Registri Clausole campione
Registri. 1. I registri delle Parti contraenti rispettano i criteri di cui all’allegato I parte C.
2. Per rendere operativo il collegamento tra il SSQE dell’UE e il SSQE della Sviz- zera, è opportuno stabilire un collegamento diretto tra il catalogo delle transazioni dell’Unione europea (European Union Transaction Log, EUTL) del registro dell’Unione e il libro di bordo elettronico supplementare della Svizzera (Swiss Supplementary Transaction Log, SSTL) del registro svizzero, al fine di consentire il trasferimento da un registro all’altro delle quote di emissione rilasciate dai due SSQE.
3. In particolare il collegamento dei registri:
a. è gestito, per la Svizzera, dall’amministratore del registro della Svizzera e, per l’Unione, dall’amministratore centrale dell’Unione;
b. funziona in conformità del diritto applicabile in ciascuna giurisdizione;
c. è supportato da procedure automatizzate integrate sia nel registro svizzero sia in quello dell’Unione per consentire le transazioni;
d. è attuato in modo da assicurare, nella misura del possibile, un funzionamento coerente per gli utenti del registro della Svizzera e del registro dell’Unione.
4. L’amministratore del registro della Svizzera, l’amministratore centrale dell’Unione o i due amministratori insieme possono disattivare temporaneamente il collegamento dei registri per eseguire la manutenzione del sistema o in caso di violazioni della sicurezza o rischi per la sicurezza, conformemente alle normative vigenti in Svizzera e nell’Unione europea. In caso di chiusura temporanea del colle- gamento dei registri per la manutenzione del sistema o in caso di violazione della sicurezza o rischi per la sicurezza, le Parti contraenti ne danno avviso quanto prima e protraggono la chiusura temporanea per il minor tempo possibile.
5. Le Parti contraenti reagiscono prontamente e in stretta collaborazione, avvalen- dosi delle misure disponibili nell’ambito delle rispettive giurisdizioni, per prevenire le frodi e tutelare l’integrità del mercato dei SSQE collegati. Nell’ambito dei SSQE collegati, l’amministratore del registro della Svizzera, l’amministratore centrale dell’Unione e gli amministratori nazionali degli Stati membri dell’Unione collabora- no tra loro al fine di ridurre al minimo il rischio di frode, uso improprio o attività criminali in relazione ai registri, di reagire a tali eventi e di proteggere l’integrità del collegamento dei registri. Le misure convenute dagli amministratori per minimizzare il rischio di frode, uso i...
Registri. 3.1 un REGISTRO DI CARICO DEI BOLLETTARI di cui al punto 2, preventivamente vistato dal Funzionario del Servizio Entrate sul quale devono essere annotati i numeri di identificazione della prima ed ultima bolletta di ciascun singolo blocco;
3.2 un REGISTRO CRONOLOGICO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell'iter procedurale degli stessi (dati identificativi del contribuente, data di emissione, periodo di riferimento, data di notifica, data dell'eventuale pagamento, estremi del provvedimento di sospensione se concessa, iscrizione nel ruolo o emissione di ingiunzione di pagamento, estremi e dispositivo delle decisioni di primo grado, procedure coattive attivate, ecc.);
3.3 un REGISTRO DELLE RISCOSSIONI GIORNALIERE E DEI RIMBORSI, preventivamente vistato dal Funzionario del Servizio Entrate, distinte secondo le loro componenti, ossia: tributo, sanzioni amministrative, interessi di mora, spese eventualmente addebitate; L’annotazione degli accrediti postali giornalieri dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni, termine che decorrerà dalla data di ricezione della distinta giornaliera dei bollettini postali, a cui dovrà essere obbligatoriamente allegata la busta recante il timbro postale, che dovrà essere conservata agli atti d’ufficio del Concessionario. L’annotazione degli incassi giornalieri per contanti dovrà avvenire entro il giorno successivo non festivo. L’annotazione contabile delle riscossioni sia in contanti che postali dovranno obbligatoriamente seguire l’ordine cronologico in cui si sono verificate.
