. | Conformemente all'ordinanza sul CO2 in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Svizzera è competente per l'amministrazione de gli operatori aerei: — con licenza di esercizio valida rilasciata dalla Svizzera, o — cui sono attribuite le emissioni per il trasporto aereo che si stimano essere le più elevate in Svizzera nell'ambito degli ETS collegati. Le autorità svizzere competenti sono responsabili di tutte le funzioni connesse all'amministrazione degli operatori aerei attribuiti alla Svizzera, com prese le funzioni connesse all'ETS dell'UE (come la ricezione delle comunicazioni delle emissioni veri ficate che coprono le attività di trasporto aereo sia dell'UE sia della Svizzera, l'assegnazione, il rilascio e il trasferimento di quote, la conformità e l'appli cazione ecc.). |
Criteri essenziali | Per l'UE | Per la Svizzera |
In particolare, la Commissione europea assicura il trasferimento alle autorità svizzere competenti, in applicazione dell'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, del numero di quote dell'UE neces sarie per l'assegnazione gratuita agli operatori ae rei amministrati dalla Svizzera. Nel caso di un accordo bilaterale relativo all'am ministrazione dei voli effettuati in relazione al l'Euroaeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo che non comporta alcuna modifica della direttiva 2003/87/CE, la Commissione europea agevola, se del caso, l'attuazione del presente accordo, a con dizione che ciò non comporti un doppio conteg gio. | Le autorità svizzere competenti e la Commissione europea concordano bilateralmente la consegna dei documenti e delle informazioni pertinenti. In particolare, le autorità svizzere trasferiscono alle autorità competenti dell'UE, il numero di quote svizzere necessarie per l'assegnazione gratuita di quote agli operatori aerei gestiti dagli Stati membri dell'UE (SEE). | |
Applicazione della legge | Le parti applicano le disposizioni dei rispettivi ETS agli operatori aerei che non adempiono ai loro ob blighi nell'ETS corrispondente, indipendentemente dal fatto che l'operatore sia amministrato da un'au torità competente dell'UE (del SEE) o della Svizzera, nel caso in cui l'applicazione delle disposizioni da parte dell'autorità amministratrice richieda un intervento supplementare. | |
Attribuzione amministrativa degli operatori aerei | A norma dell'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, l'elenco degli operatori aerei pubblicato dalla Commissione europea conformemente alla direttiva 2003/87/CE, articolo 18 bis, paragrafo 3, precisa lo Stato amministratore, compresa la Svizzera, per ciascun operatore aereo. Gli operatori aerei attribuiti alla Svizzera per la prima volta dopo l'entrata in vigore del presente ac cordo sono amministrati dalla Svizzera dopo il 30 aprile dell'anno di attribuzione e prima del 1o ago sto dell'anno di attribuzione. Le due parti cooperano nello scambio dei documenti e delle informazioni pertinenti. L'attribuzione di un operatore aereo non pregiudica la copertura di tale operatore aereo da parte del ri spettivo ETS (vale a dire, un operatore coperto dall'ETS dell'UE e amministrato dall'autorità competente della Svizzera ha lo stesso livello di obblighi nell'ambito dell'ETS dell'UE che ha nell'ETS della Svizzera, e viceversa). | |
Modalità di attuazione | Eventuali altre modalità necessarie per l'organizzazione del lavoro e la cooperazione nell'ambito dello sportello unico per i titolari dei conti del trasporto aereo sono elaborate e adottate dal comitato misto dopo la firma del presente accordo conformemente agli articoli 12, 13 e 22 del presente accordo. Tali modalità iniziano ad applicarsi contemporaneamente al presente accordo. | |
Assistenza di Eurocontrol | Per la parte del presente accordo che riguarda il trasporto aereo, la Commissione europea include la Svizzera nel mandato conferito a Eurocontrol relativamente all'ETS dell'UE. |
C. Criteri essenziali per i registri
L'ETS di ciascuna parte comprende un registro e un catalogo delle operazioni (o libro di bordo) che soddisfano i criteri essenziali descritti di seguito e relativi ai meccanismi e alle procedure di sicurezza per l'apertura e la gestione dei conti.
Criteri essenziali relativi ai meccanismi e alle procedure di sicurezza:
I registri e i cataloghi delle operazioni tutelano la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e l'autenticità dei dati memorizzati nel sistema. A tal fine, le parti attivano i meccanismi di sicurezza descritti di seguito.
