COMUNE DI CASTELCOVATI
COMUNE DI CASTELCOVATI
PROVINCIA DI BRESCIA
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA MARCONI
SCHEMA DI CONTRATTO
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
Luglio 2018
GEOM. XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXXX X. 0/0 - XXXXXXXXXXX
SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CASTELCOVATI - PROVINCIA DI BRESCIA
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA MARCONI
CODICE CUP
CODICE CIG
L'anno addì del mese di in Castelcovati nella residenza comunale innanzi a me , Segretario Comunale del Comune di Castelcovati, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, sono comparsi i Signori:
1) , nato a ( ) il e domiciliato per la carica a Castelcovati (BS) in xxx Xxxxxx x. 00, funzionario autorizzato alla
sottoscrizione del presente atto in forza del Decreto Sindacale n. del
, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse
dell’Amministrazione che rappresenta - C.F. n.
.
e P.I. n.
2) , nato a ( ) il , in qualità di
della società , con sede a ( ) in via – C.F. n. e P.I. n. .
Della identità e della sicura capacità delle sopra costituite parti, io Segretario Comunale sono certo.
PREMESSO che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. del , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELL'EDIFICIO
RESIDENZIALE IN VIA MARCONI, redatto dal Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxx, con studio in Castrezzato (BS), per un importo complessivo di Euro 58.000,00, di cui Euro 55.500,00 per lavori a base d'appalto ed Euro 2.500,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. del
è stata indetta la gara mediante procedura , per l'esecuzione dei: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO
DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA MARCONI, da aggiudicare parte a corpo e parte a misura mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. e dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. del
, i lavori in argomento, a seguito della gara tramite procedura
esperita in data , sono stati affidati alla ditta
, con sede a ( ) in via , la
quale ha applicato il ribasso unico ed incondizionato del %, per cui l’importo di contratto risulta essere di Euro .
Verificata l’idoneità tecnico-professionale della ditta , con sede a
( ) in via (ditta aggiudicataria) in relazione all’esecuzione dei lavori appaltati mediante il presente contratto, nonché la validità dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. autorizzata per una categoria ed una classifica di lavori adeguata alle opere in argomento.
Preso atto dell’esenzione dall’acquisizione della prescritta documentazione circa l’insussistenza di alcuna delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’articolo
10 della Legge n. 575/1965 e successive modificazioni e dei tentativi d’infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 490/1994, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera e) del D.P.R. n. 252/1998, così come riconfermati dall’articolo 247 del D.Lgs. n. 163/2006.
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva in data (ex articolo 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006), giusto verbale del Responsabile del Procedimento del
a seguito dell’esito favorevole dei controlli dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.
Rilevato che è trascorso il periodo di cui al comma 10 del medesimo articolo 11 del D.Lgs.
n. 163/2006, essendo stata resa nota l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, mediante pubblicazione in data all'Albo Pretorio per cui più nulla osta alla stipula del presente contratto.
Visto il verbale di consegna lavori sotto riserva di legge in data .
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. del acquisito direttamente presso lo Sportello Unico Previdenziale della C.A.P.E. di Brescia per INPS-INAIL-CASSA EDILE da cui risulta, in base ai dati in possesso degli Enti Certificatori, che la società appaltatrice ditta , con sede a ( ) in via è in regola con gli adempimenti di natura contributiva previsti dall’articolo 2 del D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito con modificazioni nella Legge 22.11.2002, n. 266.
Rilevato che è interesse delle parti far risultare da apposito contratto le condizioni, i termini e le modalità d’appalto.
CIO’ PREMESSO
tra l’Amministrazione Comunale, rappresentata dal funzionario autorizzato
e la ditta , con sede a ( ) in via
, rappresentata da , come sopra generalizzati, si conviene e si stipula quanto segue
ARTICOLO 1 – APPROVAZIONE PREMESSE
Le parti confermano che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il funzionario autorizzato , per conto del Comune di Castelcovati, demanda ed accolla alla ditta , con sede a ( ) in via
che a mezzo del proprio Sig. , accetta
l’appalto delle opere relative ai: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA MARCONI.
L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e modalità stabilite nel capitolato speciale d’appalto, negli elaborati grafici progettuali, approvati con la succitata deliberazione di Giunta Comunale
n. del , nel capitolato generale d’appalto dei Lavori Pubblici, nelle norme di cui al D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e nel Piano Operativo di Sicurezza (predisposto dalla ditta appaltatrice), depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale. La ditta , con sede a ( ) in via dichiara di aver preso integrale visione di detti atti che servirono di base alla procedura negoziata e di confermarli in ogni loro parte con la sottoscrizione del presente contratto.
ARTICOLO 3 - CORRISPETTIVO
L’importo dei lavori, appaltati parte a corpo e parte a misura in relazione al combinato disposto degli articoli 53, comma 4 e 82, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, è pari ad Euro + I.V.A, ottenuto quale somma tra gli oneri della sicurezza (pari ad Euro 2.500,00) ed il prezzo delle opere di Euro , già assoggettato al ribasso d’asta.
