Registri. 1. I registri delle Parti contraenti rispettano i criteri di cui all’allegato I parte C.
2. Per rendere operativo il collegamento tra il SSQE dell’UE e il SSQE della Sviz- zera, è opportuno stabilire un collegamento diretto tra il catalogo delle transazioni dell’Unione europea (European Union Transaction Log, EUTL) del registro dell’Unione e il libro di bordo elettronico supplementare della Svizzera (Swiss Supplementary Transaction Log, SSTL) del registro svizzero, al fine di consentire il trasferimento da un registro all’altro delle quote di emissione rilasciate dai due SSQE.
3. In particolare il collegamento dei registri:
a. è gestito, per la Svizzera, dall’amministratore del registro della Svizzera e, per l’Unione, dall’amministratore centrale dell’Unione;
b. funziona in conformità del diritto applicabile in ciascuna giurisdizione;
c. è supportato da procedure automatizzate integrate sia nel registro svizzero sia in quello dell’Unione per consentire le transazioni;
d. è attuato in modo da assicurare, nella misura del possibile, un funzionamento coerente per gli utenti del registro della Svizzera e del registro dell’Unione.
4. L’amministratore del registro della Svizzera, l’amministratore centrale dell’Unione o i due amministratori insieme possono disattivare temporaneamente il collegamento dei registri per eseguire la manutenzione del sistema o in caso di violazioni della sicurezza o rischi per la sicurezza, conformemente alle normative vigenti in Svizzera e nell’Unione europea. In caso di chiusura temporanea del colle- gamento dei registri per la manutenzione del sistema o in caso di violazione della sicurezza o rischi per la sicurezza, le Parti contraenti ne danno avviso quanto prima e protraggono la chiusura temporanea per il minor tempo possibile.
5. Le Parti contraenti reagiscono prontamente e in stretta collaborazione, avvalen- dosi delle misure disponibili nell’ambito delle rispettive giurisdizioni, per prevenire le frodi e tutelare l’integrità del mercato dei SSQE collegati. Nell’ambito dei SSQE collegati, l’amministratore del registro della Svizzera, l’amministratore centrale dell’Unione e gli amministratori nazionali degli Stati membri dell’Unione collabora- no tra loro al fine di ridurre al minimo il rischio di frode, uso improprio o attività criminali in relazione ai registri, di reagire a tali eventi e di proteggere l’integrità del collegamento dei registri. Le misure convenute dagli amministratori per minimizzare il rischio di frode, uso i...
Registri. E.1.1 Disposizioni generali Il soggetto attuatore è obbligato alla tenuta di registri che costituiscono un supporto fondamentale per tutti i tipi di controllo (amministrativo, didattico e contabile) in quanto forniscono dati ed informazioni essenziali per il monitoraggio e la verifica amministrativo-contabile delle azioni. Sono obbligatori i seguenti registri: registro delle attività ovvero registro didattico in caso di azione formativa di tipo formale (corsuale); registro di FAD; registro di protocollo; registro di carico e scarico, se il soggetto attuatore dispone di scorte di materiali acquistati in precedenza; registro dei beni prodotti. Nel predisporre questi documenti, il soggetto attuatore deve uniformarsi a modelli i cui contenuti corrispondano alle esigenze dell’amministrazione competente. Qualora il soggetto adotti una registrazione di tipo informatizzato, tali registri, ad eccezione di quello didattico, possono essere sostituiti da estratti computerizzati; tali estratti devono comunque prevedere un’adeguata e specifica codificazione delle registrazioni che riguardano l’azione finanziata o riconosciuta, in modo da rendere possibile in qualsiasi momento scorporare la contabilità dell’azione da quella generale dell’ente attuatore. Le registrazioni devono avvenire contestualmente agli atti compiuti dal soggetto attuatore o comunque in maniera tempestiva. Le registrazioni devono essere effettuate ad inchiostro indelebile e le eventuali cancellature e correzioni devono consentire la lettura delle scritturazioni preesistenti. Si precisa che per il registro didattico vi è l’obbligo di utilizzare registri vidimati dall’amministrazione. Tale registro deve essere tenuto distintamente per ciascuna azione formativa, custodito dal soggetto attuatore e reso disponibile per ogni eventuale verifica dell’amministrazione competente durante lo svolgimento dell’azione formativa. Gli altri registri, se la contabilità è accentrata, possono essere custoditi nella sede legale o principale del soggetto attuatore, se diversa da quella di svolgimento della azione, e riferirsi cumulativamente a tutte le attività che hanno sede e/o costi comuni. Il luogo di conservazione dei registri deve essere comunicato all’amministrazione competente, contestualmente alla comunicazione di inizio dell’attività (v. Scheda D). Le firme di tutti i soggetti che a qualunque titolo sono previste nei registri e tutti gli altri elementi in essi contenuti devono essere leggibili.