Criteri essenziali
Per accedere ai conti è richiesto a tutti gli utenti un sistema di autenticazione a due fattori.
Per l'avvio e l'approvazione delle operazioni è richiesto un meccanismo di firma dell'operazione. Gli utenti ricevono un codice di conferma fuori banda.
Le operazioni seguenti sono avviate da una persona e approvate da un'altra persona (principio del doppio esame):
— tutte le operazioni effettuate da un amministratore, salvo eccezioni giustificate di cui alle norme tecniche di collega mento,
— tutti i trasferimenti di quote, salvo casi giustificati da una misura alternativa che fornisca lo stesso livello di sicurezza.
È richiesto un sistema di notifica che avverte gli utenti e quando sono effettuate operazioni attinenti ai loro conti e averi.
Tra l'avvio di un trasferimento e la sua esecuzione si applica un ritardo di 26 ore in modo che tutti gli utenti possano ri cevere le informazioni e fermare qualsiasi trasferimento che si sospetta sia illecito.
L'amministratore svizzero e l'amministratore centrale dell'Unione adottano misure intese a informare gli utenti delle loro responsabilità in relazione alla sicurezza dei loro sistemi (PC, rete, …) e in relazione al trattamento dei dati/alla naviga zione su Internet.
Criteri essenziali relativi all'apertura e alla gestione dei conti:
Criteri essenziali Apertura di un conto per gestori/conto di deposito di gestore di impianti:
La domanda dell'operatore o dell'autorità competente di apertura di un conto per gestori/conto di deposito di gestore di impianti è indirizzata all'amministratore nazionale (per la Svizzera, l'ufficio federale dell'ambiente - UFAM). La domanda contiene informazioni sufficienti a identificare l'impianto dall'ETS e un pertinente codice identificativo dell'impianto.
Apertura di un conto di operatore aereo/conto di deposito di operatore aereo:
Ogni operatore aereo che rientra nell'ETS della Svizzera e/o dell'UE dispone di un conto di deposito di operatore aereo. Per gli operatori aerei amministrati dall'autorità competente svizzera, il conto è tenuto nel registro svizzero. La domanda dell'operatore aereo o di un suo rappresentante è indirizzata all'amministratore nazionale (l'UFAM per la Svizzera) entro 30 giorni lavorativi dall'approvazione del piano di monitoraggio dell'operatore aereo o dal suo trasferimento da uno Stato membro dell'UE (SEE) alle autorità svizzere. Nella domanda è indicato il codice unico/i codici unici del o degli aero mobili operati dal richiedente che rientrano nell'ETS della Svizzera e/o nell'ETS dell'UE.
Apertura di un conto personale/conto di deposito personale:
La domanda di apertura di un conto personale o di un conto di deposito personale è indirizzata all'amministratore na zionale (l'UFAM per la Svizzera). Essa contiene informazioni sufficienti per identificare il titolare/richiedente del conto e comprende almeno:
— per una persona fisica: prova dell'identità e recapiti
— per una persona giuridica:
— copia del registro delle imprese OPPURE
— gli strumenti che istituiscono la persona giuridica e un documento che ne attesti la registrazione
— casellario giudiziario della persona fisica o, per la persona giuridica, quella dei suoi amministratori
Rappresentanti autorizzati/del conto:
Per ogni conto esiste almeno un rappresentante autorizzato/del conto nominato dal futuro titolare. I rappresentanti auto rizzati/del conto avviano le operazioni e altre procedure per conto del titolare. All'atto della nomina del rappresentante autorizzato/del conto, sono trasmesse le seguenti informazioni relative al rappresentante autorizzato/del conto:
— nome e recapiti,
— documento d'identità,
— casellario giudiziario.
Controllo dei documenti:
Tutte le copie dei documenti presentati come prove per l'apertura di un conto personale/un conto di deposito personale o per la nomina di un rappresentante autorizzato/del conto devono essere certificate come autentiche. Per quanto attiene ai documenti rilasciati al di fuori dello Stato richiedente, le copie devono altresì essere autenticate. La data della certifica zione e, se del caso, dell'autenticazione non deve essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda.