Tale somma viene sin d'ora dichiarata soggetta alla liquidazione finale in base all’effettiva entità dei lavori effettuati.
I lavori eseguiti saranno liquidati , con le seguenti modalità:
- pagamenti in acconto per un importo non inferiore ad Euro 30.000,00 (Euro trentamila/00);
- il saldo sarà invece corrisposto entro 60 giorni dall’approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, previa presentazione della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 141, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006.
Gli oneri della sicurezza saranno liquidati in base allo stato di avanzamento dei lavori predisposto dal Direttore dei Lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’allegato XV, comma 4.1.6., del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
In caso di sospensione dei lavori per una durata superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non imputabili alla ditta, è consentita l’emissione di certificati di pagamento in acconto per importi inferiori al minimo di cui sopra e comunque maturati alla data di sospensione.
Ai sensi dell’articolo 133, comma 2, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, salvo quanto previsto dai commi 4 e seguenti del medesimo articolo 133 del D. Lgs. n. 163/2006.
ARTICOLO 4 - PAGAMENTI
I pagamenti verranno effettuati entro e non oltre sessanta giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento. Il termine entro il quale devono essere effettuati i pagamenti deve intendersi fissato in novanta giorni per quanto attiene invece il pagamento della rata di saldo.
La persona autorizzata dalla ditta appaltatrice a sottoscrivere la contabilità, riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute, in acconto o in saldo, anche per effetto di
cessioni di credito, esclusivamente a favore banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa, preventivamente riconosciute dall’Amministrazione Comunale, è Sig. .
In caso di cessione del corrispettivo del presente contratto il relativo atto di cessione di credito, tempestivamente notificato all’Amministrazione Comunale, dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute. In caso di mancata indicazione delle generalità di cui sopra l’Amministrazione Comunale resta in proposito esonerata da ogni responsabilità per pagamenti effettuati a persone non autorizzate dall’appaltatore stesso a riscuotere.
ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
ARTICOLO 6 – CLAUSOLA RISOLUTIVA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13.08.2010,
n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
ARTICOLO 7 – CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 ed a garanzia degli obblighi contrattuali, la ditta , con sede a ( ) in via ha presentato fideiussione assicurativa n. di Euro rilasciata dalla Agenzia in data , ridotta del 50% perché in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001.
La suddetta garanzia è fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto da parte dell’appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che l’Amministrazione Comunale avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. Resta, comunque, salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere. L’appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l’Amministrazione Comunale abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. L’Amministrazione Comunale ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia anche per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. La garanzia, che sarà svincolata progressivamente nelle forme e nei tempi di cui all’articolo 113, comma 3,
del D. Lgs. n. 163/2006, cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
L’appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata, la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro.
ARTICOLO 8 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L’appaltatore ha, in genere, la facoltà di procedere all’esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno affinché risultino perfettamente compiuti nel termine contrattuale. L’Amministrazione Comunale si riserva comunque sia il diritto di ordinare all’appaltatore l’esecuzione di determinati lavori entro termini stabiliti, sia di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
ARTICOLO 9 - SICUREZZA
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori nominato ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 è Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxx. La ditta è tenuta a firmare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., approvato congiuntamente al progetto definitivo/esecutivo con deliberazione di Giunta Comunale n.
ed a sottostare a tutte le disposizioni ivi contenute.
Le gravi o ripetute violazioni da parte dell’appaltatore del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto per colpa dell’appaltatore (ex articolo 131, comma 3, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163).
La ditta è tenuta a predisporre e presentare un proprio Piano Operativo di Sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell’organizzazione di cantiere e nell’esecuzione dei lavori da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163; detto Piano deve essere trasmesso all’Amministrazione Comunale e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
Le gravi o ripetute violazioni da parte dell’appaltatore del Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto per colpa dell’appaltatore (ex articolo 131, comma 3, del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163).
ARTICOLO 10 – TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta giorni) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Fatto salvo quanto previsto all'art. 14 del capitolato speciale d'appalto per le scadenze temporali e il diritto dell’Amministrazione Comunale stessa a trattenere direttamente, o comunque di ritenere una penale giornaliera pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al predetto termine di ultimazione e fatto salvo
comunque sia il diritto dell’Amministrazione Comunale al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione Comunale a causa dei predetti ritardi (ad esempio le maggiori spese per la prolungata assistenza e Direzione Lavori), sia l’applicazione della penale giornaliera pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati e nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nell’apposito programma dei lavori.
Complessivamente la penale applicata alla ditta non potrà essere superiore al 10% dell’importo contrattuale e, qualora si dovesse giungere a determinare una penale di importo superiore, si darà avvio alla procedura per la risoluzione del presente contratto per grave ritardo, così come previsto dall’articolo 119 del D.P.R. 554 del 21.12.1999.
