DIVIETO CESSIONE CONTRATTO. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
DIVIETO CESSIONE CONTRATTO. E’ vietata la cessione del presente contratto che vincola sin d’ora la ditta , con sede a ( ) in via , alla quale fanno capo tutte le spese, nessuna esclusa o eccettuata, senza diritto di rivalsa, salvo per l’I.V.A. a carico del Comune.
DIVIETO CESSIONE CONTRATTO. E’ fatto divieto, ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., all’impresa aggiudicataria di cedere o subappaltare il servizio, pena l’immediata rescissione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione.
DIVIETO CESSIONE CONTRATTO. E’ fatto espresso divieto di cessione del contratto o comunque far godere a terzi dell’immobile oggetto di comodato, senza consenso scritto del comodante. Il comodatario potrà servirsi dell’immobile solo per l’uso determinato dal contratto; in caso contrario il comodante potrà richiedere immediata restituzione dell’immobile, oltre al risarcimento del danno.
DIVIETO CESSIONE CONTRATTO. E’ vietato alla Ditta appaltatrice di cedere, in tutto o in parte, il contratto ad altri.
DIVIETO CESSIONE CONTRATTO. Le Parti si obbligano a non cedere il presente Contratto a terzi, a qualunque titolo, gratuito od oneroso, e/o a non cedere diritti di credito da esso nascenti in proprio favore senza il preventivo consenso scritto dell’altra parte.