Evoluzione normativa Clausole campione

Evoluzione normativa. La legge delega 7 agosto 2015, n. 124, sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione, aveva individuato specifiche misure per consentire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, tra cui quelle per l’attuazione del telelavoro e la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento dell’attività lavorativa. Tale disposizione già consentiva alle amministrazioni di individuare modalità alternative al telelavoro e più adeguate alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e al miglioramento della qualità dei servizi. La materia del telelavoro e quella del lavoro agile è stata oggetto di specifica attenzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica che, prima ancora della pubblicazione ufficiale della legge n. 81/2017, cui è dedicato il successivo capo II, aveva emanato apposite linee guida nelle suddette materie, in cui venivano illustrati i principi fondamentali di tali istituti e formulate rispettive modalità operative da utilizzare come indicatori applicabili alle singole realtà. L’emergenza sanitaria del 2020 e la necessità di limitare i contatti personali hanno determinato la necessità di limitare il più possibile la prestazione lavorativa in presenza, ricorrendo anche ad un massiccio utilizzo del lavoro agile, seppur in modalità semplificate rispetto a quelle di cui alla legge n. 81/2017. Da rilevare che l’evoluzione normativa in materia di lavoro agile ha subìto, in tempi relativamente brevi, una parabola crescente che ha portato ad un uso intensivo di tale istituto, per poi decrescere a strumento ordinario, con contestuale riduzione dei lavoratori da autorizzare. Gli interventi normativi in proposito hanno riguardato: – la qualificazione del lavoro agile quale una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni (fino alla cessazione dello stato di emergenza) - art. 87, D.L. n. 18/2020; – il passaggio dalla modalità del lavoro agile in fase emergenziale a quella ordinaria, da attuare mediante il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) a termini del novellato art. 14 della legge n. 124/2015 da parte dell’art. 263 del D.L. n. 34/2020. Il POLA costituisce infatti uno strumento con il quale le amministrazioni programmano l’attuazione di tale istituto in relazione a tutti gli aspetti coinvolti. Quanto alle percentuali dei soggetti cui si applica il lavoro agile, l’art. 263 in esame è stato modificato dall’art. 11-bis del D.L. n. 52/2021, stabilendo che lo ...
Evoluzione normativa. 2. La cessazione della modalità ordinaria del lavoro agile
Evoluzione normativa. Per quanto rileva ai nostri fini, le prime fonti normative che dobbiamo considerare sono, da un lato, il codice civile spagnolo del 1889 – Real Xxxxxxx xx 00 xx xxxxx xx 1889 -, dall'altro, la legge processuale civile del 1881 – Real Xxxxxxx xx 0 xx xxxxxxx xx 0000 (xxx de enjuiciamiento civil - LEC). Il primo conteneva due norme, poi abrogate, nel capitulo II, titulo XIII (De las transacciones y compromisos), dedicate, per l'appunto, ai compromisos. Si trattava, nello specifico, degli artt. 1820 e 1821, secondo i quali, per un verso, allorché era possibile stipulare una transazione, allora era pure possibile far risolvere la controversia da un terzo scelto di comune accordo dalle parti; per altro verso, quanto disposto nel capitolo antecedente in materia di transazione era applicabile anche ai compromessi, mentre per ciò che atteneva al modo di procedere, nonché all'ampiezza e agli effetti dei compromessi, ci si doveva attenere a quanto previsto dalla legge processuale. Quest'ultima, dal canto suo, disciplinava l'arbitrato agli artt. 790-839 (poi abrogati), contemplando due tipologie di giudizio arbitrale: quello per così dire classico (artt. 790-826) e il giudizio degli amichevoli compositori (artt. 827-839). Il primo consisteva, sostanzialmente, in un mezzo di composizione delle controversie equiparabile al nostro arbitrato rituale, posto che dava luogo ad un vero e proprio giudizio (che doveva essere) conforme a diritto emesso da soggetti terzi, ancorché “privati”, all'esito di un vero e proprio processo caratterizzato anche da una fase di raccolta delle prove. Il lodo, o per meglio dire la sentencia de los arbitros, era impugnabile dinanzi all'Audencia del distretto e idoneo ad acquisire la qualità di cosa giudicata. Con il secondo, invece, si proponeva una modalità arbitrale processualmente più semplificata e fondamentalmente caratterizzata, rispetto al giudizio arbitrale tout court, dalla peculiarità del criterio di giudizio – art. 833, comma 1: gli amichevoli compositori decidono le questioni a loro sottoposte senza soggezione a forme legali e in base al loro sapere e intendere – e dal fatto che avverso la sentenza arbitrale142, non era dato altro rimedio che il ricorso per cassazione per i motivi dettati dal n. 3 dell'art. 1691: emissione della decisione degli amichevoli compositori oltre il termine pattuito nel compromesso; risoluzione di questioni non sottoposte alla decisione degli amichevoli compositori ovvero, benché sottoposte, non di índole...