Rifiuto di aprire o aggiornare un conto o di nominare un rappresentante autorizzato/del conto:
Un amministratore nazionale (l'UFAM per la Svizzera) può rifiutarsi di aprire o aggiornare un conto o di nominare un rappresentante autorizzato/del conto a condizione che il rifiuto sia ragionevole e giustificabile. Il rifiuto si fonda su al meno uno dei motivi seguenti:
— le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti o altrimenti inaccurati o falsi,
— il richiedente è oggetto di indagine o nei cinque anni precedenti è stato condannato per frode relativamente a quote o unità di Kyoto, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi per i quali il conto può essere strumentale,
— motivi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione.
Riesame periodico delle informazioni sui conti:
I titolari dei conti comunicano immediatamente all'amministratore nazionale (l'UFAM per la Svizzera) ogni cambiamento relativo al conto o ai dati dell'utente unitamente alle informazioni di supporto richieste dall'amministratore nazionale che è responsabile dell'approvazione tempestiva di detto aggiornamento.
Almeno ogni tre anni l'amministratore nazionale esamina se le informazioni relative al conto sono ancora complete, ag giornate, accurate e veritiere, e chiede al titolare del conto di comunicare le eventuali modifiche.
Sospensione dell'accesso ai conti:
Nel in cui le una qualisiasi disposizione relativa ai registri di cui all'articolo 3 del presente regolamento sia violata o sia in corso un'indagine relativa a una sua possibile violazione l'accesso ai conti può essere sospeso.
Riservatezza e divulgazione delle informazioni
Le informazioni, ivi comprese quelle concernenti le dotazioni di tutti i conti, tutte le operazioni effettuate, il codice iden tificativo unico delle quote e il valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto detenute o interessate da un'operazione, conservate nell'EUTL o nell'SSTL, nel registro dell'Unione, nel registro svizzero e in ogni altro registro del protocollo di Kyoto sono considerate riservate.
Tali informazioni riservate possono essere fornite a enti pubblici competenti su loro richiesta se la richiesta persegue un obiettivo legittimo ed è giustificata, necessaria e proporzionata (a fini d'indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di applicazione della legge, di audit e vigilanza finanziaria nell'ambito della lotta contro la frode, il riciclag gio di denaro, il finanziamento del terrorismo, altri reati gravi, la manipolazione del mercato o altre violazioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e al fine di garantire il buon funziona mento dell'ETS dell'Unione e dell'ETS della Svizzera).
D. Criteri essenziali per le piattaforme d'asta e le attività d'asta
Gli enti che conducono le aste di quote nell'ETS delle parti soddisfano i seguenti criteri essenziali e conducono le aste di conseguenza.
Criteri essenziali | |
1 | L'ente che conduce l'asta è selezionato attraverso un processo che assicura trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra le diverse piattaforme d'asta potenziali sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale degli appalti. |
Criteri essenziali | |
2 | L'ente che conduce l'asta è autorizzato all'esercizio di tale attività e fornisce le necessarie garanzie nello svolgi mento delle operazioni; tra tali garanzie vi sono misure volte ad individuare e gestire le potenziali conseguenze negative dei conflitti di interessi, individuare e gestire i rischi cui è esposto il mercato, stabilire regole e procedure trasparenti e non discrezionali che assicurino un'asta corretta e ordinata e risorse finanziarie sufficienti per facili tarne il funzionamento ordinato. |
3 | L'accesso alle aste è subordinato al rispetto di requisiti minimi per quanto riguarda adeguati controlli della dili genza dei clienti finalizzati ad assicurare che i partecipanti non turbino lo svolgimento delle aste. |
4 | La procedura d'asta è prevedibile, in particolare per quanto riguarda i tempi e la sequenza delle vendite e i volumi stimati da mettere a disposizione. I principali elementi della procedura d'asta, ivi compresi il calendario, le date e i volumi stimati delle vendite sono pubblicati sul sito web dell'ente che conduce l'asta almeno un mese prima del l'inizio dell'asta. Eventuali adeguamenti rilevanti sono annunciati quanto prima possibile in anticipo. |