Registri. Il segretario deve iscrivere negli appositi registri le istanze pervenute e gli atti di certificazione e di consulenza, secondo l’ordine cronologico di presentazione o di adozione.
Registri. L’Attività dell’Istituto prevede, di base, la redazione di due Registri: il Registro delle Ore, unico per tutto l’Istituto e depositato vicino alla Bacheca; in tale Registro ciascun Docente è tenuto a indicare, ogni giorno, l’orario di avvio e di conclusione delle sue attività didattiche, e ad apporre la propria firma come prova di presenza; il Registro delle Presenze, personale e diverso per ciascun Docente, che ha il dovere di indicarvi le presenze degli allievi, con riferimento a tutte le lezioni, le prove e le altre attività didattiche svolte; qualora un registro non sia sufficiente a contenere tutti gli allievi di un Docente, egli ne dovrà ricevere in aggiunta in base al bisogno.
Registri. L’appaltatore dovrà riportare, su appositi registri lo svolgimento delle operazioni eseguite, almeno con cadenza settimanale. Il registro potrà essere tenuto, anziché in forma cartacea, in modo informatizzato. Il registro dovrà essere costantemente aggiornato e dovrà essere custodito nella sede dell’Impresa. Esso dovrà essere messo a disposizione dell’Ufficio tecnico comunale e dei responsabili del servizio igiene pubblica della USL. L’appaltatore si atterrà a tutte le prescrizioni tecniche che gli verranno impartite dai responsabili al controllo.
Registri. 1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Ministeriale n. 317/1995, le autoscuole e i centri di istruzione devono detenere presso la propria sede i seguenti documenti:
a) Registro di iscrizione, contenente per ciascun allievo: data di iscrizione, generalità, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito.
b) Registro degli allievi trasferiti dall’autoscuola al Centro di istruzione.
c) Libro giornale per il rilascio di ricevute, come previsto dalla legge n. 264/1991, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza.
2. Il Registro degli allievi trasferiti dalla autoscuola al centro di istruzione deve essere redatto e tenuto dal Centro di istruzione automobilistica in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico, o solo pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno
3. Il Centro di istruzione automobilistica provvede a riportare nel Registro degli allievi trasferiti dall’xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx inviati dalle autoscuole consorziate, annotando la rispettiva provenienza, nonché tutte le altre indicazioni indicate nella lettera a) del 1° comma del presente articolo e cioè: data di iscrizione, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito.
4. Il Registro di iscrizioni ed il registro degli allievi trasferiti al centro di istruzione automobilistica sono conformi ai modelli di cui agli allegati 3 e 9 del Decreto Ministeriale n. 317/1995.
Registri. 12 Art. 36 (Raccolte) 12 TITOLO QUINTO – IL PRESIDENTE E I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
Registri. La tenuta di un registro vidimato in ogni pagina dal responsabile o suo delegato, dal quale debbono risultare i bollettari assunti in carico ( ovvero le singole bollette in caso di gestione automatizzata), con l’indicazione del numero progressivo e del numero delle bollette di cui si compone. Per ciascun bollettario dovrà essere indicata la data di esaurimento: La tenuta di un registro delle riscossioni distinte secondo la loro specie.
Registri. Presso la sede dell’Associazione Progetto Arcobaleno dovrà essere tenuto, a cura della associazione :
1. un registro dei beneficiari del progetto, nel quale dovrà risultare la distinzione fra:
a) beneficiari, in attesa di definizione dell’istanza di asilo ;
b) beneficiari, che risultino dichiarati formalmente rifugiati, o in possesso di un permesso per protezione umanitaria,
2. il registro delle erogazioni mensili del pocket money Il Progetto Arcobaleno dovrà inoltre a tenere anche un registro cronologico delle entrate e delle spese da esibire su richiesta al responsabile del progetto per il Comune,
Registri. L’Ente Attuatore si impegna a tenere aggiornati. -un registro delle presenze degli ospiti; -un registro delle erogazioni; progetto per il Comune.