Evoluzione normativa. La legge 23 ottobre 1992, n. 421, contenente la delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, ha sancito il principio fondamentale secondo cui i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti pubblici sono disciplinati dal diritto civile e regolati mediante contratti individuali e collettivi di diritto privato. Il D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 ha dato attuazione alla delega ed ha sancito il definitivo assorbimento del rapporto di pubblico impiego nell'ambito applicativo della disciplina giuslavoristica (cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego) precisando, altresì, la sfera di applicazione soggettiva e oggettiva della regolamentazione contrattuale. L'art. 2 del D.Lgs. n. 29/1993, dopo aver assoggettato tale rapporto alla normativa di diritto comune (comma 2), dispone, infatti, che i rapporti di lavoro e d'impiego pubblico vengono regolati contrattualmente, secondo criteri e modalità prefissale dallo stesso decreto (Titolo III). Significative novità sono state, poi, introdotte dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta legge Xxxxxxxxx) nell'ottica del completamento della riforma del 1993 e della correzione delle distorsioni ed imperfezioni evidenziate nella prima esperienza applicativa del D.Lgs. n. 29/1993. In attuazione del comma 4 della legge n. 59/1997 sono stati emanati prima il D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e, successivamente, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 che hanno profondamente riformato la materia della contrattazione collettiva nel pubblico impiego. Il X.Xxx. n. 29/1993 e le successive modificazioni sono poi stati raccolti in testo unico nel D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". Campo di applicazione Sotto il profilo soggettivo, la disciplina contrattuale di diritto privato si applica ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle seguenti amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001): - amministrazioni dello Stato ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni ad ordinamento autonomo; - Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi ed associazioni; - istituzioni universitarie; - istituti autonomi case popolari; - Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e loro associazioni; - tutti gli enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali; - amministrazioni, aziend...
Evoluzione normativa. 2.1 La disciplina del contratto a termine dal codice civile del 1865 alla riforma della l.230/1962
Evoluzione normativa dalle ipotesi tassative alla “clausola generale”, all’acausalità nel contratto di lavoro a tempo determinato.
Evoluzione normativa. 2. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 : l’ambito di applicazione della nuova disciplina e il presupposto delle procedure di mobilità.
Evoluzione normativa. Eventuali successivi aggiornamenti normativi relativi alle caratteristiche dei prodotti oggetto di fornitura dovranno essere considerati come sostitutivi di quelli attualmente presenti nel Capitolato. La documentazione presentata in sede di gara, che in seguito agli aggiornamenti normativi risulta superata, deve essere quindi sostituita a cura del fornitore e inviata alla Stazione Appaltante che procederà alla verifica ai fini dell’accettazione del/i nuovo/i prodotto/i. Gli esiti della verifica saranno comunicati al fornitore. In caso di esito negativo il fornitore, entro 15 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, dovrà adeguare il/i nuovo/i Prodotto/i offerto/i e presentare nuova documentazione.
Evoluzione normativa. In un mutato contesto di esigenze produttive il CONTRATTO di sicurezza e di tutela dei diritti del lavoro
Evoluzione normativa. LEGGE 1369/1960