Evoluzione normativa. La legge delega 7 agosto 2015, n. 124, sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione, aveva individuato specifiche misure per consentire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, tra cui quelle per l’attuazione del telelavoro e la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento dell’attività lavorativa. Tale disposizione già consentiva alle amministrazioni di individuare modalità alternative al telelavoro e più adeguate alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e al miglioramento della qualità dei servizi. La materia del telelavoro e quella del lavoro agile è stata oggetto di specifica attenzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica che, prima ancora della pubblicazione ufficiale della legge n. 81/2017, cui è dedicato il successivo capo II, aveva emanato apposite linee guida nelle suddette materie, in cui venivano illustrati i principi fondamentali di tali istituti e formulate rispettive modalità operative da utilizzare come indicatori applicabili alle singole realtà. L’emergenza sanitaria del 2020 e la necessità di limitare i contatti personali hanno determinato la necessità di limitare il più possibile la prestazione lavorativa in presenza, ricorrendo anche ad un massiccio utilizzo del lavoro agile, seppur in modalità semplificate rispetto a quelle di cui alla legge n. 81/2017. Da rilevare che l’evoluzione normativa in materia di lavoro agile ha subìto, in tempi relativamente brevi, una parabola crescente che ha portato ad un uso intensivo di tale istituto, per poi decrescere a strumento ordinario, con contestuale riduzione dei lavoratori da autorizzare. Gli interventi normativi in proposito hanno riguardato: – la qualificazione del lavoro agile quale una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni (fino alla cessazione dello stato di emergenza) - art. 87, D.L. n. 18/2020; – il passaggio dalla modalità del lavoro agile in fase emergenziale a quella ordinaria, da attuare mediante il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) a termini del novellato art. 14 della legge n. 124/2015 da parte dell’art. 263 del D.L. n. 34/2020. Il POLA costituisce infatti uno strumento con il quale le amministrazioni programmano l’attuazione di tale istituto in relazione a tutti gli aspetti coinvolti. Quanto alle percentuali dei soggetti cui si applica il lavoro agile, l’art. 263 in esame è stato modificato dall’art. 11-bis del D.L. n. 52/2021, stabilendo che lo ...
Evoluzione normativa. Per quanto rileva ai nostri fini, le prime fonti normative che dobbiamo considerare sono, da un lato, il codice civile spagnolo del 1889 – Real Xxxxxxx xx 00 xx xxxxx xx 1889 -, dall'altro, la legge processuale civile del 1881 – Real Xxxxxxx xx 0 xx xxxxxxx xx 0000 (xxx de enjuiciamiento civil - LEC). Il primo conteneva due norme, poi abrogate, nel capitulo II, titulo XIII (De las transacciones y compromisos), dedicate, per l'appunto, ai compromisos. Si trattava, nello specifico, degli artt. 1820 e 1821, secondo i quali, per un verso, allorché era possibile stipulare una transazione, allora era pure possibile far risolvere la controversia da un terzo scelto di comune accordo dalle parti; per altro verso, quanto disposto nel capitolo antecedente in materia di transazione era applicabile anche ai compromessi, mentre per ciò che atteneva al modo di procedere, nonché all'ampiezza e agli effetti dei compromessi, ci si doveva attenere a quanto previsto dalla legge processuale. Quest'ultima, dal canto suo, disciplinava l'arbitrato agli artt. 790-839 (poi abrogati), contemplando due tipologie di giudizio arbitrale: quello per così dire classico (artt. 790-826) e il giudizio degli amichevoli compositori (artt. 827-839). Il primo consisteva, sostanzialmente, in un mezzo di composizione delle controversie equiparabile al nostro arbitrato rituale, posto che dava luogo ad un vero e proprio giudizio (che doveva essere) conforme a diritto emesso da soggetti terzi, ancorché “privati”, all'esito di un vero e proprio processo caratterizzato anche da una fase di raccolta delle prove. Il lodo, o per meglio dire la sentencia de los arbitros, era impugnabile dinanzi all'Audencia del distretto e idoneo ad acquisire la qualità di cosa giudicata. Con il secondo, invece, si proponeva una modalità arbitrale processualmente più semplificata e fondamentalmente caratterizzata, rispetto al giudizio arbitrale tout court, dalla peculiarità del criterio di giudizio – art. 833, comma 1: gli amichevoli compositori decidono le questioni a loro sottoposte senza soggezione a forme legali e in base al loro sapere e intendere – e dal fatto che avverso la sentenza arbitrale142, non era dato altro rimedio che il ricorso per cassazione per i motivi dettati dal n. 3 dell'art. 1691: emissione della decisione degli amichevoli compositori oltre il termine pattuito nel compromesso; risoluzione di questioni non sottoposte alla decisione degli amichevoli compositori ovvero, benché sottoposte, non di índole...