5 | L'asta delle quote è eseguita con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto sull'ETS di ciascuna parte. L'ente re sponsabile dell'asta assicura che i prezzi di quest'ultima non si discostino in maniera significativa dal pertinente prezzo delle quote sul mercato secondario durante il periodo dell'asta, in quanto ciò indicherebbe una carenza delle aste. |
6 | Tutte le informazioni non riservate relative alle aste, comprese tutte le norme, gli orientamenti e moduli, sono pubblicate in maniera aperta e trasparente. I risultati di ogni asta sono pubblicati non appena ragionevolmente possibile e comprendono le pertinenti informazioni non riservate. Le relazioni sui risultati delle aste sono pubbli cate almeno una volta all'anno. |
7 | La vendita di quote all'asta è soggetta a norme e procedure adeguate per ridurre il rischio di comportamenti anti concorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Per quanto possibile, tali norme e procedure sono non meno rigorose di quelle applicabili ai mercati finanziari nel rispettivo regime giuri dico delle parti. In particolare, all'ente che conduce l'asta incombe l'adozione di misure, procedure e processi che ne assicurano l'integrità. Esso controlla altresì il comportamento dei partecipanti al mercato e informa le autorità pubbliche competenti in caso di comportamenti anticoncorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio o finanziamento del terrorismo. |
8 | L'ente che conduce le aste e le aste delle quote sono oggetto di un'adeguata vigilanza delle autorità competenti. Le autorità competenti designate sono dotate di tutte le necessarie competenze giuridiche e modalità tecniche per vigilare su: — l'organizzazione e il comportamento degli operatori delle piattaforme d'asta, — l'organizzazione e il comportamento degli intermediari professionali che agiscono per conto dei clienti, — i comportamenti e le operazioni dei partecipanti al mercato, al fine di impedire l'abuso di informazioni privi legiate e la manipolazione del mercato, — le operazioni dei partecipanti al mercato, al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Nella misura del possibile, la vigilanza non è meno rigorosa di quella sui mercati finanziari nei rispettivi regimi giuridici delle parti. |
La Svizzera si impegna ad avvalersi di un ente privato per la messa all'asta delle proprie quote, in conformità delle norme sugli appalti pubblici.
In attesa che tale ente sia incaricato, purché il numero di quote da mettere all'asta in un anno sia inferiore a una soglia fissa, la Svizzera può continuare a utilizzare le modalità di asta in vigore, vale a dire le aste gestite dall'UFAM, alle condizioni seguenti:
1. La soglia è di 1 000 000 quote, comprese le quote da mettere all'asta per le attività di trasporto aereo.
2. Si applicano i criteri essenziali di cui ai punti da 1 a 8, ad eccezione dei criteri 1 e 2, mentre i criteri 7 e 8 si applicano all'UFAM solo nella misura del possibile. Il criterio essenziale di cui al punto 3 si applica unitamente alla seguente disposizione: l'ammissione alle aste di quote svizzere nell'ambito delle modalità di asta in vigore nel momento in cui è stato firmato il presente accordo è garantita a tutti gli enti nel SEE ammessi alle aste nell'Unione.
La Svizzera può incaricare di condurre le aste enti ubicati nel SEE.
ALLEGATO II
NORME TECNICHE DI COLLEGAMENTO
Le norme tecniche di collegamento (NTC) precisano:
— l'architettura della collegamento di comunicazione,
— la sicurezza del trasferimento dei dati,
— l'elenco delle funzioni (operazioni, spunta contabile ecc.),
— la definizione dei servizi web,
— i requisiti relativi alla registrazione dei dati,
— le modalità operative (servizio di chiamata, assistenza),
— il piano di attivazione della comunicazione e la procedura di prova,
— la procedura di prova della sicurezza.
Le NTC specificano che gli amministratori adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che l'SSTL, l'EUTL e il collegamento siano operativi 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana e che qualsiasi interruzione dell'attività dell'SSTL, dell'EUTL e del collegamento sia ridotta al minimo.
Le NTC precisano che le comunicazioni tra l'SSTL e l'EUTL) costituiscono scambi sicuri di messaggi secondo il protocollo SOAP (Simple Object Access Protocol) basati sulle tecnologie seguenti (1):
— servizi web tramite SOAP,
— VPN – rete privata virtuale (Virtual Private Network) basata su hardware,
— XML- linguaggio a marcatori estensibile (Extensible Markup Language),
— firma digitale, e
— Protocolli temporale di rete (network time protocols).