Potranno tuttavia essere disposte dal Responsabile del Procedimento, su proposta del Direttore dei Lavori, le sospensioni totali o parziali dei lavori ritenute opportune, nei casi e con le modalità previste dall’articolo 24 del D.M. n. 145/2000; nelle ipotesi di sospensioni illegittime il danno subito dall’appaltatore sarà quantificato secondo i criteri indicati dall’articolo 5 del citato D.M. n. 145/2000. Potranno infine anche essere concesse, su richiesta dell’appaltatore e per cause a lui non imputabili, proroghe sul termine dei lavori, ai sensi dell’articolo 26 del D.M. n. 145/2000 e dell’articolo 111 del D.P.R. n. 554/1999, previa determinazione del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori.
ARTICOLO 11 – ADEMPIMENTI ENTI PREVIDENZIALI
L’appaltatore è tenuto a trasmettere all’Amministrazione Comunale:
a) prima dell’inizio dei lavori e, comunque entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi ed Antinfortunistici del personale dipendente interessato;
b) periodicamente e per tutta la durata del contratto la copia dei bollettini o distinte di versamento dei contributi previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
ARTICOLO 12 – POLIZZA C.A.R.
La ditta ha presentato idonea polizza assicurativa di responsabilità civile come previsto dall'art. 36 del capitolato speciale d'appalto.
Con detta polizza ci si pone l’obiettivo di tenere indenne l’Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli determinati da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Nessun compenso sarà invece dovuto per danni prodotti da forza maggiore (riconosciuti ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 139 del D.P.R. n. 554/1999 ed all’articolo 20 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con il D.M. n. 145/2000) quando essi siano imputabili alla colpa ed alla negligenza dell’appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e qualora non abbiano osservato le regole d’arte o le prescrizioni della Direzione Lavori.
ARTICOLO 13 – NORME C.C.N.L.
Nell’esecuzione dei lavori l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono detti lavori. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. La ditta si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva naturalmente la distinzione prevista per le imprese artigiane.
La ditta è responsabile verso l’Amministrazione Comunale dell’osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto Collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto e qualora il subappalto sia stato regolarmente richiesto dall’impresa ed autorizzato dall’Amministrazione Comunale. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime la ditta dalla responsabilità di cui sopra e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione Comunale. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione Comunale medesima comunicherà alla ditta e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà eseguito sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta non può opporre eccezione all’Amministrazione Comunale, né titolo a risarcimento danni.
ARTICOLO 14 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE
L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere alla risoluzione del presente contratto nelle ipotesi previste dagli articoli 118 e 119 del D.P.R. n. 554/1999; potrà altresì recedere dal presente contratto con le modalità indicate al successivo articolo 122 del
D.P.R. n. 554/1999, norme che la ditta appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare.
ARTICOLO 15 – COLLAUDO OPERE/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Al termine dell’esecuzione delle opere si procederà con le operazioni di collaudo con i tempi e le modalità previste dall'art. 54 del capitolato speciale d'appalto.
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si estingue di diritto la garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D. Lgs. 12.04.2006,
n. 163 e dell’articolo 101 del D.P.R. n. 554/1999 (cauzione definitiva).
Entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio l'’Amministrazione Comunale, previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 141, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006, procederà al pagamento della rata di saldo che, comunque, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma del Codice Civile.
ARTICOLO 16 – ELEZIONE DOMICILIO
Per tutti gli effetti del presente contratto la , con sede a ( ) in via elegge domicilio presso gli Uffici Comunali posti in xxx Xxxxxx x. 00 xx Xxxxxxxxxxxx (XX).
ARTICOLO 17 – RINVIO NORME GENERALI
Quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto è soggetto alle condizioni contenute nel Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145, nel vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, al Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554, al
D.M. 02.12.2000 n. 398, come recentemente integrato dalla Legge 14.05.2005 n. 80, recante le norme di procedura del giudizio arbitrale (quest’ultimi due per quanto non abrogati dall’articolo 256 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163) ed all’articolo 2 del D.L. 25.09.2002 n. 210, convertito con modificazioni nella Legge 22.11.2002 n. 266, recante le norme per l’emersione del lavoro sommerso.
ARTICOLO 18 – DIVIETO CESSIONE CONTRATTO
E’ vietata la cessione del presente contratto che vincola sin d’ora la ditta , con sede a ( ) in via , alla quale fanno capo tutte le spese, nessuna esclusa o eccettuata, senza diritto di rivalsa, salvo per l’I.V.A. a carico del Comune.
ARTICOLO 19 – REGISTRAZIONE CONTRATTO
Per il presente atto, soggetto ad I.V.A. viene dalle parti chiesta la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
E richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta, l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà e quindi con me in appresso sottoscritto.
IL FUNZIONARIO AUTORIZZATO LA DITTA APPALTATRICE
IL SEGRETARIO COMUNALE