Evoluzione normativa. La cessazione della modalità ordinaria del lavoro agile
Evoluzione normativa. Vediamo nello specifico l’evoluzione norma- tiva che ha avuto tale tipologia contrattuale nel nostro ordinamento, fino ad arrivare alla sopra citata l. 14.2.2003, n. 30, che ha rivolu- zionato il mercato del lavoro. Il lavoro parasubordinato ha trovato la sua prima considerazione legislativa nella legge Vigorelli (l. 14.7.1959, n. 741) in tema di estensione erga omnes dei contratti collet- tivi. L’art. 2 della legge stabiliva che le norme giu- ridiche di cui all’art. 1 (e cioe` i decreti legi- slativi che estendevano erga omnes contrat- ti ed accordi economici collettivi) dovessero essere emanate per tutte le categorie per cui risultassero stipulati contratti ed accordi economici collettivi aventi ad oggetto la di- sciplina dei rapporti di lavoro, ivi compresi i rapporti di collaborazione che si concretino in prestazione d’opera continuativa e coordi- nata. Estendendo quindi a tutti i lavoratori gli ac- cordi economici e i contratti collettivi relativi anche a questi particolari rapporti di lavoro, caratterizzati da non-subordinazione, il legi- slatore (come risultava pure dai lavori prepa- ratori della legge) ha inteso tutelare anche queste particolari categorie di prestatori d’o- pera, al fine di garantirne il minimo inderoga- bile di trattamento economico e normativo. Il legislatore sanciva cosı` l’esistenza di un tratto comune tra lavoratori subordinati e collaboratori dell’imprenditore non subordi- nati, la cui prestazione avesse pero` carattere continuativo e coordinato. Nella legge non veniva menzionato il carattere personale della prestazione, tuttavia, essendo stata accolta con favore l’estensione dei contrat- ti collettivi per le categorie parasubordinate, non si era mancato di sottolineare come l’esi- stenza di un trattamento minimo inderogabile economico e normativo nascesse da una dispari- ta` contrattuale spiegata dalla soggezione econo- mica a sua volta avente causa nella diretta impli- cazione della persona nella prestazione di lavoro parasubordinato (Ballestrero 1987, 42). E` solo nella prima meta` degli anni settanta che si e` giunti a delineare piu` compiutamen- te la figura della parasubordinazione. L’espressione «collaborazione coordinata e continuativa» ha trovato la sua definitiva consacrazione nel quadro della l. 11.8.1973, n. 533, sulla riforma del processo del lavoro, laddove, nell’individuare l’area di applicabili- ta` di detta legge, si sono comprese nell’ambito delle controversie individuali di lavoro quelle relative a «rapport...
Evoluzione normativa. In un mutato contesto di esigenze produttive il CONTRATTO di sicurezza e di tutela dei diritti del lavoro
Evoluzione normativa. 2.1 La disciplina del contratto a termine dal codice civile del 1865 alla riforma della l.230/1962
2.2 La riforma radicale introdotta dal d.lgs.368 /01
Evoluzione normativa. Eventuali successivi aggiornamenti normativi relativi alle caratteristiche dei prodotti oggetto di fornitura dovranno essere considerati come sostitutivi di quelli attualmente presenti nel Capitolato. La documentazione presentata in sede di gara, che in seguito agli aggiornamenti normativi risulta superata, deve essere quindi sostituita a cura del fornitore e inviata alla Stazione Appaltante che procederà alla verifica ai fini dell’accettazione del/i nuovo/i prodotto/i. Gli esiti della verifica saranno comunicati al fornitore. In caso di esito negativo il fornitore, entro 15 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, dovrà adeguare il/i nuovo/i Prodotto/i offerto/i e presentare nuova documentazione.
Evoluzione normativa. 1. Il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna parte di modificare o adottare disposizioni legislative rilevanti per il presente accordo, compreso il diritto di adottare misure di protezione più rigorose.
2. Quando una delle parti sta elaborando disposizioni legislative in un settore di rilevanza per il presente accordo, essa lo notifica all'altra parte per iscritto in tempo utile. A tal fine, il comitato misto istituisce una procedura di scambio di informazioni e di consultazione regolare.
3. A seguito della notifica di cui al paragrafo 2, ciascuna delle parti può chiedere uno scambio di opinioni al riguardo in seno al comitato misto a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, in particolare per valutare se le disposizioni legislative incidono direttamente sui criteri di cui all'allegato I.
4. Quando una delle parti adotta una proposta di atto legislativo che abbia rilevanza per il presente accordo, una copia della medesima è trasmessa al rappresentante o ai rappresentanti dell'altra parte in seno al comitato misto.
5. In seguito all'adozione ad opera di una delle parti di un atto legislativo che abbia rilevanza per il presente accordo, una copia del medesimo è trasmessa al rappresentante o ai rappresentanti dell'altra parte in seno al comitato misto.
6. Il comitato misto, se giunge alla conclusione che un atto legislativo incide direttamente sui criteri di cui all'allegato I, decide su una modifica corrispondente della parte pertinente dell'allegato I. Tale decisione è adottata entro un termine di sei mesi dalla data in cui gli è statata sottoposta al comitato misto.
7. Se non è possibile giungere a una decisione su una modifica dell'allegato I entro il termine di cui al paragrafo 6, il comitato misto esamina, entro otto mesi dalla data di in cui gli è stata sottoposta, tutte le altre possibilità per mantenere il buon funzionamento del presente accordo e adotta le decisioni necessarie a tal fine.
Evoluzione normativa. Prima di analizzare nel dettaglio la novella normativa di cui all’art. 2 del D.L. 79/2012, convertito con la legge 131/2012, è opportuno delineare brevemente l’evoluzione normativa che la comunicazione in esame ha subito recentemente. L’obbligo di comunicazione della cessione di fabbricato è stato, nel corso del tempo, oggetto di vari interventi da parte del Legislatore nell’ottica di apportare una semplificazione e riduzione degli adempimenti in materia, dapprima con l’art. 3 del D. Lgs. n. 23/2011 (in vigore dal 07/04/2011) e successivamente con l’art.5 del D.L. 70/2011 (in vigore dal 14/05/2011). ❖ L’art. 3 del D. Lgs. n. 23/2011 relativamente ai contratti di escluso l’assorbimento in esame per le locazioni di immobili ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa / arte o professione. ❖ L’art.5 del D.L. 70/2011 relativamente ai contratti di compravendita “aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari”.
Evoluzione normativa. LEGGE 1369/1960