Le NTC stabiliscono obblighi di sicurezza supplementari per il registro della Svizzera, l'SSTL, il registro dell'Unione e l'EUTL e sono documentate in un «piano di gestione della sicurezza». In particolare, esse precisano che:
— se si sospetta che la sicurezza del registro svizzero, dell'SSTL, del registro dell'Unione o dell'EUTL sia stata compromessa, entrambe le parti si informano reciprocamente e immediatamente e sospendono il collegamento tra l'SSTL e l'EUTL,
— in caso di violazione della sicurezza, le parti si impegnano a condividere immediatamente tra loro le informazioni. Nella misura in cui sono disponibili dettagli tecnici, nelle 24 ore dopo la violazione della sicurezza l'amministratore del registro della Svizzera e l'amministratore centrale dell'Unione si scambiano una relazione che illustra l'evento (data, causa, impatto, misure correttive).
La procedura di prova della sicurezza di cui alle norme tecniche di collegamento è completata prima dell'istituzione del collegamento di comunicazione tra l'SSTL e l'EUTL e ogniqualvolta si rende necessaria una nuova versione dell'SSTL o dell'EUTL.
Le norme tecniche di collegamento forniscono due ambienti di prova oltre all'ambiente di produzione: un ambiente di prova dello sviluppatore e un ambiente di collaudo.
Le parti dimostrano, tramite l'amministratore del registro della Svizzera e l'amministratore centrale dell'Unione, che è stata effettuata una valutazione indipendente della sicurezza dei loro sistemi negli ultimi dodici mesi, in conformità degli obblighi di sicurezza di cui alle norme tecniche di collegamento. Le prove di sicurezza, in particolare i test di penetrazione, sono effettuate su tutte le nuove versioni rilevanti del software in conformità degli obblighi di sicurezza di cui alle norme tecniche di collegamento. I test di penetrazione non sono eseguiti dallo sviluppatore del software né da un suo subappaltatore.
(1) Tali tecnologie sono attualmente utilizzate per stabilire un collegamento tra il registro dell'Unione e il catalogo internazionale delle operazioni nonché tra il registro della Svizzera e catalogo internazionale delle operazioni.
ALLEGATO III
LIVELLI DI RISERVATEZZA E ISTRUZIONI DI TRATTAMENTO
Le parti applicano i livelli di riservatezza seguenti al fine di individuare le informazioni riservate trattate e scambiate nell'ambito del presente accordo:
— ETS a divulgazione limitata
— ETS riservato
— ETS riservatissimo
Le informazioni classificate «ETS riservatissimo» sono più riservate di quelle classificate «ETS Sensitive» che a loro volta sono più riservate di quelle classificate «ETS riservato».
Le parti convengono di elaborare istruzioni di trattamento sulla base dell'attuale politica di classificazione delle informazioni dell'ETS dell'Unione e, per la Svizzera, sulla base dell'ordinanza sulla protezione delle informazioni (OPrI) e della legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Le istruzioni di trattamento sono sottoposte al comitato misto per approvazione. In seguito all'approvazione, tutte le informazioni sono gestite in base al livello di riservatezza in conformità delle istruzioni di trattamento.
In caso di differenza tra le parti nella valutazione del livello, si applica il più elevato.
La normativa di ciascuna parte include obblighi di sicurezza essenziali equivalenti per le misure di trattamento di seguito illustrate, tenendo conto dei livelli di riservatezza dell'ETS:
— Produzione di documenti
— Risorse
— Livello di riservatezza
— Memorizzazione
— Documento elettronico in rete
— Documento elettronico in ambiente locale
— Documento fisico
— Trasmissione elettronica
— Telefono fisso e mobile
— Fax
— Trasmissione dei dati
— Trasmissione fisica
— Via orale
— Consegna personale
— Sistema postale
— Uso
— Trattamento con applicazioni informatiche
— Stampa
— Copia
— Rimozione dall'ubicazione permanente
— Gestione delle informazioni
— Valutazione regolare della classificazione e dei destinatari
— Archiviazione
— Eliminazione e distruzione
ALLEGATO IV
DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI RISERVATEZZA DEGLI ETS
A.1 – Valutazione della riservatezza e dell'integrità
Per «riservatezza» s'intende la natura riservata di un'informazione o di tutto o parte di un sistema informativo (quali algoritmi, programmi e documentazione) cui possono accedere solamente le persone, gli organismi e le procedure autorizzati.
Per «integrità» s'intende la garanzia che il sistema informativo e le informazioni trattate possono essere modificati unicamente da un'azione volontaria e legittima e che il sistema produrrà il risultato atteso in maniera esatta e completa.