Registri. La tenuta di un registro vidimato in ogni pagina dal responsabile o suo delegato, dal quale debbono risultare i bollettari assunti in carico ( ovvero le singole bollette in caso di gestione automatizzata), con l’indicazione del numero progressivo e del numero delle bollette di cui si compone. Per ciascun bollettario dovrà essere indicata la data di esaurimento: La tenuta di un registro delle riscossioni distinte secondo la loro specie.
Registri. 1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Ministeriale n. 317/1995, le autoscuole e i centri di istruzione devono detenere presso la propria sede i seguenti documenti:
a) Registro di iscrizione, contenente per ciascun allievo: data di iscrizione, generalità, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito.
b) Registro degli allievi trasferiti dall’autoscuola al Centro di istruzione.
c) Libro giornale per il rilascio di ricevute, come previsto dalla legge n. 264/1991, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza.
2. Il Registro degli allievi trasferiti dalla autoscuola al centro di istruzione deve essere redatto e tenuto dal Centro di istruzione automobilistica in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico, o solo pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno
3. Il Centro di istruzione automobilistica provvede a riportare nel Registro degli allievi trasferiti dall’xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx inviati dalle autoscuole consorziate, annotando la rispettiva provenienza, nonché tutte le altre indicazioni indicate nella lettera a) del 1° comma del presente articolo e cioè: data di iscrizione, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito.
4. Il Registro di iscrizioni ed il registro degli allievi trasferiti al centro di istruzione automobilistica sono conformi ai modelli di cui agli allegati 3 e 9 del Decreto Ministeriale n. 317/1995.
Registri. 1. Presso ogni settore viene tenuto un registro relativo alle domande (sia informali che formali) di accesso agli atti ed ai documenti, nel quale sono elencate in ordine cronologico le domande e riportati i seguenti dati:
a) generalità del richiedente all’accesso agli atti o documenti;
b) generalità del funzionario che ha assistito all’accesso;
c) atti o documenti consultati;
d) atti o documenti dei quali è stata chiesta o rilasciata copia;
e) entità delle somme introitate o dichiarazione di gratuità dello accesso.
Registri. XXXX mantiene costantemente aggiornato e a disposizione delle Autorità competenti il “Registro Attestati” che elenca le attività di certificazioni svolte. AISA rende disponibili le informazioni circa le suddette attività attraverso l’area riservata sul proprio sito internet. REG UE-REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI
Registri. L’Ente Attuatore si impegna a tenere aggiornati. -un registro delle presenze degli ospiti; -un registro delle erogazioni; progetto per il Comune.
Registri. Il segretario deve iscrivere negli appositi registri le istanze pervenute e gli atti di certificazione e di consulenza, secondo l’ordine cronologico di presentazione o di adozione.
Registri. 12 Art. 36 (Raccolte) 12 TITOLO QUINTO – IL PRESIDENTE E I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
Registri. (Articolo 14.1, paragrafo d))