Per ogni informazione dell'ETS considerata riservata, l'aspetto della riservatezza va considerato dal punto di vista del potenziale impatto a livello d'impresa qualora tale informazione sia divulgata e l'aspetto dell'integrità va considerato dal punto di vista del potenziale impatto a livello d'impresa qualora tale informazione si involontariamente modificata, parzialmente o totalmente distrutta.
Il livello di riservatezza dell'informazione e il livello di integrità di sistema di informazione è valutato a seguito di una valutazione sulla base dei criteri contenuti nel punto A.2. Tali valutazioni consentono che il livello di riservatezza complessivo dell'informazione sia valutato per mezzo della griglia di cui al punto A.3.
A.2 – Valutazione della riservatezza e dell'integrità
A.2.1 – «Livello basso»
Un livello basso è attribuito a un'informazione relativa all'ETS che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o subisse una perdita di integrità, causerebbe un danno moderato alle parti o ad altre istituzioni, che a sua volta sarebbe suscettibile di:
— pregiudicare moderatamente le relazioni politiche o diplomatiche,
— causare pubblicità negativa all'immagine o alla reputazione delle parti o di altre istituzioni,
— provocare imbarazzo a persone fisiche,
— pregiudicare la produttività/il morale del personale,
— causare perdite finanziarie limitate o agevolare moderatamente profitti o vantaggi indebiti a beneficio di persone fisiche o società,
— pregiudicare moderatamente l'elaborazione o l'attuazione efficaci delle politiche delle parti,
— pregiudicare moderatamente la corretta gestione delle parti e le loro operazioni.
A.2.2 – «Livello medio»
Un livello moderato è attribuito a un'informazione relativa all'ETS che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o subisse una perdita di integrità, causerebbe un danno alle parti o ad altre istituzioni,che a sua volta sarebbe suscettibile di:
— provocare imbarazzo nelle relazioni politiche o diplomatiche,
— danneggiare l'immagine o la reputazione delle parti o di altre istituzioni,
— provocare difficoltà a persone fisiche,
— provocare un corrispondente abbassamento della produttività/del morale del personale,
— mettere in imbarazzo le parti o altre istituzioni in negoziati di carattere commerciale o politico con xxxxx,
— causare perdite finanziarie o agevolare profitti o vantaggi indebiti a beneficio persone fisiche o società,
— pregiudicare indagini penali,
— violare obblighi giuridici o contrattuali sulla riservatezza delle informazioni,
— pregiudicare l'elaborazione o l'attuazione delle politiche delle parti,
— pregiudicare la corretta gestione delle parti e le loro operazioni.
A.2.3 – «Livello alto»
Un livello alto è attribuito aun'informazione relativa all'ETS che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o subisse una perdita di integrità, causerebbe un danno gravissimo e/o inaccettabile alle parti o ad altre istituzioni, che a sua volta sarebbe suscettibile di:
— ripercuotersi negativamente sulle relazioni diplomatiche,
— provocare serie difficoltà a persone fisiche,
— rendere più difficile il mantenimento dell'efficacia operativa o della sicurezza delle forze delle parti o di altri partner,
— causare perdite finanziarie o agevolare profitti o vantaggi indebiti a beneficio persone fisiche o società,
— violare regolari impegni di mantenimento della riservatezza di informazioni fornite da terzi,
— violare i vincoli regolamentari relativi alla divulgazione di informazioni,
— pregiudicare le indagini o agevolare la commissione di reati,
— creare uno svantaggio alle parti nei negoziati di carattere commerciale o politico con terzi,
— impedire l'efficace elaborazione o funzionamento delle politiche delle parti,
— compromettere la buona gestione delle parti e le loro operazioni.
A.3 – Valutazione del livello di riservatezza delle informazioni degli ETS
Sulla base delle valutazioni della riservatezza e dell'integrità ai sensi della precedente sezione A.2. la riservatezza complessiva delle informazioni è stabilita applicando la griglia seguente:
Livello di riservatezza Livello d'integrità | Basso | Medio | Alto |
Basso | ETS a divulgazione limitata | ETS riservato (o ETS a divulgazione limi tatata (*)) | ETS riservatissimo |
Medio | ETS riservato (o ETS a divulgazione limi tata (*)) | ETS riservato (o ETS riservatissimo (*)) | ETS riservatissimo |
Alto | ETS riservatissimo | ETS riservatissime | ETS riservatissimo |
(*) Possibile variante da valutare caso per caso.